canlı casino siteleri online casino rottbet giriş rott bet güncel giriş

Widgetized Section

Go to Admin » Appearance » Widgets » and move Gabfire Widget: Social into that MastheadOverlay zone

Regione Lazio, PL urbanistica, Art. 11 (tutela paesaggistica)

PROPOSTA DI LEGGE Proposta di legge regionale 30064 del 07/08/2024 concernente: “Semplificazioni e misure incentivanti il governo del territorio”. (dal sito dell’Ordine degli architetti)

Art. 11 (Modifiche alla legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 “Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico” e successive modificazioni)

Dalla Relazione illustrativa

ART. 11. Modifica la legge regionale 24/1998 con riferimento alle forme notiziali dell’avvenuto deposito del Piano paesaggistico regionale adottato, adeguandole alle previsioni della legge 69/2009, e novella i tempi dell’aggiornamento periodico del Piano stesso, portandoli a tre dai precedenti cinque anni, al fine di sollecitare maggiormente tale attività.

Art. 11 (Modifiche alla legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 “Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico” e successive modificazioni)

[I numeri tra parentesi in grassetto sono nel testo originale delle normative]

1. Alla l.r. 24/1998 , sono apportate le seguenti modifiche:

a)  al comma 2 dell’articolo 23, le parole: “sui principali quotidiani a diffusione regionale” sono sostituite dalle seguenti: “con le modalità di cui all’articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile) e successive modifiche”;

TESTO MODIFICATO l.r. 24/1998 [1] Art. 23 (Procedure per l’approvazione e la modifica del PTPR)
1. La struttura regionale competente in materia di pianificazione paesistica provvede alla redazione del PTPR, sulla base delle consultazioni con gli enti locali e gli altri enti pubblici interessati. Nello spirito della collaborazione istituzionale tra Regione ed enti locali, i comuni e le province, con deliberazione consiliare, possono presentare alla Regione, nei termini previsti con provvedimento della struttura regionale competente, documentate e motivate proposte di modifica delle classificazioni per zona dei vincoli paesistici. (54)

comma 2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, adotta il PTPR ne dispone la pubblicazione sul BUR, l’affissione presso l’albo pretorio dei comuni e delle province della Regione e ne dà notizia sui principali quotidiani a diffusione regionale.con le modalità di cui all’articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile) e successive modifiche” [2] Il PTPR adottato resta affisso per tre mesi. (56)

b)  il comma 7 bis dell’articolo 23, è sostituito dal seguente:
“7 bis. La Regione effettua il primo aggiornamento del PTPR trascorsi tre anni dall’approvazione, procedendo, in particolare, ad una modifica delle classificazioni per zona delle aree che risultino soggette a cambiamenti naturalistici e morfologici, tenendo conto, ai sensi dell’articolo 145, comma 2, del d.lgs. 42/2004 (3), dei Piani territoriali e di settore regionali approvati.”

TESTO MODIFICATO l.r. 24/1998 [1] Art. 23 (Procedure per l’approvazione e la modifica del PTPR)

comma 7 bis La Regione effettua il primo aggiornamento del PTPR trascorsi cinque anni tre anni dall’approvazione del PTPR stesso, procedendo, in particolare, ad una modifica delle classificazioni per zona delle aree che risultino soggette a cambiamenti naturalistici e morfologici. (59) tenendo conto, ai sensi dell’articolo 145, comma 2, del d.lgs. 42/2004 [3], dei Piani territoriali e di settore regionali approvati.”

NOTA : La tutela del Paesaggio e il Piano Territoriale Paesistico Regionale sono investiti da modifiche su vari articoli e commi della PL:

Art.1 (Modifiche alla legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 “Norme sul governo del territorio” e successive modificazioni) comma 1 lettera i)

Art. 2 (Modifiche alla legge regionale 18 luglio 2017, n. 7 “Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio” e successive modificazioni) comma 1 lett. a). – lett. b) – lett. j) – lett.k) – lett. t) – lett. z)

Art. 3 (Modifiche alla legge regionale 16 aprile 2009, n. 13 “Disposizioni per il recupero a fini abitativi e turistico ricettivi dei sottotetti esistenti” e successive modificazioni comma 1 lett d)

Art. 8 (Modifiche alla legge regionale 22 giugno 2012, n. 8 “Conferimento di funzioni amministrative ai comuni in materia di paesaggio ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137” e successive modifiche. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo” e successive modifiche. Abrogazione della legge regionale 16 marzo 1982, n. 13 “Disposizioni urgenti per l’applicazione nella Regione Lazio della legge 29 giugno 1939, n. 1497, in materia di protezione delle bellezze naturali”, degli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 8 della legge regionale 19 dicembre 1995, n. 59 “Subdelega ai comuni di funzioni amministrative in materia di tutela ambientale e modifiche della legge regionale 16 marzo 1982, n. 13 e della legge regionale 3 gennaio 1986, n. 1″ e dei commi 6, 7 e 8 dell’articolo 9 della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico)”)

Art. 10 (Modifiche alla legge regionale 2 luglio 1987, n. 36 “Norme in materia di attività urbanistico – edilizia e snellimento delle procedure” e successive modificazioni) comma 1 lett. i)

NOTE (A CURA DI CARTEINREGOLA)

[1]Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico (1)Numero della legge regionale: 24Data: 6 luglio 1998Numero BUR: 21Data BUR: 30/07/1998

[2] LEGGE 18 giugno 2009, n. 69 Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonchè in materia di processo civile. (09G0069) note: Entrata in vigore del provvedimento: 4/7/2009 (Ultimo aggiornamento all’atto pubblicato il 08/09/2016) GU n.140 del 19-06-2009 – Suppl. Ordinario n. 95) Art. 32(Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea)

1. A far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati.

((La pubblicazione è effettuata nel rispetto dei principi di eguaglianza e di non discriminazione, applicando i requisiti tecnici di accessibilità di cui all’articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4. La mancata pubblicazione nei termini di cui al periodo precedente è altresì rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili))

1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, gli elaborati tecnici allegati alle delibere di adozione o approvazione degli strumenti urbanistici, nonché delle loro varianti, sono pubblicati nei siti informatici delle amministrazioni comunali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. (5)

2. Dalla stessa data del 1° gennaio 2010, al fine di promuovere il progressivo superamento della pubblicazione in forma cartacea, le amministrazioni e gli enti pubblici tenuti a pubblicare sulla stampa quotidiana atti e provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica o i propri bilanci, oltre all’adempimento di tale obbligo con le stesse modalità previste dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi compreso il richiamo all’indirizzo elettronico, provvedono altresì alla pubblicazione nei siti informatici, secondo modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per le materie di propria competenza.

3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 possono essere attuati mediante utilizzo di siti informatici di altre amministrazioni ed enti pubblici obbligati, ovvero di loro associazioni.

4. Al fine di garantire e di facilitare l’accesso alle pubblicazioni di cui ai commi 1 e 2 il CNIPA realizza e gestisce un portale di accesso ai siti di cui al medesimo comma 1.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2011 e, nei casi di cui al comma 2, dal 1° gennaio 2013, le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale, ferma restando la possibilità per le amministrazioni e gli enti pubblici, in via integrativa, di effettuare la pubblicità sui quotidiani a scopo di maggiore diffusione, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.

6. Agli oneri derivanti dalla realizzazione delle attività di cui al presente articolo si provvede a valere sulle risorse finanziarie assegnate ai sensi dell’articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e successive modificazioni, con decreto del Ministro per l’innovazione e le tecnologie 22 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 28 settembre 2005, al progetto “PC alle famiglie”, non ancora impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge.

7. È fatta salva la pubblicità nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e i relativi effetti giuridici, nonché nel sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2001, e nel sito informatico presso l’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, prevista dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

[3]Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137
(G.U. n. 45 del 24 febbraio 2004, s.o. n. 28)

Articolo 145.

Coordinamento della pianificazione paesaggistica con altri strumenti di pianificazione Comma 2. I piani paesaggistici possono prevedere misure di coordinamento con gli strumenti di pianificazione territoriale e di settore, nonché con i piani, programmi e progetti nazionali e regionali di sviluppo economico.