PROPOSTA DI LEGGE Proposta di legge regionale 30064 del 07/08/2024 concernente: “Semplificazioni e misure incentivanti il governo del territorio”. (dal sito dell’Ordine degli architetti)
Art. 18 (Modifiche alla legge regionale 27 maggio 2008, n. 6 “Disposizioni regionali in materia di architettura sostenibile e di bioedilizia” e successive modificazioni)
Dalla Relazione illustrativa
Articolo 18. Modifiche alla legge regionale 27 maggio 2008, n. 6 in materia di architettura sostenibile e di bioedilizia, apportando piccole modifiche ad alcuni parametri al fine di favorire la realizzazione di edifici a basso consumo energetico.
Art. 18
(Modifiche alla legge regionale 27 maggio 2008, n. 6 “Disposizioni regionali in materia di architettura sostenibile e di bioedilizia” e successive modificazioni) [1]
1. All’articolo 12 della l.r. 6/2008, sono apportate le seguenti modifiche:
- a) alla lettera a) del comma 1, le parole: “fino ad un massimo di 25 centimetri”, sono sostituite dalle seguenti: “fino ad un massimo di 35 centimetri”;
- b) alla lettera b) del comma 1, le parole: “e, rispettivamente, fino ad un massimo di 15 e 25 centimetri”, sono sostituite dalle seguenti: “, fino ad un massimo di 35 centimetri”.
TESTO MODIFICATO legge regionale 27 maggio 2008, n. 6 Art. 12 (Calcolo degli indici di fabbricabilità)
1. Al fine di favorire la realizzazione di edifici a basso consumo energetico, i comuni prevedono, per la determinazione dell’indice di fabbricabilità fissato dallo strumento urbanistico e fermo restando il rispetto delle distanze minime previste dalla normativa vigente, lo scomputo:
a) del maggior spessore delle murature esterne degli edifici, siano esse tamponature o muri portanti, per la parte eccedente 30 centimetri, fino ad un massimo di 25 35 centimetri;
b) del maggior spessore dei solai intermedi e di copertura, per la parte eccedente 30 centimetri e, rispettivamente, fino ad un massimo di 15 e 25 centimetri; fino ad un massimo di 35 centimetri
c) delle serre solari di dimensioni non superiori al 30 per cento della superficie utile dell’unità immobiliare, costruite sia in aderenza che in adiacenza, con almeno tre lati realizzati a vetro o materiali adatti allo scopo o con una superficie vetrata o di materiale equivalente di congrue dimensioni; (6)
d) degli altri maggiori volumi o superfici finalizzati, attraverso l’isolamento termico ed acustico, la captazione diretta dell’energia solare e la ventilazione naturale, alla riduzione dei consumi energetici o del rumore proveniente dall’esterno.
2. Il contenimento del consumo energetico realizzato con gli interventi di cui al comma 1 deve essere dimostrato nell’ambito della documentazione tecnica richiesta per il titolo abilitativo, anche in conformità con quanto previsto dal d.lgs. 192/2005.
3. I comuni applicano lo scomputo dei maggiori volumi realizzati ai sensi del comma 1 anche ai fini della determinazione del contributo di costruzione per il rilascio del permesso di costruire.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 sono applicabili anche agli interventi di recupero degli edifici esistenti, a condizione che siano salvaguardati gli elementi costruttivi e decorativi di pregio storico ed artistico nonché gli allineamenti o conformazioni diverse, orizzontali, verticali, e le falde dei tetti che caratterizzano le cortine di edifici urbani e rurali di antica formazione.
5. I comuni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adeguano i propri regolamenti edilizi alle disposizioni di cui al comma 1. In mancanza di adeguamento, le suddette disposizioni trovano comunque applicazione.
PER OSSERVAZIONI E PRECISAZIONI: laboratoriocarteinregola@gmail.com
2 settembre 2024
vedi anche L’urbanistica del centrodestra in Lazio – cronologia e materiali (meno regole più cemento)
> torna al sommario della Proposta di legge N. 30064 DEL 07/08/2024 “Semplificazioni e misure incentivanti il governo del territorio”
NOTE (A CURA DI CARTEINREGOLA)
[1] Disposizioni regionali in materia di architettura sostenibile e di bioedilizia (1)
Numero della legge: 6
Data: 27 maggio 2008
Numero BUR: 21
Data BUR: 07/06/2008