Art. 4 (Modifiche alla legge regionale 23 novembre 2022, n. 19 “Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2022. Disposizioni varie” e successive modificazioni)
Dalla Relazione illustrativa
ART. 4. Modifica della legge regionale 19/2022 in tema di conferimento di funzioni urbanistiche ai comuni capoluoghi di Provincia e a quelli con più di cinquantamila abitanti. Decorso un anno dall’entrata in vigore della legge non si è riscontrato un effettivo ricorso all’esercizio di tali funzioni, per cui, fermo restando quanto previsto per i comuni che hanno già sottoscritto la convenzione disciplinatrice, le funzioni conferite agli altri comuni sono circoscritte alle deliberazioni di cui agli artt. 1 e 1 bis della l.r. 36/1987 e si introduce una forma di controllo sull’esercizio delle funzioni con la possibilità di loro revoca in determinate fattispecie.
Art. 4 (Modifiche alla legge regionale 23 novembre 2022, n. 19 “Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2022. Disposizioni varie” e successive modificazioni)
1. Alla l.r. 19/2022, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 66 dell’articolo 9, è sostituito dal seguente:
“66. Le disposizioni relative al conferimento di funzioni per l’approvazione delle varianti, di cui ai commi 64, lettera a) e 65 si applicano, inoltre, ai comuni capoluogo di provincia e ai comuni con popolazione residente superiore a cinquantamila abitanti. Sono fatte salve le disposizioni relative al conferimento di funzioni per l’approvazione delle varianti di cui ai commi da 61 a 65 per i comuni che, alla data del 30 giugno 2024, abbiano già sottoscritto la convenzione di cui al comma 67.”;
TESTO MODIFICATO Legge Regionale 19/2022 [1]Art. 9. (Disposizioni varie)
61. Al fine di semplificare i procedimenti amministrativi in materia di governo del territorio e di pianificazione urbanistico-edilizia, Roma Capitale, ferme restando le funzioni ad essa già conferite dalla normativa statale e regionale, provvede all’approvazione delle varianti al Piano regolatore generale e alle norme tecniche attuative, ivi incluse quelle derivanti dai Programmi integrati di intervento di cui alla legge regionale 26 giugno 1997, n. 22 (Norme in materia di programmi integrati di intervento per la riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale del territorio della Regione) e successive modifiche, le varianti di cui agli articoli 4, commi 1 e 5, e 6 bis della legge regionale 2 luglio 1987, n. 36 (Norme in materia di attività urbanistico–edilizia e snellimento delle procedure) e le varianti derivanti dai programmi di rigenerazione urbana di cui all’articolo 2, comma 6, della legge regionale 18 luglio 2017,n. 7 (Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio), in conformità alla legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica) e successive modifiche, secondo le disposizioni di cui ai commi 62 e 63.
Comma66. Le disposizioni relative al conferimento di funzioni per l’approvazione delle varianti di cui ai commi da 61 a64, lettera a)[2] e 65 [3] si applicano, altresì,inoltre,ai comuni capoluogo di provincia e ai comuni con popolazione residente superiore a cinquantamila abitanti. Sono fatte salve le disposizioni relative al conferimento di funzioni per l’approvazione delle varianti di cui ai commi da 61 a 65 per i comuni che, alla data del 30 giugno 2024, abbiano già sottoscritto la convenzione di cui al comma 67 [4].
b) dopo il comma 67 dell’articolo 9, sono inseriti i seguenti: “67 bis. La Regione esercita il potere di direttiva, vigilanza e controllo sul corretto esercizio delle funzioni conferite. A tal fine, il dirigente o il responsabile dell’ufficio competente del comune delegato trasmette annualmente alla Regione un elenco dei provvedimenti approvati. La Regione può effettuare controlli, anche a campione, sui procedimenti in corso e conclusi; a tale scopo può richiedere ai comuni informazioni e copia della documentazione amministrativa e tecnica. 67 ter. La Regione esercita i poteri sostitutivi in caso di inerzia nell’esercizio delle funzioni conferite, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 19 della legge regionale 6 agosto 1999 n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche e dall’articolo 49 dello Statuto. 67 quater. La Regione, previa contestazione, dispone, con deliberazione della Giunta regionale, la revoca delle funzioni conferite: a) qualora, nell’effettuare i controlli di cui al comma 67 bis, accerti ripetute e gravi violazioni nell’esercizio delle funzioni amministrative conferite; b) in caso di reiterato ricorso alla procedura sostitutiva, previsto nel comma 67 ter, in conseguenza dell’omesso esercizio delle funzioni conferite.
TESTO INTRODOTTO Legge Regionale 19/2022 [1] Art. 9. (Disposizioni varie)
b) dopo il comma 67 dell’articolo 9 [4], sono inseriti i seguenti: “67 bis. La Regione esercita il potere di direttiva, vigilanza e controllo sul corretto esercizio delle funzioni conferite. A tal fine, il dirigente o il responsabile dell’ufficio competente del comune delegato trasmette annualmente alla Regione un elenco dei provvedimenti approvati. La Regione può effettuare controlli, anche a campione, sui procedimenti in corso e conclusi; a tale scopo può richiedere ai comuni informazioni e copia della documentazione amministrativa e tecnica. 67 ter. La Regione esercita i poteri sostitutivi in caso di inerzia nell’esercizio delle funzioni conferite, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 19 della legge regionale 6 agosto 1999 n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche [5] e dall’articolo 49 dello Statuto [6]. 67 quater. La Regione, previa contestazione, dispone, con deliberazione della Giunta regionale, la revoca delle funzioni conferite: a) qualora, nell’effettuare i controlli di cui al comma 67 bis, accerti ripetute e gravi violazioni nell’esercizio delle funzioni amministrative conferite; b) in caso di reiterato ricorso alla procedura sostitutiva, previsto nel comma 67 ter , in conseguenza dell’omesso esercizio delle funzioni conferite.”.
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61. Al fine di semplificare i procedimenti amministrativi in materia di governo del territorio e di pianificazione urbanistico-edilizia, Roma Capitale, ferme restando le funzioni ad essa già conferite dalla normativa statale e regionale, provvede all’approvazione delle varianti al Piano regolatore generale e alle norme tecniche attuative, ivi incluse quelle derivanti dai Programmi integrati di intervento di cui alla legge regionale 26 giugno 1997, n. 22 (Norme in materia di programmi integrati di intervento per la riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale del territorio della Regione) e successive modifiche, le varianti di cui agli articoli 4, commi 1 e 5, e 6 bis della legge regionale 2 luglio 1987, n. 36(Norme in materia di attività urbanistico–edilizia e snellimento delle procedure) e le varianti derivanti dai programmi di rigenerazione urbana di cui all’articolo 2, comma 6, della legge regionale 18 luglio 2017, n. 7(Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio), in conformità alla legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica) e successive modifiche, secondo le disposizioni di cui ai commi 62 e 63.
62. Le varianti di cui al comma 61 sono adottate dall’Assemblea capitolina, previa consultazione degli enti pubblici e delle organizzazioni sociali, culturali, ambientaliste, economico-professionali e sindacali interessate, garantendo, comunque, idonei processi di partecipazione e informazione dei cittadini. Le varianti adottate sono depositate presso la segreteria comunale in libera visione al pubblico, dandone avviso nei modi stabiliti da Roma Capitale. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso di deposito, chiunque può presentare osservazioni. Nei successivi sessanta giorni l’Assemblea capitolina si esprime sulle osservazioni presentate e approva le varianti apportando le modifiche conseguenti al recepimento delle osservazioni ritenute accoglibili. Le varianti approvate sono pubblicate sull’albo pretorio di Roma Capitale, dandone notizia sul relativo sito istituzionale, e acquistano efficacia il giorno successivo a quello della loro pubblicazione.
63. Le varianti adottate ai sensi del comma 62 sono trasmesse alla Regione entro dieci giorni dal loro deposito presso la segreteria comunale. Qualora, entro i successivi venti giorni, la Regione accerti che le varianti adottate, per la loro portata generale, determinano la modifica delle caratteristiche essenziali dello strumento urbanistico generale o dei relativi criteri di impostazione, ne dà comunicazione a Roma Capitale che provvede secondo le disposizioni di cui all’articolo 66 bis della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio) e successive modifiche.
64. Per le finalità di cui al comma 61, Roma Capitale provvede, altresì, all’approvazione:
a) dei piani attuativi, dei programmi urbanistici e dei programmi pluriennali di attuazione ai sensi degli articoli 1, 1 bis e 9, della l.r. 36/1987 e successive modifiche prescindendo dalla trasmissione alla Regione della relativa deliberazione di adozione;
[3] Art. 9 comma 65. Le deliberazioni di cui ai commi 62 e 64 sono trasmesse alla Regione a fini conoscitivi entro dieci giorni dalla loro approvazione.
[4]Art. 9 comma 67. L’esercizio delle funzioni di cui ai commi da 61 a 65 decorre dalla data di sottoscrizione di apposita convenzione tra i comuni interessati e la Regione concernente le modalità, anche organizzative, di esercizio delle stesse.
1. La Giunta regionale, in caso di accertata e persistente inerzia o inadempimento da parte degli enti locali e delle loro forme associative nell’esercizio delle funzioni loro conferite, nel compimento di atti o provvedimenti obbligatori, esercita il potere sostitutivo ai sensi dell’articolo 49 dello Statuto al fine di tutelare interessi superiori e unitari espressi da norme, piani o programmi regionali.
2. Nei casi previsti dal comma 1, la Giunta regionale diffida l’ente interessato ad adempiere, assegnando allo stesso un congruo termine, non inferiore a sessanta giorni, per l’adozione dell’atto o del provvedimento dovuto o necessario. Decorso inutilmente tale termine, la Giunta regionale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali e sentito l’ente interessato, adotta i provvedimenti necessari o nomina un apposito commissario.
3. L’ente diffidato può comunque provvedere al compimento degli atti necessari sino all’adozione da parte della Giunta regionale dei provvedimenti di cui al comma 2.
4. I provvedimenti di cui al comma 2 sono proporzionati alle finalità perseguite e si conformano ai principi di sussidiarietà e leale collaborazione.
5. Ulteriori poteri sostitutivi sono esercitati dalla Regione per il protrarsi di situazioni di inefficacia in relazione a specifici interventi finanziati dalla Regione, previsti da atti di programmazione europea, statale e regionale.
6. Gli oneri finanziari connessi all’esercizio dei poteri sostitutivi sono a carico degli enti inadempienti.
7. Sono fatte salve le diverse forme di potere sostitutivo previste dalla presente legge e dalle disposizioni speciali che disciplinano le singole materie.
1. La Regione, nelle materie di propria competenza, disciplina con legge l’esercizio del potere sostitutivo in caso di inerzia o inadempimento, da parte degli enti locali destinatari di funzioni conferite, nel compimento di atti o attività obbligatori per la tutela di interessi di livello superiore espressi da norme o dai programmi regionali e provinciali.
2. La legge regionale stabilisce, in particolare, i presupposti per l’esercizio del potere sostitutivo e adeguate garanzie nei confronti del- l’ente locale, in conformità al principio di leale collaborazione, prevedendo un procedimento nel quale l’ente sostituito sia, comunque, messo in condizioni di interloquire e di adempiere autonomamente fino al momento dell’adozione del provvedimentosostitutivo. 3. Il potere sostitutivo è esercitato dalla Giunta regionale osulla base di una sua decisione, previo parere del Consiglio delle autonomie locali.