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La camera approva il Commissariamento del Quarticciolo (il testo del decreto e le iniziative del territorio)

E’ stato approvato alla Camera il 18 febbraio il “Decreto Emergenze”, «Misure urgenti per affrontare emergenze nazionali e altre per dare impulso all’attuazione del Pnrr»con 151 voti favorevoli, 98 voti contrari e tre astenuti, con il solito ricorso al voto di fiducia. Entro i primi di marzo il provvedimento passerà all’esame del Senato. Tra i tanti punti del provvedimento “omnibus” è stato inserito il contrasto al degrado urbano, con “interventi infrastrutturali e di riqualificazione urgenti al fine di fronteggiare situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile“, che riproduce il cosiddetto “Modello Caivano” che è poi il modello del commissariamento con poteri speciali. Come già per il Sindaco Gualtieri per il Giubileo, il Commissario potrà scavalcare la maggior parte delle norme vigen ti, con l’esclusione dei principi generali dell’ordinamento, del codice delle leggi antimafia e dei vincoli i derivanti dall’appartenenza all’Unione europea. Sarà quindi commissariata la gestione delle problematiche del quartiere romano Alessandrino-Quarticciolo , insieme a quella delle periferie di Rozzano (Milano), Scampia-Secondigliano (Napoli), Orta Nova (Foggia), Rosarno-San Ferdinando (Reggio Calabria), San Cristoforo (Catania) e Borgo Nuovo (Palermo).

Il Commissario, che resterà in carica fino al 31 dicembre 2027, dovrà predisporre, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, d’intesa con i comuni interessati e con il Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, un piano straordinario di interventi infrastrutturali e di progetti di riqualificazione sociale, funzionali ai comuni o alle aree metropolitane ad alta vulnerabilità sociale, con uno stanziamento di 180 milioni nel triennio 2025-2027.

Carteinregola è da sempre fortemente contraria al ricorso a commissari straordinari e poteri speciali per criticità che non siano improvvise e non fronteggiabili diversamente: per l’aggiramento delle norme che sono poste a tutela della sicurezza delle persone, della tutela dell’ambiente e del patrimonio comune e in generale dell’interesse pubblico, ma anche per la sua natura profondamente antidemocratica. Un accentramento di poteri nelle mani di un solo soggetto, che può fare piani e prendere decisioni delegittimando le rappresentanze locali e soprattutto senza l’indispensabile partecipazione della cittadinanza e di quelle realtà della società civile che si fanno quotidianamente carico delle criticità dei territori, nella maggior parte dei casi senza alcun riconoscimento, anzi spesso trovando ostacoli.

Come Quarticciolo ribelle che da anni porta avanti molte attività per gli abitanti, in supplenza dei servizi pubblici e sociali assai carenti (vedi Quarticciolo, il cambiamento deve coinvolgere i cittadini), e com molte altre realtà cittadine che rivendicano un altro modo di affrontare i problemi, partecipato e democratico. E al Quarticciolo è a rischio il cuore pulsante delle iniziative, un’ ex questura occupata da famiglie in emergenza abitativa con locali sono dedicati a doposcuola, assistenza sanitaria e varie attività sociali. Nel decreto c’è scritto che il commissario prevede “laddove occorra, anche una semplificazione per le procedure di concessione di immobili pubblici per fini sociali, con particolare riferimento al sostegno a enti del terzo settore operanti in ambito artistico e culturale, sociosanitario, sportivo, di contrasto alla povertà educativa e per l’integrazione“. Vedremo se sarà quantomeno riconosciuto il lavoro che da tempo viene svolto in quell’immobile dai volontari.

Intanto venerdì 21 febbraio dalle 18 alle 20 in via Castellaneta 10 si terrà MODELLO QUARTICCIOLO Nuove economie per la rigenerazione del quartiere in Via Ugento 30 Il programma: Ore 18:00 Cosa succede al Quarticciolo; ore 18:30 Tavoli per il rilancio dell’economia di quartiere: 1) birrificio- economia carceraria 2) ristorazione, mercato di Quartiere, gruppo di acquisto, imprenditoria femminile 3) palestra – ambulatorio doposcuola, stamperia, la sostenibilità economica dei servizi dal basso 4) comunità energetica, un’infrastruttura condivisa per il rilancio della borgata; ore 19:30 – 20 verso un percorso di crescita; dalle 20 cena sociale – per info) (AMBM)

Per osservazioni e precisazioni: laboratoriocarteinregola@gmail.com

19 febbraio 2025

vedi anche Roma Today 21 gennaio 2025 Il piano del Comune di Roma per riqualificare il Quarticciolo in 7 mosse L’assessore all’Urbanistica, Maurizio Veloccia, ha spiegato gli ambiti di azione a cui intende lavorare in una commissione congiunta Ambiente e Bilancio della Camera – di Giulia Argenti

IL DECRETO APPROVATO DALLA CAMERA IL 18 FEBBRAIO 2025

Atto Camera: 2184

“Conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, recante misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza” (2184) C. 2184 Disegno di legge presentato in data 31 dicembre 2024 scarica PDF  C. 2184-A Richiesta di autorizzazione a riferire oralmente in data 13 febbraio 2025 scarica PDF 

schede di lettura 13 gennaio 2025 Dipartimento Ambiente Misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza scarica scheda lettura 13 gennaio 2025 scarica PDF

Articolo 1, commi 1-7 (Interventi infrastrutturali e di riqualificazione urgenti al fine di
fronteggiare situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile)

(dalla scheda di lettura della Camera)

L’articolo 1, commi da 1 a 7, disciplina interventi infrastrutturali e di riqualificazione urgenti al fine di fronteggiare situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile.

Il comma 1 prevede che al Commissario straordinario nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, è demandato il compito di predisporre, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, d’intesa con i comuni interessati e con il Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, un piano straordinario di interventi infrastrutturali e di progetti di riqualificazione sociale, funzionali ai comuni o alle aree metropolitane ad alta vulnerabilità sociale di Rozzano (MI), Roma Quartiere Alessandrino-Quarticciolo, Napoli Quartiere Scampia- Secondigliano, Orta Nova (FG), Rosarno-San Ferdinando (RC), Catania Quartiere San Cristoforo, Palermo – Borgo Nuovo, prevedendo, laddove occorra, anche una semplificazione per le procedure di concessione di immobili pubblici per fini sociali, con particolare riferimento al sostegno a enti del terzo settore operanti in ambito artistico e culturale, sociosanitario, sportivo, di contrasto alla povertà educativa e per l’integrazione.

Si precisa che il piano straordinario è approvato con delibera del Consiglio dei ministri e per la sua realizzazione è autorizzata la spesa complessiva di euro 180 milioni nel triennio 2025-2027, di cui 100 milioni di euro per l’anno 2025, 50 milioni di euro per l’anno 2026 e 30 milioni di euro per l’anno 2027, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021‐2027, di cui all’articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, imputati sulla quota afferente alle amministrazioni centrali di cui all’articolo 1, comma 178, lettera b), numero 1, della medesima legge n. 178 del 2020 e programmaticamente ascritte al Ministro per lo sport e per i giovani, con la delibera adottata dal CIPESS nella seduta del 29 novembre 2024, per la parte relativa al Ministro per lo sport e i giovani. Conseguentemente, si prevede che l’accordo per la coesione da definire tra il Ministro per lo sporte per i giovani e il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR di cui all’articolo 1, comma 178, lettera c), della legge n. 178 del 2020 dia evidenza delle risorse destinate alla realizzazione degli interventi inseriti nel piano.Infine, si precisa che, per la realizzazione degli interventi inseriti nel piano, possano essere utilizzate anche le risorse messe a disposizione dalle regioni, dai comuni, da altri enti o istituzioni locali e nazionali, nell’ambito delle proprie competenze e nei limiti delle risorse disponibili nei propri bilanci.

Al comma 2 si stabilisce che per la realizzazione dei predetti interventi si provveda in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell’ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione del predetto codice, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea. Si prevede, inoltre, che per detti interventi il Commissario straordinario si avvalga del supporto tecnico-operativo dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa – INVITALIA S.p.A. ovvero della Società Sport e Salute Spa, che svolgono altresì le funzioni di centrali di committenza, con oneri posti a carico dello stanziamento di cui al comma 1, e comunque nel limite massimo del due per cento delle risorse destinate.

Al comma 3 si prevede che il Commissario straordinario opera fino al 31 dicembre 2027 avvalendosi della struttura di supporto istituita, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, e posta alle dirette dipendenze del Commissario stesso sino alla data di cessazione del suo incarico.

Si dispone, inoltre, che il contingente massimo di personale della sopracitata struttura di supporto è incrementato di ventisette unità, di cui una di personale dirigenziale di livello generale e quattro di personale dirigenziale di livello non generale, nominate anche ai sensi dell’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ventidue unità di personale non dirigenziale dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e di enti locali o territoriali, individuati previa intesa con le amministrazioni e con gli enti predetti, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti per il perseguimento delle finalità e l’esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche.

Il personale assegnato alla struttura di supporto del Commissario straordinario è collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell’amministrazione di appartenenza. Al personale non dirigenziale della struttura di supporto, è riconosciuto il trattamento economico accessorio, ivi compresa l’indennità di amministrazione, del personale non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri e, con uno o più provvedimenti del Commissario straordinario, può essere riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di trenta ore mensili effettivamente svolte, oltre a quelle già previste dai rispettivi ordinamenti e comunque nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Il trattamento economico del personale collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto è corrisposto secondo le modalità previste dall’articolo 70, comma 12, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al personale dirigenziale di livello generale e non generale della struttura di supporto è riconosciuta la retribuzione di parte variabile e di risultato in misura pari a quella riconosciuta rispettivamente ai dirigenti di livello generale e di livello non generale della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Si prevede, altresì, che, all’atto del collocamento fuori ruolo delle unità assegnate alla struttura di supporto del Commissario straordinario, è reso indisponibile, nella dotazione organica dell’amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Con il provvedimento istitutivo della struttura di supporto sono determinate le specifiche dotazioni finanziarie e strumentali nonché quelle del personale, anche dirigenziale,necessarie al funzionamento della medesima struttura.Per l’esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, il Commissario straordinario può avvalersi, altresì, delle strutture delle amministrazioni locali e degli enti territoriali, nonché, mediante apposite convenzioni e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, delle strutture,anche periferiche, delle amministrazioni centrali dello Stato. Al personale dirigenziale e non dirigenziale della struttura di supporto non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012,n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, deldecreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

Il comma 4 stabilisce che, per l’attuazione del piano straordinario approvato ai sensi del comma 1, il Commissario straordinario nomina (scegliendoli tra soggetti in possesso di specifica professionalità ed esperienza in relazione ai compiti da svolgere) sei subcommissari di cui si avvale e ai quali delega le attività e le funzioni proprie. La remunerazione dei subcommissari è stabilita nell’atto di conferimento dell’incarico entro la misura massima, per ciascun subcommissario, di cui al quinto periodo. Inoltre, si prevede che, per l’esercizio delle proprie funzioni, il Commissario straordinario può avvalersi di un numero massimo di due esperti di comprovata qualificazione professionale, nominati con proprio provvedimento, cui compete un compenso massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell’amministrazione per singolo incarico. Si precisa, infine, che il compenso del Commissario straordinario e dei subcommissari è determinato con oneri a carico delle risorse di cui al comma 6 fino al raggiungimento del limite previsto dall’articolo 1, comma 471, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e, comunque, in misura nonsuperiore a quella indicata all’articolo 15, comma 3, del decreto‐legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio2011, n. 111.

Il comma 5 dispone che al Commissario straordinario è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria dello Stato su cui sono assegnate le risorse destinate alla realizzazione degli interventi inseriti nei programmi di cui al comma 1 e le eventuali risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1.

Il comma 6 quantifica gli oneri derivanti dai commi 3, 4 e 5, disponendo che alla copertura si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Il comma 7 modifica l’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, al fine di precisare, in coerenza con il comma 3 del presente articolo, che il Commissario straordinario resta in carica fino al 31 dicembre 2027.

(> vai al sito della Camera con l’iter e la documentazione)

DECRETO-LEGGE 15 settembre 2023, n. 123Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonchè per la sicurezza dei minori in ambito digitale. (23G00135)note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/09/2023
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 13 novembre 2023, n. 159 (in G.U. 14/11/2023, n. 266).
 (Ultimo aggiornamento all’atto pubblicato il 31/12/2024)
(GU n.216 del 15-09-2023)