La prima disamina di VAS Roma del PTPR appena pubblicato
Autore : Redazione
Tav. B 24 437
Pubblichiamo un articolo di Rodolfo Bosi di VAS Roma che propone una prima serie di riflessioni sul Piano Territoriale Paesaggistico Regionale del Lazio, approvato il 2 agosto 2019 e pubblicato sul bollettino regionale lo scorso 13 febbraio
(dal sito di VAS Roma 17 febbraio 2020)
Sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 13 del 13 febbraio 2020 è stata pubblicata la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 5 del 2 agosto 2019, con cui è stato approvato il Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR).
Quello pubblicato è il testo coordinato formalmente ai sensi dell’articolo 71 del regolamento dei lavori del Consiglio regionale: si discosta solo in alcuni punti formali dal subemendamento D12/1 presentato dalla Giunta Regionale nella notte del 2 agosto 2019 ed approvato dal Consiglio Regionale.
Riguarda la proposta di deliberazione consiliare n. 26 di cui viene confermato il seguente passo finale di rito: «Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni.»
Gli allegati alla suddetta Deliberazione consiliare sono pubblicati per la consultazione al seguente link: http://www.regione.lazio.it/rl_urbanistica/?vw=contenutiDettaglio&id=255
A seguito della sua entrata in vigore scattano le due seguenti disposizioni dettate dai primi due commi dell’art. 7 delle Norme del PTPR:
«1. Il PTPR è un unico piano esteso all’intero territorio della Regione Lazio; dopo l’approvazione sostituisce, sia nella parte normativa che nella parte cartografica, i piani territoriali paesistici vigenti, approvati con legge o con deliberazione di Consiglio regionale, di seguito denominati PTP, salvo quanto previsto al comma 2.
2. Per la porzione interna al territorio di Roma Capitale, nelle località Valle della Caffarella, Appia Antica e Acquedotti il PTPR rinvia al PTP di Roma ambito 15/12 “Valle della Caffarella, Appia Antica e Acquedotti”, approvato con D.C.R. 10 febbraio 2010, n. 70.»
Il dispositivo della deliberazione n. 5 del 2 agosto 2019 stabilisce fra l’altro:
«6) di dare mandato alla Giunta regionale, per il tramite della struttura regionale competente in materia di pianificazione paesistica, prima della pubblicazione del piano sul Bollettino ufficiale della Regione:
…. a stralciare dalla Tavola B i beni paesaggistici, di cui al successivo numero 7), lettera b), già riportati nell’elaborato 02.03, che saranno oggetto di perfezionamento della fase pubblicistica ai sensi dell’articolo 23 della l.r. 24/1998;
7) di dare mandato alla Giunta regionale, per il tramite della struttura regionale competente in materia di pianificazione paesistica, ad adottare, nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica di cui all’articolo 23 della l.r. 24/1998, gli atti necessari all’individuazione delle integrazioni:
a) dei seguenti beni non riportati nell’elaborato 02.03 (Tavole B):
a. beni di cui all’articolo 142, lettera m), del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio;
b. beni di cui all’articolo 134, comma 1, lettera c), del Codice, relativamente ai “beni puntuali e lineari, testimonianza dei caratteri identitari, archeologici, storici e relativa fascia di rispetto” (art. 45 delle norme PTPR) e ai nuclei urbani minori degli “insediamenti urbani storici e relativa fascia di rispetto” (art. 43 delle norme PTPR);
b) dei seguenti beni oggetto di stralcio dall’elaborato 02.03 (Tavole B):
c. beni di cui all’articolo 134, comma 1, lettera c), del Codice, relativamente a “insediamenti urbani storici e relativa fascia di rispetto” (art. 43 delle norme PTPR), “borghi dell’architettura rurale e beni singoli dell’architettura rurale e relativa fascia di rispetto” (art. 44 delle norme PTPR) e “beni testimonianza dei caratteri identitari vegetazionali, geomorfologici e carsico-ipogei e relativa fascia di rispetto” (art. 47 delle norme PTPR);
c) di ulteriori ed eventuali beni di cui all’articolo 142 del Codice non ricogniti alla data di approvazione del presente PTPR;».
Come si può vedere, il mandato di cui al punto 6) del dispositivo non è stato rispettato.
A tal riguardo in una intervista rilasciata il 5 agosto 2019 alla Agenzia giornalistica AG/Cult l’Assessore all’Urbanistica Massimiliano Valeriani con riferimento ai suddetti vincoli ha rilasciato la seguente dichiarazione:
«non si possono mettere nuovi vincoli se non procedi alla loro pubblicazione per dare la ossibilità ai vari soggetti di fare osservazioni.
E allora sarebbero ricominciate le migliaia di osservazioni come quelle che sono state prodotte al 2008, anno a cui risale il piano portato adesso in consiglio».
Stupisce anzitutto che dopo più di 6 mesi non sia trovato il tempo per pubblicare i suddetti vincoli paesaggistici: stupisce ancor di più l’inversione dei tempi, perché in tal modo sulle aree ancora da vincolare le prescrizioni delle norme del PTPR hanno solo valore di indirizzo, per cui nel lasso di tempo che intercorrerà per sottoporre tali aree a vincolo paesaggistico di inedificabilità o di limitazioni per nuove costruzioni potrebbero essere presentati progetti speculativi di trasformazione del territorio.
Da voci raccolte ma non ufficialmente confermate, sembra che in una delle prossime edizioni del B.U.R. del Lazio verranno pubblicati i suddetti vincoli per consentire la presentazione di osservazioni, che verranno controdedotte, arrivando alla definitiva approvazione di tali vincoli ed al loro obbligatorio inserimento nelle Tavole B del PTPR, per far diventare “cogenti” e “sovraordinate” le norme di disciplina dei rispettivi ambiti di paesaggio a cui sono state destinate tutte le aree vincolate.
In tale sede la struttura regionale competente in materia di pianificazione paesistica non potrà non aggiungere anche il vincolo paesaggistico del «Complesso urbano, rappresentativo dell’idea di “Città Giardino”, nella città di Roma, lungo la direttrice di impianto di Corso Trieste», che è stato imposto con decreto dell’8 gennaio 2020 (pubblicato sul n. 22 del 28 gennaio 2020 della Gazzetta Ufficiale, serie generale) e che prescrive testualmente:
«ai fini del coordinamento con il PTPR, il perimetro dell’ambito urbano di cui al presente provvedimento deve intendersi ascritto alla tipologia dei paesaggi di cui all’art. 29 delle norme del PTPR “Paesaggio dei centri e nuclei storici con relativa fascia di rispetto”;
nell’area perimetrata dichiarata di notevole interesse pubblico, come specificata nell’allegato A, parte integrante del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 140, comma 2, del decreto legislativo n. 42/2004 vige la disciplina d’uso contenuta nell’allegato B – “Relazione generale e disciplina di tutela”, parte integrante del presente provvedimento, intesa ad assicurare la conservazione dei valori espressi nel complesso urbano considerato.
La citata disciplina di cui al presente provvedimento sostituisce pertanto, nell’area perimetrata, le corrispondenti norme del PTPR della Regione Lazio del quale costituisce, al contempo, parte integrante ai sensi dell’art. 143, comma 1, lettera b) del codice, e non suscettibile “di rimozioni o modifiche nel corso del procedimento di redazione o revisione” del succitato PTPR».
Il punto 8) del dispositivo della deliberazione n. 5 del 2 agosto 2019 stabilisce di «di dare mandato alla Giunta regionale, per il tramite della struttura regionale competente in materia di pianificazione paesistica, di porre in essere gli atti necessari al raggiungimento della stipula dell’Accordo di cui all’articolo 143, comma 2, del Codice successivamente al completamento della fase pubblicistica dei sopracitati beni paesaggistici;».
La redazione congiunta del piano con il MIBACT era iniziata dopo che il 9 febbraio 1999 era stato sottoscritto un “accordo di collaborazione” ed è proseguita anche dopo che nel 2004 è stato emanato il “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”, fino alla adozione del PTPR avvenuta nel 2007: un anno dopo l’adozione è stata apportata al “Codice” una modifica che ha reso obbligatoria attraverso il meccanismo dell’intesa/accordo l’elaborazione congiunta anche del PTPR per le aree sottoposte a vincolo paesaggistico.
Si tratta proprio del richiamato comma 2 dell’art. 143 del D.Lgds. n. 42/2004.
Per rispettare l’obbligo di co-pianificazione la collaborazione, che si è concretizzata formalmente l’11 dicembre 2013 con la sottoscrizione di un “Protocollo d’Intesa” e del relativo disciplinare, con cui è stato preso atto del piano già adottato, pubblicato e fatto oggetto di oltre 22.000 osservazioni rispetto alle quali è stato preso l’impegno di valutare congiuntamente le rispettive controdeduzioni, condivise alla fine con un verbale sottoscritto il 16 dicembre 2015.
Dal momento che quanto approvato dal Consiglio Regionale si viene a configurare a tutti gli effetti come un nuovo accordo che si discosta dal Protocollo del 2013, ed anzi appare in contrasto con le sue disposizioni, il MIBACT non dovrebbe accettare nella maniera più assoluta di rimangiarsi soprattutto il testo delle Norme del PTPR che ha avallato nel 2015 in sede di controdeduzioni: potrà solo essere d’accordo sull’obbligo di pubblicare i suddetti beni paesaggistici che sono stati integrati dopo l’adozione del PTPR.
Dalle stesse voci raccolte ma non ufficialmente confermate, è programmata una terza fase di pubblicazione, che nelle intenzioni di questa maggioranza dovrebbe essere il nuovo accordo raggiunto con il MIBACT soprattutto sullo stravolgimento delle norme tecniche del PTPR.
C’è stato al riguardo un precedente con il PTP della Regione Toscana, modificato in modo più o meno analogo in sede di approvazione finale da parte del Consiglio Regionale, ma poi bocciato dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo.
Staremo a vedere come con questo precedente si comporterà il Ministro Dario Franceschini .
Dott. Arch. Rodolfo Bosi
Per osservazioni e precisazioni: laboratoriocarteinregola@gmail.com
17 febbraio 2020