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La Proposta dI Legge della Lega che cancella le tutele del Codice per le aree lungo i fiumi (boschi e foreste)

Dal marzo 2023 è stata depositata alla Camera una proposta di legge di deputati leghisti che intende cancellare le tutele previste dal Codice dei Beni culturali e del paesaggio per le aree lungo i fiumi, portando la fascia vincolata che “corrisponde alle sponde o piedi degli argini” da 150 a 50 metri, escludendo dalla richiesta di autorizzazione paesaggistica “gli interventi preventivi per la mitigazione del rischio idrogeologico” “eseguiti da parte degli enti titolari o su delega degli stessi” e consentendo “senza richiesta di alcuna autorizzazione, i lavori di manutenzione ordinaria e le attività di gestione forestale per la savaguardia e la tutela dei territori, ivi compresa la manutenzione della viabilità forestale al servizio delle attività agro-silvopastorali“. Una “licenza di operare” senza alcun controllo paesaggistico sulle sponde e gli argini dei fiumi, e sulla vegetazione che vi si trova.

Il tutto con l’incredibile motivazione che siccome il Codice dei beni culturali e del paesaggio non si applica nelle zone territoriali omogenee A e B (cioè all’interno degli agglomerati urbani ), “si ritiene ingiustificata la permanenza di tale vincolo nelle altre zone“. Invocando i bei tempi prima del Codice quando la tutela paesaggistica richiedeva un’ “apposita procedura istitutiva con decreto ministeriale” caso per caso. E naturalmente – non poteva mancare- “andando incontro alle esigenze di semplificazione e di sburocratizzazione del procedimento amministrativo in materia edilizia“. Sembra una proposta paradossale, ma invece è uno dei tanti tasselli di un’offensiva verso la tutela del Paesaggio in generale e delle sponde dei fiumi in particolare, che rischia di far tornare indietro conquiste acquisite da decenni.

Basti pensare alla parallela Proposta di Legge N. 1372 al Senato, sempre leghista, Delega al Governo per la revisione del codice dei beni culturali e del paesaggio in materia di procedure di autorizzazione paesaggistica (*)

E se si pensa che la tutela dei beni culturali e del Paesaggio, oggi di competenza esclusiva dello Stato, è materia che potrebbe diventare esclusiva delle Regioni con l’autonomia differenziata, si preannuncia un quadro devastante per le Regioni quanto meno a trazione leghista (ma non solo).

(in calce il testo della proposta con i riferimenti e la premessa con le ragioni del provvedimento)

Anna Maria Bianchi Missaglia

Per osservazioni e precisazioni: laboratoriocarteinregola@gmail.com

28 MARZO 2025

PROPOSTA DI LEGGE Atto Camera: 2230 C. 1020

Modifiche agli articoli 142 e 149 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di aree tutelate nelle adiacenze dei fiumi, torrenti e corsi d’acqua e di interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica in tali aree, nei boschi e nelle foreste

D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI della Lega Salvini Premier BOF, MOLINARI, ZINZI, BENVENUTO , MONTEMAGNI, PIZZIMENTI, BARABOTTI, BRUZZONE,CAVANDOLI, DI MATTINA, GIAGONI, NISINI PIERRO Presentata il 20 marzo 2023

> vai alla pagina con l’iter sul sito della Camera)

  • Fase Iter: Assegnato alla VIII Commissione Ambiente
  • Natura: Proposta di legge ordinaria
  • Presentazione: Presentata il 20 marzo 2023
  • Assegnazione alla VIII Commissione Ambiente in sede Referente l’8 giugno 2023
  • Parere delle Commissioni I Affari Costituzionali, V Bilancio e Tesoro, XIII Agricoltura, XIV Politiche UE e della Commissione parlamentare per le questioni regionali

scarica la Proposta di legge

(*) il Disegno di Legge N. 1372 Delega al Governo per la revisione del codice dei beni culturali e del paesaggio in materia di procedure di autorizzazione paesaggistica d’iniziativa dei senatori del Gruppo Lega Salvini Premier – Partito Sardo d’Azione MARTI, BERGESIO , BIZZOTTO , Claudio BORGHI, CANTÙ, DREOSTO, MURELLI, POTENTI e PUCCIARELLI (> Vai al testo con i riferimenti normativi a cura di Carteinregola il Disegno di Legge che che riduce le tutele del Paesaggio italiano 14 marzo 2025) Vai alla pagina sul sito del Senato con i testi e lo stato dell’iter Atto Senato n. 1372 XIX Legislatura

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (1), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 142 , le parole: «150 metri» sono sostituite dalle seguenti: «50 metri»(2);

b) all’articolo 149, comma 1:

1) dopo la lettera b) è inserita la seguente:

«b-bis) per gli interventi preventivi per la mitigazione del rischio idrogeologico nelle aree indicate dall’articolo 142, comma 1, lettera c), eseguiti da parte degli enti titolari o su delega degli stessi» (3);

2) alla lettera c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono comunque consentiti, senza richiesta di alcuna autorizzazione, i lavori di manutenzione ordinaria e le attività di gestione forestale per la savaguardia e la tutela dei territori, ivi compresa la manutenzione della viabilità forestale al servizio delle attività agro-silvopastorali».(3)

Per osservazioni e precisazioni: laboratoriocarteinregola@gmail.com

NOTE

(1) Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137
(G.U. n. 45 del 24 febbraio 2004, s.o. n. 28) https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2004_0042.htm

(2) Così il testo modificato (in grassetto aggiunte in barrato cancellazioni)

Art. 142. Aree tutelate per legge

1. Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo Titolo:

c) i fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 50 metri ciascuna;

(3) Art. 149. Interventi non soggetti ad autorizzazione

1. Fatta salva l’applicazione dell’articolo 143, comma 4, lettera b) e dell’articolo 156, comma 4, non è comunque richiesta l’autorizzazione prescritta dall’articolo 146, dall’articolo 147 e dall’articolo 159:

a) per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici;
b) per gli interventi inerenti l’esercizio dell’attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l’assetto idrogeologico del territorio;
b bis) per gli interventi preventivi per la mitigazione del rischio idrogeologico nelle aree indicate dall’articolo 142, comma 1, lettera c)*(§), eseguiti da parte degli enti titolari o su delega degli stessi»

(§) vedi sopra

(3) Art. 142. Aree tutelate per legge

1. Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo Titolo:

c) i fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 50 metri ciascuna; sono comunque consentiti, senza richiesta di alcuna autorizzazione, i lavori di manutenzione ordinaria e le attività di gestione forestale per la savaguardia e la tutela dei territori, ivi compresa la manutenzione della viabilità forestale al servizio delle attività agro-silvopastorali».

LA PREMESSA

ONOREVOLI COLLEGHI ! – La presente proposta di legge, composta da un solo articolo, affronta una problematica posta da molti comuni. Infatti, quasi tutte le civiltà nascono lungo i corsi fluviali e pertanto la maggior parte degli aggregati urbani si sono sviluppati lungo i corsi d’acqua. Allo stesso modo, negli anni, tali aggregati urbani si sono espansi in continuità con i centri storici.

In molti casi, l’espansione ha interessato non solo le zone delimitate dagli strumentiurbanistici, come le zone territoriali omogenee A e B, ma anche le zone D e F che molto spesso sono caratterizzate da costruzioni ed edifici che, per epoca costruttiva e per tipologia, non sono meritevoli di tutela paesaggistica, anzi in molti casi rappresentano elementi detrattori del paesaggio.

Nelle aree urbane, soprattutto fuori dai centri storici, e nelle aree artigianali molto spesso si rende necessaria la realizzazione, da parte delle amministrazioni, di interventi infrastrutturali atti a migliorare i servizi connessi e la viabilità, interventi che spesso vengono immotivatamente gravati sia nei tempi sia nei costi dal vincolo paesaggistico.

In considerazione che il vincolo paesaggistico di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 142 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, di seguito«codice», non si applichi nelle zone territoriali omogenee A e B, si ritiene ingiustificata la permanenza di tale vincolo nelle altre zone.

Prima dell’entrata in vigore della legge. 28 febbraio 1985, n. 47, in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, erano previsti soltanto i vincoli ambientali di notevole interesse pubblico, da istituire ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali e del relativo regolamento di applicazione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357. Ciascun vincolo veniva istituito con apposito decreto del competente Mini- stro e la loro validità è rimasta confermata dai successivi provvedimenti in materia, quali il testo unico delle disposizioni legi- slative in materia di beni culturali e am- bientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e il codice.

Il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 431, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale, ha esteso automaticamente l’apposizione del vincolo ad alcune aree ope legis, ossia senza l’apposita procedura istitutiva con decreto ministeriale, valevole per ciascun territorio. Tuttavia, l’applicazione automatica del vincolo ex lege a tali aree non fu generalizzata; infatti dall’applicazione sono state escluse le aree edificate e abitate esistenti alla data di entrata in vigore della stessa legge n. 431del 1985.

Da quanto sopra descritto si evince che l’assimilazione a vincolo paesaggistico di tutte le aree comprese nella fascia posta in prossimità di ciascuna sponda di fiumi, torrenti e corsi d’acqua, di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 142 del codice, non avviene sulla base di criteri di valutazione paesaggistica ma solo della distanza dall’asta idrica, a prescindere da altri elementi di valutazione.

Non essendovi pertanto un’analisi paesaggistica dei luoghi sottoposti a vincolo che valuti il pregio paesaggistico da tutelare, si ritiene che proprio in prossimità delle aree urbanizzate la distanza di 150 metri sia eccessiva e sia più congrua una distanza di 50 metri. Peraltro, la stessa norma esclude l’applicazione indiscriminata del vincolo tanto che all’interno della stessa distanza prevista dalla lettera c) del comma 1 dell’articolo 142 del codice, le aree urbane A e B ne vengono escluse.

Si ritiene pertanto che la riduzione di tale distanza con comporti il venir meno della possibilità di tutela, in quanto la stessa norma non tiene conto del bene paesaggistico da tutelare ma solo di una determinata distanza metrica da un punto; a tutela delle aree di particolare pregio paesaggistico resta comunque il vincolo diretto che può essere istituito, ove si ravvisi tale esigenza.

A tale fine, la presente proposta di legge, alla lettera a) del comma 1, intende modificare le distanze riducendo le aree sottoposte a un vincolo generale che non sottostà a un’analisi di salvaguardia paesaggistica specifica, andando incontro alle esigenze di semplificazione e di sburocratizzazione del procedimento amministrativo in materia edilizia.

Al comma 2 della presente proposta di legge si procede, invece, alla modifica della lettera c) del comma 1 dell’articolo 149 del codice, tenuto conto che in molte parti del nostro Paese si assiste all’abbandono delle aree rurali in quanto sovente poco remunerative e quindi non in grado di consentire la permanenza e la prosecuzione delle attività silvo-agricole-pastorali ad esse connesse.

Questo problema si accentua ancora di più nelle aree montane, ossia nelle aree dove il clima a volte non consente alcuna varietà di coltivazione e spesso le aziende vivono di allevamento al pascolo e di attività agro-silvo-boschive.

Ai giorni nostri la competitività tra le aziende impone di poter lavorare i fondi nonché di potervi accedere con mezzi meccanici che ne favoriscano la lavorazione e in alcuni casi anche i trattamenti e la raccolta.

La presenza delle suddette attività in tali territori è molto spesso un presidio manutentivo delle aree sia sotto il profilo ambientale sia dal punto di vista idrogeologico.

Tuttavia, il vincolo di cui alla lettera g) del comma 1 dell’articolo 142 del codice espone molto spesso tali aziende, dall’economia molto fragile, a sostenere oneri amministrativi insostenibili relativi, molto spesso, a interventi la cui remuneratività non giustifica l’incombenza burocratica.

Inoltre, anche le attività di manutenzione dei fondi, assimilate ad attività conseguite in territori vincolati, ai sensi della lettera g) del comma 1 dell’articolo 142 del codice, espongono molto spesso e in modo discrezionale i conduttori delle aziende al rischio di essere imputati in procedimenti penali anche per l’espletamento di manutenzioni indispensabili alla conduzione del fondo o minimali.

Peraltro, il comma 1 dell’articolo 149 del codice, nell’escludere alcune attività dalla richiesta di autorizzazione paesaggistica prescritta dagli articoli 146, 147 e 159 del medesimo codice, si riferisce, alla lettera b), a costruzioni edilizie e opere civili inerenti l’esercizio dell’attività agro-silvo-pastorale e, alla lettera c), alle attività per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antiincendio e di conservazione da eseguire nei boschi e nelle foreste tutelati ai sensi della lettera g) del comma 1 dell’articolo 142 del medesimo codice, prescrivendo comunque un’autorizzazione in base alla normativa in materia, senza alcun riferimento ad attività di manutenzione ordinaria e di gestione forestale, indispensabili per la salvaguardia e la tutela dei territori, oppure ad attività di manutenzione della viabilità forestale, fondamentali per qualsiasi attività agro-silvo-pastorale.

Alla luce delle considerazioni esposte, si ritiene pertanto indispensabile l’amplia- mento delle fattispecie di esenzione previste dal citato articolo 149 del codice ai territori sottoposti a vincolo di cui alla lettera g) del comma 1 dell’articolo 142 del medesimo codice, allo scopo di agevolare e salvaguardare l’esecuzione, senza una specifica autorizzazione, di tutte quelle attività minimali e di carattere ordinario che i conduttori dei fondi hanno ancora il «coraggio» di garantire a tutela e salvaguardia dei territori di montagna.

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