Lo stadio e l’annullamento in autotutela
Autore : Redazione
Il dibattito sul Nuovo Stadio della Roma si è recentemente spostato su una Proposta di Delibera consiliare per l’annullamento in autotutela della dichiarazione di pubblico interesse della proposta di realizzazione del nuovo Stadio a Tor di Valle, di cui alla Deliberazione dell’Assemblea capitolina 132/2014 e 32/2017 dei consiglieri Fassina (Sinistra per Roma) e Grancio (ex M5S, ora Gruppo Misto -DemA), che ha già avuto, oltre al parere positivo della Commissione Urbanistica e del Consiglio del IX Municipio, il parere negativo del Dipartimento Urbanistica di Roma Capitale; la Proposta dovrà poi ottenere il parere delle Commissioni Sport (che lunedì 15 aprile ha deciso per il rinvio), Mobilità, Urbanistica, Lavori Pubblici.
Al di là del valore “politico” della Proposta di Delibera, che ripropone molti argomenti contrari al progetto avanzati anche da Carteinregola in questi anni, dal punto di vista amministrativo, alcuni hanno sollevato l’obiezione che l’annullamento in autotutela, lo strumento giuridico su cui si basa l’iniziativa dei due consiglieri capitolini, non sarebbe utilizzabile perchè oltre il limite di legge rispetto all’atto che si intende annullare.
L’assunto si basa sul fatto che dopo le modifiche apportate dalla “Legge Madia”, l. 124 del 2015 *, alla l. 241 del 1990** ” l’istituto dell’autotutela amministrativa è stato ridefinito, con specifico riferimento al potere di annullamento, con l’introduzione di un termine, pari a diciotto mesi, entro il quale può avvenire l’annullamento dei provvedimenti autorizzatori o attributivi di vantaggi economici, decorso il quale deve considerarsi, secondo il tenore della norma, in ogni caso illegittimo ogni successivo atto di annullamento” (2), con la previsione di una deroga “esclusivamente in relazione alle falsità che siano state oggetto di accertamento attraverso sentenza passata in giudicato” (2)
Tuttavia tale termine, alla luce della giurisprudenza, potrebbe essere piuttosto relativo. Secondo una sentenza del Consiglio di Stato sez. VI, 27 giugno 2018, n. 3940 (3), in caso di “falsa rappresentazione dei fatti dolosa o gravemente colposa del privato” il limite potrebbe essere superato anche senza l’esistenza di una condanna penale passata in giudicato, che è invece necessaria in caso di falsa attestazione, frutto di una condotta di falsificazione penalmente rilevante (3). Ma già in base alla sentenza 17/10/2017 n° 8 del Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria, il “mero decorso del tempo, di per sé solo, non consuma il potere di adozione dell’annullamento d’ufficio e […] , in ogni caso, il termine ‘ragionevole’ per la sua adozione decorre soltanto dal momento della scoperta, da parte dell’amministrazione, dei fatti e delle circostanze posti a fondamento dell’atto di ritiro” (4).
In calce inseriamo i link alle relative disamine giuridiche, per ulteriori approfondimenti, dato che, da una lettura non specialistica della Proposta di Deliberazione, non ci sembrano emergere chiaramente le motivazioni che dovrebbero giustificare il ricorso all’autotutela. E i riferimenti al coinvolgimento nelle indagini giudiziarie del soggetto proponente e di funzionari e amministratori pubblici che hanno partecipato a vario titolo al procedimento, potrebbero non essere sufficienti a supportare quel legame di causa- effetto che garantirebbe maggiormente l’iniziativa comunale nei tribunali amministrativi.
Ciò non vuol dire che abbiano ragione coloro che continuano a proclamare supposte certificazioni della Magistratura inquirente sul fatto che le procedure relative al progetto dello stadio non sarebbero state viziate dalle presunte pratiche corruttive.
Come spiega l’Avv. Massimo Rossetti su Ferdersupporter (5) “…che la Magistratura penale non possa pronunciarsi sulla validità del procedimento amministrativo e di singole fasi ed atti che lo compongono, non potendone, quindi, in alcun modo, certificarne la validità, è dovuto semplicemente al fatto che, secondo il riparto di giurisdizione, l’unica Magistratura competente a pronunciarsi sulla validità o invalidità di procedimenti, atti e provvedimenti amministrativi è, per l’appunto, la Magistratura amministrativa (TAR e Consiglio di Stato).Voler, pertanto, tentare di attribuire a dichiarazioni dei Magistrati inquirenti ad esponenti degli organi di informazione un significato diverso da quello proprio è del tutto strumentale.Quelle dichiarazioni [dei magistrati NDR] non potevano e non possono voler dire altro che, come detto, la giustizia penale si occupa esclusivamente di reati e non di procedimenti, atti e provvedimenti amministrativi.“.
Ma sicuramente la strada più diretta per portare il Progetto dello Stadio, il Campidoglio e la città fuori dal pantano in cui si dibatte è affrontare un vero dibattito sul pubblico interesse del Progetto, dei suoi allegati edilizi, delle infrastrutture indispensabili e assai evanescenti, e decidere se davvero si vuol mettere la faccia su un’operazione che non risponde all’interesse della città.
Ricordando che anche con i cittadini è mancato il confronto pubblico e previsto dal Regolamento per la partecipazione (DCC n. 57/2006), sollecitato a suo tempo anche da Carteinregola (6).
Anna Maria Bianchi Missaglia
18 aprile 2019
Per osservazioni e precisazioni: laboratoriocarteinregola@gmail.com
> Vai a Stadio della Roma cronologia e materiali http://www.carteinregola.it/?p=60320
Vedi anche Stadio: Sindaca Raggi, nessun gioco di prestigio su pubblico interesse e diritti acquisiti
NOTE
(1) Scarica La proposta di deliberazione Grancio Fassina delibera stadio Fassina Grancio
(2) (da neldiritto.it http://www.neldiritto.it/appdottrina.asp?id=12720#.XLb76YUxYTl) L’ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA ALLA LUCE DELLA RIFORMA MADIA di Cristiana Apostolo
vedi anche:
(6) Questa la lettera inviata da Carteinregola a Roma capitale il 17 giugno 2018
STADIO DELLA ROMA A TOR DI VALLE – PARTECIPAZIONE PUBBLICA
Oggetto: Stadio della Roma a Tor di Valle – carente applicazione dell’art. 22 c. 1 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 8 c. 3 del Regolamento di partecipazione di Roma Capitale (DCC n. 57/2006).
Premesso che l’art. 22 c. 1 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 impegna le amministrazioni e gli enti a pubblicare nel proprio profilo non solo i progetti, ma anche gli esiti della consultazione pubblica, comprensivi dei resoconti degli incontri e dei dibattiti con i portatori di interesse, relativi alle grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull’ambiente, sulla città o sull’assetto del territorio.
Premesso anche che, l’art. 8 c. 3 del Regolamento di partecipazione di Roma Capitale impegna l’Assessore competente a convocare un incontro pubblico, assicurando la massima partecipazione dei cittadini sugli strumenti di pianificazione e i progetti di trasformazione.
Considerato che sul profilo di Roma Capitale (http://www.urbanistica.comune.roma.it/tor-di-valle-osservatorio.html) per il caso in argomento sono presenti solamente i documenti relativi ad un Primo incontro dedicato al parco fluviale di Tor di Valle tenuto presso la Casa della Città il 22 settembre 2015 ed un Sopralluogo nell’area svolto il 22 ottobre 2015.
Considerato che, successivamente a tale data ne la Sindaca, nè il Presidente del Municipio, nè gli Assessori hanno ritenuto di attivare il secondo livello della partecipazione attraverso la consultazione pubblica come previsto espressamente dall’art. 8 c.3 del Regolamento approvato con DCC n. 57/2006.
Considerato inoltre che anche l’Art. 33 della L.R.L n.38/1999 prevede che il Comune adotti lo strumento urbanistico generale, e conseguentemente anche le varianti dopo aver effettuato consultazioni con gli enti pubblici e con le organizzazioni sociali, culturali, ambientaliste, economico-professionali e sindacali interessate, e comunque avendo attivato processi di partecipazione e informazione finalizzati a promuovere forme di intervento diretto dei cittadini.
In relazione a quanto sopra si chiede l’immediata convocazione dell’incontro pubblico ai sensi dell’art. 8 c.3 del Regolamento di partecipazione relativo al “Progetto Stadio a Tor di Valle – Adozione della Variante al Piano Regolatore Generale”
Documentazione a corredo:
Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici(G.U. n. 91 del 19 aprile 2016)Art. 22. (Trasparenza nella partecipazione di portatori di interessi e dibattito pubblico)
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* http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2015_0124.htm
** http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1990_0241.htm
Legge 7 agosto 1990, n. 241 Nuove norme sul procedimento amministrativo – MODIFICATA DA 124/2015
CAPO IV-bis – EFFICACIA ED INVALIDITÀ DEL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO. REVOCA E RECESSO
(capo introdotto dall’art. 14 della legge n. 15 del 2005)
Art. 21-bis. (Efficacia del provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati)
1. Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata anche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi previsti dal codice di procedura civile. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l’amministrazione provvede mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall’amministrazione medesima. Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati non avente carattere sanzionatorio può contenere una motivata clausola di immediata efficacia. I provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati aventi carattere cautelare ed urgente sono immediatamente efficaci.
Art. 21-ter. (Esecutorietà)
1. Nei casi e con le modalità stabiliti dalla legge, le pubbliche amministrazioni possono imporre coattivamente l’adempimento degli obblighi nei loro confronti. Il provvedimento costitutivo di obblighi indica il termine e le modalità dell’esecuzione da parte del soggetto obbligato. Qualora l’interessato non ottemperi, le pubbliche amministrazioni, previa diffida, possono provvedere all’esecuzione coattiva nelle ipotesi e secondo le modalità previste dalla legge.
2. Ai fini dell’esecuzione delle obbligazioni aventi ad oggetto somme di denaro si applicano le disposizioni per l’esecuzione coattiva dei crediti dello Stato.
Art. 21-quater. (Efficacia ed esecutività del provvedimento)
1. I provvedimenti amministrativi efficaci sono eseguiti immediatamente, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge o dal provvedimento medesimo.
2. L’efficacia ovvero l’esecuzione del provvedimento amministrativo può essere sospesa, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario, dallo stesso organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. Il termine della sospensione è esplicitamente indicato nell’atto che la dispone e può essere prorogato o differito per una sola volta, nonché ridotto per sopravvenute esigenze. La sospensione non può comunque essere disposta o perdurare oltre i termini per l’esercizio del potere di annullamento di cui all’articolo 21-nonies.
(comma così modificato dall’art. 6, comma 1, legge n. 124 del 2015)
Art. 21-quinquies. (Revoca del provvedimento)
1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell’adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell’interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell’organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l’amministrazione ha l’obbligo di provvedere al loro indennizzo.
(comma modificato dall’Allegato 4, articolo 4, del d.lgs. n. 104 del 2010, poi così modificato dall’art. 25, comma 1, lettera b-ter), legge n. 164 del 2014)
1-bis. Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole o istantanea incida su rapporti negoziali, l’indennizzo liquidato dall’amministrazione agli interessati è parametrato al solo danno emergente e tiene conto sia dell’eventuale conoscenza o conoscibilità da parte dei contraenti della contrarietà dell’atto amministrativo oggetto di revoca all’interesse pubblico, sia dell’eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti all’erronea valutazione della compatibilità di tale atto con l’interesse pubblico.
(comma aggiunto dall’art. 12, comma 4, del decreto-legge n. 7 del 2007, soppresso dalla legge di conversione n. 40 del 2007, reintrodotto dall’art. 13, comma 8-duodeviecies dello stesso decreto-legge n. 7 del 2007, aggiunto dalla citata legge di conversione n. 40 del 2007)
1-ter. (comma, identico al comma 1-bis, aggiunto dall’art. 12, comma 1-bis, legge n. 133 del 2008, poi abrogato dall’allegato A alla legge n. 35 del 2012)
Art. 21-sexies. (Recesso dai contratti)
1. Il recesso unilaterale dai contratti della pubblica amministrazione è ammesso nei casi previsti dalla legge o dal contratto.
Art. 21-septies. (Nullità del provvedimento)
1. È nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali, che è viziato da difetto assoluto di attribuzione, che è stato adottato in violazione o elusione del giudicato, nonché negli altri casi espressamente previsti dalla legge.
2. (comma abrogato dall’Allegato 4, articolo 4, del d.lgs. n. 104 del 2010)
Art. 21-octies. (Annullabilità del provvedimento)
1. È annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza.
2. Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento qualora l’amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
Art. 21-nonies. (Annullamento d’ufficio)
(si veda anche l’articolo 1, comma 136, della legge n. 311 del 2004)
1. Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell’articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d’ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell’adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell’articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall’organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all’adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo.
(comma modificato dall’art. 25, comma 1, lettera b-quater), legge n. 164 del 2014, poi dall’art. 6, comma 1, legge n. 124 del 2015)
2. È fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole.
2-bis. I provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati dall’amministrazione anche dopo la scadenza del termine di diciotto mesi di cui al comma 1, fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
(comma aggiunto dall’art. 6, comma 1, legge n. 124 del 2015)