L’Assemblea Capitolina approva la mozione per dotare della pistola taser la polizia municipale
Autore : Redazione
AGGIORNAMENTI 30 maggio 2022:
La Corte Costituzionale con la sentenza 126 dello scorso aprile, ha dichiarato incostituzionale la parte della legge di revisione normativa del 2021 di Regione Lombardia che introduceva la possibilità per la polizia locale di utilizzare fra l’altro “dissuasori di stordimento a contatto”. Il motivo è che i taser sono considerati armi comuni, e su questo la competenza è dello Stato, che contro la legge lombarda aveva deciso di fare ricorso. (> Vai al testo della sentenza) Quindi, per il momento, niente taser per i vigili urbani.
Una mozione per la non dotazione del taser per la polizia di Roma Capitale era stata approvata dal Consiglio del II Municipio(presentata da Francesca Morpurgo (Romafutura) Barbara Auleta (Sinistra civica ecologista) Elisabetta Gagliassi (M5S) Lucrezia Colmayer (PD), con 16 voti a favore (compresa lista Calenda) e 4 contrari del centro destra. Il 12 maggio una analoga mozione è stata approvata dal XIII municipio (> vai al comunicato)e, con qualche modifica, dal III Municipio.
(28 marzo 2022) Dopo che il Ministro Lamorgese, seguendo il solco del decreto sicurezza dell’allora Ministro Salvini, ha introdotto definitivamente 15 giorni fa l’uso della pistola Taser nelle forze dell’ordine – Polizia, carabinieri, Guardia di Finanza – ossia di un’arma potenzialmente letale che, secondo la Corte Edu e l’ONU, comporta il rischio elevatissimo di abusi nell’utilizzo, il 24 marzo 2022 l’Assemblea capitolina ha approvato una mozione di Dario Nanni (lista Calenda) che impegna il Sindaco a dotare i vigili urbani romani della Taser. 35 i presenti, 22 i voti favorevoli, solo 4 i contrari. Nessun dibattito e nemmeno intenzioni di voto, a parte quello di Rachele Mussolini di Fratelli d’Italia, a sostegno.
Carteinregola tre anni fa aveva rilanciato l’iniziativa dell’Associazione Antigone, che chiedeva ai Comuni di approvare un ordine del giorno per non dare seguito alla sperimentazione per dotare dell’arma la Polizia locale (> Vedi articolo Carteinregola 27 marzo 2019: Sindaca Raggi, anche Roma dica no al taser)
Il video della seduta della Commissione capitolina del 24 marzo 2022 – inizio, presentazione mozione da primo firmatario Nanni a 4 h8′ fine a 4h 15’20’ – seduta sospesa – riprende a 4 h 25’40” – Nanni legge modifiche a dispositivo concordate con altri capigruppo: al testo finale (“L’assemblea impegna il Sindaco e la Giunta a rivedere, sulla base delle normative vigenti in materia, i relativi regolamenti applicativi al fine di introdurre la Taser tra gli strumenti di difesa personale e autotutela degli agenti di polizia locale di Roma Capitale”)è aggiunto il seguente : “e per la sicurezza dei cittadini, anche in funzione della limitazione dell’uso di armi da fuoco, nonchè prevedere uno specifico ciclo di formazione per coloro che ne faranno uso, nonchè prevedere la dotazione di un defibrillatore nelle auto di servizio che consenta di intervenire tempestivamente in caso di aritmie gravi indotte dallo stimolo elettrico“ (Nota bene: all’art. 19 comma 4 del decreto si legge: I comuni e le regioni provvedono, rispettivamente, agli oneri derivanti dalla sperimentazione di cui al presente articolo e alla formazione del personale delle polizie locali interessato, nei limiti delle risorse disponibili nei propri bilanci)
4 h 27′ Intervento a favore Cons. Mussolini (FdI) – nessun altro intervento- Votazione a 4h 28 56′ : 35 presenti, 26 votanti, favorevoli 22, contrari 4, Mozione approvata
(…) [la politica ha scelto] «puntare su mezzi di coercizione fisica che riaffermano l’imprinting repressivo delle forze dell’ordine, e allontanano ogni prospettiva di collaborazione [anziché] investire risorse in una formazione improntata alla mediazione, al dialogo, al riconoscimento della diversità e del pluralismo»
La pistola Taser (il nome, acronimo dell’inglese Thomas A. Swift’s Electric Rifle, “fucile elettrico di Thomas A. Swift” deriva dal romanzo del 1911 di Victor Appleton), chiamato anche pistola elettrica, è classificato come arma non letale e fa uso dell’elettricità per impedire il movimento del soggetto colpito facendone contrarre i muscoli(Vedi wikipedia)
“il dissuasore elettrico, o taser, ha natura di arma comune da sparo, trattandosi di dispositivo che ha il funzionamento tipico di tali armi e che, lanciando piccoli dardi che a contatto con l’offeso scaricano energia elettrica, è sicuramente idoneo a recare danno alla persona”
(Cassazione penale, sez. II, 25/10/2016, n. 49325).
USO DELLA PISTOLA TASER IN ITALIA – CRONOLOGIA E MATERIALI*
2014Decreto legge n.119/2014 (Governo Renzi), introduce la possibilità di avviare una sperimentazione rispetto all’utilizzo della Taser nel nostro Paese;
2 febbraio 2016 nel Regolamento regionale del Lazio approvato dalla Giunta il 29 Gennaio 2016 BUR 2 Febbraio 2016, n.9, Suppl. n.1 all’art. 15 Strumenti di autotutela è indicato che ” Ulteriori strumenti di autotutela possono essere oggetto di sperimentazione previa autorizzazione della Giunta regionale”.
28 febbraio 2018 (Governo Gentiloni) il “Tavolo tecnico interforze” approva le “Linee guida tecnico-operative” per l’avvio della sperimentazione della pistola elettrica “Taser modello X2” scarica le linee guida
il 4 luglio 2018 , il ministro dell’Interno, Matteo Salvini (Governo Conte 1) adotta una circolare con cui prevede l’avvio della sperimentazione per tre mesi della Taser per la gestione dell’ordine pubblico da parte di carabinieri, polizia, guardia di finanza. La sperimentazione parte in dodici città.
4 ottobre 2018 Con il decreto legge n.113/2018 (art.19**) ossia il Decreto “sicurezza” di Salvini, la sperimentazione nell’utilizzo della Taser viene estesa alle forze di polizia locale nelle città con più di 100.000 abitanti, previa adozione di un apposito regolamento comunale;
5 dicembre 2018 Entrata in vigore del Decreto-Legge del 05/10/2018 convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2018, n. 132 (in G.U. 03/12/2018, n. 281)
I periodi di sperimentazione della Taser vengono più volte prorogati tramite decreti del ministero dell’Interno, l’ultimo del 6 marzo 2019
gennaio del 2020 il Ministero della salute chiede un parere al Consiglio Superiore di Sanità, che evidenzia come l’utilizzo della taser possa comportare arresti cardiaci nei soggetti destinatari, riconoscendo la pericolosità dell’arma, perché «la probabilità di un arresto cardiaco, in conseguenza dell’uso della pistola a impulsi elettrici, dipende dalla potenza dell’arma, dalla durata della scarica elettrica e dalla sua eventuale reiterazione, nonché dalla sede del bersaglio». Ciononostante, il Ministero dell’interno ritiene di aver tenuto conto di tali criticità, in quanto «ha previsto – così come indicato dall’Istituto superiore di sanità – che l’impulso elettrico debba avere una durata massima di cinque secondi, al termine dei quali l’impulso si arresta automaticamente» (***)
3 gennaio 2020 è pubblicato il bando di gara governativo per la fornitura di armi ad impulsi elettrici
luglio 2020, il bando da 10 milioni di euro per fornire 4.482 taser viene vinto dalla multinazionale statunitense AXON, ma lo stesso mese il ministero dell’Interno ritira i taser della società, per criticità emerse nell’utilizzo delle armi.
febbraio 2021, parte una nuova gara d’appalto. Alla fine, dopo una vicenda giudiziaria, è sempre la società AXON a fornire i taser
14 marzo 2022 gli agenti della polizia di Stato, la guardia di finanza e i carabinieri in servizio a Roma (e in altre 17 città) possono utilizzare il taser
scarica la mozione (dal sito istituzionale di Roma capitale, nella sezione “ODG e Proposte”, il testo è stato modificato dall’Assemblea, la versione definitiva non è ancora pubblicata sul sito di Roma Capitale) le modifiche sono state lette in Aula: (“L’assemblea impegna il Sindaco e la Giunta a rivedere, sulla base delle normative vigenti in materia, i relativi regolamenti applicativi al fine di introdurre la Taser tra gli strumenti di difesa personale e autotutela degli agenti di polizia locale di Roma Capitale”)è aggiunto il seguente : “e per la sicurezza dei cittadini, anche in funzione della limitazione dell’uso di armi da fuoco, nonchè prevedere uno specifico ciclo di formazione per coloro che ne faranno uso, nonchè prevedere la dotazione di un defibrillatore nelle auto di servizio che consenta di intervenire tempestivamente in caso di aritmie gravi indotte dallo stimolo elettrico“
Per osservazioni e precisazioni: laboratoriocarteinregola@ gmail.com 28 marzo 2022
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonche’ misure per la funzionalita’ del Ministero dell’interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita’ organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate. (18G00161) (GU Serie Generale n.281 del 03-12-2018) note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/12/2018
(**) Art. 19 Sperimentazione di armi ad impulsi elettrici da parte delle polizie locali 1. Previa adozione di un apposito regolamento comunale, emanato in conformita’ alle linee generali adottate in materia di formazione del personale e di tutela della salute, con accordo sancito in sede di Conferenza unificata (di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 ), i comuni capoluogo di provincia, nonche’ quelli con popolazione superiore ai centomila abitanti possono dotare di armi comuni ad impulso elettrico, quale dotazione di reparto, in via sperimentale, per il periodo di sei mesi, due unita’ di personale, munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza, individuato fra gli appartenenti ai dipendenti Corpi e Servizi di polizia locale . ( 1-bis. Con decreto del Ministro dell’interno, adottato previo accordo sancito in sede di Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali, sono determinati i parametri connessi alle caratteristiche socioeconomiche, alla classe demografica, all’afflusso turistico e agli indici di delittuosita’, in relazione ai quali le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione anche per comuni diversi da quelli di cui al medesimo comma. ) 2. Con il regolamento di cui al comma 1, i comuni definiscono, nel rispetto dei principi di precauzione e di salvaguardia dell’incolumita’ pubblica, le modalita’ della sperimentazione che deve essere effettuata previo un periodo di adeguato addestramento del personale interessato nonche’ d’intesa con le aziende sanitarie locali competenti per territorio, realizzando altresi’ forme di coordinamento tra queste ed i Corpi e Servizi di polizia locale. 3. Al termine del periodo di sperimentazione, i comuni, con proprio regolamento, possono deliberare di assegnare in dotazione effettiva di reparto l’arma comune ad impulsi elettrici positivamente sperimentata. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’interno 4 marzo 1987, n. 145, ad eccezione di quanto previsto dall’articolo 2, comma 2. 4. I comuni e le regioni provvedono, rispettivamente, agli oneri derivanti dalla sperimentazione di cui al presente articolo e alla formazione del personale delle polizie locali interessato, nei limiti delle risorse disponibili nei propri bilanci. 5. All’articolo 8, comma 1-bis, del decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2014, n.146, le parole «della pistola elettrica Taser» sono sostituite dalle seguenti: «dell’arma comune ad impulsi elettrici»
Riferimenti normativi – Si riporta il testo dell’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202: «Art. 8 (Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali e Conferenza unificata). – 1. La Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali e’ unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita’ montane, con la Conferenza Stato-regioni. 2. La Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali e’ presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, dal Ministro dell’interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresi’ il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita’, il presidente dell’Associazione nazionale dei comuni d’Italia – ANCI, il presidente dell’Unione province d’Italia – UPI ed il presidente dell’Unione nazionale comuni, comunita’ ed enti montani – UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall’ANCI e sei presidenti di provincia designati dall’UPI. Dei quattordici sindaci designati dall’ANCI cinque rappresentano le citta’ individuate dall’art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonche’ rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 3. La Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali e’ convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita’ o qualora ne faccia richiesta il presidente dell’ANCI, dell’UPI o dell’UNCEM. 4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e’ convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non e’ conferito, dal Ministro dell’interno.». – Il decreto del Ministro dell’interno 4 marzo 1987, n. 145 (Norme concernenti l’armamento degli appartenenti alla polizia municipale ai quali e’ conferita la qualita’ di agente di pubblica sicurezza) e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 aprile 1987, n. 89. – Si riporta il testo dell’art. 8, comma 1-bis, del decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2014, n.146 (Disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalita’ e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonche’ per assicurare la funzionalita’ del Ministero dell’interno): «Art. 8 (Misure per l’ammodernamento di mezzi, attrezzature e strutture della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco). – (Omissis). 1-bis. Con decreto del Ministro dell’interno, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l’Amministrazione della pubblica sicurezza avvia, con le necessarie cautele per la salute e l’incolumita’ pubblica e secondo principi di precauzione e previa intesa con il Ministro della salute, la sperimentazione dell’arma comune ad impulsi elettrici per le esigenze dei propri compiti istituzionali, nei limiti di spesa previsti dal comma 1, lettera a). (Omissis.).».
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