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Le osservazioni di Carteinregola alla PL del Lazio “Semplificazioni e Misure Incentivanti il Governo del Territorio” – seconda parte, il Paesaggio

Facendo seguito alla prima parte delle Osservazioni sulla PL 171, riguardante gli articoli 2, 3, 5, l’Associazione Carteinregola propone una seconda serie di Osservazioni sugli articoli che modificano normative vigenti a tutela del Paesaggio, un patrimonio collettivo da tramandare alle future generazioni,  che le madri e i padri costituenti hanno posto tra i principi fondamentali della nostra Costituzione.

Lo spirito che anima le modifiche della proposta di legge regionale 171 su alcune norme che riguardano il paesaggio ci sembra rispecchiare le argomentazioni dei ricorrenti tentativi di  ridimensionarne la tutela, considerandola un inutile  intralcio allo sviluppo economico e produttivo.  Tentativi che da un lato puntano a invertire il dettato del Codice dei Beni culturali – della stessa Costituzione –  che mette al primo posto il Paesaggio, subordinando alla sua tutela piani, programmi e progetti nazionali o regionali di sviluppo economico,  dall’altro tentano di circoscrivere i beni paesaggistici in specifici oggetti di vincolo, trasformando il paesaggio in  singoli edifici o luoghi puntuali, non inseriti in un contesto storico, culturale e ambientale da conservare nell’insieme.  Ma va anche osservato che la proposta si inserisce per altri versi  nella generale tendenza regionale ad ascrivere alle proprie competenze la tutela paesaggistica, escludendo la Soprintendenza statale da processi che dovrebbero essere oggetto di condivisione e di copianificazione – ne è per noi esempio emblematico la vicenda del PTPR approvato dal Consiglio nel 2019, annullato dalla Consulta e riapprovato nell’aprile 2021 – tendenza che trova la sua più macroscopica espressione nella “autonomia regionale differenziata”. Un provvedimento che prevede di attribuire alle Regioni ordinarie che ne fanno richiesta la  competenza legislativa e amministrativa di varie materie,  tra le quali “tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali”, oggi di esclusiva competenza statale.

Sono esempi del ridimensionamento della tutela a elementi puntuali l’art. 3, “che  rimuove la preclusione della trasformazione dei sottotetti in abitazioni (con modifiche ai tetti)  negli insediamenti urbani storici, ad eccezione degli edifici tutelati come beni storici o monumentali” e  l’Art. 10  che “nell’ottica della semplificazione e della razionalizzazione delle procedure” introduce  “la non necessità del parere paesaggistico limitata a quelle modifiche a porzioni di piani che non riguardano le aree effettivamente interessate da vincoli paesaggistici”.  Quanto al rapporto tra tutela e sviluppo economico, si cita impropriamente un passaggio del Codice e dei Beni culturali –  “i  piani paesaggistici possono prevedere misure di coordinamento con gli strumenti di pianificazione territoriale e di settore, nonché con i piani, programmi e progetti nazionali e regionali di sviluppo economico” (Art.11) che “dimentica” che il Codice dichiara esplicitamente che “Le previsioni dei piani paesaggistici … non sono derogabili da parte di piani, programmi e progetti nazionali o regionali di sviluppo economico”.

Infine l’Art. 8 della PL prevede di delegare ai comuni l’autorizzazione paesaggistica che la normativa vigente limita agli  interventi sottoposti a procedimento autorizzatorio semplificato:  le modifiche allargano sia la casistica sia le dimensioni – e quindi gli impatti – degli interventi sottoposti all’autorizzazione dei comuni.  Una devoluzione che non garantisce che i comuni abbiano al loro interno  il personale e le competenze necessari per autorizzare interventi che possono avere conseguenze impattanti e irreversibili sul patrimonio collettivo da tutelare. Anche la riduzione dei tempi per le procedure VIA e VAS (art. 6, art.14, vedi nota in calce) vanno nella direzione di depotenziare questi imprescindibili strumenti di tutela.

Ed è proprio per la tutela di un bene primario, il Paesaggio, sovraordinata agli interessi economici e allo stesso governo del territorio, che chiediamo di non introdurre le modifiche  previste dagli Art. 2,3,8, 10,11, 6 e 14.  In calce un riepilogo e le nostre osservazioni dettagliate.

scarica Regione Lazio PROPOSTA DI LEGGE n.171 : “SEMPLIFICAZIONI E MISURE INCENTIVANTI IL GOVERNO DEL TERRITORIO”

vedi anche :Regione Lazio: un’altra legge a favore della rendita 

Per osservazioni e precisazioni: laboratoriocarteinregola@gmail-com

14 ottobre 2024

Le modifiche introdotte dalla PL 171 con ricadute sul Paesaggio

  • Art. 2 (Modifiche alla legge regionale 18 luglio 2017, n. 7 “Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio” e successive modificazioni)
  • Art. 3 (Modifiche alla legge regionale 16 aprile 2009, n. 13 “Disposizioni per il recupero a fini abitativi e turistico ricettivi dei sottotetti esistenti” e successive modificazioni)
  • Art. 8  (Modifiche alla legge regionale 22 giugno 2012, n. 8 “Conferimento di funzioni amministrative ai comuni in materia di paesaggio ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137” e successive modifiche. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo” e successive modifiche. Abrogazione della legge regionale 16 marzo 1982, n. 13 “Disposizioni urgenti per l’applicazione nella Regione Lazio della legge 29 giugno 1939, n. 1497, in materia di protezione delle bellezze naturali”, degli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 8 della legge regionale 19 dicembre 1995, n. 59 “Subdelega ai comuni di funzioni amministrative in materia di tutela ambientale e modifiche della legge regionale 16 marzo 1982, n. 13 e della legge regionale 3 gennaio 1986, n. 1” e dei commi 6, 7 e 8 dell’articolo 9 della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico)”
  • Art. 10 (Modifiche alla legge regionale 2 luglio 1987, n. 36 “Norme in materia di attività urbanistico – edilizia e snellimento delle procedure” e successive modificazioni)
  • Art. 11 (Modifiche alla legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 “Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico” e successive modificazioni)

Art. 11
(Modifiche alla legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 “Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico” e successive modificazioni
[1])

Comma 1 Lettera a)  

Comma 1. Alla l.r. 24/1998 Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico [1], sono apportate le seguenti modifiche:

lett a) TESTO MODIFICATO  legge 24/1998  art. 23 comma 2.

comma 2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, adotta il PTPR ne dispone la pubblicazione sul BUR, l’affissione presso l’albo pretorio dei comuni e delle province della Regione e ne dà notizia sui principali quotidiani a diffusione regionale.con le modalità di cui all’articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile) e successive modifiche”[2] Il PTPR adottato resta affisso per tre mesi.

La Relazione tecnicadella PL 171 spiega chel’ART. 11. Modifica la legge regionale 24/1998 con riferimento alle forme notiziali dell’avvenuto deposito del Piano paesaggistico regionale adottato, adeguandole alle previsioni della legge 69/2009, e novella i tempi dell’aggiornamento periodico del Piano stesso, portandoli a tre dai precedenti cinque anni, al fine di sollecitare maggiormente tale attività”.

La modifica cancella l’obbligo di dare notizia sui principali quotidiani a diffusione regionale  della pubblicazione del Piano territoriale Paesistico regionale, citando la legge 69/2009 che dispone che “al fine di promuovere il progressivo superamento della pubblicazione in forma cartacea, le amministrazioni e gli enti pubblici tenuti a pubblicare… sulla stampa quotidiana atti e provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica… oltre all’adempimento di tale obbligo con le stesse modalità previste dalla legislazione vigente… vi compreso il richiamo all’indirizzo elettronico, provvedono altresì alla pubblicazione nei siti informatici. a decorrere dal … 1° gennaio 2013, le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale, ferma restando la possibilità per le amministrazioni e gli enti pubblici, in via integrativa, di effettuare la pubblicità sui quotidiani a scopo di maggiore diffusione, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio”. Non sussiste quindi nessun obbligo, né nessun motivo, se non un limitato risparmio economico, di  omettere la pubblicazione del PTPR sui quotidiani.

Ma soprattutto la modifica dell’art. 23 co 2 della LR 24/1998 risulta in palese contrasto con i contenuti prescritti dal Codice dei Beni culturali e del Paesaggio (DLgs.42/2004) nell’art. 144 comma 1(*), laddove prevede per la formazione del piano paesaggistico l’utilizzo delle più ampie forme di pubblicità; indicando alle Regioni di disciplinare il procedimento di approvazione con “ulteriori forme di partecipazione, informazione e comunicazione.”; quindi certamente non decrementando quelle esistenti.

(*) Art. 144 comma 1“Nei procedimenti di approvazione dei piani paesaggistici sono assicurate la concertazione istituzionale, la partecipazione dei soggetti interessati e delle associazioni portatrici di interessi diffusi, individuate ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di ambiente e danno ambientale, e ampie forme di pubblicità. A tale fine le regioni disciplinano mediante apposite norme di legge i procedimenti di pianificazione paesaggistica, anche in riferimento ad ulteriori forme di partecipazione, informazione e comunicazione.

Comma 1 Lettera b)  

Comma 1. Alla l.r. 24/1998 Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico (1), sono apportate le seguenti modifiche:

lett b) TESTO MODIFICATO  legge 24/19

Comma 7 bis. La Regione effettua il primo aggiornamento del PTPR trascorsi cinque anni tre anni dall’approvazione del PTPR stesso, procedendo, in particolare, ad una modifica delle classificazioni per zona delle aree che risultino soggette a cambiamenti naturalistici e morfologici tenendo conto, ai sensi dell’articolo 145, comma 2, del d.lgs. 42/2004[3], dei Piani territoriali e di settore regionali approvati.”

Viene accorciato il periodo di aggiornamento del PTPR, da 5 a 3 anni, e aggiunta una citazione letterale del Codice dei Beni culturali:i piani paesaggistici possono prevedere misure di coordinamento con gli strumenti di pianificazione territoriale e di settore, nonché con i piani, programmi e progetti nazionali e regionali di sviluppo economico”.

La modifica della norma sui tempi di aggiornamento non contrasta con i contenuti dell’Accordo finale del 27 maggio 2021 sul PTPR (*) che al comma 5 anticipa quanto indicato nella Proposta di Legge regionale: “5. Il PTPR è oggetto di verifica e conseguente revisione congiunta delle Parti con cadenza non superiore a cinque anni dalla sua efficacia, sulla base degli impegni assunti con la sottoscrizione del Protocollo d’Intesa dell’11 dicembre 2013 e relativo disciplinare di attuazione.” In ogni caso i termini delle disposizioni non anno carattere perentorio.

Per quanto riguarda l’aggiunta del riferimento all’art. 145 comma 2 (“tenendo conto, ai sensi dell’articolo 145, comma 2, del d.lgs. 42/2004 , dei Piani territoriali e di settore regionali approvati”) si segnala che:

  1. Ribalta le finalità previste dalla norma regionale in cui le modifiche del PTPR risultano finalizzate ad aspetti connessi alla tutela del paesaggio (cambiamenti naturalistici e morfologici) interpretando strumentalmente il Codice l’art 142 comma 2 che riguarda solo “misure di coordinamento” con gli strumenti di pianificazione territoriale e di settore e non modifiche del piano paesaggistico.
  2. Contrasta con i contenuti del Codice, in quanto il rapporto di conformità fra piani (approvati o adottati che siano) non sono, come indicato nella proposta di legge, contenuti nel comma 2 dell’art. 142 del Codice bensì sono disposti dal comma 3 del medesimo articolo che precisa: Le previsioni dei piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 non sono derogabili da parte di piani, programmi e progetti nazionali o regionali di sviluppo economicoe più avantie sono altresì vincolanti per gli interventi settoriali”[4]
  3. Contrasta e sovverte il rapporto “gerarchico” prescritto dal Codice fra piano paesaggistico e “piano territoriale e di settore” che infatti sempre al comma 3 ultimo paragrafo dispone: “Per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni dei piani paesaggistici sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette.”[4]

In conclusione la prevalenza e la non derogabilità del Piano paesaggistico costituiscono applicazione dei principi fondamentali di rilievo nazionale non alterabili dal livello legislativo regionale a pena di incostituzionalità della disposizione.

(*) PTPR approvato definitivamente con DCR n. 5 del 21 aprile 2021 con la sottoscrizione dell’Accordo finale del 27 maggio 2021 fra Regione Lazio e il Ministero della Cultura, previsto dal Codice dei Beni culturali e del paesaggio (DLgs. 42/2004 artt. 135 e 143) Il PTPR è pubblicato sul BUR del Lazio n. 56 del 10 giugno 2021, supplemento n. 2);

Art. 2
(Modifiche alla legge regionale 18 luglio 2017, n. 7 “Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio” e successive modificazioni)
[5]

(Vedi anche osservazioni Carteinregola Prima Parte)

Comma 1 lettera a)  

1. Alla l.r. 7/2017 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

Lett. a) TESTO ABROGATO L.r. 7/2017 Art. 1 (Finalità e ambito di applicazione)

Comma 1 (La presente legge…detta disposizioni finalizzate al perseguimento, attraverso la realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge, di una o più delle finalità sotto elencate )

f)    promuovere e tutelare l’attività agricola, il paesaggio e l’ambiente, contenere il consumo di suolo quale bene comune e risorsa non rinnovabile che esplica funzioni e produce servizi ecosistemici nonché favorire l’effettivo utilizzo agricolo attraverso il riuso o la riqualificazione, anche con la demolizione e la ricostruzione, di fabbricati esistenti utilizzando le tecniche ed i materiali tipici del paesaggio rurale; in tale contesto la Regione incentiva la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente nelle aree agricole, promuovendo misure volte a disincentivare l’abbandono delle coltivazioni, a sostenere il recupero produttivo, la rigenerazione delle aree agricole dismesse od obsolete, il ricambio generazionale in agricoltura e lo sviluppo dell’imprenditorialità agricola giovanile;

Con l’abrogazione della lettera f)  sarebbero  cancellate tutte le prioritarie e qualificanti finalità per le quali detta legge si dice  creata.  La Legge 7/2017 all’Art. 1 prevede infatti una serie di disposizioni che è opportuno riportare perché danno con chiarezza la misura della mancanza di attenzione da parte della Proposta di legge regionale nei riguardi dei delicati equilibri che governano il paesaggio. Le disposizioni che si vorrebbe cancellare  sono  finalizzate a:  – promuovere e tutelare l’attività agricola, il paesaggio e l’ambiente contenere il consumo di suolo quale bene comune e risorsa non rinnovabile che esplica funzioni e produce servizi eco sistemici  – favorire l’effettivo utilizzo agricolo attraverso il riuso e la riqualificazione …

Ma soprattutto l’abrogazione contrasta con l’articolo 23 ter del DPR 380/2001[6] che considera il cambio di destinazione d’uso fra la zona agricola e le altre zone urbanistiche ivi elencate, urbanisticamente rilevante, cioè che necessita della Variante urbanistica;

Comma 1 Lettera b)  

1. Alla l.r. 7/2017 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

comma 1 lett. b) TESTO MODIFICATO  L.r. 7/2017 Art. 1 (Finalità e ambito di applicazione) comma 2 lett. c)

Comma 2 Gli interventi di cui alla presente legge sono consentiti, nelle porzioni di territorio urbanizzate, su edifici legittimamente realizzati o per i quali sia stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio in sanatoria, ovvero…

Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano:

c)    nelle zone omogenee E di cui al decreto del Ministero dei lavori pubblici 1444/1968 (10), ad esclusione delle zone individuate come paesaggio degli insediamenti urbani e paesaggio degli insediamenti in evoluzione dal PTPR e fatto salvo quanto previsto dall’articolo 2, comma 4, della legge regionale 26 giugno 1997, n. 22 (Norme in materia di programmi integrati di intervento per la riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale del territorio della Regione) e successive modifiche. Nelle medesime zone omogenee E sono comunque consentiti gli interventi di cui all’articolo 6. gli interventi previsti dagli articoli 5 e 6 sono sempre consentiti indipendentemente dalla classificazione del paesaggio di cui alle Tavole A del PTPR, purché ricadenti nelle porzioni di territorio urbanizzate ai sensi del comma 7*, salvo quanto previsto dall’articolo 5, comma 2, per gli interventi di miglioramento sismico**

* Art. 6 comma 7 Sono definite porzioni di territorio urbanizzate: a)    le porzioni di territorio classificate dalla Carta dell’uso del suolo, di cui alla deliberazione della Giunta regionale 28 marzo 2000, n. 953, come insediamento residenziale e produttivo, zone estrattive, cantieri e discariche e aree verdi urbanizzate; b)    la parte di territorio già trasformata in attuazione delle previsioni degli strumenti urbanistici; c)    le porzioni di territorio individuate come trasformabili dalle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, ivi incluse le aree per gli standard urbanistici ancorché non realizzati]
** Art. 5 (Interventi per il miglioramento sismico e per l’efficientamento energetico degli edifici comma 2 Nel caso in cui gli edifici rispettino quanto previsto dalle norme tecniche per le costruzioni di cui al d.p.r. 380/2001, gli ampliamenti di cui al presente articolo sono consentiti con il solo efficientamento energetico dell’edificio che genera l’ampliamento)

Si modificano le esclusioni degli interventi di rigenerazione: l’attuale normativa esclude gli interventi della legge di rigenerazione nelle zone omogenee “E”  (aree agricole), ad esclusione “delle zone individuate come paesaggio degli insediamenti urbani e paesaggio degli insediamenti in evoluzione dal PTPR”, zone omogenee “E” dove sono “comunque consentiti”  gli “Interventi diretti” (Art.6); la modifica proposta consentirebbe  anche gli interventi dell’Art. 5 (Interventi per il miglioramento sismico e per  l’efficientamento energetico degli edifici, ) e consentirebbe sempre gli interventi, “indipendentemente dalla classificazione del paesaggio di cui alle Tavole A del PTPR, purché ricadenti nelle porzioni di territorio urbanizzate”.

Viene ampliata la precedente e giuridicamente “illogica intrusione” della legge 7/2017 cioè quella di introdurre in forma surrettizia all’art. 1, proprio fra le esclusioni applicative, la totale liberalizzazione e derogabilità delle zone E – agricole dei PRG (le aree agricole fatte fuori dai principi generali di tutela lett. f) comma 1) in cui: “sono comunque sempre consentiti gli interventi di cui all’art 6” ove convergono gli interventi diretti in deroga ai PRG.

La norma si configura come una modifica del PTPR ed è dunque incostituzionale in quanto la disposizione di legge, è bene ricordarlo, che deroga i piani urbanistici, consente di essere applicata su ogni tipo di classificazione di tutela: i 12 (dodici) ”Paesaggi” della tavola A prescindendo dalle relative e  specifiche prescrizioni previste e discendenti dall’applicazione dall’art. 143 lett. b), c) e d)[7] del Codice DLgs 42/2001,  anche quando queste  limitano gli incrementi volumetrici o i cambi di destinazione d’uso previsti dagli artt. 5 e 6.

Si consideri che oggi la legge alle lett. b) e c) (quest’ultima oggetto di modifica) prevede l’applicazione delle esclusioni con la sola eccezione delle aree solo di 1 dei 12 Paesaggi: quello degli “Insediamenti urbani” in cui ogni intervento è ammesso e subordinato ovviamente all’autorizzazione paesaggistica.

In tal modo la norma introdotta estende anche quanto limitato nella attuale legge il cui art. 6 la cui applicazione non è ammessa nei centri storici inclusi nel Paesaggio degli insediamenti urbani storici del PTPR.

Comma 1 Lettera k)

Alla l.r. 7/2017 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

Lett. k) TESTO MODIFICATO  Legge 7/2017 Art. 4  (Disposizioni per il cambio di destinazione d’uso degli edifici immobili)

Comma 1 Al fine di razionalizzare il patrimonio edilizio esistente, nonché di promuovere e agevolare la  riqualificazione di aree urbane degradate con presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti nonché di edifici o di complessi edilizi in stato di degrado o di abbandono o dismessi o inutilizzati o in via di dismissione I comuni, entro il termine perentorio del 31 dicembre 2024, con apposita deliberazione di consiglio comunale da approvare mediante le procedure di cui all’articolo 1, comma 3, della l.r. 36/1987, possono prevedere nei propri strumenti urbanistici generali, previa acquisizione di idoneo titolo abilitativo di cui al d.p.r. 380/2001, l’ammissibilità di interventi di ristrutturazione edilizia, compresa la demolizione e ricostruzione, di singoli edifici aventi una superficie lorda complessiva fino ad un massimo di 10.000 mq, con mutamento della destinazione d’uso tra le categorie funzionali individuate all’articolo 23 ter del d.p.r. 380/2001[8], con esclusione di quella rurale , oppure possono escludere del tutto l’applicazione del presente articolo.

Comma 2 COMMA 4 Gli interventi di cui al presente articolo non possono prevedere l’apertura di medie e grandi strutture di vendita di cui all’articolo 24, comma 1, lettere b) e c), della l.r. 33/1999.previste dall’articolo 22, comma 1, lettera c), della l.r. 22/2019.

Comma 2 Con la deliberazione prevista nel comma 1, i comuni devono individuare espressamente i mutamenti di destinazione d’uso ammissibili tra le categorie funzionali previste nell’articolo 23 ter del d.P.R. 380/2001, per ognuna delle zone omogenee del piano regolatore generale; possono, inoltre, limitare i mutamenti, escludendo specifici edifici o aree, nonché individuando superfici inferiori al limite massimo previsto nel comma 1.

Comma 3 Nelle zone individuate come insediamenti urbani storici dal PTPR[9] e nelle zone omogenee D di cui al decreto del Ministero dei lavori pubblici 1444/1968[10], i comuni, con la deliberazione di cui al comma 1, possono limitare gli interventi previsti dal presente articolo.

Comma 4. Comma 3 Nelle more dell’approvazione della deliberazione del consiglio comunale di cui al comma 1, e comunque non oltre dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge  Decorso il termine previsto nel comma 1, senza che la deliberazione sia stata approvata, gli interventi previsti nel comma 1, in presenza dei presupposti e delle finalità di cui al comma 1, si applicano in via diretta, previa richiesta di idoneo titolo abilitativo edilizio previsto nel d.p.r. 380/2001, agli edifici esistenti legittimi o legittimati  per una superficie lorda non superiore a 1.500 metri quadrati, purché non ricadenti:

a)  nell’ambito di consorzi industriali e di piani degli insediamenti produttivi;

b)  all’interno delle zone omogenee D previste nel D.M. n. 1444/1968;

c)  nelle zone individuate come insediamenti urbani storici nel PTPR.

Comma 5 Nelle zone individuate come insediamenti urbani storici dal PTPR, le disposizioni di cui al comma 4 si applicano previa autorizzazione della giunta comunale.

Comma 5. Sono fatte salve le deliberazioni dei consigli comunali già approvate al momento della entrata in vigore della presente legge.”;

L’articolo modificato riguarda il cambio di destinazione d’uso, che pone  ai comuni dei termini stringenti per introdurre o escludere la sua applicabilità, passati i quali i privati che possiedono i requisiti di legge possono realizzare interventi diretti. Aspetti positivi  sono l’esclusione degli interventi nelle zone individuate come “insediamenti urbani storici nel PTPR”  che l’attuale normativa permette “previa autorizzazione della Giunta comunale”, ma a Roma continuano ad essere  consentiti  gli interventi nella Città storica. Vedi anche ossevazioni prima parte

Comma 1 Lettere s) t)  

Alla l.r. 7/2017 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

Lettera s) TESTO MODIFICATO  Legge 7/2017 Art. 6  (Interventi diretti)

Comma 6. Le disposizioni di cui al presente articolo non possono riferirsi ad edifici siti nelle zone individuate come insediamenti urbani storici dal PTPR. ad eccezione delle previsioni di cui al comma 4, limitatamente agli interventi di ristrutturazione edilizia

Lettera t) TESTO MODIFICATO  Legge 7/2017 Art. 6  (Interventi diretti)

Comma 4 All’interno degli edifici destinati a teatri, sale cinematografiche e centri culturali polifunzionali, ivi inclusi gli edifici riattivati o rifunzionalizzati ai sensi del comma 3, è consentito l’esercizio di attività commerciali, artigianali e di servizi, fino ad un massimo del 30 per cento della superficie complessiva, purché tali attività siano svolte unitamente all’attività prevalente, come definita dall’articolo 78, comma 1, lettera a), della legge regionale 6 novembre 2019, n. 22 (Testo unico del commercio).

Comma 4. Per le sale cinematografiche e i centri culturali polifunzionali chiusi o dismessi alla data del 31 dicembre 2023, sono consentiti, in modalità diretta e dopo il decimo anno dalla data di chiusura o dismissione, interventi di ristrutturazione edilizia o di demolizione e ricostruzione, senza incremento della superficie lorda esistente, per l’introduzione di cambi di destinazione d’uso finalizzati alla completa riconversione funzionale, verso le destinazioni consentite dalle norme dello strumento urbanistico comunale. Nel caso venga mantenuto, alla destinazione originaria, almeno il 30 per cento della superficie lorda esistente, l’incremento di cui al comma  3, lettera a), è aumentato di un ulteriore 10 per cento. Per le sale cinematografiche e i centri culturali polifunzionali attivi e funzionanti alla data del 31 dicembre 2023, sarà possibile il mutamento di destinazione d’uso finalizzato alla completa riconversione, solo ove siano trascorsi 15 anni continuativi dalla data di chiusura o dismissione dell’attività.”;

Gli interventi diretti di ristrutturazione edilizia o interventi di demolizione e ricostruzione con incremento di cubatura “sempre consentiti” dall’art. 6  sono attualmente esclusi dalle “zone individuate come insediamenti urbani storici nel PTPR”: la proposta di legge introduce (lettera t) un’eccezione “limitatamente agli interventi di ristrutturazione edilizia” per gli interventi previsti dal nuovo comma 4 (lettera  s), relativi alle  “sale cinematografiche e i centri culturali polifunzionali chiusi o dismessi alla data del 31 dicembre 2023”, “in modalità diretta” e “senza  incremento della superficie lorda esistente”, “per l’introduzione di cambi di destinazione d’uso finalizzati alla completa riconversione funzionale, verso le destinazioni consentite dalle norme dello strumento urbanistico comunale”. Quindi gli interventi potranno riguardare sale storiche, anche nel centro storico, che non siano in edifici puntualmente vincolati.

Comma 1 Lettera z)

Alla l.r. 7/2017 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

lettera z) TESTO INTRODOTTO  Legge 7/2017 Art. 8 (Dotazioni territoriali e disposizioni comuni)

COMMA 10 quinquies. Nel caso in cui la disciplina di tutela e di uso, di cui al PTPR, non consenta la ristrutturazione edilizia, i cambi di destinazione d’uso previsti dagli articoli 3, 4 e 6[11], possono essere realizzati, senza incrementi di volume o superficie, contestualmente ad interventi di restauro o risanamento conservativo.”

 All’articolo 8 (Dotazioni territoriali e disposizioni comuni) consente cambi di destinazione d’uso di immobili di cui “la disciplina di tutela e di uso, di cui al PTPR, non consenta la ristrutturazione edilizia”, “senza incrementi di volume o superficie, contestualmente ad interventi di restauro o risanamento conservativo

La disposizione è incostituzionale in quanto incide in modo generico ed indifferenziato sulle specifiche prescrizioni poste a salvaguardia del paesaggio del PTPR con maggior dettaglio localizzativo rispetto alla norma derogatoria di legge per l’edilizia, in quanto non risulta commensurabile la portata dell’incidenza applicativa della stessa sul contesto che il PTPR destina ad una più attenta conservazione o tutela.

Art. 3
(Modifiche alla legge regionale 16 aprile 2009, n. 13 “Disposizioni per il recupero a fini abitativi e turistico ricettivi dei sottotetti esistenti” e successive modificazioni
[12])

Comma 1 Lettera d)

1. Alla l.r. 13/2009, sono apportate le seguenti modifiche:

lett. D TESTO MODIFICATO legge regionale 16 aprile 2009, n. 13 Disposizioni per il recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti

Art. 7(Esclusioni e deroghe)

Comma 1 Le disposizioni della presente legge non si applicano alle zone territoriali omogenee “A” di cui dall’articolo 2 del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’art. 17 della L. 6 agosto 1967, n. 765). si applicano, con esclusione di quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, lettera f)*, anche alle zone individuate come insediamenti urbani storici dal PTPR, ad eccezione degli edifici vincolati, ai sensi della Parte seconda del d. lgs. n. 42/2004.”**

*Art. 3(Condizioni per il recupero) Comma 1. Possono essere recuperati a fini abitativi, previo rilascio del relativo titolo edilizio abilitativo, i sottotetti esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, purchè attigui o comunque annessi ad unità immobiliari ubicate nel medesimo edificio, qualora sussistono le seguenti condizioni:
(…) f) sono consentite modificazioni delle altezze di colmo e di gronda nonché delle linee di pendenza delle falde unicamente al fine di assicurare i parametri fissati dalla presente legge
**Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 (G.U. n. 45 del 24 febbraio 2004, s.o. n. 28) PARTE SECONDA – Beni culturali 

Come spiega la Relazione tecnica, la modifica  rimuove “la preclusione, che attualmente sussiste, della realizzabilità di tali interventi negli insediamenti urbani storici, ad eccezione degli edifici tutelati come beni storici o monumentali”, consentendo  trasformazioni incongrue dei tessuti dei centri storici, dato che la normativa permette “per l’intervento di recupero del sottotetto a fini abitativi … l’apertura di finestre, lucernari, porte” e“modificazioni delle altezze di colmo e di gronda nonché delle linee di pendenza delle falde”  anche con “ un aumento del 20 per cento della volumetria del sottotetto esistente”. Mentre la legge vigente esclude dagli interventi le “zone omogenee A” (cioè i centri storici), la  Proposta di legge prevede  che le trasformazioni possano “applicarsianche alle zone individuate come insediamenti urbani storici dal PTPR, ad eccezione degli edifici vincolati, ai sensi della Parte seconda del d. lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali). E’ da notare che la “Parte Seconda” riguarda i “Beni Culturali”, mentre non viene citata dal provvedimento la “Parte Terza” che tratta i “Beni Paesaggistici” tutelati dal PTPR. Eppure le conseguenze riguardano proprio il Paesaggio, cioè l’insieme degli edifici: dato che variando sia le altezze di colmo e di gronda sia le linee di pendenza, aumentando le cubature e potendo  aprire finestre, lucernari, porte per gli edifici non vincolati ed si rischia di modificare irrimediabilmente lo skyline dei centri storici.

Art. 8  (Modifiche alla legge regionale 22 giugno 2012, n. 8 “Conferimento di funzioni amministrative ai comuni in materia di paesaggio ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137” e successive modifiche. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo” e successive modifiche. Abrogazione della legge regionale 16 marzo 1982, n. 13 “Disposizioni urgenti per l’applicazione nella Regione Lazio della legge 29 giugno 1939, n. 1497, in materia di protezione delle bellezze naturali”, degli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 8 della legge regionale 19 dicembre 1995, n. 59 “Subdelega ai comuni di funzioni amministrative in materia di tutela ambientale e modifiche della legge regionale 16 marzo 1982, n. 13 e della legge regionale 3 gennaio 1986, n. 1” e dei commi 6, 7 e 8 dell’articolo 9 della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico)”

1. Al comma 1 dell’articolo 1 della l.r. 8/2012[13], sono apportate le seguenti modifiche:

Comma 1 Lettera a)    la lettera f) è sostituita dalla seguente:

MODIFICHE TESTO  l.r. 8/2012 Art. 1 (Funzioni e compiti amministrativi in materia di paesaggio)

Comma 1. Nell’ambito delle funzioni amministrative conferite alla Regione ai sensi dell’articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137) e successive modifiche[14], è delegato ai comuni, dotati di strumento urbanistico generale vigente, l’esercizio delle funzioni amministrative concernenti l’autorizzazione paesaggistica, ai sensi del medesimo articolo 146, comma 6, limitatamente ai seguenti interventi:

f) installazione sugli edifici esistenti, con esclusione delle zone A, come definite dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, o ad esse equiparate, di pannelli solari, termici e fotovoltaici, anche se di superficie superiore a 25 mq;  nei casi previsti dal comma 5 dell’articolo 7 bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE) e successive modifiche[15]

Comma 1 Lettera b)  dopo la lettera f bis), è inserita la seguente:

TESTO INTRODOTTO   l.r. 8/2012 Art. 1 (Funzioni e compiti amministrativi in materia di paesaggio)

f bis) installazione di impianti delle reti di comunicazione elettronica o di impianti radioelettrici che superino i limiti di cui all’allegato B, punto B.38 al d.p.r. 31/2017;

COMMA 1 lett. f ter) installazione di linee elettriche e telefoniche su palo a servizio di singole utenze, che superino i limiti di cui all’allegato B, punto B.37 al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata) e successive modifiche[16];”

Comma 1 Lettera c)  dopo la lettera g), sono inserite le seguenti:

TESTO INTRODOTTO   l.r. 8/2012 Art. 1 (Funzioni e compiti amministrativi in materia di paesaggio)

COMMA 1 lett.

g bis) realizzazione di tettoie, porticati, chioschi da giardino di natura permanente e manufatti consimili, aperti su più lati, o di manufatti accessori o volumi tecnici, con volume emergente fuori terra, che superino i limiti di cui all’allegato B, punto B.17 al d.P.R. 31/2017 [19];
g ter) realizzazione di serre stagionali in zona agricola, come previste e disciplinate nella legge regionale 12 agosto 1996, n. 34 (Disciplina urbanistica per la costruzione delle serre) e successive modifiche
[17];”

Comma 1 Lettera e)  dopo la lettera h, è inserita la seguente:

TESTO INTRODOTTO   l.r. 8/2012 Art. 1 (Funzioni e compiti amministrativi in materia di paesaggio)

COMMA 1 lett. h bis) posa in opera di manufatti, parzialmente o completamente interrati, quali serbatoi e cisterne, ove comportanti la modifica permanente della morfologia del terreno o degli assetti vegetazionali, comprese le opere di recinzione o sistemazione correlate; posa in opera in soprasuolo dei medesimi manufatti, che superino i limiti previsti nell’allegato B, punto B.24, al d.P.R. 31/2017 [[19];e relative opere di recinzione o sistemazione

Comma 1 Lettera f)  dopo la lettera l ter), sono aggiunte le seguenti:

TESTO INTRODOTTO   l.r. 8/2012 Art. 1 (Funzioni e compiti amministrativi in materia di paesaggio)

Comma 1 lett.

l quater) realizzazione di nuove strutture, relative all’esercizio dell’attività ittica, che superino i limiti di cui previsti nell’allegato B, punto B.30, al d.P.R. 31/2017 [[19];

l quinquies) posa in opera di cartelli e altri mezzi pubblicitari non temporanei, previsti nell’articolo 153, comma 1, del Codice dei beni culturali e del paesaggio[18], ivi compresi le insegne e i mezzi pubblicitari a messaggio o luminosità variabile, nonché l’installazione di insegne fuori dagli spazi vetrina o da altre collocazioni consimili a ciò preordinate, che superino i limiti previsti nell’allegato B, punto B.36 al d.P.R. 31/2017 [19].

Nell’ambito delle funzioni amministrative conferite alla Regione ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, l’Art. 8 della PL prevede di delegare ai comuni l’autorizzazione paesaggistica che l’articolo vigente, “Funzioni e compiti amministrativi in materia di paesaggio”, limita ad alcuni interventi: quelli sottoposti a procedimento autorizzatorio semplificato secondo il Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata del 2017, gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, le varianti che non abbiano natura di variazioni essenziali, gli interventi in esecuzione di strumenti urbanistici attuativi per i quali sia stato rilasciato preventivo parere paesaggistico favorevole, gli interventi del Cosiddetto “Piano casa” e alcuni altri.

Comma 1 Lettera i)  

La relazione illustrativala considera “una importante misura di snellimento in quanto sempre più interventi restano nella competenza dell’ente territoriale più vicino al cittadino e al territorio”, ma le modifiche della PL 171 allargano sia la casistica sia le dimensioni – e quindi gli impatti – degli interventi sottoposti all’autorizzazione paesaggistica dei comuni che a oggi sono affidati all’autorizzazione della Regione.  Un ridimensionamento  delle prerogative della Regione in qualità di organo preposto che oltre ad avere una visione di insieme è anche dotata di specifiche competenze. Infatti non è affatto garantito che i comuni – soprattutto i piccoli comuni –  abbiano al loro interno  il personale e le competenze necessari per autorizzare interventi che possono avere conseguenze impattanti e irreversibili su un patrimonio collettivo da tutelare e preservare per le generazioni future.

Art. 10
(Modifiche alla legge regionale 2 luglio 1987, n. 36 “Norme in materia di attività urbanistico – edilizia e snellimento delle procedure” e successive modificazioni
[19])

Alla l.r. 36/1987, sono apportate le seguenti modifiche:

Lett. i) TESTO AGGIUNTO l.r. 36/1987 Art. 1 bis
(comma 1. I piani attuativi e i programmi urbanistici comunque denominati, conformi allo strumento urbanistico generale, anche qualora contengano le modifiche di cui al comma 2 o l’individuazione delle zone di recupero di cui all’articolo 27 della l. 457/1978, purché anch’esse conformi allo strumento urbanistico generale, sono approvati dalla giunta comunale, pubblicati con le modalità previste dalla normativa statale e/o regionale di riferimento, approvati …)

(…) comma 3 quater. Qualora le modifiche di cui alle lettere da a) a p), previste nel comma 2*, non interessino aree o comparti compresi all’interno di beni di cui all’articolo 134, comma 1, lettere a), b) e c), del d.lgs. 42/2004**, non è necessario il parere previsto nell’articolo 55 del PTPR***

*comma 2. Le modifiche di seguito elencate a piani attuativi e [ndr ai ] programmi urbanistici comunque denominati già approvati, ancorchè decaduti, non costituiscono [variante] variante quando riguardano:
a) una diversa utilizzazione, sempre ai fini pubblici, degli spazi destinati a verde pubblico e servizi;
b) le previsioni di spazi per attrezzature pubbliche di interesse generale, quando l’esigenza di prevedere le attrezzature stesse nell’ambito del comprensorio oggetto dello strumento attuativo era stata riconosciuta in sede di strumento urbanistico generale;
c) la riduzione delle volumetrie edificabili rispetto a quelle previste dallo stesso strumento urbanistico generale, purché contenute entro il 20 per cento;
d) il mutamento delle destinazioni d’uso che non comporti diminuzione nella dotazione di aree per servizi pubblici o di uso pubblico prevista dai piani attuativi e [ndr dai ] programmi urbanistici comunque denominati e sia contenuto, per ogni singola funzione prevista dal programma, entro il limite massimo del 10 per cento;
e) modificazioni planovolumetriche che non alterino le caratteristiche tipologiche e le volumetrie complessive degli edifici, anche se comportanti modifiche delle altezze comunque entro i limiti stabiliti dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968;
f) le modifiche sull’entità delle cubature dei locali tecnici e degli impianti tecnologici e quelle che, fatto salvo quanto previsto all’articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e successive modifiche, incidono sulla distribuzione interna e sul numero delle unità immobiliari;
g) la modifica di perimetrazioni conseguenti alla diversa scala di rappresentazione grafica del piano o del programma urbanistico comunque denominato, nonchè le modifiche dovute a motivate esigenze sopravvenute come ritrovamenti archeologici, limitazioni connesse all’imposizione di nuovi vincoli, problemi geologici, senza modificare i pesi insediativi e gli standard urbanistici;  
h) le modificazioni dei perimetri motivate da esigenze sopravvenute, quali ritrovamenti archeologici, limitazioni connesse all’imposizione di nuovi vincoli, problemi geologici; (Lettera abrogata dall’articolo 10, comma 2, lettera d), della legge regionale 18 luglio 2017, n. 7)
i) la diversa dislocazione, entro i limiti del 20 per cento, degli insediamenti, dei servizi, delle infrastrutture o del verde pubblico senza aumento delle quantità e dei pesi insediativi e senza la riduzione degli standard urbanistici;
l) l’adeguamento o la rettifica delle zone di recupero di cui all’articolo 27 della l. 457/1978;
m) le modifiche alle modalità di intervento sul patrimonio edilizio esistente di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e successive modifiche;
n) l’adeguamento e/o la rettifica di limitata entità che comportino modifiche al perimetro del piano o del programma;
o) la modifica alla viabilità primaria e secondaria per la parte che interessa il comprensorio oggetto dello strumento attuativo o del programma, a condizione che le modifiche alla stessa apportate non compromettano l’attuazione delle previsioni dello strumento urbanistico generale per la parte esterna al comprensorio medesimo e non mutino le caratteristiche della viabilità fissate da dette previsioni;
p) la suddivisione dei comparti edificatori in sub-comparti, fermo restando il rispetto degli standard urbanistici;
** Codice dei beni culturali – articolo 134, comma 1, lettere a), b) e c)
Art. 134. Beni paesaggistici
1. Sono beni paesaggistici:
a) gli immobili e le aree di cui all’articolo 136, individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141;
b) le aree di cui all’articolo 142;
c) gli ulteriori immobili ed aree specificamente individuati a termini dell’articolo 136 e sottoposti a tutela dai piani paesaggistici previsti dagli articoli 143 e 156.
*** NTA PTPR Lazio  Articolo 55 Piani urbanistici attuativi in zona vincolata
1. I piani urbanistici attuativi, ivi inclusi quelli in accordo di programma, che interessano, anche parzialmente, beni paesaggistici di cui all’articolo 134, comma 1, lettere a), b) e c) del Codice, devono essere corredati dalla relazione paesaggistica e approvati secondo le norme vigenti.
2. La relazione paesaggistica deve contenere, sintetizzate in elaborati redatti in scala adeguata, precise considerazioni relativamente a:
a) relazioni tra il piano attuativo e gli strumenti di pianificazione vigenti con riferimento all’iter procedurale seguito;
b) individuazione dell’ambito territoriale del piano con descrizione delle caratteristiche geomorfologiche;
c) descrizione dello stato iniziale del contesto e delle specifiche componenti paesaggistiche da tutelare;
d) collocazione nel contesto territoriale con individuazione delle relazioni spaziali e visive tra il piano ed il tessuto edilizio esistente anche in rapporto con il paesaggio, naturale o antropizzato, circostante;
e) individuazione delle azioni o prescrizioni tese alla conservazione, alla valorizzazione ed al recupero delle qualità peculiari del bene o dei luoghi cui subordinare l’attuazione degli interventi;
f) individuazione, con particolare riferimento agli interventi da attuare nei centri storici o in zone a questi limitrofe o visivamente interferenti con essi, delle prescrizioni tese a evitare la continuità tra nuove realizzazioni e gli organismi urbani storici facilitandone la percezione nonché gli squilibri dimensionali sia nel caso di edifici pubblici che privati, nel rispetto delle tipologie e dei valori estetici tradizionali, con specifico riferimento ai particolari costruttivi, alle finiture ed alle coloriture;
g) individuazione, con particolare riferimento agli interventi da attuare nelle zone non urbanizzate, delle motivazioni della localizzazione e delle azioni e prescrizioni tese ad attenuare gli effetti ineliminabili sul paesaggio.
3. In ogni caso, la relazione paesaggistica deve contenere una valutazione della conformità in rapporto alle specifiche modalità o disciplina di tutela definite dal PTPR per i beni o per gli ambiti e della compatibilità delle trasformazioni proposte, in rapporto alla natura dei beni ed agli obiettivi di qualità paesaggistica individuati nel PTPR, anche con riferimento al quadro conoscitivo di cui alla Tavola C del piano. Le trasformazioni proposte dovranno comunque essere ispirate al principio di minor consumo del suolo.
4. I piani attuativi di cui al comma 1 sono inviati dal comune alla Regione ed al Ministero. La Regione, nell’ambito della procedura volta al rilascio del parere paesaggistico sul piano attuativo, acquisisce ai sensi dell’articolo 17 bis della legge 241/1990 il concerto del Ministero sulla rispondenza dello stesso alle norme di tutela del paesaggio, che deve essere espresso entro sessanta giorni dalla richiesta.

La Relazione illustrativa descrive le modifiche relative  alle procedure urbanistiche per l’approvazione degli strumenti attuativi, con l’obiettivo di  introdurre  diverse semplificazioni, tra le quali  “nell’ottica della semplificazione e della razionalizzazione delle procedure”, “ la non necessità del parere paesaggistico limitata a quelle modifiche a porzioni di piani che non riguardano le aree effettivamente interessate da vincoli paesaggistici”, citando l’art. 55 delle NTA del PTPR, che tuttavia prescrive che “I piani urbanistici attuativi, ivi inclusi quelli in accordo di programma, che interessano, anche parzialmente, beni paesaggistici di cui all’articolo 134, comma 1, lettere a), b) e c) del Codice, devono essere corredati dalla relazione paesaggistica  approvati secondo le norme vigenti” e che  tali piani “ sono inviati dal comune alla Regione ed al Ministero. La Regione, nell’ambito della procedura volta al rilascio del parere paesaggistico sul piano attuativo, acquisisce ai sensi dell’articolo 17 bis della legge 241/1990 il concerto del Ministero sulla rispondenza dello stesso alle norme di tutela del paesaggio, che deve essere espresso entro sessanta giorni dalla richiesta”. Come già per le modifiche all’Art.8, il principale intento appare quello di limitare l’esercizio della tutela paesaggistica, ridimensionando  le prerogative delle Regioni e degli organi statali, mediante la riduzione della casistica per la quale è prevista l’espressione del loro parere ai sensi dell’articolo 55 del PTPR.

La modifica infatti non tiene conto che le determinazioni dei piani urbanistici (sia pur afferenti ad una fascia di interventi pianificatori), anche se non intercettano la limitata categoria di beni paesaggistici suddetti, hanno sempre ripercussioni sull’intero territorio comunale, sulla peculiarità del sistema degli insediamenti urbani, dei paesaggi naturali o agrari che lo costituiscono, i quali, come recita il PTPR, “si caratterizzano per l’omogeneità geomorfologica, orografica e per i modi di insediamento umano che costituiscono unità geografiche rappresentative delle peculiarità e dei caratteri identitari della Regione Lazioper i quali il PTPR, con dovizia di descrizioni e prescrizioni, individua i fattori di rischio e gli elementi di vulnerabilità e nel contempo indica gli interventi consentiti al fine di perseguire la conservazione e il miglioramento.

Le  modifiche ai tempi delle procedure  VIA e VAS

L’Art. 6 e l’art. 14, nei casi in cui è  necessaria l’attivazione delle procedure regionali di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e  di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) riducono i termini della metà delle procedure:  per le deliberazioni di competenza comunale finalizzate alla valorizzazione degli immobili di proprietà pubblica che comportino l’ aumento delle capacità edificatorie e/o il mutamento delle destinazioni d’uso urbanistiche  (art.6) e per “le  varianti agli strumenti di pianificazione urbanistica in sede di approvazione di interventi attuativi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) o del Piano nazionale degli investimenti complementari (PNC)”. Riduzioni che rischiano di attenuare le funzioni di questi indispensabili strumenti di tutela, che chiediamo di non introdurre.

Art. 6 (Attuazione dell’articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133 “Conversione del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112[20]. Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”)

Relazione illustrativa: L’ART. 6. Disciplina le procedure da adottare per le deliberazioni di competenza comunale finalizzate alla valorizzazione degli immobili di proprietà pubblica prevista dall’art. 58 della legge 133/2008. Al contempo, prevede che con tali deliberazioni possano essere incrementate le potenzialità dei suddetti immobili, modificandone le destinazioni d’uso o aumentandone le capacità edificatorie, prevedendo che qualora tali interventi siano soggetti alle procedure regionali di valutazione di impatto ambientale ovvero di valutazione ambientale strategica di cui all’articolo 6 del decreto  legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”, tali procedure sono svolte con termini ridotti alla metà.

Comma 1. Alle deliberazioni previste nell’articolo 58, comma 2, della l. 133/2008 si applicano le seguenti procedure:

a)  le deliberazioni relative al solo mutamento della destinazione d’uso urbanistica di edifici, sono approvate, ferme restando le forme di pubblicità previste dalla normativa vigente, dal consiglio  comunale e determinano automaticamente l’effetto di variante allo strumento urbanistico;

b)  le deliberazioni che prevedono, oltre quanto previsto alla lettera a), ampliamenti degli edifici, non eccedenti il 20 per cento della volumetria esistente, sono approvate dal consiglio comunale, secondo la procedura di cui all’articolo 1, commi 2 e 3, della l.r. 36/1987[21], con i tempi ridotti della metà;

c)  le deliberazioni che prevedono, oltre quanto previsto alla lettera a), il mutamento della destinazione d’uso urbanistica di aree ovvero ampliamenti degli edifici eccedenti il 20 per cento della volumetria esistente, sono approvate dal consiglio comunale secondo la procedura di cui all’articolo 4 della l.r. 36/1987 e s.m.i., con i tempi ridotti della metà;

d)  qualora gli interventi di mutamento delle destinazioni d’uso urbanistiche, previsti alla lettera c), siano soggetti alle procedure regionali di valutazione di impatto ambientale ovvero di valutazione ambientale strategica, prevista nell’articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche[22], tali procedure sono svolte con termini ridotti alla metà.

Art. 14 (Disposizioni per l’approvazione delle varianti agli strumenti di pianificazione urbanistica per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza “PNRR” o del Piano nazionale degli investimenti complementari “PNC” come inquadrati dall’articolo 48, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2021, n.77 “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” e successive modificazioni)

Relazione illustrativa: l’ART. 14. Introduce una importante procedura speditiva finalizzata ad approvare, con modalità partecipative e semplificate, varianti agli strumenti di pianificazione urbanistica in sede di approvazione di interventi attuativi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) o del Piano nazionale degli investimenti complementari (PNC). Tra gli scopi della norma vi è anche quello di garantire il rispetto dei tempi e delle procedure previste dalle norme sia nazionali che regionali, dando attuazione ai contenuti dell’art. 48, comma 5 quater, del d.l. 77/2021 convertito dalla legge 108/2021. Qualora, ai fini dell’approvazione degli interventi, sia necessaria l’attivazione delle procedure regionali di valutazione d’impatto ambientale e valutazione ambientale strategica di cui all’art. 6 del d.lgs. 152/2006, le stesse sono svolte con termini ridotti alla metà.

Comma 1. La stazione appaltante, nel caso in cui la realizzazione di un’opera pubblica o di pubblica utilità, afferente agli investimenti pubblici definiti dall’articolo 48, comma 1, del d.l. 77/2021[23] , richieda la variazione dello strumento urbanistico, pubblica, sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio (BURL), l’atto di indizione della conferenza di servizi per l’approvazione del progetto di fattibilità tecnico ed economica, da svolgersi con le modalità previste nell’articolo 48, comma 5, del d.l. 77/2021[24] e pubblica il progetto sul sito istituzionale degli enti locali territorialmente interessati.

Comma 6. Le procedure regionali di valutazione d’impatto ambientale e valutazione ambientale strategica, previste nell’articolo 6 del d.lgs. 152/2006, qualora necessarie per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, sono svolte con termini ridotti alla metà.

Gruppo urbanistica di Carteinregola

NOTE


[1] Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico

Numero della legge: 24
Data: 6 luglio 1998
Numero BUR: 21
Data BUR: 30/07/1998

[2] LEGGE 18 giugno 2009, n. 69 Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonchè in materia di processo civile. (09G0069) note: Entrata in vigore del provvedimento: 4/7/2009 (Ultimo aggiornamento all’atto pubblicato il 08/09/2016) GU n.140 del 19-06-2009 – Suppl. Ordinario n. 95) Art. 32(Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea)

[3] Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137
(G.U. n. 45 del 24 febbraio 2004, s.o. n. 28) https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2004_0042.htm

Articolo 145. Coordinamento della pianificazione paesaggistica con altri strumenti di pianificazione

Comma 2. I piani paesaggistici possono prevedere misure di coordinamento con gli strumenti di pianificazione territoriale e di settore, nonché con i piani, programmi e progetti nazionali e regionali di sviluppo economico.

[4] Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Articolo 145

Comma 3 . Le previsioni dei piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 non sono derogabili da parte di piani, programmi e progetti nazionali o regionali di sviluppo economico, sono cogenti per gli strumenti urbanistici dei comuni, delle città metropolitane e delle province, sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici, stabiliscono norme di salvaguardia applicabili in attesa dell’adeguamento degli strumenti urbanistici e sono altresì vincolanti per gli interventi settoriali. Per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni dei piani paesaggistici sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette.

[5] Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio

Numero della legge: 7
Data: 18 luglio 2017
Numero BUR: 57 s.o. 3
Data BUR: 18/07/2017

[6] D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0380.htm


 Art. 23-ter. Mutamento d’uso urbanisticamente rilevante
(articolo introdotto dall’art. 17, comma 1, lettera n), legge n. 164 del 2014)
(il presente articolo non trova applicazione nelle regioni che hanno adottato una propria disciplina specifica)

1. Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali, costituisce mutamento rilevante della destinazione d’uso ogni forma di utilizzo dell’immobile o della singola unità immobiliare diversa da quella originaria, ancorché non accompagnata dall’esecuzione di opere edilizie, purché tale da comportare l’assegnazione dell’immobile o dell’unità immobiliare considerati ad una diversa categoria funzionale tra quelle sotto elencate:

a) residenziale; a) residenziale;
a-bis) turistico-ricettiva;
b) produttiva e direzionale;
c) commerciale;
d) rurale.

1-bis. Il mutamento della destinazione d’uso della singola unità immobiliare senza opere all’interno della stessa categoria funzionale è sempre consentito, nel rispetto delle normative di settore, ferma restando la possibilità per gli strumenti urbanistici comunali di fissare specifiche condizioni.

1-ter. Sono altresì sempre ammessi il mutamento di destinazione d’uso senza opere tra le categorie funzionali di cui al comma 1, lettere a), a-bis), b) e c) di una singola unità immobiliare ubicata in immobili ricompresi nelle zone A), B) e C) di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, ovvero nelle zone equipollenti come definite dalle leggi regionali in materia, nel rispetto delle condizioni di cui al comma 1-quater e delle normative di settore e ferma restando la possibilità per gli strumenti urbanistici comunali di fissare specifiche condizioni.

1-quater. Per le singole unità immobiliari, il mutamento di destinazione d’uso di cui al comma 1-ter è sempre consentito, ferma restando la possibilità per gli strumenti urbanistici comunali di fissare specifiche condizioni, qualora il mutamento sia finalizzato alla forma di utilizzo dell’unità immobiliare conforme a quella prevalente nelle altre unità immobiliari presenti nell’immobile. Il mutamento non è assoggettato all’obbligo di reperimento di ulteriori aree per servizi di interesse generale previsto dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 e dalle disposizioni di legge regionale, né al vincolo della dotazione minima obbligatoria dei parcheggi previsto dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150. Per le unità immobiliari poste al primo piano fuori terra il passaggio alla destinazione residenziale è ammesso nei soli casi espressamente previsti dal piano urbanistico e dal regolamento edilizio.

1-quinquies. Ai fini di cui ai commi 1-bis e 1-ter, il mutamento di destinazione d’uso è soggetto alla segnalazione certificata di inizio attività di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ferme restando le leggi regionali più favorevoli. Restano ferme le disposizioni del presente testo unico nel caso in cui siano previste opere edilizie.
(commi da 1-bis a 1-quinquies sono così introdotti dall’art. 1, comma 1, lettera c), numero 1), del decreto-legge n. 69 del 2024, convertito dalla legge n. 105 del 2024)*

2. La destinazione d’uso dell’immobile o dell’unità immobiliare è quella stabilita dalla documentazione di cui all’articolo 9-bis, comma 1-bis.

3. Le regioni adeguano la propria legislazione ai principi di cui al presente articolo entro novanta giorni dalla data della sua entrata in vigore. Decorso tale termine, trovano applicazione diretta le disposizioni del presente articolo. Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali e degli strumenti urbanistici comunali, il mutamento della destinazione d’uso di un intero immobile all’interno della stessa categoria funzionale è sempre consentito.
(comma così modificato dall’art. 1, comma 1, lettera c), numero 2), del decreto-legge n. 69 del 2024, convertito dalla legge n. 105 del 2024)*

*“Salva casa” https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2024/07/27/24A04002/sg

[7] Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137
(G.U. n. 45 del 24 febbraio 2004, s.o. n. 28)
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2004_0042.htm

comma 1. L’elaborazione del piano paesaggistico comprende almeno:

(…) b) ricognizione degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell’articolo 136, loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione delle specifiche prescrizioni d’uso, a termini dell’articolo 138, comma 1, fatto salvo il disposto di cui agli articoli 140, comma 2, e 141-bis;
c) ricognizione delle aree di cui al comma 1 dell’articolo 142, loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione di prescrizioni d’uso intese ad assicurare la conservazione dei caratteri distintivi di dette aree e, compatibilmente con essi, la valorizzazione;
d) eventuale individuazione di ulteriori immobili od aree, di notevole interesse pubblico a termini dell’articolo 134, comma 1, lettera c), loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione delle specifiche prescrizioni d’uso, a termini dell’articolo 138, comma 1;
(…)

[8] Norme in materia di attivita’ urbanistico – edilizia e snellimento delle procedure (1)

Numero della legge: 36 Data: 2 luglio 1987Numero BUR: 20 Data BUR: 20/07/1987

[9] PTPR Lazio Insediamenti urbani storici Piano Territoriale Paesistico Regionale https://www.regione.lazio.it/cittadini/urbanistica/pianificazione-paesaggistica/ptpr

Articolo 44 Insediamenti urbani storici e relativa fascia di rispetto

1. Sono sottoposti a vincolo paesistico gli Insediamenti urbani storici che includono gli organismi urbani di antica formazione e i centri che hanno dato origine alle città contemporanee nonché le città di fondazione e i centri realizzati nel XX secolo.
2. I beni di cui al comma primo sono gli organismi urbani che hanno mantenuto la riconoscibilità delle tradizioni, dei processi e delle regole che hanno presieduto alla loro formazione; essi comprendono oltre ai tessuti storici costituiti dal patrimonio edilizio, dalla rete viaria e dagli spazi inedificati, le ville, i parchi e i giardini storici periurbani e le relative fasce di rispetto anche elementi storici isolati pertinenti alle più antiche fasi di frequentazione. Essi sono individuati sulle Tavole B e descritti nel repertorio F1B dei beni del patrimonio identitario regionale.

3. La perimetrazione degli Insediamenti urbani storici di cui al presente articolo è stata effettuata attraverso l’individuazione sulla CTR delle configurazioni urbane illustrate nelle planimetrie storiche redatte antecedentemente e immediatamente dopo l’avvento dello Stato unitario e rilevate dal Catasto Gregoriano 1820- 40 e dalla cartografia IGM 1:25.000 levata 1873/83. L’eventuale sostituzione interna all’abitato di porzioni, anche cospicue, dell’edilizia storica non influisce sui criteri utilizzati per eseguire la perimetrazione.

4. La fascia di rispetto si estende per una profondità di centocinquanta metri a partire dalla perimetrazione del bene accertata come indicato nel precedente comma; all’interno della perimetrazione di tale fascia, ogni modificazione dello stato dei luoghi è sottoposta all’autorizzazione di cui all’articolo 146 del Codice, fatte salve le ipotesi di cui all’articolo 149 del Codice stesso, nel rispetto delle prescrizioni di cui ai commi da 13 a 17.

5. Non rientrano nei beni paesaggistici identitari di cui al presente articolo le porzioni di fascia di rispetto che ricadono nelle aree urbanizzate individuate dal PTPR, corrispondenti al Paesaggio degli insediamenti urbani e alle Reti e infrastrutture.
6. Con riferimento alle previsioni degli strumenti urbanistici generali all’interno della perimetrazione dell’insediamento urbano storico sono sottoposte all’autorizzazione paesaggistica, nel rispetto delle prescrizioni che seguono, i seguenti interventi, di cui al comma 1 dell’articolo 3 del DPR 380/2001, lettere:

d) interventi di ristrutturazione edilizia, nei soli casi di totale demolizione e ricostruzione;
e.1) nuove costruzioni e ampliamenti al di fuori della sagoma esistente compresi interventi pertinenziali inferiori al 20%;
e.4) installazioni di torri, tralicci e ripetitori per la telecomunicazione con l’esclusione delle antenne televisive e paraboliche per le singole utenze;
e.6) interventi pertinenziali superiori al 20%;
f) interventi di ristrutturazione urbanistica.
7. I rimanenti interventi elencati al comma 1 dell’articolo 3 del DPR 380/2001 avvengono, sempre con riferimento alle previsioni dello strumento urbanistico generale, previo accertamento nell’ambito del procedimento ordinato al rilascio del titolo edilizio e nel rispetto delle prescrizioni che seguono.
8. Le previsioni dei commi 6 e 7 non si applicano alle porzioni comprese nell’insediamento urbano storico e individuate nella Tavola A come paesaggi dei parchi, ville e giardini storici, o come paesaggi dell’insediamento storico diffuso, per le quali, fermo restando l’obbligo di acquisire l’autorizzazione paesaggistica, si applica la disciplina dei relativi paesaggi.
9. Le finiture esterne con i loro materiali sono elementi che contribuiscono alla definizione estetica dei manufatti, che costituisce uno dei fattori determinanti nell’integrazione fra territorio e insediamento urbano. L’insieme delle finiture che caratterizzano l’aspetto esteriore degli edifici è specificato, nel rispetto di quanto previsto dai commi successivi, dal “Regolamento paesaggistico delle Unità geografiche” con particolare riferimento a tipi, forme, e materiali da usarsi nelle coperture, nei prospetti, nonché tutti quegli elementi secondari o accessori che contribuiscono alla definizione dell’immagine complessiva delle facciate, quali porte, finestre, imposte, ringhiere, pluviali, ecc.

10. La coloritura assume, tra le varie finiture che caratterizzano l’esterno degli edifici, un particolare valore, sia per la capacità di sottolineare l’architettura innestandosi come interprete dei materiali usati, sia come elemento figurativo del paesaggio sensibile di cui è parte integrante. Pertanto il PTPR prescrive per la coloritura degli edifici quanto segue:
a) i progetti di nuovi edifici e di recupero di quelli esistenti debbono contenere precise indicazioni sulle tinteggiature con specificazione sia dei materiali sia dei colori che si intende usare;
b) la coloritura dei manufatti edilizi deve sempre sottolineare l’architettura della facciata, evidenziando quando presenti i piani di profondità e l’articolazione tra superfici di fondo ed elementi aggettanti e/o decorativi, tenendo conto del valore cromatico di tutti gli elementi costituenti al fine di ottenere un armonico rapporto tra di essi; deve essere altresì valutata la coloritura nel caso di presenza nell’intorno edilizio e paesaggistico di edifici monumentali e storici o comunque gerarchicamente prevalenti, in modo da non alterare l’equilibrio dei valori architettonici presenti;
c) ove edifici, manufatti, o complessi rispondenti ad una precisa unità di disegno architettonico siano in comproprietà, la coloritura delle facciate, dei rilievi, degli accessori e altri manufatti visibili, deve obbligatoriamente seguire i limiti del disegno architettonico e non quelli di proprietà;
d) è fatto divieto di utilizzare rivestimenti quarzo plastici in qualunque tipo di edificio; è fatto obbligo di utilizzare colori a base di latte di calce per tutti i manufatti di interesse storico monumentale ed estetico tradizionale. Per gli altri tipi di manufatti va privilegiato l’uso di quest’ultimo materiale;
e) le superfici di fondo realizzate ad intonaco liscio, devono, in assenza di più specifiche indicazioni, essere colorate con i tradizionali colori che imitano i materiali tradizionali, sia litoidi, sia laterizi, pertanto con toni che vanno dal beige travertino, al giallo ed ai rossi delle tonalità delle terre. Per le superfici di fondo lavorate con intonaco ad imitazione di materiali litoidi o laterizi la coloritura deve essere effettuata con colori che imitino il materiale rappresentato. Le superfici di fondo composte in materiali litoidi o laterizi in vista devono essere ripulite e protette. I rilievi devono in genere differenziarsi cromaticamente dalla superficie di fondo mediante colori che interpretino i materiali naturali. Ove gli stessi siano realizzati in intonaco, devono distinguersi cromaticamente dalle superfici di fondo, quando questa non sia a sua volta lavorata, imitando in generale il colore del travertino. Qualora una parte di detti rilievi sia eseguita con specifici materiali lapidei o in laterizio, la restante parte di essi deve essere tinteggiata con i colori di detti materiali. I rilievi realizzati in ‘‘trompe l’oeil’’ devono essere conservati e ripristinati;
f) gli infissi esterni, le ringhiere, i pluviali, ecc., devono essere realizzati con materiali e colori armonizzati al prospetto dell’edificio;
g) per la determinazione dei colori originali va effettuata l’analisi stratigrafica sull’intonaco e se possibile un’indagine iconografico-storica.
11. Con riferimento ai manufatti di interesse storico-monumentale di età medioevale, moderna e contemporanea, di cui alla Parte II del Codice, sono consentiti esclusivamente gli interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c), del DPR 380/2001, che devono avvenire nel rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni:
a) debbono essere rispettati i caratteri di ogni singolo edificio, così come si è costituito nel tempo acquisendo la sua unità formale e costruttiva, con riferimento sia all’aspetto esterno, sia all’impianto strutturale e tipologico, sia agli elementi decorativi. Gli interventi consentiti debbono tendere alla conservazione di ogni parte dell’edificio che costituisca testimonianza storica, alla conservazione della inscindibile unità formale e strutturale dell’edificio, alla valorizzazione dei suoi caratteri architettonici, al ripristino di parti alterate ed all’eliminazione delle superfetazioni;
b) in generale sono superfetazioni, indipendentemente dalla data in cui furono costruiti: i gabinetti pensili, le verande ed i ballatoi, gli elementi realizzati in tutto o in parte con strutture precarie o con materiali diversi dalla muratura;

c) il criterio per la scelta dei colori deve essere quello desunto da apposite analisi stratigrafiche e iconografiche, effettuate per i fondi di prospetto e per i rilievi. La coloritura degli esterni deve essere effettuata in conformità a quanto disposto al comma 10.
12. Per i manufatti d’interesse estetico tradizionale costituiscono riferimento le seguenti ulteriori prescrizioni: a) i manti di copertura dei tetti debbono essere realizzati con coppi, coppi ed embrici o tegole alla marsigliese ovvero diversamente se ciò discende dai caratteri specifici dei manufatti tradizionali;

b) gli elementi di chiusura di vani esterni, quali porte, finestre, imposte, debbono essere realizzati preferibilmente in legno e verniciati, le imposte debbono essere a persiane o a scuri. In subordine per particolari aperture, specie per quelle di accesso ai locali di servizio, è consentito l’uso di altri materiali purché armonizzati con il contesto;
c) la tinteggiatura esterna deve essere effettuata in conformità a quanto disposto al precedente comma 10.

13. La fascia di rispetto dell’insediamento urbano storico, di cui al comma 4, deve essere mantenuta integra ed in edificabile fatto salvo quanto previsto ai commi successivi.
14. Nella fascia di rispetto di cui al comma 4, ad esclusione delle porzioni ricadenti nei paesaggi dei parchi, ville e giardini storici e dell’insediamento storico diffuso, le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti alla data di pubblicazione del PTPR adottato sul BUR sono attuabili alle seguenti condizioni:

a) mantenimento di una fascia di inedificabilità di trenta metri a partire dal perimetro dell’insediamento urbano perimetrato; possono comunque essere realizzate le opere pubbliche ed eventuali interventi nelle zone B di completamento di cui al D.M. 1444/1968 nei lotti interclusi;
b) rispetto della disciplina di altri eventuali beni paesaggistici di cui all’articolo 134 del Codice.

15. Nell’ambito della fascia di rispetto di cui al comma 4 gli strumenti di nuova formazione o le varianti agli strumenti vigenti possono prevedere piazzole parcheggi, piazzole di sosta, servizi ed interventi utili alla sistemazione delle fasce di rispetto ed alla accessibilità e alla fruizione dei centri e nuclei storici.
16. Nelle porzioni della fascia di rispetto di cui al comma 4, ricadenti nei Paesaggi dei parchi, ville e giardini storici e dell’Insediamento storico diffuso, si applicano le disposizioni della relativa disciplina.

17. Al fine di favorire il recupero del patrimonio edilizio legittimamente realizzato e ricadente nella fascia di rispetto di cui al comma 4 è comunque consentito un aumento di volumetria ai soli fini igienico – sanitari, non superiore al cinque per cento e non superiore a cinquanta metri cubi.
18. Agli Insediamenti urbani storici, con relativa fascia di rispetto, individuati nell’ambito dei provvedimenti istitutivi di vincolo di cui all’articolo 136 e ss. del Codice dei beni culturali e del paesaggio si applica, in luogo delle disposizioni di cui al presente articolo, l’articolo 30.

19. Non si applicano le disposizioni di cui al presente articolo all’insediamento urbano storico sito Unesco – centro storico di Roma. L’applicazione di specifiche prescrizioni di tutela da definirsi, in relazione alla particolarità del sito, congiuntamente da Regione e Ministero, decorre dalla loro individuazione con le relative forme di pubblicità. Nelle more della definizione di tali specifiche prescrizioni, il controllo degli interventi è comunque garantito dalla Soprintendenza competente nel rispetto di quanto stabilito dal Protocollo d’Intesa tra Ministero per i Beni e le Attività Culturali ed il Comune di Roma (QI/57701 dell’8 settembre 2009)

[11] Legge  regionale Lazio 7/2017  Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio https://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=9313&sv=vigente

[12] Disposizioni per il recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti

Numero della legge: 13
Data: 16 aprile 2009
Numero BUR: 15
Data BUR: 21/04/2009

[13] Conferimento di funzioni amministrative ai comuni in materia di paesaggio ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137). Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locali per la realizzazione del decentramento amministrativo). Abrogazione della legge regionale 16 marzo 1982, n. 13 (Disposizioni urgenti per l’applicazione nella Regione Lazio della legge 29 giugno 1939, n. 1497, in materia di protezione delle bellezze naturali), degli articoli 1,2,3,4, 5 e 8 della legge regionale 19 dicembre 1995, n. 59 (Subdelega ai comuni di funzioni amministrative in materia di tutela ambientale e modifiche delle leggi regionali 16 marzo 1982, n. 13 e 3 gennaio 1986, n. 1) e dei commi 6,7 e 8 dell’articolo 9 della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico) (1)

Numero della legge: 8 Data: 22 giugno 2012 Numero BUR: 25 Data BUR: 03/07/2012

[14] Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137(G.U. n. 45 del 24 febbraio 2004, s.o. n. 28)

Capo IV – Controllo e gestione dei beni soggetti a tutela

Art. 146. Autorizzazione
(per la deroga alle autorizzazioni si veda l’art. 6, comma 4, della legge n. 164 del 2014)

1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, a termini dell’articolo 142, o in base alla legge, a termini degli articoli 136, 143, comma 1, lettera d), e 157, non possono distruggerli, né introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione.

2. I soggetti di cui al comma 1 hanno l’obbligo di presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendano intraprendere, corredato della prescritta documentazione, ed astenersi dall’avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta l’autorizzazione.

3. La documentazione a corredo del progetto è preordinata alla verifica della compatibilità fra interesse paesaggistico tutelato ed intervento progettato. Essa è individuata, su proposta del Ministro, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d’intesa con la Conferenza Stato-regioni, e può essere aggiornata o integrata con il medesimo procedimento.
(si veda il d.p.c.m. 12 dicembre 2005)

4. L’autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l’intervento urbanistico-edilizio. Fuori dai casi di cui all’articolo 167, commi 4 e 5, l’autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi. L’autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l’esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell’autorizzazione possono essere conclusi entro e non oltre l’anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo. Il termine di efficacia dell’autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell’intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest’ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all’interessato.

5. Sull’istanza di autorizzazione paesaggistica si pronuncia la regione, dopo avere acquisito il parere vincolante del soprintendente in relazione agli interventi da eseguirsi su immobili ed aree sottoposti a tutela dalla legge o in base alla legge, ai sensi del comma 1, salvo quanto disposto all’articolo 143, commi 4 e 5. Il parere del Soprintendente, all’esito dell’approvazione delle prescrizioni d’uso dei beni paesaggistici tutelati, predisposte ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma 1, lettere b), c) e d), nonché della positiva verifica da parte del Ministero su richiesta della regione interessata, dell’avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici, assume natura obbligatoria non vincolante ed è reso nel rispetto delle previsioni e delle prescrizioni del piano paesaggistico, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti, decorsi i quali l’amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione.

6. La regione esercita la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio avvalendosi di propri uffici dotati di adeguate competenze tecnico-scientifiche e idonee risorse strumentali. Può tuttavia delegarne l’esercizio, per i rispettivi territori, a province, a forme associative e di cooperazione fra enti locali come definite dalle vigenti disposizioni sull’ordinamento degli enti locali, agli enti parco, ovvero a comuni, purché gli enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia.

7. L’amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, ricevuta l’istanza dell’interessato, verifica se ricorrono i presupposti per l’applicazione dell’articolo 149, comma 1, alla stregua dei criteri fissati ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma 1 lettere b), c) e d). Qualora detti presupposti non ricorrano, l’amministrazione verifica se l’istanza stessa sia corredata della documentazione di cui al comma 3, provvedendo, ove necessario, a richiedere le opportune integrazioni e a svolgere gli accertamenti del caso. Entro quaranta giorni dalla ricezione dell’istanza, l’amministrazione effettua gli accertamenti circa la conformità dell’intervento proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico e nei piani paesaggistici e trasmette al soprintendente la documentazione presentata dall’interessato, accompagnandola con una relazione tecnica illustrativa nonché con una proposta di provvedimento, e dà comunicazione all’interessato dell’inizio del procedimento e dell’avvenuta trasmissione degli atti al soprintendente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo.

8. Il soprintendente rende il parere di cui al comma 5, limitatamente alla compatibilità paesaggistica del progettato intervento nel suo complesso ed alla conformità dello stesso alle disposizioni contenute nel piano paesaggistico ovvero alla specifica disciplina di cui all’articolo 140, comma 2, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti. Il soprintendente, in caso di parere negativo, comunica agli interessati il preavviso di provvedimento negativo ai sensi dell’articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. Entro venti giorni dalla ricezione del parere, l’amministrazione provvede in conformità.

9. Decorsi inutilmente sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente senza che questi abbia reso il prescritto parere, l’amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione. Con regolamento (il regolamento è stato emanato con d.P.R. n. 139 del 2010 – n.d.r) da emanarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 31 dicembre 2008, su proposta del Ministro d’intesa con la Conferenza unificata, salvo quanto previsto dall’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite procedure semplificate per il rilascio dell’autorizzazione in relazione ad interventi di lieve entità in base a criteri di snellimento e concentrazione dei procedimenti, ferme, comunque, le esclusioni di cui agli articoli 19, comma 1 e 20, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

10. Decorso inutilmente il termine indicato all’ultimo periodo del comma 8 senza che l’amministrazione si sia pronunciata, l’interessato può richiedere l’autorizzazione in via sostitutiva alla regione, che vi provvede, anche mediante un commissario ad acta, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora la regione non abbia delegato gli enti indicati al comma 6 al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, e sia essa stessa inadempiente, la richiesta del rilascio in via sostitutiva è presentata al soprintendente.

11. L’autorizzazione paesaggistica è trasmessa, senza indugio, alla soprintendenza che ha reso il parere nel corso del procedimento, nonché, unitamente allo stesso parere, alla regione ovvero agli altri enti pubblici territoriali interessati e, ove esistente, all’ente parco nel cui territorio si trova l’immobile o l’area sottoposti al vincolo.

12. L’autorizzazione paesaggistica è impugnabile, con ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non abbiano proposto ricorso di primo grado.

13. Presso ogni amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica è istituito un elenco delle autorizzazioni rilasciate, aggiornato almeno ogni trenta giorni e liberamente consultabile, anche per via telematica, in cui è indicata la data di rilascio di ciascuna autorizzazione, con la annotazione sintetica del relativo oggetto. Copia dell’elenco è trasmessa trimestralmente alla regione e alla soprintendenza, ai fini dell’esercizio delle funzioni di vigilanza.

14. Le disposizioni dei commi da 1 a 13 si applicano anche alle istanze concernenti le attività di coltivazione di cave e torbiere nonché per le attività minerarie di ricerca ed estrazione incidenti sui beni di cui all’articolo 134.

15. (comma abrogato)

16. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

[15] DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 2011, n. 28 Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE. (11G0067) note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/03/2011 (Ultimo aggiornamento all’atto pubblicato il 13/07/2024) (GU n.71 del 28-03-2011 – Suppl. Ordinario n. 81) https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-03-03;28

Art. 7-bis (Semplificazione delle procedure autorizzative per la realizzazione di interventi di efficienza energetica e piccoli impianti a fonti rinnovabili)

(NOTA: Il DECRETO-LEGGE 24 febbraio 2023, n. 13 (in G.U. 24/02/2023, n.47) convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41 (in G.U. 21/04/2023, n. 94) ha disposto (con l’art. 47, comma 6) la modifica dell’art. 7-bis, comma 5. )

Comma 5. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa sull’energia elettrica, l’installazione, con qualunque modalità, anche nelle zone A degli strumenti urbanistici comunali, come individuate ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici, come definiti alla voce 32 dell’allegato A al regolamento edilizio-tipo, adottato con intesa sancita in sede di Conferenza unificata 20 ottobre 2016, n. 125/CU, o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici, ivi compresi strutture, manufatti ed edifici già esistenti all’interno dei comprensori sciistici, e la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica nei predetti edifici o strutture e manufatti, nonché nelle relative pertinenze, compresi gli eventuali potenziamenti o adeguamenti della rete esterni alle aree dei medesimi edifici, strutture e manufatti, sono considerate interventi di manutenzione ordinaria e non sono subordinate all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati, ivi compresi quelli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, a eccezione degli impianti installati in aree o immobili di cui all’articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, individuati mediante apposito provvedimento amministrativo ai sensi degli articoli da 138 a 141 e fermo restando quanto previsto dagli articoli 21 e 157 del medesimo codice. In presenza dei vincoli di cui al primo periodo, la realizzazione degli interventi ivi indicati è consentita previo rilascio dell’autorizzazione da parte dell’amministrazione competente ai sensi del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di ricezione dell’istanza, decorso il quale senza che siano stati comunicati i motivi che ostano all’accoglimento dell’istanza medesima ai sensi dell’articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, l’autorizzazione si intende rilasciata ed è immediatamente efficace.
Il termine di cui al secondo periodo può essere sospeso una sola volta e per un massimo di trenta giorni qualora, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell’istanza, la Soprintendenza rappresenti, in modo puntuale e motivato, la necessità di effettuare approfondimenti istruttori ovvero di apportare modifiche al progetto((di installazione)). Le disposizioni del primo periodo si applicano anche in presenza di vincoli ai sensi dell’articolo 136, comma 1, lettera c), del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, ai soli fini dell’installazione di pannelli integrati nelle coperture non visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici, eccettuate le coperture i cui manti siano realizzati in materiali della tradizione locale.

5-bis. La disciplina di cui al comma 5, primo periodo, si applica anche all’installazione, con qualunque modalità, di impianti eolici con potenza complessiva fino a 20 kW, posti al di fuori di aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000. Qualora gli impianti ricadano nelle zone territoriali omogenee A) e B) di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, il primo periodo del comma 5 si applica a condizione che gli impianti medesimi abbiano potenza complessiva fino a 20 kW e altezza non superiore a 5 metri. Con riferimento ad aree ovvero immobili di cui all’articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, individuati mediante apposito provvedimento amministrativo ai sensi degli articoli da 138 a 141 del medesimo decreto, la realizzazione degli interventi di installazione è consentita previo rilascio dell’autorizzazione da parte dell’autorità paesaggistica competente, entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di ricezione dell’istanza, decorso il quale senza che siano stati comunicati i motivi che ostano all’accoglimento dell’istanza medesima ai sensi dell’articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, l’autorizzazione si intende rilasciata ed è immediatamente efficace. Il termine di cui al terzo periodo del presente comma può essere sospeso una sola volta e per un massimo di trenta giorni qualora, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell’istanza, l’autorità paesaggistica competente rappresenti, in modo puntuale e motivato, la necessità di effettuare approfondimenti istruttori ovvero di apportare modifiche al progetto di installazione. Le disposizioni di cui al primo e al secondo periodo del presente comma si applicano anche in presenza di vincoli ai sensi dell’articolo 136, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 42 del 2004, ai soli fini dell’installazione di impianti non visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici.

[16] Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31
Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata
(G.U. 22 marzo 2017, n. 68) https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2017_0031.htm

ALLEGATO B (di cui all’art. 3, comma 1) ELENCO INTERVENTI DI LIEVE ENTITÀ SOGGETTI A PROCEDIMENTO AUTORIZZATORIO SEMPLIFICATO

]allegato B, punto B.37 installazione di linee elettriche e telefoniche su palo a servizio di singole utenze di altezza non superiore, rispettivamente, a metri 10 e a metri 6,30;

allegato B, punto B.17 realizzazione di tettoie, porticati, chioschi da giardino di natura permanente e manufatti consimili aperti su più lati, aventi una superficie non superiore a 30 mq o di manufatti accessori o volumi tecnici con volume emergente fuori terra non superiore a 30 mc;

allegato B, punto B.24 posa in opera di manufatti parzialmente o completamente interrati quali serbatoi e cisterne, ove comportanti la modifica permanente della morfologia del terreno o degli assetti vegetazionali, comprese le opere di recinzione o sistemazione correlate; posa in opera in soprasuolo dei medesimi manufatti, con dimensioni non superiori a 15 mc, e relative opere di recinzione o sistemazione;

allegato B, punto B.30 realizzazione di nuove strutture relative all’esercizio dell’attività ittica con superficie non superiore a 30 mq;

allegato B, punto B.36 B.36. posa in opera di cartelli e altri mezzi pubblicitari non temporanei di cui all’art. 153, comma 1, del Codice, di dimensioni inferiori a 18 mq, ivi compresi le insegne e i mezzi pubblicitari a messaggio o luminosità variabile, nonché l’installazione di insegne fuori dagli spazi vetrina o da altre collocazioni consimili a ciò preordinate;

[17] legge regionale 12 agosto 1996, n. 34 (Disciplina urbanistica per la costruzione delle serre)

[18] Articolo 153, comma 1, del Codice dei beni culturali e del paesaggio

Art. 153. Cartelli pubblicitari

Comma 1. Nell’ambito e in prossimità dei beni paesaggistici indicati nell’articolo 134 è vietata la posa in opera di cartelli o altri mezzi pubblicitari se non previa autorizzazione dell’amministrazione competente, che provvede su parere vincolante, salvo quanto previsto dall’articolo 146, comma 5, del soprintendente. Decorsi inutilmente i termini previsti dall’articolo 146, comma 8, senza che sia stato reso il prescritto parere, l’amministrazione competente procede ai sensi del comma 9 del medesimo articolo 146.

2. Lungo le strade site nell’ambito e in prossimità dei beni indicati nel comma 1 è vietata la posa in opera di cartelli o altri mezzi pubblicitari, salvo autorizzazione rilasciata ai sensi della normativa in materia di circolazione stradale e di pubblicità sulle strade e sui veicoli, previo parere favorevole del soprintendente sulla compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo pubblicitario con i valori paesaggistici degli immobili o delle aree soggetti a tutela.

[19] Norme in materia di attivita’ urbanistico – edilizia e snellimento delle procedure (1) Numero della legge: 36
Data: 2 luglio 1987
Numero BUR: 20
Data BUR: 20/07/1987

https://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=7502&sv=vigente

 

[20] DECRETO-LEGGE 25 giugno 2008, n. 112

Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria. note: Entrata in vigore del decreto: 25-6-2008.  Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 (in SO n.196, relativo alla G.U. 21/08/2008, n.195). (Ultimo aggiornamento all’atto pubblicato il 30/07/2024) https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2008-06-25;112!vig=

LEGGE 6 agosto 2008, n. 133  Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/8/2008 (Ultimo aggiornamento all’atto pubblicato il 08/05/2010) (GU n.195 del 21-08-2008 – Suppl. Ordinario n. 196)

Art. 58 Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali

1. Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali, nonché di società o Enti a totale partecipazione dei predetti enti, ciascuno di essi, con delibera dell’organo di Governo individua, redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Viene così redatto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione nel quale, previa intesa, sono inseriti immobili di proprietà dello Stato individuati dal Ministero dell’economia e delle finanze-Agenzia del demanio tra quelli che insistono nel relativo territorio.

2. L’inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile, fatto salvo il rispetto delle tutele di natura storico-artistica, archeologica, architettonica e paesaggistico-ambientale. Il piano è trasmesso agli Enti competenti, i quali si esprimono entro trenta giorni, decorsi i quali, in caso di mancata espressione da parte dei medesimi Enti, la predetta classificazione è resa definitiva. La deliberazione del consiglio comunale di approvazione, ovvero di ratifica dell’atto di deliberazione se trattasi di società o Ente a totale partecipazione pubblica, del piano delle alienazioni e valorizzazioni determina le destinazioni d’uso urbanistiche degli immobili. Le Regioni, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplinano l’eventuale equivalenza della deliberazione del consiglio comunale di approvazione quale variante allo strumento urbanistico generale, ai sensi dell’articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, anche disciplinando le procedure semplificate per la relativa approvazione. Le Regioni, nell’ambito della predetta normativa approvano procedure di copianificazione per l’eventuale verifica di conformità agli strumenti di pianificazione sovraordinata, al fine di concludere il procedimento entro il termine perentorio di 90 giorni dalla deliberazione comunale. Trascorsi i predetti 60 giorni, si applica il comma 2 dell’articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Le varianti urbanistiche di cui al presente comma, qualora rientrino nelle previsioni di cui al paragrafo 3 dell’articolo 3 della direttiva 2001/42/CE e al comma 4 dell’articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. non sono soggette a valutazione ambientale strategica ))

3. Gli elenchi di cui al comma 1, da pubblicare mediante le forme previste per ciascuno di tali enti, hanno effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e producono gli effetti previsti dall’articolo 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell’iscrizione del bene in catasto.

4. Gli uffici competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura.

5. Contro l’iscrizione del bene negli elenchi di cui al comma 1, è ammesso ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla pubblicazione, fermi gli altri rimedi di legge.

6. La procedura prevista dall’articolo 3-bis del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001 n. 410, per la valorizzazione dei beni dello Stato si estende ai beni immobili inclusi negli elenchi di cui al comma 1. In tal caso, la procedura prevista al comma 2 dell’articolo 3-bis del citato decreto-legge n. 351 del 2001 si applica solo per i soggetti diversi dai Comuni e l’iniziativa è rimessa all’Ente proprietario dei beni da valorizzare. I bandi previsti dal comma 5 dell’articolo 3-bis del citato decreto-legge n. 351 del 2001 sono predisposti dall’Ente proprietario dei beni da valorizzare.

7. I soggetti di cui al comma 1 possono in ogni caso individuare forme di valorizzazione alternative, nel rispetto dei principi di salvaguardia dell’interesse pubblico e mediante l’utilizzo di strumenti competitivi, anche per quanto attiene alla alienazione degli immobili di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 560.

8. Gli enti proprietari degli immobili inseriti negli elenchi di cui al comma 1 possono conferire i propri beni immobili anche residenziali a fondi comuni di investimento immobiliare ovvero promuoverne la costituzione secondo le disposizioni degli articoli 4 e seguenti del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.

9. Ai conferimenti di cui al presente articolo, nonché alle dismissioni degli immobili inclusi negli elenchi di cui al comma 1, si applicano le disposizione dei commi 18 e 19 dell’articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001 n. 410.

9-bis. In caso di conferimento a fondi di investimento immobiliare dei beni inseriti negli elenchi di cui al comma 1, la destinazione funzionale prevista dal piano delle alienazioni e delle valorizzazioni, se in variante rispetto alle previsioni urbanistiche ed edilizie vigenti ed in itinere, può essere conseguita mediante il procedimento di cui all’articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e delle corrispondenti disposizioni previste dalla legislazione regionale. Il procedimento si conclude entro il termine perentorio di 180 giorni dall’apporto o dalla cessione sotto pena di retrocessione del bene all’ente locale. Con la medesima procedura si procede alla regolarizzazione edilizia ed urbanistica degli immobili conferiti.

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AGGIORNAMENTO (29)


La Corte Costituzionale con sentenza del 16 – 30 dicembre 2009, n. 340 (in G.U. 1a s.s. 7/1/2010, n. 1) ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 58, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, esclusa la proposizione iniziale: “L’inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica””.

[21] Norme in materia di attivita’ urbanistico – edilizia e snellimento delle procedure (1)

Numero della legge del Lazio: 36Data: 2 luglio 1987Numero BUR: 20Data BUR: 20/07/1987 https://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=7502&sv=vigente

Articolo 1, commi 2 e 3

I piani particolareggiati ed i piani di lottizzazione di cui alla legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), i piani di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 (Disposizioni per favorire l’acquisizione di aree fabbricabili per l’edilizia economica e popolare) e quelli previsti dall’ articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, in materia di programmi e coordinamento di edilizia residenziale pubblica, i piani di recupero del patrimonio edilizio esistente di cui all’articolo 28 della legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l’edilizia residenziale), nonché dei nuclei abusivi e i toponimi, i programmi di intervento di cui all’articolo 11 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398 (Disposizioni per l’accelerazione degli investimenti ed il sostegno dell’occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia) convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, e successive modifiche, i programmi integrati di intervento di cui alla legge regionale 26 giugno 1997, n. 22 (Norme in materia di programmi integrati di intervento per la riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale del territorio della regione) nonché ogni ulteriore piano attuativo e il programma urbanistico comunque denominato dello strumento urbanistico generale non sono sottoposti ad approvazione regionale quando comportano le varianti allo strumento generale di seguito elencate: (3)
a) (4)
b) l’adeguamento dello strumento urbanistico generale alle normaive e/o ai regolamenti di carattere sovraordinato; (4a)
c) il reperimento, all’ esterno dei nuclei edilizi abusivi oggetto della variante prevista dall’ articolo 1 della legge regionale 2 maggio 1980, n. 28 (Norme concernenti l’abusivismo edilizio ed il recupero dei nuclei edilizi sorti spontaneamente) e successive modifiche, delle aree per il verde, i servizi pubblici ed i parcheggi quando sussista la comprovata impossibilità di soddisfare tali esigenze nell’ambito dei nuclei medesimi;
d) le modifiche del perimetro di comprensori oggetto di recupero urbanistico ai sensi della l.r. 28/1980 e della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) e successive modifiche, operate al fine di inserire nel comprensorio edifici adiacenti;
e) fatto salvo quanto previsto dall’articolo 1 bis, comma 1, lettera d), il mutamento delle destinazioni d’uso che non comporti diminuzione nella dotazione di aree per servizi pubblici o di uso pubblico prevista dai piani e sia contenuto, per ogni singola funzione prevista, entro il limite massimo del 30 per cento; (5)
f) le modifiche planovolumetriche che alterano le caratteristiche tipologiche degli edifici.
2. La deliberazione comunale con la quale si adottano gli strumenti urbanistici attuativi e i programmi urbanistici comunque denominati di cui al comma 1 è pubblicata nell’albo pretorio del comune e, successivamente al ricevimento delle eventuali opposizioni ed osservazioni, è inviata, con gli atti che la corredano, alla Regione che, entro sessanta giorni dal ricevimento, si pronuncia sugli adeguamenti necessari al fine di garantire il rispetto delle norme urbanistiche e della presente legge. (6)
3. Gli strumenti urbanistici attuativi e i programmi urbanistici comunque denominati di cui al presente articolo sono approvati dal comune con deliberazione consiliare nelle ipotesi di cui al comma 1, lettere b), c), e d) ovvero con deliberazione della giunta comunale nelle ipotesi di cui al medesimo comma 1, lettere e) ed f). Con le suddette deliberazioni di approvazione il comune, entro novanta giorni, prorogabili per una sola volta in ragione della particolare complessità della modifica per ulteriori novanta giorni, decide sulle eventuali osservazioni ed opposizioni pervenute, evidenziando le eventuali conseguenti modificazioni apportate al piano adottato, recepisce gli adeguamenti richiesti dalla Regione trasmettendo alla stessa il provvedimento di approvazione, che diviene efficace decorsi quindici giorni senza che siano stati effettuati rilievi circa la verifica del recepimento dei suddetti adeguamenti. La giunta comunale, nelle ipotesi di cui al comma 1, lettere e) ed f), con la deliberazione di approvazione dello strumento urbanistico attuativo e del programma urbanistico comunque denominato, autorizza l’acquisizione al patrimonio comunale delle aree cedute a titolo di standard urbanistici, determina i corrispettivi dovuti, individua le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, approva i relativi progetti, stabilisce l’utilizzo del costo di costruzione e di eventuali oneri straordinari, approva ed autorizza la stipula della convenzione. (7)

(3) Comma modificato dall’articolo 5, comma 16 della legge regionale 13 agosto 2011, n. 10, dall’articolo 1, comma 15, lettera a), della legge regionale 6 agosto 2012, n. 12 e, da ultimo, dall’articolo 20, comma 8, lettera a), numero 1), della legge 10 agosto 2016, n. 12
(4) Lettera abrogata dall’articolo 20, comma 8, lettera b), della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12

(4a) Lettera modificata dall’articolo 10, comma 1, lettera a), della legge regionale 18 luglio 2017, n. 7

(5) Lettera modificata dall’articolo 5, comma 17 della legge regionale 13 agosto 2011, n. 10
(6) Comma modificato dall’articolo 20, comma 8, lettera a), numero 2), della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12, dall’articolo 10, comma 1, lettera b), della legge regionale 18 luglio 2017, n. 7 e da ultimo dall’articolo 5, comma 1, lettera a), numero 1), della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1
(7) Comma modificato dall’articolo 5, comma 18 della legge regionale 13 agosto 2011, n. 10, dall’articolo 1, comma 15, lettera b), della legge regionale 6 agosto 2012, n. 12, dall’articolo 20, comma 8, lettera a), numeri 1) e 2), della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12, dall’articolo 10, comma 1, lettere c), d) ed e) della legge regionale 18 luglio 2017, n. 7 e da ultimo dall’articolo 5, comma 1, lettera a), numero 2), della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1

[22] DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale. note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/4/2006, ad eccezione delle disposizioni della Parte seconda  che entrano in vigore il 12/8/2006. (Ultimo aggiornamento all’atto pubblicato il 13/08/2024) (GU n.88 del 14-04-2006 – Suppl. Ordinario n. 96)

Art. 6 Oggetto della disciplina

1. La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale.

2. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi:

a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell’aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l’approvazione, l’autorizzazione, l’area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, II-bis, III e IV del presente decreto; (112)

b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d’incidenza ai sensi dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni.

3. Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l’uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l’autorità competente valuti che producano impatti significativi sull’ambiente, secondo le disposizioni di cui all’articolo 12 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell’area oggetto di intervento.

3-bis. L’autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all’articolo 12, se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, che definiscono il quadro di riferimento per l’autorizzazione dei progetti, producano impatti significativi sull’ambiente.

3-ter. Per progetti di opere e interventi da realizzarsi nell’ambito del Piano regolatore portuale o del Piano di sviluppo aeroportuale, già sottoposti ad una valutazione ambientale strategica, e che rientrano tra le categorie per le quali è prevista la Valutazione di impatto ambientale, costituiscono dati acquisiti tutti gli elementi valutati in sede di VAS o comunque desumibili dal Piano regolatore portuale o dal Piano di sviluppo aeroportuale.
Qualora il Piano regolatore Portuale, il Piano di sviluppo aeroportuale ovvero le rispettive varianti abbiano contenuti tali da essere sottoposti a valutazione di impatto ambientale nella loro interezza secondo le norme comunitarie, tale valutazione è effettuata secondo le modalità e le competenze previste dalla Parte Seconda del presente decreto ed è integrata dalla valutazione ambientale strategica per gli eventuali contenuti di pianificazione del Piano e si conclude con un unico provvedimento. (134)

4. Sono comunque esclusi dal campo di applicazione del presente decreto:

a) i piani e i programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale caratterizzati da somma urgenza o ricadenti nella disciplina di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni;

b) i piani e i programmi finanziari o di bilancio;

c) i piani di protezione civile in caso di pericolo per l’incolumità pubblica;
c-bis) i piani di gestione forestale o strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o sovraziendale di livello locale, redatti secondo i criteri della gestione forestale sostenibile e approvati dalle regioni o dagli organismi dalle stesse individuati.
c-ter) i piani, i programmi e i provvedimenti di difesa fitosanitaria adottati dal Servizio fitosanitario nazionale che danno applicazione a misure fitosanitarie di emergenza.

5. La valutazione d’impatto ambientale si applica ai progetti che possono avere impatti ambientali significativi e negativi, come definiti all’articolo 5, comma 1, lettera c). (112)

6. La verifica di assoggettabilità a VIA è effettuata per:

a) i progetti elencati nell’allegato II alla parte seconda del presente decreto, che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di due anni;

b) le modifiche o le estensioni dei progetti elencati nell’allegato II, II-bis, III e IV alla parte seconda del presente decreto,

((ivi compresi gli interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione di impianti di produzione di energia da fonti eoliche o solari,))

la cui realizzazione potenzialmente possa produrre impatti ambientali significativi e negativi, ad eccezione delle modifiche o estensioni che risultino conformi agli eventuali valori limite stabiliti nei medesimi allegati II e III;

c) i progetti elencati nell’allegato II-bis alla parte seconda del presente decreto, in applicazione dei criteri e delle soglie definiti dal decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell’11 aprile 2015;

d) i progetti elencati nell’allegato IV alla parte seconda del presente decreto, in applicazione dei criteri e delle soglie definiti dal decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell’11 aprile 2015. (112)

6-bis. Qualora nei procedimenti di VIA di competenza statale l’autorità competente coincida con l’autorità che autorizza il progetto, la valutazione di impatto ambientale viene rilasciata dall’autorità competente nell’ambito del procedimento autorizzatorio. Resta fermo che la decisione di autorizzare il progetto è assunta sulla base del provvedimento di VIA.

7. La VIA è effettuata per:

a) i progetti di cui agli allegati II e III alla parte seconda del presente decreto;

b) i progetti di cui agli allegati II-bis e IV alla parte seconda del presente decreto, relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione, che ricadono, anche parzialmente, all’interno di aree naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, ovvero all’interno di siti della rete Natura 2000;

c) i progetti elencati nell’allegato II alla parte seconda del presente decreto, che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di due anni, qualora, all’esito dello svolgimento della verifica di assoggettabilità a VIA, l’autorità competente valuti che possano produrre impatti ambientali significativi;

d) le modifiche o estensioni dei progetti elencati negli allegati II e III che comportano il superamento degli eventuali valori limite ivi stabiliti;

e) le modifiche o estensioni dei progetti elencati nell’allegato II, II-bis, III e IV alla parte seconda del presente decreto, qualora, all’esito dello svolgimento della verifica di assoggettabilità a VIA, l’autorità competente valuti che possano produrre impatti ambientali significativi e negativi;

f) i progetti di cui agli allegati II-bis e IV alla parte seconda del presente decreto, qualora all’esito dello svolgimento della verifica di assoggettabilità a VIA, in applicazione dei criteri e delle soglie definiti dal decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell’11 aprile 2015, l’autorità competente valuti che possano produrre impatti ambientali significativi e negativi. (112)

8. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 104. (112)

9. Per le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici finalizzati a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali dei progetti elencati negli allegati II, II-bis, III e IV alla parte seconda del presente decreto, fatta eccezione per le modifiche o estensioni di cui al comma 7, lettera d), il proponente, in ragione della presunta assenza di potenziali impatti ambientali significativi e negativi, ha la facoltà di richiedere all’autorità competente, trasmettendo adeguati elementi informativi tramite apposite liste di controllo, una valutazione preliminare al fine di individuare l’eventuale procedura da avviare. L’autorità competente, entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di valutazione preliminare, comunica al proponente l’esito delle proprie valutazioni, indicando se le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici devono essere assoggettati a verifica di assoggettabilità a VIA, a VIA, ovvero non rientrano nelle categorie di cui ai commi 6 o 7. L’esito della valutazione preliminare e la documentazione trasmessa dal proponente sono tempestivamente pubblicati dall’autorità competente sul proprio sito internet istituzionale. (112) (134)

9-bis. Nell’ambito dei progetti già autorizzati, per le varianti progettuali legate a modifiche, estensioni e adeguamenti tecnici non sostanziali che non comportino impatti ambientali significativi e negativi si applica la procedura di cui al comma 9.

10. Per i progetti o parti di progetti aventi quale unico obiettivo la difesa nazionale e per i progetti aventi quali unico obiettivo la risposta alle emergenze che riguardano la protezione civile, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, dopo una valutazione caso per caso, può disporre, con decreto, l’esclusione di tali progetti dal campo di applicazione delle norme di cui al titolo III della parte seconda del presente decreto, qualora ritenga che tale applicazione possa pregiudicare i suddetti obiettivi. (112)

10-bis. Ai procedimenti di cui ai commi 6, 7 e 9 del presente articolo, nonché all’articolo 28, non si applica quanto previsto dall’articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

11. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 32, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare può, in casi eccezionali, previo parere del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, esentare in tutto o in parte un progetto specifico dalle disposizioni di cui al titolo III della parte seconda del presente decreto, qualora l’applicazione di tali disposizioni incida negativamente sulla finalità del progetto, a condizione che siano rispettati gli obiettivi della normativa nazionale ed europea in materia di valutazione di impatto ambientale. In tali casi il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare:

a) esamina se sia opportuna un’altra forma di valutazione;

b) mette a disposizione del pubblico coinvolto le informazioni raccolte con le altre forme di valutazione di cui alla lettera a), le informazioni relative alla decisione di esenzione e le ragioni per cui è stata concessa;

c) informa la Commissione europea, prima del rilascio dell’autorizzazione, dei motivi che giustificano l’esenzione accordata fornendo tutte le informazioni acquisite. (112)

12. Per le modifiche dei piani e dei programmi elaborati per la pianificazione territoriale, urbanistica o della destinazione dei suoli conseguenti all’approvazione dei piani di cui al comma 3-ter, nonché a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per legge l’effetto di variante ai suddetti piani e programmi, ferma restando l’applicazione della disciplina in materia di VIA, la valutazione ambientale strategica non è necessaria per la localizzazione delle singole opere. (134)

13. L’autorizzazione integrata ambientale è necessaria per:

a) le installazioni che svolgono attività di cui all’Allegato VIII alla Parte Seconda;

b) le modifiche sostanziali degli impianti di cui alla lettera a) del presente comma;

14. Per le attività di smaltimento o di recupero di rifiuti svolte nelle installazioni di cui all’articolo 6, comma 13, anche qualora costituiscano solo una parte delle attività svolte nell’installazione, l’autorizzazione integrata ambientale, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 29-quater, comma 11, costituisce anche autorizzazione alla realizzazione o alla modifica, come disciplinato dall’articolo 208.

15. Per le installazioni di cui alla lettera a) del comma 13, nonché per le loro modifiche sostanziali, l’autorizzazione integrata ambientale è rilasciata nel rispetto della disciplina di cui al presente decreto e dei termini di cui all’articolo 29-quater, comma 10.

16. L’autorità competente, nel determinare le condizioni per l’autorizzazione integrata ambientale, fermo restando il rispetto delle norme di qualità ambientale, tiene conto dei seguenti principi generali:

a) devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell’inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili;

b) non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;

c) è prevenuta la produzione dei rifiuti, a norma della parte quarta del presente decreto; i rifiuti la cui produzione non è prevenibile sono in ordine di priorità e conformemente alla parte quarta del presente decreto, riutilizzati, riciclati, ricuperati o, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono smaltiti evitando e riducendo ogni loro impatto sull’ambiente;

d) l’energia deve essere utilizzata in modo efficace ed efficiente;

e) devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;

f) deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato conformemente a quanto previsto all’articolo 29-sexies, comma 9-quinquies.

17. Ai fini di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, all’interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni dell’Unione europea e internazionali sono vietate le attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9. Il divieto è altresì stabilito nelle zone di mare poste entro dodici miglia dalle linee di costa lungo l’intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette. I titoli abilitativi già rilasciati sono fatti salvi per la durata di vita utile del giacimento, nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale.
Sono sempre assicurate le attività di manutenzione finalizzate all’adeguamento tecnologico necessario alla sicurezza degli impianti e alla tutela dell’ambiente, nonché le operazioni finali di ripristino ambientale. Dall’entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente comma è abrogato il comma 81 dell’articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i titolari delle concessioni di coltivazione in mare sono tenuti a corrispondere annualmente l’aliquota di prodotto di cui all’articolo 19, comma 1 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, elevata dal 7% al 10% per il gas e dal 4% al 7% per l’olio. Il titolare unico o contitolare di ciascuna concessione è tenuto a versare le somme corrispondenti al valore dell’incremento dell’aliquota ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato, per essere interamente riassegnate, in parti uguali, ad appositi capitoli istituiti nello stato di previsione,rispettivamente, del Ministero dello sviluppo economico, per lo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo della sicurezza anche ambientale degli impianti di ricerca e coltivazione in mare, e del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, per assicurare il pieno svolgimento delle azioni di monitoraggio, ivi compresi gli adempimenti connessi alle valutazioni ambientali in ambito costiero e marino, anche mediante l’impiego dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), delle Agenzie regionali per l’ambiente e delle strutture tecniche dei corpi dello Stato preposti alla vigilanza ambientale, e di contrasto dell’inquinamento marino. (176)

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AGGIORNAMENTO (78)


Il D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116 ha disposto (con l’art. 15, comma 3) che ” Per i progetti elencati nell’allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, le disposizioni di cui all’articolo 6, comma 8, del medesimo decreto non si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare previsto dall’articolo 6, comma 7, lettera c), del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato dal comma 1, lettera c), del presente articolo.”.

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AGGIORNAMENTO (112)


Il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104 ha disposto con l’art. 23, comma 1) che “Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e ai procedimenti di VIA avviati dal 16 maggio 2017”.
Ha inoltre disposto (con l’art. 23, comma 2) che “I procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA pendenti alla data del 16 maggio 2017, nonché i procedimenti di VIA per i progetti per i quali alla medesima data risulti avviata la fase di consultazione di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero sia stata presentata l’istanza di cui all’articolo 23 del medesimo decreto legislativo, restano disciplinati dalla normativa previgente”.

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AGGIORNAMENTO (134)


Il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 ha disposto (con l’art. 50, comma 3) che le presenti modifiche si applicano alle istanze presentate a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo D.L.

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AGGIORNAMENTO (176)


Il D.L. 1 marzo 2022, n. 17, convertito con modificazioni dalla L. 27 aprile 2022, n. 34, come modificato dal D.L. 18 novembre 2022, n. 176, ha disposto (con l’art. 16, comma 2-bis) che “Al fine di incrementare la produzione nazionale di gas naturale per l’adesione alle procedure di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall’articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è consentito il rilascio di nuove concessioni di coltivazione di idrocarburi in zone di mare poste fra le 9 e le 12 miglia dalle linee di costa e dal perimetro esterno delle aree marine e costiere protette, limitatamente ai siti aventi un potenziale minerario di gas per un quantitativo di riserva certa superiore a una soglia di 500 milioni di metri cubi. I soggetti che acquisiscono la titolarità delle concessioni di cui al primo periodo sono tenuti a aderire alle procedure di cui al comma 1″.

[23]  DECRETO-LEGGE 31 maggio 2021, n. 77 Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure. (21G00087) note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/06/2021
L’atto è integrato con le correzioni apportate dall’avviso di rettifica pubblicato in G.U. 01/06/2021, n. 130 durante il periodo di “vacatio legis”. È possibile visualizzare la versione originaria accedendo al pdf della relativa Gazzetta Ufficiale di pubblicazione.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108 (in S.O. n. 26, relativo alla G.U. 30/07/2021, n. 181). (Ultimo aggiornamento all’atto pubblicato il 30/04/2024)

(GU n.129 del 31-05-2021) https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021;77~art8

Art. 48 (Semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC)

Comma  1. In relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti funzionali, finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea, e alle infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano le disposizioni del presente titolo, l’articolo 207, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché le disposizioni di cui al presente articolo.  

[24] Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108 (in S.O. n. 26, relativo alla G.U. 30/07/2021, n. 181). (Ultimo aggiornamento all’atto pubblicato il 30/04/2024)

Art. 48 (Semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC)

Comma 5 5. Per le finalità di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall’articolo 59, commi 1, 1-bis e 1-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, è ammesso l’affidamento di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all’articolo 23, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016, a condizione che detto progetto sia redatto secondo le modalità e le indicazioni di cui al comma 7, quarto periodo, del presente articolo. In tali casi, la conferenza di servizi di cui all’articolo 27, comma 3, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 è svolta dalla stazione appaltante in forma semplificata ai sensi dell’articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e la determinazione conclusiva della stessa approva il progetto, determina la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera ai sensi dell’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e tiene luogo di tutti i pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari anche ai fini della localizzazione dell’opera, della conformità urbanistica e paesaggistica dell’intervento, della risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensative. La convocazione della conferenza di servizi di cui al secondo periodo è effettuata senza il previo espletamento della procedura di cui all’articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383. Per gli interventi infrastrutturali ferroviari finanziati con le risorse previste dal PNRR, dal PNC o dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea, ivi inclusi quelli cui si applica l’articolo 44, la stazione appaltante è altresì abilitata a svolgere la conferenza di servizi di cui al presente articolo al fine di acquisire tutti i pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari, anche ai fini

((della localizzazione e della conformità))

urbanistica e paesaggistica, all’approvazione dei progetti di risoluzione delle interferenze di reti o servizi con l’opera ferroviaria qualora non approvati unitamente al progetto dell’infrastruttura ferroviaria. Gli effetti della determinazione conclusiva della conferenza di servizi di cui al primo periodo si producono anche a seguito dell’approvazione del progetto di risoluzione delle interferenze da parte della stazione appaltante, ferma restando l’attribuzione del potere espropriativo

((al soggetto gestore))

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