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Le volpi dell’Appia Antica

picnic sull'appia IMG_0520

Foto AMBM

di Vezio De Lucia

(da Patrimonio SOS)

La Regione Lazio ospita 3 parchi nazionali (d’Abruzzo, del Circeo, del Gran Sasso e monti della Laga), 15 parchi regionali, 10 riserve naturali statali, circa 40 riserve naturali regionali e una trentina fra monumenti naturali, oasi, aree marine protette e zone umide. In totale nel Lazio sono un centinaio i siti a vario titolo protetti dal punto di vista naturalistico, corrispondenti all’11% del territorio regionale (fonte Wikipedia). Un risultato certamente apprezzabile, da considerare con il massimo rispetto. Ma non si può non restare stupiti quando si scopre che uno dei 15 parchi regionali è quello dell’Appia Antica. Che c’entra con le aree naturali protette l’Appia Antica che, per Antonio Cederna, era “come l’Acropoli di Atene”? V’immaginate se nelle guide turistiche della Grecia leggessimo che l’Acropoli di Atene è un’area naturale protetta?
Aggiungo subito che il
primo provvedimento della Regione Lazio per la tutela dell’Appia Antica fu una legge del 1988 (n. 66) che istituì un’azienda consorziale per la realizzazione e la gestione del Parco regionale dell’Appia Antica nei comuni di Roma, Marino e Ciampino. La finalità della legge era, in primo luogo, di “tutelare i monumenti ed i complessi archeologici, artistici e storici (…) e diffonderne la conoscenza”. Nel consiglio d’amministrazione sedevano anche un rappresentante della Soprintendenza archeologica e uno della Soprintendenza ai monumenti, tant’è che fece parte del consiglio l’allora soprintendente Adriano La Regina e Antonio Cederna ne fu presidente dal 1993 al 1996.
Ma nel 1997 il consiglio regionale del Lazio – evidentemente ignorando che è stata l’eccezionale qualità dell’originario insediamento storico dell’Appia Antica a generare anche il suo pregio naturalistico, e non viceversa – ha inserito la regina viarum e il territorio di sua pertinenza nel sistema delle aree naturali protette (legge n. 29). Da allora, per legge regionale, l’Appia Antica – come i Monti Aurunci, i Monti Ausoni, i Monti Lucretili, il complesso lacuale di Bracciano – è sottoposta a un ente di gestione attento alla conservazione delle specie animali e vegetali, ma sfornito di competenze storico archeologiche, non a caso, simbolo del Parco è la volpe, animale certo non rappresentativo del paesaggio archeologico. Sono infatti permanenti le tensioni e quotidiani i conflitti (con un’ingiustificata duplicazione di spesa) fra l’ente di gestione e la Soprintendenza archeologica costretta a ripararsi dal “fuoco amico” mentre è mirabilmente dedita alla cura del patrimonio di sua competenza. Senza dire della confusione determinata nell’opinione pubblica anche meglio informata dall’esistenza di un Parco dell’Appia Antica alternativo e in contrasto con l’istituzione statale deputata alla conservazione dell’archeologia e del paesaggio archeologico.
Responsabile di quest’assurda situazione non è solo la Regione Lazio ma anche il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo che non hai mai intrapreso azioni volte alla tutela e alla valorizzazione, nella sua interezza, da Roma a Brindisi, dell’Appia Antica, dei monumenti che la fiancheggiano e dei siti che attraversa. Il Gran parco archeologico nazionale dell’Appia Antica sarebbe davvero una delle grandi opere di cui ha bisogno il nostro Paese, un’infrastruttura fondamentale per il futuro della nostra civiltà e per il moderno sviluppo delle regioni attraversate: Lazio, Campania, Basilicata e Puglia. Ma la responsabilità più grave del Ministero è di non dare attuazione alla disposizione del Codice dei beni culturali e del paesaggio che esplicitamente prevede la prevalenza dei piani paesaggistici “sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette.” (art. 14
5, c. 3 del Codice*). Succede invece che l’Ente di gestione del parco regionale pretende dalla Regione l’approvazione del suo piano d’assetto (completato nel 2002), non condiviso dalla Soprintendenza e in contrasto con il piano paesaggistico dell’Appia Antica (formato congiuntamente da Regione, Soprintendenze e Ministero, e definitivamente approvato nel 2010) e quindi in contrasto con il Codice, senza che il Ministero abbia mai chiesto il rispetto della legge.
Mi pare chiaro che non stiamo trattando di un ordinario conflitto di natura burocratico formale, ma delle conseguenze di vistosi errori (della Regione Lazio) e di clamorose inadempienze (del Mibact) e a farne le spese è uno dei più illustri paesaggi archeologici del mondo, “intoccabile come l’Acropoli di Atene”.

29 maggio 2015

Villa dei quintili Appia IMG_0346

Foto AMBM

*Articolo 145.
(Coordinamento della pianificazione paesaggistica con altri strumenti di pianificazione)

1. Il Ministero individua ai sensi dell’Articolo 52 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 le linee fondamentali dell’assetto del territorio nazionale per quanto riguarda la tutela del paesaggio, con finalità di indirizzo della pianificazione.
2. I piani paesaggistici prevedono misure di coordinamento con gli strumenti di pianificazione territoriale e di settore, nonché con [gli strumenti] i piani, programmi e progetti nazionali e regionali di sviluppo economico.
3. Le previsioni dei piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 sono cogenti per gli strumenti urbanistici dei comuni, delle città metropolitane e delle province, sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici, stabiliscono norme di salvaguardia applicabili in attesa dell’adeguamento degli strumenti urbanistici e sono altresì vincolanti per gli interventi settoriali. Per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni dei piani paesaggistici sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette.
4. Entro il termine stabilito nel piano paesaggistico e comunque non oltre due anni dalla sua approvazione, i comuni, le città metropolitane, le province e gli enti gestori delle aree naturali 57 protette conformano e adeguano gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica alle previsioni dei piani paesaggistici, introducendo, ove necessario, le ulteriori previsioni conformative che, alla luce delle caratteristiche specifiche del territorio, risultino utili ad assicurare l’ottimale salvaguardia dei valori paesaggistici individuati dai piani. I limiti alla proprietà derivanti da tali previsioni non sono oggetto di indennizzo.
5. La regione disciplina il procedimento di conformazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici alle previsioni della pianificazione paesaggistica, assicurando la partecipazione degli organi ministeriali al procedimento medesimo.

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