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“Porti aperti diamo asilo” e i vigili multano il Presidente Caudo

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I vigili multano la Giunta Caudo per lo striscione  “Porti aperti diamo asilo” al balcone del III Muncipio, dopo le polemiche delle opposizioni di centrodestra e pentastellate. Ma ci sono molti precedenti…( e da oggi anche Carteinregola espone lo striscione  “Porti aperti diamo asilo” sulla sua homepage e invita cittadini,  comitati e  associazioni ad esporre queste parole sulle proprie pagine Social e sui propri siti)

Riferisce  il Messaggero di oggi 26 luglio 2018 (1) che il neo Presidente del III Municipio Giovanni Caudo è stato multato dai vigili per 385 euro a causa dello striscione appeso il 12 luglio  alla balconata della sede del Municipio con la scritta “Porti aperti diamo asilo”. Un messaggio fortemente simbolico che la nuova Giunta aveva voluto mandare nel giorno del suo insediamento e nei giorni in cui il Ministro dell’Interno Salvini e il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti  Toninelli annunciavano la chiusura dei porti alle ONG che salvavano in mare i migranti. Un messaggio di pace e accoglienza, che travalica i confini del Municipio, subito attaccato duramente  da Fratelli d’Italia e dal centrodestra – “anziché pensare ai problemi del territorio apre la sede di sabato per sventolare uno striscione pro-immigrati“ –  ma anche dall’altra opposizione pentastellata, che  ha chiesto la rimozione di quelle parole per  una presunta “strumentalizzazione politica” (ma lo striscione non ha nè simboli nè colori ascrivibili a formazioni politiche): “Siamo assolutamente contrari alla strumentalizzazione politica di un argomento cosi’ grave verso il quale il Municipio non ha assolutamente nessuna possibilita’ di intervenire in maniera fattiva” chiedendo alla maggioranza “di lavorare per il territorio”  e  di “utilizzare la sede istituzionale esclusivamente per le attivita’ per le quali e’ pensata

ansa foto striscione maro

foto ansa

La multa è stata comminata in base all’art.23 del codice della strada, probabilmente in base al comma 3, che riguarda la tutela di edifici storici, visto che sembra impossibile che  quella scritta possa comportare “intralcio alla circolazione” (2).  Eppure  è già accaduto molte volte che sulle facciate di palazzi istituzionali,  anche ben più antichi, in tutta Italia che venissero issati striscioni con immagini e slogan. Basti pensare a Piazza del Campidoglio,  dove, come in tanti Comuni italiani, sono stati da tempo affissi striscioni che chiedono Verità per Giulio Regeni, lo studente torturato e ucciso in Egitto in circostanze ancora da chiarire; prima ancora avevano trovato posto, davanti alla statua del Marcaurelio,  l’immagine di Sakine, la donna iraniana condannata alla lapidazione (nel 2010) e anche la gigantografia dei due “marò”,  i militari italiani detenuti in India, quest’ultima esposta  durante l’amministrazione Alemanno striscione montesacro(2012) e rimossa quasi due anni dopo tra le proteste di Fratelli d’Italia. E persino nel III Municipio c’è un precedente: nel 2011, quando governava il centrodestra,  la maggioranza aveva affisso uno striscione addirittura contro Cesare Battisti “Assassino in libertà. Brasile vergogna,  “per esprimere lo sdegno della cittadinanza di Montesacro nei confronti di una nazione che ha voluto umiliare il nostro Paese, consentendo ad un criminale pluriomicida condannato a quattro ergastoli di ottenere la libertà. “
Questa vicenda si commenta quindi da sè.  Ma da oggi anche Carteinregola espone lo striscione  “Porti aperti diamo asilo”. E invita cittadini,  comitati e  associazioni ad esporre queste parole sulle proprie pagine Social e sui propri siti (5)

porti aperti diamo asilo carteinregolaUn’ultima considerazione: apprendiamo da un articolo pubblicato ieri  25 luglio 2018 da L’Espresso che “In quelle ore concitate in cui Salvini lanciò la prima azione in Europa per fermare il salvataggio dei migranti, il titolare delle Infrastrutture [Toninelli, M5S] non firmò nessun decreto. Per la prima volta un governo ha agito esclusivamente via Twitter. Senza nessun atto formale”(4). Se fosse confermato, insieme  al sollievo di sapere che non è stato fatto alcun  passo dai più   ritenuto incostituzionale negando l’accoglienza ai migranti abbandonati in mare, si unirebbe l’angoscia di essere governati da istituzioni che mescolano democrazia, serietà e trasparenza con l’opportunismo della propaganda un tanto al kilo.

Carteinregola

Per osservazioni e precisazioni: laboratoriocarteinregola@gmail.com

(1)messaggero multato striscione

(2) Art. 23. Pubblicità sulle strade e sui veicoli.

 

“Nuovo codice della strada”, decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.

TITOLO II – DELLA COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE

Capo I – COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE ED AREE PUBBLICHE

Art. 23. Pubblicità sulle strade e sui veicoli.

1. Lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possono renderne difficile la comprensione o ridurne la visibilità o l’efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l’attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione; in ogni caso, detti impianti non devono costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione delle persone invalide. Sono, altresì, vietati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti e le pubblicità luminose che possono produrre abbagliamento. Sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate è vietata la posa di qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica.

2. È vietata l’apposizione di scritte o insegne pubblicitarie luminose sui veicoli. è consentita quella di scritte o insegne pubblicitarie rifrangenti nei limiti e alle condizioni stabiliti dal regolamento, purché sia escluso ogni rischio di abbagliamento o di distrazione dell’attenzione nella guida per i conducenti degli altri veicoli.

3. Lungo le strade, nell’ambito e in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli a tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o di edifici o di luoghi di interesse storico o artistico, è vietato collocare cartelli e altri mezzi pubblicitari.

4. La collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte dell’ente proprietario della strada nel rispetto delle presenti norme. Nell’interno dei centri abitati la competenza è dei comuni, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell’ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale.

5. Quando i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati su una strada sono visibili da un’altra strada appartenente ad ente diverso, l’autorizzazione è subordinata al preventivo nulla osta di quest’ultimo. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti lungo le sedi ferroviarie, quando siano visibili dalla strada, sono soggetti alle disposizioni del presente articolo e la loro collocazione viene autorizzata dall’Ente Ferrovie dello Stato, previo nulla osta dell’ente proprietario della strada.

6. Il regolamento stabilisce le norme per le dimensioni, le caratteristiche, l’ubicazione dei mezzi pubblicitari lungo le strade, le fasce di pertinenza e nelle stazioni di servizio e di rifornimento di carburante. Nell’interno dei centri abitati, nel rispetto di quanto previsto dal comma 1, i comuni hanno la facoltà di concedere deroghe alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale. (1)

7. È vietata qualsiasi forma di pubblicità lungo e in vista degli itinerari internazionali, delle autostrade e delle strade extraurbane principali e relativi accessi. Su dette strade è consentita la pubblicità nelle aree di servizio o di parcheggio solo se autorizzata dall’ente proprietario e sempre che non sia visibile dalle stesse. Sono consentiti i segnali indicanti servizi o indicazioni agli utenti purché autorizzati dall’ente proprietario delle strade. Sono altresì consentite le insegne di esercizio, con esclusione dei cartelli e delle insegne pubblicitarie e altri mezzi pubblicitari, purché autorizzate dall’ente proprietario della strada ed entro i limiti e alle condizioni stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Sono  inoltre  consentiti,  purche’  autorizzati dall’ente proprietario della strada, nei  limiti  e  alle  condizioni stabiliti con il decreto di cui al periodo  precedente,  cartelli  di valorizzazione e promozione del territorio indicanti siti d’interesse turistico e  culturale  e  cartelli  indicanti  servizi  di  pubblico interesse. Con il decreto di cui  al  quarto  periodo  sono  altresi’ individuati i servizi di pubblico interesse ai quali si applicano  le disposizioni del periodo precedente (1)(1bis) (1ter)(3)

8. È parimenti vietata la pubblicità, relativa ai veicoli sotto qualsiasi forma, che abbia un contenuto, significato o fine in contrasto con le norme di comportamento previste dal presente codice. La pubblicità fonica sulle strade è consentita agli utenti autorizzati e nelle forme stabilite dal regolamento. Nei centri abitati, per ragioni di pubblico interesse, i comuni possono limitarla a determinate ore od a particolari periodi dell’anno.

9. Per l’adattamento alle presenti norme delle forme di pubblicità attuate all’atto dell’entrata in vigore del presente codice, provvede il regolamento di esecuzione.

10. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può impartire agli enti proprietari delle strade direttive per l’applicazione delle disposizioni del presente articolo e di quelle attuative del regolamento, nonché disporre, a mezzo di propri organi, il controllo dell’osservanza delle disposizioni stesse.

11. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e quelle del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 419 a euro 1.682.

12. Chiunque non osserva le prescrizioni indicate nelle autorizzazioni previste dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.376,55 a euro 13.765,50 in via solidale con il soggetto pubblicizzato.

13. Gli enti proprietari, per le strade di rispettiva competenza, assicurano il rispetto delle disposizioni del presente articolo. Per il raggiungimento di tale fine l’ufficio o comando da cui dipende l’agente accertatore, che ha redatto il verbale di contestazione delle violazioni di cui ai commi 11 e 12, trasmette copia dello stesso al competente ente proprietario della strada. (2)

13-bis. In caso di collocazione di cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari privi di autorizzazione o comunque in contrasto con quanto disposto dal comma 1, l’ente proprietario della strada diffida l’autore della violazione e il proprietario o il possessore del suolo privato, nei modi di legge, a rimuovere il mezzo pubblicitario a loro spese entro e non oltre dieci giorni dalla data di comunicazione dell’atto. Decorso il suddetto termine, l’ente proprietario provvede ad effettuare la rimozione del mezzo pubblicitario e alla sua custodia ponendo i relativi oneri a carico dell’autore della violazione e, in via tra loro solidale, del proprietario o possessore del suolo; a tal fine tutti gli organi di polizia stradale di cui all’articolo  12 sono autorizzati ad accedere sul fondo privato ove  e’  collocato  il mezzo pubblicitario. Chiunque víola le prescrizioni indicate al presente comma e al comma 7 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 4.696 a euro 18.785; nel caso in cui non sia possibile individuare l’autore della violazione, alla stessa sanzione amministrativa è soggetto chi utilizza gli spazi pubblicitari privi di autorizzazione. (1) (3) (4)

13-ter. Non è consentita la collocazione di cartelli, di insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari nelle zone tutelate dalle leggi 1o giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, dal decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, e dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394. In caso di inottemperanza al divieto, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari sono rimossi ai sensi del comma 13-bis. Le regioni possono individuare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione le strade di interesse panoramico ed ambientale nelle quali i cartelli, le insegne di esercizio ed altri mezzi pubblicitari provocano deturpamento del paesaggio. Entro sei mesi dal provvedimento di individuazione delle strade di interesse panoramico ed ambientale i comuni provvedono alle rimozioni ai sensi del comma 13-bis (3).

13-quater. Nel caso in cui l’installazione dei cartelli, delle insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari sia realizzata su suolo demaniale ovvero rientrante nel patrimonio degli enti proprietari delle strade, o nel caso in cui la loro ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza costituisca pericolo per la circolazione, in quanto in contrasto con le disposizioni contenute nel regolamento, l’ente proprietario esegue senza indugio la rimozione del mezzo pubblicitario. Successivamente alla stessa, l’ente proprietario trasmette la nota delle spese sostenute al prefetto, che emette ordinanza – ingiunzione di pagamento. Tale ordinanza costituisce titolo esecutivo ai sensi di legge (3).

13-quater In ogni caso, l’ente  proprietario  puo’  liberamente disporre dei mezzi pubblicitari rimossi in  conformita’  al  presente articolo, una volta che sia decorso il  termine  di  sessanta  giorni senza che l’autore della violazione, il proprietario o il  possessore del terreno ne abbiano richiesto la restituzione. Il predetto termine decorre dalla data della diffida, nel caso di rimozione effettuata ai sensi  del  comma  13-bis,  e  dalla  data  di  effettuazione   della rimozione, nell’ipotesi prevista dal comma 13-quater  (5)

(3)
Roma Today 10 giugno 2011 22:35  Piazza Sempione: lo striscione che condanna Cesare Battisti

Questa mattina la maggioranza del Municipio IV ha deciso di esporre uno striscione con la foto di Cesare Battisti, con scritto “Assassino in libertà. Brasile vergogna”

(4) L’Espresso 25 luglio 2018 Così il ministro Toninelli ha mentito sulla chiusura dei porti In quelle ore concitate in cui Salvini lanciò la prima azione in Europa per fermare il salvataggio dei migranti, il titolare delle Infrastrutture non firmò nessun decreto. Per la prima volta un governo ha agito esclusivamente via Twitter. Senza nessun atto formale di Andrea Tornago

(5) porti aperti diamo asiloscarica la scritta porti aperti diamo asilo 2


 

(1) Comma modificato dalla legge 29 luglio 2010, n. 120 ( G.U. n. 175 del 29 luglio 2010 suppl. ord.).
(1bis) Nelle  more  di  una  revisione  e  di  un  aggiornamento  degli itinerari internazionali, i divieti e le prescrizioni di cui al comma 7 dell’articolo 23 del decreto legislativo n. 285 del 1992,  come  da ultimo modificato dal comma 2 del  presente  articolo,  si  applicano alle strade inserite nei citati itinerari che risultano  classificate nei tipi  A  e  B.  Nel  caso  di  strade  inserite  negli  itinerari internazionali che sono classificate nel  tipo  C,  i  divieti  e  le prescrizioni di cui  al  periodo  precedente  si  applicano  soltanto qualora sussistano comprovate ragioni di garanzia della sicurezza per la circolazione stradale, da individuare  con  decreto  del  Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
(1ter) Il Governo, entro sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in vigore della presente legge, provvede a modificare l’articolo 57  del regolamento, nel senso di prevedere che la pubblicita’  non  luminosa per conto di terzi e’ consentita, alle condizioni di cui al  comma  3 del  citato  articolo  57,  anche  sui  veicoli   appartenenti   alle organizzazioni  non  lucrative  di  utilita’  sociale  (ONLUS),  alle associazioni  di  volontariato   iscritte   nei   registri   di   cui all’articolo  6  della  legge  11  agosto  1991,  n.  266,   e   alle associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal Comitato olimpico nazionale  italiano (CONI) e nel senso di limitare la pubblicita’  a  mezzo  degli  altri veicoli destinati a tale uso alla sola sosta  nei  luoghi  consentiti dal  comune  nei  centri  abitati,  prevedendo   altresi’   verifiche periodiche sull’assolvimento dei prescritti oneri tributari.
(2) Così modificato dall’art. 30, legge 7 dicembre 1999 n. 472.
(3) Comma introdotto dall’art. 30, legge 7 dicembre 1999, n. 472.
(4) Comma modificato dalla legge n. 214 del 1° agosto 2003, di conv. del decreto-legge n. 151/2003.
(5) Comma introdotto dalla legge 29 luglio 2010, n. 120 ( G.U. n. 175 del 29 luglio 2010 suppl. ord.).
(6) Comma modificato dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 ( G.U. n. 164 del 16 luglio 2011), di conv. del decreto-legge n. 98/2011.

 

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