NOTE
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(…)
[1]Nella precedente versione del dossier avevamo indicato alcune richieste collegate alle modifiche contenute nell’art. 10, comma 1, lettera a), della legge n. 120 del 2020 “Decreto Semplicazioni” al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, in particolare all’art. 2 bis comma 1 ter Deroghe in materia di limiti di distanza tra fabbricati e all’articolo 3, Definizioni degli interventi edilizi, comma 1, lettera d). Tuttavia ad un’attenta lettura, anche sulla base della Circolare congiunta Mit-Funzione Pubblica su edilizia pubblicata tre mesi dopo la conversione, si tratta di modifiche che, da un lato ampliano e facilitano, in nome della “semplificazione”, le possibilità di trasformazione offerte agli interventi edilizi, dall’altra garantiscono ben poche tutele alle “zone omogenee A”, pur tirandole in ballo. Una delle modifiche, all’art. 2 comma 1ter del DPR se non per quanto riguarda, nel caso di demolizione e ricostruzione con cambio di sagoma, altezze, ecc il mancato rispetto delle distanze tra gli edifici con conferma di quelle preesistenti,
se non per quanto riguarda, nel caso di demolizione e ricostruzione con cambio di sagoma, altezze, ecc il mancato rispetto delle distanze tra gli edifici con conferma di quelle preesistenti, l’unica fattispecie per la quale in caso di deroga la legge impone l’obbligo di “piani urbanistici di recupero e di riqualificazione particolareggiati di competenza comunale”. Quanto alla modifica all’articolo 3, Definizioni degli interventi edilizi, comma 1, lettera d), che riguarda alcune restrizioni per la categoria degli interventi che rientrano nella “ristrutturazione edilizia”, occorre comunque tenere presente che è sempre possibile operare con modalità più invasive con il permesso di costruire. (> Vedi il nostro articolo Il decreto semplificazioni del 2020 e l’ennesima mancata tutela della Città storica del 16 gennaio 2023)
[2] Nota soppressa dopo modifiche al testo il 17 1 23
[3] Regione Lazio Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio Numero della legge: 7 Data: 18 luglio 2017 Numero BUR: 57 s.o. 3 Data BUR: 18/07/2017 https://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=9313&sv=vigente
[4] Legge regione Lazio 7/2017 Art. 6 (Interventi diretti)
- Per il perseguimento di una o più delle finalità di cui all’articolo 1, previa acquisizione di idoneo titolo abilitativo di cui al d.p.r. 380/2001, sono sempre consentiti interventi di ristrutturazione edilizia o interventi di demolizione e ricostruzione con incremento fino a un massimo del 20 per cento della volumetria o della superficie lorda esistente ad eccezione degli edifici produttivi per i quali l’incremento massimo consentito non può superare il 10 per cento della superficie coperta. (2a)
- Nell’ambito degli interventi di cui al comma 1, oltre al mantenimento della destinazione d’uso in essere, sono altresì consentiti i cambi di destinazione d’uso nel rispetto delle destinazioni d’uso previste dagli strumenti urbanistici generali vigenti indipendentemente dalle modalità di attuazione dirette o indirette e da altre prescrizioni previste dagli stessi. Sono, altresì, consentiti i cambi all’interno della stessa categoria funzionale di cui all’articolo 23 ter del d.p.r. 380/2001.
- In applicazione dell’articolo 28, comma 5, della legge 14 novembre 2016, n. 220 (Disciplina del cinema e dell’audiovisivo), previa acquisizione di idoneo titolo abilitativo di cui al d.p.r. 380/2001, al fine di tutelare la funzione degli immobili già destinati alle attività cinematografiche e a centri culturali polifunzionali, di agevolare le azioni finalizzate alla riattivazione e alla rifunzionalizzazione di sale cinematografiche e centri culturali polifunzionali chiusi o dismessi, di realizzare nuove sale per l’esercizio cinematografico e nuovi centri culturali polifunzionali e i servizi connessi, di realizzare interventi per la ristrutturazione e l’adeguamento strutturale e tecnologico delle sale, sono consentiti:
- a) interventi di ristrutturazione edilizia o di demolizione e ricostruzione con un incremento della volumetria o della superficie lorda esistente fino a un massimo del 20 per cento degli edifici esistenti;
- b) interventi per il recupero di volumi e delle superfici accessorie e pertinenziali degli edifici esistenti.
- All’interno degli edifici destinati a teatri, sale cinematografiche e centri culturali polifunzionali, ivi inclusi gli edifici riattivati o rifunzionalizzati ai sensi del comma 3, è consentito l’esercizio di attività commerciali, artigianali e di servizi, fino ad un massimo del 30 per cento della superficie complessiva, purché tali attività siano svolte unitamente all’attività prevalente, come definita dall’articolo 78, comma 1, lettera a), della legge regionale 6 novembre 2019, n. 22 (Testo unico del commercio). (2c)
4 bis. Per gli interventi degli enti gestori di edilizia residenziale pubblica volti a recuperare e rifunzionalizzare, per attività socio-culturali e sportive con finalità sociali, le pertinenze o gli altri locali tecnici dismessi e le altre parti comuni degli edifici di cui all’articolo 1117 del codice civile, il contributo straordinario relativo agli interventi su aree o immobili in variante urbanistica, in deroga o cambio di destinazione d’uso, è dovuto in misura non superiore al 10 per cento del maggior valore generato dagli interventi. (1.1)
- Gli interventi di adeguamento delle strutture ricettive all’aria aperta di cui all’articolo 23, comma 1, lettera c), della legge regionale 6 agosto 2007, n. 13, concernente l’organizzazione del sistema turistico laziale, alle prescrizioni di cui al regolamento regionale 24 ottobre 2008, n. 18 (Disciplina delle strutture ricettive all’aria aperta) e successive modifiche, si attuano con modalità diretta, nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo.
- Le disposizioni di cui al presente articolo non possono riferirsi ad edifici siti nelle zone individuate come insediamenti urbani storici dal PTPR.
[5] rispettivamente il 14 agosto 2017 e il 27 febbraio 2020
[6] Vedi https://www.carteinregola.it/index.php/legge-regionale-della-rigenerazione-urbana-quelle-modifiche-che-ne-possono-cambiare-il-senso-e-che-i-piu-ignorano/
[7] Le zone territoriali omogenee, fra cui quella indicata con la lettera A, sono le zone in cui, ai fini della formazione di nuovi strumenti urbanistici, debbono essere osservati limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza tra i fabbricati, nonché rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi. Tali limiti e rapporti sono stati definiti per zone territoriali omogenee, con decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444
[8] [9] Note soppresse dopo modifiche al testo il 17 1 23
[9] La “Città da ristrutturare” è definita nelle NTA del PRG al Capo IV° Art. 51- 55 Art.51. Norme generali 1. Per Città da ristrutturare si intende quella parte della città esi- stente solo parzialmente configurata e scarsamente definita nelle sue caratteristiche di impianto, morfologiche e di tipo- logia edilizia, che richiede consistenti interventi di riordino, di miglioramento e/o completamento di tali caratteri nonché di adeguamento ed integrazione della viabilità, degli spazi e dei servizi pubblici.
[10] Le “Zone O” sono ex nuclei abusivi oggetto di Piani per il recupero urbanistico vedi Piani Particolareggiati di zone “O” http://www.urbanistica.comune.roma.it/zoneo.html
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