Modifiche alle NTA del PRG: le osservazioni di Carteinregola 2025
Autore : Redazione
In questa pagina le osservazionidi Carteinregola alle modifiche delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore di Roma adottate dall’Assemblea Capitolina l’11 dicembre 2024.
Le osservazioni sono a cura di Anna Maria Bianchi,Pietro Garau, Maria Ioannilli, Susanna Le Pera, Giancarlo Storto, con i contributi di Paolo Gelsomini, Paola Loche, Giorgio Osti
Titolo I Capo 2° Parametri e classificazioni Art. 6 Classificazione delle destinazioni d’uso comma 3bis
Titolo I Capo 2° Parametri e classificazioniArt. 6 bis Edilizia Residenziale Sociale (ERS) Comma 3
Titolo I Capo 2° Parametri e classificazioniArt.7. Parcheggi pubblici e privati Comma 9 lett d)
Titolo I Capo 2° Parametri e classificazioniArt.7. Parcheggi pubblici per attrezzature sportive esistenti Pubbliche comma 9 bis
Titolo I Capo 2° Parametri e classificazioniArt.8. Standard urbanistici
Titolo I Capo 3° Modalità e strumenti di attuazione del PianoArt.13. Norme generali per gli interventi indiretti Comma 1 lett. a)
Titolo I Capo 3° Modalità e strumenti di attuazione del PianoArt.16. Beni segnalati in Carta per la qualità (titolo)
Titolo I Capo 3° Modalità e strumenti di attuazione del PianoArt.16. Beni segnalati in Carta per la qualità comma 3
Titolo I Capo 3° Modalità e strumenti di attuazione del PianoArt.16. Beni segnalati in Carta per la qualità – comma 3bis
Titolo I Capo 3° Modalità e strumenti di attuazione del PianoArt.16. Beni segnalati in Carta per la qualità – comma 8
Titolo I Capo 3° Modalità e strumenti di attuazione del Piano Art.16. Beni segnalati in Carta per la qualità – comma 10
Titolo I Capo 4° Criteri e modalità di perequazione Art.19 Compensazione Urbanistiche Comma 4
Titolo I Capo 4° Criteri e modalità di perequazione Art.20. Contributo straordinario di urbanizzazione Comma 4
Titolo I Capo 4° Criteri e modalità di perequazioneArt.21. Incentivi per il rinnovo edilizio e la rigenerazione urbana comma 5
Titolo I Disposizioni generali Capo 4° Criteri e modalità di perequazione Art.21 bis Edifici abbandonati e degradati comma 1 bis
Titolo I Capo 4° Criteri e modalità di perequazione Art.21 bis Edifici abbandonati e degradati Comma 3
Titolo II Capo 2° Città storicaArt.24. Norme Generali Comma 6
Titolo II Capo 2° Città storica Art.24. Norme Generali Comma 8
Titolo II Capo 2° Città storica Art.24. Norme Generali Comma 12
Titolo II Capo 2° Città storica Art.24. Norme Generali Comma 16
Titolo II Capo 2° Città storica Art.24. Norme Generali Comma 19 – Comma 20
Titolo II Città storica Art.25. Tessuti della Città storica comma 3
Titolo II Capo 2° Città storica Art.25. Tessuti della Città storica comma 6
Titolo II Capo 2° Città storica Art.25. Tessuti della Città storica comma 8
Titolo II Capo 2° Città storica Art.25. Tessuti della Città storica– Comma 11
Titolo II Capo 2° Città storica Art.25. Tessuti della Città storica Comma 17
Titolo II Capo 2° Città storica Art. 26 Tessuti di origine medievale (T1) comma 2 lett. b) idem Art. 27 Tessuti di espansione rinascimentale e moderna pre-unitaria (T2) comma 2 lett.b) Art. 28 Tessuti di ristrutturazione urbanistica otto-novecentesca (T3) comma 2 lett.b)
Titolo II Capo 2° Città storica Art.29. Tessuti di espansione otto-novecentesca ad isolato (T4)comma 2 lett f)
Titolo II Capo 2° Città storica Art.31. Tessuti di espansione novecentesca a fronti continue (T6) Comma 2 lett. f) IDEM Art. 32 Tessuti di espansione novecentesca a lottizzazione edilizia Comma 2 lett. f)
Titolo II Capo 2° Città storicaArt.31. Tessuti di espansione novecentesca a fronti continue (T6) Comma 2 lett. b) IDEM Art. 32 Tessuti di espansione novecentesca a lottizzazione edilizia Art. 33 Tessuti di espansione novecentesca con impianto moderno e unitario (T8) Comma 2 lett. b)Art. 34 Edifici isolati (T9) Comma 2 lett. b)
Titolo Capo 2° Città storicaArt. 35 Nuclei storici isolati (T10) Comma 2 lett b)
Titolo II Capo 2° Città storica-Art. 26 Tessuti di origine medievale (T1) Comma 2 lettc)IDEM Art. 27-28-29-30-32-33-34-35
Titolo II Capo 2° Città storica Art.31. Tessuti di espansione novecentesca a fronti continue (T6) Comma 2 lett. c)
Titolo II Capo 2° Città storicaArt. 32 Tessuti di espansione novecentesca a lottizzazione edilizia puntiforme (T7) Comma 2 lett. b) IDEM Art. 33 Tessuti di espansione novecentesca con impianto moderno e unitario (T8) Comma 2 lett. c – Art. 34 Edifici isolati (T9) Comma 2 lett. c)
Titolo II Capo 2° Città storicaArt. 26 Tessuti di origine medievale (T1)Comma 2 lett. d) IDEM Art. 27, comma 2 lett. d) Art. 29 comma 2 lett. F), Art. 30 comma 2 lett d) Art.35 comma 2 lett d)
Titolo II Capo 2° Città storicaArt.26. Tessuti di origine medievale (T1) Comma 3 lett b) IDEMArt.27. Tessuti di espansione rinascimentale e moderna preunitaria (T2) Comma 3 lett b) Art.28. Tessuti di ristrutturazione urbanistica otto-novecentesca (T3) Comma 3 lett a) Art. 29 comma 3 lett. b) Art.30. Tessuti di espansione otto-novecentesca a lottizzazione edilizia puntiforme (T5) Comma 3 lett b)
Titolo II Capo 2° Città storicaArt.28. Tessuti di ristrutturazione urbanistica otto-novecentesca (T3) Comma 3 lett b)
Titolo Capo 2° Città storicaArt.31. Tessuti di espansione novecentesca a fronti continue (T6) Comma 3 lett b)
Titolo II Capo 2° Città storica Art.26. Tessuti di origine medievale (T1) Comma 4 lett a) IDEM Art. 27 – 28 – 30 Comma 4 lett a)
Titolo II Capo 3° Città consolidata Art.45 Tessuti della Città consolidata. Norme Generali comma 3
Titolo II Capo 3° Città consolidata Art.45 Tessuti della Città consolidata. Norme Generali comma 6
Titolo II Capo 3° Città consolidata Art.49. Verde privato Comma 1.
Titolo II Capo 4° Città da ristrutturare Art.52. Tessuti della Città da ristrutturare comma 3
Titolo II Capo 4° Città da ristrutturare Art.53 Ambiti per Programmi Integrati Comma 5
Titolo II Capo 4° Città da ristrutturare Art.53 Ambiti per Programmi Integrati Commi 7 8 9
Titolo II Capo 4° Città da ristrutturare Art.53 Ambiti per Programmi Integrati comma 11
Titolo IV Capo 3° Servizi privati e verde privato attrezzato Art.87. Verde privatoattrezzato comma 2
Titolo II Capo 2° Cittàstorica Art. 29comma 3 lett b
Dati relativi all’osservazione – Riferimento normativo Titolo Capo Articolo/i Comma/i
Contenuto dell’osservazione
Titolo I Capo 2° Parametri e classificazioni Art. 6 Classificazione delle destinazioni d’uso comma 3bis
Le sale cinematografiche possono subire un aumento della SUL interna, fino ad un massimo del 50% della loro SUL totale. Rispetto alla SUL totale, così incrementata, sono possibili cambi di destinazione d’uso, tra quelli consentiti dalle norme di componente, a condizione che almeno 70% della SUL, così incrementata, venga destinata ad attività culturali (cinema, teatri, sale concerti, musei, gallerie d’arte, sale espositive, librerie anche multimediali, sale congressi, scuole di danza e musica) ed il restante ad altre attività, tra quelle consentite dalle norme di componente, incluse quelle di somministrazione, queste ultime come disciplinate dalla L.R. n. 22/2019 e ss.mm.ii. All’interno di teatri, sale cinematografiche e centri culturali polifunzionali esistenti, sono altresì, consentiti, nel rispetto delle relative norme di componente, cambi di destinazione d’uso fino ad un massimo del 30% delle superfici preesistenti per l’apertura di attività commerciali, artigianali ed a servizi.
OSSERVAZIONE 1:Aggiungere alla fine del comma: “Le sale e i complessi teatrali inseriti nella Carta per la qualità, salvo eventuale aggiornamento degli elenchi di cui all’art. 16, comma 1, lett. g) [locali e attività di interesse storico, artistico, culturale], sono vincolati al mantenimento dell’attuale destinazione d’uso” MOTIVAZIONE 1 l’inserimento di un nuovo comma 3 bis permette un aumento della SUL interna, fino ad un massimo del 50% della SUL totale e possibili cambi di destinazione d’uso,riprendendole norme regionali introdotte dalla LR 85/2020; tuttavia con l’abolizione del comma 16 dell’Art.25, avvenuto in seguito ad un emendamento approvato dall’Assemblea capitolina, è stato cancellato e non più recuperato altrove un passaggio molto importante per la conservazione delle sale storiche: “Le sale e i complessi teatrali inseriti nella Carta per la qualità, fino ad eventuale aggiornamento degli elenchi di cui all’art. 16, comma 1, lett. g), sono vincolati al mantenimento dell’attuale destinazione d’uso”. Il combinato disposto tra l’introduzione delle premialità nella ridistribuzione interna degli spazi – che potrà essere ottenuta anche attraverso interventi molto impattanti – e il venir meno dell’esclusione di sale cinematografiche e teatrali inserite nella Carta per la Qualità possono incentivare la distruzione di molte sale storiche.
OSSERVAZIONE 2: nel secondo periodo, dopo” teatri, sale cinematografiche e centri culturali polifunzionali” sostituire “esistenti” con “che non beneficiano dell’aumento della SUL” MOTIVAZIONE 2: rendere esplicita l’impossibilità di cumulare cambi di destinazione commerciale che superino il 30%
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Titolo I Capo 2° Parametri e classificazioni Art. 6 bis Edilizia Residenziale Sociale (ERS) Comma 3
Fatto salvo il regolamento regionale di cui all’art. 12, comma 5 della Legge regionale n. 21/2009 la disciplina relativa ai criteri di attuazione e gestione degli interventi di edilizia residenziale sociale, la determinazione del canone sostenibile e del prezzo di vendita convenzionata è demandata ad apposito regolamento comunale.L’edilizia residenziale sociale, in quanto servizio economico di interesse generale, costituisce una dotazione complementare del sistema di servizi collettivi (art.1 comma 5 del DM 22.04.2008)
OSSERVAZIONE: Nel primo periodo del comma: dopo le parole “prezzo di vendita convenzionata” inserire “e i requisiti e le modalità di selezione dei beneficiari/assegnatari” MOTIVAZIONE: In assenza di regole sui requisiti e le modalità di selezione dei beneficiari/assegnatari è il costruttore che sceglie discrezionalmente gli utilizzatori delle abitazioni, non potendosi escludendo che si instauri sin da subito un patto per la futura vendita. Diversamente, il comparto dell’edilizia sociale dovrebbe privilegiare famiglie con determinati requisiti, includendo ad esempio quelle che devono lasciare il patrimonio di edilizia residenziale pubblica per il superamento dei limiti di reddito (recuperando in tal modo alloggi disponibili per i nuclei familiari in graduatoria).
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Titolo I Capo 2° Parametri e classificazioni Art.7. Parcheggi pubblici e privati Comma 9 lett d)
Comma 9 Nei casi di strutture o impianti fissi per attività̀ all’aperto, ai fini del reperimento dei parcheggi pubblici, sono stabilite le seguenti dotazioni minime:d) per le attività̀ sportive, ricreative, di spettacolo, un posto- auto ogni 3 unità di capienza degli impianti, calcolata come numero massimo di praticanti e spettatori, fatto salvo quanto previsto in merito dall’art. 87.
OSSERVAZIONE: sostituire “un posto- auto ogni 3 unità di capienza degli impianti” con un posto- auto ogni 2 unità di capienza degli impianti MOTIVAZIONE: Riteniamo che sia da mantenere la precedente previsione delle NTA del 2008, in quanto, soprattutto in caso di realizzazione di grandi impianti sportivi in zone dove il trasporto pubblico è comunque inadeguato per grandi numeri di spettatori (si vedano i pareri degli enti preposti nella Conferenza dei servizi preliminare per il progetto del Nuovo Stadio della Roma a Pietralata) per garantire la vivibilità del territorio deve essere previsto un adeguato numero di parcheggi
Titolo I Capo 2° Parametri e classificazioni Art.7. Parcheggi pubblici per attrezzature sportive esistenti Pubbliche comma 9 bis
Nel caso di attrezzature sportive esistenti pubbliche ai fini del reperimento dei parcheggi pubblici è possibile utilizzare parcheggi già esistenti entro il raggio di 1.000 mt di percorso pedonale più breve tra gli accessi all’impianto e i parcheggi stessi. La riduzione del calcolo del fabbisogno è subordinata ad uno studio da parte del Dipartimento Sport alle seguenti condizioni:– il parcheggio non deve già assolvere alla funzione di standard;– la quota di parcheggi esistenti disponibili per la “rotazione” sia calcolata tenendo conto degli orari e delle giornate di effettivo utilizzo del parcheggio per i differenti usi;– in caso di parcheggi localizzati su aree di proprietà privata è necessario vincolare con apposito atto d’obbligo notarileregistrato e trascritto l’utilizzo per i fini connessi all’attrezzatura sportiva.
OSSERVAZIONE: sostituire “è possibile utilizzare parcheggi già esistenti entro il raggio di 1.000 mt” con “è possibile utilizzare parcheggi già esistenti entro il raggio di 250 mt fermo restando che non si possono ridurre i parcheggi già esistenti a favore di altre destinazioni” MOTIVAZIONE: Un chilometro è una distanza proibitiva per bambini, anziani e persone anche con lievi disabilità: la proposta è in osservanza con il traguardo 11.7 dell’ Agenda 2030 (accessibilità universale a spazi verdi e pubblici); inoltre, poiché l’articolo riguarda “Parcheggi pubblici per attrezzature sportive esistenti”, in tali impianti dovrebbero essere già esistentianche i parcheggi, a meno che non si intenda utilizzare tale articolo per sopprimerli per far posto a nuove attrezzature sportive o strutture commerciali o altro. Considerando che la stragrande maggioranza degli impianti sportivi pubblici sono concessi a privati, per periodi anche molto lunghi necessari all’ammortamento degli investimenti effettuati dal concessionario privato, riteniamo che non sia di interesse pubblico sottrarre spazi per il parcheggio per aumentare l’offerta sportiva o commerciale, anche con il rischio di prolungare la durata della concessione.
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Titolo I Capo 2° Parametri e classificazioni Art.8. Standard urbanistici
OSSERVAZIONE: Inserire comma 3 bis con il seguente testo: “In aggiunta alle aree destinate a soddisfare gli standard in base al decreto 1444/1968, è possibile individuare ambiti la cui trasformazione è subordinata alla cessione gratuita da parte dei proprietari, singoli o in forma consortile, di aree o immobili da destinare a edilizia residenziale sociale, in rapporto al fabbisogno e in relazione all’entità e al valore della trasformazione, includendo la fornitura di alloggi a canone calmierato, concordato e sociale” MOTIVAZIONE: L’osservazione recupera interamente quanto previsto dall’art. 1, comma 258 della legge 244 del 2007*, quanto mai indispensabile vista la crisi abitativa e la difficoltà di reperire aree per l’edilizia sociale, tenendo conto che l’obiettivo della variante in questione è adeguarsi alla legislazione nazionale (*)legge 244 del 2007
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Titolo I Capo 3° Modalità e strumenti di attuazione del Piano Art.13. Norme generali per gli interventi indiretti Comma 1 lett. a)
1. Gli strumenti di intervento indiretto sono predisposti nel rispetto della disciplina di PRG e tenendo conto degli elaborati gestionali e indicativi di cui all’art. 2. Tali strumenti contengono, in generale, salvo quanto più̀ specificamente previsto nel prosieguo delle presenti NTA o da norme sovraordinate e tenendo conto dei principi di adeguatezza e proporzionalità̀:a) la definizione dell’assetto insediativo, morfologico, funzionale, infrastrutturale, al fine di garantire un uso sostenibile del suolo, anche attraverso soluzioni progettuali volte a prediligere lo sviluppo verticale degli edifici, distinguendo tra interventi pubblici e privati e individuando altresì̀ le funzioni di cui all’art. 6, comma 1, e, all’interno di esse, almeno le destinazioni d’uso a CU/a;
OSSERVAZIONE: sostituire l’inciso “al fine di garantire un uso sostenibile del suolo, anche attraverso soluzioni progettuali volte a prediligere lo sviluppo verticale degli edifici,” con “anche attraverso soluzioni progettuali volte a scongiurare il consumo di suolo” MOTIVAZIONE: Gli obiettivi tesi a minimizzare il consumo di suolo non possono aprire la strada allo sviluppo verticale degli edifici, soluzione che si traduce in nuovi “consumi” di spazio e di paesaggio, otre ad appesantire la domanda di standard urbanistici
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Titolo I Capo 3° Modalità e strumenti di attuazione del Piano Art.16. Beni segnalati in Carta per la qualità.
OSSERVAZIONE 1: non modificare il titolo dell’Art. 16 delle NTA del 2008 “Carta per la Qualità” eliminando le parole “Beni segnalati in” OSSERVAZIONE 2 : in alternativa modificare il titolo dell’Art. 16 sostituendo le parole “beni segnalati” con “beni censiti”
MOTIVAZIONE: L’indicazione “segnalati” per gli elementi censiti nella Carta attenua l’importanza dei beni stessi, suggerendo che le tutele di cui sono oggetto siano mere indicazioni di massima che possono anche non essere seguite
Titolo I Capo 3° Modalità e strumenti di attuazione del Piano Art.16. Beni segnalati in Carta per la qualità comma 3
La disciplina degli elementi di cui al comma 1 è quella delle componenti del PRG nelle quali tali elementi ricadono. La loro conservazione e valorizzazione è conseguita nel rispetto delle indicazioni relative alle sole modalità per la conservazione e valorizzazione dei caratteri peculiari e strutturanti contenute nella Parte Seconda e Terza dell’elaborato G2 “Guida per la qualità degli interventi”. Nel caso di contrasto tra le indicazioni dell’elaborato G2 e le categorie d’intervento e le destinazioni d’uso riportate nelle norme di tessuto, prevalgono quest’ultime.
OSSERVAZIONE: sostituire il comma 3 con il seguente comma: La disciplina degli elementi di cui al comma 1 è quella delle componenti di PRG nelle quali tali elementi ricadono, come adeguata dalla classificazione degli interventi dell’art. 9 , nel rispetto di quanto previsto nella Parte seconda e nella Parte terza dell’elaborato G2. “Guida per la qualità degli interventi”.
MOTIVAZIONE: A fronte di uno strumento inserito nel PRG con la finalità di salvaguardare la qualità architettonica e urbanistica del patrimonio storico di Roma, appare del tutto illogico il prevalere delle norme valide per tutti gli edifici presenti nel tessuto, compreso il caso di demolizione e ricostruzione, che di fatto viene ammesso in tutti i tessuti della città storica. Ad esempio in un tessuto medievale T1 o rinascimentale T2 si potrebbero demolire non solo gli edifici nei quali sono presenti alterazioni tipologiche, ma anche edifici censiti in Carta per la Qualità che le conservano intatte.
Titolo I Capo 3° Modalità e strumenti di attuazione del Piano Art.16. Beni segnalati in Carta per la qualità – comma 3bis
(Con riferimento ai beni di cui al comma 1, lett. a), c) e d) gli interventi di nuova installazione, sostituzione totale o modifica sostanziale, di impianti solari e fotovoltaici ed eolici)
OSSERVAZIONE: Si propone la cancellazione del comma, dato che gli interventi sono disciplinati dalle legge nazionale n.34/2022 e successive modifiche e integrazione, e si tratta di una materia in continuo adeguamento, per cui non la riteniamo adatta alla normativa delle Norme tecniche di attuazione di un Piano Regolatore Generale
Titolo I Capo 3° Modalità e strumenti di attuazione del Piano Art.16. Beni segnalati in Carta per la qualità – comma 8
La definizione progettuale di qualsiasi intervento che comporti escavazioni, perforazioni o rinterri, è subordinata all’effettuazione di indagini archeologiche preventive indirette, a cura e spese del soggetto attuatore, indirizzate e sorvegliate dalla Soprintendenza statale competente. Indagini di tipo diretto dovranno essere effettuate solo a riscontro dei risultati delle indagini indirette. In caso di ritrovamenti di interesse archeologico, oltre al rispetto di quanto previsto dagli articoli 90 e 91 del D.LGT n. 42/2004, si applicano le disposizioni di cui al comma 6, ovvero le misure e gli interventi di tutela e/o valorizzazione, che la Soprintendenza statale dispone a carico del soggetto attuatore, e da recepire nella progettazione o variazione progettuale degli interventi trasformativi, la cui approvazione rimane subordinata al parere favorevole della competente Soprintendenza statale. (…)
OSSERVAZIONE: All’art. 16 comma 8, nel primo periodo dopo le parole “indagini preventive” cancellare la parola “indirette” e aggiungere, dopo la frase “indirizzate e sorvegliate dalla Soprintendenza statale competente”: “come previsto dall’ Art. 25 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dall’ Art. 28, comma 4 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.”; nel secondo periodo cancellare la frase “Indagini di tipo diretto dovranno essere effettuate solo a riscontro dei risultati delle indagini indirette”. MOTIVAZIONE: La procedura di avvio della verifica dell’interesse archeologico che la Soprintendenza competente può richiedere, deve seguire le prescrizioni che la stessa Soprintendenza detta in ordine alla metodologia degli accertamenti che dovranno essere effettuati. Vedi Modifiche NTA PRG: quale archeologia preventiva la decide la Soprintendenza
Titolo I Capo 3° Modalità e strumenti di attuazione del Piano Art.16. Beni segnalati in Carta per la qualità – comma 10
Se gli elementi segnalati nella Carta per la qualità non sono tutelati per legge, ovvero non ricadenti all’interno di aree tutelate dalla legge, l’approvazione dei relativi progetti, fatto salvo quanto riguarda gli interventi di cui al comma 3 bis, è subordinata al parere della Sovrintendenza Capitolina, che si esprime con riferimento alle sole modalità degli interventi e nei limiti di cui al comma 3. Il parere è espresso entro 60 giorni dalla richiesta formulata, decorsi infruttuosamente si formalizza il silenzio assenso.In caso di procedura edilizia che presuppone il rilascio del titolo abilitativo, la richiesta di parere è formalizzata dal Responsabile del Procedimento dell’Ufficio Capitolino competente; qualora, invece, si tratta di procedure edilizie comunicative e/o segnalative che non presuppongono il rilascio del titolo abilitativo, il parere è acquisito direttamente dal soggetto attuatore preventivamente, ovvero dimostrando l’avvenuta richiesta e il trascorrere dei60 giorni della relativa formalizzazione del silenzio assenso.
OSSERVAZIONE: sostituire il comma 10 con il seguente testo:Se gli elementi censiti nella Carta per la qualità non sono tutelati per legge, ovvero non ricadenti all’interno di aree tutelate dalla legge, l’approvazione dei relativi progetti, o di quelli soggetti alle prescrizioni di cui al comma 5, è subordinata al parere della Sovrintendenza Capitolina, che si esprime entro 60 giorni dalla richiesta formulata, decorsi infruttuosamente si formalizza il silenzio assenso. In caso di procedura edilizia che presuppone il rilascio del titolo abilitativo, la richiesta di parere è formalizzata dal Responsabile del Procedimento dell’Ufficio Capitolino competente; qualora, invece, si tratta di procedure edilizie comunicative e/o segnalative che non presuppongono il rilascio del titolo abilitativo, il parere è acquisito direttamente dal soggetto attuatore preventivamente, ai sensi della LEGGE 7 agosto 1990, n. 241. MOTIVAZIONE: Come ribadito da una recente sentenza del TAR Lazio (n° 21718 del 03.12.2024) l’istituto del silenzio-assenso “costituisce una forma di semplificazione che si rivolge ai rapporti tra più amministrazioni pubbliche ed opera in tutti i casi in cui il procedimento amministrativo è destinato a concludersi con una decisione pluristrutturata”, ed è normato dall’art. 17-bis della citata legge n. 241/1990 ,“Effetti del silenzio e dell’inerzia nei rapporti tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici”; invece l’art. . 20, sempre della legge n. 241/1990 ,“Silenzio assenso”, che riguarda i procedimenti in cui il parere è acquisito da un soggetto attuatore, al comma 4 recita: “Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l’ambiente, la tutela dal rischio idrogeologico, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza, l’immigrazione, l’asilo e la cittadinanza, la salute e la pubblica incolumità, ai casi in cui la normativa comunitaria impone l’adozione di provvedimenti amministrativi formali, ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell’amministrazione come rigetto dell’istanza, nonché agli atti e procedimenti individuati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri competenti”.
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Titolo I Capo 4° Criteri e modalità di perequazione Art.19 Compensazione Urbanistiche Comma 4
Per le finalità del presente articolo, il Comune procede all’assegnazione delle aree acquisite alla sua disponibilità all’interno degli ambiti di cui al comma 2, mediante sollecitazione pubblica, anche in più fasi e con le procedure di cui all’art. 14, rivolta ai soggetti destinatari delle compensazioni: nell’avviso pubblico, oltre alle aree interessate, dovranno essere individuati i criteri di formazione della graduatoria, ivi compresa l’offerta di riduzione della SUL di compensazione, che dovrà regolare l’ordine di scelta delle aree da parte dei candidati. In alternativa alla modalità di cui sopra i proprietari degli ambiti di cui al comma 2 possono proporre all’Amministrazione il compensando con cui attuare il programma urbanistico.
OSSERVAZIONE: Si propone la cancellazione dell’ultimo periodo da “In alternativa” a “programma urbanistico” MOTIVAZIONE: Si ritiene non condivisibile consentire ai proprietari degli ambiti indicati al secondo comma di proporre all’Amministrazione il compensando con cui attuare il programma urbanistico poiché l’assegnazione delle aree deve risultare prerogativa del soggetto pubblico e quindi non trasferibile alla decisione discrezionale del privato
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Titolo I Capo 4° Criteri e modalità di perequazione Art.20. Contributo straordinario di urbanizzazione Comma 4
I proventi del contributo straordinario sono obbligatoriamente utilizzati per finalità di riqualificazione urbana (reperimento di standard urbanistici, realizzazione di opere e servizi pubblici) nello stesso ambito in cui ricade l’intervento tributario, per politiche attive per la casa e per interventi strategici programmati dall’Amministrazione capitolina; in caso di intervento diretto, i proventi sono utilizzati prioritariamente nella componente in cuiesso ricade ovvero negli Ambiti per i Programmi integrati dellaCittà consolidata e della Città da ristrutturare. La possibile utilizzazione dei proventi è individuata all’interno degli strumenti attuativi, ed evidenziata in sede di Piano finanziario di cui all’art.13, comma 11, lett. g); in caso di interventi consentiti con modalità diretta, la destinazione dei proventi è individuata contestualmente all’approvazione delprogetto, secondo le modalità di cui all’art. 12, comma2.
OSSERVAZIONE: nel primo periodo cancellare “e per interventi strategici programmati dall’Amministrazione capitolina” MOTIVAZIONE: La formulazione “interventi strategici programmati dall’Amministrazione Capitolina” può aprire la strada ad interventi di qualunque genere, entrando così in contrasto con le precise finalità dei contributi straordinari di urbanizzazione
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Titolo I Capo 4° Criteri e modalità di perequazione Art.21. Incentivi per il rinnovo edilizio e la rigenerazione urbana comma 5
Al fine di promuovere le finalità̀ di cui al comma 1, l’Amministrazione riconosce le seguenti maggiorazioni massime rispetto alla SUL esistente legittima e/o legittimata: (…)
OSSERVAZIONE: Nel primo periodo : “Al fine di promuovere le finalità̀ di cui al comma 1, l’Amministrazione riconosce le seguenti maggiorazioni massime rispetto alla SUL esistente legittima e/o legittimata” cancellare “e/o legittimata” MOTIVAZIONE: Con sentenza 119 del 4 luglio 2024 la Corte Costituzionale, richiamando il comma 9 e seguenti del decreto legge n. 70/2011 convertito con legge n. 106/2011, ha stabilito il divieto di concessioni degli incentivi previsti dal citato comma 9 per gli immobili abusivi anche qualora sia stato rilasciato il titolo abilitativo in sanatoria. [IDEM artt. 25 comma 11 e 53 comma 11]
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Titolo I Capo 4° Criteri e modalità di perequazione Art.21bis Edifici abbandonati e degradati Comma 3
(comma 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutte le aree e gli edifici, indipendentemente dalla destinazione funzionale, individuati sulla base di verbali redatti dalle autorità preposte e approvati con apposito provvedimento della Giunta Capitolina previa comunicazione di avvio del procedimento nei confronti degli interessati. Si consideranoabbandonati e/o degradati gli edifici dismessi da più di 3 anni alla data di adozione della presente norma ovvero danneggiati da eventi imprevisti (crollo, incendio, ecc) che determinano pericolo per la sicurezza o per la salubrità o l’incolumità pubblica o disagio per il decoro e la qualità urbana a causa di uno o più dei seguenti aspetti: salute, sicurezza idraulica, problemi strutturali che ne pregiudicano la sicurezza, inquinamento, degrado ambientale, urbanistico-edilizio e sociale.) (comma 3:3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano in ogni caso:a) agli immobili eseguiti in assenza di titolo abilitativo o in totale difformità rispetto allo stesso titolo, a esclusione di quelli per i quali siano stati rilasciati titoli edilizi in sanatoria ordinaria e straordinaria;b) agli immobili situati in aree soggette a vincoli di inedificabilità assoluta;c) agli immobili situati nelle aree naturali protette, ad esclusione delle zone individuate come paesaggio degli insediamenti urbani dal Pianoterritoriale paesistico regionale (PTPR), fatto salvo quanto previsto dal piano dell’area naturale protetta e dalla legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 -Norme in materia di aree naturali protette regionali e successive modifiche e integrazioni;d) agli immobili situati nelle zone agricole (Zone omogenee E di cui al DM n. 1444/68), ad esclusione delle zone individuate dal PTPR “Paesaggio degli insediamenti urbani” e “Paesaggio degli insediamenti in evoluzione”.
OSSERVAZIONE: aggiungere al comma 3: lett. e) agli immobili censiti nella Carta per la qualità MOTIVAZIONE: pur condividendo gli obiettivi dell’articolo, va considerata la tutela degli edifici censiti in Carta per la qualità, come ad esempio l’archeologia industriale
Titolo I Capo 4° Criteri e modalità di perequazione Art.21 bis Edifici abbandonati e degradati
(comma 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutte le aree e gli edifici, indipendentemente dalla destinazione funzionale, individuati sulla base di verbali redatti dalle autorità preposte e approvati con apposito provvedimento della Giunta Capitolinaprevia comunicazione di avvio del procedimento nei confronti degli interessati. Si considerano abbandonati e/o degradati gli edifici dismessi da più di 3 anni alla data di adozione della presente norma ovvero danneggiati da eventi imprevisti (crollo, incendio, ecc) che determinano pericolo per la sicurezza o per la salubrità o l’incolumità pubblica o disagio per il decoro e la qualità urbana a causa di uno o più dei seguenti aspetti: salute, sicurezza idraulica, problemi strutturali che ne pregiudicano la sicurezza, inquinamento, degrado ambientale, urbanistico-edilizio e sociale.)
OSSERVAZIONE Aggiungere comma 1bis: I locali commerciali di proprietà comunale posti al piano terra e dismessi da più di 3 anni alla data di adozione della presente norma, sono messi a bando per finalità sociali, start up giovanili, iniziative di imprenditoria femminile o di categorie protette, con canone abbattuto come da Regolamento sull’utilizzo dei beni immobili di Roma Capitale per finalità di interesse generale Art. 20 MOTIVAZIONE: La riapertura di attività artigianali e di commercio di prossimità è di fondamentale importanza per la creazione di opportunità di lavoro e per la vivibilità, accessibilità e sicurezza dei quartieri in maggiore difficoltà, anche in omaggio alla politica capitolina della “Città dei quindici minuti”.
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Titolo II Capo 2° Città storica Art.24. Norme Generali Comma 6
Nel caso di Ristrutturazione edilizia con ampliamento, demolizione e ricostruzione o di ripristino di edifici crollati o demoliti con aumento di SUL o del Vft ovvero con modifica anche di un solo elemento tra sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edifico preesistente, non censiti nell’elaborato gestionale G1 Carta per la qualità, è obbligatorio acquisire il parere del “Comitato per la qualità urbana e edilizia”, (Co.Q.U.E) ai sensi del comma 12; dovrà, altresì, esprimersi nell’ambito della procedura di rilascio del titolo abilitativo, sulla verifica dell’interesse storico-architettonico degli edifici esistenti. Per gli immobili censiti in Carta per la qualità tale verifica, nell’ambito della procedura di rilascio del titolo abilitativo, è di competenza della Sovrintendenza Capitolina.
OSSERVAZIONE: sostituire il testo del comma 6 con il seguente: “Per gli immobili censiti nell’elaborato gestionale G1 Carta per la qualità, gli interventi di Ristrutturazione edilizia con ampliamento, demolizione e ricostruzione o di ripristino di edifici crollati o demoliticon aumento di SUL o del Vft ovvero con modifica anche di un solo elemento tra sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edifico preesistente, sono ammessi previa verifica, da parte della Sovrintendenza Capitolina, dell’interesse storico-architettonico degli edifici esistenti, da effettuare in base ai criteri appositamente definiti nell’elaborato G2 “Guida per la qualità degli interventi”.Per gli interventi non censiti nell’elaborato gestionale G1 Carta per la qualità, è obbligatorio acquisire il parere del “Comitato per la qualità urbana e edilizia”, (Co.Q.U.E) ai sensi del comma 12, che si esprime nell’ambito della procedura di rilascio del titolo abilitativo, sulla verifica dell’interesse storico-architettonico degli edifici esistenti” MOTIVAZIONE: Nel corrispondente comma delle NTA del 2008 da cui è tratta la frase inserita, erano meglio specificati i criteri da adottare per la valutazione dell’interesse storico architettonico, ed anche la gerarchia dei pareri rispetto all’importanza degli edifici in questione
Titolo II Capo 2° Città storica Art.24. Norme Generali Comma 8
Segnalazione refuso: Nel caso di interventi indiretti, la verifica di cui al comma 6 è parte integrante dello strumento urbanistico esecutivo e della sua istruttoria, fatta salva la facoltà dei soggetti proponenti di procedere con le modalità di cui al comma 9, lett. f), prima della presentazione dello strumento urbanistico OSSERVAZIONE: la lettera f) nel comma 9 non esiste né nelle NTA 2008 né nelle modifiche adottate: specificare quale articolo
Titolo II Capo 2° Città storica Art.24. Norme Generali Comma 12
Gli strumenti urbanistici esecutivi e i progetti edilizi ammessi con modalità diretta; ove riguardino interventi di cui al comma 6 sono sottoposti, al parere consultivo del “Comitato per la qualità urbana e edilizia” (Co.Q.U.E.) che si esprime entro 45 giorni dalla richiesta del responsabile del procedimento, decorsi infruttuosamente i quali si prescinde dal parere medesimo. Per gli interventi di categoria Ristrutturazione Edilizia, il Co.Q.U.E. stabilisce, nell’ambito delle proprie funzioni, i criteri di rilevanza urbana per tipologia di intervento, rinviando, nei casi di nulla o modesta rilevanza urbana, agli uffici competenti ad emettere il relativo parere.
OSSERVAZIONE: dopo le parole “di cui al comma 6” inserire “non censiti nell’elaborato gestionale G1. Carta per la qualità” MOTIVAZIONE: come in altri commi, specificare che il parere del Co.Q.U.E. riguarda interventi non censiti nella Carta per la Qualità
Titolo II Capo 2° Città storica Art.24. Norme Generali Comma 16
Segnalazione: è stato mantenuto il testo delle NTA del 2008 nonostante citino categorie di intervento altrove aggiornate: Per la formazione degli strumenti urbanistici esecutivi o dei progetti relativi agli interventi privati diretti di categoria RE2, DR e AMP, ove comportino aumento di SUL, nonché di categoria NE, ecc
Titolo II – Sistema insediativo Capo 2° Città storica Art.24. Norme Generali Comma 19
Nella parte di Città storica dichiarata dall’UNESCO patrimonio dell’umanità̀ le competenze consultive assegnate al “Comitato per la qualità̀ urbana e edilizia”, ai sensi dei commi 9, lett. c)*, e 12 [Gli strumenti urbanistici esecutivi e i progetti edilizi ammessi con modalità diretta NDR], e dell’art . 25, comma 8 [parti a verde e parcheggi interrati] sono esercitate dalla Soprintendenza Speciale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Roma. *Segnalazione: il comma 9 dell’art.24 si ferma alla lettera b
OSSERVAZIONE: Sostituire il testo con: Nella parte di Città storica dichiarata dall’UNESCO patrimonio dell’umanità̀ gli interventi relativi all’ Art.9. lett. c), e 12, e all’art . 25, comma 8 sono subordinati all’autorizzazione paesaggistica della Soprintendenza Speciale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Roma (ai sensidel d. lgs. n. 42/2004, Art. .134, co. 1, lett. c, Art. 135 co.4 lett. d), Art. 146 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ) e della TAVOLA 24_374_B del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale del Lazio, Tavola B beni Paesaggistici.
MOTIVAZIONE: l’attribuzione di competenze solo “consultive” della Soprintendenza statale nel centro storico area UNESCO di Roma deriva da un protocollo siglato nel 2009, inserito nell’Articolo 44 (Insediamenti urbani storici e relativa fascia di rispetto) delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (PTPR). Il Piano, approvato dal Consiglio Regionale del Lazio il 21 aprile 2021, al comma 19 prevede che “Non si applicano le disposizioni di cui al presente articolo all’insediamento urbano storico sito Unesco – centro storico di Roma. L’applicazione di specifiche prescrizioni di tutela da definirsi, in relazione alla particolarità del sito, congiuntamente da Regione e Ministero, decorre dalla loro individuazione con le relative forme di pubblicità. Nelle more della definizione di tali specifiche prescrizioni, il controllo degli interventi è comunque garantito dalla Soprintendenza competente nel rispetto di quanto stabilito dal Protocollo d’Intesa tra Ministero per i Beni e le Attività Culturali ed il Comune di Roma (QI/57701 dell’8 settembre 2009).” Poiché tale protocollo regola “la definizione e delle modalità di collaborazione relative all’acquisizione del parere “consultivo”, tale previsione è stata finora interpretata comeun ’esclusione del Sito UNESCO di Roma dalle tutele che il PTPR garantisce agli altri centri storici del Lazio, a partire dall’obbligo di autorizzazione paesaggistica. Tuttavia una sentenza del TAR del Lazio del 30 novembre 2023* (oggetto di successivo ricorso di secondo grado, che ci risulta non ancora definito) ha dichiarato esplicitamente che l’autorizzazione paesaggistica è dovuta, e che “tale lettura si appalesa illogica, abnorme e irragionevole, nella misura in cui esclude dall’operatività del vincolo beni che necessitano di una protezione addirittura rafforzata, quali sono i siti storici inclusi nella Lista UNESCO: trattasi, infatti, di realtà dotate di un pregio culturale, storico e paesaggistico rilevantissimo, tale da travalicare la dimensione “nazionale” per assurgere addirittura a Patrimonio Mondiale, e dunque valore condiviso dall’intera umanità”. E’ quindi necessario, “nelle more della definizione di tali specifiche prescrizioni di tutela” “congiuntamente da Regione e Ministero”, che il Comune inserisca, negli articoli delle NTA che si ricollegano al citato protocollo e a pareri “consultivi” della Soprintendenza, l’obbligo di autorizzazione paesaggistica per l’area UNESCO di Roma. ALLEGATO: Modifiche NTA PRG: correggere la mancata autorizzazione paesaggistica nel sito UNESCO (LA STORIA DELLE MANCATE TUTELE PAESAGGISTICHE DEL CENTRO STORICO ZONA UNESCO) Vedi anche: Autorizzazione paesaggistica nel centro storico di Roma: la – storica – sentenza del TAR
Titolo II – Sistema insediativo Capo 2° Città storica Art.24. Norme Generali Comma 20
Le disposizioni del comma 19 si applicano secondo le modalità stabilite nel protocollo d’intesa vigente tra Comune e Ministero per i Beni e le Attività culturali (oggi Ministero della Cultura) .Il parere è richiesto anche per gli interventi di nuova installazione, sostituzione totale o modifica sostanziale, di impianti solari e fotovoltaici e eolici anche per gli interventi, i relativi progetti devono tener conto delle prescrizioni di cui all’art.16 comma 3 bis
OSSERVAZIONE: Cancellare il primo periodo. Nel secondo periodo sostituire “il parere è richiesto” con “l’autorizzazione paesaggistica è richiesta” (vedi sopra)
MOTIVAZIONE: vedi sopra
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Titolo II Sistema insediativo Capo 2° Città storica Art.25. Tessuti della Città storica comma 3
Gli interventi ammessi devono tendere, oltre agli obiettivi generali di cui all’art. 24, comma 2, alla conservazione dei caratteri peculiari e agli obiettivi specifici dei diversi Tessuti così come definiti nelle relative norme.
OSSERVAZIONE: dopo le parole “relative norme” inserire “e come descritti nella parte III dall’elaborato G2. “Guida per la qualità degli interventi”
MOTIVAZIONE: Nella 102a Proposta (D.G.C. n. 53 del 13 giugno 2023) era inserito “come descritti nella parte III dall’elaborato G2. “Guida per la qualità degli interventi”: le prescrizioni particolari ivi riportate possono essere modificate o integrate, in sede di revisione e aggiornamento dell’elaborato G2, ai sensi dell’art. 2, comma 5.” E’ necessario un riferimento alla normativa della Carta della Qualità, impostata appositamente per la conservazione dei caratteri peculiari della Città Storica
Titolo II Capo 2° Città storica Art.25. Tessuti della Città storica comma 6
In tutti i Tessuti della Città storica, fatte salve le prescrizioni particolari e limitazioni per i Tessuti T1, T2, T3, T4, T5 e T10, sono ammessi i frazionamenti e gli accorpamenti delle unità immobiliari all’interno della stessa unità edilizia e delle unità adiacenti, anche secondo le indicazioni conoscitive e progettuali di cui all’elaborato G2 “Guida per la qualità degli interventi”. Per gli interventi di frazionamento volti alla creazione di unità residenziali è stabilito un limite minimo di 45 mq di SUL per singola abitazione.
OSSERVAZIONE 1 : sostituire “anche secondo le indicazioni conoscitive e progettuali di cui all’elaborato G2” con “se compatibili con gli obiettivi generali e specifici dei singoli tessuti e con i requisiti strutturanti dei tipi edilizi definiti nell’elaborato G2 “Guida per la qualità degli interventi” OSSERVAZIONE 2: in subordine dopo “all’interno della stessa unità edilizia e delle unità adiacenti” cancellare la parola “anche” MOTIVAZIONE: Un riferimento alla compatibilità con gli obiettivi dei Tessuti e con la Carta della Qualità è d’obbligo in quanto frazionamenti e accorpamenti possono modificare radicalmente e irreversibilmente caratteri e funzioni della Città storica
Titolo II Capo 2° Città storica Art.25. Tessuti della Città storica comma 8
Per le aree libere di pertinenza degli edifici e non gravate da vincolo di pertinenza a favore di edifici circostanti, le parti a verde esistenti, se di pregio botanico o architettonico, devono essere preservate e le parti pavimentate, anche se di uso carrabile, devono essere realizzate con materiale eco-compatibile. La realizzazione di parcheggi interrati deve prevedere la contestuale sistemazione superficiale a corte, cortile, piazza o giardino e, nei Tessuti da T1 a T5 e nel Tessuto T10, deve essere subordinata al parere delComitato per la qualità urbana e edilizia, secondo le modalità di cui all’art. 24, comma 12.
OSSERVAZIONE 1 Dopo le parole “art. 24 comma 12” inserire: “Per gli elementi censiti nell’elaborato G1 Carta per la Qualità la sistemazione superficiale dei parcheggi interrati è subordinata al parere della Sovrintendenza capitolina” OSSERVAZIONE 2: Dopo le parole “le parti a verde esistenti, se di pregio botanico o architettonico, devono essere preservate” inserire “secondo i criteri stabiliti dal Regolamento del verde e del paesaggio urbano di Roma Capitale”* MOTIVAZIONE 1: la sistemazione superficiale a corte, cortile, piazza o giardino di immobili o spazi censiti nella Carta per la Qualità, elaborato G, che qui viene attribuita solo al Coque, mentre per immobili censiti in carta per la qualità è competenza della Sovrintendenza capitolina, come del resto è indicato nell’art. corrispondente delle NTA del PRG 2008 MOTIVAZIONE 2: le sistemazioni a verde devono essere effettuate nel rispetto del Regolamento del verde pubblico e privato e del paesaggio urbano di Roma Capitale(*)
(*) Articolo 21 – Criteri per la realizzazione di giardini, parchi e aree a verde, Articolo 28 – Alberi di pregio, di notevole interesse pubblico e monumentali, Articolo 29 – Tutela delle alberature e salvaguardia delle siepi e macchie arbustive
Titolo II Capo 2° Città storica Art.25. Tessuti della Città storica– Comma 11
Alla SUL aggiuntiva realizzata tramite gli interventi di categoria Ristrutturazione edilizia ivi inclusa la demolizione e ricostruzione, Nuova Costruzione, per tutti gli altri interventi edilizi che comportano incrementi di SUL esistente legittima e/o legittimata, nonché per i cambi d’uso che generano le più rilevanti valorizzazioni immobiliari si applica il contributo straordinario di cui all’art. 20 come disciplinato da apposito regolamento. Nel caso di cambi di destinazione d’uso verso “abitazioni singole” con una SUL pari oppure superiore a 5.000 mq, nella parte di Città storica dichiarata dall’UNESCO patrimonio dell’umanità, il contributo straordinario non è dovuto ove il 20% della SUL sia destinato aEdilizia Residenziale Convenzionata. La SUL aggiuntiva è intesa quella che eccede la norma di componente e in ogni caso quella generata ai sensi dell’art.21.
OSSERVAZIONE: nella frase “che comportano incrementi di SUL esistente legittima e/o legittimata” cancellare “e/o legittimata” MOTIVAZIONE: Con sentenza 119 del 4 luglio 2024 la Corte Costituzionale, richiamando il comma 9 e seguenti del decreto legge n. 70/2011 convertito con legge n. 106/2011, ha stabilito il divieto di concessioni degli incentivi previsti dal citato comma 9 per gli immobili abusivi anche qualora sia stato rilasciato il titolo abilitativo in sanatoria. [anche artt. 21 comma 4 e 53 comma 11]
Titolo II Capo 2° Città storica Art.25. Tessuti della Città storica Comma 17
Con appositi regolamenti, da emanare anche ai sensi dell’ art.31 comma 2 del D.L. 201/2011 e della vigente disciplina regionale sul commercio e sulle strutture ricettive extralberghiere,il Comune potrà limitare, per motivi di salvaguardia dei caratteri socio-economici, culturali e ambientali di particolari zone della Città storica e della Città consolidata, i cambiamenti di destinazione d’uso o l’insediamento di specifiche attività interne alle destinazioni d’uso di cui all’art. 6, con particolare riguardo agli esercizi commerciali, all’”artigianato produttivo”, all’”artigianato di servizio”, ai “pubblici esercizi”,alle abitazioni ad uso ricettivo di cui all’art.6 comma 1 lett. a3),con lo stesso provvedimento, il Comune potrà individuare le destinazioni d’uso esistenti di cui incentivare la delocalizzazione o le destinazioni d’uso qualificanti da promuovere.
OSSERVAZIONE 1: Aggiungere in coda al comma: “Nelle more dell’emanazione dei citati regolamenti, nei tessuti T1-T2, non è consentito il mutamento dalla categoria A1 alla categoria A3 di cui all’articolo 6 comma 1, se comporta il superamento della percentuale del 10% calcolato con riferimento alle unità edilizie presenti in ogni singolo isolato come definito all’art. 3, comma 8” MOTIVAZIONE 1:In attesa dei regolamenti la cui approvazione non è ancorata a data certa si propone di inserire da subito un limite non valicabile quantomeno per i tessuti T1 e T2 che, oltre a risultare i più identitari della città storica, sono oggetto più di altri al mutamento a favore degli affitti brevi
OSSERVAZIONE 2: Aggiungere in coda al comma” Nelle more dell’emanazione dei citati regolamenti ai sensi della disciplina regionale del commercio art. 20 “Criteri per i centri storici”(*), nei tessuti T1-T2, non è consentito il cambio di destinazione a strutture commerciali di superficie di vendita superiore ai 250 mq. MOTIVAZIONE 2 Confermando la contrarietà all’aumento indiscriminato fino a 1000 mq della superficie di vendita nei tessuti della città storica, in particolare nei tessuti T1 e T2, se tale aumento fosse comunque mantenuto, riteniamo indispensabile la preventiva approvazione dei regolamenti citati. (*) Art. 20 LR 33/99 Disciplina relativa al settore commercio
INTERVENTI AMMESSI NEI TESSUTI DELLA CITTA’ STORICA – TESSUTI T1-T2-T3-T4-T5-T6-T7-T8-T9-T10
Titolo II Capo 2° Città storica Art. 26 Tessuti di origine medievale (T1) comma 2 lett. b)
(Sono ammessi gli interventi di categoria Manutenzione Ordinaria, Manutenzione Straordinaria, Restauro e Risanamento Conservativo, Ristrutturazione Edilizia, come definiti dall’art.9, con le seguenti specifiche:)b) è ammessa la Ristrutturazione Edilizia con interventi di demolizione e ricostruzione, anche con aumento di SUL, ma senza aumento di Vft, purché siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente di edifici realizzati successivamente al piano regolatore del 1883
OSSERVAZIONE 1: sostituire le parole “piano regolatore del 1883” con “piano regolatore del 1931”
OSSERVAZIONE 2: inserire dopo la frase “interventi di demolizione e ricostruzione…. di edifici realizzati successivamente al piano regolatore del 1931” “che hanno impropriamente alterato, attraverso sostituzioni e completamenti, le regole tipomorfologiche e compositive del tessuto storico” MOTIVAZIONE 1: Introducendo il riferimento al piano regolatore del 1931 in sostituzione a quello del 1883 si vuole escludere la Ristrutturazione Edilizia con interventi di demolizione e ricostruzione per gli edifici realizzati in quell’arco temporale che devono essere considerati a tutti gli effetti di valore storico (come ad esempio i villini) MOTIVAZIONE 2: L’inserimento è tratto dalla 102a Proposta (D.G.C. n. 53 del 13 giugno 2023) successivamente cancellato dalla Delibera adottata in Assemblea, e restringe gli interventi di demolizione e ricostruzione ai soli edifici che non abbiamo più le caratteristiche originali
Titolo II Capo 2° Città storica Art. 27 Tessuti di espansione rinascimentale e moderna pre-unitaria (T2) comma 2 lett.b)
Idem Art. 26 comma 2 lett.b)
Titolo II Capo 2° Città storica Art. 28 Tessuti di ristrutturazione urbanistica otto-novecentesca (T3) comma 2 lett.b)
Idem Art. 26 comma 2 lett.b)
Titolo II Sistema insediativo Capo 2° Città storica Art.29. Tessuti di espansione otto-novecentesca ad isolato (T4) comma 2 lett f)
f) è ammessa la Ristrutturazione Edilizia sui singoli lotti liberi o parzialmente edificati, interposti tra lotti edificati dello stesso isolato, volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione fino alla SUL e al Vft preesistenti purché sia possibile accertarne la legittimità della preesistenza e la oro consistenza e con una altezza non superiore a quella degli edifici circostanti di carattere storico- artistico e comunque dell’edificio contermine più alto
OSSERVAZIONE 1.Alla fine del periodo, dopo “edificio contermine più alto” inserire “previa verifica di sostenibilità̀ urbanistica e di qualità̀ progettuale”. OSSERVAZIONE 2: Dopo il primo periodo, aggiungere “Gli interventi su elementi censiti nella Carta per la Qualità sono soggetti al rispetto di quanto previsto nella Parte seconda e nella Parte terza dell’elaborato G2. “Guida per la qualità degli interventi”. MOTIVAZIONE 1: L’inserimento è tratto dalla 102a Proposta (D.G.C. n. 53 del 13 giugno 2023) successivamente cancellato dalla Delibera adottata in Assemblea, e intende assicurare una maggiore sostenibilità urbanistica e qualità progettuale agli interventi MOTIVAZIONE 2: la ricostruzione su lotti liberi o parzialmente edificati nell’ambito di morfologie censite dalla Carta per la Qualità deve rispondere alle modalità previste dalla Guida
Titolo II Sistema insediativo Capo 2° Città storica Art.31. Tessuti di espansione novecentesca a fronti continue (T6) Comma 2 lett. f)
f) per edifici sottodimensionati rispetto alle regole spaziali del contesto, su cui sono consentiti interventi di cui alla lett.e), con aumento di SUL e Vft finalizzati ad una maggiore coerenza con gli allineamenti e le regole compositive del tessuto circostante, senza comunque eccedere l’altezza maggiore degli edifici contermini.
OSSERVAZIONE: Dopo “edifici contermini” inserire “previa verifica di sostenibilità̀ urbanistica e di qualità̀ progettuale” MOTIVAZIONE : L’inserimento è tratto dalla 102a Proposta (D.G.C. n. 53 del 13 giugno 2023) successivamente cancellato dalla Delibera adottata in Assemblea, e intende assicurare una maggiore sostenibilità urbanistica e qualità progettuale agli interventi
ART. 32 Tessuti di espansione novecentesca a lottizzazione edilizia puntiforme (T7) comma 2 lett f)
Idem Art.31. Comma 2 lett. f)
Titolo II Capo 2° Città storica Art.31. Tessuti di espansione novecentesca a fronti continue (T6) Comma 2 lett. b)
è ammessa la Ristrutturazione Edilizia con interventi di demolizione e ricostruzione, anche con aumento di SUL, ma senza aumento di Vft con eventuale modifica della sagoma, prospetti sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche;
OSSERVAZIONE: dopo le parole “planivolumetriche e tipologiche” inserire la frase“di edifici che presentino la perdita irreversibile dei caratteri tipologici, formali e costruttivi in assenza di valore architettonico” MOTIVAZIONE: L’inserimento è tratto dalla 102a Proposta (D.G.C. n. 53 del 13 giugno 2023) [comma 2 lett c] successivamente cancellato dalla Delibera adottata in Assemblea, e restringe gli interventi di demolizione e ricostruzione ai soli edifici che non abbiamo più le caratteristiche originali
Titolo II Capo 2° Città storica Art. 32 Tessuti di espansione novecentesca a lottizzazione edilizia puntiforme (T7) Comma 2 lett. b)
Idem Art.31. Tessuti di espansione novecentesca a fronti continue (T6) Comma 2 lett. b)
Titolo II Capo 2° Città storica Art. 33 Tessuti di espansione novecentesca con impianto moderno e unitario (T8) Comma 2 lett. b)
Idem Art.31. Tessuti di espansione novecentesca a fronti continue (T6) Comma 2 lett. b)
Titolo II Capo 2° Città storica Art. 34 Edifici isolati (T9) Comma 2 lett. b)
Idem Art.31. Tessuti di espansione novecentesca a fronti continue (T6) Comma 2 lett. b)
Titolo II Capo 2° Città storica Art. 35 Nuclei storici isolati (T10) Comma 2 lett b)
è ammessa la Ristrutturazione Edilizia con interventi di demolizione e ricostruzione, anche con aumento di SUL, ma senza aumento di Vft, purché siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente di edifici realizzati successivamente al piano regolatore del 1883 OSSERVAZIONE : sostituire le parole “piano regolatore del 1883” con “piano regolatore del 1931” MOTIVAZIONE: Introducendo il riferimento al piano regolatore del 1931 in sostituzione a quello del 1883 si vuole escludere la Ristrutturazione Edilizia con interventi di demolizione e ricostruzione per gli edifici realizzati in quell’arco temporale che devono essere considerati a tutti gli effetti di valore storico
Titolo II Capo 2° Città storica- Art. 26 Tessuti di origine medievale (T1) Comma 2 lettc)
Uguale per tutti i tessuti: è ammessa la demolizione senza ricostruzione di edifici, finalizzata alla riqualificazione ambientale o alla realizzazione di verde pubblico o servizi pubblici
OSSERVAZIONE 1: inserire dopo “verde pubblico o servizi pubblici” “previa valutazione degli effetti di alterazione dei caratteri di peculiare continuità del Tessuto” MOTIVAZIONE 1: L’inserimento è tratto dalla 102a Proposta (D.G.C. n. 53 del 13 giugno 2023) [comma 2 lett c] successivamente cancellato dalla Delibera adottata in Assemblea, che prevedeva una maggiore tutela della morfologia dei tessuti della città storica, indipendentemente dalla qualità dell’edificio demolito
OSSERVAZIONE 2: Dopo le parole “previa valutazione degli effetti di alterazione dei caratteri di peculiare continuità del Tessuto” inserire “e ai sensi del Regolamento del verde e del paesaggio urbano di Roma Capitale”* MOTIVAZIONE dal 15 maggio 2021 è vigente il citato Regolamento che ha dotato anche la Capitale di un fondamentale strumento a tutela del suo patrimonio verde (*) Articolo 21 – Criteri per la realizzazione di giardini, parchi e aree a verde, proporrei di citare anche il succ. Articolo 22 – Progettazione e autorizzazione di nuove aree verdi nell’ambito di interventi urbanistici
Art. 27-28- 29-30-32- 33-34-35 comma 2 lett c
Idem art. 26Comma 2 lett c) per tutti i tessuti da T1 a T10
Titolo II Capo 2° Città storica Art.31. Tessuti di espansione novecentesca a fronti continue (T6) Comma 2 lett. c)
Segnalazione: all’art. 31 comma 2 nell’elenco manca la lett. c)OSSERVAZIONE: inserire la lett. c): è ammessa la Ristrutturazione Edilizia con interventi di demolizione e ricostruzione, anche con aumento di SUL, ma senza aumento di Vft, finalizzata al miglioramento della qualità architettonica, anche in rapporto al contesto, di edifici che presentino la perdita irreversibile dei caratteri tipologici, formali e costruttivi in assenza di valore architettonico” MOTIVAZIONE: La lettera con il relativo testo è tratta dalla 102a Proposta (D.G.C. n. 53 del 13 giugno 2023) [comma 2 lett c] ma non risulta nel testo della Delibera adottata in Assemblea. L’inserimento restringe gli interventi di demolizione e ricostruzione ai soli edifici che non abbiano più le caratteristiche originali
Titolo II Capo 2° Città storica Art. 32 Tessuti di espansione novecentesca a lottizzazione edilizia puntiforme (T7) Comma 2 lett. b)
E’ ammessa la Ristrutturazione Edilizia con interventi di demolizione e ricostruzione, anche con aumento di SUL, ma senza aumento di Vft con eventuale modifica della sagoma, prospetti sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche;
OSSERVAZIONE: sostituire la lett b) con il testo: è ammessa la Ristrutturazione Edilizia con interventi di demolizione e ricostruzione, anche con aumento di SUL, ma senza aumento di Vft, finalizzata al miglioramento della qualità architettonica, anche in rapporto al contesto, di edifici che presentino la perdita irreversibile dei caratteri tipologici, formali e costruttivi in assenza di valore architettonico MOTIVAZIONE: La lettera con il relativo testo è tratta dalla 102a Proposta (D.G.C. n. 53 del 13 giugno 2023) [comma 2 lett c] ma non risulta nel testo della Delibera adottata in Assemblea. L’inserimento restringe gli interventi di demolizione e ricostruzione ai soli edifici che non abbiano più le caratteristiche originali
Titolo II Capo 2° Città storica Art. 33 Tessuti di espansione novecentesca con impianto moderno e unitario (T8) Comma 2 lett. c)
Idem art. 32 comma 2 lett. b)
Titolo II Capo 2° Città storica Art. 34 Edifici isolati (T9) Comma 2 lett. c)
Idem art. 32 comma 2 lett. b)
Titolo II Capo 2° Città storica Art. 26 Tessuti di origine medievale (T1) Comma 2 lett. d)
E’ ammessa la Ristrutturazione Edilizia sui singoli lotti liberi o parzialmente edificati, interposti tra lotti edificati dello stesso isolato, volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione fino alla SUL e al Vft preesistenti purché sia possibile accertarne la legittimità della preesistenza e la loro consistenza.
OSSERVAZIONE: inserire dopo “la loro consistenza” “in base ai criteri definiti nell’elaborato G2 “Guida per la qualità degli interventi MOTIVAZIONE: la ricostruzione su lotti liberi o parzialmente edificati nell’ambito di morfologie censite dalla Carta per la Qualità deve rispondere alle modalità previste dalla Guida
Titolo II Sistema insediativo Capo 2°Città storica Art. 27, comma 2 lett. d) Art. 29 comma 2 lett. F), Art. 30 comma 2 lett d)Art.35 comma 2 lett d)
Idem per i tessuti T2 Art. 27 comma 2 lett d) T4 Art. 29 comma 2 lett f), T5 Art. 30 comma 2 lett d) e T10 Art, 35 comma 2 lett d)
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Titolo II Capo 2° Città storica Art.26. Tessuti di origine medievale (T1) Comma 3 lett b)
E’ammesso, l’accorpamento di unità immobiliari ricadenti in diverse unità edilizie adiacenti: sempre ai fini residenziali ad esclusione delle “abitazioni ad uso ricettivo”; per le destinazioni commerciali, legittimamente in atto alla data di adozione della presente variante alle NTA, fino a 1.000 mq di superficie di vendita, fatte salve più specifiche e ulteriori previsioni contenute nel Regolamento per l’esercizio delle attività commerciali e artigianali nel territorio della Città storica, ai sensi dell’art.25 comma 17; altresì, per le destinazioni “strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere”, a condizione che gli immobili abbiano una destinazione non residenziale, o che le destinazioni “strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere” occupino prima dell’accorpamento almeno il 70% della SUL delle unità edilizie nel loro complesso, alla data di adozione della presente variante alle NTA
OSSERVAZIONE inserire dopo il periodo “è ammesso, l’accorpamento di unità immobiliari ricadenti in diverse unità edilizie adiacenti” il testo “solo al piano terra”; cancellare tutto il successivo periodo: “per le destinazioni commerciali, legittimamente in atto alla data di adozione della presente variante alle NTA, fino a 1.000 mq di superficie di vendita, fatte salve più specifiche e ulteriori previsioni contenute nel Regolamento per l’esercizio delle attività commerciali e artigianali nel territorio della Città storica, ai sensi dell’art.25 comma 17; altresì, per le destinazioni “strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere”, a condizione che gli immobili abbiano una destinazione non residenziale, o che le destinazioni “strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere” occupino prima dell’accorpamento almeno il 70% della SUL delle unità edilizie nel loro complesso, alla data di adozione della presente variante alle NTAMOTIVAZIONE : il combinato disposto tra l’ampliamento della superficie di vendita da 250 mq a 1000 mq, unito alla possibilità di accorpare unità immobiliari ricadenti in diverse unità edilizie adiacenti nei tessuti più antichi della città comporta la distruzione dei caratteri architettonici e la proliferazioni di grandi strutture di vendita, con un’alterazione irreversibile dell’identità dei quartieri e del tessuto sociale La 102a Proposta (D.G.C. n. 53 del 13 giugno 2023) al comma 3 lett a) ammetteva l’accorpamento tra unità edilizie differenti solo al piano terra, e la massima superficie di vendita era di 250 mq, come nelle NTA del PRG del 2008; le modifiche sono state introdotte dalla Delibera adottata in Assemblea. Le osservazioni di cui sopra debbono estendersi ai Tessuti T2, T3, T4, T5 per le stesse ragioni riportate nelle motivazioni.
Titolo II Capo 2° Città storica Art.27. Tessuti di espansione rinascimentale e moderna preunitaria (T2) Comma 3 lett b)
idemArt.26. Comma 3 lett b)
Titolo II Capo 2° Città storica Art.28. Tessuti di ristrutturazione urbanistica otto- novecentesca (T3) Comma 3 lett a)
IdemArt.26. Comma 3 lett b)
Titolo II Capo 2° Città storica Art.29. Tessuti di espansione otto-novecentesca ad isolato Comma 3 lett b) Art.30. Tessuti di espansione otto-novecentesca a lottizzazione edilizia puntiforme (T5) Comma 3 lett b)
idem
Titolo II Sistema insediativo Capo 2° Città storica Art.28. Tessuti di ristrutturazione urbanistica otto- novecentesca (T3) comma 3 lett. b)
b) gli interventi di categoria Ristrutturazione edilizia, di cui al co.2 punti a) e b), sono finalizzati alla definizione dei margini e dei punti di connessione irrisolti con gli edifici adiacenti; a tal fine, sono ammesse: la modifica della struttura e delle coperture, anche con sostituzione totale dell’orditura primaria e secondaria dei tetti e della struttura portante con altra di diversa tipologia costruttiva e con modeste modifiche di imposta (tolleranza < 40 cm) senza modificare la posizione e la sagoma del cornicione originario; l’apertura di nuove finestre e logge su pareti cieche e non definite architettonicamente, con l’inserimento del progetto nel contesto di riferimento; la realizzazione di scale interne;
OSSERVAZIONE: aggiungere alla fine del periodo: “gli interventi sugli edifici censiti nell’elaborato G1 Carta per la Qualità sono effettuati sulla base dei criteri dell’elaborato G2 Guida per al Qualità degli interventi e sono sottoposti al parere della Sovrintendenza capitolina” MOTIVAZIONE: Evitare il depotenziamento degli elaborati G1 e G2 della Carta per la Qualità e del ruolo della Sovrintendenza Capitolina
Titolo II Sistema insediativo Capo 2° Città storica Art.31. Tessuti di espansione novecentesca a fronti continue (T6) Comma 3 lett b)
per gli interventi di categoria Ristrutturazione edilizia, di cui al co.2 punti b) ed e), i volumi demoliti possono essere recuperati attraverso: una diversa sagoma dei nuovi edifici; la copertura anche parziale di corti e cortili interni, se non architettonicamente strutturati, ad un’altezza non superiore a quella del piano-terra, attrezzando la superficie di calpestio a spazio per il passeggio, la sosta e il gioco; le soluzioni per la ridefinizione delle facciate cieche degli edifici, anche attraverso l’inserimento di logge, dovranno essere verificate nel progetto con l’inserimento anche degli edifici e spazi aperti adiacenti, in grado di esplicitare la qualità degli interventi in relazione al contesto urbano.
OSSERVAZIONE: aggiungere alla fine del periodo: “gli interventi sugli edifici censiti nell’elaborato G1 Carta per la Qualità sono effettuati sulla base dei criteri dell’elaborato G2 Guida per al Qualità degli interventi e sono sottoposti al parere della Sovrintendenza capitolina” MOTIVAZIONE: Evitare il depotenziamento degli elaborati G1 e G2 della Carta per la Qualità e del ruolo della Sovrintendenza Capitolina
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Titolo Capo 2° Città storica Art.26. Tessuti di origine medievale (T1). Comma 4 lett a)
le destinazioni Commerciali sono ammesse con superficie di vendita fino a 1.000 mq, fatte salve più specifiche e ulteriori previsioni contenute nel Regolamento per l’esercizio delle attività commerciali e artigianali nel territorio della Città storica, ai sensi dell’art.25 comma 17;
OSSERVAZIONE: sostituire “superficie di vendita fino a 1.000 mq” con “superficie di vendita fino a 250 mq” MOTIVAZIONE: la superficie massima di 250 mq è indicata sia nella NTA del PRG 2008 sia nella 102a Proposta (D.G.C. n. 53 del 13 giugno 2023) . il combinato disposto tra l’ampliamento della superficie di vendita da 250 mq a 1000 mq, unito alla possibilità di accorpare unità immobiliari ricadenti in diverse unità edilizie adiacenti nei tessuti più antichi della città comporta la distruzione dei caratteri architettonici e la proliferazioni di grandi strutture di vendita, con un’alterazione irreversibile dell’identità dei quartieri e del tessuto sociale
Titolo II Capo 2° Città storica Art. 27 – 28 – 30 Comma 4 lett a)
Idem Tessuti T2-T3 -T5 Comma 4 lett a)
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Titolo II Capo 3° Città consolidata Art.45 Tessuti della Città consolidata. Norme Generali comma 3
Nei Tessuti di cui al comma 2 sono sempre consentiti gli interventi di Manutenzione ordinaria, Manutenzione straordinaria, Restauro e Risanamento conservativo, Ristrutturazione edilizia alle condizioni stabilite nelle norme di tessuto. E’, altresì, ammessa la Nuova Costruzione su lotti già edificati o edificabili secondo le pre-vigenti destinazioni urbanistiche, senza aumento della SUL e del Vft rispettivamente preesistenti o ammissibili.
OSSERVAZIONE: dopo il primo periodo, dopo “stabilite dalle norme di tessuto” inserire il seguente testo: “Nel caso di Ristrutturazione edilizia con ampliamento, demolizione e ricostruzione o di ripristino di edifici crollati o demoliti con aumento di SUL o del Vft ovvero con modifica anche di un solo elemento tra sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edifico preesistente, censiti nell’elaborato gestionale G1. Carta per la qualità, nell’ambito della procedura di rilascio del titolo abilitativo, è obbligatorio acquisire il parere della Sovrintendenza Capitolina. MOTIVAZIONE Nelle NTA del PRG del 2008, al corrispondente art. 45 comma 3 lett a) è inserito che “gli interventi di categoria RE2, RE3, DR, AMP, sono consentiti su edifici privi di valore storico- architettonico, non tutelati ai sensi del D.LGT n. 42/2004 e non individuati nella Carta per la qualità”; la cancellazione di tale limitazione rende possibili interventi anche distruttivi su edifici di pregio, e crea una disparità tra gli edifici censiti dall’elaborato G1 nella Città storica e quelli nella Città consolidata
Titolo II Capo 3° Città consolidata Art.45 Tessuti della Città consolidata. Norme Generali comma 6
L’insediamento di destinazioni d’uso a CU/a nonché cambi di destinazioni d’uso verso CU/a sono attuati in modalità indiretta previa verifica di sostenibilità urbanistica e soggetti al contributostraordinario di cui all’art. 20.I cambi di destinazione verso “abitazioni singole/ad uso ricettivo” che generano le più rilevanti valorizzazioni immobiliari sono assoggettati al contributo straordinario di cui all’art.20 comedisciplinato da apposito regolamento, sono attuati con modalità diretta e devono essere previsti all’interno di interventi di categoria Ristrutturazione Edilizia.Nel caso di cambi di destinazione d’uso verso “abitazioni singole e abitazioni ad uso ricettivo” con SUL pari oppure superiore a 8.000 mq il 10% (RIPRISTINARE 30%) della SUL deve essere riservata a Edilizia Residenziale Sociale disciplinata da apposita convenzione di cui all’art.6 bis e non soggetta al contributo straordinario di cui all’art.20 .Sono sempre consentite ai piani terra degli edifici, in quanto equiparati ad interventi di rigenerazione urbana, ai sensi dell’art 17, comma 4bis del D.P.R. 380/2001, le aperture e i cambi di destinazioni d’uso di “piccole strutture di vendita” fino ai 250 mq di SUL; di artigianato di servizio’, degli ‘studi d’artista’ , delle attrezzature collettive: centri e sale polivalenti, palestre fino a 500 mq di SUL. Sono, pertanto, oggetto di riduzione o esonero dall’obbligo del contributo di costruzione, se dovuti, a condizioneche il vincolo di destinazione funzionale siaindividuato in specifico atto d’obbligo.
OSSERVAZIONE: Nel terzo periodo, nella frase “Nel caso di cambi di destinazione d’uso verso “abitazioni singole e abitazioni ad uso ricettivo” con SUL pari oppure superiore a 8.000 mq il 10%” sostituire “il 10%” con “il 30% MOTIVAZIONE: E’ nota la carenza di alloggi non a valore di libero mercato ed è quindi assolutamente da incrementare l’offerta dell’housing sociale, per cui si vuole ripristinare la percentuale prevista dalle NTA del PRG del 2008
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Titolo II Capo 3° Città consolidata Art.49. Verde privato Comma 1.
Il Verde privato riguarda forme insediative esistenti a bassa densità, caratterizzate da forte presenza di verde, delle quali il PRG intende conservare la valenza ecologica e paesaggistica.
OSSERVAZIONE : Dopo le parole “valenza ecologica e paesaggistica” inserire “nel rispetto del Regolamento del verde e del paesaggio urbano di Roma Capitale” MOTIVAZIONE dal 15 maggio 2021 è vigente il citato Regolamento che ha dotato anche la Capitale di un fondamentale strumento a tutela del suo patrimonio verde
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Titolo II Capo 4° Città da ristrutturare Art.52. Tessuti della Città da ristrutturare. comma 3
Nei Tessuti della Città da ristrutturare sono ammessi, con intervento diretto, gli interventi di categoria Manutenzione ordinaria, Manutenzione straordinaria, Restauro e risanamento conservativo, Ristrutturazione edilizia, Nuova costruzione, come definiti dall’art. 9.
OSSERVAZIONE: In coda all’articolo inserire il seguente testo: “Nel caso di Ristrutturazione edilizia con ampliamento, demolizione e ricostruzione o di ripristino di edifici crollati o demoliti con aumento di SUL o del Vft ovvero con modifica anche di un solo elemento tra sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edifico preesistente, di edifici censiti nell’elaborato gestionale G1. Carta per la qualità, nell’ambito della procedura di rilascio del titolo abilitativo, è obbligatorio acquisire il parere della Sovrintendenza Capitolina. MOTIVAZIONE anche nella Città da ristrutturare sono presenti edifici censiti nella Carta per la qualità ; l’inserimento intende escludere possibili interventi distruttivi su edifici di pregio, da tutelare come quelli che si trovano nella Città storica e nella Città consolidata
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Titolo II Capo 4° Città da ristrutturare Art.53 Ambiti per Programmi Integrati Comma 5
Salvo diversa indicazione contenuta nell’atto di indirizzo e programmazione di cui al comma 4, ove emanato e comunque previa autorizzazione dei Municipi territorialmente competenti, nel rispetto dei contenuti di quanto stabilito all’art.14 comma 4, i Programmi integrati possono essere promossi dai soggetti privati singoli o associati: tali soggetti presentano ai Municipi una proposta di Programma preliminare estesa all’intero Ambito di Programma Integrato, corredata dalla proposta/e d’intervento sulle aree di loro proprietà o nella loro disponibilità. Il Municipio, valutata favorevolmente la proposta di Programma preliminare corredata dall’intervento privato, la trasmette all’ Amministrazione centrale per l’approvazione da parte della Giunta Capitolina. Ad esito della sua approvazione si procede sia alla pubblicazione, sia al rilascio del Permesso di costruire convenzionato della proposta/e d’intervento dei soggetti privati, se ritenuta/e di notevole interesse pubblico e di autonomia e rilevanza urbanistica, indipendentemente dalle procedure relative all’iter del Programma definitivo di cui all’art.14 comma 4.
OSSERVAZIONE inserire la preesistente dicitura: “Il Municipio, valutata favorevolmente la proposta di Programma preliminare, la pubblica e procede secondo quanto previsto dai commi 7, 8 e 9;” MOTIVAZIONE VEDI SOTTO
Titolo II Capo 4° Città da ristrutturare Art.53 Ambiti per Programmi Integrati Commi 7 8 9
ABROGATO : 7. Dopo la pubblicazione del Programma preliminare, i soggetti privati aventi la disponibilità delle aree e i soggetti pubblici competenti presentano proposte di intervento coerenti con il Programma preliminare; contestualmente, i Municipi assumono iniziative di informazione e consultazione della cittadinanza e della comunità locale, in modo che, oltre alle proposte d’intervento, possano essere presentate osservazioni e contributi partecipativi in ordine ai contenuti del Programma preliminare. ABROGATO: 8. Il Municipio, o il Comune in caso di intervento sostitutivo, procede alla formazione del Programma integrato sulla base delle proposte pervenute, eventualmente modificate e integrate anche mediante procedimento negoziale, nonché delle osservazioni e contributi partecipativi di cui al comma 7, e lo sottopone all’approvazione del Consiglio comunale. Il Programma integrato approvato dal Comune, fatta salva la possibilità di successive e periodiche integrazioni, deve conseguire una parte rilevante degli obiettivi stabiliti dal Programma preliminare, e comunque consentire la realizzazione di uno stralcio autonomo della previsione di interventi pubblici. (*) ABROGATO: 9. Il Programma integrato approvato dal Comune, contiene: lo schema di assetto complessivo dell’ambito aggiornato secondo le proposte assentite; i progetti degli interventi privati; i documenti preliminari degli interventi pubblici, di cui all’art. 14 del Regolamento dei lavori pubblici; il piano finanziario; il cronoprogramma degli interventi; lo schema di convenzione o di atto d’obbligo con i soggetti attuatori e gestori; ulteriori elaborati eventualmente richiesti da normative statali e regionali o dall’atto di indirizzo e programmazione di cui al comma 4. (*)10. Il Programma integrato, tenuto conto dei risultati conseguiti con metodo consensuale rispetto agli obiettivi preliminarmente definiti, individua altresì le aree a destinazione pubblica da assoggettare aespropriazione, nonché eventuali sub-ambiti da assoggettare a comparto edificatorio, ai sensi dell’art. 23 della legge n. 1150/1942, a Piano di recupero, anche obbligatorio, ai sensi dell’art. 28, comma 5, della legge n. 457/1978, a Piano per insediamenti produttivi (nei Tessuti prevalentemente per attività), ai sensi dell’art. 27 della legge n. 865/1971, fatto salvo ogni ulteriore potere conferito, per legge, agli strumenti urbanistici esecutivi.
OSSERVAZIONE : Si propone di reintegrare i commi 7,8, 9 MOTIVAZIONE: in assenza della pubblicità e della consultazione della cittadinanza promossa dal Municipio non è più giustificata la frase “ tenuto conto dei risultati conseguiti con metodo consensuale” eliminando la importante fase consultiva e partecipativa statuita dal comma 10
Titolo II Capo 4° Città da ristrutturare Art.53 Ambiti per Programmi Integrati comma 11
Salvo indicazioni più restrittive del Programma preliminare motivate da ragioni di sostenibilità urbanistica e ambientale:– alle aree comprese nei perimetri di cui al comma 2, interessate dalla componente Tessuti, è attribuito un indice di edificabilità pari 0,6 mq/mq, di cui 0,075 mq/mq soggetto al contributo straordinario ai sensi dell’art.20, e 0,075 mq/mq a disposizione dell’Amministrazione Capitolina ai sensi dell’art.18;– per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente di Ristrutturazione edilizia, anche con demolizione e ricostruzione, sono consentite maggiorazioni alla SUL esistente legittima e/o legittimata in misura non superiore al 20% ovvero fino all’indice previsto dal Programma e soggetta a contributo straordinario ai sensi dell’art.20. Gli Ambiti per i Programmi integrati attuati con la procedura prevista dall’art.14 costituiscono Ambiti di rigenerazione urbana in cui promuovere interventi di ristrutturazione urbanistica ai sensi dell’art.21 c.8bis
OSSERVAZIONE: nella frase “sono consentite maggiorazioni alla SUL esistente legittima e/o legittimata” cancellare “e/o legittimata” MOTIVAZIONE: Con sentenza 119 del 4 luglio 2024 la Corte Costituzionale, richiamando il comma 9 e seguenti del decreto legge n. 70/2011 convertito con legge n. 106/2011, ha stabilito il divieto di concessioni degli incentivi previsti dal citato comma 9 per gli immobili abusivi anche qualora sia stato rilasciato il titolo abilitativo in sanatoria. [anche artt. 21 comma 4 e 25 comma 11]
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Titolo IV Capo 3° Servizi privati e verde privato attrezzato Art.87 Verde privato attrezzato comma 2
COMMA 1. Le aree per Verde privato attrezzato, individuate negli elaborati 2. e 3.“Sistemi e Regole”, rapp. 1:5.000 e 1:10.000, sono destinate al mantenimento e/o alla messa a dimora di alberature, accompagnate dalla realizzazione di attrezzature sportive e di servizi connessi (servizi igienici, spogliatoi, magazzini) e complementari (bar, ristoro, mini-shop; serviziculturali, didattici e ricreativi; foresterie, alloggio custode). COMMA 2 Parametri e grandezze urbanistico–ecologiche:(…) Per gli impianti localizzati ad una distanza inferiore a mt 1.000, da fermate del trasporto pubblico su ferro, può essere reperita, ad esito di uno studio trasportistico, che specifichi l’effettiva richiesta di spazi per la sosta, in cui venga definita la modalità di accesso dei diversi utenti, una dotazione ridotta fino al 80%.
OSSERVAZIONE: All’ultimo periodo del comma 2 (nuova introduzione) sostituire “localizzati ad una distanza inferiore a mt 1.000, da fermate del trasporto pubblico su ferro” con ” localizzati ad una distanza inferiore a mt 250, da fermate del trasporto pubblico su ferro” MOTIVAZIONE: Si fa presente che la previsione, non presente nelle NTA del PRG del 2008, nella 102a Proposta (D.G.C. n. 53 del 13 giugno 2023) la distanza era di 250 metri. Poiché 1000 metri a piedi sono una distanza considerevole, gli utenti degli impianti sportivi continueranno a privilegiare l’automobile, così da intasare le zone limitrofe con un aumento consistente della sosta. Non si comprende il vantaggio pubblico, mentre si può immaginare il vantaggio privato, soprattutto degli impianti già esistenti, che potranno trasformare le aree di parcheggio in altri campi sportivi a pagamento o bar ristoro, shop e quant’altro.
Per osservazioni e precisazioni: laboratoriocarteinregola@gmail.com