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Modifiche NTA PRG: l’incomprensibile intervento sull’art. 71

Pubblichiamo un approfondimento sulla modifica contenuta nella Proposta di Modifica delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore del 2008, che interviene per consentire di derogare a una norma nazionale per poter edificare infrastrutture entro 10 metri di distanza dai muraglioni del Tevere, intervento il cui obiettivo resta piuttosto misterioso...

EDIFICAZIONE INFRASTRUTTURE  NEI PRESSI DEI MURAGLIONI DEL TEVERE

Articolo 71 Reticolo idrografico del Piano Regolatore Generale

La   modifica dell’Art. 71 – Reticolo idrografico, secondo la premessa ha  l’ “Obiettivo di rendere più organica la norma per favorire interventi infrastrutturali”, con una Proposta  che “definisce all’interno della normativa tecnica di Piano la possibilità di poter modificare lo  stato dei luoghi per realizzare interventi pubblici di carattere infrastrutturale {strade, fogne, acquedotti), nelle aree a ridosso dei muraglioni del fiume Tevere, così come previsto dall’art. 96 lettera f) del Regio Decreto n. 523/1904 /Testo unico delle opere idrauliche[1])

La modifica consiste nell’aggiunta, ad articolo invariato, di un comma, il comma 6, che viene spiegato con la necessità disuperare il divieto assoluto di edificazione afferente la fascia di 10 metri retrostante i muraglioni del Tevere, imposto dall’art. 96 lettera f) del Regio Decreto 52311904 a meno che non vi siano specifiche norme da parte dello strumento urbanistico. Tale modifica è volta ad agevolare la realizzazione di opere pubbliche infrastruttura/i quali strade, fogne, acquedotti ecc.”

In realtà leggendo il testo del comma 6., si evince che non sarebbe  più  soggetta alle limitazioni previste in precedenza in applicazione del Regio Decretola realizzazione di infrastrutture per la mobilità (piazze, strade, parcheggi, marciapiedi, piste ciclopedonali) e reti tecnologiche (fognature, acquedotti, ecc.)”,  “purché le stesse siano collocate completamente al di fuori dell’alveo Inciso[2] assicurando la protezione rispetto alle sollecitazioni idrodinamiche cui possono essere eventualmente soggette e l’assenza di riflessi sul libero deflusso delle acque” e cheAi fini del rilascio del nulla osta idraulico l’intervento deve essere accompagnato da una relazione di compatibilità idraulica che analizzi tali aspetti e certifichi l’assenza di perturbazioni indotte sulle modalità di deflusso del corso d’acqua e di pericolo per la salvaguardia dell’infrastruttura stessa”.

In proposito facciamo alcune osservazioni

La norma dettata dal Regio Decreto n. 523/1904 /Testo unico delle opere idrauliche vieta “in modo assoluto” “atti e  lavori” “sulle acque pubbliche loro alvei, sponde e difese come “(…) le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori”, quindi ogni opera che alteri o lo stato o la forma o le dimensioni o la resistenza dell’argine, poiché l’alterazione dello stato dei luoghi, che la norma intende assolutamente impedire, può derivare dalla modificazione anche di una soltanto delle caratteristiche dell’argine, senza che occorra che la modificazione le investa tutte”.

Va fatto presente che le distanze indicate  devono intendersi misurate dal piede arginale esterno, cioè nel caso dei Muraglioni, si riferisce alla fascia di rispetto dei 10 metri che parte dal ciglio esterno dell’argine nella direzione opposta a quella verso il fiume[3].

Come ricordato nelle citate premesse, è  possibile  che uno strumento urbanistico, come il PRG possa derogare al divieto  imposto dal Regio Decreto[4] attraverso  una norma esplicitamente dedicata alla regolamentazione delle distanze delle costruzioni dagli argini, “relazionandosi alla specifica condizione locale delle acque di cui trattasi”. Tuttavia non è chiaro quale interesse pubblico sottenda la deroga della norma nazionale, soprattutto viste le emergenze che si sono manifestate in passato per le piene del Tevere. 

Il comma cancella ogni limitazione prevista (quindi senza fissare alcun limite) per una serie di interventi definiti in modo assai  generico  all’interno delle due categorie “reti tecnologiche  (fognature, acquedotti, ecc)” – riteniamo sconsigliabile  l’uso della locuzione  “eccetera” negli elenchi delle opere oggetto di attività consentite – e infrastrutture per la mobilità (piazze, strade, parcheggi, marciapiedi, piste ciclopedonali). 

Per quanto riguarda la prima categoria di interventi, facciamo presente che i Muraglioni del Tevere hanno più di cento anni  e non risulta che abbiano mai avuto interventi di manutenzione e consolidamento, per cui riteniamo assai rischioso effettuare scavi a ridosso.

Per quanto riguarda le infrastrutture per la mobilità,   dall’elenco sembrerebbe  trattarsi   di interventi in superficie, ma in questo caso la deroga ai 10 metri sembra abbondantemente  superata, visto che da  tempo vi sono infrastrutture come quelle elencate a poca distanza  dai muraglioni. Piste ciclabili sono state addirittura realizzate sulle banchine, a pochi metri dal fiume. Quanto ai “parcheggi”, se si intendono a raso, è facilmente verificabile come gran parte del tratto urbano del Tevere presenti stalli a ridosso dei muraglioni. Se invece si tratta di   “parcheggi sotterranei”, da scavare a ridosso  dei muraglioni, con il loro corredo di rampe di accesso, scale, ascensori, pozzi per la ventilazione  e quant’altro[5],  che rischiano di produrre forti impatti negli equilibri idrogeologici, vere e proprie dighe che deviano le falde sotterranee che raggiungono il Tevere,  ricordiamo che, nonostante siano considerate  “opere pubbliche” che rientrano nel Piano Urbano Parcheggi, sono interventi realizzati da privati e che la maggior parte dei posti auto sono venduti a privati per 90 anni, prima di ritornare nella disponibilità del Comune. Riteniamo quindi che tali infrastrutture non rispondano a un pubblico interesse, o quanto meno  che  non meritino deroghe a normative a tutela dell’ambiente e della sicurezza.

Chiediamo quindi di sopprimere il comma 6, o in alternativa, di eliminare l”eccetera” nell’elenco delle edificazioni consentite e di escludere parcheggi interrati tra gli interventi ammessi  nella fascia di rispetto del tratto urbano del Tevere. 

13 giugno 2023

Per osservazioni e precisazioni: laboratoriocarteinregola@gmail.com

24 dicembre 2023

NOTE

[1] art. 96 lettera f) del Regio Decreto n. 523/1904 {Testo unico delle opere idrauliche). https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1904_0523.htm

art. 96 (art. 168, legge 20 marzo 1985, n. 2248, allegato F).

Sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese i seguenti:

(…) f) Le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi; (in calce gli altri articoli)

[2] DBMP – Alveo inciso https://sciamlab.com/opendatahub/dataset/r_sardeg_dbmp-alveo-inciso

Si intende la rappresentazione della superficie del letto del corso d’acqua, cioe la superficie compresa tra i confini naturali o artificiali (argini, muri, scarpate, etc.) ovvero dell’alveo inciso che rappresenta quella porzione della regione fluviale compresa tra le sponde fisse o incise del corso d’acqua stesso, normalmente sede dei deflussi idrici in condizioni di portata al piu uguali a valori di piena ordinaria. In genere il letto del corso d’acqua conterra la superficie che, al momento del rilievo, era coperta di acqua, definita come profilo bagnato, le superfici costituenti isole a carattere temporaneo o permanente, le spiagge comprese fino alla linea di prima arginatura. Nel caso in cui, al momento del rilievo, vi sia assenza di acqua, l’alveo inciso corrisponde al greto del corso d’acqua. Ogni corso d’acqua puo essere naturale o artificiale, e piu genericamente non arginato e arginato: la definizione di alveo inciso in questi ultimi due casi comunque coincide. L’alveo inciso e delimitato normalmente da elementi quali terrazzi, argini, sponde, gabbioni, aree golenali (sono adiacenti ed esterne all’alveo inciso), muri, etc. Laddove non si ritrova nessuno degli elementi menzionati si usa il perimetro dell’area bagnata. Il contorno dovrebbe corrispondere alla delimitazione dell’area in cui siano visibili effetti permanenti derivanti dalla presenza di acqua. Nel caso in cui si rilevi una situazione: – di confluenza di un corso d’acqua in un altro, l’alveo del confluente deve essere chiuso con un tratto fittizio – di diramazione di un corso d’acqua in piu corsi d’acqua, l’alveo del corso che si dirama deve essere chiuso con un tratto fittizio solo in corrispondenza di quelle diramazioni considerate come un altro corso o come secondarie – di immissione emissione in da uno specchio d’acqua, l’alveo deve essere chiuso con un tratto fittizio – in presenza di manufatti o di infrastrutture o altro deve essere garantita la continuita dell’area con contorni di tipo fittizio. Dell’alveo inciso e necessario caratterizzare, in base alla direzione di flusso dell’acqua o, se non e distinguibile, in modo convenzionale, la sponda destra e la sponda sinistra.Deve essere acquisita la superficie con continuita anche in presenza di sottopassi con immobili, manufatti, infrastrutture o opere d’arte (escluse le tombinature o i percorsi sotterranei) per tutti i tratti la cui larghezza e compatibile con la scala di rilievo (distanza delle sponde > 1,5m).

[3] Come si evince anche dalle premesse alla modifica “possibilità di poter modificare lo stato dei luoghi per realizzare interventi pubblici  nelle aree a ridosso dei muraglioni del fiume Tevere” e nel commento al comma “per superare il divieto assoluto di edificazione afferente la fascia di 10 metri retrostante i muraglioni del Tevere

[4] La normativa locale per poter prevalere sul punto disposto dal R.D. 523/1904, deve avere carattere specifico, ossia essere una normativa espressamente dedicata alla regolamentazione della tutela delle acque e alla distanza dagli argini delle costruzioni, che tenga esplicitamente conto della regola generale espressa dalla normativa statale e delle peculiari condizioni delle acque e degli argini che la norma locale prende in considerazione al fine di stabilirvi l’eventuale deroga.

Per norma locale si può intendere lo strumento urbanistico, come può essere il PRG, a condizione che tale strumento contenga una norma esplicitamente dedicata alla regolamentazione delle distanze delle costruzioni dagli argini anche in eventuale deroga alla disposizione della lettera f) dell’art. 96, relazionandosi alla specifica condizione locale delle acque di cui trattasi (cfr. Cass. civ., SS. UU., 18 luglio 2008, n. 19813; Cons. Stato, Sez. IV, 29 aprile 2011, n. 2544). (vedi https://www.studiotecnicopagliai.it/rd-5231904-distanza-corpi-idrici/

[5] Nel Piano Urbano Parcheggi del 29 novembre  2008 ancora vigente sono previsti alcuni interventi – localizzati a poca distanza dal fiume, come quelli di Lungotevere dei Mellini e Lungotevere Castello, che non sappiamo se rientrino nei 10 metri della fascia di  rispetto dai muraglioni

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