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Modifiche Piano Regolatore: la Carta per la qualità diventa Carta straccia 

Le modifiche alle Norme tecniche del Piano Regolatore adottate dall’Assemblea capitolina a dicembre comportano di fatto l’amputazione di uno strumento di tutela fondamentale del patrimonio storico della Capitale e la totale emarginazione di una struttura comunale, la Sovrintendenza capitolina.

Carteinregola pubblicherà una serie di contributi dove, attraverso l’analisi del testo e gli esempi concreti, racconterà la realtà che si nasconde dietro le ambigue soluzioni linguistiche adottate, soprattutto con gli emendamenti portati e approvati in Assemblea. Il nostro lavoro è rivolto a tutti i cittadini, associazioni, comitati che hanno a cuore la bellezza e l’identità della nostra città, affinchè mandino osservazioni al Dipartimento urbanistica entro il 7 aprile, e soprattutto si attivino per far conoscere urbi et orbi quanto si sta apparecchiando nella Capitale.

Da più di vent’anni Roma si è dotata della Carta per la Qualità [1],  uno strumento del Piano Regolatore Generale a tutela del proprio patrimonio storico . La Carta è costituita dall’elaborato G1 [2], una planimetria della città in cui sono indicati edifici, piazze, morfologie che contribuiscono allo straordinario patrimonio che fa della Capitale una città unica al mondo.

Tra questi ci sono molti edifici privati che si intende preservare da trasformazioni incongrue o addirittura dalla cancellazione dal panorama cittadino,  con  la demolizione e la sostituzione con immobili più redditizi. Edifici e luoghi che non sono oggetto di vincolo puntuale della Soprintendenza Statale, ma che costituiscono  testimonianze preziose del nostro passato che devono essere trattate con cura.  (a sinistra particolare dell’aggiornamento dell’elaborato G1 del 2022)

Custode attivo di questo patrimonio è la Sovrintendenza capitolina, struttura comunale che attraverso la Guida per la qualità degli interventi- elaborato G2 [3]  che definisce le tutele degli elementi inseriti nella Carta per la Qualità, garantisce trasformazioni rispettose di quei valori  che ci sono stati tramandati e che  è nostro compito e dovere restituire alle generazioni future.

La Guida per la qualità è quindi il riferimento per gli interventi edilizi  che si intendono effettuare  su elementi censiti nella Carta per la Qualità: in alcuni casi può fissare criteri per modifiche che non stravolgano l’identità degli edifici e dei luoghi, in altri può indicare interventi  non ammissibili che  comporterebbero una perdita irreversibile per la città [4].

L’ultima parola delle trasformazioni urbanistiche spetta sempre all’Assemblea capitolina, che può valutare che  l’interesse pubblico di un intervento sia più importante  della conservazione di un bene storico, decidendo di stralciarlo dalla Carta per la qualità e di autorizzare un’operazione in contrasto con quanto fissato dalla Guida. Una scelta che quindi comporta  una presa di  responsabilità davanti ai cittadini e  che riguarda quindi situazioni particolari, che devono essere valutate caso per caso.

Ora, con le modifiche alle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano Regolatore  adottate dall’Assemblea capitolina lo scorso 11 dicembre [5], tutto questo potrebbe essere archiviato, riaprendo  la porta alle trasformazioni di case e palazzi di pregio guidate dal solo criterio della rendita immobiliare, e alle demolizioni e ricostruzioni di edifici storici  non tutelati da un vincolo ministeriale,  anche se con caratteristiche uniche e nei tessuti paesaggisticamente rilevanti della città. 

Un esempio per tutti sono i cosiddetti “villini”, o conventi o scuole in edifici storici, che grazie al combinato disposto dell’appartenenza ad aree di alto valore immobiliare, della proprietà di pochi o unici soggetti, e anche dell’art. 6 della legge regionale 7/2017 per la rigenerazione urbana [6], sono ad alto rischio demolizione e ricostruzione. Nell’elaborato G2 si trovano schede dedicate alle varie tipologie di tessuti, con la rispettiva descrizione insieme alle regole progettuali per il recupero. I “villini” si trovano nei Tessuti di espansione otto-novecentesca a lottizzazione edilizia puntiforme [7]. Ma le importanti testimonianze del passato da tramandare ai posteri si trovano in tutta Roma, dal centro storico alle periferie.

Da anni le associazioni di categoria legate al mattone cercavano di liberarsi di questo argine alle trasformazioni selvagge, invocando un presunto carattere non prescrittivo della Guida per la qualità. E negli anni molte sentenze dei tribunali amministrativi hanno invece ribadito che i pareri della Sovrintendenza capitolina devono essere rispettati. [8]

Ora nella nuova versione delle Norme Tecniche di Attuazione del PRG  adottata dall’Assemblea, quel “rispetto” viene praticamente cancellato, in particolare nell’art.16 che riguarda proprio la Carta per la qualità [9], ma, come  vedremo, anche in altri  passaggi chiave, con il risultato di un generale abbassamento delle norme di tutela e del ruolo della Sovrintendenza. Che a quanto  pare non è stata  neanche consultata nella lunga fase di elaborazione della delibera adottata.  

Paradossalmente solo un anno fa sul sito di Roma Capitale [10] si presentava il “via libera” della Giunta alla proposta di aggiornamento della Carta della qualità: “[sono stati introdotti] nella stessa Carta, 246 nuovi immobili da tutelare (113 villini storici nel Municipio Roma I Centro e 133 nel Municipio Roma II) sui quali non sarà più possibile intervenire senza un preventivo assenso della Sovrintendenza Capitolina“.Tra i nuovi villini tutelati, per esempio, ci sono: il villino De Pinedo in via Antonio Bertolino e il Villino Saffi in via Barnaba Oriani, ai Parioli; un villino in via degli Scipioni a Prati e il Villino Bezzi di via Calandrelli, accanto a Villa Sciarra“.[11] Edifici che, in seguito alle modifiche adottate, se qualcuno volesse aumentarne la rendita immobiliare, potrebbero essere demoliti o irrimediabilmente trasformati.

Ecco il passaggio che trasforma la Carta per la Qualità in carta straccia, al comma 3 dell’articolo 16 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore [12] , in cui è aggiunto al testo vigente: “Nel caso di contrasto tra le indicazioni dell’elaborato G2 e le categorie d’intervento e le destinazioni d’uso riportate nelle norme di tessuto, prevalgono quest’ultime”.

Cosa vuol dire?

In pratica che se un edificio è inserito nella Carta per la Qualità e la Sovrintendenza  oggi può riservarsi di dare un parere negativo cogente alla sua demolizione e ricostruzione, con le modifiche apportate dall’Assemblea, se l’edificio si trova  in un tessuto del Piano regolatore  dove è ammessa, potrà essere demolito e ricostruito [13].  Perfino per edifici d’ autore di rilevante interesse (ad esempio l’isola 106 all’Olgiata di Luigi Moretti) la norma di Piano andrebbe a prevalere sulla salvaguardia dell’immobile. E i rischi non riguardano solo l’eventuale demolizione, ma la possibilità di attuare modifiche radicali tali da snaturare totalmente il valore architettonico degli edifici. Con buona pace del lavoro di catalogazione e di aggiornamento della Carta, e dell’intenso e efficiente lavoro della Sovrintendenza in tutti questi anni. 

La lunga galleria di modifiche del testo vigente ridimensionano la funzione prescrittiva degli elaborati della Carta abrogando commi, tagliando incisi e usando raffinati artifici linguistici, a partire già dal titolo dell’articolo 16, che da “Carta per la Qualità” diventa “Beni segnalati in Carta per la Qualità”- restringendo quindi l’elaborato a un insieme di mere “segnalazioni”- componendo un quadro generale che va nella direzione sollecitata da tempo da tante categorie produttive e professionali.

Per citare un caso di attualità, si interviene sull’Articolo 25 Tessuti della Città storica, dove  – con una modifica alla Proposta di Giunta apportata dall’Assemblea Capitolina – viene cancellato e non più recuperato altrove un passaggio molto importante per la conservazione delle sale storiche: “Le sale [cinematografiche]  e i complessi teatrali inseriti nella Carta per la qualità… sono vincolati al mantenimento dell’attuale destinazione d’uso [14]. Significativo esempio di quello che potrà accadere: molti cinema progettati da grandi architetti, se non tutelati da un vincolo ministeriale puntuale,  potranno essere distrutti per far posto a supermercati e sale bingo.

Modifiche che a nostro avviso cancellano completamente le tutele vigenti, e che comunque, con le nuove formulazioni attenuate e sibilline, spalancheranno le porte a contenziosi infiniti, sollevati da tutti quei privati che vorranno stravolgere o distruggere edifici storici per ricavarne rendita immobiliare.

Carteinregola pubblicherà una serie di approfondimenti, mettendo a confronto il testo delle NTA vigenti con quello adottato, evidenziando i tanti colpi di forbice, a partire da quelli inflitti dall’Assemblea capitolina, che in molti casi ha snaturato addirittura le iniziali intenzioni della Proposta di Deliberazione della Giunta.

Basti un esempio: negli articoli che riguardano i tessuti della Città storica T1-Tessuti di origine medievale, T2-Tessuti di espansione rinascimentale e moderna pre-unitaria, T3 Tessuti di ristrutturazione urbanistica otto-novecentesca, nella Proposta approvata il 10 giugno 2023 il comma che prevede che “è ammessa la Ristrutturazione Edilizia con interventi di demolizione e ricostruzione, anche con aumento di SUL [Superficie Utile Lorda NDR], ma senza aumento di Vft [Volume Fuori Terra NDR], purché siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente di edifici realizzati successivamente al piano regolatore del 1883” limitava tali invasivi interventi a edifici “che hanno impropriamente alterato, attraverso sostituzioni e completamenti, le regole tipomorfologiche e compositive del tessuto storico“. Orbene, questa ultima precisazione è stata cancellata da un emendamento in Assemblea, quindi le NTA adottate prevedono ora che “interventi di demolizione e ricostruzione” possano riguardare qualunque edificio che si trova in questi tessuti storici.

Colpisce, in tutto questo, il cinismo della nostra classe politica ma anche la rassegnazione dei cittadini, come se ormai il definitivo dominio della legge del profitto, e la progressiva cancellazione della nostra memoria storica per operazioni edilizie e commerciali, sia ineluttabile. 

Una rinuncia a conquiste democratiche raggiunte con l’impegno e la tenacia di chi ci ha preceduto, che comporta la progressiva sparizione delle pietre e del paesaggio della nostra città viva, a favore  della città finta di alberghi esclusivi, residenze di lusso e centri commerciali.

Gruppo urbanistica Carteinregola

25 marzo 2025

per osservazioni e precisazioni laboratoriocarteinregola@gmail.com

Scarica 102a Proposta (Dec. G.C. n. 53 del 13 giugno 2023) Adozione, ai sensi dell’art. 10 della Legge n. 1150/1942 e L.R. n. 19/2022, della variante parziale alle Norme Tecniche di Attuazione del PianoRegolatore Generale vigente, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 12 febbraio 2008.

Vai a


[1] La Carta per la Qualità è un elaborato gestionale del Piano Regolatore Generale del Comune di Roma, approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 18 del 12 febbraio 2008 e divenuto vigente con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 14 marzo 2008. È costituita da 34 fogli in scala 1:10.000 (allegato G1) e dalla “Guida per la Qualità degli interventi” (allegato G2).

È possibile consultare gli elaborati al link www.urbanistica.comune.roma.it

È altresì possibile interrogare ed acquisire le informazioni sul territorio e sul censimento degli elementi in Carta per la Qualità nel Geoportale di Roma Capitale, accedendo al servizio di Nuova Infrastruttura Cartografica (NIC) al link www.comune.roma.it

[2] (dal sito RisorseperRoma del Comune di Roma)

La Carta per la Qualità è uno degli elaborati gestionali del Piano Regolatore Generale. Il PRG si avvale di un modello di pianificazione organizzato per “Sistemi” (Insediativo, Ambientale e agricolo e  Sistema dei servizi, delle infrastrutture e degli impianti). Nel Sistema Insediativo la componente Città Storica supera il concetto di Centro Storico che è rivolto alla sola città pre-ottocentesca interna alle mura, perché  comprende una lettura della storia della città sino ai giorni nostri, descrivendo e interpretando minuziosamente anche i tessuti, gli spazi aperti e i grandi complessi architettonici e urbani ottocenteschi, novecenteschi e contemporanei. 

L’approfondimento dei “valori storici diffusi” del Sistema Insediativo è riportato all’interno dell’elaborato G1.“Carta per la Qualità”, che svolge il ruolo di “accumulatore” selettivo di quelle qualità puntuali che non ritrovano nella zonizzazione del PRG un riscontro immediato. La Carta per la Qualità è composta da un insieme di ”materiali urbani”, appartenenti ad epoche molto distanti tra loro, da riconoscere, documentare e sottoporre all’attenzione dei futuri interventi e per costruire progetti consapevoli e rispettosi del territorio e delle sue componenti.

I valori diffusi presenti in Carta per la Qualità si ritrovano in tutti i Sistemi del PRG e costituiscono un patrimonio in continuo aggiornamento, da consultare, valutare, interpretare e assumere come riferimento, vincolante, per la gestione dei processi di conservazione e trasformazione urbana previsti dal Piano e dalla sua disciplina, così come definita dall’elaborato “Sistemi e Regole”.

Nell’elaborato gestionale  G1 sono state individuate sette famiglie di beni, da conservare e valorizzare in relazione al particolare valore urbanistico, architettonico, archeologico–monumentale e culturale, articolate come di seguito:

  1. Morfologie degli impianti urbani;
  2. Elementi degli spazi aperti;
  3. Edifici con tipologia edilizia speciale;
  4. Edifici e complessi moderni;
  5. Preesistenze archeologico-monumentali;
  6. Deposito archeologico e naturale del sottosuolo;
  7. Locali di attività di interesse storico-artistico, culturale.

La disciplina degli elementi  presenti nell’elaborato G1. “Carta per la Qualità” è contenuta nell’art. 16 delle NTA del PRG, approvate nel 2008, mentre le indicazioni prescrittivo-comportamentali, fanno parte degli approfondimenti contenuti nell’elaborato gestionale G2.“Guida per la qualità degli interventi”.

Le informazioni contenute in Carta per la Qualità non si esauriscono negli elaborati cartacei del PRG, ma confluiscono in un Sistema Informativo Territoriale (SIT), periodicamente aggiornabile e incrementabile.

La Carta per la Qualità, inoltre, come riportato anche al comma 12 dell’art. 16 delle NTA, è un elaborato in evoluzione, per il quale l’Amministrazione Comunale ha previsto un aggiornamento periodico.

(…)

[3] (NTA PRG  art. 16)  L’elaborato G2 “Guida per la qualità degli interventi” ha l’obiettivo di definire un percorso conoscitivo e progettuale capace diprodurre un livello di qualità degli interventi –diretti e indiretti- adeguato alle caratteristiche deicontesti entro cui si inseriscono.

[4] (Dalla G2: Quali sono e come sono fatti i tessuti, quali sono le regole progettuali per il recupero e le condizioni per l’accesso alle categorie d’intervento ammesse) Nella Guida per la Qualità degli interventi (G2) sono riportate le schede relative ai seguenti “Tessuti”, “Edifici e Complessi speciali”, “Spazi aperti”:

  • – tessuti di origine medievale (T1),
  • – tessuti di espansione rinascimentale e moderna preunitaria (T2),
  • – tessuti di ristrutturazione urbanistica otto- novecentesca (T3),
  • – tessuti di espansione otto-novecentesca ad isolato (T4),
  • – tessuti di espansione otto-novecentesca a lottizzazione edilizia puntiforme (T5),
  • – tessuti di espansione novecentesca a fronti continue (T6),
  • – tessuti di espansione novecentesca a lottizzazione edilizia puntiforme (T7),
  • – tessuti di espansione novecentesca con impianto moderno e unitario (T8),
  • – edifici isolati (T9),
  • – nuclei storici isolati (T10),
  • – centro archeologico monumentale (CAM)
  • – capisaldi architettonici e urbani (C1),
  • – ville storiche (C2),
  • – grandi attrezzature e impianti post-unitari (C3),
  • – edifici speciali isolati di interesse storico architettonico e monumentale (C4),

Tali schede sono articolate, per ciascuno dei suddetti “Tessuti” ed “Edifici e Complessi speciali” in due parti:

  • – nella prima sono riportati gli stralci degli articoli delle Norme Tecniche di Attuazione che governano gli inter-venti di recupero in ciascun tessuto (cfr. NTA artt.21-38) accompagnati da una immagine assonometrica che illustra i caratteri peculiari di ciascuno di essi;
  • – nella seconda sono fornite indicazioni per valutare l’ammissibilità delle categorie d’intervento RE e DR (laddove consentite) attraverso l’aiuto di esemplificazioni grafiche e immagini di casi concreti.

[5] Vedi Delibera di Adozione Modifiche Piano Regolatore 11 12 2024 Scarica 102a Proposta (Dec. G.C. n. 53 del 13 giugno 2023) Adozione, ai sensi dell’art. 10 della Legge n. 1150/1942 e L.R. n. 19/2022, della variante parziale alle Norme Tecniche di Attuazione del PianoRegolatore Generale vigente, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 12 febbraio 2008.

[6] Si veda tra i molti articoli e appelli da noi pubblicati quello rivolto ai candidati alle elezioni della Regione Lazio il. 23 gennaio 2023: Intellettuali e associazioni ai candidati del Lazio: impegno a modificare la legge demolisci villini

[7] Tessuti di espansione otto-novecentesca a lottizzazione edilizia puntiforme:come è fatto il tessuto e quali sono le regole progettuali per il recupero.

OBIETTIVI DEL RECUPERO

Gli interventi dovranno tendere, oltre agli obiettivi generali di cui all’art. 20 comma 2, ai seguenti obiettivi specifici:

  • a) la conservazione dei caratteri peculiari del tessuto;
  • b) la valorizzazione e riqualificazione delle sistemazioni delle areedi pertinenza attraverso la conservazione a verde degli spazi privati,delle recinzioni e delle partizioni di confine dei lotti o, nel caso di originari progetti unitari, del disegno degli spazi aperti di pertinenza dell’isolato;
  • c) la ristrutturazione o sostituzione degli edifici con tipologia edilizia incongrua col tessuto, caratterizzati da un’altezza eccessiva o da una disposizione planimetrica in contrasto con le regole di impianto urbano e con i passaggi pedonali originari, attraverso una diversa e più adeguata configurazione planovolumetrica;
  • d) la ricollocazione e riconfigurazione morfologica dei corpi di fabbrica accessori che non costituiscano parte organica dell’impianto originario e che hanno occupato gli spazi aperti interni, attraverso demolizione e ricostruzione secondo criteri organici e compatibili con i caratteri tipomorfologici e architettonici e sistemazione dell’area di sedime preesistente secondo i criteri definiti nel precedente punto b.

[8] Molte sentenze si sono espresse sulla Carta per la Qualità e sulla Guida per la qualità degli interventi: citiamo qui alcuni stralci di recenti pronunce amministrative sulla funzione cogente della carta:

– la sentenza del TAR del Lazio n° 05368 del 14.03.2025 con la quale la Sezione quinta quater ha respinto il ricorso dei proprietari di un villino storico inserito nell’aggiornamento della Carta per la Qualità (nello stesso giorno è stata pubblicata analoga sentenza per analogo ricorso riguardante un altro villino in zona Parioli): “…Come è stato già osservato dalla giurisprudenza di questo Tribunale, infatti, anche negli elaborati gestionali del piano regolatore, a dispetto dell’etichetta formale, possono essere rinvenute norme prescrittive, in esplicazione del generale potere conformativo del territorio dell’Ente Locale”. il Collegio cita la Sentenza n° 2744/2012 del TAR del Lazio, Sezione II bis, nella quale si sottolinea il ruolo prescrittivo della Carta per la Qualità in quanto avente “funzione complementare agli elaborati prescrittivi “:… L’individuazione degli elementi (morfologie, edifici con tipologia edilizia speciale ecc.) nelle componenti di PRG, rendendo concretamente realizzabili le forme del Piano, ne costituiscono parte integrante” (pagg. 18-20). Altra recente sentenza pubblicata il 2 gennaio 2025 del TAR del Lazio (Sezione Seconda Bis) (…) Il parere che viene in rilievo nel caso di specie è quello che la Soprintendenza [da intendersi, nel contesto dell’intero passaggio della sentenza, come Sovrintendenza Capitolina, come da comma 10 dell’at 16 NDR] è tenuta a rendere ai sensi dell’art. 16 NTA del Piano regolatore vigente, cosicchè il suo contenuto, come meglio si vedrà in seguito, spiega effetti vincolanti per Roma Capitale, che non potrà discostarsene in sede di adozione del provvedimento amministrativo conclusivo del procedimento amministrativo, incardinato su istanza del privato. Pertanto, deve ritenersi l’immediata efficacia lesiva di tale parere e la conseguente possibilità dell’interessato di procedere alla sua impugnazione, a fronte del tenore negativo, e pregiudizievole, dello stesso. Del resto, il menzionato art. 16, comma 10, della Carta – nel subordinare (richiedendo a tal fine il parere favorevole) l’assentibilità degli interventi a siffatto parere favorevole – evidenzia come tale parere sia vincolante per Roma Capitale. (…)

ALTRE

[9] La citazione “Carta per la Qualità” nelle NTA del 2008 appare 18 volte, nella nuova versione modificata del 2024 10 volte. L’Art.16. “Carta per la qualità” diventa significativamente “Beni segnalati in Carta per la qualità“, si modificano 11 commi su 12: sono eliminati i commi 2-4-7, modificati i commi 3, 5,6,8,9,10,11,12, è aggiunto il comma 3 bis. Altre modifiche riguardanti la Carta per la Qualità si trovano negli art. 21 bis, 24, 26, 38 e 45. Vai al confronto tra il testo del PRG vigente, le modifiche adottate dalla Giunta nel giugno 2023 e le modifiche della Delibera adottata dall’Assemblea l’11 dicembre 2024

[10] sito del Comune di Roma 27 marzo 2024 Carta della qualità, via libera della Giunta a proposta di aggiornamento: 750 immobili da rigenerare e 246 villini tutelati

[11] L’aggiornamento è poi stato approvato dall’Assemblea Capitolina il 27 giugno 2024 27 giugno 2024 Deliberazione n. 60 (Vedi comunicato sul sito istituzionale Carta della qualità, ok dell’Assemblea Capitolina) scarica laDelibera60     27/06/2024     DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA   a) disegno definitivo degli elaborati gestionali di P.R.G. G1. ”Cata per la Qualità” e G2. ”Guida per la Qualita’degli interventi”, di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 18/2008; b) approvazione delle modifiche da apportare al suddetto elaborato gestionale G1 Carta per la qualita’, riportate nell’elaborato G1. Carta per la Qualità – Aggiornamento 2022, pubblicato ai sensi dell’art. 2, comma 6, delle NTA vigenti, integrato con i riscontri alle memorie/osservazioni pervenute a seguito della medesima pubblicazione e con le segnalazioni degli uffici capitolini. (Protocollo N. 7055 del 11/03/2024) https://www.carteinregola.it/wp-vai al sito con la Carta per la qualità aggiornata)

[12] Questo il testo originale dell’art. 16 comma 3:

3. La disciplina degli elementi di cui al comma 1 è quella delle componenti di PRG nelle quali tali
elementi ricadono, nel rispetto di quanto previsto nella Parte seconda e nella Parte terza dell’elaborato G2. “Guida per la qualità degli interventi”.

Questo il testo del nuovo comma 3 delle modifiche adottate:

3. La disciplina degli elementi di cui al comma 1 èquella delle componenti del PRG nelle quali tali
elementi ricadono. La loro conservazione e valorizzazione è conseguita nel rispetto delle
indicazioni relative alle sole modalità per la conservazione e valorizzazione dei caratteri peculiari
e strutturanti contenute nella Parte Seconda e Terza dell’elaborato G2 “Guida per la qualità degli
interventi”. Nel caso di contrasto tra le indicazioni
dell’elaborato G2 e le categorie d’intervento e le
destinazioni d’uso riportate nelle norme di tessuto, prevalgono quest’ultime.

La modifica è ripresa anche nel commma 10 dell’Art.16:

Questo il testo originale dell’art. 16 comma 10:

10. Se gli elementi inseriti nella Carta per la qualità non sono tutelati per legge, l’approvazione dei relativi
progetti o di quelli soggetti alle prescrizioni di cui al comma 5, è subordinata al parere favorevole della Sovrintendenza comunale, che si esprime entro 60 giorni dalla richiesta formulata dal responsabile del procedimento di abilitazione; nei casi di progetti da abilitarsi tramite DIA, il parere della Sovrintendenza comunale è acquisito dal soggetto attuatore preventivamente alla presentazione della DIA e ne correda gli elaborati.

Questo il testo del nuovo comma 10 delle modifiche adottate:

10. Se gli elementi segnalati nella Carta per la qualità non sono tutelati per legge, ovvero non ricadenti
all’interno di aree tutelate dalla legge, l’approvazione dei relativi progetti, fatto salvo quanto riguarda gli interventi di cui al comma 3 bis, è subordinata al parere della Sovrintendenza Capitolina, che si esprime con riferimento alle sole modalità degli interventi e nei limiti di cui al comma 3. Il parere è espresso entro 60 giorni dalla richiesta formulata, decorsi infruttuosamente si formalizza il silenzio assenso.
In caso di procedura edilizia che presuppone il rilascio del titolo abilitativo, la richiesta di parere è formalizzata dal Responsabile del Procedimento dell’Ufficio Capitolino competente; qualora, invece, si
tratta di procedure edilizie comunicative e/o segnalative che non presuppongono il rilascio del titolo abilitativo, il parere è acquisito direttamente dal soggetto attuatore preventivamente, ovvero dimostrando l’avvenuta richiesta e il trascorrere dei 60 giorni della relativa formalizzazione del silenzio assenso.

[13] Basta consultare le Norme Tecniche di Attuazione del PRG e verificare gli interventi ammessi nei singoli tessuti in base alle rispettive categorie di intervento come da Art. 9 NTA PRG, che le modifiche adottate adeguano a quelle aggiornate del Testo Unico dell’Edilizia DPR 380/2001

Art.9. Categorie di intervento urbanistico e edilizio

1. Ai fini dell’attuazione degli interventi derivanti dall’applicazione delle presenti norme tecniche, le categorie di intervento urbanistico-edilizie, definite dalla dal Testo Unico dell’Edilizia DPR 380/2001 es.m.i., sono le seguenti:

  • Manutenzione ordinaria (ai sensi art.3, comma 1 lett. a);
  • Manutenzione straordinaria (ai sensi art.3, comma 1 lett. b);
  • Restauro e Risanamento conservativo (ai sensi art.3, comma 1 lett. c);
  • Ristrutturazione edilizia (ai sensi art.3, comma 1 lett. d);

DPR 380/2001 Art. 3 (L) – Definizioni degli interventi edilizi comma 1 lett. d)

d) “interventi di ristrutturazione edilizia”, gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, per l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per l’istallazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico. L’intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana. Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ad eccezione degli edifici situati in aree tutelate ai sensi degli articoli 136, comma 1, lettere c) e d), e 142 del medesimo codice, nonché, fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti urbanistici, a quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria(lettera modificata dall’art. 10, comma 1, lettera b), della legge n. 120 del 2020, poi dall’art. 28, comma 5-bis, lettera a), legge n. 34 del 2022, poi dall’art. 14, comma 1-ter, legge n. 91 del 2022 poi dalla legge n. 105 del 2024 di conversione del decreto-legge n. 69 del 2024)

  • Nuova costruzione (ai sensi art.3, comma 1 lett. e);
  • Ristrutturazione urbanistica (ai sensi art.3, comma 1 lett. f),

così come meglio disciplinate dalle relative norme delle diverse componenti del PRG, come individuate dai Titoli II, III e IV. (…)

Titolo II – Sistema insediativo Capo 2° Città storica

Art.24. Norme Generali Art.24. Tessuti della Città storica

comma 3. La Città storica si articola nelle seguenti componenti:

  • a) Tessuti;
  • b) Edifici e complessi speciali;
  • c) Spazi aperti;
  • d) Ambiti di valorizzazione.

(…)

comma 5. Sugli edifici esistenti di Città storica sono ammesse, in generale, le categorie d’intervento, come definite all’art. 9, fatto salvo quanto più specificatamente previsto nelle norme di componente

comma 6. Nel caso di Ristrutturazione edilizia con ampliamento, demolizione e ricostruzione o di ripristino di edifici crollati o demoliti con aumento di SUL o del Vft ovvero con modifica anche di un solo elemento tra sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente, non censiti nell’elaborato gestionale G1. Carta per la qualità, è obbligatorio. acquisire il parere del “Comitato per la qualità urbana e edilizia”, (Co.Q.U.E) ai sensi del comma 12; dovrà, altresì, esprimersi nell’ambito della procedura di rilascio del titolo abilitativo, sulla verifica dell’interesse storico-architettonico degli edifici esistenti. Per gli immobili censiti in Carta per la qualità tale verifica [dell’interesse storico-architettonico NDR], nell’ambito della procedura di rilascio del titolo abilitativo, è di competenza della Sovrintendenza Capitolina.

comma 7. Ad esito della verifica di cui al comma 6, oltre a definire l’assenza o la presenza dell’interesse storico- architettonico il Co.Q.U.E può̀ formulare indirizzi o prescrizioni progettuali da osservare per l’accesso alle singole categorie d’intervento.

Art.25. Tessuti della Città storica

Definizione

comma 1. Si intendono per Tessuti della Città storica gli isolati o parti di isolato ad essa appartenenti costituiti dall’aggregazione di edifici, con relativi spazi aperti di pertinenza e l’esclusione delle sedi viarie, riconducibili a regole sostanzialmente omogenee d’impianto, suddivisione del suolo, disposizione e rapporto con i tracciati, nonché di prevalente caratterizzazione tipologica, formale, costruttiva e funzionale. Rientrano in tali tessuti gli edifici seriali e gli edifici a tipologia edilizia speciale esprimenti le stesse regole del tessuto di appartenenza.

comma 2. I tessuti individuati nell’elaborato 2.“Sistemi e Regole”, rapp. 1:5.000, si articolano in:

  • T1-Tessuti di origine medievale;
  • T2-Tessuti di espansione rinascimentale e modernapre-unitaria;
  • T3-Tessuti di ristrutturazione urbanistica otto-novecentesca;
  • T4-Tessuti di espansione otto-novecentesca ad isolato;
  • T5-Tessuti di espansione otto-novecentesca a lottizzazione edilizia puntiforme;
  • T6-Tessuti di espansione novecentesca a fronti continue;
  • T7-Tessuti di espansione novecentesca a lottizzazione edilizia puntiforme;
  • T8-Tessuti di espansione novecentesca con impianto moderno e unitario;
  • T9-Edifici isolati;
  • T10-Nuclei storici isolati
  • T11 – Nuclei isolati di recente realizzazione

(a breve pubblicheremo un riepilogo di tutti gli interventi ammessi nei vari tessuti)

[14] vedi Art. 25 Tessuti della Città storica 31 modificati commi 2-3-4-5-68-9-10-11-13-14-15 – 17 abrogati commi 712-16 (nella delibera di Giunta 2023: modificati commi 2 – 4-5-6 comma 7 abrogato – modificati commi 8-8-10-11, comma 12 abrogato, modificati commi 13-14-15)

Vedi anche S.O.S. sale cinematografiche, l’intervento di Carteinregola al convegno di Italia Nostra 25 febbraio 2025

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