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Non approvate quella modifica al Piano regolatore! (proliferazione fast food e centri commerciali nel centro storico)

Avevamo già lanciato l’allarme qualche mese fa (1) su quanto si stava apparecchiando per il Centro Storico con le modifiche alle Norme Tecniche di Attuazione del PRG, ora approdate in Assemblea Capitolina, riguardo il contenuto di alcuni emendamenti alla Proposta di Deliberazione della Giunta Gualtieri del giugno 2023 (2). Ulteriori modifiche concordate in questi mesi nella maggioranza che abbiamo avuto modo di leggere, che a nostro avviso darebbero il via libera alla proliferazione di centri commerciali e di fast food nei luoghi più pregiati della città storica: Tessuti medievali, Tessuti di espansione rinascimentale e moderna preunitaria, Tessuti di ristrutturazione urbanistica otto-novecentesca, Tessuti di espansione otto-novecentesca a lottizzazione edilizia puntiforme. Il Piano Regolatore Generale del 2008 tuttora vigente prevede che in queste aree (da “T1” a “T5”) a siano escluse le destinazioni commerciali con superficie di vendita oltre i 250 mq (3), e che siano ammessi accorpamenti di unità immobiliari solo all’interno della stessa unità edilizia (4); la Proposta di Delibera della Giunta Gualtieri del 2023 non aveva modificato le superfici di vendita, ma aveva introdotto la possibilità di accorpamenti tra unità immobiliari in diverse unità edilizie adiacenti, anche se solo al piano terra (5).

Con la premessa che non si tratta di un documento ufficiale e che quindi è d’obbligo il condizionale, riteniamo che gli emendamenti alla Proposta di cui siamo venuti a conoscenza potrebbero avere pesantissime conseguenze su un tema che ultimamente è molto dibattuto anche dalla classe politica di questa città: l’iperturismo e lo snaturamento del centro storico, con il progressivo spopolamento e la perdita di tutte quelle attività che lo rendevano un luogo vivo e vivibile per gli abitanti.

Se saranno presentate e approvate le modifiche di cui abbiamo notizia, le destinazioni commerciali, nelle quali sono inclusi anche i Pubblici esercizi , bar, ristoranti, pub, locali notturni in genere (6), anche nei tessuti più antichi del centro storico come quello medievale e rinascimentale, potranno avere una superficie di vendita fino a 500 mq, il doppio dei limiti attuali (7), con la possibilità di accorpamenti di unità immobiliari ricadenti in diverse unità edilizie adiacenti fino a 500 mq di superficie di vendita (gli accorpamenti con destinazione “pubblici esercizi” sarebbero ammessi solo per locali al piano-terra e mezzanino) .

Anche le “attrezzature collettive”  che in questi tessuti il PRG vigente consente ”fino a 500 mq“, ma solo per “edifici con tipologia edilizia  speciale(8), condizione che la Proposta di delibera del 2023 aveva lasciato più o meno immutata (9) potrebbero essere incrementate da un emendamento che limiterebbe l’esclusione alle sole “attrezzature collettive” con SUL oltre i 500 mq“. Attrezzature che, se da un lato possono comprendere cinema, teatri, spazi espositivi e museali, centri e sale polivalenti, dall’altro includono anche centri per la pratica sportiva, piscine, palestre.

Certo possono presentarsi casi di destinazioni di interesse pubblico – sale per mostre, spazi culturali, musei – che necessitano di più spazio e che possono essere realizzati con soluzioni edilizie compatibili anche con i tessuti più antichi, medievali e rinascimentali. Tuttavia in tali frangenti, che dovrebbero essere l’eccezione e non la norma, si può utilizzare lo strumento della deroga al PRG, con approvazione dall’Assemblea Capitolina che ne stabilisce il pubblico interesse. Allargare di norma le possibilità delle trasformazioni aprendo indiscriminatamente a interventi che seguiranno inevitabilmente – seppure legittimamente – la legge del profitto, finendo inevitabilmente con l’ aumentare l’offerta commerciale per turisti a scapito della tutela del paesaggio e del nostro patrimonio culturale, va esattamente nella direzione opposta a quella che, a parole, questa Amministrazione dice di seguire.

La prossima volta che qualcuno vorrà aprire un fast food davanti al Pantheon e leggeremo sui giornali le proteste dei cittadini e delle associazioni a cui faranno eco le solite affermazioni sdegnate degli esponenti politici, faremo una dettagliata ricostruzione dei fatti e delle responsabilità, che questa volta non potranno essere addossate alle leggi nazionali e al Governo.

Anna Maria Bianchi Missaglia

14 novembre 2024

Per osservazioni e precisazioni: laboratoriocarteinregola@gmail.com

NOTE

(1) VEDI Delibera Modifiche al Piano Regolatore: lettera al Sindaco, all’Assemblea Capitolina, ai Municipi 10 APRILE 2024

(2) PROPOSTA DI DELIBERAZIONE – Variante parziale al PRG vigente Revisione delle Norme Tecniche di AttuazioneRelazione 13 giugno 2023 Variante parziale al PRG vigente Revisione delle Norme Tecniche di AttuazioneAllegato A alla Proposta di Deliberazione 13 giugno 2023

Vedi Modifiche al PRG di Roma cronologia materiali

vedi Modifiche al Piano Regolatore, le osservazioni di Carteinregola gennaio 2024

(3) NTA PRG vigente : prendiamo ad esempio l’Art. 26 che riguarda il tessuto T1, tessuti di origine medievale, ma le stesse modifiche riguardano anche gli articoli e realtivi tessuti: Art.27. Tessuti di espansione rinascimentale e moderna preunitaria (T2) Art.28. Tessuti di ristrutturazione urbanistica otto- novecentesca (T3) Art. 29 Tessuti di espansione otto-novecentesca ad isolato (T4) Art.30. Tessuti di espansione otto-novecentesca a lottizzazione edilizia puntiforme (T5)

Art.26. Tessuti di origine medievale (T1) comma 4

Sono ammesse le destinazioni d’uso di cui all’art. 25, comma 14*, con le seguenti ulteriori esclusioni o limitazioni:

  • a) sono escluse le destinazioni Commerciali con superficie di vendita oltre i 250 mq, le “attrezzature collettive” con SUL oltre i 500 mq, le destinazioni Agricole e Parcheggi non pertinenziali;
  • b) le destinazioni “abitazioni collettive”, “strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere” oltre 60 posti letto, “attrezzature collettive” fino a 500 mq,“sedi della pubblica amministrazione e delle pubbliche istituzioni nazionali, estere, sopranazionali”, “sedi e attrezzature universitarie”, sono ammesse esclusivamente negli edifici con tipologia edilizia speciale individuati nell’elaborato G1.“Carta per la qualità”, compatibilmente con i requisiti strutturanti specificati nel capitolo “Edifici con tipologia edilizia speciale” dell’Elaborato G2.“Guida per la qualità degli interventi”;
  • c) le destinazioni “pubblici esercizi”**, “piccole strutture di vendita”, “artigianato di servizio”, “artigianato produttivo”, sono ammesse solo per i locali al piano-terra e nell’eventuale mezzanino lungo i fronti-strada, nonché all’interno di ambienti polifunzionali o di attrezzature collettive con accesso diretto a piano terra.

*Art.25. Tessuti della Città storica

Destinazioni d’usocomma 14. Nei tessuti della Città storica, sono consentite, salvo le ulteriori limitazioni contenute nella specifica disciplina di tessuto, le seguenti destinazioni d’uso, come definite dall’art. 6:

  • a) Abitative;
  • b) Commerciali, limitatamente alle “piccole” e “medie strutture di vendita”;
  • c) Servizi;
  • d) Turistico-ricettive, limitatamente alle “strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere” (esclusi i motels);
  • e) Produttive, limitatamente all’“artigianato produttivo”;
  • f) Agricole, con esclusione degli “impianti produttivi agro-alimentari”;
  • g) Parcheggi non pertinenziali.

** nelle NTA del PRG vigente i “pubblici esercizi” nell’art. 6  Classificazioni d’uso comma 1 comprendono “bar, ristoranti, pub, locali notturni in genere”

(4)PRG vigente Art. 26 comma 3 . Valgono le seguenti prescrizioni particolari:
a) è ammesso, all’interno della stessa unità edilizia, l’accorpamento di unità immobiliari contigue in
orizzontale e in verticale senza realizzare nuove scale o spostare quelle esistenti né variare la quota d’imposta dei solai, anche al fine di ricomporre i caratteri distributivi verticali originari;
b) il frazionamento delle unità immobiliari esistenti non è consentito, salvo che per la ricostituzione di unità edilizie o immobiliari interessate da precedenti processi di accorpamento

(5) Proposta Deliberazione 13 giugno 2023

Art. 26 Tessuti di origine medievale (T1)

comma 3. Valgono le seguenti prescrizioni particolari:

a) è ammesso, all’interno della stessa unità edilizia,l’accorpamento di unità immobiliari contigue in orizzontale e in verticale senza spostare le scale comuni esistenti né variare la quota d’imposta deisolai, anche al fine di ricomporre i caratteri distributivi verticali originari. L’accorpamento tra unità immobiliari ricadenti in diverse unità edilizie adiacenti è ammesso solo al piano terra;

(6) All’art. 6  Classificazioni d’uso delle NTA del PRG il testo della delibera di Giunta del 2023, con la riorganizzazione delle categorie e i nuovi accorpamenti e suddivisioni, ha inserito nella categoria d) Commerciale: Piccole strutture di vendita (superficie di vendita fino a 250 mq) – (CU/b); Medie strutture di vendita (superficie di vendita fino a 2.500 mq) – (CU/m); Grandi strutture di vendita (superficie di vendita oltre 2.500 mq) – (CU/a); le Strutture di vendita si intendono al dettaglio e comprensive di depositi pertinenziali, anche localizzati in locali autonomi non contigui; Pubblici esercizi , bar, ristoranti, pub, locali notturni in genere);

(7) Nei comuni come Roma con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti, la superficie a mq. 250 e fino a mq. 2.50 classifica le medie strutture di vendita

(8) Art.26. Tessuti di origine medievale (T1) b) le destinazioni “abitazioni collettive”, “strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere” oltre 60 posti letto, “attrezzature collettive” fino a 500 mq, “sedi della pubblica amministrazione e delle pubbliche istituzioni nazionali, estere, sopranazionali”, “sedi e attrezzature universitarie”, sono ammesse esclusivamente negli edifici con tipologia edilizia speciale individuati nell’elaborato G1.“Carta per la qualità”, compatibilmente con i requisiti strutturanti specificati nel capitolo “Edifici con tipologia edilizia speciale” dell’Elaborato G2.“Guida per la qualità degli interventi”;

(9) Così la modifica (in grassetto): (le destinazioni “attrezzature collettive” ) sono ammesse esclusivamente negli edifici con tipologia edilizia speciale individuati adeguatamente documentata ovvero censiti nell’elaborato G1.“Carta per la qualità”, compatibilmente con i requisiti strutturanti specificati nel capitolo “Edifici con tipologia edilizia speciale” dell’Elaborato e G2.“Guida per la qualità degli interventi”

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