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Non approvate quella modifica al Piano regolatore! (reticolo idrografico)

Tra le modifiche alle NTA PRG al voto dell’Assemblea Capitolina c’è un’aggiunta che, con un nuovo emendamento della maggioranza che  abbiamo avuto la possibilità di leggere in anteprima, potrebbe permettere scavi a ridosso dei muraglioni del Tevere, ampliamenti di  edifici esistenti e la realizzazione di opere pubbliche (o catalogate come tali) nelle aree lungo il fiume. Carteinregola chiede ai consiglieri capitolini di non approvare le modifiche all’Art. 71 – Reticolo idrografico.

Evidentemente non basta quello che sta succedendo per l’emergenza climatica, quello che è successo in Emilia Romagna, in Spagna, quegli eventi catastrofici che hanno evidenziato come non si possa scherzare neanche con l’acqua, con i fiumi, con l’alterazione degli equilibri idraulici e idrogeologici.

A Roma la stessa maggioranza che a parole è per una politica “green” e “sostenibile”, nei fatti, come in questo caso, prende decisioni incoerenti, alla totale insaputa dei cittadini.

Da più di un anno sono state approvate dalla Giunta Gualtieri le modifiche alle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano regolatore (1), che si vorrebbero semplici adeguamenti e semplificazioni normative ma che contengono anche cambiamenti sostanziali che abbiamo già avuto modo di commentare in un articolato dossier (2). Ora la Proposta di deliberazione è approdata in Assemblea Capitolina, ma sappiamo che il testo sarà ulteriormente cambiato da una serie di emendamenti che ci risultano essere stati concordati nella maggioranza e in parte con le opposizioni, emendamenti che inutilmente chiediamo da tempo che siano portati a conoscenza della cittadinanza, così come inutilmente abbiamo chiesto che sulle modifiche al PRG si svolgesse un dibattito allargato alla città, mettendo anche i non addetti ai lavori in grado di conoscere le scelte urbanistiche dell’Amministrazione.

Tra le modifiche delle NTA di cui ci eravamo già occupati, una riguarda l’Art. 71, Reticolo idrografico (3) dove la Delibera già approvata dalla Giunta introduce un nuovo comma, n.6  per poter modificare lo  stato dei luoghi  nelle aree a ridosso dei muraglioni del fiume Tevere”, derogando al Testo unico delle opere idrauliche (4) che vieta “in modo assoluto” “…le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno…di metri dieci” nella fascia di rispetto che parte dal ciglio esterno dell’argine nella direzione opposta a quella verso il fiume  “a meno che non vi siano specifiche norme da parte dello strumento urbanistico. La motivazione inserita nelle note della Delibera è la necessità di “superare il divieto assoluto di edificazione afferente la fascia di 10 metri retrostante i muraglioni del Tevere[per ] agevolare la realizzazione di opere pubbliche infrastruttura/i quali strade, fogne, acquedotti ecc.”

Commento alla modifica dell’art. 71 nella Relazione della Delibera di giunta del 2023

Avevamo già commentato la modifica (5) rimarcando che si cancellava ogni limitazione prevista (quindi senza fissare alcun limite) lungo gli argini del Tevere – che si sviluppano per 8 km sulle due sponde del tratto urbano centrale della città – per una serie di interventi nella Delibera definiti in modo assai  generico  all’interno delle due categorie “reti tecnologiche  (fognature, acquedotti, ecc)” e infrastrutture per la mobilità (piazze, strade, parcheggi, marciapiedi, piste ciclopedonali), sottolineando che se si intendevano, per queste ultime,  solo interventi in superficie, la deroga ai 10 metri quantanche già abbondantemente  superata, visto che da  tempo vi sono tali infrastrutture sui lungotevere, poteva essere condivisibile; mentre se invece si fosse inteso dare il via libera a strutture come ad esempio i  “parcheggi interrati” da scavare a ridosso  dei muraglioni, (che, anche se realizzati da privati per i privati sono opere pubbliche a tutti gli effetti (7), si sarebbe trattato di interventi con forti impatti sugli equilibri idrogeologici, vere e proprie dighe alle falde sotterranee che verrebbero deviate prima di raggiungere il Tevere. Avevamo quindi chiesto che tale nuovo comma fosse eliminato e fosse mantenuta la normativa vigente.

Recentemente siamo venuti a conoscenza che tale modifica, con gli ultimi emendamenti che approderanno in Aula, è stata maggiormente specificata, ma ulteriormente peggiorata. Premesso che non si tratta di un documento ufficiale e che quindi è d’obbligo il condizionale, il nuovo emendamento cancellerebbe il “divieto di qualsiasi interventonella fascia di rispetto di m. 10 dalla sponda o dal piede dell’argine di fiumi e torrenti(8) per una serie di fattispecie, come gli interventi di ristrutturazione edilizia (9), gli ampliamenti di volume fino al 20% di strutture di interesse pubblico o destinate ad attività produttive e agli impianti e alle attrezzature sportive, la costruzione di opere pubbliche e di pubblico interesse, tra le quali le opere pubbliche che rispondono agli standard urbanistici del D.I.1444/1968 (10).

Standard urbanistici e opere pubbliche in cui rientrano i cosiddetti parcheggi “pertinenziali” ai fini della Legge 122/89 “Tognoli”,  “opere pubbliche” in quanto realizzati su suolo pubblico e destinati a tornare nella disponibilità del Comune (7), ma di fatto interventi realizzati da privati e destinati per la maggior parte  a posti auto da vendere  ai privati per 90 anni a prezzi di mercato.

Ma a questo punto preoccupa ben di più il via libera che sarebbe dato alle nuove edificazioni e agli aumenti di cubatura, che si aggiungerebbero alle opere consentite dal nuovo comma dalla Delibera di Giunta. Delibera che già precisava “purché le stesse siano collocate completamente al di fuori dell’alveo inciso” , cioè al di fuori della porzione dove scorre il fiume(11), affidando la valutazione necessaria al rilascio del nulla osta idraulico per gli interventi a una “relazione di compatibilità idraulica che analizzi tali aspetti e certifichi l’assenza di perturbazioni indotte sulle modalità di deflusso del corso d’acqua e di pericolo per la salvaguardia dell’infrastruttura stessa“. Non sappiamo se l’ulteriore modifica sia stata sottoposta preliminamente all’ARPA Lazio e all’Autorità di bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale, ma riteniamo che un cambiamento di tale portata richiederebbe una procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e che non sia proponibile una valutazione “caso per caso” affidata a una relazione tecnica, magari a cura di un professionista su incarico del proponente dell’intervento.

E’ sicuramente utile introdurre nell’Articolo 71 – con le opportune precauzioni – infrastrutture come piste ciclabili, o interventi di manutenzione, consolidamento, adeguamenti tecnici o per l’ eliminazione delle barriere architettoniche. Ma non sarebbe accettabile che si permettessero scavi a ridosso degli storici muraglioni, e addirittura aumenti di cubatura, se non nuove edificazioni, a ridosso del fiume, mettendo a rischio strutture e persone per interventi il cui pubblico interesse è tutto da dimostrare.

Alla luce degli ultimi devastanti fenomeni climatici che hanno fatto saltare tutti i precedenti modelli di valutazione dei rischi, un’Amministrazione responsabile dovrebbe andare nella direzione di una maggiore regolamentazione degli interventi nelle aree ambientali sensibili, anzichè allargare le maglie degli interventi edilizi di cui abbiamo amaramente constatato le conseguenze.

Anna Maria Bianchi Missaglia

Post scriptum: il Piano Territoriale Paesistico Regionale del Lazio approvato nell’aprile 2021, nelle Norme Tecniche di Attuazione, Articolo 36 Protezione dei fiumi, torrenti, corsi d’acqua, al comma 7. recita “Fatto salvo l’obbligo di richiedere l’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’articolo 146 del Codice, le disposizioni di cui ai commi 4 e 6 [di più stringente tutela NDR (12)] non si applicano alle aree urbanizzate esistenti come individuate dal PTPR, e corrispondenti al “paesaggio degli insediamenti urbani” e al paesaggio delle “Reti, infrastrutture e servizi”, ferma restando la preventiva definizione delle procedure relative alla variante speciale di cui all’articolo 61 delle presenti norme qualora in tali aree siano inclusi nuclei edilizi abusivi suscettibili di perimetrazione ai sensi della l.r. 28/1980

13 novembre 2024 (ultima modifica 14 novembre 2024)

Vedi Modifiche al PRG di Roma cronologia materiali

vedi Modifiche al Piano Regolatore, le osservazioni di Carteinregola gennaio 2024

Per osservazioni e precisazioni: laboratoriocarteinregola@gmail.com

NOTE

(1) 102a Proposta (D.G.C. n. 53 del 13 giugno 2023) Adozione, ai sensi dell’art. 10 della Legge n. 1150/42 e L.R. n. 19/2022, della variante parziale alle Norme tecniche di attuazione del Piano Regolatore Generale vigente, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 12.02.2008)

(2) VAI al sommario delle Osservazioni di Carteinregola alle modifiche del Piano regolatore illustrate in occasione dell’Audizione alla Commissione Urbanistica del 28 novembre 2023

(3) Articolo 71 Reticolo idrografico del Piano Regolatore Generale

La   modifica dell’Art. 71 introdotta dalla Delibera di Giunta il 13 giguno 2023– Reticolo idrografico, secondo la premessa ha  l’ “Obiettivo di rendere più organica la norma per favorire interventi infrastrutturali”, con una Proposta  che “definisce all’interno della normativa tecnica di Piano la possibilità di poter modificare lo  stato dei luoghi per realizzare interventi pubblici di carattere infrastrutturale {strade, fogne, acquedotti), nelle aree a ridosso dei muraglioni del fiume Tevere, così come previsto dall’art. 96 lettera f) del Regio Decreto n. 523/1904 /Testo unico delle opere idrauliche[3]) (sotto il testo della Delibera, che potrebbe essere ulteriormente modificato con il nuovo emendamento)

Da Variante parziale al PRG vigente Revisione delle Norme Tecniche di Attuazione – Relazione

(4) Art. 96 lettera f) del Regio Decreto n. 523/1904 {Testo unico delle opere idrauliche). https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1904_0523.htm

art. 96 (art. 168, legge 20 marzo 1985, n. 2248, allegato F).

Sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese i seguenti:

(…) f) Le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi; (in calce gli altri articoli)

La norma vieta quindi ogni opera che alteri o lo stato o la forma o le dimensioni o la resistenza dell’argine, poiché l’alterazione dello stato dei luoghi, che la norma intende assolutamente impedire, può derivare dalla modificazione anche di una soltanto delle caratteristiche dell’argine, senza che occorra che la modificazione le investa tutte”.

Va fatto presente che le distanze indicate  devono intendersi misurate dal piede arginale esterno, cioè nel caso dei Muraglioni, si riferisce alla fascia di rispetto dei 10 metri che parte dal ciglio esterno dell’argine nella direzione opposta a quella verso il fiume. Come si evince anche dalle premesse alla modifica, si tratta della “possibilità di poter modificare lo stato dei luoghi per realizzare interventi pubblici  nelle aree a ridosso dei muraglioni del fiume Tevere” e nel commento al comma “per superare il divieto assoluto di edificazione afferente la fascia di 10 metri retrostante i muraglioni del Tevere

(6) vedi Osservazioni modifiche PRG: 8. Interventi a ridosso dei muraglioni del Tevere del 2 gennaio 2024

vedi anche: Modifiche NTA PRG: l’incomprensibile intervento sull’art. 71 24 dicembre 2023

(7) vedi 30 maggio 2012 la Deliberazione dell’Autorità Vigilanza sui Contratti Pubblici, oggi ANAC , che riprende una precedente Determinazione della stessa AVCP del 13 ottobre 2005, dichiara definitivamente che i parcheggi realizzati da privati su suolo pubblico in diritto di superficie sono opere pubbliche a tutti gli effetti e invita il Comune di Roma ad adeguarsi alle normative vigenti. (> vai al nostro articolo del 2017 Sul PUP vogliamo il parere dell’ANAC) Deliberazione n. 57 scarica

(8) PRG Art. 71 Comma 5: Nella fascia di rispetto di m. 10 dalla sponda o dal piede dell’argine di fiumi e torrenti, al fine di ricostituire le condizioni naturali, è vietato qualsiasi intervento, ad eccezione degli interventi di Risanamento ambientale (RSA), Ripristino ambientale (RIA) e Restauro ambientale (REA), come definiti dall’art. 10, e di quanto previsto dal “Codice della buona pratica agricola”(Reg. 1999/1257/CE). È altresì vietato il taglio della vegetazione riparia arbustiva e arborea naturale, ad eccezione degli interventi imposti ed attivati dagli enti competenti in materia.

(9) D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia
 (G.U. n. 245 del 20 ottobre 2001)

Art. 3 (L) – Definizioni degli interventi edilizi
comma 1. Ai fini del presente testo unico si intendono per

lettera d) “interventi di ristrutturazione edilizia”, gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, per l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per l’istallazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico. L’intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana. Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ad eccezione degli edifici situati in aree tutelate ai sensi degli articoli 136, comma 1, lettere c) e d), e 142 del medesimo codice, nonché, fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti urbanistici, a quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 14444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria
(lettera modificata dall’art. 10, comma 1, lettera b), della legge n. 120 del 2020, poi dall’art. 28, comma 5-bis, lettera a), legge n. 34 del 2022, poi dall’art. 14, comma 1-ter, legge n. 91 del 2022 poi dalla legge n. 105 del 2024 di conversione del decreto-legge n. 69 del 2024)

(10) Decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444
Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’art. 17 della legge n. 765 del 1967.

Vedi art. 4. Quantità minime di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi da osservare in rapporto agli insediamenti residenziali nelle singole zone territoriali omogenee

(11) Alveo inciso o attivo: porzione dell’area fluviale, generalmente incisa e compresa tra le sponde, all’interno della quale hanno luogo i deflussi liquidi del corso d’acqua in condizioni di piena ordinaria, ancorché rimanga asciutta durante gran parte dell’anno

BMP – Alveo inciso https://sciamlab.com/opendatahub/dataset/r_sardeg_dbmp-alveo-inciso

Si intende la rappresentazione della superficie del letto del corso d’acqua, cioe la superficie compresa tra i confini naturali o artificiali (argini, muri, scarpate, etc.) ovvero dell’alveo inciso che rappresenta quella porzione della regione fluviale compresa tra le sponde fisse o incise del corso d’acqua stesso, normalmente sede dei deflussi idrici in condizioni di portata al piu uguali a valori di piena ordinaria. In genere il letto del corso d’acqua conterra la superficie che, al momento del rilievo, era coperta di acqua, definita come profilo bagnato, le superfici costituenti isole a carattere temporaneo o permanente, le spiagge comprese fino alla linea di prima arginatura. Nel caso in cui, al momento del rilievo, vi sia assenza di acqua, l’alveo inciso corrisponde al greto del corso d’acqua. Ogni corso d’acqua puo essere naturale o artificiale, e piu genericamente non arginato e arginato: la definizione di alveo inciso in questi ultimi due casi comunque coincide. L’alveo inciso e delimitato normalmente da elementi quali terrazzi, argini, sponde, gabbioni, aree golenali (sono adiacenti ed esterne all’alveo inciso), muri, etc. Laddove non si ritrova nessuno degli elementi menzionati si usa il perimetro dell’area bagnata. Il contorno dovrebbe corrispondere alla delimitazione dell’area in cui siano visibili effetti permanenti derivanti dalla presenza di acqua. Nel caso in cui si rilevi una situazione: – di confluenza di un corso d’acqua in un altro, l’alveo del confluente deve essere chiuso con un tratto fittizio – di diramazione di un corso d’acqua in piu corsi d’acqua, l’alveo del corso che si dirama deve essere chiuso con un tratto fittizio solo in corrispondenza di quelle diramazioni considerate come un altro corso o come secondarie – di immissione emissione in da uno specchio d’acqua, l’alveo deve essere chiuso con un tratto fittizio – in presenza di manufatti o di infrastrutture o altro deve essere garantita la continuità dell’area con contorni di tipo fittizio. Dell’alveo inciso e necessario caratterizzare, in base alla direzione di flusso dell’acqua o, se non e distinguibile, in modo convenzionale, la sponda destra e la sponda sinistra.Deve essere acquisita la superficie con continuita anche in presenza di sottopassi con immobili, manufatti, infrastrutture o opere d’arte (escluse le tombinature o i percorsi sotterranei) per tutti i tratti la cui larghezza e compatibile con la scala di rilievo (distanza delle sponde > 1,5m).

(12) scarica le NTA del PTPR del 21 aprile 2021

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