Regolamento per lo snellimento e la semplificazione delle procedure per la definizione delle istanze di CONDONO EDILIZIO – ma vi pare possibile che dopo oltre 180mila pratiche rimaste inevase in trentaquattro anni di attesa, con tutta la grande libertà di stampa a condannare lo stallo amministrativo, arrivano delle semplici regole rivoluzionarie per sbloccare lo stallo, e la notizia dopo 4 giorni dalla votazione in Assemblea Capitolina non riesce a trovare nemmeno un trafiletto in ultima pagina?
Parliamo di potenziali decine di milioni di euro per le casse comunali. Ma parliamo anche di 180mila potenziali abusi edilizi rimasti senza alcun controllo amministrativo ed eventuale demolizione, grazie alla semplice presentazione della domanda di condono, così come stabilito nelle 3 Leggi del 1985, 1994 e 2003. La semplificazione introdotta con le nuove regole non riguarda nuovi abusi o domande già respinte, non supera vincoli e perimetri esistenti, e non modifica i limiti di accettazione delle domande.
Obiettivo smaltire le 180mila istanze in tempi rapidi, quindi far emergere i trentennali stati di abuso edilizio.
Prima la pratica era istruita da funzionari comunali coi soliti tempi infiniti, e i rischi di ‘errori’, alcuni dei quali finiti in tribunale. Ora col nuovo regolamento tutto il lavoro e la responsabilità sugli atti sarà esclusivamente a carico del professionista incaricato dal privato che richiede il condono. La procedura sarà interamente digitalizzata, quindi al massimo della trasparenza possibile, e l’amministrazione effettuerà comunque dei controlli a campione sulle pratiche tramite un algoritmo, per cui con la garanzia che nessun funzionario pubblico potrà ‘sbagliare’.
E’ chiaro che così, nei casi di accertamento di false dichiarazioni, il tecnico incaricato dal privato ne risponderà direttamente alle Autorità Giudiziarie in base alle denunce dell’Amministrazione al suo Ordine Professionale. Ma non basta. Prima, in caso di accoglimento dell’istanza, se il privato non pagava poteva comunque continuare a godere dei diritti concessi alla presentazione della domanda, e l’amministrazione aveva lavorato a vuoto. Ora il privato dovrà pagare entro 30 giorni altrimenti l’istanza verrà rigettata come se non fosse stata accolta. In più, ovviamente, dovrà procedere alla demolizione. A sue spese.
sito Roma Capitale 20 maggio 2019