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Nuovo Statuto, i rischi per la democrazia della “democrazia diretta”

aula discussione statuto Schermata 2018-01-11 alle 17.00.28

immagine dallo streaming della seduta dell’Assemblea capitolina di giovedì 11 gennaio dopo l’intervento della Sindaca Raggi.

(15 gennaio, ultima modifica 17 gennaio) Alla vigilia dell’approvazione definitiva del nuovo Statuto di Roma Capitale, lanciamo un ultimo grido di allarme sull’ambiguità delle nuove norme per la partecipazione dei cittadini. Perchè ci  preoccupa molto l’idea che referendum  abrogativi e propositivi riguardanti  provvedimenti di competenza dell’Assemblea Capitolina, possano passare a maggioranza,  indipendentemente dal numero di votanti, offrendo la possibilità a minoranze organizzate di poter influenzare scelte importanti per la città anche se non rappresentano né la maggioranza né un consistente numero di cittadini interessati dal provvedimento. In calce mettiamo gli articoli modificati  a confronto con il testo attualmente vigente, e il video della seduta di giovedì 11 con il dibattito sullo statuto che si è svolto all’Assemblea capitolina.

> Vai al video della  diretta dell’Assemblea del 16 gennaio

Aggiornamento del 16 gennaio 2017: apprendiamo dal quotidiano La Repubblica che l’Assemblea del 15 è stata riconvocata dopo la nostra segnalazione (vedi nota ) della mancata pubblicazione  della convocazione sull’albo pretorio almeno un giorno prima, ripresa dal consigliere FdI Ghera, che avrebbe provocato la sospensione della seduta e il rinvio a martedì 16,  ma in altro orario di convocazione (dalle 18 alle 23). Secondo quanto riportato dal quotidiano,  il Presidente Marcello De Vito avrebbe spiegato che si è trattato di un contrattempo causato dagli uffici, dato  il Segretariato avrebbe provveduto per tempo a trasmettere la convocazione venerdì scorso. In realtà più volte abbiamo segnalato la tardiva pubblicazione delle convocazioni delle sedute dell’assemblea e delle commissioni, spesso a filo delle 24 ore, talvolta addirittura poche ore prima dell’inizio previsto. E pensiamo che sia un preciso dovere delle istituzioni capitoline vigilare sul rispetto dei tempi da parte degli uffici per  garantire la massima informazione e trasparenza ai cittadini. Quanto al nostro timore che la mancata pubblicazione fosse  anche dovuta alla fretta di approvare il nuovo Statuto (e la proroga del contratto ATAC, altro punto all’ODG), apprendiamo che  le due sedute dell’assemblea decise il venerdì per il lunedì e martedì successivi sarebbero  state approvate all’unanimità dai capi gruppo. Se fosse confermato,  evidentemente  l’urgenza di approvare quei provvedimenti sarebbe condivisa anche  dall’opposizione.

SINTESI

Le nostre obiezioni alle modifiche allo Statuto di Roma Capitale per quanto riguarda le forme di consultazione dei cittadini si possono così sintetizzare:

viene introdotto lo strumento del referendum propositivo per provvedimenti assimilabili a quelli dell’Assemblea Capitolina (con alcune esclusioni)

i referendum propositivo e abrogativo mantengono l’attuale filtro di un numero di sottoscrizioni “ raccolte nei tre mesi precedenti al deposito, non inferiore all’uno per cento di quello della popolazione residente” ma non pongono più alcuna soglia minima di numero di elettori per la  validità  della votazione e  le risultanze  dovranno essere   obbligatoriamente adottati dall’Assemblea Capitolina: in caso prevalga il voto favorevole all’abrogazione di un provvedimento, l’ Assemblea Capitolina “con propria deliberazione da adottare entro trenta giorni”  “dà atto dell’avvenuta abrogazione del provvedimento” , in caso prevalga il voto favorevole  all’adozione di un provvedimento l’Assemblea Capitolina è  tenuta a deliberare, entro centoventi giorni…nel senso espresso dal risultato del referendum.

– viene  ridotto anche il numero di consiglieri necessari ad approvare  l’indizione di  un referendum da parte dell’Assemblea capitolina

– è introdotta la possibilità di  un “controreferendum” promosso dalle istituzioni capitoline che si mette in gara con quello promosso da cittadini o altre realtà

– si introducono  in più passaggi i riferimenti al “ricorso a tecnologie informatiche e telematiche” che prefigurano scenari in cui il singolo cittadino potrà  esprimere le sue preferenze on line, in assenza di un confronto pubblico e con scarse garanzie sulla trasparenza

il percorso di modifica dello Statuto non si è svolto, paradossalmente, attraverso un dibattito pubblico esteso e  democratico, ma solo nelle sedi istituzionali (commissione e municipi) con sporadiche audizioni di associazioni, senza campagne informative rivolte ai cittadini. Non sappiamo nemmeno se sia  stato dato seguito all’obbligo di pubblicazione  della bozza su due quotidiani.

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All’ODG della seduta Capitolina del 16 gennaio  il Nuovo Statuto portato in Aula Giulio Cesare giovedì scorso  che non è  stato poi  approvato, perchè secondo il TUEL (1)  per  la revisione dello Statuto è necessaria una maggioranza speciale, che deve raccogliere più voti di quelli dei consiglieri pentastellati. Così la Delibera deve essere votata per due volte a maggioranza assoluta nei successivi 30 giorni. Detto fatto le sedute sono state fissate il lunedì 15 (seduta poi saltata a causa dei tempi troppo stretti di pubblicazione della convocazione) e  martedì 16.

Ma ci preme chiedere ancora una volta    ai consiglieri M5S di ripensarci,   di non cambiare le percentuali  della rappresentanza dei generi nelle giunte  – vedi l’articolo di Rosanna Oliva (2)  – e soprattutto  di non modificare così drasticamente le modalità di referendum, mettendo in mano a pochi la possibilità di condizionare le scelte che riguardano tutti senza alcun “paracadute”.

Lo chiediamo anche se non c’è alcuna possibilità che ciò avvenga, dato che la consultazione popolare   è un caposaldo del Movimento Cinque Stelle, vantato anche dal post dei consiglieri capitolini sul sito beppegrillo. it: “Finalmente   in Aula  la proposta di revisione dello Statuto…referendum propositivo, abrogativo e consultivo senza quorum”… “petizioni popolari elettroniche e  consultazioni online(3). Ma  bisogna dire che,  paradossalmente, nonostante i proclami trionfalistici,  non sono state  date molte possibilità ai cittadini “di essere coinvolti e ascoltati (3) proprio sulle  novità del nuovo Statuto. E ciò è particolarmente contraddittorio se si pensa che la Giunta Raggi, nello stesso periodo, ha lanciato  una piattaforma  on line per raccogliere le proposte e le osservazioni dei cittadini su un sistema assai complesso come la mobilità metropolitana –  e  quello sì richiede competenze tecniche e una visione di sistema   -, mentre per  le modifiche dello Statuto, che incidono direttamente sulle modalità partecipative della cittadinanza, non è stato avviato alcun dibattito pubblico, nè promossa un’informazione allargata e capillare. Le uniche iniziative  per il confronto con la società civile sono state  un paio (?) di incontri della Commissione riforme istituzionali con una selezione di rappresentanti di associazioni (anche Carteinregola) e la pubblicazione della bozza di delibera sul sito istituzionale per il periodo prescritto (4). Eppure – abbiamo ora verificato – proprio lo Statuto  prescrive, all’Articolo 43 – Revisione dello Statuto (5), che le modifiche, “al fine di acquisire pareri e contributi propositivi”   siano portate a conoscenza dei municipi e “degli appartenenti alla comunità cittadina con l’affissione all’Albo Pretorio per non meno di dieci giorni” (come è avvenuto), ma anche che si provveda  alla “pubblicazione su almeno due quotidiani e  il ricorso ad altri idonei strumenti di comunicazione“, a cui  non ci risulta sia stato dato seguito.

Ma vogliamo dirlo chiaramente:  aumentare il peso dei referendum ampliandone la portata e cancellandone il “quorum” non garantisce automaticamente maggiore democrazia, anzi, se non vengono create le premesse indispensabili per assicurare  una consultazione consapevole,  a cui partecipi una moltitudine di cittadini, e se non vengono stabiliti con rigore gli ambiti e  le esclusioni, e soprattutto un numero minimo di votannti,  il ricorso alla democrazia diretta può diventare strumento delle peggiori derive populistiche e/o di un autoritarismo camuffato. 

Queste le condizioni indispensabili:

Informazione: perché la decisione dei cittadini sia espressione autentica della loro volontà, è necessario che sia garantita una capillare e corretta informazione sul tema su cui sono chiamati ad esprimersi, soprattutto se le scelte riguardano temi complessi;  che sia facilmente accessibile a tutti la modalità con cui esprimere le proprie preferenze;

Dibattito pubblico: deve essere previsto un dibattito  vero tra persone in carne ed ossa, nelle comunità presenti nei tanti territori cittadini (in assemblee pubbliche, non solo nelle aule poco frequentate dei consigli municipali) , in modo che la preferenza espressa sia raggiunta dopo  che ciascuno ha valutato i pro e i contro di ciascuna opzione. Informazione e dibattito pubblico che, ripetiamo, a giudicare dal percorso di revisione dello statuto, sono tutt’altro che scontati.

Partecipazione attiva e collettiva: deve essere stimolata la motivazione della cittadinanza a prendere parte alle consultazioni, ma anche la presa di responsabilità,  con la richiesta dell’ impegno dei cittadini, sia nel raccogliere le sottoscrizioni, sia nel  recarsi fisicamente alle urne (6).  Se i canali digitali prendessero il sopravvento, risolvendo la scelta o l’adesione  con un tasto da premere in solitudine davanti a un computer, più che frutto di decisioni ragionate prese in nome dell’interesse generale (e dei nostri valori costituzionali) potrebbero portare a opzioni condizionate dalla scarsa conoscenza delle questioni sottoposte, o dall’emotività del momento. O, ancora peggio, da manipolazioni da parte di centri di interesse particolari. Senza contare che le diseguaglianze che persistono e che  continueranno a persistere a  lungo rispetto alle competenze tecnologiche privilegerebbero sempre  le nicchie direttamente interessate e tecnologicamente  equipaggiate (7).

Trasparenza: la votazione via web solleva anche un altro problema,  cioè quello della trasparenza totale del voto, anche rispetto alle piattaforme utilizzate (8).

Chi propone cosa

Entrando nel merito delle nuove opportunità offerte dal nuovo Statuto occorre distinguere tra iniziativa popolare, petizioni, referendum consultivi, abrogativi e propositivi

Iniziativa popolare : “I cittadini esercitano l‟iniziativa degli atti di competenza del Consiglio Comunale presentando un progetto redatto in articoli e accompagnato da una relazione illustrativa, che rechi non meno di cinquemila sottoscrizioni raccolte nei tre mesi precedenti al deposito“- Le cosiddette “Delibere di inziativa popolare” dovrebbro poi seguire l’iter delle delibere istituzionali, andando al voto dell’Assemblea entro 4 mesi dal deposito del progetto (9)

PetizioniI cittadini, singoli o associati, possono presentare petizioni al Sindaco o al Consiglio Comunale, per sollecitare l‟adozione di idonee iniziative volte al soddisfacimento di esigenze della comunità locale o di particolari settori della popolazione” Vengono consegnate al  Presidente della competente Commissione capitolina (10) 

Ma è nell’istituto del referendum che sono state introdotte modifiche che rischiano di alterare fortemente i contrappesi democratici.

I Referendum possono essere promossi per iniziativa popolare o per iniziativa dell’Assemblea capitolina. (11) Nel primo caso l’attuale ordinamento prevede che i cittadini debbano raccogliere un certo  numero di sottoscrizioni   (12). Attualmente sono previsti solo referendum consultivi (cioè che chiedono agli elettori di esprimere una preferenza su qualche temaper conoscerne il parere) o   abrogativi (cioè che chiedono agli elettori di promuovere  l’abrogazione, ovvero la decadenza, di una legge in modo totale o parziale) Sono eclusi dal referendum  alcuni atti  (come ad esempio tasse, patrimonio comunale, tutela delle minoranze).  Le proposte sottoposte a referendum sono approvate solo se  “ ha partecipato alla votazione un terzo degli aventi diritto per il referendum consultivo e la maggioranza degli aventi diritto per il referendum abrogativo e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi (13).

Quanto agli esiti dei due tipi di referendum, per l’attuale Statuto, in caso di referendum consultivo,l’Assemblea Capitolina, entro trenta giorni dalla data di proclamazione dei risultati si determina sugli stessi, motivando pubblicamente l’eventuale non accoglimento dell’indirizzo politico espresso dagli appartenenti alla comunità cittadina .In caso di referendum abrogativo, qualora il risultato sia favorevole all’abrogazione di un provvedimento dell’Assemblea Capitolina ovvero di singole disposizioni di esso, l’Assemblea entro trenta giorni delibera dando  atto dell’avvenuta abrogazione.

Le modifiche che si vogliono ora introdurre prevedono:

L’introduzione del referendum propositivo – mantendendo le stesse modalità per le esclusioni e il numero di sottoscrizioni necessario per la richiesta –  ma stabilendone l’approvazione o se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi, indipendentemente dal numero dei partecipanti al voto, contro l’attuale  partecipazione al voto di  un terzo degli aventi diritto  per  il referendum consultivo e della maggioranza degli aventi diritto per il referendum abrogativo.

Anche i referendum promossi dall’Assemblea Capitolina subiscono modifiche: i referndum consultivi possono essere proposti anche dalla Giunta all’Assemblea, e con  deliberati  alla maggioranza – anzichè con gli attuali due terzi – dei Consiglieri. Ma soprattutto l’Assemblea Capitolina, anche su proposta della Giunta, può presentare una controproposta di referendum, in un referendum dove gli elttori  “si pronunciano contestualmente sia sulla proposta di referendum popolare sia sulla controproposta e possono esprimere voto favorevole o contrario su una delle due proposte o su entrambe”. E sarebbe così  approvata la proposta che riceve la maggioranza dei voti validamente espressi, indipendentemente dal numero dei partecipanti al voto, e tra le due quella che ne ottiene il maggior numero Infine si sottolinea  che nell’articolo di “altre forme di consultazione“, si prevede che  l’Assemblea possa  proporre altre forme di consultazione… anche con il ricorso a tecnologie informatiche e telematiche” senza più precisare le esclusioni  “delle consultazioni sugli atti per i quali è inammissibile il referendum” (tasse, tutele minoranze religiose etc.

E bisogna sottolineare che, con l’esclusione degli esiti dei referendum consultivi, quelli dei referendum abrogativi e propositivi saranno invece obbligatoriamente adottati dall’Assemblea Capitolina: in caso prevalga il voto favorevole all’abrogazione di un provvedimento, l’ Assemblea Capitolina “con propria deliberazione da adottare entro trenta giorni”  “dà atto dell’avvenuta abrogazione del provvedimento” , in caso prevalga il voto favorevole  all’adozione di un provvedimento l’Assemblea Capitolina è  tenuta a deliberare, entro centoventi giorni…nel senso espresso dal risultato del referendum.

Per questo ci  preoccupa molto l’idea che referendum consultivi, abrogativi e propositivi, possano passare indipendentemente dal numero di votanti, offrendo la possibilità a minoranze organizzate di poter influenzare scelte importanti per la città anche se non rappresentano né la maggioranza né un consistente numero di cittadini interessati dal provvedimento.

Infine, non si può non segnalare la profonda contraddizione di un MoVimento che predica la partecipazione dei cittadini tramite la consultazione referendaria, che non ha certo facilitato l’iniziativa di Radicali italiani per il referendum “Mobilitiamo Roma” per la messa a gara del trasporto pubblico oggi affidato ad ATAC, che ha raccolto le firme di 33mila cittadini romani; la sindaca Raggi avrà tempo fino al 31 gennaio per fissare la data della consultazione, ma la recente decisione della Giunta di prorogare l’affidamento ad Atac fino al 2021 di fatto vanifica la possibilità di espressione popolare sul tema (14).

Riconosciamo invece come positivo l’introduzione del bilancio partcipativo, anche se bisognerà valutare il regolamento a cui l’articolo rimanda, per verificare come verrà affrontato  anche in questo caso il rischio di distorsioni

Anna Maria Bianchi Missaglia

Per osservazioni e precisazioni: laboratoriocarteinregola@gmail.com

Le nostre critiche del 10 gennaio 2018 scarica il pdf 11 gennaio 2017 Proposta di deliberazione Statuto di Roma Capitale testo vigente con modifiche evidenziate e proposte emendamenti a cura di Carteinregola

> Vai all’intervento di Paolo Gelsomini, Giorgio Bertini e Guido Marinelli  sul Nuovo Statuto e la partecipazione

Gli articoli sulla partecipazione popolare revisionati dal nuovo Statuto sono  8 – 8 bis (nuovo inserimento) 10- 11

(in grassetto nero le parti aggiunte o modificate dalla delibera allo Statuto vigente del 2013)

Articolo 8. Iniziativa popolare ed istituti di partecipazione”

  1. Roma Capitale, nei modi e nei limiti stabiliti dal Regolamento per gli istituti di partecipazione e di iniziativa popolare, agevola le procedure e fornisce gli strumenti per l’esercizio del diritto di iniziativa, [aggiunto:]favorendo ogni forma di uso delle nuove tecnologie per promuovere una maggiore partecipazione degli appartenenti alla comunità cittadina al processo democratico e per facilitare l’esercizio dei diritti.
  2. Gli appartenenti alla comunità cittadina esercitano l’iniziativa degli atti di competenza dell’Assemblea Capitolina e della Giunta indicati dal Regolamento presentando un progetto redatto in articoli e accompagnato da una relazione illustrativa, che rechi non meno di cinquemila sottoscrizioni raccolte nei tre mesi precedenti al deposito.
  3. L’Assemblea Capitolina e la Giunta Capitolina si determinano, secondo le rispettive competenze, sul progetto di iniziativa popolare entro e non oltre sei mesi dal deposito.
  4. Un rappresentante del Comitato promotore ha facoltà di illustrare la proposta, secondo la competenza a determinarsi, all’Assemblea o alla Giunta Capitolina.
  5. Gli appartenenti alla comunità cittadina presentano interrogazioni e interpellanze al Sindaco, depositandone il testo, con non meno di duecento sottoscrizioni, presso il Segretariato Generale. Il Sindaco, entro e non oltre sessanta giorni, risponde per iscritto e invia copia delle risposte alle Consigliere e ai Consiglieri Capitolini. Alle interrogazioni e interpellanze che riguardano l’attuazione delle pari opportunità, il Sindaco risponde entro e non oltre trenta giorni dal deposito delle istanze.
  6. Singoli appartenenti alla comunità cittadina o associazioni possono presentare petizioni all’Assemblea Capitolina e al Sindaco per promuovere l’adozione di provvedimenti utili per la collettività. Il Presidente dell’Assemblea Capitolina o il Sindaco, nelle materie di competenza dei rispettivi organi, rispondono entro sessanta giorni, dalla data di presentazione della petizione ovvero dalla data di chiusura delle sottoscrizioni o adesioni, ed inviano copie delle risposte alle Consigliere e ai Consiglieri Capitolini. E’ facoltà del presentatore individuare un periodo di tempo, nel limite massimo stabilito dal Regolamento per gli istituti di partecipazione e di iniziativa popolare, per la raccolta delle sottoscrizioni o delle adesioni.

[attualmente: singoli appartenenti alla comunità cittadina o associazioni possono presentare petizioni all’Assemblea Capitolina e al Sindaco. Il Presidente dell’Assemblea Capitolina o il Sindaco, nelle materie di competenza dei rispettivi organi, entro sessanta giorni, rispondono per iscritto e inviano copia delle risposte alle Consigliere e ai Consiglieri Capitolini. Petizioni e risposte vengono pubblicate sul Bollettino di Roma Capitale ]

7. Qualora le petizioni di iniziativa dei singoli appartenenti alla comunità cittadina siano accompagnate da non meno di trentamila sottoscrizioni o adesioni, le stesse possono essere illustrate dal primo presentatore in Assemblea Capitolina, nei modi e nei limiti stabiliti dal Regolamento dell’Assemblea Capitolina.[nuovo inserimento]

8. Il Regolamento per gli istituti di partecipazione e di iniziativa popolare determina le procedure , anche con il ricorso a tecnologie informatiche e telematiche, di presentazione delle petizioni nonché i tempi di raccolta delle sottoscrizioni e delle adesioni. Petizioni e risposte vengono pubblicate sul Bollettino e sul sito web di Roma Capitale.”. [nuovo inserimento]

Articolo 8 – bis. Bilancio Partecipativo” [aggiunto:]

  1. Roma Capitale, al fine di assicurare il più ampio coinvolgimento popolare e il maggior livello di democrazia diretta e di trasparenza, promuove la partecipazione degli appartenenti alla comunità cittadina nelle questioni riguardanti l’utilizzo e la destinazione delle risorse economiche dell’Ente attraverso il Bilancio Partecipativo.
  2. Con apposito regolamento sono disciplinati i criteri e le modalità di informazione, consultazione e partecipazione, anche mediante strumenti informatici e telematici, dei cittadini al Bilancio Partecipativo.
  3. Con il regolamento di cui al comma precedente sono stabilite le modalità di coinvolgimento dei Municipi al Bilancio partecipativo di Roma Capitale.”; 

Articolo 10. Referendum”

1. L’Assemblea Capitolina, anche su proposta della Giunta, con deliberazione approvata dalla maggioranza [attualmente due terzi NDR] dei Consiglieri assegnati, può promuovere referendum consultivi, relativi ad atti di propria competenza, con l’eccezione:

  • a) dei bilanci;
  • b) dei provvedimenti concernenti tributi, tariffe, rette, contributi e altri prelievi;
  • c) dei provvedimenti inerenti all’assunzione di mutui o all’emissione di prestiti obbligazionari;
  • d) dei provvedimenti relativi ad acquisti e alienazioni di immobili, permute, appalti, o concessioni;
  • e) dei provvedimenti inerenti a elezioni, nomine, designazioni, revoche o decadenze o, comunque, persone;
  • f) degli atti inerenti alla tutela di minoranze etniche o religiose.

2. I cittadini, iscritti nelle liste elettorali, esercitano l’iniziativa dei referendum consultivi, abrogativi e propositivi, relativi ad atti di competenza dell’Assemblea Capitolina, con esclusione degli atti di cui al comma precedente, mediante una richiesta recante un numero di sottoscrizioni, raccolte nei tre mesi precedenti al deposito, non inferiore all’uno per cento di quello della popolazione residente accertata nell’anno precedente al deposito medesimo. Le proposte sottoposte a referendum sono approvate se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi, indipendentemente dal numero dei partecipanti al voto [attualmente:  sono approvate se ha partecipato alla votazione un terzo degli aventi diritto per il referendum consultivo] Per i referendum propositivi ed abrogativi sono altresì esclusi i seguenti atti: a) Statuto di Roma Capitale; b) Statuti di enti, istituzioni, organismi o comunque soggetti controllati o partecipati da Roma Capitale; c) Regolamenti con efficacia meramente interna.

3. Il quesito referendario deve essere formulato in modo chiaro e univoco. Qualora il quesito non sia formulato in modo chiaro e univoco, per consentire la sua corretta valutazione e il voto consapevole degli elettori, l’organo collegiale di cui al successivo comma, nominato dall’Assemblea Capitolina, può invitare il Comitato a proporre una nuova formulazione entro e non oltre quindici giorni.

4. La richiesta di referendum accompagnata da non meno di mille sottoscrizioni, è presentata, per il giudizio di ammissibilità, a un organo collegiale nominato dall’Assemblea Capitolina, composto da tre professori universitari, ordinari di diritto amministrativo o costituzionale o pubblico, dal Segretario Generale e dal Capo di Gabinetto. Il medesimo organo giudica sulla regolarità delle sottoscrizioni di cui al comma 2.

5. È facoltà dell’Assemblea Capitolina, anche su proposta della Giunta, presentare una controproposta di referendum. In tal caso, gli aventi diritto al voto si pronunciano contestualmente sia sulla proposta di referendum popolare sia sulla controproposta e possono esprimere voto favorevole o contrario su una delle due proposte o su entrambe. Risulta approvata la proposta che riceve la maggioranza dei voti validamente espressi, indipendentemente dal numero dei partecipanti al voto, e tra le due quella che ne ottiene il maggior numero. Ove il Comitato ritenga di aderire alla controproposta il referendum si tiene solo su questa.

Se, prima dello svolgimento del referendum di iniziativa popolare, l’Assemblea Capitolina abbia deliberato sul medesimo oggetto nel senso richiesto dal comitato promotore, il referendum non ha più corso. Sul verificarsi o meno di tale condizione delibera il collegio previsto dal precedente comma 4, sentito il Comitato promotore. Ove la deliberazione di accoglimento soddisfacesse, a giudizio del detto collegio, solo parte delle domande referendarie, il referendum ha corso sui quesiti residui. L’Assemblea Capitolina, entro trenta giorni dalla data di proclamazione dei risultati del referendum consultivo, si determina sugli stessi, motivando pubblicamente l’eventuale non accoglimento dell’indirizzo politico espresso dagli appartenenti alla comunità cittadina.

7.Qualora il risultato del referendum sia favorevole all’abrogazione di un provvedimento dell’Assemblea Capitolina ovvero di singole disposizioni di esso, il predetto organo, con propria deliberazione da adottare entro trenta giorni dalla data di proclamazione dei risultati, dà atto dell’avvenuta abrogazione del provvedimento o delle singole disposizioni. L’abrogazione ha effetto dalla data di esecutività della predetta deliberazione di presa d’atto.

8. Qualora il risultato del referendum propositivo sia favorevole all’adozione di un provvedimento dell’Assemblea Capitolina, il predetto organo è tenuto a deliberare, entro centoventi giorni dalla data di proclamazione dei risultati, nel senso espresso dal risultato del referendum. Roma Capitale disciplina i referendum ispirandosi ai principi della Carta Europea dell’Autonomia Locale e del Codice di buona condotta sui Referendum del Consiglio d’Europa.

9.Il Regolamento per gli istituti di partecipazione e di iniziativa popolare (scarica REGOLAMENTO_ISTITUTI_PARTECIPAZIONE_E_INIZIATIVA_POPOLARE  determina le modalità per l’informazione degli appartenenti alla comunità cittadina sul referendum e per lo svolgimento della campagna referendaria e del referendum.

10. Le consultazioni relative a tutte le richieste di referendum di iniziativa popolare presentate nel corso dell’anno solare sono effettuate in un unico turno articolato anche su più giorni entro l’anno solare successivo. [attualmente: sono effettuate in un unico turno e nella stessa giornata entro il primo semestre dell’anno successivo]

11. Non possono essere presentati quesiti referendari su materie che abbiano già formato oggetto di referendum negli ultimi tre anni.

12. Roma Capitale sperimenta e promuove strumenti idonei a consentire l’esercizio del diritto di voto nei referendum ricorrendo all’utilizzo di tecnologie telematiche o informatiche.”;

“Articolo 11. Altre forme di consultazione”

  1. Fuori dai casi previsti dall’articolo precedente, l’Assemblea Capitolina [tagliato:  prima dell’adozione di provvedimenti di propria competenza] , anche su proposta della Giunta, ovvero la Giunta stessa[tagliato : ovvero, quando lo proponga la Giunta Capitolina, anche su provvedimenti di competenza della Giunta medesima, purché tali provvedimenti siano volti a conseguire un’immediata e diretta tutela degli interessi della collettività], possono promuovere forme di consultazione degli appartenenti alla comunità cittadina, anche con il ricorso a tecnologie informatiche e telematiche . [tagliato: sono comunque escluse le consultazioni sugli atti per i quali è inammissibile il referendum di cui al comma 1 dell’articolo 10.] Il Regolamento per gli istituti di partecipazione e di iniziativa popolare determina le modalità di svolgimento delle consultazioni, secondo principi di trasparenza, pari opportunità, economicità e speditezza del procedimento di consultazione.”;Iniziative di revisione statutaria in corso

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IL VIDEO DELLA DIRETTA DALL’AULA DEL DIBATTITO DEL 16 GENNAIO

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IL VIDEO DELLA DIRETTA DALL’AULA DEL DIBATTITO DELL’11 GENNAIO

 

(1) da D.Lgs. 18-8-2000 n. 267 Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali. scarica D_lgs_267_2000_agg_15gennaio2016 TUEL

Articolo 6 Statuti comunali e provinciali

1. I comuni e le province adottano il proprio statuto.

2. Lo statuto, nell’ambito dei princìpi fissati dal presente testo unico, stabilisce le norme fondamentali dell’organizzazione dell’ente e, in particolare, specifica le attribuzioni degli organi e le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, i modi di esercizio della rappresentanza legale dell’ente, anche in giudizio. Lo statuto stabilisce, altresì, i criteri generali in materia di organizzazione dell’ente, le forme di collaborazione fra comuni e province, della partecipazione popolare, del decentramento, dell’accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi, lo stemma e il gonfalone e quanto ulteriormente previsto dal presente testo unico.

3. Gli statuti comunali e provinciali stabiliscono norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125, e per garantire la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali non elettivi del comune e della provincia,

4. Gli statuti sono deliberati dai rispettivi consigli con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.

5. Dopo l’espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, lo statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione, affisso all’albo pretorio dell’ente per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell’interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all’albo pretorio dell’ente.

6. L’ufficio del Ministero dell’interno, istituito per la raccolta e la conservazione degli statuti comunali e provinciali, cura anche adeguate forme di pubblicità degli statuti stessi.

(2) Vedi il capitolo  di Rosanna Oliva per il nostro dossier “Raggi X, un anno di amministrazione M5S della Capitale” del 5 luglio 2017Il nuovo statuto della capitale proposto dal M5S: in nome della partecipazione si eliminano le regole per la democrazia paritaria (rischiando di riaprire la strada alle vecchie logiche spartitorie) 

(3) da www.beppegrillo.it  – Roma Capitale e i pilastri della democrazia diretta e partecipata

(5) Statuto di Roma Capitale Articolo 43. Revisione dello Statuto

  1. L’iniziativa della revisione dello Statuto appartiene a ciascuna Consigliera e a ciascun Consigliere Capitolino, alla Giunta Capitolina, ai Consigli dei Municipi.
  2. Fermo restando il rispetto della procedura deliberativa prevista dalla normativa vigente, al fine di acquisire pareri e contributi propositivi, prima di essere poste all’esame della competente Commissione Capitolina per l’attivazione del procedimento di revisione statutaria, le proposte di modifica dello Statuto sono trasmesse a ciascun Consiglio del Municipio e sono portate a conoscenza degli appartenenti alla comunità cittadina con l’affissione all’Albo Pretorio per non meno di dieci giorni, con la pubblicazione su almeno due quotidiani e con il ricorso ad altri idonei strumenti di comunicazione; sono trasmesse, altresì, agli osservatori di cui all’articolo 12.

(6) Il Presidente Sturni nel corso della Commissione del 12 maggio 2017 ha spiegato che per i referendum abrogativi e consultivi il voto elettronico sarebbe espresso nelle tradizionali cabine elettorali e che il voto on line sarebbe previsto solo per forme consultive;  tuttavia tutto ciò non è precisato nel testo. Infatti le modifiche dello  Statuto richiamano più volte il ricorso a tecnologie informatiche per le petizioni  e per vari tipi di consultazioni,   senza specificare se utilizzate  attraverso i computer domestici o presso punti appositamente istituiti a mò di cabine elettorali.

Per le petizioni: 

articolo 11 comma 1 . Il Regolamento per gli istituti di partecipazione e di iniziativa popolare determina le procedure , anche con il ricorso a tecnologie informatiche e telematiche, di presentazione delle petizioni nonché i tempi di raccolta delle sottoscrizioni e delle adesioni.

Per i referendum:

art.10  comma 12. Roma Capitale sperimenta e promuove strumenti idonei a consentire l’esercizio del diritto di voto nei referendum ricorrendo all’utilizzo di tecnologie telematiche o informatiche.”;

Tecnologie informatiche sono  inoltre previste, ma dopo l’elaborazione di un apposito regolamento, per il Bilancio partecipativo

  • Con apposito regolamento sono disciplinati i criteri e le modalità di informazione, consultazione e partecipazione, anche mediante strumenti informatici e telematici, dei cittadini al Bilancio Partecipativo.
  • Con il regolamento di cui al comma precedente sono stabilite le modalità di coinvolgimento dei Municipi al Bilancio partecipativo di Roma Capitale.

 

(7) nonostante l’impegno dell’Assessorato Roma Semplice per superare l’arretratezza digitale di una parte della popolazione romana, è ancora prematuro pensare di poter utilizzare massicciamente strumenti informatici, che tenderebbero a privilegiare il potere decisionale di chi  ha più strumenti e competenze a fronte di una marginalizzazione di chi è già vittima delle disuguaglianze.

(8) Secondo Guido Marinelli  sarebbe indispensabile  che le piattaforme informatiche utilizzate nei diversi processi, che siano di consultazione, di proposta (e-petition) o di voto (e-voting), siano   basate su prodotti di tipo “open source” e a “codice aperto” in modo che tutti siano in grado di verificarne il corretto funzionamento e di individuare eventuali errori tecnici che possono invalidare gli esiti dei risultati dei processi di partecipazione.

 

(9) REGOLAMENTO PER GLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DI INIZIATIVA POPOLARE Approvato con: deliberazione del Consiglio Comunale n. 101 del 14 giugno 1994   Articolo 2.(Iniziativa popolare) Articolo 3 (Raccolta delle sottoscrizioni) Articolo 4. (Esame del Consiglio Comunale)

(10) Articolo 6 (Petizioni) REGOLAMENTO PER GLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DI INIZIATIVA POPOLARE Approvato con: deliberazione del Consiglio Comunale n. 101 del 14 giugno 1994

(11) Articolo 7.(Iniziativa popolare del referendum) Articolo 8.(Commissione per i referendum)Articolo 9. (Funzioni della Commissione)Articolo 10.(Raccolta delle sottoscrizioni) Articolo 11. (Titolari dei diritti di partecipazione)Articolo 12. (Svolgimento del referendum) Articolo 13.(Referendum promossi dal Consiglio Comunale) REGOLAMENTO PER GLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DI INIZIATIVA POPOLARE Approvato con: deliberazione del Consiglio Comunale n. 101 del 14 giugno 1994

(12) In una prima fase deve essere raccolto un numero di sottoscrizioni per sottoporre alla Commissione per i referendum il quesito; se ritenuto ammissibile si procede alla raccolta vera e propria delle sottoscrizioni:  il numero  diverge tra  statuto e regolamento della partecipazione:   Regolamento: “I cittadini esercitano l‟iniziativa del referendum popolare mediante una richiesta recante non meno di cinquantamila sottoscrizioni, raccolte nei quattro mesi precedenti al deposito  Statuto- art.10  comma 2: un numero di sottoscrizioni, raccolte nei tre mesi precedenti al deposito, non inferiore all’uno per cento di quello della popolazione residente accertata nell’anno precedente al deposito medesimo;

(13) Per il regolamento se abbia partecipato al voto almeno un quarto degli aventi diritto ed i voti favorevoli al quesito referendario siano la maggioranza dei voti validamente espressi, il Sindaco,

(*) Vedi il comunicato di radicali italiani del 5 gennaio 2018

AC, RADICALI: RAGGI IGNORA REFERENDUM E DIRITTI DEI CITTADINI, A ROMA E’ ORMAI EMERGENZA DEMOCRATICA

Dichiarazione di Riccardo Magi e di Alessandro Capriccioli, rispettivamente segretario di Radicali Italiani e di Radicali Roma

Al di là del tema specifico del trasporto pubblico, che pure è una questione centrale per la vita dei romani, la proroga dell’affidamento ad Atac fino al 2021 deliberata ieri, mentre in capo alla Sindaca pende l’obbligo di legge di convocare un referendum che va in direzione diametralmente opposta, configura uno spregio per la volontà popolare che non esitiamo a definire senza precedenti.
Invece di raccogliere la volontà dei romani e farne tesoro, come si converrebbe al Movimento che si proclama paladino della democrazia diretta, il governo a 5 Stelle della capitale non indice il referendum e intanto si adopera per aggirarlo in modo subdolo, assumendo decisioni che mirano a vanificarlo e truffando apertamente tutti i cittadini.
Siamo ormai arrivati a un punto di non ritorno: quello in cui anche gli spazi minimi che la legge riserva alla partecipazione popolare vengono chiusi senza colpo ferire, come se non esistessero o peggio come se non contassero nulla.
Una deriva autoritaria che disegna in modo nitido una situazione di vera e propria emergenza democratica, contro la quale è necessario opporsi anche a prescindere dal merito specifico del quesito referendario, e che nelle prossime ore ci costringerà a mettere in campo tutte le azioni nonviolente che ci saranno possibili.

vedi 

14 luglio 2017 #MobilitiamoRoma: il referendum dei Radicali

#MobilitiamoRoma: il referendum dei RadicaliPubblichiamo vari materiali sul referendum #MobilitiamoRoma lanciato da Radicali Italiani, che stanno raccogliendo le firme per chiedere che i vari settori del  trasporto pubblico della Capitale siano  affidati  a imprese…Continua#

11 agosto 2017 Raccolte le firme per il Referendum su ATAC promosso da Radicali italiani

Raccolte le firme per il Referendum su ATAC promosso da Radicali italiani

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