Parcheggio Largo Capponi, chiediamo al Sindaco e agli uffici risposte formali
Autore : Redazione
Il 29 ottobre si è tenuta una nuova seduta della Commissione Giubileo del I Municipio con oggetto il progetto di parcheggio interrato di Largo Capponi/Via Porcari [1]. Abbiamo posto le stesse domande che poniamo da tempo e che continuano a restare senza risposte. Anche se questa volta abbiamo studiato alcuni dei pareri raccolti nelle Conferenze dei servizi (la delibera dirigenziale di chiusura della CdS con i 184 documenti allegati è stata pubblicata il 5 agosto 2024 sul sito istituzionale [2]) e abbiamo posto le questioni con argomentazioni assai più circostanziate, che riportiamo in calce.
Largo Capponi/Via Porcari è un triangolo di verde accanto a Borgo Pio, a pochi passi da San Pietro, con alte alberature di gran pregio: 5 lecci alti 12/15 metri e un pinus pinea alto 16 metri. Da tempo è stata avanzata da una ditta privata la proposta di realizzare un parcheggio interrato per 140 posti auto pertinenziali da vendere a privati per 90 anni, proposta che è stata inserita dal Sindaco Commissario Gualtieri tra gli interventi per il Giubileo 2025, anche se il parcheggio sarà ultimato solo dopo la fine dell’evento religioso, e nonostante il parere contrario del I Municipio. L’affidamento dell’intervento non è stato oggetto di una procedura di evidenza pubblica, come sarebbe d’obbligo per un’opera pubblica (i parcheggi su suolo pubblico, pur realizzati a spese dei proponenti privati e ceduti per 90 anni a privati, come ribadito dall’ANAC, sono a tutti gli effetti opere pubbliche), ma attribuito direttamente alla società proponente, nonostante l’intervento non sia presente nei Piani Urbani Parcheggi commissariali, e quindi non abbia mai raggiunto prima del 2023 nè un’Ordinanza commissariale di autorizzazione alla stipula della Convenzione con il Comune, nè, tantomeno, la Convenzione. La localizzazione trae origine da una Delibera di Giunta del Sindaco Alemanno del maggio 2013 come ricollocazione di altri progetti di parcheggi – già all’epoca dichiarati “improcedibili” – che in ogni caso prevedeva che il ricollocamento fosse preventivamente sottoposto al parere del Municipio, che ci risulta che non si sia mai espresso prima del parere negativo del 2023, e l’inserimento non è mai stato approvato dall’Assemblea Capitolina.
Da tempo chiediamo al Sindaco e al Comune di conoscere in base a quali atti e normative la ditta proponente dovrebbe quindi godere di un “diritto acquisito” che consenta di non applicare il codice dei contratti e l’obbligo di gare di evidenza pubblica. Va detto che, grazie all’inserimento negli interventi “essenziali” del Giubileo 2025 (scheda n.128), il progetto dal 2023 è sottoposto ai poteri speciali del Sindaco che permettono di derogare a varie norme, tra le quali il Codice dei contratti, ma a nostro avviso la deroga dovrebbe essere oggetto di una specifica Ordinanza Commissariale che ne spieghi le motivazioni e l’interesse pubblico e su questo punto chiediamo al Sindaco una risposta formale [3]. Un altro aspetto sul quale attendiamo che le amministrazioni coinvolte facciano chiarezza è il destino delle alberature, un bene collettivo, ambientale e paesaggistico, che deve essere preservato e che non può essere barattato conposti auto destinati a facoltosi – solo la costruzione di ogni posto auto costa circa 75.000 euro [4]– proprietari di appartamenti, alberghi, uffici negozi del circondario e non solo [5]. Rimandando alla articolata cronologia della vicenda (in preparazione), riassumiamo qui i principali punti ancora in attesa di risposta.
Parcheggio Largo Capponi, le criticità/le nostre domande
1. Quale titolo per l’affidamento al proponente ? Inun documento della Conferenza dei Servizi pubblicato sul sito istituzionale, inviato dalla regione Lazio, si legge “Dagli atti progettuali precedentemente trasmessi emergeva che il parcheggio in questione è riportato nell’elenco delle opere previste nell’ Ordinanza n. 98 del 13/02/2008 e già inserito, ai sensi e per gli effetti della Legge 122/89, nel Programma Urbano dei Parcheggi (PUP) di cui alla DCC 904/1990 e approvato conDGR 3043/1991“[6]. Eppure nell’ordinanza 98/2008 [7] non si trova alcun intervento previsto in quella localizzazione, né in quelle successive. Anche nella premessa del RESOCONTO CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA del 25 giugno 2024 [8] è scritto che “L’intervento in argomento è stato inserito nel Piano Urbano Parcheggi“, ma come da noi già illustrato anche nella precedente commissione, l’unico inserimento è una delibera della Giunta Alemanno del maggio 2013 [9] come ricollocazione di altri interventi, alcuni già dichiarati “non procedibili” in conferenza dei servizi, delibera che oltretutto subordinava la ricollocazione al parere del Municipio, che ci risulta non essere mai stato rilasciato prima dell’aprile 2023. L’intervento non è poi stato mai oggetto di ordinanza commissariale, nè di convenzione. Come ribadito più volte dall’ANAC [10] i parcheggi su suolo pubblico destinati a tornare alla disponibilità pubblica al termine della concessione, sono opere pubbliche a tutti gli effetti, sottoposte al Codice dei contratti. In questo caso, a nostro avviso sarebbe stato quindi necessario avvalersi di strumenti quali project financing o gare d’appalto. E i poteri speciali del Sindaco commissario, pur prevedendo la facoltà di deroga al codice dei contratti, riteniamo che non possano consentirla “in automatico”, ma che richiedano una specifica ordinanza, nella quale la deroga sia motivata, così come l’interesse pubblico. Basta leggere l’OC per l’intervento di ristrutturazione del Pronto soccorso del Santo Spirito [11], inserito nel DPCM Giubileo al n.191, dove è riportato un lungo elenco di argomentazioni per giustificare “una procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara” in deroga al DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 2023, n. 36, cioè al Codice dei Contratti.
2. Quale destino per gli alberi ? – Gli aspetti ambientali e paesaggistici Secondo la relazione agronomica della ditta proponente del 2017, poi aggiornata nel 2024 [12], le alberature presenti nella piazzetta dovrebbero essere tutte eliminate: un pinus pinea alto 16 metri dovrebbe essere abbattuto in quanto “presenta evidenti problematiche fitostatiche e fitosanitarie che lo rendono inadatto al trapianto…” e quindi compensato “tramite la messa a dimora di 3 alberi di Platanus acerifolia in aree limitrofe” [nemmeno nella stessa area quindi], mentre i 5 Quercus ilex (Lecci) alti 9-12 metri dovrebbero essere trapiantati “in siti idonei ” [idem].
Da premettere che per gli alberi di pregio, come possono ben essere considerati gli esemplari presenti in Largo Capponi per dimensioni, vetustà e per gli aspetti paesaggistici, autentico spicchio di verde a ridosso di Borgo Pio, è prevista una chiara tutela dal Regolamento del Verde e del Paesaggio Urbano, all’Articolo 28 Alberi di pregio, di notevole interesse pubblico e monumentali [13], all’Art. 29 Tutela delle alberature e salvaguardia delle siepi e macchie arbustive (comma 1) [14] e all’articolo 40 Interventi sul verde pubblico e privato oggetto di speciale salvaguardia, dove sono compresi “gli alberi aventi circonferenza del tronco superiore a 78,5 cm (ø > 25 cm), misurata ad una altezza…di 130 cm dal suolo“, alberi che possono essere abbattuti solo per un elenco di motivazioni in cui non rientra certamente l’impossibilità di trapianto (come invece motiva la relazione agronomica per il pinus pinea) [15]. Ma soprattutto all’Art.27 Dotazione di verde per aree parcheggio [16] si prescrive che “I nuovi parcheggi interrati non possono essere realizzati sotto parchi, giardini e aree naturali di pregio e al di sotto degli alberi monumentali o di notevole interesse pubblico o di pregio“. Secondo il parere del Dipartimento Urbanistica [17] tale dettato sarebbe superato dal fatto che “la tipologia di intervento in oggetto è conforme alla destinazione urbanistica quando ricade nella sola componente “Strade” del Sistema dei servizi e delle infrastrutture ai sensi del co. 1 dell’art. 90 delle NTA vigenti che recita: “Le aree per le infrastrutture stradali sono destinate alla realizzazione ed al potenziamento di manufatti ed impianti per la circolazione veicolare su strada, come nuove strade o corsie di servizio del trasporto collettivo, ampliamenti di carreggiate, parcheggi, (…) [anche se viene anche indicato che una parte dell’area ricade in “Spazi aperti – verde di arredo” della Città storica, disciplinata ai sensi degli art. 24 e 42 delle NTA vigenti”[18]. In proposito ancora una volta vogliamo evidenziare la contraddizione, come già per il progetto dello Stadio di Pietralata, tra quanto dichiarato nei documenti e nelle occasioni ufficiali dagli esponenti delle istituzioni e dell’amministrazione sull’importanza delle alberature per l’emergenza climatica e il benessere dei cittadini e quanto poi applicato quotidianamente nella “ragioneria urbanistica” [19].
Va inoltre aggiunto che il Regolamento del Verde e del Paesaggio Urbanonorma anche la sostituzione delle piante eliminate e/o il reimpianto delle stesse. Infatti la sostituzione degli alberi deve essere realizzata con la stessa specie, nella scelta delle specie da impiantare devono essere privilegiate le specie locali, così da rafforzare il carattere identitario del luogo (art. 18 comma 1) [20], poi la scelta della soluzione d’impianto delle alberature per filari sui viali deve essere basata su criteri paesaggistici, conferendo identità al luogo in conformità ai caratteri storici e identitari (art. 19 comma 7) [21], inoltre il ripristino di alberate esistenti e di alberate che rivestono importanza per il loro valore paesaggistico, naturalistico e culturale per la città deve essere effettuato in ogni caso con nuovi individui arborei della stessa specie di quelli sostituiti ( art. 19 comma 22) [22].
Nel caso di espianto e reimpianto, questo deve essere garantito con mezzi idonei alle dimensioni degli esemplari arborei (dalla descrizione della relazione sembrerebbe che l’espianto e il reimpianto si possano eseguire con una macchina -“idoneo mezzo” non specificato [23]). Da notare che l’operazione è di per sé complessa e i risultati non sempre garantiti. L’espianto dovrà avvenire nel periodo di riposo vegetativo invernale della pianta per ridurre la crisi di trapianto e precisamente da novembre ad aprile (e tutto ciò deve essere compatibile con i tempi di cantiere). Deve essere identificato nel progetto il luogo di trasferimento delle piante zollate, tale da permettere il mantenimento della pianta nelle condizioni ottimali per favorire il successivo attecchimento. Fermo restando il periodo idoneo per il reimpianto, questo deve essere effettuato nel più breve tempo possibile dopo l’espianto.
Notiamo invece, come già per il citato progetto dello Stadio [24], che il parere delDipartimento tutela ambientale della conferenza dei servizi istruttoria (febbraio 2024) [25] si limita a elencare tutte le normative collegate all’intervento – e la maggior parte appare in evidente conflitto con quanto previsto dal progetto del parcheggio – senza fare alcun accenno allo “spostamento” degli alberi, alle modalità, alle tecniche, al periodo, al luogo di ricollocazione, per un’operazione che comunque non garantisce la sopravvivenza di esemplari di così grandi dimensioni. E ancora una volta prendiamo atto che anche la Soprintendenzadà un parere favorevole all’intervento con prescrizioni che si limitano ai soliti aspetti archeologici, ignorando gli aspetti paesaggistici di un ambito del centro storico, al confine con il sito UNESCO [26].
3. Problematiche del traffico e dei parcheggi. La conclusione della conferenza dei servizi decisoria reca un parere negativo – l’unico – della polizia di Roma Capitale, sia per il periodo del cantiere – “Riguardo gli ingombri delle fasi di cantiere va tuttavia rappresentato come le stesse non siano invece compatibili con gli interventi previsti nell’area in previsione dell’ormai prossimo Giubileo” – sia per i potenziali impatti sul traffico: “Ai fini della valutazione finale dell’impatto dell’opera deve comunque essere considerato che una volta terminato il nuovo sottopasso e completata la riqualificazione di Piazza Risorgimento, sarà certamente stabilito un nuovo schema di viabilità con relativa redistribuzione dei flussi di traffico a seguito del quale sarà necessario rivalutare sia al sistemazione finale che le conseguenze delle occupazioni del cantiere“, anche perchè “la realizzazione delle rampe di ingresso ed uscita dall’autorimessa costituisce un importante vincolo strutturale che verrebbe a condizionare fortemente qualsiasi diverso utilizzo della strada rispetto all’attuale configurazione“, concludendo che “Per quanto sopra si rilascia parere contrario alla realizzazione dell’opera che dovrà necessariamente essere rivalutata alla luce degli elementi indicati” [27]. Anche ATAC, pur avendo dato parere positivo, rileva che “il progetto trasmesso comporta una diminuzione dell’offerta di sosta rispetto a quella attualmente presente in via S. Porcari, piazza A. Capponi, via G. Vitelleschi e Borgo Angelico. Nella consapevolezza dell’importanza della realizzazione del parcheggio in parola, siamo tuttavia a rilevare che il PGTU stabilisce (al paragrafo 8.5.1 dell’allegato denominato PIANO GENERALE DEL TRAFFICO URBANO DI ROMA CAPITALE dalle Regole ai Sistemi) che “La tariffazione della sosta rappresenta uno dei principali strumenti di regolazione e gestione della domanda di spostamento nelle zone servite dal trasporto pubblico”. Pertanto si rappresenta l’auspicio che all’atto della realizzazione del parcheggio e della conseguente sistemazione superficiale, si provveda alla contestuale istituzione di nuovi stalli di sosta, in misura uguale a quelli abrogati” [28]. Risponde il Servizio Progetti Stradali e Discipline di Traffico Dipartimento Mobilità, nell’integrazione del parere del 10 giugno 2024:“…la sistemazione del parcheggio comporta la soppressione di posti auto in superficie in misura rilevante, ma è conseguente essenzialmente agli ingombri della linea tramviaria. Nel tratto di ingombro del parcheggio: Area ingombro rampe Ridefinizione limiti area pedonale – Area di ingombro per linea tram- 4 TOTALE – 64 p.auto. In ragione dell’apporto dei +140 p.auto del parcheggio di Largo Capponi, il saldo risulta nel tratto in questione positivo, e contribuisce a compensare parzialmente la perdita rilevante di posti auto sull’intero tratto tra Pzza Castello e Piazza Risorgimento, conseguente all’insediamento della linea del tram”.[29] Posti auto che saranno disponibili solo per i proprietari di immobili che potranno permettersi l’acquisto di posti auto ceduti a prezzo di mercato.
4. I disagi del cantiere durante il Giubileo Nel Dpcm 2024 è stato modificato il cronoprogramma dell’intervento, che nel 2023 prevedeva il collaudo del parcheggio nel I trimestre 2026 – a Giubileo terminato -mentre nel 2024 il collaudo è stato anticipato al IV trimestre 2025, con la sistemazione superficiale conclusa nel IV trimestre del 2024 [30].Scadenza che oggi, a due mesi dall’inizio del Giubileo, ci sembra davvero poco realistica. I lavori in ogni caso prevedevano già nel 2023 di svolgersi per quasi tutta la durata del Giubileo, con la tecnica del “top down”, cioè con la preventiva realizzazione del solaio superficiale e lo scavo vero e proprio successivamente; dai documenti della Cds apprendiamo che il cantiere sarà sviluppato in due fasi che lasceranno sempre libera una sede stradale larga 5 metri. Tuttavia, a parte lo spazio occupato dal cantiere e da macchine, attrezzature, materiali e servizi necessari, non verranno meno il via vai di camion che trasportano il terreno asportato, la polvere, il rumore. Ci chiediamo come tale situazione possa essere stata approvata dal Comitato per il Giubileo. E anche come mai nel DPCM 2024 siano stati stralciati altri 4 parcheggi previsti nel 2023 con la motivazione che presentavano“un orizzonte temporale non compatibile con i tempi giubilari” [31] mentre questo intervento è rimasto, insieme a quello di Lungotevere Castello, i cui lavori partiranno addirittura dopo la fine del Giubileo [32].
Gruppi Trasparenza, Mobilità e Verde urbano di Carteinregola
NOTA: Vista la mole di documenti messi a disposizione (184!) sul sito istituzionale (oltretutto la maggior parte con sigle che non ne lasciano identificare il contenuto), è possibile che nella trattazione sia stato trascurato qualche elemento utile: correggeremo tempestivamente eventuali lacune o imprecisioni che ci saranno segnalate
Per osservazioni e precisazioni: laboratoriocarteinregola@gmail.com
NOTE
[1] Commissione Giubileo I Municipio 29 ottobre 2024 (nella registrazione sono esclusi gli interventi dei partecipanti non istituzionali o amministrativi)
[2] N. 1098 05/08/2024 DIPARTIMENTO MOBILITA’ SOSTENIBILE E TRASPORTI PARCHEGGIO INTERRATO LARGO AMERIGO CAPPONI ‘ VIA STEFANO PORCARI, RICADENTE NEL MUNICIPIO ROMA I. INDIZIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14, CO. 2 DELLA LEGGE N. 241/1990 E SS.MM.II. – FORMA SEMPLIFICATA E MODALITA ASINCRONA AI SENSI DELL’ART 14 COMMA 8 DEL D.L. N. 13 DEL 24 FEBBRAIO 2023 . INTERVENTO: REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO INTERRATO LARGO AMERIGO CAPPONI (CUP J81J22003680007) SCHEDA ID 128 DEL PROGRAMMA DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI ESSENZIALI ED INDIFFERIBILI, PREDISPOSTO DAL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO, AL FINE DI ASSICURARE GLI INTERVENTI FUNZIONALI ALLE CELEBRAZIONI DEL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA PER IL 2025 APPROVATO CON DPCM 8 GIUGNO 2023, MODIFICATO CON DPCM 11 GIUGNO 2024. (Protocollo N. 33564 del 05/08/2024) scarica
[3] Legge del 30/12/2021 n. 234 Articolo 1 Comma 425
425. Ai fini dell’esercizio dei compiti di cui al comma 421, il Commissario straordinario, limitatamente agli interventi urgenti di particolare criticita’, puo’ operare a mezzo di ordinanza, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche’ dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea. Le ordinanze adottate dal Commissario straordinario sono immediatamente efficaci e sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.
Inoltre c’è il precedente della Conferenza dei Servizi per il parcheggio di Lungotevere Castello, anche questo inserito nei due dpcm giubilari, che si è conclusa negativamente, con la “tramissione del verbale agli Enti partecipanti ed al Commissario Straordinario di Governo per li Giubileo della Chiesa Cattolica 2025, per eventuali superiori decisioni, da assumersi anche in deroga, ex legge 234/2021, trattandosi di interventi indifferibili e urgenti connessi all’evento giubilare”.
[4] Come ha rilevato la Presidente della Commissione municipale Giubileo Cicconi, nella scheda del DPCM del 10 giugno 2024 è indicato alla voce “Altri fondi di finanziamento” la cifra – che copre interamente i costi dell’intervento – di 10.572.570 € come “Fondi concessionario Piano Urbano Parcheggi”, che divisa per i 140 posti auto previsti comporta una spesa di 75.518€ a p.a., senza considerare il guadagno della ditta costruttrice
[5] Il vincolo pertinenziale – che può essere stabilito con immobili non solo residenziali – dopo un periodo di prelazione dei proprietari di locali dell’area circostante ( in un’area di 1000 metri di raggio dal centro del parcheggio), durante la consiliatura Alemanno è stato allargato agli immobili di tutta la città, quindi può acquistare un parcheggio in centro anche il proprietario di un immobile sito in tutt’altra zona comunale
[6]scarica il Documento DB 17964 (2024) inviato l’8 maggio 2024 dalla Regione Lazio DIREZIONE REGIONALE URBANISTICA E LE POLITICHE ABITATIVE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE,POLITICHE DEL MAREAREA URBANISTICA, COPIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA: ROMA CAPITALE E CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE a Roma Capitale Dipartimento Mobilità Sostenibilità e Trasporti Direzione Sosta e Accessibilità per la Conferenza dei Servizi (pubblicato sul sito istituzionale di Roma Capitale allegato alla Determina dirigenziale di chiusura Cds) scarica https://www.carteinregola.it/wp-content/uploads/2024/10/capponi-regione-lazio-cds-decisoria-8-maggio-2024-SIGNED17964_ROMA_PARCHEGGIO_INTERRATO_LARGO_CAPPONI_CDS_DECISORIA.pdf
Articolo 28. Alberi di pregio, di notevole interesse pubblico e monumentali
Roma Capitale promuove la conservazione delle alberature di pregio paesaggistico, naturalistico, storico e culturale individuate nel territorio capitolino secondo le disposizioni di cui all’art. 7 della Legge 14 gennaio 2013, n. 10 e agli artt. 31-32-33 della L.R. 28 ottobre 2002, n. 39. L’Amministrazione capitolina istituisce, aggiorna annualmente e pubblica sul sito istituzionale un apposito elenco sia delle singole alberature che di quelle in gruppi o in filari.
Gli alberi, di proprietà sia pubblica che privata, individuati come meritevoli di speciale tutela dal presente Regolamento si suddividono in:
– alberi monumentali tutelati ai sensi della Legge 14 gennaio 2013, n. 10;
– alberi dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell’art. 136 e seguenti del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni e integrazioni;
– alberi di pregio individuati per mezzo di censimenti effettuati da Roma Capitale che non hanno i requisiti di cui alla Legge 14 gennaio 2013, n. 10 e del Decreto interministeriale del 23 ottobre 2014, attuativo della legge, ma che rivestono importanza per il loro valore paesaggistico, naturalistico, storico e culturale per la città di Roma.
[14] Articolo 29. Tutela delle alberature e salvaguardia delle siepi e macchie arbustive
Gli alberi singoli, in gruppi o in filari, recanti un tronco di circonferenza complessiva superiore a 78,5 cm (Ø > 25 cm), misurata all’altezza di 1,30 m dal colletto, ubicati nel territorio di Roma Capitale sono di interesse ambientale e paesaggistico
[15] Articolo 40. Interventi sul verde pubblico e privato oggetto di speciale salvaguardia
1. Salva l’applicazione di specifiche sanzioni previste dalla legge e da regolamenti vigenti, è vietato qualsiasi comportamento, doloso o colposo, che danneggi o deturpi il patrimonio vegetale e gli arredi all’interno di tutte le aree verdi pubbliche. È considerato deturpamento ogni attività che, direttamente o indirettamente, comprometta l’integrità statica e/o vegetativa e/o il regolare sviluppo del patrimonio verde oggetto del presente Regolamento.
Sono oggetto di speciale salvaguardia:
a) gli alberi tutelati dalla normativa nazionale, regionale e locale ed in particolare gli alberi già dichiarati monumentali o di pregio di cui alla L. n. 10/2013, gli alberi dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e quelli candidati ad essere inseriti negli elenchi di cui alla citata normativa;
b) gli altri alberi riconosciuti di particolare pregio ai sensi dell’art. 28 del presente Regolamento;
c) gli alberi aventi circonferenza del tronco superiore a 78,5 cm (ø > 25 cm), misurata ad una altezza, convenzionale e di buona pratica dendrometrica, di 130 cm dal suolo;
(…)
comma 4 L’abbattimento, a cui deve seguire la necessaria compensazione, può essere disposto solo nei seguenti casi:
a) morte o condizioni di deperimento irreversibile dell’albero;
b) stretta necessità. Si ha stretta necessità quando gli alberi, per ragioni inerenti al proprio stato vegetativo, possono costituire concreto e attuale pericolo per l’incolumità delle persone o delle cose;
c) straordinarietà. La straordinarietà ricorre quando:
I gli alberi o gli arbusti che presentino gravi problemi di carattere fitosanitario (Allegato 13), non risolvibili con cure proporzionate o a causa dei quali non sia più possibile ottenere una pianta con qualità estetiche consone al contesto o con adeguate caratteristiche di sicurezza, oppure se necessario eliminare le piante infette per evitare la diffusione del contagio;
II gli alberi o gli arbusti presentino scarso vigore vegetativo in quanto giunti al termine del ciclo biologico;
III gli alberi o gli arbusti provochino comprovati danni o problematiche a strutture, opere e/o impianti tecnologici esistenti, sia pubbliche, sia private, a cui non sia possibile porre rimedio con interventi di contenimento parziale dello sviluppo della pianta secondo le pratiche della moderna arboricoltura e a salvaguardia della stabilità;
IV gli alberi o gli arbusti presentino un evidente stentato sviluppo vegetativo cui non può essere posto rimedio;
V l’abbattimento sia ordinato da provvedimento dell’autorità giudiziaria, da allegare all’istanza;
VI in particolare per le piante non di pregio e prive di rilevanza paesaggistica:
– gli alberi o gli arbusti siano oggetto di un progetto di riqualificazione o di riassetto di un’area verde che comporti il miglioramento ambientale dell’area stessa;
– gli alberi o gli arbusti che impediscano il legittimo soddisfacimento dei diritti edificatori nel rispetto dellenormative urbanistiche ed edilizie, fatte salve le norme del vigente P.R.G
[16] Regolamento del Verde e del Paesaggio Urbano art.27 Dotazione di verde per aree parcheggio comma 10
[18] Spazi aperti – verde di arredo” della Città storica, disciplinata ai sensi degli art. 24 e 42 delle NTA vigenti” scarica le NTA del PRG di Roma scarica le NTA del PRG 2008
[20] Articolo 18 Nuovi impianti, ripristini, sostituzioni e trapianti – principi generalicomma 1. L’Amministrazione capitolina favorisce l’incremento del patrimonio vegetale, sia pubblico che privato, nel rispetto degli indirizzi e dei vincoli urbanistici e paesaggistici vigenti. Nella scelta delle specie da impiantare devono essere privilegiate le specie locali, così da rafforzare il carattere identitario del luogo, garantire un giusto equilibrio nella competizione tra specie, favorire la biodiversità e assicurare un popolamento arboreo e arbustivo sano (Allegato 4).
[21] Articolo 19. Alberature stradalicomma 7 La scelta della soluzione d’impianto delle alberature per filari sui viali deve essere basata su criteri paesaggistici, conferendo identità al luogo in conformità ai caratteri storici e identitari.
[22] Articolo 19. Alberature stradali comma 22 Il ripristino di alberate esistenti e di alberate che rivestono importanza per il loro valore paesaggistico, naturalistico e culturale per la città è effettuato in ogni caso con nuovi individui arborei della stessa specie di quelli sostituiti, anche in deroga alle disposizioni del presente Regolamento.
[23] probabilmente l’espianto è previsto con una trapiantatrice, con un costo che in base alle nostre informazioni può richiedere 4/5000 euro ad esemplare, ma se le condizioni non consentissero l’espianto con la macchina, ma richiedessero un espianto manuale, i costi si moltiplicherebbero x 5/6 volte. (ci riserviamo di produrre un maggiore approfondimento attraverso i contatti con una ditta specializzata)
[30] Cronoprogramma Giubileo a confronto cronoprogramma del DPCM 2023 con il DPCM 2024
[31] (da relazione tecnica) nel dpcm del 10 giugno 2024 sono stati cancellati : 125 Parcheggio interrato Lungotevere Flaminio – 126 Parcheggio interrato via della Renella– 127 Parcheggio interrato Via Guido Reni– 129 Parcheggio interrato piazza Prati degli Strozzi. L’intervento di Piazza Risorgimento (122) è stato trasformato in Riqualificazione di Piazza Risorgimento da realizzarsi con risorse del Giubileo, senza più parcheggio interrato finanziato da privati Vedi Nuovo DPCM con gli aggiornamenti degli interventi del Giubileo, siamo allibiti 29 Giugno 2024Continua#
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