Pubblichiamo un confronto su quanto previsto da alcuni enti locali nei rispettivi Regolamenti* riguardo la durata delle concessioni di impianti sportivi comunali, un punto fondamentale per stabilire il rispetto del principio della concorrenza e della prevalenza dei criteri di interesse pubblico nell’attribuzione a privati della gestione dei beni collettivi. E ci sembra che in molti casi tali regolamenti andrebbero rivisti alla luce delle normative del nuovo Codice degli appalti…“
Impianti sportivi comunali: durata della concessione.
a cura di Maria Spina
(aggiornato al 29 gennaio 2017)
Quattro città a confronto (Firenze, Torino, Milano, Cagliari) e una nota sulla Regione Emilia Romagna
Firenze – Regolamento (2007/2014) Scarica Regolamento Impianti Firenze
Art. 11. 2 – Durata della concessione e obblighi del concessionario– La durata della concessione è di norma quinquennale (5 anni) salvo quanto espressamente previsto dall’Avviso Pubblico e potrà essere rinnovata con espresso provvedimento dell’Amministrazione per una sola volta;– Qualora, durante il periodo dell’affidamento, il concessionario esegua significativi interventi, in aggiunta a quelli offerti in sede di gara, di miglioria e/o di manutenzione straordinaria, preventivamente autorizzati e approvati dall’Amministrazione comunale, la durata dell’affidamento potrà essere commisurata al valore dell’intervento e potrà essere rinnovata per un ulteriore periodo di tempo idoneo a consentire un equo ammortamento della relativa spesa.
Torino Regolamento (2012) Scarica Regolamento Torino
Art. 8 – Durata1. La concessione potrà avere la durata da 5 anni a 20 anni, con decorrenza, del termine iniziale a tutti gli effetti, a far data dall’esecutività del provvedimento di concessione che approva il disciplinare di concessione.2. La durata della concessione superiore ai 5 anni dovrà essere calcolata commisurandola al periodo necessario per l’ammortamento dell’investimento proposto dal concessionario per lavori di miglioria.3. è possibile stabilire un termine superiore a quello disposto al comma 1 del presente articolo qualora siano previsti nell’atto concessorio interventi di carattere strutturale particolarmente rilevanti, o con specifica richiesta del concessionario e che saranno valutati tali a seguito di motivata relazione a cura del competente Servizio Edilizia Sportiva.4. In ogni caso, la durata complessiva dei rinnovi di ciascuna concessione, affidata ad un medesimo soggetto, non potrà superare il periodo di trenta anni.
Milano Regolamento (2009) Scarica Regolamento Milano
Art. 12 – Durata degli affidamenti e canoni di concessioneLa concessione ha di norma la durata di 6 anni. Nel caso in cui siano previste in sede di assegnazione opere edilizie a carico del concessionario, può essere determinata una durata maggiore in relazione all’impegno economico-finanziario da sostenere.Art. 13 – RiaffidamentiGli assegnatari possono, entro 180° giorno antecedente la scadenza della convenzione, presentare richiesta di riaffidamento che può essere accettata, acquisiti i pareri di cui all’art. 4, sulla base di nuove condizioni, verificata l’attività svolta e in programma nonché gli elaborati progettuali che dovranno essere allegati alla richiesta.
Cagliari Regolamento (2013)
Art. 16 – Durata della concessioneLa concessione per la gestione degli impianti sportivi comunali non può avere una durata superiore a nove anni, a decorrere dalla consegna formale dell’impianto.Qualora si prevedano interventi di notevole impegno socio-economico a carico del concessionario la durata della concessione può essere fissata in un massimo di venti anni, salvo diversa decisione del Consiglio Comunale.Decorso il termine, la concessione scadrà di diritto, senza necessità di disdetta, essendo esclusa la tacita proroga
La Regione Emilia Romagna ha elaborato una “Disciplina delle modalità di affidamento della gestione di impianti sportivi di proprietà di enti locali” (Legge regionale n. 11/2007) Scarica Regione Emilia Romagna “Modalità di affidamento della gestione di impianti sportivi di proprietà di enti locali che, in merito all’argomento, recita:
Art. 16 – Durata dell’affidamento in gestione degli impianti sportivi
- L’affidamento in gestione di impianti sportivi effettuato in base all’art. 7 o all’art. 8 del presente regolamento è commisurato, nella sua durata complessiva, alle prospettive di sviluppo delle attività correlate all’ottimizzazione delle dinamiche operative, alla valorizzazione ed al miglioramento strutturale riferibili agli impianti stessi.
- L’Amministrazione determina la durata degli affidamenti in gestione degli impianti sportivi in via preferenziale su base pluriennale, tenendo conto dei piani di gestione.
- La durata delle convenzioni relative agli affidamenti in gestione di impianti con rilevanza sociale correlata al contesto territoriale, stipulate sulla base di provvedimenti adottati in base a quanto previsto dal precedente art. 7, non può comunque superare il periodo massimo dieci (10) anni.
La prospettiva pluriennale di media durata (es. cinque/dieci anni) è configurabile quando l’Amministrazione intenda affidare al gestore attività consistenti, con proiezione su più annualità e comportanti eventuali investimenti correlati
4. La durata degli affidamenti in gestione può essere prorogata, sulla base di clausole espresse contenute nelle relative convenzioni, per un periodo massimo di un (1) anno per la razionalizzazione degli elementi connessi alla gestione delle attività ed allo svolgimento delle procedure di selezione di un nuovo affi