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Per salvare la città storica. Proposte agli assessori Montuori e Valeriani.

storto primavalle 17 9 2020Per salvare la città storica. Proposte agli assessori Montuori e Valeriani.

di Giancarlo Storto

Il testo è tratto dall’intervento di Giancarlo Storto al dibattito del 17 settembre 2020  “Succede a roma: tanta gente senza casa tante case senza gente -tanti abitanti senza città tanta città senza abitanti – idee e proposte per un’altra idea di citta’,  organizzato da Sinistra Italiana città metropolitana di Roma a Primavalle alla presenza degli assessori all’urbanistica  comunale Luca Montuori e regionale Massimiliano Valeriani, in cui sono intervenuti Vezio De Lucia, Carlo Cellamare, Enrico Puccini, Giancarlo Storto, Enzo Scandurra, Anna Maria Bianchi, Paolo Gelsomini e  vari esponenti di sindacati, associazioni e comitati (coordinatore del dibattito Adriano Labbucci).  (> giarda il video su FB)

Le premesse

Nel lungo e complesso percorso che ha portato nel 2008 alla definitiva approvazione del Nuovo Piano Regolatore per Roma Capitale, si sono sollevate non poche voci critiche che non si sono riconosciute nell’impostazione e nelle strategie che di quel piano erano parte sostanziale. Perplessità se non decisi dissensi si sono manifestati su diversi aspetti: dalle scarse tutele per rendere inedificabile l’agro romano (e quindi ridurre il consumo di suolo) al dimensionamento eccessivo e ingiustificato (che consente volumetrie aggiuntive per circa 7 milioni di metri cubi); dalle cosiddette compensazioni (che riconoscono immotivatamente i diritti edificatori con ulteriori incrementi di cubature e con l’occupazione di aree in precedenza non edificabili all’intorno della città consolidata) alla irrealistica previsione delle numerose centralità (rimaste inattuate o attuate mutando le destinazioni d’uso a favore degli interessi dei proponenti privati). Ed altri ancora.

Poco o nulla di quel dibattito ha investito la città storica. Anzi, il passaggio dal centro storico alla città storica è sembrato una manifestazione di maggiore attenzione, essendo quest’ultima di estensione significativamente superiore al territorio compreso nel centro storico, come individuato dal precedente strumento urbanistico. Eppure, sulla base di una analisi che entri più nel merito, si può trarre la conclusione che il piano regolatore del 2008 non tutela la città storica o, più precisamente, non tutela parti importanti della città storica.

Le previsioni delle norme tecniche del piano regolatore

Il piano regolatore del 2008 ha scomposto il territorio comunale in sistemi: quello insediativo è a sua volta disarticolato in componenti. La città storica è una di queste e ad essa afferiscono i cosiddetti tessuti i cui perimetri sono per lo più definiti in base all’epoca di costruzione. Di questi, i primi cinque considerano le parti della città storica costruite nel periodo medievale (T1), durante l’espansione rinascimentale e moderna pre-unitaria (T2) e nell’arco temporale definito otto-novecentesco (T3, T4 e T5, rispettivamente di ristrutturazione urbanistica, di crescita ad isolato, di espansione a lottizzazione puntiforme).

Gli interventi ammessi variano almeno in parte da tessuto a tessuto. Districandosi in un groviglio di norme di lettura assai complicata per i tanti rinvii e per le numerosissime fattispecie considerate, risulta consentito, oltre alle manutenzioni ordinarie e straordinarie e al restauro e risanamento conservativo, una pluralità di interventi che comprende la ristrutturazione edilizia, la demolizione e ricostruzione, l’ampliamento e (ad esclusione del T3) la nuova edificazione (possibile in situazioni del tutto particolari e quindi di incidenza trascurabile).

Nel merito:

  • la ristrutturazione edilizia viene concessa in tutti i tessuti indicati per preservare, ripristinare e valorizzare edifici di interesse storico-architettonico ed anche, limitatamente ai tessuti T3, T4 e T5, per un generico miglioramento della qualità architettonica che può includere l’aumento di superficie utile;
  • la demolizione e ricostruzione è considerata ammissibile per edifici estranei al contesto ma anche, per i tessuti T3 e T4, per il miglioramento della qualità architettonica (con in più un incremento della superficie utile);
  • l’ampliamento, circoscritto al tessuto T4, è reso fattibile usufruendo di una volumetria aggiuntiva fino al 10 per cento qualora l’intervento produca una migliore configurazione architettonica.

Per quanto riguarda le destinazioni d’uso, per la città storica non sono di fatto previste particolari restrizioni: i soli limiti interessano quelle commerciali (ammesse piccole e medie strutture di vendita), turistico ricettive (esclusi i motel), produttive (consentito l’artigianato produttivo). Per i servizi nessuna cautela e tra questi rientrano un insieme assai vasto di possibili destinazioni: dai pubblici esercizi (tra cui i ristoranti) ai servizi alla persona; dal direzionale privato e pubblico alle attrezzature collettive (comprese le discoteche).

Le possibilità offerte alle imprese e agli investitori privati

Dunque, decisamente vaste le possibilità di modificare lo stato attuale della città storica. Evitando bizantinismi interpretativi a cui pure le norme del piano regolatore si prestano, in estrema sintesi può affermarsi che, alla sola condizione di migliorare la qualità architettonica, sull’edilizia esistente è possibile operare attraverso la ristrutturazione edilizia, la demolizione e ricostruzione e l’ampliamento, con modalità che si differenziano in termini non sostanziali tra i diversi tessuti qui considerati. Ed è evidente che soddisfare tale condizione – il miglioramento della qualità architettonica – è un vincolo quanto mai labile, di fatto inesistente. A ciò deve aggiungersi la grande variabilità delle destinazioni d’uso che consentono, a titolo di esempio, la possibilità di aprire ristoranti senza limiti di superficie e la riconversione diffusa di residenze a B&B.

Sulla normativa del piano regolatore si sovrappone poi la legge regionale sulla rigenerazione urbana (n. 7 del 18 luglio 2017). In particolare l’articolo 6 dispone che “sono sempre consentiti interventi di ristrutturazione edilizia o interventi di demolizione e ricostruzione con incremento fino ad un massimo del 20 per cento della volumetria o della superficie lorda esistente”. L’applicazione, in questo caso, non ammette dubbi interpretativi: qualora vi sia la possibilità, secondo quanto previsto dal piano, di ristrutturare o demolire e ricostruire un edificio è immediato poter usufruire di una premialità pari al 20 per cento. Sempre, senza alcun limite e senza che il Comune possa in alcun modo interferire sul contenuto della richiesta. Lo stesso articolo 6 si esprime anche sulle destinazioni d’uso consentendo, per gli interventi indicati, il mantenimento delle destinazioni in essere e i cambi sia tra le destinazioni previste dallo strumento urbanistico che tra quelle della stessa categoria funzionale (con riferimento alla vigente normativa).

Nell’ultimo comma viene precisato che le disposizioni non si applicano all’interno degli insediamenti urbani storici individuati dal piano paesaggistico regionale. E qui un altro insensato paradosso: il piano paesaggistico adottato nel 2008 dalla Regione Lazio ha tutelato 515 centri storici sparsi sul proprio territorio ma non il centro storico di Roma in quanto – questa l’inconsistente motivazione – il sito è dichiarato di interesse da parte dell’Unesco (sito coincidente in larga misura con le aree interne alle Mura Aureliane) e quindi già oggetto di una forma di tutela, mentre è a tutti noto che l’organizzazione delle Nazioni unite non ha alcuna competenza nel dettare qualsivoglia prescrizione di natura edilizia o urbanistica. Successivamente, nel PTPR definitivamente approvato nel 2019 e vigente dal febbraio 2020, è stato inserito, in sostituzione della precedente versione, il rinvio a un Protocollo di intesa tra Ministero per i Beni e le attività culturali ed il Comune di Roma siglato nel 2009, che in realtà  ha per oggetto “La definizione delle modalità di collaborazione  relativa all’acquisizione del parere consultivo”  per gli interventi edilizi nella Città storica”. Una conferma che allo stato attuale la tutela paesaggistica non include la città storica.

Salvaguardare la città storica è possibile

Tutt’altro che ineluttabile è il declino ambientale, funzionale e architettonico della città storica. Spetta alle istituzione decidere se voler modificare questo stato di cose e, se si è di questo avviso, assumere i provvedimenti conseguenti.

Il Comune ha il potere di modificare le norme tecniche di attuazione (con l’adozione subentrano contestualmente le misure di salvaguardia) escludendo la ristrutturazione edilizia (semmai tramutandola in risanamento conservativo), la demolizione e ricostruzione e l’ampliamento e revisionando le destinazioni d’uso con l’imposizione di limiti alla localizzazione ed alla superficie dei ristoranti e alla proliferazione dei B&B.

Alla Regione è sufficiente emendare l’articolo 6 della legge del 2017 escludendone l’applicazione nelle città storiche o, in subordine, affidando ai comuni la predisposizione di un piano attuativo mediante il quale valutare in via preventiva se e in che misura concedere eventualmente premialità volumetriche. Ancora di competenza regionale è l’inclusione della città storica di Roma tra gli insediamenti urbani storici considerati dal piano paesaggistico superando in tal modo una vistosa e del tutto immotivata incongruenza.

Responsabilità oggettive

È quindi “solo” questione di volontà politica. Restare inerti equivale a condividere il quadro normativo oggi in vigore. Significa accettare senza porre alcuna remora l’abbattimento dei villini e compromettere l’immagine della parte più antica e pregiata della città. E non può considerarsi bastante l’individuazione con la Sovrintendenza di singoli isolati o loro aggregati per poi sottoporli a valutazione paesaggistica (procedura attualmente in corso senza prefissate scadenze): un alibi che viene utilizzato e pubblicizzato per dimostrare una qualche attenzione al problema ma certamente non è la soluzione risolutiva.

8 ottobre 2020

Per osservazioni e precisazioni: laboratoriocarteinregola@gmail.com

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