Perchè il Regolamento del Verde fa la differenza, anche nelle proprietà private
Autore : Redazione
Ci scrive un gruppo di residenti dei Parioli chiedendoci aiuto per capire cosa sta succedendo in un giardino privato di un villino della zona, dove qualche settimana fa sono stati abbattuti vari alberi “pini, cipressi, lecci, querce anche secolari e di alto fusto“. Altri sono stati capitozzati, lasciando monconi senza rami nè foglie. “È altamente improbabile che alberi secolari, di specie diverse, pur se appartenenti allo stesso boschetto, – scrivono – fossero tutti contemporaneamente malati o a rischio caduta. Eppure è stato consumato uno scempio, non ancora concluso. Non sono alberi isolati ma una (sia pure piccola) universalità vivente: si potrebbe dire un micro-ecosistema rovinato senza nessuna cautela“. E l’operazione mette preoccupazione anche sulle sorti del villino, “un bene culturale architettonico degli anni ’20“, che potrebbe essere oggetto di progetti di modifica insieme allo spazio del giardino liberato dalle alberature. I cittadini hanno prontamente inviato la segnalazione ai vigili urbani, al Dipartimento ambiente e al Municipio II, e hanno anche fatto richiesta di accesso agli atti al Dipartimento Ambiente. Da quest’ultimo hanno ricevuto la solita risposta: “Il responsabile del procedimento… ha inviato avviso ai controinteressati ai sensi dell’art. 3 del DPR 184/2006, di conseguenza i termini di scadenza del procedimento vengono posticipati di almeno 10 gg in attesa di riscontro dei controinteressati” e che “in caso di eventuale opposizione dei controinteressati i termini potrebbero subire ulteriori modifiche” (1). Dai vigili urbani invece nessuna risposta scritta, ma solo a voce, del tenore “in un’area privata possono fare quello che vogliono“.
Gli interventi risalgono al 18 maggio scorso, 3 giorni dopo l’entrata in vigore del Regolamento del Verde pubblico e privato e del Paesaggio Urbano(2), ed è probabile che siano stati autorizzati – se sono stati autorizzati – con le regole precedenti, assai poco tutelanti (3). Invece il Regolamento del Verde (2) approvato nel marzo scorso, per gli abbattimenti su suolo privato, all’art. Articolo 40, Interventi sul verde pubblico e privato oggetto di speciale salvaguardia, al comma 2 definisce “oggetto di speciale salvaguardia” “…c) gli alberi aventi circonferenza del tronco superiore a 78,5 cm (ø > 25 cm), misurata ad una altezza…di 130 cm dal suolo” e per quanto riguarda “alberature, alle siepi e agli arbusti non gestiti o non appartenenti a Roma Capitale” prescrive che “… ogni intervento [di abbattimento e altri] è da considerarsi eccezionale e deve essere autorizzato dal Dipartimento Tutela Ambientale. L’abbattimento dell’esemplare può essere autorizzato esclusivamente nei casi indicati dal comma 4 del presente articolo“. “La richiesta di autorizzazione deve essere inoltrata in forma scritta allegando relazione botanica e fitosanitaria redatta da tecnico abilitato indicante per ciascuna pianta per cui si richiede l’autorizzazione, il nome botanico, l’altezza, la circonferenza del tronco misurato a 130 cm dal suolo;le motivazioni per le quali si richiede l’abbattimento; documentazione fotografica della pianta” ecc.(4).
Va però notato che nel periodo dal 1 aprile a fine luglio, il Regolamento del Verde prevede l’interruzione di potature e abbattimenti – se non in casi particolari, come quello in cui sia in ballo la sicurezza delle persone – per proteggere l’avifauna nel periodo della nidificazione (5), protezione che dovrebbe essere rispettata anche in base a una legge nazionale (6).
Carteinregola si attiverà per chiedere al Dipartimento Ambiente di verificare che sia stato svolto correttamente l’eventuale procedimento autorizzativo, ma porteremo il caso all’attenzione dell’Assessora Fiorini, perchè il Regolamento del Verde, a cui tante energie civiche e professionali si sono dedicate, ha senso solo se viene fatto rispettare, con la necessaria trasparenza davanti ai cittadini, e soprattutto con risposte adeguate anche da parte di chi è preposto ai controlli, come i vigili urbani.
Ed è urgente e fondamentale che l’Assessora e il Dipartimento, in attesa dei corsi di aggiornamento sul nuovo Regolamento del Verde Pubblico e Privato e del Paesaggio Urbano a tutti i responsabili dell’Amministrazione comunale che si occupano della materia, quindi anche la polizia di Roma Capitale e i funzionari dei Municipi, dirami una circolare riassuntiva delle nuove regole affinchè ognuno intervenga prontamente per svolgere gli accertamenti con la necessaria incisività di fronte alle segnalazioni dei cittadini.
Anna Maria Bianchi Missaglia
2 luglio 2021
Per osservazioni e precisazioni: laboratoriocarteinregola@gmail.com
NOTE
(1) Sembra incredibile che un Ufficio capitolino si rifaccia a un decreto del 2006* quando nel frattempo è stato approvato il e Regolamento di Accesso agli atti del Comune di Roma, approvato il 12 febbraio 2019**, e anche il FOIA, “Freedom of Information Acts”***
1. Fermo quanto previsto dall’articolo 5, la pubblica amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, di cui all’articolo 22, comma 1, lettera c), della legge, è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. I soggetti controinteressati sono individuati tenuto anche conto del contenuto degli atti connessi, di cui all’articolo 7, comma 2.
2. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. Decorso tale termine, la pubblica amministrazione provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione di cui al comma 1.
*** II Freedom of Information Act (FOIA), diffuso in oltre 100 paesi al mondo,è la normativa che garantisce a chiunque il diritto di accesso alle informazioni detenute dalle pubbliche amministrazioni, salvo i limiti a tutela degli interessi pubblici e privati stabiliti dalla legge.
In Italia tale diritto è previsto dal decreto legislativo n. 97 del 2016 che ha modificato il decreto legislativo n. 33 del 2013 (c.d. decreto trasparenza), introducendo l’accesso civico generalizzato al fine di promuovere la partecipazione dei cittadini all’attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche.
(4) Articolo 40. Interventi sul verde pubblico e privato oggetto di speciale salvaguardia
comma 1 Salva l’applicazione di specifiche sanzioni previste dalla legge e da regolamenti vigenti, è vietato qualsiasi comportamento, doloso o colposo, che danneggi o deturpi il patrimonio vegetale e gli arredi all’interno di tutte le aree verdi pubbliche. È considerato deturpamento ogni attività che, direttamente o indirettamente, comprometta l’integrità statica e/o vegetativa e/o il regolare sviluppo del patrimonio verde oggetto del presente Regolamento.
comma 2 Sono oggetto di speciale salvaguardia:
a) gli alberi tutelati dalla normativa nazionale, regionale e locale ed in particolare gli alberi già dichiarati monumentali o di pregio di cui alla L. n. 10/2013, gli alberi dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e quelli candidati ad essere inseriti negli elenchi di cui alla citata normativa;
b) gli altri alberi riconosciuti di particolare pregio ai sensi dell’art. 28 del presente Regolamento;
c) gli alberi aventi circonferenza del tronco superiore a 78,5 cm (ø > 25 cm), misurata ad una altezza, convenzionale e di buona pratica dendrometrica, di 130 cm dal suolo;
d) nelle aree verdi, gli alberi a più fusti/polloni aventi almeno tre polloni la cui dimensione assommi un valore delle circonferenze dei vari fusti superiore a 140 cm, misurate ad un’altezza di 130 cm dal suolo; per suddette piante sono consentiti interventi di pratica colturale mirati alla selezione positiva ovvero abbattimento di polloni deperienti, sottoposti e/o malformati;
e) i macchioni arbustivi costituiti da specie autoctone o naturalizzate, ovvero alloctone se di particolare pregio, dei filari e delle siepi naturali di particolare pregio per rarità della specie, per morfologia e vetustà, o di rilievo paesaggistico, individuati attraverso il censimento del patrimonio verde;
f) gli alberi, i palmizi e le siepi alto-arbustive in zone soggette a tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004 e ss.mm.ii.;
g) le palme dotate di singolo stipite di altezza superiore a 100 cm, misurata dal colletto;
h) delle palme dotate di più stipiti di cui almeno uno di altezza superiore a 80 cm misurata dal colletto;
i) le palme piantate in esecuzione di progetti edilizi pur non aventi le dimensioni di cui ai precedenti punti g) e h);
j) gli alberi da frutto di età superiore ai 30 (trenta) anni;
k) gli alberi e palme piantate in sostituzione di alberi e palme abbattute pur non avendo raggiunto le dimensioni di cui ai precedenti punti c), d), h) ed i).
l) Pinus pinea, specie identitaria del paesaggio romano.
comma 3 Relativamente alle alberature o agli individui arborei di cui al comma 2 di proprietà di Roma Capitale o da essa gestiti, gli interventi consistenti in:
a) potatura della chioma;
b) modifica dell’apparato radicale;
c) posa in opera di consolidamento o sistemi di ancoraggio;
d) installazione di sistemi parafulmine;
e) posa in opera di steccati e recinzioni, realizzazione di percorsi o pavimenti areati, realizzazione di manufatti, modifiche del terreno o del regime idraulico all’interno dell’area di protezione dell’albero (APA);
f) diradamento di alberi limitrofi all’albero monumentale;
g) abbattimento;
debbono essere oggetto di specifico provvedimento motivato del Dipartimento Tutela Ambientale.
comma 4 L’abbattimento, a cui deve seguire la necessaria compensazione, può essere disposto solo nei seguenti casi:
a) morte o condizioni di deperimento irreversibile dell’albero;
b) stretta necessità. Si ha stretta necessità quando gli alberi, per ragioni inerenti al proprio stato vegetativo, possono costituire concreto e attuale pericolo per l’incolumità delle persone o delle cose;
c) straordinarietà. La straordinarietà ricorre quando:
gli alberi o gli arbusti che presentino gravi problemi di carattere fitosanitario (Allegato 13), non risolvibili con cure proporzionate o a causa dei quali non sia più possibile ottenere una pianta con qualità estetiche consone al contesto o con adeguate caratteristiche di sicurezza, oppure se necessario eliminare le piante infette per evitare la diffusione del contagio;
gli alberi o gli arbusti presentino scarso vigore vegetativo in quanto giunti al termine del ciclo biologico;
gli alberi o gli arbusti provochino comprovati danni o problematiche a strutture, opere e/o impianti tecnologici esistenti, sia pubbliche, sia private, a cui non sia possibile porre rimedio con interventi di contenimento parziale dello sviluppo della pianta secondo le pratiche della moderna arboricoltura e a salvaguardia della stabilità;
gli alberi o gli arbusti presentino un evidente stentato sviluppo vegetativo cui non può essere posto rimedio;
l’abbattimento sia ordinato da provvedimento dell’autorità giudiziaria, da allegare all’istanza;
in particolare per le piante non di pregio e prive di rilevanza paesaggistica:
– gli alberi o gli arbusti siano oggetto di un progetto di riqualificazione o di riassetto di un’area verde che comporti il miglioramento ambientale dell’area stessa;
– gli alberi o gli arbusti che impediscano il legittimo soddisfacimento dei diritti edificatori nel rispetto dellenormative urbanistiche ed edilizie, fatte salve le norme del vigente P.R.G.
comma 5 Riguardo alle alberature, alle siepi e agli arbusti non gestiti o non appartenenti a Roma Capitale e rientranti nei casi di cui alla lettera a) del comma 2 ogni intervento indicato al comma 3 del presente articolo è da considerarsi eccezionale e deve essere autorizzato dal Dipartimento Tutela Ambientale. L’abbattimento dell’esemplare può essere autorizzato esclusivamente nei casi indicati dal comma 4 del presente articolo. La richiesta di autorizzazione deve essere inoltrata in forma scritta allegando i documenti indicati nell’Allegato 10 ed in particolare:
a) relazione botanica e fitosanitaria redatta da tecnico abilitato indicante per ciascuna pianta per cui si richiede l’autorizzazione, il nome botanico, l’altezza, la circonferenza del tronco misurato a 130 cm dal suolo;
b) le motivazioni per le quali si richiede l’abbattimento;
c) documentazione fotografica della pianta.
Il Dipartimento Tutela Ambientale rilascia l’autorizzazione, ove ne ricorrano le condizioni, entro 30 (trenta) giorni.
Il Dipartimento Tutela Ambientale nega l’autorizzazione all’abbattimento qualora le criticità poste a fondamento della richiesta siano risolvibili con interventi di riduzione del rischio delle alberature o attraverso opere di ordinaria e/o straordinaria cura e manutenzione. L’eventuale diniego non solleva la proprietà dal dovere di custodia sancito dall’art. 2051 c.c. Il proprietario deve, pertanto, controllare periodicamente le condizioni fitostatiche della/e pianta/e e segnalare con tempestività eventuali mutamenti peggiorativi anche ai fini di una rinnovata valutazione dell’istanza.
L’autorizzazione dovrà contenere contestualmente le prescrizioni vincolanti di reimpianto a compensazione ambientale delle perdite subite secondo quanto previsto dall’art. 65 del presente Regolamento e secondo i criteri di cui all’Allegato 12.
L’inottemperanza alle prescrizioni è soggetta a sanzione.
Qualora, in caso di abbattimento, sia accertata l’insussistenza dello stato di necessità o straordinarietà, saranno applicate le sanzioni previste per l’abbattimento senza autorizzazione.
Lo stato delle piante messe a dimora in sostituzione sarà verificato dagli Uffici competenti dopo un anno dall’autorizzazione all’abbattimento o dalla presa d’atto di cui all’art. 41, comma 1, lettera b). In caso di mancato attecchimento, i soggetti titolari dell’autorizzazione saranno tenuti a sostituire le piante con dei nuovi impianti di valore equivalente entro giorni 30 dall’accertamento, o nel primo periodo agronomico idoneo successivo, incrementando il valore della pianta ad un anno dall’impianto.
Per tutti gli interventi elencati al comma 3 relativi agli esemplari indicati al comma 2 e non rientranti in quelli di cui alla lettera a), è necessaria parimenti l’autorizzazione del Dipartimento Tutela Ambientale. L’autorizzazione è negata qualora le criticità poste alla base della richiesta siano risolvibili con ordinari interventi di manutenzione e cura. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8, secondo periodo, 9 e 10.
Anche nel caso di abbattimenti di alberature in violazione delle norme di cui ai precedenti commi dovrà essere calcolato il valore ornamentale e biologico di tutti gli individui oggetto di abbattimento ai fini della sostituzione, della compensazione o, in difetto, dell’indennizzo. Il calcolo del valore ornamentale e/o biologico deve essere effettuato da un tecnico specializzato della competente Direzione del Dipartimento Tutela Ambientale secondo i criteri di cui all’Allegato 12.
All’abbattimento di una alberatura di Roma Capitale deve seguire la rimozione della ceppaia. In caso di mancato contestuale reimpianto, deve essere eseguita la ricompensa di terriccio vegetale sino al piano di calpestio. Ove possibile, nelle aree verdi, fatte salve esigenze fitosanitarie, ragioni di sicurezza, igiene e decoro, e nel rispetto delle norme a tutela del bilancio arboreo, saranno conservati gli alberi morti nonché le ceppaie ospitanti specie animali e vegetali non comuni utili per l’equilibrio dell’ecosistema.
Gli eventuali nidi di volatili presenti sulle alberature oggetto di abbattimento devono essere prelevati con le dovute accortezze e consegnati al più vicino Centro di Recupero Fauna Selvatica. Lo stesso obbligo vale anche per gli uccelli non ancora in grado di volare e per i cuccioli di mammiferi (scoiattoli, moscardini, ecc.) presenti nelle cavità delle alberature e ne deve essere data comunicazione alla Direzione Benessere degli Animali del Dipartimento Tutela Ambientale.
Nei casi di necessità e urgenza si applica l’art. 32 del presente Regolamento.
(5) L’Art.33 comma 4 infatti stabilisce il periodo di potatura in rispetto della nidificazione dell’avifauna “escludendo di norma il periodo che va da aprile a luglio, fatti salvi gli interventi urgenti dettati da ragioni di sicurezza ed incolumità pubblica” e che anche in altri periodi “la potatura non può essere effettuata su alberi in cui siano presenti nidi di uccelli o tane abitate da piccoli mammiferi o che siano utilizzati come dormitorio o posatoio da specie rare o di pregio“. vedi anche : Regolamento del Verde: ampliare il divieto di interventi sulle alberature per la tutela dell’avifauna12 marzo 2021
(6) Articolo 21 comma 1 lettera o) della legge sulla caccia n. 157/92 [3]Legge 11 febbraio 1992, n. 157 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.( G.U.. 25 febbraio 1992, n. 46 – S.O. n. 41) Aggiornato al Comunicato del Ministero della Giustizia pubblicato nella GU n. 243 del 18.10.2006, recante: Mancata conversione del decreto-legge 16 agosto 2006, n. 251, recante: «Disposizioni urgenti per assicurare l’adeguamento dell’ordinamento nazionale alla direttiva 79/409/CEE in materia di conservazione della fauna selvatica».
Art. 21 Divieti (modificato dall’art. 11 bis, comma 1, lett. b del D.L. 23/10/96, n. 542,convertito dalla legge 23/12/96, n. 649)
1. E’ vietato a chiunque:
(…)
o) prendere e detenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi ed uccelli appartenenti alla fauna selvatica, salvo che nei casi previsti all’articolo 4, comma 1*, o nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione di fauna selvatica e nelle oasi di protezione per sottrarli a sicura distruzione o morte, purchè, in tale ultimo caso, se ne dia pronto avviso nelle ventiquattro ore successive alla competente amministrazione provinciale; [distruggere o danneggiare deliberatamente nidi e uova, nonche’ disturbare deliberatamente le specie protette di uccelli;](*)
(*) Art. 4 Cattura temporanea e inanellamento
1. Le regioni, su parere dell’Istituto nazionale per la fauna selvatica, possono autorizzare esclusivamente gli istituti scientifici delle università e del Consiglio nazionale delle ricerche e i musei di storia naturale ad effettuare, a scopo di studio e ricerca scientifica, la cattura e l’utilizzazione di mammiferi ed uccelli, nonchè il prelievo di uova, nidi e piccoli nati.