(da La Repubblica 19 febbraio 2018)
Il sistema elettorale per il Lazio prevede l’elezione diretta del presidente della Regione – il candidato presidente più votato – e un meccanismo proporzionale con premio di maggioranza per l’elezione dei 50 consiglieri: alla coalizione del presidente eletto sono garantiti almeno il 60% dei seggi
Per le elezioni regionali del Lazio si utilizza un’unica scheda di colore verde per il Presidente e il Consiglio.
Il voto, a differenza delle elezioni nazionali, può essere DISGIUNTO , cioè si può votare per un candidato Presidente e per una lista o per candidati consiglieri diversi dalle liste a suo sotegno.
Si può votare nei seguenti modi:
– VOTO AL SOLO PRESIDENTE: tracciando un segno sul nome del candidato presidente (nel Lazio anche su simbolo) il voto va al Presidente ma non va a nessuna delle liste che lo sostengono;
– VOTO ALLA LISTA (E INDIRETTAMENTE AL PRESIDENTE): tracciando un segno su una delle liste il voto si trasferisce al candidato presidente a cui la lista è collegata;
– VOTO AL PRESIDENTE E ALLA LISTA: tracciando un segno sia sul simbolo o sul nome del candidato presidente che su una delle liste a lui collegate il voto si trasferisce al Presidente, alla lista e ai candidati della lista che l’elettore indicherà accanto al simbolo della lista
– VOTO DISGIUNTO: tracciando un segno sul simbolo o sul nome del candidato presidente e un altro segno su una lista a lui non collegata, il voto al Presidente verrà computato nei voti
L’elettore poi può indicare fino a due nominativi tra quelli candidati dalla lista scelta (i nomi vanno scritti negli spazi alla destra del simbolo): se l’elettore vuole indicare due nominativi devono essere di due candidati di sesso diverso, pena l’annullamento della seconda preferenza.
Il Presidente eletto è membro del Consiglio.
Vedi dal sito istituzionale del Consiglio Regionale del Lazio Lazio al voto il 4 marzo con la nuova legge elettorale
La nuova Legge ha introdotto la parità di genere e la garanzia di almeno un consigliere regionale per ogni provincia, ha istituito il divieto del terzo mandato consecutivo per il presidente della Regione e altro. Per quanto riguarda il calcolo per l’assegnazione dei seggi riportiamo la sintesi del sito istituzionale:
dal sito istituzionale del Consiglio Regionale del Lazio: I quattro quinti dei Consiglieri (quaranta) continuano ad essere eletti con il metodo proporzionale del quoziente corretto (cosiddetto quoziente Hagenbach-Bischoff), sulla base di liste concorrenti presentate a livello circoscrizionale, con recupero dei seggi e dei voti residui in sede di collegio unico regionale, secondo le modalità descritte all’articolo 15 dal primo all’undicesimo comma della legge n. 108/1968. Il restante quinto dei Consiglieri (dieci) è eletto anch’esso sulla base delle candidature presentate nelle liste circoscrizionali, secondo le operazioni descritte dall’articolo 6, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della legge regionale n. 2/2005. È stato eliminato, quindi, il sistema di elezione dei restanti dieci consiglieri, basato sulle liste regionali (il cosiddetto “listino”), precedentemente stabilito dalla legge n. 43/1995. L’attuale sistema di elezione dei dieci consiglieri regionali non eletti su base proporzionale prevede, in particolare, l’attribuzione di un premio (di maggioranza e/o di minoranza) che, nel rispetto dei principi stabiliti dall’articolo 4 della legge n. 165/2004, mira agevolare la formazione di una stabile maggioranza e, al contempo, ad assicurare la rappresentanza delle minoranze. Il premio di maggioranza varia in funzione dei seggi che le liste circoscrizionali, collegate al candidato Presidente della Regione proclamato eletto, hanno già ottenuto con metodo proporzionale. È previsto, infatti, che se il gruppo o i gruppi di liste collegati al candidato Presidente eletto abbiano conseguito, in sede di riparto proporzionale, una percentuale di seggi inferiore al 60 per cento dei seggi complessivamente assegnati al Consiglio (ovvero inferiore a 30 seggi), il premio di maggioranza consiste nell’assegnare, tra i suddetti gruppi di liste, un numero di seggi necessario a raggiungere tale soglia. Tuttavia, il numero massimo di seggi attribuibile con il premio non può, in ogni caso, superare un quinto dei seggi (dieci), anche nel caso in cui non fosse sufficiente a garantire il raggiungimento del 60 per cento dei seggi consiliari. Il metodo utilizzato per la ripartizione dei seggi del premio è quello del quoziente naturale e dei più alti resti.
> Vai a Modifiche alla legge regionale 13 gennaio 2005, n. 2 (Disposizioni in materia di elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale e in materia di ineleggibilità e incompatibilità dei componenti della Giunta e del Consiglio regionale) e successive modifiche
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