Piano casa 2: Civita, Quadrana e le conquiste del ’68
Autore : Redazione
Il centro sinistra che approva questo Piano casa è come “il mondo alla rovescia”
Piano Casa Polverini-Zingaretti: gli emendamenti dell’assessore Civita (e del consigliere Quadrana)
Abbiamo ricostruito il testo della PL 75 evidenziando in colori diversi le modifiche apportate all’originale Ciocchetti/Polverini dalla “copia quasi conforme” Civita/Zingaretti, provando a inserirvi gli ulteriori emendamenti proposti dallo stesso Assessore, in certi casi ancora più allarmanti. E allarmanti sono sicuramente gli emendamenti del Consigliere Quadrana (Lista Civica Zingaretti) che vorrebbe derogare addirittura all’art.7 del DM 1444/68, una legge che fu introdotta per garantire gli standard urbanistici minimi[i]
[Mettiamo ancora una volta in calce la sintesi delle nostre obiezioni alla proroga e alle pseudo modifiche apportate al testo Polverini]
Purtroppo i cittadini, vista la totale latitanza dei principali organi di informazione, se ne accorgeranno solo quando le ricadute cementizie sui territori saranno ineluttabili. Ma sarà comunque nella responsabilità di tutti quegli amministratori che oggi preferiscono non approfondire le conseguenze di persona [ii], accontentandosi delle spiegazioni dell’ Assessore Civita che continua a sostenere di voler “”cancellare o modificare le norme che possono stravolgere la pianificazione urbanistica”[iii]. E ripetiamo che ciò NON CORRISPONDE A VERITA’ e che proprio a partire da questo punto fondamentale l’attuale versione è praticamente identica a quella vigente: basti dire che per 6 volte, negli stessi capoversi degli articoli aggiunti dal Piano Polverini – tutti rimasti – si legge l’espressione “in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici edilizi comunali vigenti o adottati”. E ribadiamo che l’allarme è stato lanciato in più occasioni dallo stesso Assessore Caudo, che ha segnalato i rischi del Piano casa al dibattito alla Casa dell’Archietttura nel gennaio scroso[iv] (in seguito è cambiato poco o niente) , e ancora nel corso delle commissioni congiunte sullo Stadio di Tor di Valle il 2 ottobre. Queste le sue testuali parole: “La “cementificazione di Roma” a seguito dello stadio è lo 0,9% delle previsioni del Piano regolatore Generale ed esattamente la metà di tutte le previsioni di cambio di destinazione d’uso del “Piano casa” di cui non si occupa nessuno, non c’è un articolo, non c’è nessuno che si agita…” E se a qualcuno venisse il dubbio che l’assessore si riferisse al Piano Casa Polverini, deve sapere che rispondendo all’obiezione di un consigliere “agitati te...”, ha dichiarato: “… è esattamente quello che stiamo facendo dall’inizio dell’anno scorso sul Piano casa e le modifiche che avevamo in qualche modo concordato con Civita adesso con gli emendamenti si stanno annacquando…”
Intanto si torna a parlare del maxiemendamento che, pare, la prossima settimana dovrebbe mettere una pietra tombale su ogni voce critica. Chissà se nell’escamotage che costringe alla votazione “o così o pomì”, la giunta avrà il coraggio di inserire anche gli emendamenti di Quadrana, che cancellano diritti affermati da una legge del ‘68 che è stata una conquista della sinistra, per cancellare i quartieri/ghetto e rendere le città più vivibili per tutti, non solo per i ricchi…
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COSA NON E’ CAMBIATO DALLA LEGGE POLVERINI ALLA LEGGE ZINGARETTI[2]
1) LA POSSIBILITA’ DI DEROGARE AGLI STRUMENTI URBANISTICI ED EDILIZI COMUNALI, CANCELLANDO IL POTERE DECISIONALE DELLE ISTITUZIONI – COMUNE E MUNICIPI – PREPOSTE
L’Intesa Stato-Regioni lo dice molto chiaramente, sebbene con il solito “preferibilmente”: le leggi regionali di applicazione del “Piano Casa” devono essere scritte “in coerenza con i principi della legislazione urbanistica ed edilizia e della pianificazione comunale[3]. Il Piano casa Polverini/Zingaretti invece sottrae gli interventi ai pareri e alle scelte urbanistiche dell’Amministrazione, permettendo sistematicamente di derogare ai Piani Regolatori vigenti[4]. Ma la deroga non riguarda solo le norme e le pianificazioni già approvate: se il Piano casa verrà prorogato, durante tutta la sua ulteriore durata consentirà di rimettere in discussione qualsiasi progetto in corso e qualunque accordo con il Comune, permettendo ai soggetti privati di chiedere ulteriori aumenti di cubature e cambi di destinazione, dato che – come vedremo – il Piano si applica anche agli edifici ancora da costruire.
Noi chiediamo che venga cancellata la frase “In deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici ed edilizi comunali vigenti o adottati nonché nei comuni sprovvisti di tali strumenti”, soprattutto dagli articoli introdotti nel 2011 dal Piano Polverini (6) : l’Art. 3 ter (cambiamento di destinazione d’uso da non residenziale a residenziale) e l’Art. 3 quater (riutilizzo del patrimonio edilizio dismesso e delle aree libere attraverso il cambiamento della destinazione in altro uso non residenziale).
Nota: Potremmo fermarci qui, visto che, se i cambi di destinazione e l’aumento di cubatura fossero sottoposti al parere dell’Amministrazione, non solo rispetto alla “fattibilità”, ma rispetto all’”opportunità” e al “pubblico interesse”, verrebbe ristabilito l’indispensabile sistema di regole e garanzie assicurato dal governo pubblico delle trasformazioni[5].
2) IL LAZIO E’ L’UNICA REGIONE D’ITALIA IN CUI IL PIANO CASA SI APPLICA A CASE CHE NON ESISTONO
La citata Intesa Stato-Regioni prevedeva esclusivamente interventi di ampliamento di edifici di volumetrie limitate e anche interventi – denominati “straordinari” – di demolizione e ricostruzione, tutti a destinazione residenziale[6]. Il Piano casa Polverini (e ora quello Zingaretti) “forza” l’Intesa inserendovi anche gli interventi di nuova costruzione, cioè non solo gli edifici ultimati e magari dismessi, ma anche quelli “che abbiano ottenuto il titolo abitativo edilizio”[i], cioè edifici ancora “sulla carta”. E carta straccia diventano così i progetti approvati dall’amministrazione, che possono essere rimodulati nella direzione del maggiore profitto del privato anziché della pianificazione pubblica. E fanno parte del “pacchetto” anche gli “accordi di programma”, uno strumento urbanistico utilizzato per fissare delle regole a quegli interventi privati che devono “produrre” un interesse pubblico, e che grazie al Piano Casa possono/potranno cancellare i patti già sottoscritti. Cioè cambiare le regole del gioco durante la partita.
Chiediamo che siano esclusi dai benefici dalla Legge 11 Agosto 2009, n. 21 gli interventi di “nuova costruzione”, o che siano quantomeno sottoposti al parere vincolante delle amministrazioni competenti, e che siano comunque esclusi gli interventi già oggetto di accordi di programma, se venisse annullata la “contropartita pubblica” già negoziata .
3) IL PIANO CASA PUO’ DIVENTARE “PIANO CENTRO COMMERCIALE”
Il Piano casa Civita Zingaretti conserva un altro articolo introdotto dalle modifiche Polverini/Ciocchetti del 6 agosto 2012, l’Art. 3 quater (Interventi finalizzati al riutilizzo del patrimonio edilizio dismesso e delle aree libere attraverso il cambiamento della destinazione in altro uso non residenziale) che permette addirittura i cambi di destinazione di edifici dismessi, da “uso non residenziale” (ad esempio uffici) a “altro uso non residenziale” (ad esempio centri commerciali) . Con la nuova aggiunta, a “riutilizzo del patrimonio edilizio dismesso” anche delle”aree libere”. E naturalmente sempre “in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici ed edilizi comunali vigenti o adottati”. Sono esclusi, bontà loro, “teatri e cinema”, ma questo è in realtà un “merito” della Polverini, che l’aveva già intordotto, così come il limite “massimo di 2.500 metri quadrati di superficie utile lorda” e l’esclusione “delle zone omogenee E”…
Chiediamo di abolire la possibilità di autorizzazione “in automatico” di queste trasformazioni, restituendo al Comune e ai Municipi la titolarità delle decisioni, e prevedendo anche forme di consultazione dei cittadini.
[i] DM 1444/68 Art. 7. (Limiti di densità edilizia).
I limiti inderogabili di densità edilizia per le diverse zone territoriali omogenee sono stabiliti come segue:
1) Zone A)
- -per le operazioni di risanamento conservativo ed altre trasformazioni conservative, le densità edilizie di zona e fondiarie non debbono superare quelle preesistenti, computate senza tener conto delle soprastrutture di epoca recente prive di valore storico- artistico;
- -per le eventuali nuove costruzioni ammesse, la densità fondiaria non deve superare il 50% della densità fondiaria media della zona e, in nessun caso, 5 mc/mq;
2) Zone B): le densità territoriali e fondiarie sono stabilite in sede di formazione degli strumenti urbanistici tenendo conto delle esigenze igieniche, di decongestionamento urbano e delle quantità minime di spazi previste dagli articoli 3, 4 e 5. Qualora le previsioni di piano consentano trasformazioni per singoli edifici mediante demolizione e ricostruzione, non sono ammesse densità fondiarie superiori ai seguenti limiti:
- -7 mc/mq per comuni superiori ai 200mila abitanti;
- -6 mc/mq per comuni tra 200mila e 50mila abitanti;
- -5 mc/mq per comuni al di sotto dei 50mila abitanti.
Gli abitanti sono riferiti alla situazione del comune alla data di adozione del piano.Sono ammesse densità superiori ai predetti limiti quando esse non eccedano il 70% delle densità preesistenti.
3) Zone C): i limiti di densità edilizia di zona risulteranno determinati dalla combinata applicazione delle norme di cui agli artt. 3, 4 e 5 e di quelle di cui agli articoli 8 e 9, nonché dagli indici di densità fondiaria che dovranno essere stabiliti in sede di formazione degli strumenti urbanistici, e per i quali non sono posti specifici limiti.
4) Zone E): è prescritta per le abitazioni la massima densità fondiaria di mc 0,03 per mq
[ii] Apprezziamo invece la serietà di quei consiglieri di alcuni Municipi che si sono pronunciati per la modifica dell’attuale testo in discussione, compresi coloro che pur appartenendo a schieramenti diversi hano approvato la mozione di SEL
[iii] Dal discorso in Consiglio regionale dell’11 ottobre > scarica il testo ricavato dal resoconto stenografico sul sito del Consiglio Piano casa intervento Civita 11 settembre 2014
[iv] leggi il testo trascritto dell’intervento: https://carteinregola.wordpress.com/piano-casa-2/convegno-piano-casa/intervento-delassessore-caudo-al-seminario-piano-casa/
[2] Le obiezioni che solleviamo si riferiscono a modifiche introdotte dalla Giunta Polverini che permangono nella versione attuale
[3] Dall’ Intesa 31 marzo 2009: Le Regioni si impegnano ad approvare entro e non oltre 90 giorni proprie leggi ispirate preferibilmente ai seguenti obiettivi: (…) c) introdurre forme semplificate e celeri per l’attuazione degli interventi edilizi di cui alla lettera a) e b) in coerenza con i principi della legislazione urbanistica ed edilizia e della pianificazione comunale.
[4] “In deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici ed edilizi comunali vigenti o adottati”- appare nel testo 6 volte, corrispondenti ad altrettanti commi, Art.3 comma 1, Art.3 Comma 2, Art. 3 ter comma 1, Art. 3 quater comma 1, Art. 4 comma 1, Art.5 comma 1
[5] Si tratta del punto fondamentale, da cui discendono tutti gli altri, in cui molti ravvisano anche il rischio incostituzionalità (> leggi l’articolo su democrazia e Diritto 1/2009Il secondo “piano casa”: una (incostituzionale) de-pianificazione del territori di Cerulli Irelli, Vicenzo; De Lucia, Luca) . Nella Proposta 75 rimangono le norme che costituiscono una sorta di “prevaricazione” rispetto al potere decisionale del Comune, e soprattutto un sovvertimento del principio di pianificazione, unico baluardo per l’armonica crescita della città, fondata sulla tutela del patrimonio storico e culturale e sul rispetto dei diritti dei cittadini, rispetto all’anarchia di un sistema in cui sono solo le leggi del mercato e del profitto a guidare lo sviluppo urbanistico. Recita la circolare esplicativa del gennaio 2012: “…è fuor di dubbio che la legge regionale è fonte prevalente sulle difformi disposizioni della normativa pianificatoria comunale, soprattutto considerando che, nel caso di specie… reca norme speciali e di carattere eccezionale”. In pratica l’eccezione e la deroga prevalgono sulla pianificazione e la regola
[6]Sempre utilizzando però una formula sibillina che lascia aperte altre possibilità a discrezione delle Regioni che devono emanare le leggi: Da Intesa Stato regioni: (…)
Le Regioni si impegnano ad approvare entro e non oltre 90 giorni proprie leggi ispirate preferibilmente ai seguenti obiettivi:
- a) regolamentare interventi — che possono realizzarsi attraverso piani/programmi definiti tra Regioni e Comuni — al fine di migliorare anche la qualità architettonica e/o energetica degli edifici entro il limite del 20% della volumetria esistente di edifici residenziali uni-bi familiari o comunque di volumetria non superiore ai 1000 metri cubi, per un incremento complessivo massimo di 200 metri cubi, fatte salve diverse determinazioni regionali che possono promuovere ulteriori forme di incentivazione volumetrica;
- b) disciplinare interventi straordinari di demolizione e ricostruzione con ampliamento per edifici a destinazione residenziale entro il limite del 35% della volumetria esistente, con finalità di miglioramento della qualità architettonica, dell’efficienza energetica ed utilizzo di fonti energetiche rinnovabili e secondo criteri di sostenibilità ambientale, ferma restando l’autonomia legislativa regionale in riferimento ad altre tipologie di intervento;
- c) introdurre forme semplificate e celeri per l’attuazione degli interventi edilizi di cui alla lettera a) e b) in coerenza con i principi della legislazione urbanistica ed edilizia e della pianificazione comunale.