Piano Parcheggi, perché non concordiamo con la sentenza del TAR sull’espunzione del parcheggio di Piazza Euclide
Autore : Redazione
(che può indurre il Comune a “resuscitare” altri progetti di parcheggi interrati)
di Anna Maria Bianchi Missaglia
Analizziamo una sentenza del TAR che è stata citata nel corso di una Commissione municipale sul progetto del parcheggio interrato a Largo Capponi come “precedente” giuridico, in quanto per un altro intervento ricollocato da una Delibera della Giunta Alemanno del maggio 2013, come l’intervento atterrato a Largo Capponi, il tribunale amministrativo ha dato ragione al ricorrente privato e torto al Comune. Noi non concordiamo con la sentenza e ci auguriamo che Roma Capitale abbia promosso appello presso il Consiglio di Stato, e soprattutto che non si basi su questa pronuncia per valutare i presunti “diritti acquisiti” di Largo Capponi e degli altri interventi della delibera approvata dalla Giunta Alemanno negli ultimi giorni di mandato.
La vicenda in sintesi
Il ricorrente è una ditta proponente due interventi del Piano Parcheggi rivelatisi improcedibili, che una Delibera della Giunta Alemanno del 2013 intendeva ricollocare in nuove localizzazioni richieste dalla proponente stessa, ricollocazione che non è stata poi considerata dalle amministrazioni successive, in particolare dalla amministrazione Raggi, che nel novembre 2017 con una Deliberazione dell’assemblea capitolina ha espunto come “interventi improcedibili”, sia la localizzazione di partenza, Piazza Euclide, sia la localizzazione di “atterraggio”, Piazzale Clodio. La ditta ha presentato ricorso il 13 febbraio 2018 chiedendo l’annullamento della Deliberazione del novembre 2017 e il riconoscimento della ricollocazione a Piazzale Clodio; il collegio del TAR Lazio, nella seduta del 15 dicembre 2023, ha accolto il ricorso, ritenendo carente di motivazione la delibera del 2017 nel non considerare quanto disposto dalla delibera del 2013, e ritenendo sufficiente la sola delibera di Giunta per l’approvazione della ricollocazione.
Due motivazioni che non condividiamo e che a nostro avviso sono formulate senza adeguate motivazioni e riferimenti giuridici a supporto.
Rispetto al merito, va notato che l’improcedibilità dell’intervento di Piazza Euclide era stato comunicato alla ditta fin dal 2010 “per gravi interferenze con le strutture della linea ferroviaria Roma-Viterbo”, e che anche il Pup di Piazzale Clodio, come si evince da un ricorso al TAR del 2014 avanzato da un’altra ditta cotitolare dell’intervento, fin dal 2009 aveva rivelato analoghe problematiche di “incompatibilità del progetto con quello della Linea C della Metropolitana di Roma”, emerse nella conferenza dei servizi.
Quanto agli aspetti procedurali, la sentenza non riporta nemmeno fonti normative o giurisprudenza a supporto del riconoscimento di “diritti acquisiti” dalla ditta ricavati dalla deliberazione della Giunta Alemanno, a nostro avviso tutt’altro che vincolante, in quanto il percorso della ricollocazione degli interventi avrebbe dovuto ottenere il parere del Municipio, come specifica la stessa delibera, “prima dell’esame istruttorio”, e in seguito essere oggetto, appunto, dell’esame istruttorio, cioè di una conferenza dei servizi – che può concludersi anche negativamente – e quindi, contrariamente a quanto dichiarato dal collegio, arrivare all’eventuale approvazione dell’Assemblea capitolina, come tutte le deliberazioni che istituivano, integravano e modificavano il Piano Urbano parcheggi prima dell’istituzione del regime commissariale [1] e come prevede il Testo Unico degli Enti Locali.
Ci auguriamo quindi che Roma Capitale per analoghe situazioni che dovessero presentarsi non rinunci a sostenere l’interesse pubblico, percorrendo se necessario tutti i gradi di giudizio.
Le motivazioni della sentenza del TAR del Lazio e le nostre osservazioni
La sentenza del TAR
Premessa
Nel corso della Commissione municipale sul progetto di parcheggio interrato a Largo Capponi del 29 ottobre 2024, è stato nuovamente ricordato che una sentenza del TAR su un altro intervento ricollocato nel Piano urbano Parcheggi da una Delibera della Giunta Alemanno del maggio 2013 – come l’intervento atterrato a Largo Capponi – ha dato torto al Comune che nell’era Raggi non aveva riconosciuto il ricollocamento.
La sentenza, che non conoscevamo, è stata pubblicata il 2 febbraio 2024.
L’abbiamo letta approfonditamente e le nostre domande sui presunti diritti acquisiti dell’intervento di largo Capponi restano tutte, in parte perché riteniamo che la pronuncia non possa essere adattata automaticamente al caso di cui ci occupiamo, ma soprattutto perché ci sono aspetti della stessa sentenza che non ci convincono.
Premettiamo che chi scrive non ha titoli né competenze giuridiche, ma si basa sulla conoscenza ormai quindicennale del Piano Urbano Parcheggi e sulla lettura degli atti e delle carte. Se l’analisi che segue mostrerà lacune e anche errori, provvederemo a integrare e correggere. L’unico obiettivo che ha Carteinregola è l’interesse pubblico, in cui è compresa la tutela di beni collettivi come il paesaggio, l’ambiente e la qualità della vita dei cittadini. E continuare ad approfondire questa vicenda non è per noi un accanimento su un caso specifico, ma si inserisce in una battaglia che portiamo avanti ormai dal marzo 2010, quando è nato il coordinamento dei comitati NO PUP, una battaglia per la definitiva archiviazione degli interventi del Piano Parcheggi commissariale e l’apertura di una nuova fase del Piano Parcheggi che rispetti le regole vigenti ormai da trent’anni. In altre città, come Milano, fin dagli inizi degli anni ’90, dopo l’approvazione della Legge 122/1989 -“legge Tognoli” – i Programmi Urbani Parcheggi (P.U.P.) sono stati guidati da una regia pubblica – con l’individuazione delle localizzazioni degli interventi su suolo pubblico da parte del Comune – e dall’interesse pubblico, con l’assegnazione attraverso gare di evidenza pubblica, che premiavano le ditte che presentavano le condizioni migliori, compreso il prezzo più favorevole per i residenti dell’intorno. A Roma le localizzazioni sono state selezionate in seguito a un avviso che sollecitava i privati ad avanzare proposte, con localizzazioni peraltro poi continuamente ricollocate, quasi sempre in zone più centrali e remunerative su richiesta dei proponenti stessi; inoltre gli interventi, dai proponenti originari, sono passati di ditta in ditta con la cessione del ramo di impresa, e, aspetto ancora più importante, i posti auto vo vengono venduti per 90 anni a (cari) prezzi di mercato.
Per questo chiediamo da anni al Comune e alle varie amministrazioni che si sono succedute di voltare pagina, mettendo in pratica quello che ha più volte ripetuto l’ANAC (prima AVCP) che nel 2005[2], poi nel 2012[3] – finiti i poteri commissariali per l’”emergenza traffico” – e poi ancora nel 2015 (e possiamo immaginare anche in seguito), ha invitato Roma Capitale a chiudere il vecchio Piano e applicare le norme vigenti, adottando le gare e i project financing per l’assegnazione di interventi che “in quanto opere di interesse generale, realizzate su aree pubbliche destinate a tornare in regime di “piena proprietà” nel patrimonio dell’ente interessato allo scadere del termine di durata del diritto superficiario, rientrano nella nozione di “opere pubbliche”.
Per noi vuol dire “tirare una riga” su tutti gli interventi “solo programmati”, che non hanno mai superato la fase istruttoria e che quindi non sono stati oggetto di un’Ordinanza commissariale di autorizzazione alla stipula della Convenzione, né tantomeno della Convenzione. Aspettiamo un atto di chiarezza e di coraggio da parte dell’Amministrazione, e riteniamo che i ricorsi sui casi specifici, che riguardano interventi per forza di cose con percorsi differenti e spesso con esiti diversi dei ricorsi[4], non siano sufficienti per continuare a mandare avanti interventi superati da anni: vogliamo che siano chiarite le motivazioni giuridiche generali e particolari di ciascun intervento che si intende assegnare senza evidenza pubblica.
Passando all’analisi della sentenza del TAR, premettiamo che naturalmente la rispettiamo, ma riteniamo che si possa anche dissentire, e del resto, come può accadere, anche una sentenza del TAR può essere riformata e rovesciata dal grado superiore, a cui ci auguriamo che Roma Capitale per questo caso si sia rivolta.
La ricostruzione di Carteinregola della vicenda
Rileviamo in premessa l’estrema sintesi della sentenza emessa il 15 dicembre 2023 nell’ambito di “un’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato” su un ricorso avanzato nel 2018, sentenza che, al contrario di molte altre sentenze amministrative che abbiamo analizzato, dedica ben poco spazio alla ricostruzione dei vari passaggi amministrativi della vicenda, e non riporta le argomentazioni fornite dal ricorrente e dal resistente, né i riferimenti normativi adottati, ma si limita a riassumerne per sommi capi le posizioni di ricorrente e resistente omettendo i dettagli che permetterebbero una maggiore comprensione, anche della decisione finale.
La Oslavia srl ha presentato dei progetti per poter realizzare parcheggi convenzionati ai sensi della l. n. 122/1989 (Legge Tognoli): gli interventi riguardanti il ricorso sono l’intervento B1.4-057 a Piazza Euclide, per 150 posti auto e l’intervento B1.4-132 a Largo Maccagno, per 144 posti auto. Dalla sentenza apprendiamo che, per quanto riguarda l’intervento di Piazza Euclide, poi espunto dalla Deliberazione dell’Assemblea capitolina n. 79 del 16 novembre 2017, di cui il ricorrente chiede l’annullamento, già dall’aprile 2010 erano “state evidenziate “gravi problematiche relative alle interferenze riscontrate tra il progetto di realizzazione del parcheggio (…) e le esistenti strutture della linea ferroviaria Roma-Viterbo ivi transitante”, nonché “importanti impedimenti legati alle potenziali preesistenze archeologiche la cui presenza nell’area dell’intervento risulta documentata e attestata dagli organi competenti”[5]. Successivamente “con nota del 15 maggio 2013 la Oslavia s.r.l. ha chiesto la rilocalizzazione dei posti auto del parcheggio di piazza Euclide e di Largo Maccagno nei seguenti siti: a) piazza San Salvatore in Lauro (120 p.a.); b) piazzale Clodio (174 p.a. per un parcheggio complessivo di 394 p.a.) e – con deliberazione di Giunta capitolina n. 291 del 22 maggio 2013 – si è testualmente disposto di «approvare le seguenti proposte di rilocalizzazione di interventi ex art. 9, comma 4, legge n. 122/89», tra cui, per quanto qui rileva, quelle della odierna ricorrente, nel senso del mutamento in un intervento a piazza San Salvatore in Lauro per 120 posti auto e in un intervento in piazzale Clodio per totali 394 posti auto, di cui 174 assegnati ad Oslavia”;
La vicenda è assai più complessa e vogliamo innanzitutto riportarne le tappe principali
Il 24 marzo 1989 viene approvata la legge 122/1989 “Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate, ecc” –la cosiddetta “ Legge Tognoli” – che tra le varie misure per ridurre il traffico nelle aree urbane, facilita la realizzazione di parcheggi pertinenziali anche attraverso la concessione del diritto di superficie di aree comunali e attraverso deroghe alle normative vigenti. I comuni “sono tenuti alla realizzazione del programma urbano dei parcheggi. Tale programma deve tra l’altro indicare le localizzazioni ed i dimensionamenti, le priorità di intervento ed i tempi di attuazione, privilegiando le realizzazioni volte a favorire il decongestionamento dei centri urbani mediante la creazione di parcheggi finalizzati all’interscambio con sistemi di trasporto collettivo e dotati anche di aree attrezzate per veicoli a due ruote, nonché le disposizioni necessarie per la regolamentazione della circolazione e dello stazionamento dei veicoli nelle aree urbane”
3 novembre 1989 con la Deliberazione del Consiglio comunale n. 2671 è adottato dalla Amministrazione Comunale il Programma Urbano Parcheggi (P.U.P.) ai sensi della legge Tognoli
Nel P.U.P. 89/91 è presente il solo intervento di largo Maccagno, per 75 p.a. il cui proponente risulta Cons.Co.Park Roma;
Negli anni dal 1990 al 2006 sono approvate dal Consiglio comunale di Roma[6] numerose deliberazioni riguardanti il Piano parcheggi comunale, che riguardano sia gli interventi, sia le regole e le procedure da adottare.
il 13 ottobre 2005 con Determinazione n. 8/2005 l’AVCP (Autorità di Vigilenza sui Contratti Pubblici oggi ANAC) sollecita il Comune di Roma ad adottare per gli interventi del Piano parcheggi l’”applicazione la disciplina sui lavori pubblici di cui alla legge n. 109/1994 e s.m.i., con conseguente scelta del costruttore con le procedure ivi contemplate”. La determinazione sarà superata dall’attribuzione al Sindaco Veltroni dei poteri speciali di deroga anche allea normativa citate dall’Autorità (vedi sotto)
il 4 agosto 2006 con un D.P.C.M il Governo Prodi dichiara “lo stato di emergenza determinatasi nella città di Roma nel settore del traffico e della mobilità” e con una successiva Ordinanza n. 2543 del 26 settembre 2006 conferisce al Sindaco Veltroni poteri straordinari con possibilità di deroga a decine di normative vigenti[7], anche per quanto riguarda il Piano urbano parcheggi, la cui approvazione, prima di competenza del Consiglio comunale[8], diventa oggetto di Ordinanze commissariali (il regime commissariale cesserà il 31 dicembre 2012)
con l’ O.C. 52/2017 del 27 luglio 2007 il Piano del Sindaco Commissario riorganizza tutti gli interventi del PUP 1989/91 inserendoli in un nuovo “Piano del Sindaco Commissario”.
I posti auto di Largo Maccagno (XIX Municipio oggi XIV) sono ricollocati nell’ampliamento del parcheggio di Piazza Cavour (codice B2.4-03), attribuiti sempre alla Cons.Co.Park Roma in “condominio” con un’altra ditta; tuttavia nella stessa Ordinanza Largo Maccagno compare anche come nuovo inserimento (Codice b1.4-132) di 144 p.a. attribuiti alla Oslavia srl. Nell’ordinanza compare come nuovo inserimento anche Piazza Euclide (codice B1.4-57) (Municipio II) , 150 p.a. attribuiti alla Oslavia srl come ricollocazione di un intervento da 150 p.a. a Via sant’Evaristo (Municipio XVIII oggi XIII) della Sirte srl (il PUP di Piazzale Clodio non è presente nella OC)
Nella OC n. 98 del 13 febbraio 2008 il Pup di Piazza Euclide è confermato, così come Largo Maccagno, sempre attribuito alla Oslavia srl e appare come nuovo inserimento il parcheggio di Piazzale Clodio, 209 p.a., attribuito alla Parcheggi Roma Nord
Nella OC 129 del novembre 2008, questa volta il Sindaco commissario è Alemanno, l’intervento di Largo Maccagno è espunto per parere negativo del Municipio, mentre Piazza Euclide e Piazzale Clodio risultano nell’allegato C “interventi con procedure avviate” con gli stessi p.a. dei precedenti piani.
Apprendiamo dalla sentenza del TAR, come già indicato, che nel 2010 “nel corso di “riunioni tecniche” dedicate sono emerse problematiche relative alla realizzazione dei suddetti interventi. In particolare, con nota prot. EP1674 del 27 aprile 2010, con riferimento all’intervento a Piazza Euclide, sono state evidenziate “gravi problematiche relative alle interferenze riscontrate tra il progetto di realizzazione del parcheggio (…) e le esistenti strutture della linea ferroviaria Roma-Viterbo ivi transitante”, nonché “importanti impedimenti legati alle potenziali preesistenze archeologiche la cui presenza nell’area dell’intervento risulta documentata e attestata dagli organi competenti”; tuttavia fino al 20 maggio 2013 non risulta avanzata ufficialmente dalla ditta alcuna diversa localizzazione.
[apprendiamo da un’altra sentenza del TAR del 2014 relativa a un ricorso della Parcheggi Roma Nord per il Pup di Piazzale Clodio che nella conferenza del2009 erano emerse problematiche di “incompatibilità del progetto con quello della Linea C della Metropolitana di Roma]
Il 31 dicembre 2012 non è più prorogato dal governo Monti il regime commissariale per l’emergenza mobilità di Roma Capitale, quindi cessano i poteri commissariali del Sindaco
A pochi giorni dalle elezioni comunali che si tengono il 26 e 27 maggio 2013, 10 proponenti di parcheggi privati su suolo pubblico, dal 16 al 20 maggio 2013 avanzano delle proposte per 15 rilocalizzazioni di interventi in parte già dichiarati improcedibili per motivi diversi.
Il 23 maggio 2013 la Giunta Alemanno approva la Delibera n. 291, 3 giorni prima di lasciare il Campidoglio, accogliendo in toto delle 15 richieste di ricollocazione di 10 proponenti di interventi del PUP, presentate pochi giorni prima.
La tabella finale con le localizzazioni approvate dalla Delibera propone un doppio elenco: sulla sinistra 22 interventi “attribuiti” a 10 ditte, per un totale di 2388 posti auto, sulla destra 15 diversi luoghi oggetto delle Proposte di rilocalizzazione dei proponenti, sempre per un totale di 2388 posti auto. E’ da notare che non c’è nessuna correlazione rispetto ai Municipi di partenza/atterraggio, ma che l’unico criterio esplicito è quello di uno scrupoloso conteggio dei posti auto indicati nel PUP per ciascun “proponente”: Plauto srl (460/ 460) – la ditta poi fallirà e tutti gli interventi ancora non realizzati saranno espunti -, Cosiac srl (410/410), Oslavia spa (294/294), Consorzio Ascogen Parcheggi (282/282), Progepar srl (205/205),Consorzio Parcauto (200/200), Sistema Parcheggi Integrati(188/188),Parcoop RM srl/Di.cos spa (153/153), Vf Green srl (136/136), Greenbox Architecture srl (60/60).
E’ evidente che né il numero dei posti auto assegnati, né tanto meno la localizzazione dei parcheggi, sono stati valutati in base alla fattibilità o all’utilità trasportistica, ma solo con il criterio della conservazione del numero dei box che si intendeva attribuire ai proponenti.
Nella colonna sinistra della Tabella sono indicati gli interventi della Oslavia srl di Piazza Euclide (150 p.a.) e di Largo Maccagno (144 p.a.), quest’ultimo con tra parentesi l’indicazione (Espunto)
Nella colonna destra sono proposte come rilocalizzazioni della stessa ditta Piazza S.Salvatore in Lauro (120 p.a.) e Piazzale Clodio (in questo caso aggiungendo 174 p.a. attribuiti alla Oslavia srl ai p.a. attribuiti ad altre due ditte) per un totale di P.A. in perfetto pareggio ( 294 p.a.)
La motivazione è della delibera è
Che in ragione della necessità di porre in essere ogni iniziativa finalizzata ad incrementare la dotazione di parcamento cittadina in aderenza alle finalità istituzionali di superamento delle criticità nel settore della mobilità, si ritiene opportuno individuare localizzazioni alternative a quelle rivelatesi non fattibili, nell’intento di mantenere il livello di offerta di posti auto complessivo compatibile con quello programmato, ferma restando la necessità di verificare puntualmente in fase di progettazione definitiva la effettiva domanda di sosta nell’ambito interessato da ogni singolo intervento;
La Delibera però subordina le rilocalizzazioni all’approvazione dei Municipi
Che dovrà essere acquisito il parere dei Municipi competenti in base al nuovo assetto territoriale approvato con deliberazione di Assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo 2013;
Quindi l’ inserimento nel Piano parcheggi non è un atto definitivo, anche se il parere dei Municipi non è vincolante, ma come abbiamo visto è riportato in ogni specchietto di modifica o nuovo inserimento nel PUP, ed è anche motivo di espunzione (vedi allegato E dell’OC 129 2008 che espunge ben 22 interventi).
Infatti LA GIUNTA CAPITOLINA DELIBERA su due punti:
sono approvate le seguenti proposte di rilocalizzazione di interventi ex art. 9 co. 4 legge n.122/1989
dovrà essere acquisito il parere dei Municipi competenti in base al nuovo assetto territoriale approvato con deliberazione di Assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo 2013 prima dell’esame istruttorio di ciascuna proposta di cui al punto 1).
“Prima dell’esame istruttorio”, perché oltre al parere del Municipio è necessario avviare un’istruttoria per verificare la fattibilità dell’intervento, fattibilità che deve essere verificata, come per tutti gli altri interventi, attraverso una Conferenza dei Servizi appositamente convocata che deve concludersi positivamente, che non può certamente essersi tenuta nell’intervallo di tempo tra il 20 maggio, data della richiesta, e il 23 maggio, data dell’approvazione della delibera di Giunta.
Inoltre la Delibera di Giunta non è poi approvata dall’Assemblea Capitolina, nonostante con la cessazione dell’emergenza traffico (31-12-2012) il Sindaco non possa più emettere ordinanze. Va osservato che prima della dichiarazione dell’emergenza traffico nel 2006 tutte le deliberazioni inerenti il Programma Urbano Parcheggi erano state approvate dall’AC, come del resto recita il TUEL (vedi nota 7)
Nel successivo Prospetto della situazione Parcheggi del giugno 2015 del Dipartimento mobilità (scaricabile dal sito istituzionale) sono presenti gli interventi Euclide e Clodio, quest’ultimo ancora attribuito a Parcheggi Roma Nord srl e per soli 290 p.a. (nella Delibera Alemanno erano conteggiati 394 p.a.)
La Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 79 del 16 novembre 2017, anche in risposta alle note dell’ANAC, effettua una ricognizione degli interventi del Piano Parcheggi del Dipartimento Mobilità e Trasporti, raggruppandoli per classi e gruppi omogenei in base allo stato di avanzamento dell’istruttoria, individuando le situazioni di improcedibilità ricondotte ad alcuni casi tipici, tra i quali gli interventi per i quali “per interferenze con sottoservizi, il cui superamento comporta opere non compatibili con il quadro economico e finanziario dell’intervento previsto nel Piano, o con altri interventi programmati, caratterizzati da un interesse pubblico prevalente, da espungere”, gruppo in cui sono compresi gli interventi di Piazza Euclide e Piazzale Clodio
Dalla sentenza del TAR del Lazio a seguito di un ricorso della Soc Parcheggi Roma Nord s.r.l per la mancata conclusione del procedimento dell’intervento di Piazzale Clodio, si apprende che il “10 luglio 2009 è stata convocata la Conferenza dei Servizi, nel corso della quale sono emerse talune incompatibilità tra il progetto del parcheggio e quello relativo alla Linea C della Metropolitana di Roma ”[9]. E’ quindi da notare che la rilocalizzazione a Piazzale Clodio rivendicata dal ricorrente Oslavia srl era già nota come improcedibile per motivi analoghi a quelli dell’intervento di Piazza Euclide e che, anche solo per questo, non avrebbe dovuto essere inserita – soprattutto come ulteriore aumento dei P.A. – nella Delibera delle rilocalizzazioni del 2013, senza alcuna preventiva verifica della sua fattibilità.
Con ricorso depositato il 13 febbraio 2018, la ditta Oslavia srl chiede l’annullamento della Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 79 del 16 novembre 2017 e dell’espunzione dell’intervento di Piazza Euclide.
Le motivazioni della sentenza del TAR del Lazio e le nostre osservazioni
Secondo il collegio[10] vi sarebbe stato un “difetto di istruttoria e motivazione carente” e “un evidente deficit istruttorio e motivazionale laddove risulta completamente obliterata la fase procedimentale costituita dalla cennata istanze di rilocalizzazione, esaminata e “approvata” dalla Giunta capitolina col provvedimento n. 291 del 2013” e non sarebbe sufficiente il “ riferimento a una non meglio specificato “esame degli atti” da parte del Dipartimento mobilità e trasporti di Roma capitale …che avrebbe “confermato” come non procedibili alcuni interventi, non emergendo anche in questo caso alcuna considerazione di quanto disposto colla ripetuta deliberazione giuntale n. 291/2013”.
A nostro avviso, come emerso dagli approfondimenti sopra esposti, il mancato riferimento alla delibera 291/2013 è dovuto alla – per noi evidente – inconsistenza della delibera stessa, a partire dal fatto che secondo le stesse procedure attuate da anni – decenni – per gli interventi del Piano Urbano parcheggi, e come ormai confermato da altri pronunciamenti di tribunali amministrativi[11]la semplice indicazione di una rilocalizzazione non fornisce alcun diritto acquisito per i proponenti, dovendosi ancora affrontare una serie di passaggi politici e amministrativi: politici con l’acquisizione del parere del Municipio competente – come indicato nella stessa delibera del 2013 – e amministrativi, come suggerisce anche il buon senso, visto che nel corso della indispensabile fase istruttoria, a partire dalla prescritta conferenza dei servizi, possono emergere importanti controindicazioni che rendono il progetto improcedibile (come effettivamente nel caso in questione), senza che questo comporti risarcimenti o altre compensazioni al proponente da parte dell’amministrazione (si veda in proposito la citata sentenza del TAR del relativa all’ampliamento del parcheggio del mercato Metronio).
Aggiungiamo che a nostro avviso, con il termine del regime straordinario dell’emergenza traffico nel 2012, secondo quanto raccomandato dalle deliberazioni dell’AVCP/ANAC, gli interventi rimasti nello stadio della semplice programmazione, come quello qui trattato, non avendo stipulato alcuna convenzione con il Comune, dovrebbero avvalersi degli strumenti previsti per l’ affidamento di opere pubbliche.
La seconda motivazione del collegio[12] definisce “Recessivi” “gli argomenti difensivi spesi da Roma Capitale, incentrati sulla spettanza della competenza ad approvare il piano parcheggi in capo alla sola Assemblea capitolina”. Vogliamo notare che, con l’esclusione del periodo dell’emergenza traffico e mobilità commissariale, tutte le deliberazioni che istituivano, integravano e modificavano il Piano Urbano parcheggi ci risultano essere state oggetto di approvazione da parte del Consiglio comunale prima e dell’Assemblea capitolina dopo[13], come del resto prevede il testo Unico degli enti locali. Anche a Milano, sul sito istituzionale, sono presenti Deliberazioni di consiglio comunale che modificano e integrano i PUP[14]. Aggiunge il collegio “Ciò che qui rileva, infatti, è l’evidente incompletezza della giustificazione, stante l’omissione di significative circostanze di fatto e di elementi di diritto, e la refluenza di tali carenze sul percorso logico-giuridico che ha presieduto e condotto al provvedimento avversato in questa sede”, tuttavia nessun elemento di diritto ci sembra citato dalla sentenza a supporto delle motivazioni dell’accoglimento del ricorso.
Riteniamo quindi che tale sentenza non possa essere eletta da Roma Capitale come presupposto per le proprie scelte amministrative, e ci auguriamo che sui “diritti acquisiti” dei proponenti di interventi che da decenni sono rimasti in fase istruttoria venga fatta chiarezza una volta per tutte, la “conditio sine qua non” per avviare un nuovo Programma urbano Parcheggi, all’insegna del rispetto delle regole, dell’interesse pubblico e di una città vivibile per tutti da tramandare ai posteri nella sua grande bellezza.
8 novembre 2024
La sentenza
Pubblicato il 02/02/2024 N. 02033/2024 REG.PROV.COLL. N. 01660/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso avente numero di registro generale 1660 del 2018, proposto da – Oslavia s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati OMISSIS, OMISSIS,, OMISSIS,, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, OMISSIS, e domicilio digitale in atti;
contro
– Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in giudizio dall’avvocato OMISSIS,, con domicilio digitale in atti;
per l’annullamento
– della deliberazione dell’Assemblea capitolina n. 79 del 16 novembre 2017, pubblicata nell’Albo pretorio di Roma Capitale dal 21 novembre 2017 al 5 dicembre 2017);
– ove e per quanto occorra, della nota prot. QG/4999 del 15.2.2016,
– nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, ancorché attualmente non conosciuti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore, all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 15 dicembre 2023, il Consigliere OMISSIS,;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La Oslavia s.r.l., con ricorso depositato il 13 febbraio 2018, è insorta avverso gli atti in epigrafe, concernenti il “Piano parcheggi. Espunzione interventi improcedibili”, nella parte in cui ha ritenuto improcedibile l’intervento PUP n. B1.4-057 – Piazza Euclide.
1.1. In fatto, dagli atti di causa emerge quanto segue:
– la deducente ha presentato dei progetti per poter realizzare parcheggi convenzionati ai sensi della l. n. 122/1989, previo ottenimento delle autorizzazioni previste, in particolare, per quanto qui rileva, il piano parcheggi ha previsto i seguenti interventi proposti dalla odierna ricorrente: – l’intervento B1.4-057, a Piazza Euclide, per 150 posti auto; – l’intervento B1.4-132, a Largo Maccagno, per 144 posti auto;
– nel corso di “riunioni tecniche” dedicate sono emerse problematiche relative alla realizzazione dei suddetti interventi. In particolare, con nota prot. EP1674 del 27 aprile 2010, con riferimento all’intervento a Piazza Euclide, sono state evidenziate “gravi problematiche relative alle interferenze riscontrate tra il progetto di realizzazione del parcheggio (…) e le esistenti strutture della linea ferroviaria Roma-Viterbo ivi transitante”, nonché “importanti impedimenti legati alle potenziali preesistenze archeologiche la cui presenza nell’area dell’intervento risulta documentata e attestata dagli organi competenti”;
– con nota del 15 maggio 2013 la Oslavia s.r.l. ha chiesto la rilocalizzazione dei posti auto del parcheggio di piazza Euclide e di Largo Maccagno nei seguenti siti: a) piazza San Salvatore in Lauro (120 p.a.); b) piazzale Clodio (174 p.a. per un parcheggio complessivo di 394 p.a.);
– la Giunta capitolina, con deliberazione n. 291 del 22 maggio 2013, ha approvato diverse proposte di rilocalizzazione di interventi ex art. 9 co. 4 della legge n. 122/1989, tra le quali quella della società Oslavia sopra richiamata;
– con deliberazione di Giunta capitolina n. 291 del 22 maggio 2013 si è testualmente disposto di «approvare le seguenti proposte di rilocalizzazione di interventi ex art. 9, comma 4, legge n. 122/89», tra cui, per quanto qui rileva, quelle della odierna ricorrente, nel senso del mutamento in un intervento a piazza San Salvatore in Lauro per 120 posti auto, e in un intervento in piazzale Clodio per totali 394 posti auto, di cui 174 assegnati ad Oslavia;
– tuttavia, con successive comunicazioni ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/90, l’Amministrazione comunale intimata ha comunicato alla ricorrente l’improcedibilità dell’originario progetto di parcheggio di piazza Euclide;
– è seguita la deliberazione consiliare qui avversata.
1.2. In diritto la ricorrente ha dedotto, da più angolazioni, la violazione e falsa applicazione di legge e l’eccesso di potere.
2. Roma Capitale, costituitasi in giudizio, ha concluso per il rigetto del ricorso per infondatezza.
3. All’udienza smaltimento svoltasi il 15 dicembre 2023, previo deposito di scritti difensivi, l’affare è transitato in decisione.
4. Il ricorso è fondato, alla stregua della motivazione che segue.
4.1. Coglie nel segno la dedotta censura di difetto di istruttoria e motivazione carente, formulata nel secondo motivo di ricorso. Invero, la contestata deliberazione consiliare palesa un evidente deficit istruttorio e motivazionale laddove risulta completamente obliterata la fase procedimentale costituita dalla cennata istanze di rilocalizzazione, esaminata e “approvata” dalla Giunta capitolina col provvedimento n. 291 del 2013. D’altro canto, nell’atto impugnato si fa riferimento a una non meglio specificato “esame degli atti” da parte del Dipartimento mobilità e trasporti di Roma capitale (su input dell’Ufficio di supporto al Commissario delegato) che avrebbe “confermato” come non procedibili alcuni interventi, non emergendo anche in questo caso alcuna considerazione di quanto disposto colla ripetuta deliberazione giuntale n. 291/2013.
4.1.1. Recessivi risultano gli argomenti difensivi spesi da Roma Capitale, incentrati sulla spettanza della competenza ad approvare il piano parcheggi in capo alla sola Assemblea capitolina. Ciò che qui rileva, infatti, è l’evidente incompletezza della giustificazione, stante l’omissione di significative circostanze di fatto e di elementi di diritto, e la refluenza di tali carenze sul percorso logico-giuridico che ha presieduto e condotto al provvedimento avversato in questa sede.
5. Dalle considerazioni che precedono discende l’accoglimento del ricorso nel limite dell’interesse, con assorbimento di ogni altra censura e, per l’effetto, l’annullamento in parte qua della deliberazione assembleare n. 79 del 16 novembre 2017, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Ente civico resistente.
6. Le spese seguono la soccombenza, con liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sez. II-stralcio, definitivamente pronunciando, così provvede:
– accoglie il ricorso, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, con espressa salvezza di nuova effusione provvedimentale;
– condanna Roma capitale alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente, forfettariamente liquidando le stesse in misura di € 2000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, in collegamento da remoto, nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2023, coll’intervento dei magistrati:
[2]13 ottobre 2005 Determinazione dell’AVCP n. 8/2005 su Cessione del diritto di superficie su aree pubbliche per la realizzazione di parcheggi Contratti Pubblici– Determinazione dell’AVCP n. 8/2005 scarica
“non è consentito realizzare opere pubbliche o di pubblico interesse o destinate ad un uso pubblico mediante schemi procedimentali differenti rispetto a quelli specificamente disciplinati dalla legge 11 febbraio 1994, n.109 e s.m., e, più in generale dalla normativa di settore”.
Già in questa occasione, L’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici fornisce alcuni chiarimenti di carattere generale sulla disciplina applicabile nel caso di cessione del diritto di superficie su aree pubbliche per la realizzazione di parcheggi .La costruzione di parcheggi, in quanto opere di interesse generale, realizzate su aree pubbliche destinate a tornare in regime di “piena proprietà” nel patrimonio dell’ente interessato allo scadere del termine di durata del diritto superficiario, rientrano nella nozione di “opere pubbliche”* . Da quanto sopra consegue, dunque, che per la realizzazione dei parcheggi de quibus non può essere costituito sic et simpliciter un diritto di superficie in favore di privati, i quali realizzano a propria cura e spese le relative opere, ma deve necessariamente trovare applicazione la disciplina sui lavori pubblici di cui alla legge n. 109/1994 e s.m.i., con conseguente scelta del costruttore con le procedure ivi contemplate. Se così non fosse, infatti, ci sarebbe una palese violazione dei principi di trasparenza e buon andamento dell’azione amministrativa, principi che si traducono nella necessità di espletare una procedura ad evidenza pubblica nella forme indicate dalla suddetta normativa di settore.
[4] Si veda in proposito la sentenza del TAR sul ricorso di un proponente per l’ampliamento del Pup del Mercato Metronio, che il TAR del Lazio ha respinto con motivazioni assai stringenti (Vedi nota 11)
[5]La O…a s.r.l., con ricorso depositato il 13 febbraio 2018, è insorta avverso gli atti in epigrafe, concernenti il “Piano parcheggi. Espunzione interventi improcedibili”, nella parte in cui ha ritenuto improcedibile l’intervento PUP n. B1.4-057 – Piazza Euclide
la deducente ha presentato dei progetti per poter realizzare parcheggi convenzionati ai sensi della l. n. 122/1989, previo ottenimento delle autorizzazioni previste, in particolare, per quanto qui rileva, il piano parcheggi ha previsto i seguenti interventi proposti dalla odierna ricorrente: – l’intervento B1.4-057, a Piazza Euclide, per 150 posti auto; – l’intervento B1.4-132, a Largo Maccagno, per 144 posti auto;
– nel corso di “riunioni tecniche” dedicate sono emerse problematiche relative alla realizzazione dei suddetti interventi. In particolare, con nota prot. EP1674 del 27 aprile 2010, con riferimento all’intervento a Piazza Euclide, sono state evidenziate “gravi problematiche relative alle interferenze riscontrate tra il progetto di realizzazione del parcheggio (…) e le esistenti strutture della linea ferroviaria Roma-Viterbo ivi transitante”, nonché “importanti impedimenti legati alle potenziali preesistenze archeologiche la cui presenza nell’area dell’intervento risulta documentata e attestata dagli organi competenti”;
1. Per il compimento in termini di somma urgenza delle iniziative previste dalla presente ordinanza il commissario delegato è autorizzato a derogare, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, delle direttive comunitarie e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, alle seguenti disposizioni normative:
-regio decreto 18 novembre 1923 n. 2440, articoli 3, 8, 11, 19;
-regio decreto 23 maggio 1924 n. 827, articoli 37, 38, 40, 41, 42, 117, 119;
-legge 17 agosto 1942 n. 1150, articoli 10 e 16 e successive modificazioni ed integrazioni;
-legge 3 gennaio 1978 n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni;
-legge 24 marzo 1989 n. 122, articoli 2, 3, 9 e 10, comma 3;
– legge 7 agosto 1990 n. 241, articoli 7, 8, 9, 10, 10-bis, 11, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e successive modificazioni ed integrazioni;
-legge 15 dicembre 1990 n. 396, articoli 2, 3 e 4; legge 26 febbraio 1992 n. 211, articoli 1, 3, 4 e 5 ;
-decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, articoli 11, 12, commi 3, lettera
b) e 5, 13, 45, comma 6, 159, 195, 200, 215 e successive modificazioni ed integrazioni;
-decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495, per le parti strettamente connesse all’applicazione del decreto legislativo n. 285/1992;
-legge 15 maggio 1997 n. 127, art. 17, comma 133-bis;
-decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, articoli 98, 99 e 101;
-decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, art. 21 commi 4 e 5;
– articoli 22, 25, 26, 28, 45, 46, 151, 153; legge 23 dicembre 1999 n. 488,art. 68;
– decreto del Ministero dell’interno 22 ottobre 1999 n. 460, limitatamente ai termini;
-decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1999 n. 554, per le parti strettamente connesse all’applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163;
-decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, successive modifiche ed integrazioni, articoli 34, 42, 48, 49, 50, 121, 182, 183, 184, 185, 186, 216, 217 e 218;
-decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380, art. 7, comma 1, lettera c), articoli 14, 20, 22, 24 e 25;
-decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327, articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 22-bis;
-legge 23 dicembre 2005 n. 266, art. 1, comma 198;
-decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2006;
-legge 27 dicembre 2002 n. 289, art. 24 e successive modifiche ed integrazioni;
-decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, articoli 24, 35 e 36 e successive modificazioni ed integrazioni;
– contratto collettivo nazionale dei lavoratori degli enti locali relativo al quadriennio 2002/2005;
-art. 37 del C.C.N.L. del 5 aprile 2001 e contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto della Presidenza del Consiglio dei Ministri sottoscritto il 17 maggio 2004;
-legge regionale 29 dicembre 1978 n. 79, articoli 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9;
-legge regionale 18 giugno 1980 n. 72, articoli 12 e 20;
-legge regionale 26 giugno 1980 n. 88, articoli 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 15;
-legge regionale 13 gennaio 2005 n. 1, articoli 13, 14, 16 e 17;
-legge regionale 24 maggio 1990 n. 64, articoli 1, 2 e 3;
-legge regionale 16 luglio 1998 n. 30 e successive modifiche ed integrazioni,
articoli 6, 9, 10, 14, 15, 19, 22, 23 e 24;
-legge regionale 11 dicembre 1998 n. 53, articoli 9, comma 1, lettera g), 12, commi 1 e 2, 19;
-legge regionale 6 agosto 1999 n. 14, articoli 100, 101, 124, 125, 129 e 130;
-legge regionale 22 dicembre 1999 n. 38, e successive modifiche ed integrazioni, titolo II, capo III; titolo III; titolo IV, articoli 54, 55 e 58; titolo VI, articoli 66-bis, 68, 69, 72 e 74;
-legge regionale 3 gennaio 2000 n. 6; per i bandi e gli avvisi pubblicati prima del 1° febbraio 2007, le disposizioni di cui all’art. 256, comma 1, decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, riferite alle fattispecie di cui al comma 1, lettera c) dell’art. 1-octies di cui all’allegato della legge 12 luglio 2006 n. 228, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 maggio 2006 n. 173.
1. Il consiglio è l’organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
2. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
a) statuti dell’ente e delle aziende speciali, regolamenti salva l’ipotesi di cui all’articolo 48, comma 3, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;
b) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;
c) convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e provincia, costituzione e modificazione di forme associative;
d) istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
e) organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell’ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
g) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
h) contrazione di mutui e aperture di credito non previste espressamente in atti fondamentali del consiglio ed emissioni di prestiti obbligazionari;
i) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
l) acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari;
m) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.
3. Il consiglio, nei modi disciplinati dallo statuto, partecipa altresì alla definizione, all’adeguamento e alla verifica periodica dell’attuazione delle linee programmatiche da parte del sindaco o del presidente della provincia e dei singoli assessori.
4. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d’urgenza da altri organi del comune o della provincia, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dalla giunta da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.
[9] 20/05/2014 Il Tar del Lazio pronuncia la sentenza sul ricorso del proponente del Pup di Piazzale Clodio, che chiede il risarcimento del danno derivante dall’inosservanza colposa del termine di conclusione del procedimento ex art. 2 bis della legge n. 241 del 1990, dal mancato esercizio dell’attività amministrativa obbligatoria e dall’illegittimo esercizio dell’attività amministrativa in quanto gli uffici comunali non avrebbero più risposto alle richieste di chiarimento sulle emerse incompatibilità tra il progetto del parcheggio e quello relativo alla Linea C della Metropolitana di Roma. La richiesta del ricorrente è il risarcimento del “danno emergente” per le spese sostenute per la progettazione, e il risarcimento per “lucro cessante” per il mancato guadagno per la cessione dei costruendi box auto. Il tribunale non riconosce nè il il danno emergente, in quanto “non possa essere totalmente ricondotto, sotto il profilo causale, alla denunciata inerzia, essendo state tali spese affrontate in un periodo anteriore alla formazione della stessa …” nè “...la risarcibilità del lucro cessante, il quale presuppone l’esito favorevole del procedimento…” per “ il danno risarcibile causato dalla colpevole inerzia nell’adozione del provvedimento conclusivo del procedimento” condanna Roma Capitale al pagamento della somma di € 20.000,00, “tenuto conto del periodo temporale di durata dell’inerzia” scarica la sentenza Risulta dall’allegato al bilancio comunale la cifra di 20.000 euro a “Parcheggi Roma Nord S.r.l. – come Risarcimento danni subiti per effetto della inosservanza colposa del termine di conclusione del procedimenti – Parcheggio Piazzale Clodio – Sentenza TAR Lazio n. 5281/2014
[10] (dalla sentenza) 4.1. Coglie nel segno la dedotta censura di difetto di istruttoria e motivazione carente, formulata nel secondo motivo di ricorso. Invero, la contestata deliberazione consiliare palesa un evidente deficit istruttorio e motivazionale laddove risulta completamente obliterata la fase procedimentale costituita dalla cennata istanze di rilocalizzazione, esaminata e “approvata” dalla Giunta capitolina col provvedimento n. 291 del 2013. D’altro canto, nell’atto impugnato si fa riferimento a una non meglio specificato “esame degli atti” da parte del Dipartimento mobilità e trasporti di Roma capitale (su input dell’Ufficio di supporto al Commissario delegato) che avrebbe “confermato” come non procedibili alcuni interventi, non emergendo anche in questo caso alcuna considerazione di quanto disposto colla ripetuta deliberazione giuntale n. 291/2013.
[11] Oltre alla citata sentenza per l’intervento di Piazzale Clodio si veda la recente sentenza del TAR Lazio che ha respinto il ricorso della società privata proponente l’intervento di ampliamento del parcheggio del Mercato Metronio di Via Magna Grecia (San Giovanni). Il provvedimento conforta le tesi che Carteinregola sostiene da tempo, chiedendo l’espunzione dal P.U.P. di tutti i parcheggi che non hanno raggiunto la Convenzione e che non rivestano più carattere di interesse pubblico. Così si esprime il Tribunale Amministrativo sul caso in questione:
Sulla facoltà dell’Amministrazione di rivalutare l’ interesse pubblico di un’opera e di revocarne i presupposti:
“…All’amministrazione è consentito di esercitare il potere di revoca in presenza di un interesse pubblico individuato in concreto del quale occorre dare atto nella motivazione del provvedimento di autotutela…”
“L’esercizio di tale potere, tenuto conto delle preminenti ragioni di salvaguardia del pubblico interesse che lo giustificano…è rimesso alla valutazione ampiamente discrezionale dell’amministrazione che può, dunque, determinarsi in tal senso nell’esercizio del proprio potere di revocare l’atto per sopravvenuti motivi di interesse pubblico o per mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell’adozione del provvedimento o, anche, semplicemente, per una nuova valutazione degli elementi e dei presupposti di fatto preesistenti“
“Si tratta, dunque, dell’espressione di un potere che, a differenza di quello di annullamento d’ufficio (che postula l’illegittimità dell’atto rimosso d’ufficio), esige solo una valutazione di opportunità, seppur ancorata alle condizioni legittimanti ivi dettagliate…”
Sui presunti “diritti acquisiti” del proponente l’intervento del P.U.P.
In merito alla richiesta di indennizzo della società per la mancata realizzazione dell’ampliamento del parcheggio, il TAR non ritiene sussistente l’obbligo di Roma Capitale a indennizzare la ricorrente, in quanto “soltanto la stipula del contratto di concessione avrebbe potuto conferirle…” “una posizione di interesse qualificato“.
“…assumendo rilievo dirimente la circostanza che la revoca abbia inciso, rimuovendolo, non già su un rapporto convenzionale-concessorio già in essere tra le parti, bensì su una mera determinazione di valutazione positiva del progetto presentato [dalla società ricorrente] , peraltro resa in seno ad una Conferenza di servizi di tipo istruttorio, e, dunque, su un atto ad efficacia interinale, al quale non ha fatto seguito nessun ulteriore provvedimento di approvazione del progetto e di autorizzazione alla stipula di una relativa convenzione, né tanto meno la stipula di un accordo e, dunque, l’acquisizione di un titolo anche negoziale per il rilascio del permesso di costruire e, dunque, l’avvio delle opere per la realizzazione dell’intervento”. leggi la sentenza e le nostre osservazioni su Diritti acquisiti PUP: una sentenza del TAR ci dà ragione (per il Mercato Metronio e non solo)
[12] 4.1.1. Recessivi risultano gli argomenti difensivi spesi da Roma Capitale, incentrati sulla spettanza della competenza ad approvare il piano parcheggi in capo alla sola Assemblea capitolina. Ciò che qui rileva, infatti, è l’evidente incompletezza della giustificazione, stante l’omissione di significative circostanze di fatto e di elementi di diritto, e la refluenza di tali carenze sul percorso logico-giuridico che ha presieduto e condotto al provvedimento avversato in questa sede.