Programma innovativo nazionale per la rinascita urbana: tra il dire e il fare
Autore : Redazione
Tor Sapienza (foto ambm)
La Ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli (PD) ha presentato un Piano chiamato “Rinascita urbana”, con uno stanziamento del Governo di un miliardo di euro “per migliorare la qualità dell’abitare, attraverso diverse azioni, come la rigenerazione degli edifici, il sostegno alle famiglie in affitto, i cantieri nei piccoli comuni” . A leggere la scheda (1), gli obiettivi e gli strumenti del Piano appaiono più che condivisibili, ma sappiamo che spesso l’applicazione concreta, e le relative ricadute sulla realtà, sono abbastanza diverse dai programmi annunciati. Pubblichiamo un contributo di Giancarlo Storto, già direttore generale delle Aree urbane e dell’edilizia residenziale presso il Ministero dei Lavori pubblici, autore di La casa abbandonata – Il racconto delle politiche abitative dal piano decennale ai programmi per le periferie , che fa un’analisi critica dell’Art.53 della legge di Bilancio per il 2020 che contiene il Piano (2) (AMBM)
Istituzione del programma innovativo nazionale per la rinascita urbana: un’analisi dell’ Art.53 della legge di Bilancio per il 2020 (in corso di discussione)
di Giancarlo Storto
Osservazioni sul metodo
L’articolo 53 promuove il “Programma innovativo per la qualità dell’abitare”. Lascia quantomeno sconcertati l’innovazione nel titolo del programma: è difficile sottrarsi all’idea che tra gli obiettivi irrinunciabili di un ministro, appena insediato al vertice dell’amministrazione, non vi sia quello di scovare, ancor prima di comprendere quanto sia stato fatto negli anni precedenti al suo avvento, una locuzione non in precedenza utilizzata. Un’esigenza edonistica a quanto pare irrinunciabile. E così dopo il Piano nazionale per le città, il Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate ed il Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie, limitandosi al solo ultimo decennio, la nomenclatura degli strumenti che dovrebbero risolvere, o significativamente ridurre, il disagio abitativo e urbano si arricchisce di un nuovo programma dai contenuti e dalle finalità del tutto simili ai precedenti (in più una maggiore attenzione nei confronti del consumo di suolo).
Per la valutazione delle richieste di finanziamento, che verranno presentate da Regioni, Città metropolitane, Comuni capoluoghi di Provincia e Comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti, si procederà alla nomina di un’Alta commissione (undici membri, di cui sei del ministero delle Infrastrutture) anch’essa innovativa nella composizione rispetto a quanto previsto in precedenza: nei programmi citati, la stessa incombenza era stata affidata ad organismi quali Cabina di regia, Comitato e Nucleo, diversi nella rappresentanza, nel numero di presenze e nel luogo istituzionale in cui svolgere le funzioni di esame e selezione.
dovrebbe risultare di tutta evidenza soffermarsi, prima di avviare una nuova iniziativa, sui risultati conseguiti con programmi analoghi, ultimati di recente o in corso di svolgimento, ed assumerli come punto di partenza per progredire in efficacia e rapidità
La bizzarria nel metodo seguito per formulare il Programma sta nel fatto che dovrebbe risultare di tutta evidenza soffermarsi, prima di avviare una nuova iniziativa, sui risultati conseguiti con programmi analoghi, ultimati di recente o in corso di svolgimento, ed assumerli come punto di partenza per progredire in efficacia e rapidità. Programmi complessi di questa natura hanno bisogno di collaudare procedure e interazioni tra i diversi soggetti e quindi l’impegno del decisore politico dovrebbe esprimersi nell’affinare o correggere le disfunzioni riscontrate; diversamente, nulla di più negativo può risultare l’introduzione di immotivate variazioni che, non da ultimo, disorientano i Comuni cui spetta l’onere di predisporre la documentazione richiesta.
Osservazioni sul merito
Risorse finanziarie. Vengono stanziati per il Programma 853,81 milioni di euro distribuiti, con andamento ondivago, in un arco temporale di 14 anni: 12,18 per il 2020 per poi crescere sino a 95,04 nel 2025 e in seguito diminuire sino alla conclusione prevista nel 2033. Al finanziamento contribuisce in misura non marginale la componente, pari a 250 milioni, dovuta a risorse accantonate dal ministero delle Infrastrutture e non ancora utilizzate. Mediamente la disponibilità annuale è quindi pari a 61 milioni (ridotta a 43 se si escludono le giacenze ministeriali), risorsa decisamente modesta che, più opportunamente, si sarebbe potuto indirizzare ad un numero di comuni più ristretto (ad esempio le Città metropolitane), evitando in tal modo di generare attese e di sperperare energie umane e finanziarie per la redazione delle proposte.
vengono stanziati per il Programma 853,81 milioni di euro distribuiti in un arco temporale di 14 anni: mediamente la disponibilità annuale è quindi pari a 61 milioni (ridotta a 43 se si escludono le giacenze ministeriali)
Procedure. L’Alta commissione, cui spetta il compito di esaminare le proposte e di accertarne la congruità con i contenuti e le finalità del Programma, esaurisce la missione predisponendo “apposito elenco contenente le proposte ammissibili ai finanziamenti”. Resta dunque indefinita, in assenza di graduatorie, la procedura per selezionare i Comuni che potranno beneficiare dei fondi del Programma, dovendo rispettare il solo vincolo di assicurare il finanziamento di “almeno una proposta per ciascuna Regione”.
il Programma non è altro che il finanziamento ad un Comune di una sommatoria di opere sparse in modo casuale e senza relazioni reciproche ma si è ben lontani dal costruire le premesse per prospettare il riscatto di un ambito segnato da degrado e povertà urbana
Contenuti. Ancora una volta, grande assente nel Programma è il territorio. Per garantire un senso minimo ad una iniziativa che si propone di migliorare la qualità dell’abitare andrebbe individuato un perimetro entro il quale, dopo aver conosciuto ed analizzato le carenze e valutate le possibilità di recupero, far convergere l’impegno dell’azione pubblica e favorire l’intervento dei privati. In mancanza, il Programma non è altro che il finanziamento ad un Comune di una sommatoria di opere sparse in modo casuale e senza relazioni reciproche ma si è ben lontani dal costruire le premesse per prospettare il riscatto di un ambito segnato da degrado e povertà urbana (per tutti, è appena il caso di rammentare che con il cosiddetto Piano delle periferie a Roma sono stati finanziati una sede dei vigili urbani, il completamente di una scuola e il ripristino di un’area a verde in tre punti diversi della città, ed è assai inverosimile che le periferie ne abbiano risentito).
Giancarlo Storto
Per osservazioni e precisazioni: laboratoriocarteinregola@gmail.com
Roma, 22 novembre 2019
Vedi anche il seminario aperto: 10 parole dell’urbanistica: Casa – dalla parte degli esclusi dal libero mercato del 9 ottobre 2019
NOTE
(1) (dal sito del Partito Democratico) Rinascita urbana: dal Governo 1 miliardo per la casa
De Micheli: “Il Governo stanzia 1 miliardo per migliorare la qualità dell’abitare, con la rigenerazione degli edifici, il sostegno alle famiglie in affitto, i cantieri nei piccoli comuni”
Pubblicato l’11 ottobre 2019
“Un piano per far rinascere le case e i quartieri delle nostre città. Si chiama Rinascita urbana: il Governo stanzia 1 miliardo per migliorare la qualità dell’abitare, con la rigenerazione degli edifici, il sostegno alle famiglie in affitto, i cantieri nei piccoli Comuni”. Paola De Micheli, ministra delle Infrastrutture, annuncia con un tweet il piano presentato ieri in Consiglio dei Ministri e che approderà nella prossima manovra.
RINASCITA URBANA: COS’È
Un programma pluriennale per riqualificare e incrementare il patrimonio edilizio residenziale pubblico e sociale.
GLI OBIETTIVI
Assicurare ai cittadini alloggi migliori e in maggior numero
Riqualificare e rendere più accessibili e sicuri i nostri quartieri e le nostre città
Utilizzare e rigenerare gli spazi già costruiti
LE RISORSE
Stanziato un miliardo di euro. Previsto il cofinanziamento delle Regioni e la possibilità di fornire risorse private, da Cassa depositi e prestiti fino a fondi privati che si occupano di edilizia.
I fondi saranno cumulabili con misure come sisma bonus ed ecobonus, che sarà prorogato insieme alla cedolare secca.
SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE
Una parte consistente del piano verrà destinata ad agevolare l’accesso all’affitto per le famiglie che si trovano in difficoltà finanziarie.
SERVIZI AI CITTADINI
Realizzazione di “servizi connessi all’abitare”: primo soccorso, spazi collettivi e relazionali, piccolo commercio
Manutenzione strordinaria
Adeguamento antisismico, sostenibilità energetica
Co-housing, residenze per studenti, spazi di socializzazione nei condomini
PICCOLI COMUNI
Sarà rifinanziato e migliorato l’accesso al “Fondo Piccoli Comuni”. Verranno velocizzate le procedure di avvio degli interventi cantierabili.
ACCESSO AI FONDI
Attraverso bando pubblico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Ogni progetto potrà essere finanziata nella misura massima di 20mln di euro.
La scheda completa del MIT
(2) vedi Disegno di legge di bilancio 2020 – Articolato 31 ottobre 2019 scarica Disegno-di-legge-di-bilancio-2020
Art. 53
(Istituzione del programma innovativo nazionale per la rinascita urbana)
1. Al fine di concorrere alla riduzione del disagio abitativo con particolare riferimento alle periferie e di favorire lo scambio tra le varie realtà regionali, è promosso, il “Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare”, di seguito denominato “Programma”. Il Programma è finalizzato a riqualificare e incrementare il patrimonio destinato all’edilizia residenziale sociale, a rigenerare il tessuto socio – economico, a incrementare l’accessibilità, la sicurezza dei luoghi e la rifunzionalizzazione di spazi e immobili pubblici, nonché a migliorare la coesione sociale e la qualità della vita dei cittadini, in un’ottica di sostenibilità e densificazione, senza consumo di nuovo suolo e secondo i principi e gli indirizzi adottati dall’Unione europea. 2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti:
a) i termini, i contenuti, le modalità di presentazione delle proposte, corredate dal relativo cronoprogramma di attuazione, che le Regioni, le Città metropolitane, i Comuni capoluoghi di provincia, la città di Aosta e i Comuni con più di 60.000 abitanti trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le finalità di cui al comma 1, ferma restando, per gli interventi di edilizia residenziale sociale, la coerenza con la programmazione regionale;
b) l’entità massima del contributo riconoscibile a valere sulle risorse di cui al comma 7, nonché i tempi e le relative modalità di erogazione, assicurando il finanziamento di almeno una proposta per ciascuna Regione di appartenenza del soggetto proponente e la coerenza dell’utilizzo delle risorse anche con gli indirizzi di cui alla delibera CIPE del 22 dicembre 2017, n. 127, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2018, n. 87;
c) i criteri per la valutazione delle proposte da parte dell’Alta Commissione di cui al comma 3, individuati in coerenza con le finalità del Programma, privilegiano in particolare: l’entità degli interventi riguardanti gli immobili di edilizia residenziale pubblica, il recupero e la valorizzazione dei beni culturali, l’azzeramento del consumo di nuovo suolo mediante interventi di recupero, riqualificazione e densificazione funzionale di aree già urbanizzate ovvero, qualora non edificate, comprese in tessuti urbanistici fortemente consolidati, l’attivazione di finanziamenti sia pubblici che privati, il coinvolgimento di operatori privati, anche del terzo settore, le misure e i modelli innovativi di gestione, inclusione sociale e welfare urbano.
3. Ai fini della valutazione delle proposte di cui al comma 2, è istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un’Alta Commissione composta da:
a) tre rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui uno con funzioni di presidente;
b) un rappresentante designato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano; c) un rappresentante designato dall’Associazione nazionale dei comuni italiani;
d) un rappresentante designato dal Ministero dell’interno;
e) un rappresentante designato dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
4. I componenti dell’Alta Commissione sono nominati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Per lo svolgimento della propria attività, l’Alta Commissione si avvale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, del supporto tecnico delle strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché del Consiglio Superiore dei lavori pubblici e della Struttura tecnica di missione di cui all’articolo 214 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Ai componenti della Commissione non spettano indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.
5. L’Alta Commissione provvede all’esame delle proposte presentate dai soggetti di cui al comma 2 e, all’esito, predispone, in coerenza con i criteri e le priorità indicati dal decreto di cui al medesimo comma 2, apposito elenco contenente le proposte ammissibili a finanziamento e approvato con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Con il decreto di cui al primo periodo sono, altresì, definiti i termini per la stipulazione delle convenzioni o degli accordi di programma per l’attuazione delle proposte.
6. In relazione agli interventi inseriti nel Programma di cui al comma 1 e ammessi al finanziamento ai sensi del comma 5, i comuni possono prevedere nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, l’esclusione del pagamento del contributo di costruzione di cui all’articolo 16 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
7. Per l’attuazione del Programma di cui al comma 1 è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo denominato «Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare», con una dotazione complessiva in termini di competenza e cassa pari a 853,81 milioni euro di cui 12,18 milioni di euro per l’anno 2020, 27,25 milioni di euro per l’anno 2021, 74,07 milioni di euro per l’anno 2022, 93,87 milioni di euro per l’anno 2023, 94,42 milioni di euro per l’anno 2024, 95,04 milioni di euro per l’anno 2025, 93,29 milioni di euro per l’anno 2026, 47,15 milioni di euro per l’anno 2027, 48,36 milioni di euro per l’anno 2028, 53,04 milioni di euro per l’anno 2029, 54,60 milioni di euro per l’anno 2030, 54,64 milioni di euro per gli anni 2031e 2032 e 51,28 milioni di euro per l’anno 2033.
8. Le risorse di cui all’articolo 2, comma 1, lettera f) e all’articolo 3, comma 1, lettera q), della legge 5 agosto 1978, n.457, nonché di cui all’art. 3, comma 7-bis, del decreto legge 7 febbraio 1985, n. 12, per un importo pari a 20 milioni di euro per l’anno 2021, a 30 milioni di euro per l’anno 2022, a 50 milioni di euro per ciascuno egli anni dal 2023 al 2026, sono rese indisponibili per le finalità originarie e versate annualmente all’entrata del bilancio dello Stato entro il 30 gennaio di ogni anno e restano acquisite all’erario.