Il Programma di recupero urbano (P.R.U.) è finalizzato principalmente alla riqualificazione del patrimonio edilizio residenziale pubblico realizzato nel dopoguerra, in condizioni di ampio e diffuso degrado. L’art. 11 della legge n. 493/1993 affronta il problema della riqualificazione complessiva di un determinato ambito urbano, un obiettivo che non consiste nel mero recupero di un certo numero di edifici pubblici e privati in esso compresi; ma richiede altresì contestuali interventi sui servizi tecnologici e sulle attrezzature collettive, nonché adeguate migliorie del quadro ambientale (cioè del paesaggio urbano) attraverso l’attuazione di opportune opere di arredo urbano. Per questo l’art. 11 introduce ed istituzionalizza il Programma di recupero urbano o PRU che postula, appunto, l’unitarietà della proposta di recupero, la quale deve contemplare oltre al già sperimentato recupero edilizio, anche l’ammodernamento e l’integrazione delle urbanizzazioni e anche la qualificazione o riqualificazione ambientale. (scarica il documento completo)
Sul sito del Dipartimento urbanistica di Roma Capitale sono elencati 11 programmi, che prevedevano la realizzazione di 126 interventi privati da convenzionare e circa 350 opere pubbliche la cui attuazione era finanziata con fondi pubblici e privati.
“I quartieri individuati dal Campidoglio sono Fidene-Val Melaina, San Basilio, Tor Bella Monaca, Acilia, Laurentino, Corviale, Magliana, Valle Aurelia, Palmarola-Santa Candida, Primavalle-Torre Vecchia, Labaro-Prima Porta, per un totale di 8.432 ettari di superficie in cui risiedono circa 500 mila persone. Gli investimenti pubblici e privati stimati nel complesso sono 1.125 miliardi. Le risorse pubbliche ammontano a 150 miliardi: di questi, 117 sono stati attivati dal Protocollo d’intesa del ministero dei lavori pubblici-regione Lazio-comune di Roma, 20 sono quelli corrispondenti al 50% dei fondi stanziati per i programmi di edilizia sovvenzionata e 12,75 quelli corrispondenti al 50% dei finanziamenti destinati all’edilizia agevolata. Le risorse private provenienti dai contributi straordinari e dagli oneri concessori sono stimate dal Campidoglio in circa 325 miliardi. Gli investimenti privati per opere destinate al mercato sono invece stimate intorno agli 800 miliardi“. (da Italiaoggi 22/10/1997)
Elenco dei PRU e delle Opere Pubbliche di maggior valore di ogni PRU
Acilia-Dragona – OP1 Sottopasso Ostiense Via del Mare -8.000 Milioni Lire
Corviale – OP1 Collegamento Via del Trullo Via delle Vigne 6.356 Milioni Lire
Fidene-Val Melaina: OP1 Collegamento Fidene Villa Spada 8.000 Milioni Lire – Realizzata
Labaro-Prima Porta: OP10 Centro civico 4.308.638 Euro (sito occupato da giostre)
Laurentino: OP25 Ristrutturazione anello Viario e passeggiata attrezzata 11.813 Milioni Lire
Magliana: OP4 Completamento svincolo Newton Magliana Autostrada 18.504 Milioni Lire
Palmarola –Selva Candida: OP16a/b Raddoppio di Via di selva Candida da Via del Forno Saraceno a Via Riserva Grande 7.252 Milioni Lire
Primavalle-Torrevecchia: OP34 Realizzazione del completamento di Via Gregorio XI fino alla Via Aurelia compresi i raccordi con la medesima e la sistemazione dello svincolo per Via dell’Acquafredda e il sovrappasso su Via Aurelia per Via del Casale Sansonetti 11.424 Milioni Lire (?)
San Basilio: OP29 Realizzazione del Parco Nomentano 18.125 Milioni Lire
Tor Bella Monaca: OP1 Collegamento Via Laerte Via Valter Tobagi (sottopasso) svincolo GRA 7.518 Milioni Lire (In corso, approvato progetto)
Valle Aurelia: OP16 Acquisizione pubblica e sistemazione a verde attrezzato delle aree del Parco del Pineto.
In totale ad oggi ci risulta, delle opere pubbliche più rilevanti per ciascun PRU), un’opera realizzata e una in corso, dopo 15 anni.
(*) Decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493 (sostituito dall’articolo 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, modificato dall’articolo 10 del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, e modificato dall’articolo 11 del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, e dall’articolo 11, comma 2-bis dello stesso decreto legge, introdotto in sede di conversione dalla legge 23 maggio 1997, n. 135)
Art. 11. Programmi di recupero urbano (il grassetto è nostro)
1. I fondi di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, e successive modificazioni, nella misura fissata dai programmi regionali, sono destinati alla realizzazione di interventi al servizio prevalente del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, nell’ambito dei programmi di cui al comma 2.(comma sostituito dall’articolo 5 della legge n. 136 del 1999)
2. I programmi di recupero urbano sono costituiti da un insieme sistematico di opere finalizzate alla realizzazione, alla manutenzione e all’ammodernamento delle urbanizzazioni primarie, con particolare attenzione ai problemi di accessibilità degli impianti e dei servizi a rete, e delle urbanizzazioni secondarie, alla edificazione di completamento e di integrazione dei complessi urbanistici esistenti, nonché all’inserimento di elementi di arredo urbano, alla manutenzione ordinaria e straordinaria, al restauro e al risanamento conservativo e alla ristrutturazione edilizia degli edifici.
3. I programmi di recupero urbano da realizzare, sulla base di una proposta unitaria con il concorso di risorse pubbliche e private, sono proposti al comune da soggetti pubblici e privati, anche associati tra di loro. Il comune definisce le priorità di detti programmi sulla base di criteri oggettivi per l’individuazione degli interventi.
4. Ai fini dell’approvazione dei programmi di recupero urbano, può essere promossa la conclusione di un accordo di programma ai sensi dell’articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142**.
5. Il CER, ai fini della realizzazione dei programmi di recupero urbano, determina modalità e criteri generali per la concessione dei contributi, per l’individuazione delle zone urbane interessate e per la determinazione delle tipologie d’intervento, avendo particolare riguardo alla tutela dei lavoratori dipendenti e delle categorie sociali più deboli.
Art. 27. (Accordi di programma) 1. Per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o piu’ tra i soggetti predetti, il presidente della regione o il presidente della provincia o il sindico, in relazione alla compentenza primaria o prevalente sull’opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o piu’ dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalita’, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento. 2. L’accordo puo’ prevedere altresi’ procedimenti di arbitrato, nonche’ interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti. 3. Per verificare la possibilita’ di concordare l’accordo di programma, il presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate. 4. L’accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, e’ approvato con atto formale del presidente della regione o del presidente della provincia o del sindaco ed e’ pubblicato nel bolletino ufficiale della regione. L’accordo, qualora adottato con decreto del presidente della regione, produce gli effetti della intesa di cui all’articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia l’assenso del comune interessato. 5. Ove l’accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l’adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza. 6. La vigilanza sull’esecuzione dell’accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal presidente della regione o dal presidente della provincia o dal sindaco e composto da rappresentanti degli enti locali interessati, nonche’ dal commissario del Governo nella regione o dal prefetto nella provincia interessata se all’accordo partecipano amministrazioni statali o enti pubblici nazionali. 7. Allorche’ l’intervento o il programma di intervento comporti il concorso di due o piu’ regioni finitime, la conclusione dell’accordo di programma e’ promossa dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, a cui spetta convocare la conferenza di cui al comma 3. Il collegio di vigilanza di cui al comma 6 e’ in tal caso presieduto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri ed e’ composto dai rappresentanti di tutte le regioni che hanno partecipato all’accordo. La Presidenza del Consiglio dei ministri esercita le funzioni attribuite dal comma 6 al commissario del Governo ed al prefetto. 8. La disciplina di cui al presente articolo si applica a tutti gli accordi di programma previsti da leggi vigenti relativi ad opere, interventi o programmi di intervento di competenza delle regioni, delle province o dei comuni, salvo i casi in cui i relativi procedimenti siano gia’ formalmente iniziati alla data di entrata in vigore della presente legge. Restano salve le competenze di cui all’articolo 7 della legge 1o marzo 1986, n. 64.