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Programmi di Recupero Urbano (PRU) di Roma

Programmi di Recupero Urbano (PRU) Art.11 Legge 493/93*

a cura di Maurizio Geusa

(dal sito del Dipartimento Urbanistica)

PROGRAMMA DI RECUPERO URBANO (PRU)

Il Programma di recupero urbano (P.R.U.) è finalizzato principalmente alla riqualificazione del patrimonio edilizio residenziale pubblico realizzato nel dopoguerra, in condizioni di ampio e diffuso degrado. L’art. 11 della legge n. 493/1993 affronta il problema della riqualificazione complessiva di un determinato ambito urbano, un obiettivo che non consiste nel mero recupero di un certo numero di edifici pubblici e privati in esso compresi; ma richiede altresì contestuali interventi sui servizi tecnologici e sulle attrezzature collettive, nonché adeguate migliorie del quadro ambientale (cioè del paesaggio urbano) attraverso l’attuazione di opportune opere di arredo urbano. Per questo l’art. 11 introduce ed istituzionalizza il Programma di recupero urbano o PRU che postula, appunto, l’unitarietà della proposta di recupero, la quale deve contemplare oltre al già sperimentato recupero edilizio, anche l’ammodernamento e l’integrazione delle urbanizzazioni e anche la qualificazione o riqualificazione ambientale. (scarica il documento completo)

Sul sito del Dipartimento urbanistica di Roma Capitale sono elencati 11 programmi, che prevedevano la realizzazione di 126 interventi privati da convenzionare e circa 350 opere pubbliche la cui attuazione era finanziata con fondi pubblici e privati.

I quartieri individuati dal Campidoglio sono Fidene-Val Melaina, San Basilio, Tor Bella Monaca, Acilia, Laurentino, Corviale, Magliana, Valle Aurelia, Palmarola-Santa Candida, Primavalle-Torre Vecchia, Labaro-Prima Porta, per un totale di 8.432 ettari di superficie in cui risiedono circa 500 mila persone. Gli investimenti pubblici e privati stimati nel complesso sono 1.125 miliardi. Le risorse pubbliche ammontano a 150 miliardi: di questi, 117 sono stati attivati dal Protocollo d’intesa del ministero dei lavori pubblici-regione Lazio-comune di Roma, 20 sono quelli corrispondenti al 50% dei fondi stanziati per i programmi di edilizia sovvenzionata e 12,75 quelli corrispondenti al 50% dei finanziamenti destinati all’edilizia agevolata. Le risorse private provenienti dai contributi straordinari e dagli oneri concessori sono stimate dal Campidoglio in circa 325 miliardi. Gli investimenti privati per opere destinate al mercato sono invece stimate intorno agli 800 miliardi“. (da Italiaoggi 22/10/1997)

Elenco dei PRU e delle Opere Pubbliche di maggior valore di ogni PRU

  1. Acilia-Dragona – OP1 Sottopasso Ostiense Via del Mare -8.000 Milioni Lire
  2. Corviale – OP1 Collegamento Via del Trullo Via delle Vigne 6.356 Milioni Lire
  3. Fidene-Val Melaina: OP1 Collegamento Fidene Villa Spada 8.000 Milioni Lire – Realizzata
  4. Labaro-Prima Porta: OP10 Centro civico 4.308.638 Euro (sito occupato da giostre)
  5. Laurentino: OP25 Ristrutturazione anello Viario e passeggiata attrezzata 11.813 Milioni Lire
  6. Magliana: OP4 Completamento svincolo Newton Magliana Autostrada 18.504 Milioni Lire
  7. PalmarolaSelva Candida: OP16a/b Raddoppio di Via di selva Candida da Via del Forno Saraceno a Via Riserva Grande 7.252 Milioni Lire
  8. Primavalle-Torrevecchia: OP34 Realizzazione del completamento di Via Gregorio XI fino alla Via Aurelia compresi i raccordi con la medesima e la sistemazione dello svincolo per Via dell’Acquafredda e il sovrappasso su Via Aurelia per Via del Casale Sansonetti 11.424 Milioni Lire  (?)
  9. San Basilio: OP29 Realizzazione del Parco Nomentano 18.125 Milioni Lire
  10. Tor Bella Monaca: OP1 Collegamento Via Laerte Via Valter Tobagi (sottopasso) svincolo GRA 7.518 Milioni Lire (In corso, approvato progetto)
  11. Valle Aurelia: OP16 Acquisizione pubblica e sistemazione a verde attrezzato delle aree del Parco del Pineto. 

In totale ad oggi ci risulta, delle opere pubbliche più rilevanti per ciascun PRU), un’opera   realizzata e una in corso, dopo 15 anni. 

MATERIALI (dal sito del Dip. Urbanistica)

Documenti scaricabili

Quadro d’unione (f.to Jpg – Mb 1,9)
Procedura (f.to Pdf – Kb 192)
Allegato C – Schema di Convenzione (f.to Pdf – Kb 101)
Delibera di Consiglio Comunale n. 84/2009 – Approvazione dello schema generale di Convenzione Urbanistica (f.to Pdf – Mb 1,29)
Delibera di Assemblea Capitolina 70/2011 – Modifiche alla Deliberazione 84/2009 (f.to Pdf – Mb 10,66)
Rif. normativi: Art. 11 Legge n. 493/93 (f.to Pdf – Kb 80)

NOTE

(*) Decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493
(sostituito dall’articolo 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, modificato dall’articolo 10 del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, e modificato dall’articolo 11 del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, e dall’articolo 11, comma 2-bis dello stesso decreto legge, introdotto in sede di conversione dalla legge 23 maggio 1997, n. 135)

Art. 11. Programmi di recupero urbano (il grassetto è nostro)

1. I fondi di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, e successive modificazioni, nella misura fissata dai programmi regionali, sono destinati alla realizzazione di interventi al servizio prevalente del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, nell’ambito dei programmi di cui al comma 2.(comma sostituito dall’articolo 5 della legge n. 136 del 1999)

2. I programmi di recupero urbano sono costituiti da un insieme sistematico di opere finalizzate alla realizzazione, alla manutenzione e all’ammodernamento delle urbanizzazioni primarie, con particolare attenzione ai problemi di accessibilità degli impianti e dei servizi a rete, e delle urbanizzazioni secondarie, alla edificazione di completamento e di integrazione dei complessi urbanistici esistenti, nonché all’inserimento di elementi di arredo urbano, alla manutenzione ordinaria e straordinaria, al restauro e al risanamento conservativo e alla ristrutturazione edilizia degli edifici.

3. I programmi di recupero urbano da realizzare, sulla base di una proposta unitaria con il concorso di risorse pubbliche e private, sono proposti al comune da soggetti pubblici e privati, anche associati tra di loro. Il comune definisce le priorità di detti programmi sulla base di criteri oggettivi per l’individuazione degli interventi.

4. Ai fini dell’approvazione dei programmi di recupero urbano, può essere promossa la conclusione di un accordo di programma ai sensi dell’articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142**.

5. Il CER, ai fini della realizzazione dei programmi di recupero urbano, determina modalità e criteri generali per la concessione dei contributi, per l’individuazione delle zone urbane interessate e per la determinazione delle tipologie d’intervento, avendo particolare riguardo alla tutela dei lavoratori dipendenti e delle categorie sociali più deboli.

**LEGGE 8 giugno 1990, n. 142  Ordinamento delle autonomie locali. (GU Serie Generale n.135 del 12-06-1990 – Suppl. Ordinario n. 42) note: Entrata in vigore della legge: 13/6/1990

Art. 27. (Accordi di programma)
1. Per la definizione e l’attuazione di opere,  di interventi  o  di programmi  di  intervento  che  richiedono,  per  la  loro   completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o
comunque di due o piu’ tra i soggetti predetti, il  presidente  della regione o il presidente della provincia o il  sindico,  in  relazione alla compentenza primaria o prevalente sull’opera o sugli  interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un  accordo di  programma,  anche  su  richiesta  di  uno  o  piu’  dei  soggetti interessati, per assicurare  il  coordinamento  delle  azioni  e  per determinarne i tempi, le modalita’, il finanziamento  ed  ogni  altro connesso adempimento.
2. L’accordo  puo’  prevedere  altresi’  procedimenti  di  arbitrato, nonche’ interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.
3.  Per  verificare  la  possibilita’  di  concordare  l’accordo   di programma,  il  presidente  della  regione  o  il  presidente   della provincia o il sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.
4. L’accordo, consistente nel consenso unanime delle  amministrazioni interessate, e’ approvato  con  atto  formale  del  presidente  della regione o  del  presidente  della  provincia  o  del  sindaco  ed  e’ pubblicato nel bolletino ufficiale della regione. L’accordo,  qualora
adottato con  decreto  del  presidente  della  regione,  produce  gli effetti  della  intesa  di  cui  all’articolo  81  del  decreto   del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616,  determinando  le eventuali e conseguenti  variazioni  degli  strumenti  urbanistici  e sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia l’assenso  del comune interessato.
5. Ove l’accordo comporti  variazione  degli  strumenti  urbanistici, l’adesione  del  sindaco  allo  stesso  deve  essere  ratificata  dal consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.
6. La vigilanza  sull’esecuzione  dell’accordo  di  programma  e  gli eventuali  interventi  sostitutivi  sono  svolti  da  un collegio presieduto dal  presidente  della  regione  o  dal  presidente  della provincia o dal sindaco  e  composto  da  rappresentanti  degli  enti locali interessati, nonche’ dal commissario del Governo nella regione o dal prefetto nella provincia interessata se all’accordo partecipano amministrazioni statali o enti pubblici nazionali.
7. Allorche’ l’intervento o il programma di  intervento  comporti  il concorso di due o piu’ regioni finitime, la conclusione  dell’accordo di programma e’ promossa dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, a cui spetta convocare la conferenza di cui al comma 3.  Il  collegio di vigilanza di cui al comma 6  e’  in  tal  caso  presieduto  da  un rappresentante della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  ed  e’ composto dai rappresentanti di tutte le regioni che hanno partecipato all’accordo. La Presidenza del Consiglio  dei  ministri  esercita  le funzioni attribuite dal comma 6 al  commissario  del  Governo  ed  al prefetto.
8. La disciplina di cui al presente articolo si applica a  tutti  gli accordi di programma previsti da leggi  vigenti  relativi  ad  opere, interventi o programmi di intervento  di  competenza  delle  regioni, delle province  o  dei  comuni,  salvo  i  casi  in  cui  i  relativi procedimenti siano gia’ formalmente iniziati alla data di entrata  in vigore della presente legge.  Restano  salve  le  competenze  di  cui all’articolo 7 della legge 1o marzo 1986, n. 64.

 

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