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Proposte di modifica costituzionale in materia di ordinamento e poteri di Roma capitale, le osservazioni di Carteinregola

Pubblichiamo le osservazioni inviate da Carteinregola alla Commissione Affari costituzionali, nell’ambito dell’esame dei progetti di legge costituzionali recanti “Modifiche agli articoli 114, 131 e 132 della Costituzione, concernenti l’istituzione della regione di Roma capitale della Repubblica”, in seguito all’audizione della  Presidente dell’Associazione Carteinregola Anna Maria Bianchi e del Vice Presidente Giancarlo Storto  il 25 febbraio 2025.

Progetti di legge costituzionale C. 278 cost. Morassut, C. 514 cost. Barelli, C. 1241 cost. Morassut e C. 2001 cost. Giachetti, recanti «Modifica all’articolo 114 della Costituzione, in materia di ordinamento e poteri della città di Roma, capitale della Repubblica

Osservazioni Associazione Carteinregola

Un dibattito ancora ristretto ai soli addetti ai lavori, quello che si è andato sviluppando sulle proposte contenute nei disegni di legge per il conferimento di poteri legislativi a Roma Capitale. Eppure, se si arrivasse ad approvare questa riforma, che comunque dovrà seguire le procedure stabilite per le modifiche alla Costituzione, cambierebbe di molto – e, a nostro avviso, in senso peggiorativo – l’attribuzione di competenze in molte e decisive materie.

Sui contenuti delle proposte il commento si riduce a poche battute: i tre disegni di legge – n. 1241, n.514 e n. 2001, presentate rispettivamente da Morassut (Partito democratico, Barelli (Forza Italia) e Giachetti (Italia Viva), quest’ultima identica, nel testo e nella relazione, a quella del Partito democratico – condensano il progetto di modifica costituzionale in due semplici articoli. In un caso (Morassut, Giachetti) prevedendo che Roma Capitale disponga di poteri legislativi nelle materie attualmente oggetto di legislazione concorrente (art. 117, terzo comma, Cost.), oltre a quelle già di competenza esclusiva regionale, subordinando la loro individuazione all’approvazione da parte dell’Assemblea capitolina di uno Statuto speciale che dovrà esprimersi a maggioranza qualificata (due/terzi); nel secondo caso (Barelli) attribuendo a Roma Capitale la podestà legislativa e regolamentare con modalità derogatoria rispetto alle normative della Regione Lazio per le stesse materie in precedenza indicate. In entrambi i casi viene esclusa la tutela della salute che resta appannaggio della Regione.

Riteniamo la riforma, nelle due versioni, più dannosa che inutile, ma prima di entrare nel merito è d’obbligo una premessa: nella stesura dei testi, irragionevolmente stringati, non compare in nessun passaggio il riferimento all’Area metropolitana. Se si può annoverare una problematica su cui si è andata consolidando una unanimità di giudizi e di vedute da parte di studiosi e ricercatori, ma anche di amministratori pubblici, è che Roma non può essere governata in maniera soddisfacente e compiuta se scissa dall’area metropolitana. Roma e i comuni contermini sono parte di un unico territorio in cui la rilevanza della mobilità degli abitanti al suo interno e le interdipendenze funzionali e infrastrutturali sono dati acquisiti (e recenti studi hanno dimostrato che l’influenza e l’attrattività della Capitale si estende ben oltre i confini provinciali) ed è quindi inspiegabile che le proposte attualmente in esame non ne abbiano tenuto conto. Con un’aggravante: se venissero approvate, verrebbe di fatto vanificata la riforma Delrio (legge 56 del 2014) che ha istituito in Italia le aree metropolitane conferendo ai nuovi soggetti istituzionali competenze più estese e di maggiore impegno rispetto alle province, tra cui la formazione del piano strategico del territorio, la redazione della pianificazione territoriale generale e l’organizzazione dei servizi pubblici e della mobilità. Una riforma attesa da lungo tempo ma rimasta colpevolmente inattuata e lasciata alla deriva nell’indifferenza generale (la diminuzione del personale degli uffici dell’Area metropolitana romana, passata negli ultimi cinque anni da 2581 a 1467 unità, ne è una evidente conferma).

Un quadro istituzionale quantomai confuso: è questa la principale motivazione che ci porta a esprimere una valutazione fortemente critica sulle proposte di legge. Un rimescolamento di poteri, compiti e funzioni che non può che comportare incertezze e sovrapposizioni nei processi decisionali, il tutto aggravato con esiti imponderabili se arrivasse a conclusione la sciagurata riforma dell’autonomia regionale differenziata. Gli scenari futuri? Qualche esempio.

Con l’approvazione dei disegni di legge la Regione Lazio potrà mantenere competenze concorrenti (che potrebbero diventare esclusive se, nonostante il pronunciamento della Corte Costituzionale, l’attuale Governo dovesse insistere nel riproporre l’autonomia differenziata) in moltissime funzioni e materie ma su un territorio che, privato del Comune di Roma, avrà una configurazione “a ciambella”, una Regione quindi sbilenca e indebolita che non avrà più ragioni per mantenere la sede nella Capitale; l’Area metropolitana, con esclusione di Roma, sarà soggetta alla legislazione regionale; Roma Capitale avrà poteri legislativi concorrenti con lo Stato senza più avere rapporti con la Regione (a meno della tutela della salute); il Sindaco dell’Area metropolitana governerà il proprio territorio dovendo riferirsi in parte alla legislazione regionale e in parte alla legislazione concorrente di Roma Capitale; il territorio del Comune di Roma abbandonerà definitivamente la scomposizione in comuni urbani corrispondenti ai Municipi, che della legge Delrio era uno degli aspetti più innovativi.

È anche da ricordare che Roma Capitale, a seguito della legge regionale 19 del 2022, ha avuto trasferite competenze sul governo del territorio e sulla pianificazione urbanistica (per l’approvazione in autonomia delle varianti generali e dei piani attuativi, per la valutazione ambientale strategica e per altre ancora),  ma evidentemente non è stato considerato sufficiente ed è forte la tentazione di ritenere che la richiesta di acquisire ulteriori poteri costituisca un alibi alle difficoltà di gestire al meglio l’amministrazione comunale. Roma è un città complessa per numero di abitanti e per estensione del territorio che non hanno eguali e per la sovrapposizione delle funzioni che gli competono come Capitale,  ma per governare al meglio la città, piuttosto che richiedere competenze legislative, che ne farebbero la ventunesima Regione sovrapposta ad un unico comune, sarebbe assai più utile rivendicare flussi finanziari adeguati, rafforzamento del personale negli uffici,  ora del tutto insufficiente e soprattutto sedi e forme stabili di collaborazione con le istituzioni sovraordinate.

E vogliamo infine  evidenziare  come nella Proposta di legge AC 1241 del  Partito democratico, il Parlamento sia escluso dalle decisioni che riguardano le materie concorrenti e residuali  che possono essere conferite alla Capitale d’Italia, che sarebbero individuate con uno statuto “speciale”, “da adottarsi a maggioranza dei due terzi dei componenti dell’Assemblea capitolina, sentita la regione Lazio”: in pratica, come ha fatto notare lo stesso Dossier della Camera[*], ciò avverrebbe “con un procedimento nuovo sotto il profilo delle fonti del diritto e derogatorio rispetto all’attuale riparto costituzionale delle competenze”, così che “Nel solo caso di Roma capitale… l’individuazione dei poteri legislativi sarebbe affidata a una deliberazione (seppure a 2/3 dei componenti) del medesimo ente a cui sono attribuiti i poteri legislativi, senza un coinvolgimento del Parlamento o altre forme di collaborazione con lo Stato (se non ex post con la legge di attuazione prevista dall’art. 2)”. L’attribuzione di poteri legislativi concorrenti su una parte (o anche tutte) delle19 materie tra le quali sono presenti, oltre algoverno del territorio,commercio con l’estero, professioni, ordinamento sportivo, porti e aeroporti civili, grandi reti di trasporto e di navigazione, produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia, coordinamento della finanza pubblica e del sistema e molte altre,  sarebbe così di competenza dello stesso soggetto che dovrebbe poi esercitarli, senza alcun criterio che limiti la devoluzione a specifiche funzioni legislative e amministrative in stringente relazione alle specificità del ruolo della Capitale, stabilito dall’organo costituzionale cui è attribuito l’esercizio della funzione legislativa.

Poteri legislativi ed assegnazione delle risorse necessarie all’esercito delle funzioni di Roma Capitale sono questioni di natura differenti. Quali siano le materie legislative che opportunamente  potrebbero consentire a Roma Capitale di svolgere al meglio le proprie funzioni non è per nulla chiaro. Dopo la sentenza n. 192 del 2024 della Corte Costituzionale [**]

occorre prima dimostrare i vantaggi specifici della sussidiarietà. Se ciò  vale per la Legge n. 86 del 26 giugno 2024, Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, chiediamo che sia data attuazione del dispositivo della Consulta applicando lo stesso criterio  per la legge costituzionale di Roma Capitale.

Associazione Carteinregola

Vedi anche: Roma Capitale,  Roma Città Metropolitana, Decentramento Municipi cronologia e materiali

Vai al Webinar del 2 luglio 2024  Autonomia differenziata per Roma la riforma di cui non si parla con Anna Maria Bianchi, Presidente di Carteinregola, Giancarlo Storto, urbanista, vice presidente Carteinregola, Marco Ravaglioli Associazione Per Roma e “Osservatorio parlamentare Per Roma”,  Gaetano Azzariti, costituzionalista,  Pietro Spirito, economista dei trasporti, Stefano Fassina, già parlamentare di Liberi e uguali e oggi presidente dell’associazione Patria e Costituzione, promotore nella precedente legislatura di una proposta di legge per Roma Capitale insieme a Riccardo Magi, Giorgio Panizzi, Circolo Fratelli Rosselli

Poteri speciali di Roma Capitale: una proposta confusa e preoccupante 27 maggio 2024


[*] Dossier n° 299 – Schede di lettura 15 maggio 2024

[**] Vedi sentenza 192 relativa alla legge 86/2024

I TESTI DEL DDL A. CONFRONTO

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE
1241 d’iniziativa del deputato MORASSUT
(Proposta 2001 d’iniziativa del deputato GIACHETTI identica)
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE 514
d’iniziativa dei deputati
BARELLI, NAZARIO PAGANO, PAOLO EMILIO RUSSO, BATTILOCCHIO, MARROCCO
Art. 1.
1. Il secondo periodo del terzo comma
dell’articolo 114 (1) della Costituzione è sostituito dai seguenti: «La legge dello Stato disciplina l’ordinamento di Roma capitale, riconoscendo forme e condizioni particolari di autonomia normativa, amministrativa e finanziaria e assicurando adeguati mezzi e risorse per lo svolgimento delle sue funzioni. Roma capitale dispone di poteri
legislativi
definiti nelle materie di cui all’articolo 117, terzo e quarto comma (2), esclusa la tutela della salute, individuati con lo statuto speciale adottato da Roma capitale a maggioranza dei due terzi dei componenti dell’Assemblea capitolina, sentita la regione Lazio. Roma capitale, nell’esercizio
delle sue funzioni amministrative, assicura forme di decentramento».
Art. 1.
1. Il secondo periodo del terzo comma
dell’articolo 114 (1) della Costituzione è sostituito dai seguenti: «La legge dello Stato disciplina l’ordinamento di Roma capitale, riconoscendo forme e condizioni particolari di autonomia normativa, amministrativa e finanziaria e assicurando adeguati mezzi e risorse per lo svolgimento delle sue funzioni. Roma Capitale dispone di potestà
legislativa e regolamentare, derogatoria rispetto alla normativa della Regione Lazio
, nelle materie di cui all’articolo 117, terzo e quarto comma (2), esclusa la tutela della salute.
Si applicano a Roma Capitale le disposizioni degli articoli 127 (3) e 134 (4) della Costituzione.
Roma Capitale, nell’esercizio delle sue funzioni amministrative, assicura forme di decentramento».
Art. 2.
1. La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, successiva alla promulgazione.
2. Entro un anno dalla data di entrata
in vigore della presente legge costituzionale, Roma capitale adotta lo statuto speciale di cui all’articolo 114
(1), terzo comma, della Costituzione. A seguito dell’entrata in
vigore dello statuto speciale si applicano a Roma capitale le disposizioni di cui agli articoli 127
(3) e 134 (4) della Costituzione. Con legge dello Stato, sentite Roma capitale e la regione Lazio, sono definite le norme di attuazione.
Art. 2.
1. La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, successiva alla promulgazione.

Per osservazioni e precisazioni: laboratoriocarteinregola@gmail.com

17 marzo 2025

NOTE

(1) Cost. Italiana Art. 114 (…)

La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni [cfr. art. 131] e dallo Stato. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i princìpi fissati dalla Costituzione. Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento

(2)Cost. Italiana Articolo 117

comma 1 La potestà legislativa è esercitata dallo Stato [70 e segg.] e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonchè dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

comma 2 Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:(…)

comma 3 Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l’Unione europea delle Regioni; commercio con l’estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

comma 4 Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

(3) Cost. Articolo 127

Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale [cfr. artt. 134, 136 ] entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.

La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un’altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale [cfr. artt. 134, 136 ] entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell’atto avente valore di legge.

(4) Cost. Articolo 134

La Corte costituzionale giudica [cfr. VII c.2]:

sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge [cfr. artt. 76, 77 ], dello Stato e delle Regioni [cfr. art. 127 ];

sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni;

sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione [cfr. art. 90].

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