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La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. Art. 9 Costituzione Italiana
SINTESI DELLA VICENDA (in calce la cronologia e i materiali)
Difendere la bellezza di un sito archeologico dalla pressione edilizia che vorrebbe costruire a pochi metri di distanza. Salvare l’identità di una piazza del centro dall’abbattimento di una palazzina storica, o anche solo dalle finestre anodizzate. Proteggere la vista di un lungomare, il panorama di colline coltivate. E molto altro.
Il Piano Territoriale Paesaggistico Regionale è uno strumento che dovrebbe tutelare uno dei nostri beni più preziosi, il Paesaggio, che l’art. 9 della nostra Costituzione riconosce come patrimonio della Nazione. La difesa dei beni paesaggistici è disciplinata dal Codice dei Beni culturali del 2004*, che prescrive che “L’elaborazione dei piani paesaggistici avviene congiuntamente tra Ministero e Regioni, limitatamente ai beni paesaggistici” elencati dal Codice (immobili e aree dichiarati di notevole interesse pubblico, fasce costiere e lacustri, aree archeologiche ecc), con il fine di determinare le “prescrizioni d’uso intese ad assicurare la conservazione dei caratteri distintivi di dette aree e, compatibilmente con essi, la valorizzazione” .
Il PTPR della Regione Lazio, adottato alla fine del 2007, è stato approvato dal Consiglio Regionale 12 anni dopo, il 2 agosto 2019, quindi impugnato dal MIBACT davanti alla Corte Costituzionale e annullato dalla Consulta nel novembre 2020, così che ha dovuto tornare, in una nuova versione, al Consiglio regionale per una nuova approvazione.
Dal 2013 al 2016 un lavoro congiunto – come previsto dal Codice dei Beni culturali – tra Regione Lazio e Ministero dei Beni culturali, aveva introdotto alcune modifiche, che erano state recepite dalla Giunta regionale nella Proposta di Delibera passata poi all’esame delle Commissioni all’inizio del 2019. Ma dieci giorni prima dell’approdo del PTPR in Consiglio, il 15 luglio 2019, alcuni emendamenti avanzati da 3 consiglieri del Partito Democratico in Commissione urbanistica con l’esplicito assenso dell’Assessore Valeriani, cancellano tutto il lavoro derivato dalla co-pianificazione Regione-MIBACT eriportano il Piano a quello adottato nel 2007.
Il 2 agosto 2019, alle 5 del mattino, il Consiglio regionale approva un maxi emendamento presentato dall’Assessore Valeriani con un PTPR che contiene molti commi e articoli delle Norme Tecniche di Attuazione assai difformi da quelle concordate con il Ministero. Tuttavia, vogliamo sottolinearlo, anche grazie alla mobilitazione di Carteinregola, Italia Nostra, VAS, Salviamo il Paesaggio e altre associazioni, la maggioranza fa una parziale marcia indietro su due punti assai controversi.
Il primo riguarda le modifiche co-pianificate successive all’adozione del PTPR del 2007, comprese le nuove aree archeologiche nella tavola B, che gli emendamenti PD volevano escludere in quanto sarebbe mancato “uno dei cardini delle norme generali e di pianificazione, ovvero la pubblicità”. Per tali modifiche il Consiglio dà mandato alla Giunta regionale di procedere, tramite la struttura regionale competente, a stralciare, prima della pubblicazione del piano sul Bollettino ufficiale della Regione, i beni paesaggistici che avrebbero dovuto essere oggetto di perfezionamento della fase pubblicistica (cioè della publicazione e della raccolta delle osservazioni dei soggetti interessati). Tale meccanismo sarà avviato con incredibile lentezza, e la delibera di Giunta per mettere in moto la procedura sarà pubblicata solo nel febbraio 2020, 6 mesi dopo l’approvazione del PTPR e una settimana dopo la sua pubblicazione ufficiale.
Il secondo riguarda proprio la co-pianificazione con il Ministero, anch’essa reintrodotta nel dispositivo del PTPR approvato ad agosto, che dava parimentimandato alla Giunta regionale di procedere, tramite la struttura regionale competente, a «porre in essere gli atti necessari al raggiungimento della stipula dell’Accordo di cui all’articolo 143, comma 2, del Codice». Così, nell’ autunno successivo riparte una nuova tranche della collaborazione tra il Ministero e la Regione Lazio, con un tavolo che perviene alla redazione di un nuovo testo delle Norme di Piano, come scriverà il MIBACT nel ricorso alla Consulta dell’aprile 2020, “emendato delle novelle aggiunte in via unilaterale dalla Regione”. Alla fine dei lavori, a dicembre 2019, viene sottoscritto un “Documento di condivisione” dei contenuti del PTPR ai fini della stipula dell’accordo tra MIBACT e Regione Lazio.
A febbraio la Giunta regionale approva una Proposta di delibera che recepisce le risultanze del Documento di condivisione, che dovrebbero poi concretizzarsi nell’accordo e confluire nel PTPR non ancora pubblicato.Ma il treno, che sembrava essersi finalmente messo sui binari giusti, deraglia molto rapidamente. Infatti, anziché aspettare il buon fine dell’iter prima di procedere alla pubblicazione sul bollettino regionale del PTPR emendato dal tavolo condiviso, la Regione il 13 febbraio 2020 pubblica**, e quindi rende vigente, il PTPR approvato ad agosto, cancellando di fatto, per la seconda volta, il lavoro condiviso con il MIBACT.
A questo punto il Ministero dei Beni Culturali decide di sollevare un conflitto di attribuzione davanti alla Corte Costituzionale (6 aprile 2020), con una disamina che moltiplica le preoccupazioni persino di chi, come Carteinregola, aveva già segnalato le molte criticità del PTPR approvato. Infatti, oltre a rivendicare il ruolo cogente dello stato nella pianificazione paesaggistica, nel ricorso il Ministero segnala che “il piano deliberato dalla regione risulta improntato a un generale abbassamento del livello della tutela dei valori paesaggistici, e la sua approvazione determina, altresì, il concreto rischio della lesione di interessi costituzionali primari”.
Preoccupazioni che si aggravano ulteriormente quando, nel corso della Commissione Urbanistica regionale del 12 maggio 2020, l’assessore Valeriani sconfessa la Proposta di delibera approvata in Giunta a febbraio, che conteneva le modifiche concordate con il MIBACT, avvertendo che la Giunta è “ben decisa a difendere il piano così come elaborato“.
Carteinregola, Italia Nostra Lazio e altre associazioni chiedono allora alla Giunta regionale l’immediata sospensione del PTPR, in attesa dell’introduzione delle modifiche del MIBACT. Tuttavia la Regione preferisce rimanere in attesa della sentenza della Consulta, mentre continua ad essere vigente il PTPR approvato ad agosto, con tutte le criticità evidenziate dal MIBACT e anche dalle nostre associazioni.
La Corte Costituzionale annulla il PTPR con una sentenza del 17 novembre 2020; nel febbraio 2021, la Giunta regionale approva u, dopo alcune riunioni della Commissione urbanistica e audizioni con categorie e associazioni, è approvato il 21 aprile 2021 e l’iter si conclude con la firma del Presidente della Regione e del Ministro dei Beni culturali dell’accordo alla base dell’intesa.
Ma va sottolineato che, in tutto questo, il Centro storico di Roma,con l’eccezione dei vincoli culturali puntuali apposti a singoli spazi ed edifici, continua a non avere la tutela paessagistica degli altri centri storici del Lazio, a causa all’inerzia di tutti gli enti coinvolti: MIBACT, Regione Lazio, Comune di Roma.
Enti che sembrano uniti nel raccontare favole ai cittadini. Prima appellandosi a una presunta tutela fornita dall’UNESCO (PTPR adottato nel 2007); poi inserendo un rimando a un Protocollo stipulato nel 2009 ai fini dell’applicazione del PRG, che ancora una volta tratta solo di pareri non vincolanti (agosto 2019 – aprile 2021). E persino lo stesso ricorso ministeriale, tanto puntuale nel segnalare l’attenuata tutela nei vari commi e articoli del PTPR approvato, per quanto riguarda la Città di Roma (art.44), pur denunciando che “nel testo approvato… si rimette ogni valutazione dei singoli interventi alla Soprintendenza, facendo riferimento a un protocollo d’intesa con il Comune di Roma risalente al 2009 e non pertinente”, si rivendica che nel testo concordato “era prevista l’applicazione di specifiche prescrizioni di tutela da definirsi congiuntamente tra regione e Ministero”. “Da definirsi” ancora 12 anni dopo l’adozione del PTPR, e dopo anni di co-pianificazione, dal 2013 al 2015.
A questa evidente omissione, si aggiunge il paradosso che i tre enti negli anni passati hanno avviato un tavolo per la tutela dei tessuti di pregio della città storica di Roma, mettendo a punto addirittura un “vincolo speciale”, che poi è stato apposto solo su alcuni isolati del quartiere Trieste. Ma non si capisce perché non si sia provveduto ad affrontare la tutela paesaggistica di Roma nell’ambito più consono dell’approvando PTPR. E va rilevato che, continaundo di questo passo – sempre che si stia continaundo – con un vincolo su una manciata di isolati per volta, prima che si riesca a proteggere tutte le parti storiche della Capitale più bella del mondo, molti edifici saranno caduti sotto le ruspe della “rigenerazione urbana” made in Regione Lazio, che grazie all’art. 6 della legge 7/2017 permette l’abbattimento e ricostruzione con premio di cubatura sostanzioso soprattutto dei cosiddetti “villini”, ubicati nelle zone più centrali e redditizie.
Carteinregola continuerà a seguire gli sviluppi della vicenda, vigilando affinché l’interesse generale della salvaguardia del Paesaggio non sia messo in second’ordine rispetto agli interessi economici e speculativi. E continuerà la sua battaglia affinché il centro storico e la città storica di Roma siano tutelati da normative che prevedano autorizzazioni paesaggistiche certe e vincolanti. Perchè in ballo c’è questo: la differenza tra “parere” non vincolante e “autorizzazione” . Che a quanto pare, in una città con una storia di quasi 3000 anni, nessuno vuole introdurre. (AMBM)
IN CALCE LA CRONOLOGIA DETTAGLIATA (ultimo aggiornamento 6 settembre 2024)
NOTE
* Il codice dei Beni culturali 42/2004 è stato modificato dal DLgs. n. 63 del 2008
** Pare che al motivazione addotta fosse l’approssimarsi della scadenza del rinnovo del vecchio PTPR adottato – in verità rinnovato di anno in anno da 12 anni
In attuazione dell’articolo 9 della Costituzione, la Repubblica tutela e valorizza il patrimonio culturale in coerenza con le attribuzioni di cui all’articolo 117 della Costituzione e secondo le disposizioni del presente codice.
Art. 2. Patrimonio culturale
Il patrimonio culturale è costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici.
Art. 131. Paesaggio 1. Per paesaggio si intende il territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni.
2.Il presente Codice tutela il paesaggio relativamente a quegli aspetti e caratteri che costituiscono rappresentazione materiale e visibile dell’identità nazionale, in quanto espressione di valori culturali.
3.Salva la potestà esclusiva dello Stato di tutela del paesaggio quale limite all’esercizio delle attribuzioni delle regioni [e delle province autonome di Trento e di Bolzano] sul territorio, le norme del presente Codice definiscono i principi e la disciplina di tutela dei beni paesaggistici.
a) «Paesaggio» designa una determinata parte di territorio, cosi come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni;
Articolo 2 – Campo di applicazione.
Fatte salve le disposizioni dell’articolo 15, la presente Convenzione si applica a tutto il territorio delle Parti e riguarda gli spazi naturali, rurali, urbani e periurbani. Essa comprende i paesaggi terrestri, le acque interne e marine. Concerne sia i paesaggi che possono essere considerati eccezionali, sia i paesaggi della vita quotidiani, sia i paesaggi degradati.
Articolo 12 – Relazioni con altri strumenti giuridici.
Le disposizioni della presente Convenzione non precludono l’applicazione di disposizioni più severe in materia di salvaguardia, gestione o pianificazione dei paesaggi contenute in altri strumenti nazionali od internazionali vincolanti che sono o saranno in vigore.
I beni culturali e beni paesaggistici nel Codice dei beni culturali e del paesaggio
In Italia il patrimonio culturale (art. 2) è costituito da due componenti:
Beni culturali: sono le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico (…) testimonianze aventi valore di civiltà (parte II°- art 10 e 11);
Beni paesaggistici: sono le cose immobili e le aree costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio (parte III° – art 134);
Quando la “cosa” viene riconosciuta come “bene” si determina il vincolo che consiste nella limitazione delle facoltà di godimento e disposizione del proprietario, possessore o detentore
Art. 20. Interventi vietati
1.I beni culturali non possono essere distrutti, deteriorati, danneggiati o adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione.
Art. 146. Autorizzazione
I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, (…), non possono distruggerli, né introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione.
Art. 149. Interventi non soggetti ad autorizzazione
Fatta salva l’applicazione (…) non è comunque richiesta l’autorizzazione prescritta (…):
a) per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici;
Natura del pubblico interesse di vincoli in materia urbanistica e paesaggio
Vincolo paesistico o bene paesaggistico: costituisce una categoria “originariamente” di interesse pubblico articolo 9 comma 2 e articolo 42 comma 2 della Costituzione Caratteristica: ha valore per una condizione intrinseca, discendente dalla localizzazione ed inserimento in un complesso di beni che ha in sé la qualità indicata dalla legge;
Vincolo urbanistico: costituisce una categoria “discrezionalmente” di interesse pubblicoarticolo 42 comma 3 della Costituzione Caratteristica: ha valore per una condizione estranea alle sue peculiarità, discendente da un atto discrezionale finalizzato alla sua acquisizione;
il patrimonio paesaggistico è una componente dei beni comuni sotto il profilo giuridico non può interessare l’intero territorio
CHE COS’E’ IL PTPR – Piano Territoriale Paesaggistico Regionale
(da wikipedia) Il Piano paesaggistico (precedentemente Piano paesistico), nel campo urbanistico, è un piano urbanistico-territoriale, redatto dalla Regione congiuntamente al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che si prefigge la tutela, sia in qualità di conservazione e preservazione che di uso e valorizzazione, di specifiche categorie di beni territoriali quali territori montani, lacustri, vulcani, fiumi, territori costieri, parchi e riserve, boschi e simili. Esso è un forte strumento di controllo (in quanto di settore precede il PTC) definito descrittivo, prescrittivo e propositivo nei riguardi della tutela del paesaggio; è disciplinato dagli artt. 135 e 143-145 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137″ e successive modifiche e integrazioni. In riferimento all’ordine gerarchico degli strumenti urbanistici, il piano paesaggistico prevale su piani e programmi nazionali e regionali e sugli altri atti di pianificazione ad incidenza territoriale.
(dal sito della Regione Lazio) Il paesaggio è la parte del territorio che comprende l’insieme dei beni costituenti l’identità della comunità locale sotto il profilo storico-culturale e geografico-naturale garantendone la permanenza e il riconoscimento. Il Piano TerritorialePaesaggistico Regionale è lo strumento di pianificazione attraverso cui, nel Lazio, la Pubblica Amministrazione disciplina le modalità di governo del paesaggio, indicando le relative azioni volte alla conservazione, valorizzazione, al ripristino o alla creazione di paesaggi.
Il PTPR riconosce il paesaggio in quanto componente essenziale del contesto di vita della collettività e ne promuove la fruizione informandosi a principi e metodi che assicurino il concorso degli enti locali e l’autonomo apporto delle formazioni sociali, sulla base del principio di sussidiarietà.
CRONOLOGIA
1902- 1922 La legge 12 giugno 1902 n. 185 (legge Nasi) è la prima legge dello stato unitario che disciplina l’uso e la conservazione delle cose di interesse storico, artistico e archeologico, istituendo un “Catalogo unico” dei monumenti e delle opere di interesse storico, artistico e archeologico di proprietà statale; la legge è poi modificata e sistematizzata con la legge 20 giugno 1909, n. 364. La moderna disciplina sui beni culturali deve alla legge Rosadi e al suo regolamento applicativo 30 gennaio 1913 n. 363 i propri principi fondanti. Con la legge n. 204 del 1922 (ministro Benedetto Croce) sono poste le basi della tutela delle “maggiori bellezze naturali”. (Vedi http://www.patrimonioculturale.net/evoluzione_legislazione.htm)
1939 Si giunge finalmente alla principale riforma del Novecento in tema di tutela del patrimonio culturale. Se ne fa promotore e garante, nel governo fascista, il Ministro dell’Educazione Nazionale, Giuseppe Bottai. Legge 1497 del 1939 Tutela delle bellezze naturali e panoramiche Articolo 5.Delle vaste località incluse nell’elenco di cui ai nn. 3 e 4 dell’art. 1 della presente legge, il Ministro per l’educazione nazionale ha facoltà di disporre un piano territoriale paesistico, da redigersi secondo le norme dettate dal regolamento e da approvarsi e pubblicarsi insieme con l’elenco medesimo, al fine di impedire che le aree di quelle località siano utilizzate in modo pregiudizievole alla bellezza panoramica. (…)Nel Lazio il Ministero ha predisposto : Il piano dell’Appia Antica – approvato nel 1962; Il piano del Terminillo – adottato; Il piano di Sperlonga – adottato
Art. 23I piani territoriali paesistici di cui all’articolo 5 della legge hanno il fine di stabilire: · le zone di rispetto; · il rapporto fra aree libere e aree fabbricabili in ciascuna delle diverse zone della località; · le norme per i diversi tipi di costruzione; · la distribuzione e il vario allineamento dei fabbricati; · le istruzioni per la scelta e la varia distribuzione della flora. La redazione d’un piano territoriale paesistico è commessa dal Ministro alla competente regia Soprintendenza, la quale vi attende secondo le ricevute direttive, valendosi della collaborazione degli uffici tecnici dei Comuni interessati. Art. 25: Sia nella zona dei piani territoriali paesistici sia nell’ambito delle bellezze d’insieme, quando sia stato imposto il vincolo ai termini della legge e del presente regolamento, i Podestà [Ora, Sindaci. non possono concedere licenza di costruzione se non previo favorevole avviso della competente regia Soprintendenza. Tale avviso può essere provocato direttamente dall’interessato prima di chiedere la detta licenza. Sono applicabili in materia gli artt. 16 e 17 del presente regolamento.
1947-48 La funzione pubblica di tutela del patrimonio culturale e ambientale assurge alla massima dignità legislativa con l’introduzione, nella Costituzione repubblicana, di un articolo ad essa dedicato, l’Art.9, ma anche l’art. 42vLa proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.La proprietà privata può essere, nei casi previsti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d’interesse generale. (…) Art. 42 Costituzione Italiana
10 gennaio 1956 D.M. 10.1.1956, designato come cd058_025 nella tavola B del PTPR Lazio adottato nel 2007 (perimetro compreso tra Piazzale Numa Pompilio, Via di Porta Latina, Viale delle Mura Aureliane, Viale di Porta Ardeatina e Viale delle Terme di caracalla) scarica DM 10 gennaio 1956_mura aureliane
5 giugno 1071 D.M. 5.6.1971, designato come cd050_092 nella tavola B del PTPR Lazio adottato nel 2007 (perimetro compreso tra Via di Porta Latina, Viale Metronio e Via Druso) scarica DM 05 giugno 1971_zona via latina viale metronio via druso
1975 con la legge n.5 le competenze in materia di Beni culturali passano dal M inistero della Pubblica Istruzione al nuovo Ministero per i Beni Culturali e Ambientali
1977 Il D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 trasferisce (art. 83) alle Regioni la competenza in materia di interventi per la protezione della natura, le riserve e i parchi naturali.
1985 Direttiva C.E.E. n.85/337 (V.I.A.) introduce la Valutazione dell?Impatto Ambientale di determinati progetti pubblici e privati (> Vai al dossier V.I.A di Carteinregola.)
Legge n. 431 del 1985 (legge Galasso) Tutela categorie di zone di interesse ambientale e obbliga le Regioni alla redazione dei piani paesistici Art. 1-bis. 1.Con riferimento ai beni e alle aree elencati dal quinto comma dell’art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24- 7-1977, n. 616, come integrato dal precedente art. 1, le regioni sottopongono a specifica normativa d’uso e di valorizzazione ambientale il relativo territorio mediante la redazione di piani paesistici o di piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali, da approvarsi entro il 31 dicembre 1986.Decorso inutilmente il termine di cui al precedente comma, il Ministro per i beni culturali e ambientali esercita i poteri di cui agli artt. 4 e 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24-7-1977, n. 616.
1998 L.R. Lazio 6 Luglio 1998, n. 24 Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico scarica LR Lazio 24_1998 Pianificazione paesistica
a) i beni e i territori sottoposti a vincolo ai sensi dell’articolo 1 della l. 431/1985 e le relative modalità di tutela; b) le modalità di tutela per le aree sottoposte a vincolo ai sensi della l. 1497/1939; c) i contenuti dei PTP di cui all’articolo 20 e le procedure per la loro attuazione; d) le misure di salvaguardia per le aree ed i beni sottoposti a vincolo paesistico nei territori sprovvisti di PTP; e) le procedure per la redazione, l’adozione e l’approvazione del PTPR.
9 febbraio 1999 viene stipulato un “accordo di collaborazione per la redazione del PTPR fra Mibac, Regione Lazio e Università Roma 3 (ai sensi dell’art. 15, comma 1, della L. n. 241/1990) , approvato dalla Giunta Regionale il 3 novembre 1998. Di seguito viene istituito un comitato tecnico scientifico nominato il 14 febbraio 2000.
ottobre novembre 1999 viene approvato il “Programma di lavoro per la redazione del PTPR”, con deliberazioni di Giunta regionale del Lazio n. 5109 del 12 ottobre 1999 e n. 5515 del 16 novembre 1999;
Decreto legislativo 18/8/2000, n.267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
2001 Riforma del Titolo V della Costituzione promossa dal Governo di centro sinistra di Giuliano Amato: alle Regioni è riconosciuta l’autonomia legislativa, ovvero la potestà di dettare norme di rango primario, articolata sui 3 livelli di competenza: esclusiva o piena (le Regioni sono equiparate allo Stato nella facoltà di legiferare); concorrente o ripartita (le Regioni legiferano con leggi vincolate al rispetto dei principi fondamentali, dettati in singole materie, dalle leggi dello Stato); di attuazione delle leggi dello Stato (le Regioni legiferano nel rispetto sia dei principi sia delle disposizioni di dettaglio contenute nelle leggi statali, adattandole alle esigenze locali)
Convenzione Europea del Paesaggio, siglata a Firenze il 20/10/2000 e ratificata con legge 9/1/06 n. 14
25 luglio 2007 il PTPR del Lazio viene adottato con Deliberazione di Giunta regionale 556/2007
31 luglio 2007 deliberazione di Consiglio regionale 41/2007 per adeguare i PTP vigenti nella Regione Lazio alla luce delle proposte comunali di modifica delle classificazioni per zona dei vincoli paesistici presentate, nell’ambito del procedimento di formazione del Piano Territoriale Paesistico Regionale ai sensi dell’articolo 23 comma 1 della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (recante “Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico”). Applicazione dell’articolo 36 quater, comma 1 ter, della legge regionale 24/1998″scarica ptpr delConsRlazio41_07 (2)
21 dicembre 2007 il PTPR del Lazio viene modificato, integrato e modificato con Deliberazione della Giunta Regionale 1025/2007 del 21 dicembre 2007, scarica BUR il 14 febbraio 2008 (1). Il PTPR assume efficacia, in regime di salvaguardia, dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione; contestualmente viene resa disponibile la consultazione “on line” che consenteanche l’interrogazione sui contenuti del piano (Tavola B – beni paesaggistici e norme collegate, Tavola A sistemi di paesaggio e disciplina dei paesaggi collegata)
Il PTPR del Lazio:
esplica comunque la sua efficacia giuridica e tecnica ai sensi dell’articolo 143 comma 9 (A far data dall’adozione del piano paesaggistico non sono consentiti, sugli immobili e nelle aree di cui all’articolo 134, interventi in contrasto con le prescrizioni di tutela previste nel piano stesso. A far data dalla approvazione del piano le relative previsioni e prescrizioni sono immediatamente cogenti e prevalenti sulle previsioni dei piani territoriali ed urbanistici)
agisce quale misura di salvaguardia rispetto ai 29 Piani Regionali Paesistici vigenti e approvati;
ottempera ai contenuti del Codice dei beni culturali e del paesaggio ed alla Convenzione Europea del Paesaggio nel rispetto delle leggi regionali;
applica le innovazioni introdotte dal Codice;
riguarda l’intero territorio regionale;
salvaguarda l’identità culturale, naturale e paesaggistica del Lazio;
disciplina con specifiche prescrizioni la tutela e l’uso dei beni paesaggistici.
Il PTPR adottato esclude la tutela paesaggistica del centro storico di Roma, art. 43 comma 15 , rimandandola all’approvazione di un “Piano di gestione”: “Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli insediamenti urbani storici ricadenti fra i beni paesaggistici di cui all’art.134 comma 1 lettera a) del Codice, per i quali valgono le modalità di tutela dei “Paesaggi” e alle parti ricadenti negli insediamenti storici iscritti nella lista del Patrimonio dell’Unesco (Roma – centro storico, Tivoli – Villa d’Este e Villa Adriana, Necropoli etrusche di Tarquinia e Cerveteri) per i quali è prescritta la redazione del Piano generale di gestione per la tutela e la valorizzazione previsto dalla “Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale” firmata a Parigi il 10 novembre 1972 ratificata con legge 6 aprile 1977 n. 184 e successive modifiche ed integrazioni. Tale Piano generale gestione per la tutela e la valorizzazione sarà poi approvato dal commissario Tronca con delibera 62/2016 (vedi sotto) ma non ha introdotto alcuna effettiva tutela per il centro storico e la città storica di Roma., come viene detto esplicitamente nello stesso piano di gestione (in calce, all.1 pagg. 26/28)
26 marzo 2008 Decreto Legislativo, n. 63 “Ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 9 aprile 2008 https://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/08063dl.htm
16 maggio 2008 deliberazione n. 354 della Giunta regionale che proroga i termini per la presentazione delle osservazioni al 15 giugno 2008, e i termini per la deliberazione Consiliare di ratifica della relazione istruttoria sulle osservazioni presentate dai privati nonché di formulazione di proprie osservazioni al PTPR al 30 luglio 2008
10 febbraio 2010 approvato il D.C.R. 10 febbraio 2010, n. 70.Valle della Caffarella, Appia Antica e Acquedotti PTP di Roma ambito 15/12 “Valle della Caffarella, Appia Antica e Acquedotti”, »
30 gennaio 2012 L’Assemblea Capitolina approva la Delibera “Disposizioni in ordine all’attuazione del Piano Casa della Regione Lazio“. Scarica 2012-9 Delibera Piano Casa Assemblea Capitolina
27 luglio 2012 il Consiglio regionale del Lazio, sempre Giunta Polverini, mette di nuovo mano al Piano Casa con la legge n.12 del 2012 (scarica LR12_12) ()e viene nuovamente impugnata dal Consiglio dei Ministri guidato da Monti, Ministro ai Beni Culturali Ornaghi, il 28 settembre 2012
20 settembre 2013 la Giunta Zingaretti approva il nuovo piano casa Lazio che consiste in due diverse delibere: la proposta di legge 76 (scarica la delibera PL 076 Delibera 24 settembre 2013 regione lazio piano casa ) che modifica i punti impugnati davanti alla Corte Costituzionale, che sarà approvata il 6 agosto 2014 , e la proposta 75,(Scarica la Delibera PL 075-1) che modifica il Piano casa Polverini che riguarda gli aspetti prevalentemente urbanistici ed edilizi e(con poche modifiche rispetto all’originale) che sarà approvata nella notte tra il 30 e il 31 ottobre 2014 con una proroga fino al 31 gennaio 2017.
11 dicembre 2013 viene sottoscritto un Protocollo di intesa tra Regione Lazio e MiBACT per la tutela e la valorizzazione del paesaggio laziale” e relativo disciplinare n base a uno schema approvato dalla Giunta regionale (DG 447/2013, BUR 104/2013) scarica (pag.30 – 48) BUR-2013-104-1 protoocollo MIBACT PTPR Il protocollo stabilisce di “pervenire ad una collaborazione coordinata e continuativa per il perseguimento dell’obiettivo comune di tutela e valorizzazione del paesaggio laziale, con specifico riferimento ai beni paesaggistici, nel rispetto dei principi di collaborazione e cooperazione istituzionale sanciti dal Codice in materia di Paesaggio” (vedi BUR)
2013 – 2016 a partire dal dicembre 2013 il PTPR è stato redatto d’Intesa con il Ministero BACT , con una copianificazione conclusa nel dicembre 2015,ed è stato quindi inviato al Consiglio Regionale la prima volta nel 2016 in attesa della approvazione (4)
L’attività di copianificazione di Regione e MiBACT genera la costituzione di un tavolo tecnico che si riunirà dal 6 febbraio 2014 al 16 dicembre 2015
2014 la Regione Lazio aggiorna la Carta tecnica regionale vettoriale in scala 1:5000 con il volo 2014;
14 dicembre 2014: la legge regionale n. 24 del 1998 prevede che “Durante il periodo di affissione chiunque vi abbia interesse può presentare osservazioni al PTPR, direttamente al comune territorialmente competente” e che “Entro i successivi trenta giorni, i comuni provvedono a raccogliere le osservazioni presentate e ad inviarle, unitamente ad una relazione istruttoria, alla struttura regionale competente.”; al dicembre 2014 sono pervenute dalle amministrazioni comunali, dalle province, o da altri soggetti interessati, 10.036 osservazion al PTPR (rilevazione fase 1) e successive integrazioni, contenenti 20.632 richieste di modifica dei contenuti del piano (rilevazioni fase 2) che hanno dato luogo a 22.897 esiti (rilevazioni fase 3) (fonte: delibera 4 2019)
I criteri per l’esame delle osservazioni presentate vengono elencati nel documento “Procedura e criteri per l’istruttoria delle osservazioni al PTPR” sottoposto all’esame del Comitato tecnico istituito dal Protocollo d’intesa tra Ministero e Regione Lazio;
16 dicembre 2015 il Comitato istituito con il Protocollo d’intesa Regione e Mibact, dopo essersi ” riunito periodicamente in forma plenaria ed in sottocommissioni” pervenendo “ad un primo adeguamento del testo normativo nonchè a precisazioni della disciplina di tutela, raggiungendo una generale condivisione dei contenuti del Piano” sottoscrive un “Verbale di condivisione dei contenuti del Piano Paesaggistico della Regione Lazio“(2)
29 dicembre 2015 la relazione istruttoria e le proposte di controdeduzione alle osservazioni vengono trasmesse al CRpT, Comitato Regionale per il Territorio, (3) che esprime il parere con il voto n. 235/1 del 3 marzo 2016 espresso dal CRpT sulla proposta di PTPR e sui relativi elaborati, gli elaborati del piano, come modificati ed integrati a seguito del lavoro istruttorio svolto congiuntamente; (NOTA: l’esito del voto non è pubblico, nella sezione della Regione Lazio i documenti prodotti dal Comitato sono in un’area riservata)
Gli uffici regionali inviano alle “competenti Soprintendenze” “le osservazioni istruite e valutate positivamente” “con particolare riguardo a quelle comportanti modifiche ai contenuti cogenti al PTPR adottato” e si procede alla valutazione congiunta e alla definitiva formulazione delle proposte di controdeduzione
29 aprile 2016 Il commissario Tronca in veste di Giunta capitolina approva il Piano generale gestione per la tutela e la valorizzazione con delibera 62/2016 (3), che tuttavia non ha introdouce alcuna effettiva tutela per il centro storico e la città storica di Roma, come viene detto esplicitamente nello stesso piano di gestione ( all.1 pagg. 26/28):” Nella fase di adozione il Piano Territoriale Paesaggistico Regionale ha rinviato al Piano di Gestione la formulazione delle indicazioni relative all‟insediamento urbano storico corrispondente al sito UNESCO di Roma (5), attribuendo impropriamente al PdG un ruolo di sorgente normativa. Compito del Piano di Gestione è svolgere un coordinamento tra i diversi livelli di pianificazione per mantenere nel tempo l‟integrità dei valori che hanno consentito l‟iscrizione sulla Lista del Patrimonio Mondiale. Risulta pertanto necessario eliminare tale rinvio, integrando il PTPR con le specifiche disposizioni di tutela previste per l‟insediamento urbano storico e le relative procedure. > Vai a Tutela paesaggistica del centro storico di Roma: cosa dice il Piano di Gestione approvato nel 2016
19 dicembre 2017 Approvata la circolare esplicativa: “Indirizzi e direttive per l’applicazione delle “Disposizioni per la rigenerazione urbana ed il recupero edilizio” di cui alla legge regionale 18 luglio 2017, n. 7 scarica Deliberazione 19 dicembre 2017, n. 867Circolare esplicativa Legge Rigenerazione 7_2017
20 dicembre 2018 Il PTPR “copianificato” con il MIBAC nelle integrazioni e controdeduzioni, viene approvato dalla Giunta Zingaretti con Decisione n.59
4 gennaio 2019 Con la Proposta di Deliberazione Consiliare n. 26 del 4 gennaio 2019, la Giunta regionale (nuova amministrazione 2018) ha trasmesso, come da prassi amministrativa, il PTPR per l’approvazione al nuovo Consiglio Regionale; la Commissione consiliare competente ha iniziato le consultazioni con le associazioni e le parti socio-economiche; Le novità tecniche dell’ultima proposta del PTPR rispetto al precedente invio riguardano :
a) la nuova stesura delle Norme a parziale modifica delle precedenti (sia adottate sia inviate nel 2016);
b) la sostituzione della base cartografica senza la modifica delle classificazioni di tutela dei Paesaggi (dal 10K del 1989 aggiornata nell’anno 2000 con il 5K della CTRN aggiornata all’anno 2014);
La proposta di Giunta Regionale concernente l’approvazione del PTPR contiene gli stessi elaborati del Piano adottato con gli adeguamenti e recepimenti e gli elaborati di Piano allegati al voto del CRpT con l’allegato denominato “errata corrige” contenente le mere rettifiche agli errori materiali rilevati nonché un ulteriore allegato denominato “aggiornamento cartografico”;
Riguardo la tutela del centro storico di Roma, nonostante il rimando diretto al PTPR contenuto nel Piano di Gestione approvato, nei 3 anni successivi non viene introdotta alcuna modifica, e il comma dell’art. 43, diventato 17, rimanda ancora una volta a un futuro non specificato: COMMA 17 ” Non si applicano le disposizioni sostanziali e procedurali di cui al presente articolo all’insediamento urbano storico sito Unesco centro storico di Roma. L’applicazione di specifiche prescrizioni di tutela da definirsi, in relazione alla particolarità del sito, congiuntamente da Regione e Ministero, decorre dalla loro individuazione con le relative forme di pubblicità”
16 gennaio 2019 conferenza stampa indetta dal Ministero per i Beni e le attività culturali Soprintendenza speciale di Roma Archeologia Belle Arti e Paesaggio Strategie di salvaguardia del Paesaggio urbano. La proposta della Soprintendenza per il Tavolo per la salvaguardia, istituito con l’Assessorato all’Urbanistica di Roma Capitale, la Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali e la Regione Lazio, è “una nuova tipologia di vincolo per armonizzare le trasformazioni urbane, lo sviluppo sostenibile, la tutela dell’identità culturale dei quartieri storici di Roma“. La novità “risiede nella natura strategica del vincolo, di medio e lungo periodo: governare e non bloccare le trasformazioni, attraverso una tutela graduata, rispetti le caratteristiche storiche e tipologiche dei quartieri della città“.https://www.carteinregola.it/index.php/63306/
febbraio – luglio 2019 All’interno della riforma della cosiddetta “autonomia regionale differenziata” – “apripista” il Governo Gentiloni, nella persona del sottosegretario Gianclaudio Bressa che nel febbraio 2018 ha firmato a Palazzo Chigi una pre-intesa sulla cosiddetta “autonomia differenziata” tra il Governo e le Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna.- portata avanti dal Governo Conte, ma fortemente voluta dalla Lega di Salvini, tra le varie materie assegnate è compresa la “tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali” (> vedi A giorni si compirà l’ “autonomia differenziata” di alcune Regioni ricche dal resto del Paese”Carteinregola, 12 febbraio 2019; Salvatore Settis L’autonomia devasta paesaggi e beni culturali 13 luglio 2019)
16 maggio 2019 Nell’ambito delle audizioni sul PTPR che si tengono alla Commissione Urbanistica, l’Associazione Carteinregola interviene chiedendo che le tutele paesaggistiche siano estese al Centro storico di Roma (richiesta avanzata ripetutamente anche da Italia nostra e VAS Roma): Nel pomeriggiovengono ascoltati Ance Lazio (Associazione Nazionale dei Costruttori Edili), Aniem Lazio (Associazione Nazionale Imprese Edili Manifatturiere), Federlazio Edilizia (Associazione Piccole e Medie Imprese), che hanno presentato un documento condiviso che, “partendo dalla premessa che l’approvazione del Ptpr sia essenziale e doverosa, debba essere altresì uno strumento di sviluppo per l’economia, nel rispetto dei beni vincolati“”Secondo i costruttori, però, andrebbe aggiornata la cartografia, in quanto ci sono dei disallineamenti importanti tra lo stato reale dei luoghi, evolutisi nel tempo, e le tavole A e B. Queste ultime però, come più volte spiegato nel corso delle numerose audizioni, non possono essere modificate senza il ricorso ad una nuova fase pubblicistica che farebbe iniziare da capo tutta la procedura. Ai costruttori è stato altresì spiegato che è stato il Mibac, in sede di intesa con la Regione, a voler lasciare le cartografie non aggiornate. E comunque l’aggiornamento cartografico non equivale a condono. La soluzione al problema del disallineamento, quando non trattasi di opere abusive, sarà, una volta approvato il Ptpr, di procedere con varianti puntuali che non incideranno sull’intero Piano ma solo su piccole porzioni di esso“(> ldal sito del consiglio regionale)
Ptpr, in audizione le associazioni dei costruttori
1 luglio 2019 Carteinregola e la Scuola di Eddyburg propongono un ciclo di incontri “10 parole dell’urbanistica”, cominciando con la parola “paesaggio”, con un seminario sul PTPR a cui partecipano Daniele Iacovone, l’arch. Raffaella Strati del Mibac, Vezio De Lucia, Italia Nostra Roma e Vas Roma, con il coordinamento di Giancarlo Storto (> Vai alla pagina con i video e gli interventi del seminario )
il 15 luglio 2019, nel corso della Commissione Urbanistica, alla presenza e con l’assenso dell’assessore all’Urbanistica Massimiliano Valeriani, viene approvato a maggioranza,con il solo voto contrario del M5S, un atto relativo alla proposta di deliberazione consiliare n. 26 del 4 gennaio 2019, che introduce nel Piano territoriale paesistico regionale, nove emendamenti a firma dei consiglieri del Pd Enrico Panunzi, Emiliano Minnucci e Enrico Forte. Dal comunicato sul sito del Consiglio della Regione Lazio, si apprende che “Tutti gli emendamenti sono tesi a portare avanti il piano adottato nel 2007, mentre il (cosiddetto) copianificato del 2016, che secondo il consigliere PD Panunzi, mancherebbe di “uno dei cardini delle norme generali e di pianificazione, ovvero la pubblicità” e per questo “sarebbe un testo soggetto a continui e reiterati ricorsi che non ci porterebbe a dare certezza, in una situazione che si sta trascinando da ormai 12 anni”. Soddisfatti i capigruppo di centrodestra Fabrizio Ghera (FdI) e Antonello Aurigemma (FI) e l’ex candidato presidente del centrodestra Parisi: “Quello che per noi è molto importante è che non ci siano vincoli non giustificati allo sviluppo delle attività economiche e soprattutto certezza del diritto. Mettere in discussione strumenti urbanistici già approvati allontana gli investimenti, sarebbe un disastro per la nostra economia”. Gli emendamenti, partendo da alcune premesse, tra le quali:
Considerato che il PTPR oggetto di intesa ha comportato modifiche sostanziali al PTPR adottato inserendo nuove aree archeologiche nella tavola B
Ritenuto di non poter procedere ad approvare contenuti innovativi rispetto al PTPR adottato, in quanto per essi non sono state osservate le forme di pubblicità previste per legge
Ritenuto altresì di non condividere le valutazioni negative espresse dalle competenti Soprintendenze in merito alle 445 osservazioni istruite con esito positivo dagli uffici regionali, e pertanto di accogliere tutte le osservazioni secondo gli esiti formulati dagli uffici regionali;
Gli emendamenti riportano quindi il testo alla versione del 2007 azzerando di fatto tutto il lavoro di copianificazione con il Ministero dei Beni Culturali degli anni successivi e i pareri negativi del Mibac alle osservazioni
Nella lettera viene cheisto ai consiglieri e all’assessore Valeriani di inserire nel PTPR in approvazione il seguente emendamento:All’articolo 43 il comma 17 (15 nel PTPR adottato) è sostituito dal seguente: “L’insediamento urbano storico del Comune di Roma è sottoposto alle prescrizioni di tutela paesaggistica del presente articolo sia nelle aree interne alle mura del centro storico monumentale, come individuato negli elaborati prescrittivi Tav. A 24 e Tav. B 24 del presente Piano, sia nelle aree di cui agli ambiti T5 e T7, rispettivamente art. 30 e 32 delle Norme tecniche del PRG, inerenti la Città storica che individuano l’edilizia puntiforme otto-novecentesca dei villini e della città giardino.
22 luglio 2019 Interpellato da Paolo Boccacci di La Repubblica in seguito alla lettera di Carteinregola [Centro storico di Roma senza vincoli regionali, ambientalisti in rivolta] l’Assessore all’Urbanistica Massimiliano Valeriani ancora una volta risponde con un argomento del tutto inconsistente: “Il Centro storico di Roma gode di una tutela specifica da parte del Mibac e dell’Unesco. Ora c’è un dibattito per capire se è possibile e utile identificare possibili meccanismi prescrittivi più rigidi. Su questo il Consiglio discuterà e indicherà soluzioni di cui prenderemo atto“. [> vedi la nostra “Verifica dei fatti”L’amaro destino del paesaggio romano (e le incredibili affermazioni dell’Assessore Valeriani)] Vedi Piano Territoriale Paesaggistico Regionale del Lazio: è ancora peggio
24 luglio Stefano Fassina, deputato di Liberi e Uguali e consigliere capitolino di Sinistra per Roma deposita un’interpellanza al Ministro Bonisoli (n. 2-00471)
24 luglio La proposta di emendamento sul centro storico-città storica di Carteinregola viene presentata (con diversa formulazione) da alcuni consiglieri di maggioranza (Paolo Ciani del Centro Solidale – Demo. S, Marta Bonafoni della Lista civica Zingaretti , Alessandro Capriccioli di + Europa Radicali, MartaLeonori del Pd) e dal M5S (Marco Cacciatore).
Il PTPR va alla discussione del Consiglio Regionale il 29 luglio alle 15.30.
29 luglio 2019 Escono vari articoli di giornali che citano le richieste per il centro storico di Carteinregola e delle altre associaizoni. L’Assessore capitolino Montuori con un post su Facebook prende posizione a favore della tutela del centro storico (Vedi Tutela paesaggistica per Roma: l’Assessore Montuori batte un colpo)
Inizia la discussione del PTPR in Consiglio:Carteinregola è presente alla seduta; le sue richieste sono sottoscritte da: Italia Nostra Roma, Associazione Bianchi Bandinelli, FAI Lazio, Salviamo il paesaggio Roma e Lazio, VAS (Verde Ambiente e Società) Roma, Coordinamento Residenti Città Storica, Comitato Mura Latine, Associazione 150 anni Roma, Comitato Salviamo Villa Paolina di Mallinckrodt, Comitato per la Bellezza, Comitato Piazza Caprera, a cui si aggiunge Legambiente, mentre Cittadinanzattiva Lazio dirama un proprio comunicato
1) che anche il centro storico di Roma, e i tessuti novecenteschi messi a rischio dal Piano casa e dalla Legge della rigerazione urbana della Regione, siano sottoposti a tutela paesaggistica come gli altri comuni del Lazio
2) che vengano annullati i 9 emendamenti che, a 15 giorni dal voto in Consiglio, hanno cancellato anni di copianificazione con il Ministero dei Beni culturali, riportando il PTPR al 2007
31 luglio 2019 Il consiglio del I municipio approva una mozione di Sinistra per Roma che chiede l’inserimento del Centro Storico nel Piano Territoriale Paesaggistico Regionale in discussione al consiglio regionale Scarica la mozione Mozione n 46 del 31 luglio 2019 Piano territoriale Paesaggistico Regionale
1/2 agosto 2019 seduta fiume fino alle 5.45, il PTPR viene approvato con un maxiemendamento dell’assessore Valeriani
Il 1 agosto, dopo un’ora circa di dibattito la mattina, la seduta è sospesa, per discussioni interne soprattutto alla maggioranza e sarà a riaperta solo a mezzanotte circa. La magigoranza discute sul maxiemendamento, cioè il testo definitivo del provvedimento (in questo caso il PTPR) che la Giunta, nella persona dell’Assessore, ha il potere di modificare, escludendo o accogliendo gli emendamenti dei consiglieri (le modifiche proposte da maggioranza e opposizione ), testo che viene poi sottoposto al voto finale del Consiglio (che lo può solo approvare in blocco o respingere in blocco). Con la presentazione del maxi emendamento, tutti gli emendamenti proposti non ancora discussi sono venuti o a cadere. In questo caso dei 2600 emendamenti presentati, ne sono stati sottoposti al voto solo una piccola parte (alcuni sono stati recepiti, altri bocciati).
Il maxiemendamento viene illustrato dall’Assessore Valeriani alle 3.20 del mattino. I consiglieri hanno solo copie cartacee e meno di un’ora per leggere e capire le modifiche ulteriormente introdotte, e 5′ ciascuno per chiedere chiarimenti all’assessore. Alla fine, in poco più di due ore dalla presentazione del maxiemendamento, alle 5.45 è messo al voto, e approvato a maggioranza.
2 agosto 2019 Viene approvato dal Consiglio regionale del Lazio il Piano Territoriale Paesaggistico Regionale, nella versione modificata dal maxiemendamento presentato nella notte dalla Giunta, che in parte riprende e in parte modifica gli emendamenti approvati in precedenza in Commissione Urbanistica e in Consiglio alla versione approvata in Giunta nel dicembre 2018. I cittadini però non conosceranno ufficialmente la versione del testo fino alla pubblicazione ufficiale nella Gazzetta, che avverrà solo 6 mesi dopo, nel febbraio 2020, dopo una serie di avvenimenti destinati a cambiarne ancora una volta il testo.
Le associazioni ambientaliste vengono però a conoscenza di alcune modifiche del testo delle NTA del PTPR apportate il 2 agosto, grazie ad alcune anticipazioni ricevute da Consiglieri regionali nel corso della maratona notturna: una parte di tali modifiche riguarda la copianificazione Regione – MIBACT che inizialmente era stata ridimensionata e persino cancellata, e le modifiche appaiono evidentemente conseguenza delle obiezioni dei cittadini e del battage scatenato, a partire dal presidio simbolico al Consiglio Regionale promosso da Carteinregola, Italia Nostra, Salviamo il paesaggio, VAS Roma); una vittoria a metà, dato che anche la versione approvata non tiene in alcun conto le proposte di emendamento avanzate da alcuni consiglieri di maggioranza e opposizione, che raccoglievano direttamente o indirettamente quelle delle associazioni, in particolare per quanto riguarda la tutela del centro storico e della città storica di Roma.
Nei giorni successivi all’approvazione più testate giornalistiche riprendono il tema, rilanciando i dubbi sollevati da Carteinregola, da esponenti della cultura e della politica. L’Assessore Valeriani affronta in varie interviste la mancata tutela del centro storico, con affermazioni che, come sarà confermato in seguito alla pubblicazione del PTPR, non corrispondono affatto al testo del comma delle NTA del PTPR approvato (vedi Tutela Centro storico: la proposta dell’Assessore Valeriani non cambia nulla).
(da VAS) Dal 22 ottobre al 18 dicembre 2019 si svolgono 9 sedute del tavolo congiunto ( 22 e 30 ottobre, 8, 21 e 28 novembre, 3, 6, 10 e 18 dicembre 2019) presso la sede della Regione Lazio, alla presenza dei funzionari rappresentanti delle due amministrazioni coinvolte, nel corso delle quali sono presi in esame i contenuti del PTPR, vagliando l’intero corpo normativo del PTPR, costituito da 70 articoli, incluse le tabelle A), B) e C) relative alla disciplina di tutela e d’uso dei paesaggi, che sono annesse agli articoli da 22 a 33 (dal “Paesaggio Naturale” alle “Reti, Infrastrutture e Servizi”).
(da VAS) Il 18 dicembre 2019, a conclusione dei lavori di tre mesi del tavolo congiunto, viene sottoscritto un “DOCUMENTO DI CONDIVISIONE” dei contenuti del PTPR ai fini della stipula dell’accordo tra MIBACT e Regione Lazio: a sottoscriverlo per la Regione la responsabile della Direzione per le Politiche Abitative e la Pianificazione territoriale, paesistica e urbanistica, ed il dirigente dell’Area Pianificazione Paesistica ed Area Vasta i; per il MIBACT la responsabile della Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, ed il Dirigente del Servizio V .Tale documento non ci risulta sia stato reso pubblico.
Un altro punto del PTPR sul quale le associazioni avevano sollecitato il Consiglio e l’opinione pubblica, riguardava i beni paesaggistici inseriti nella Tavola B successivamente all’adozione del PTPR nel 2007, che alcuni emendamenti di maggioranza inizialmente volevano escludere dal PTPR in quanto non sottoposti alla prescritta fase pubblicistica. In proposito il Consiglio aveva poi deliberato di “dare mandato alla Giunta regionale, per il tramite della struttura regionale competente in materia di pianificazione paesistica, prima della pubblicazione del piano sul Bollettino ufficiale della Regione…. astralciare dalla Tavola B i beni paesaggistici, di cui al successivo numero 7), lettera b), già riportati nell’elaborato 02.03, che saranno oggetto di perfezionamento della fase pubblicistica ai sensi dell’articolo 23 della l.r. 24/1998». In pratica per quei beni paesaggistici si sarebbe dovuto riavviare un percorso che prevedeva la pubblicazione, la raccolta delle osservazioni, le controdeduzioni degli enti preposti e l’approvazione in Consiglio, prima di essere integrati nel PTPR . Tuttavia anche su questo fronte il meccanismo si avvia con molta lentezza, e la delibera di Giunta per mettere in moto la procedura sarà anch’essa pubblicata nel febbraio 2020, 6 mesi dopo l’approvazione del PTPR.
8 gennaio 2020, si conclude la procedura di Dichiarazione di notevole interesse pubblico avviata dal MiBACT per alcuni tessuti urbanistici della Città di Roma, che ha sottoposto a tutela ai sensi dell’articolo 136 comma 1 lettera c) del D.Lgs 42/2004, il “complesso urbano, rappresentativo dell’idea di “Città Giardino”, nella città di Roma lungo la direttrice di impianto di Corso Trieste” con l’emanazione del Decreto Ministeriale, poi pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2020. Scarica Gazzetta Ufficiale n.22 del 28/01/2020 (pdf 501,42KB)Trasmissione Decreto (pdf 1.420,25KB)Allegato A (pdf 1.348,47KB)Allegato B (pdf 2.782,78KB) Allegato C (pdf 1.016,61KB)Allegato D (pdf 1.668,83KB)
3 febbraio 2020 la Direttrice Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del MIBACT, invia una nota (prot. 4211-P ) alla Regione Lazio con il testo normativo denominato «02.01 – Norme PTPR – Testo proposto per l’accordo Regione/MiBACT” (non disponibile) (da Delibera 59/2021) Nella nota la Direzione Generale del MIBACT ha rappresentato che tale testo assicura “il rispetto sostanziale del lavoro istruttorio congiunto a suo tempo condotto – in attuazione del protocollo d’intesa dell’11 dicembre 2013 e rappresentato nel verbale di condivisione del 16 dicembre 2015 […] – sui contenuti e le norme del PTPR” e che l’approvazione di tale testo “costituisce il presupposto necessario per la stipula dell’accordo tra il Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo e la Regione Lazio ai sensi degli articoli 156, comma 3, e 143, comma 2, del d.lgs. 42/204”
sempre il 13 febbraio 2020 la Giunta approva due provvedimenti:
la Proposta di deliberazione n.42 ADOTTATA DALLA GIUNTA REGIONALE CON DELIBERAZIONE N. 50 del 13 febbraio 2020 concernente l’accordo con il MIBACT: “Piano Territoriale Paesistico Regionale (Ptpr). Approvazione, ai fini dell’accordo di cui agli Articoli 156, Comma 3, e143, Comma 2, del D.Lgs. 42/2004, del Documento «02.01 – Norme Ptpr – Testo Proposto per l’accordo Regione/Mibact», trasmesso dalla Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, Sostitutivo delle Norme del Ptpr come approvate dalla Deliberazione di Consiglio Regionale 5/2019 SCARICA PD N. 42 del 17 febbraio 2020 regione lazio PTPR
la Deliberazione di Giunta n. 49 del 13 febbraio 2020, Adozione della variante di integrazione del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), ai sensi dell’articolo 23 della L.R. n. 24 del 6 luglio 1998 ed in ottemperanza degli artt. 135, 143 e 156 del D.Lgs. n. 42/2004, inerente alla rettifica e all’ampliamento dei beni paesaggistici di cui all’articolo 134, comma 1, lettere a), b) e c), del medesimo D.Lgs. n. 42/2004, contenuti negli elaborati del PTPR approvato con DCR n. 5 del 2 agosto 2019 (scarica lo stralcio con la variante pubblicata Regione Lazio Variante integrazione PTPR 20 2 2020) che riguarda i Beni paesaggisti da sottoporre alla pubblicazione ecc. e che sarà pubblicata sul bollettino della Regione Lazio il 20 febbraio 2020
In pratica nello stesso giorno, il 13 febbraio 2020, nel quale viene pubblicata sul bollettino della Regione la Delibera 5/2019 con il PTPR nella versione approvata ad agosto – quindi prima delle attività svolte dal tavolo congiunto Regione Lazio /MIBACT nell’autunno successivo – la Giunta approva una proposta di deliberazione consiliare, che recepisce il Testo Proposto per l’accordo Regione/Mibact, che modifica molti punti del PTPR appena pubblicato.
Si apre così una finestra temporale di vigenza di un PTPR che sarebbe stato già in parte superato sin caso di approvazione delle modifiche concordate con il MIBACT, vigenti solo dopo l’approvazione definitiva in Consiglio Regionale della Proposta di Delibera di Giunta.
Carteinregola, nel gennaio 2020, prima dell’approdo della proposta di legge al Consiglio, aveva scritto ai consiglieri regionali ponendo alcune domande che riguardavano la tutela del Paesaggio, il consumo di suolo e gli interventi urbanistici nelle zone rurali; la legge sarà poi impugnata dal MIBACT il 6 maggio 2020
6 aprile 2020Il Consiglio dei ministri delibera di sollevare il ricorso per conflitto di attribuzione per portare il Piano territoriale paesaggistico della Regione Lazio davanti alla Corte Costituzionale. La richiesta è partita dal ministro per i Beni e le attività culturali (Mibact), Dario Franceschini, su proposta del ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia.
8 aprile 2020 Il Presidente dell’ACER (Associazione Costruttori romani) dichiara che “ in un momento così drammatico per il nostro paese a causa degli effetti della pandemia, dove le stesse istituzioni stanno cercando tutte le soluzioni possibili per non fermare l’economia e dare sostegno alla stessa, il ricorso sul piano regionale rimetterà in discussione tutti quegli elementi di certezza che erano stati appena raggiunti dopo oltre 20 anni di procedure. Il piano regionale approvato lo scorso agosto dal Consiglio regionale – conclude Rebecchini – rappresentava, infatti, un punto di equilibrio tra imprescindibili esigenze di tutela del territorio ed altrettante necessarie esigenze di sviluppo economico”” https://www.acerweb.it/piano-paesistico-il-presidente-rebecchini-ricorso-mibact-su-ptpr-lazio-genera-incertezza/
17 aprile 2020 viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Ricorso per conflitto di attribuzione tra enti Ambiente – Paesaggio – Deliberazione del Consiglio regionale della Regione Lazio 2 agosto 2019, n. 5, recante “Piano territoriale paesistico regionale (PTPR)” – Denunciata assunzione unilaterale del provvedimento, senza il coinvolgimento dell’Amministrazione statale – Istanza di sospensione. – Deliberazione del Consiglio regionale della Regione Lazio del 2 agosto 2019, n. 5. (20C00109) > Vai a N. 2 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 17 aprile 2020
Nel testo si legge che “(…)La deliberazione, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (BURL) n. 13 del 13 febbraio 2020, è stata assunta unilateralmente dalla regione, in violazione degli impegni assunti nei confronti del Ministero dei beni e le attivita’ culturali, ai sensi degli articoli 133, 135, comma 1, 143, comma 2, e 156, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. [Codice dei Beni Culturali NDR] Oltretutto, il piano deliberato dalla regione risulta improntato a un generale abbassamento del livello della tutela dei valori paesaggistici, e la sua approvazione determina, altresì, il concreto rischio della lesione di interessi costituzionali primari, ai sensi dell’art. 9 della Costituzione [La Repubblica …Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione NDR]” e anche che “a distanza di anni dalla definizione dei contenuti del PTPR congiuntamente con il MIBACT [nel corso della copianificazione avviata nel 2013 e conclusasi nel 2015 NDR], il consiglio regionale ha assunto la deliberazione n. 5 del 2019, con la quale ha approvato unilateralmente un «proprio» PTPR, diverso sia dal piano adottato nel 2007 sia dai contenuti concordati nel verbale del 2015, oltre che notevolmente peggiorativo dei livelli della tutela rispetto a entrambe tali versioni, rinviando a un momento successivo l’adeguamento del piano d’intesa con lo Stato”, concludendo che “La scelta così assunta dalla regione sconfessa il percorso di condivisione gia’ svolto con il MIBACT e risulta, inoltre,manifestamente in contrasto con la disciplina della pianificazione paesaggistica contenuta nel Codice di settore, la quale richiede chela fase di co-decisione con lo Stato si collochi a monte, e non a valle, del piano paesaggistico”.
Il 12 maggio 2020 si tiene una Commissione Urbanistica della Regione Lazio alla presenza dell’Assessore Valeriani con ODG la Proposta di Delibera – diventata n. 42 del 2020 – che recepisce le modifiche e l’accordo con il MIBACT. Dal resoconto pubblicato sul sito istituzionale si apprende che l’Assessore ha esplicitato un notevole dietrofront delal Giunta rispetto agli accordi con il Ministero e alla stessa Propsota votata a febbraio dalla Giunta, dichiarando che “...nella delibera del 5 agosto 2019 la Giunta si era attenuta “in modo pedissequo” alle indicazioni del Consiglio, occupandosi del coordinamento del testo approvato in Aula e della redazione delle tavole allegate, che il Consiglio aveva dato mandato alla Giunta di elaborare”. Aggiungendo che “a questo punto il Consiglio potrà, qualora lo ritenga opportuno, recepire il testo come ricevuto dal ministero; ministero che per tramite del governo ha peraltro sollevato conflitto di attribuzione presso la Corte costituzionale, adducendo che la Regione abbia invaso le competenze statali, per il fatto di aver elaborato il piano in autonomia, anziché in collaborazione con il ministero stesso. Cosa su cui la Regione non è d’accordo, ha detto Valeriani, perché si ritiene che la competenza sia stata correttamente esercitata nel rispetto del codice Urbani (D.lgs. 42/2004, codice dei beni culturali e del paesaggio): pertanto, la Giunta è “ben decisa a difendere il piano così come elaborato”(> vedi tutto il resoconto sul sito della Consiglio regionale 12 maggio 2020: Ptpr: la commissione vota il rinvio all’Aula della decisione sui rilievi ministeriali)
13 maggio 2020: Carteinregola invia due osservazioni al Comune di Roma e alla Regione Lazio riguardanti la “Variante di integrazione al PTPR Approvato” DGR n. 49 del 13 febbraio 2020 – Adozione variante di integrazione del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), ai sensi dell’articolo 23 della L.R. n. 24 del 6 luglio 1998 ed in ottemperanza degli artt. 135, 143 e 156 del D.Lgs. n. 42/2004, inerente alla rettifica e all’ampliamento dei beni paesaggistici di cui all’articolo 134, comma 1, lettere a), b) e c), del medesimo D.Lgs. n. 42/2004, contenuti negli elaborati del PTPR approvato con DCR n. 5 del 2 agosto 2019. scarica 1_DGR 49 PTPR sito osservazioni Carteinregola 13 maggio 2020
19 maggio 2020 il Ricorso n. 46 del 2020, depositato il 6 maggio 2020, proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri contro la Regione Lazio, per la DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE della legge Regione Lazio 27 febbraio 2020 N.1 /2020 recante: “Misure per lo sviluppo economico l’attrattività degli investimenti la semplificazione” limitatamente agli articoli 5; 6 comma 1,comma 1 lett, b) c) d) ed e); 7 comma 7 lett. c); 9 comma 9 lett d) n.1 e comma 16 ; 10 comma 11, come da Delibera del Consiglio dei Ministri del 24/4/2020 scarica il PDF del Bollettino regionale RicorsoCollegato. mibact regione maggio 2020 (> vai alle pagine di analisi e commentoIl MIBACT impugna un altro provvedimento della Regione Lazio (segnalato anche da Carteinregola)
29/05/2020 Il TAR del Lazio respinge il ricorso proposto da Mc Donald’s e della ditta vivaistica di Via Baccelli, nei pressi delle Terme di Caracalla, contro il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, la Regione Lazio (non costituita in giudizio) e Roma Capitale, per l’annullamento del parere della Soprintendenza speciale Archeologica, belle arti e paesaggio di Roma prot. n. 15395 del 24 luglio 2018 e contestuale avocazione del procedimento di valutazione dell’intervento a farsi, consistente in un cambio d’uso, da commerciale/servizi (uffici) a pubblico esercizio dell’edificio”, finalizzato ad adeguare l’edificio all’attività di fast food (sentenza 05757/2020 REG.PROV.COLL. N. 10732/2019 REG.RIC. N. 10738/2019 REG.RIC).
25 novembre 2020 viene approvata dal Consiglio regionale la mozione n. 368 concernente “Urgente adozione degli atti necessari all’approvazione del Piano paesaggistico regionale del Lazio”, con la quale si è impegnato il Presidente della Regione e la Giunta regionale ad “avviare tutti gli atti e le azioni necessarie a dotare la Regione Lazio di un Piano territoriale paesistico”
A seguito della sentenza della Consulta, l’Ufficio Legislativo del Gabinetto del Presidente della Regione Lazio avvia (nota del 19.11.2020) un confronto sul tema della disciplina paesaggistica in vigore con l’Ufficio Legislativo del Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo, che si esprime il 2 dicembre 2020 (prot. 31600-P), in cui ribadisce che dopo l’annullamento del PTPR approvato si torna alla status quo ante, in cui la disciplina paesistica dei beni paesistici declarati era costituita dal PTPR adottato nel 2007 e dai PTP già approvati.
Il 4 dicembre 2020 La Regione Lazio invia una direttiva a tutti i Comuni del Lazio che “ha lo scopo di fornire indicazioni univoche ed uniformi circa gli effetti della pronuncia di cui sopra sulla disciplina paesaggistica da applicare nei procedimenti di competenza“.(> Scarica le due note PTPR Lazio URB_Documento_unico_Direttiva_nota_Mibact_04_12_2020)
30 dicembre 2020 Il Consiglio di Stato conferma le tesi dell’associazione dei consumatori con una sentenza in cui si legge: «L’area in cui si trova l’immobile è tutelata dal PTP n. 15/12, art 134, comma 1, lett c), Valle della Caffarella, Appia antica ed Acquedotti, inclusa nel Centro Storico tutelato come sito Unesco, in area attigua alle Terme di Caracalla, per la quale le Norme tecniche di attuazione (art 46) prevedono espressamente l’obbligatorietà del procedimento di autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 146 del Codice. Le parti appellanti evocano la preminenza della disciplina del PTPR sulla scorta, in primis, dell’art. 7, comma 5, delle norme di attuazione della delibera di adozione dello stesso PTPR regionale (n. 556 del 25 luglio 2007), il quale statuisce che, per la parte del territorio interessato dai beni paesaggistici individuati ai sensi dell’articolo 134, co. 1, lett. c), del Codice Urbani si applica, a decorrere dalla adozione, esclusivamente la disciplina di tutela del PTPR, che non prevede il previo rilascio dell’autorizzazione paesaggistica. Tuttavia tale conclusione si scontra sia con il dato letterale del PTPR, sia con le altre risultanze degli atti, correttamente intese. […] » (leggi l’articolo)
13 febbraio 2020 la Direzione Generale del Ministero trasmette, con nota prot. 4211-P , acquisita al protocollo regionale n. 96611 del 4 febbraio 2020, il testo normativo denominato «02.01 – Norme PTPR – Testo proposto per l’accordo Regione/MiBACT»; nella nota la Direzione Generale del Ministero rappresenta che tale testo assicura “il rispetto sostanziale del lavoro istruttorio congiunto a suo tempo condotto – in attuazione del protocollo d’intesa dell’11 dicembre 2013 e rappresentato nel verbale di condivisione del 16 dicembre 2015 […] – sui contenuti e le norme del PTPR” e che l’approvazione di tale testo “costituisce il presupposto necessario per la stipula dell’accordo tra il Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo e la Regione Lazio ai sensi degli articoli 156, comma 3, e 143, comma 2, del d.lgs. 42/204”;
11 febbraio 2021 la Giunta Regionale del Lazio con Deliberazione n. 78 approva la Proposta di Deliberazione Consiliare n. 59 del 15.2.2021 concernente: “Approvazione del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR)” (Scarica PDC_59_2021 PTPR Giunta Lazio, i cui elaborati (Norme, Tavole, Repertori dei beni registrati nelle Tavole, etc) sono consultabili al seguente indirizzo: http://aulacrl.regione.lazio.it/atticonsiliari/PDC_59/index.htm
Nel testo della PDC 59 si fa riferimento alla interlocuzione nella seconda parte dell’anno 2019 tra Regione Lazio e Mibact, il cui esito è costituito dal Documento di condivisione del 18.12.2019.
Subito partono le polemiche, in particolare di Aurigemma, Fratelli d’Italia: (newtuscia 11 febbraio http://www.newtuscia.it/2021/02/11/aurigemma-fdi-zingaretti-certifica-morte-ruolo-consiglio-regionale-pianificazione-urbanistica/) : “… Con questo nuovo testo viene certificata la morte del ruolo del Consiglio regionale, a cui spettano gli indirizzi e la programmazione sul territorio e a cui compete di legiferare in materia urbanistica, materia trasferita alle Regioni. Quella del Ministero è un’invasione di campo, è opportuno ricordare che i cittadini demandano ai consiglieri regionali la potestà di decidere in questo ambito, ma oggi il Consiglio viene esautorato, da una scellerata delibera di Giunta, voluta dall’assessore Valeriani. Accettando questa decisione, il consiglio regionale si limita a svolgere il compito di passacarte, adeguandosi totalmente alle scelte di altri. Noi lo avevamo detto più volte: la regione non aveva portato avanti una pianificazione su questo tema seguendo un metodo giusto e democratico” ; il consigliere avanza la proposta “di votare subito in Aula un documento di programmazione, che dovrebbe indicare quali sono le opere relative a infrastrutture e servizi importanti che si ritengono prioritarie e quindi approvabili in deroga alle norme del PTPR. Nello stesso documento andrebbero approvati gli indirizzi da dare ai comuni per la formazione dei piani regolatori e per la rigenerazione urbana, e anche gli indirizzi per la riqualificazione dei nuclei abusivi già perimetrati e approvati dai consigli comunali. Inoltre, vanno anche precisate le disposizioni per l’utilizzo in tempo utile dei finanziamenti relativi al superbonus, all’ecobonus e al sisma bonus e per utilizzare risorse finanziarie che la UE si accinge a trasferirci”
18 febbraio 2021 la Commissione Consiliare X Territorio e Urbanistica della Regione Lazio esamina la PDC 59 e la approva a maggioranza, trasmettendola al Consiglio Regionale per la conseguente discussione ed approvazione.Nel corso della Commissione l’Assessore Valeriani ribadisce “la necessità di modificare la norma che disciplina il Ptpr: “Penso ci sia un problema sulla legge nazionale: si assegna ai Consigli regionali il compito di approvare i Ptpr, ma senza la possibilità di apportare nessuna modifica”. “Adesso – ha proseguito Valeriani – Ci dobbiamo adeguare all’esito della sentenza, abbiamo il dovere di fare in fretta, approvando l’intesa. Con la decadenza del piano sono scattate le clausole di salvaguardia, bloccando fatto la grande maggioranza delle attività edilizie. Il nostro sistema economico, soprattutto in questa fase di grave crisi legata alla pandemia, non può permettersi di sopportare a lungo questa situazione“. Tre le novità della nuova intesa raggiunta illustrate dall’assessore: “il Ptpr avrà valore vincolante soltanto in quelle parti del territorio dove vigono i vincoli; l’approvazione farà scomparire tutti gli strumenti paesistici esistenti, viene acquisita la nuova cartografia del 2014. “Abbiamo anche cercato di confermare l’articolo 63 del Piano, ovvero quell’articolo che ‘salvava’ gli strumenti urbanistici esistenti perché conformi al Ptpr“. Quanto alle procedure, “dopo l’approvazione da parte del Consiglio, come ultimo atto, il Ptpr sarà firmato dal presidente della Regione e dal ministro. (Vai al resoconto della seduta della Commissione dal sito della Regione Lazio La commissione Urbanistica rinvia all’Aula il nuovo Piano territoriale paesistico regionale)
Il 22 febbraio 2021 si tiene una audizione in Commissione Regionale urbanistica delle associazioni imprenditoriali, che, come riferisce il resoconto sul Sito regionale “chiedono a gran voce la riapertura di un tavolo con il Ministero”; “Ance Lazio, Aniem Lazio Confapi, Federlazio Industria estrattiva, Confagricoltura Lazio, Federbalneari Lazio e Sib Lazio sud hanno rpesentato una unanime richiesta: approvare un proroga che permetta di riaprire un tavolo fra Regione e il ministero sui punti più contestati. In particolare sull’articolo 63, che riguarda i piani urbanistici vigenti e la loro conformità al Ptpr.Vai al resoconto della seduta della Commissione dal sito della Regione Lazio
Il 25 febbraio 2021 si tiene una audizione in Commissione urbanistica a cui partecipano le associazioni ambientaliste, tra le quali Carteinregola.( la Commissione ha dedicato al PTPR le sedute del 18, 22 e 25 febbraio, 1 e 2 marzo 2021).
19 aprile 2021 Comincia in Consiglio regionale la discussione della PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 59 del 15 febbraio 2021 ADOTTATA DALLA GIUNTA REGIONALE CON DELIBERAZIONE N. 78 DELL’11 FEBBRAIO 2021 APPROVAZIONE DEL PIANO TERRITORIALE PAESISTICO REGIONALE (PTPR) scarica la proposta
Il centro storico (e la città storica di Roma) sono esclusi dalle tutele degli altri centri storici e dall’obbligo di autorizzazione paesaggistica degli interventi:
Articolo 44 Insediamenti urbani storici e relativa fascia di rispetto comma 19. Non si applicano le disposizioni di cui al presente articolo all’insediamento urbano storico sito Unesco – centro storico di Roma. L’applicazione di specifiche prescrizioni di tutela da definirsi, in relazione alla particolarità del sito, congiuntamente da Regione e Ministero, decorre dalla loro individuazione con le relative forme di pubblicità. Nelle more della definizione di tali specifiche prescrizioni, il controllo degli interventi è comunque garantito dalla Soprintendenza competente nel rispetto di quanto stabilito dal Protocollo d’Intesa tra Ministero per i Beni e le Attività Culturali ed il Comune di Roma (QI/57701 dell’8 settembre 2009) [che fin dalla copertina prevede un parere consultivo].
Carteinregola continuerà a seguire gli sviluppi della vicenda, vigilando affinchè l’interesse generale della salvaguardia del Paesaggio non sia messo in second’ordine rispetto agli interessi economici e produttivi. E continuerà la sua battaglia affinchè il centro storico e la città storica di Roma siano tutelati da normative che prevedano autorizzazioni paesaggistiche vincolanti, e non pareri consultivi delle Soprintendenze, come è ancora alla situazione ordierna, nonostante le dichiarazioni su salvifichi protocolli del passato. (AMBM)
Dal marzo 2022 sono in corso iniziative dell’Assemblea capitolina e tavoli tecnici del Dipartimento Urbanistica per modificare le NTA del PRG di Roma (> vedi Modifiche al Piano Regolatore)
28 gennaio 2023 Carteinregola lancia un appello sottoscritto da vari intellettuali che chiede ai candidati, ai partiti e agli esponenti di tutti i livelli istituzionali l’impegno a modificare l’ articolo della Legge regionale della rigenerazione urbana del Lazio7/2017 che, come già il precedente “Piano casa”, mette a rischio il paesaggio urbano della Città storica di Roma con demolizioni e ricostruzioni indiscriminate, che sfuggono alle regole del Piano regolatore e alle decisioni degli uffici comunali. vedi Intellettuali e associazioni ai candidati del Lazio: impegno a modificare la legge demolisci villini
7 agosto 2024 La Giunta Rocca approva la Proposta di legge regionale concernente «Semplificazioni e misure incentivanti il governo del territorio» (proposta n. 30064 del 07/08/2024), presentata dall’assessore all’Urbanistica, Politiche abitative, Case popolari, Politiche del mare, Pasquale Ciacciarelli, che andrà al voto del Consiglio. Si tratta di 21 articoli con disposizioni a carattere ordinamentale e organizzatorio che modificano la normativa esistente anche per quanto riguarda la tutela paesaggistica SCARICA LA PROPOSTA DI LEGGE Proposta di legge regionale 30064 del 07/08/2024 concernente: “Semplificazioni e misure incentivanti il governo del territorio”. (dal sito dell’Ordine degli architetti) vedi:
(1) per gli elaborarti del PTPR adottatto del 2007 vedi il capitolo sottostante “materiali”.
L’attività precedente l’adozione del Piano ha visto la partecipazione dei Comuni, che hanno presentato specifiche proposte di modifica ai PTP vigenti ai sensi dell’articolo 23 comma 1 della legge regionale 24/98 che, ratificate dal Consiglio comunale, esaminate dagli uffici e valutate dalla commissione tecnica di cui all’articolo 23, comma 1 bis, della legge regionale 24/98, costituita dal Direttore della Direzione Territorio e Urbanistica e dai dirigenti delle Aree competenti per la pianificazione paesistica e urbanistica, hanno avuto esito nella delibera di Giunta regionale n. 556 del 25 luglio 2007 di adozione del PTPR e nella successiva ratifica, da parte del Consiglio Regionale, con DCR n. 41 del 31 luglio 2007 di “Adeguamento dei PTP vigenti alla luce delle proposte di modifica delle classificazioni per zona dei vincoli paesistici presentate nell’ambito del procedimento di formazione del PTPR ai sensi dell’articolo 23 comma 1 della l.r.24/98 – applicazione dell’articolo 36 quater comma 1 ter della l.r.24/98” e che le decisioni contenute nella suddetta DCR n. 41/07 sono state quindi recepite nel PTPR adottato con la delibera della Giunta Regionale n. 1025 del 21 dicembre 2007;(proposta di delibera 26 del 4 gennaio 2019)
“la consultazione preliminare è stata inoltre assicurata tramite la consulta permanente delle associazioni ambientaliste e culturali del PTPR e tramite il comitato Regione – autonomie funzionali e organizzazioni economiche sociali nonché tramite illustrazioni nelle sedi provinciali, con ciò ottemperando in modo sostanziale alla previsione di cui all’articolo 144 del Codice in merito alla partecipazione nella fase di elaborazione del PTPR” (proposta di delibera 26 del 4 gennaio 2019)
(2) (dalla delibera 26 del 4 gennaio 2019)…” il Comitato istituito nel citato Protocollo d’intesa ha svolto l’attività ivi prevista con le modalità di cui al disciplinare allegato al Protocollo medesimo e che a partire dal 6 febbraio 2014 al 16 dicembre 2015 si è riunito periodicamente in forma plenaria ed in sottocommissioni pervenendo alla produzione di documenti di validazione della ricognizione, delimitazione e rappresentazione dei beni paesaggistici, alla valutazione congiunta sulle proposte di controdeduzione alle osservazioni accolte e parzialmente accolte, ad un primo adeguamento del testo normativo nonchè a precisazioni della disciplina di tutela, raggiungendo una generale condivisione dei contenuti del Piano con la sottoscrizione il 16 dicembre 2015 del “Verbale di condivisione dei contenuti del Piano Paesaggistico della Regione Lazio, adottato con DD.GG.RR. nn. 556 e 1025 del 2007, come modificato ed integrato a seguito del lavoro istruttorio svolto congiuntamente, in attuazione protocollo d’Intesa tra Regione Lazio e Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per la tutela e la valorizzazione del paesaggio laziale, ai fini della prosecuzione dell’iter di approvazione del piano paesaggistico“;
(3) Il CRpT è l’organo consultivo della Regione Lazio in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica ed è istituito ai sensi dell’art.16 della legge regionale 22 dicembre 1999, n.38 e successive modifiche ed integrazioni.Il Comitato esprime il suo parere di competenza in merito a:
a) il Piano Territoriale Regionale Generale ed i piani settoriali regionali contenenti disposizioni di rilevanza regionale; b) i piani territoriali paesistici; c) i piani delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale; d) i piani delle aree naturali protette; e) le schede di cui all’articolo 15, comma 2, ai fini della relazione sullo stato della pianificazione della Giunta regionale; f) altre questioni urbanistiche ad esso sottoposte dagli organi regionali.
Il Comitato Regionale per il Territorio è costituito con decreto del Presidente della Regione Lazio e dura in carica cinque anni.
(4)Nel protocollo si riassumono le fasi n cui è articolata La redazione del P.T.P.R.a partire dal 1999 (da BUR dicembre 2013)(3)1) Elaborazione congiunta del Piano: dall’Accordo di collaborazione per la redazione del P.T.P.R., definizione di criteri, metodologie, e contenuti del piano; la redazione del P.T.P.R. è stata affidata alla struttura regionale competente in materia paesaggistica secondo quanto previsto nel “Programma di lavoro per la redazione del PTPR”, approvato con le D.G.R. n. 5109 del 12 dicembre 99 e n. 5515 del 16 novembre 1999;2) Adozione e pubblicità: il P.T.P.R. è stato adottato con le D.G.R. n. 556 del 25 luglio 2007 e n. 1025 del 21 dicembre 2007, in applicazione dei principi, criteri e contenuti di cui alla Parte III del D.Lgs n. 42/2004 ed in ottemperanza agli obblighi previsti dall’art. 156 dello stesso, in ordine alla verifica e adeguamento dei Piani Paesistici vigenti alle disposizioni di cui all’articolo 143;il P.T.P.R. adottato è stato pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 14 al Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 6 del 14 febbraio 2008 e sugli Albi pretori dei Comuni e delle Provincie del Lazio ed è entrato in vigore in regime di salvaguardia; il P.T.P.R. stesso, adottato in vigenza della seconda versione del Codice, non è stato oggetto di preventivo accordo ai sensi dell’art. 143, comma 2, del Codice;
3) Copianificazione ai sensi dell’art. 143, comma 2, del D.Lgs n. 42/2004: successivamente alla adozione del P.T.P.R., a seguito delle modificazioni al Codice introdotte dal decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63 “Ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio”, la Regione Lazio ed il Ministero il Ministero dei Beni, delle Attività Culturali e del Turismo hanno riavviato gli incontri, giungendo all’individuazione congiunta di sette nuovi ambiti della “campagna romana”, sottoposti a tutela con le procedure di cui agli articoli 138 e ss. del Codice, attualmente in fase di pubblicità, alla condivisione dei risultati del processo di pianificazione avviato ed alla ripresa della copianificazione, finalizzata a portare a compimento il procedimento di formazione del P.T.P.R. in conformità con il vigente testo del Codice;
scarica le NTA del PTPR 2007 a confronto con le NTA del PTPR all’esame del consiglio regionale Norme PTPR dic 2015
(5) Sentenza 240/2020 (ECLI:IT:COST:2020:240) Giudizio: GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI Presidente: MORELLI – Redattore: DE PRETIS Udienza Pubblica del 21/10/2020; Decisione del 22/10/2020 Deposito del 17/11/2020; Pubblicazione in G. U. Norme impugnate: Deliberazione del Consiglio regionale della Regione Lazio 02/08/2019, n. 5. Vai alla sentenza sul sito della Corte Costituzionale
ALLEGATI ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE N.26 DEL 4 GENNAIO 2019
concernente:“APPROVAZIONE DEL PIANO TERRITORIALE PAESISTICO REGIONALE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 21, 22 E 23 DELLA LEGGE REGIONALE 6 LUGLIO 1998 N.24 (PIANIFICAZIONE PAESISTICA E TUTELA DEI BENI E DELLE AREE SOTTOPOSTI A VINCOLO PAESISTICO) E SUCCESSIVE MODIFICHE E DEGLI ARTICOLI 135, 143, 156 E 141 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO 22 GENNAIO 2004 N.42 (CODICE DEI BENI CULURALI E DEL PAESAGGIO, AI SENSI DELL’ART.10 DELLA LEGGE 6 LUGLIO 2002, N.137) E SUCCESSIVE MODIFICHE.
Allegato A – PTPR Intesa 2015 voto 231-1 3 marzo 2016