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Quali regole per il #PatrimonioComuneRoma – 4. Le osservazioni di Carteinregola

foto ambm

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Proponiamo una  riflessione di  Carteinregola e alcuni materiali di approfondimento elaborati dal  coordinamento delle associazioni costituitosi in seguito alla discussione della Proposta di delibera di  iniziativa consiliare dal titolo: “Regolamento delle concessioni dei beni immobili appartenenti al patrimonio demaniale e indisponibile di Roma Capitale“. Un tema davvero molto complesso, che riteniamo debba essere inserito in un percorso di dibattito e approfondimento allargato a tutta al città.

Fermo restando che nessun  Regolamento può sostituirsi alla visione politica che dovrebbe improntare le scelte dell’Amministrazione,  con un percorso ribaltato rispetto a quello finora seguìto: partendo dalla mappa degli immobili comunali inutilizzati, individuarne l’uso ai fini di migliorare la vita dei cittadini, soprattutto nei territori che subiscono un deficit di strutture aggregative, culturali, sociali, con un progetto complessivo da elaborare in sinergia con i Municipi.

Il Regolamento Delibera CC 26/1995 (1), tuttora vigente,  si intitolava “per la regolarizzazione delle occupazioni senza formale titolo esistenti alla data… e le assegnazioni ad uso sociale di spazi e strutture di proprietà comunale ascritti al patrimonio disponibile e indisponibile” e all’art. 1 – Oggetto – esplicitava il fine delle “loro regolarizzazioni, che potranno essere deliberate …ecc” e solo in seconda battuta “le nuove assegnazioni  ascritte al patrimonio disponibile e indisponibile del Comune di Roma“.

A distanza di 25 anni, il dibattito sulle assegnazioni del patrimonio comunale prosegue (o riprende) incagliandosi sugli stessi punti, ma all’interno di un quadro assai più complesso.

Abbiamo già detto (2) del patrimonio immobiliare sterminato della Capitale, un patrimonio che non è ancora nella piena conoscenza nemmeno degli uffici comunali, dopo anni di affidamento della sua gestione a privati e di catalogazioni parziali. Un patrimonio in buona parte abbandonato o in cattive condizioni, che in molti casi è passato nelle mani  di soggetti privati con modalità poco trasparenti e  fini poco pubblici, ma che in molti altri  ha trovato nuova vita pubblica grazie all’iniziativa di realtà civiche auto organizzate.

Un patrimonio che, come non ci stancheremo di ripetere, potrebbe essere la leva per la  rinascita della Capitale, per restituire a territori  marchiati dalle disuguaglianze quei presìdi sociali e culturali di cui sono stati deprivati. Basta leggere  i dati di Mapparoma (3): mancano asili e scuole pubbliche  nelle periferie dove vivono le famiglie, e centri antiviolenza, teatri, biblioteche, luoghi d’incontro, case di quartiere. Sono 15 i Municipi, molti  grandi come città e cittadine che non hanno quasi niente da offrire ai propri abitanti.

Ma il discorso è certamente  complesso e richiede un approccio più generale, che comprenda non solo il destino degli immobili utilizzati da quei soggetti che sino ad oggi hanno garantito l’uso sociale e culturale di parte del patrimonio capitolino: è fondamentale stabilire anche i criteri e le regole per il futuro, per le nuove assegnazioni.

Gli aspetti più discussi della bozza del nuovo Regolamento attualmente all’esame delle commissioni e dei Municipi derivano dalla visione  del patrimonio indisponibile  comunale come  “una fondamentale risorsa economica, strumentale a garantire l’autonomia finanziaria della comunità locale”, una impostazione meramente  economicista,  con la  conseguente  previsione di bandi per assegnare gli immobili (Art.7),   di canoni di locazione più o meno di mercato, dove il comodato gratuito è l’eccezione (art.15-16), di concessioni anche a fini commerciali (art.14-15), fino ai project financing (4) (art. 24), cioè all’affidamento a privati beni pubblici, che ne curano il restauro o la  ristrutturazione in cambio degli utili che deriveranno dalla loro gestione. L’esatto opposto della vocazione dei beni indisponibili, che dovrebbero essere utilizzati per fini sociali o istituzionali e non per il profitto privato.

Non abbiamo la pretesa di formulare proposte per un tema così complesso, nè di avere le competenze necessarie. Ma vogliamo offrire  alcuni contributi al dibattito, affinché siano apportate al testo del regolamento le modifiche indispensabili, a partire da una maggiore chiarezza sulle varie specificità che compongono il variegato patrimonio comunale, sulla rosa di destinazioni possibili  e soprattutto sulle  diverse realtà che possono gestirlo.

IL PATRIMONIO COMUNALE

Abbiamo già detto della distinzione del patrimonio immobiliare disponibile (in sintesi: da utilizzarsi per ricavarne risorse economiche) e indisponibile (in sintesi: da destinare a finalità sociali e istituzionali), e della facilità di passaggio da una categoria  all’altra  (in genere dalla seconda alla prima, per “fare cassa”): infatti con  una decisione  istituzionale (secondo alcuni addirtittura con un provvedimento amministrativo) si può  trasformare un bene indisponibile in disponibile.

La  bozza in esame   si occupa solo dei beni demaniali e indisponibili, anche se, per i motivi sopraesposti, sarebbe stato forse più utile predisporre un regolamento per la concessione di tutto il patrimonio comunale, con una più dettagliata elencazione delle varie tipologie e degli usi e finalità corrispondenti.

In ogni caso anche all’interno  del patrimonio indisponibile possono esserci varie fattispecie, che al di là delle classificazioni burocratiche, andrebbero considerate in base  al loro stato di conservazione (e agli investimenti necessari per la loro utilizzazione), alle potenzialità d’uso (rispetto alla tipologia edilizia, alla grandezza, alla articolazione degli spazi), alla collocazione territoriale (se in zone povere di servizi, o dove manchino sedi per attività istituzionali ecc).

Perchè è diverso l’uso pubblico che si può ipotizzare per  una palazzina liberty un po’ degradata sulla Nomentana e una scuola abbandonata a Primavalle.

All’interno della categoria degli immobili comunali indisponibili devono quindi essere distinte ulteriori sottocategorie, delle quali quella degli immobili attualmente in uso a realtà che le gestiscono a vario titolo per fini sociali costituisce solo una parte.

BANDO/NON BANDO

E proprio dalla considerazione della molteplicità degli usi e dei soggetti a cui possono essere affidati gli immobili indisponibili il regolamento deve partire per individuare i criteri delle assegnazioni, che, non solo per regolarizzare la situazione  delle realtà in essere, ma anche per le concessioni future, non può ridursi alla dicotomia bando/non bando, ma deve prevedere una dettagliata articolazione, nel  rispetto delle  normative vigenti  ma anche dell’equità e, soprattutto, della realtà della città e dei suoi bisogni.

Sul principio di concorrenza, rimandando alla riflessione normativa di CILD in collaborazione con un gruppo di legali (5), vogliamo aggiungere  una considerazione che dovrebbe essere dirimente: mettere più soggetti in concorrenza per assegnare beni pubblici (seppure temporaneamente,  come concessione) è una necessità  solo se in ballo c’è un profitto o un qualche vantaggio economico. Per due motivi: per equità – permettere a chiunque, se  meritevole, di aggiudicarsi quel potenziale vantaggio  – e  per pubblica utilità – trovare  il migliore offrente per  un determinato servizio alla collettività .

E’ evidente che, laddove vengono effettuate attività gratuite o con ricavi  volti a garantire solo l’autosostentamento, svolte attraverso il  lavoro volontario,   con ricadute positive su un territorio e una  comunità, ricadute  che l’ente pubblico non sarebbe in grado di garantire, la concorrenza non ha senso. E anche nel caso di   proposte di più soggetti per lo stesso immobile, si potrebbero trovare soluzioni  che le sommano, anzichè porle  in concorrenza/alternativa (o si potrebbero utilizzare  altri immobili comunali). (6)
Diverso invece  il caso di associazioni e cooperative del Terzo settore,
 che lavorano nel campo sociale senza scopo di lucro, quindi con la differenza, rispetto alle altre “realtà imprenditoriali”, del divieto di distribuire utili (7). Per tale categoria appare corretto e necessario che gli immobili vengano concessi – come già per l’assegnazione di servizi da parte delle amministrazioni – sulla base di bandi pubblici, che mettono in concorrenza più soggetti che offrono lo stesso servizio.
E un altro caso ancora è quello  dell’immobile è affidato a un soggetto privato che svolge attività a scopo di lucro, quindi con l’obiettivo di ricavarne un profitto. Tale condizione praltro non dovrebbe essere contemplata, a nostro avviso,  in un regolamento delle concessioni dei beni indisponibili, la cui vocazione, come abbiamo visto, è l’uso istituzionale o sociale, non la “valorizzazione economica”.
Del resto,  laddove l’Amministrazione valutasse  un immobile non più funzionale ai bisogni della collettività, potrebbe facilmente, con una decisione pubblica e trasparente, trasferirlo nel patrimonio disponibile e “metterlo a reddito”. Tuttavia vogliamo sottolineare i rischi di progressiva dilapidazione del patrimonio pubblico e del suo passaggio a un uso privato (definitivo o pluriennale), con l’alibi della mancanza di risorse per mantenerlo o ristrutturarlo.
Con la conseguenza che immobili di proprietà di tutti sono destinati solo alla fruizione  di   cerchie ristrette, come il caso della Palazzina rinascimentale del Circolo della Pipa, che a fronte delle spese di restauro  è stata concessa per un tempo assai lungo a un’associazione culturale.
Ma, come  già osservato,  meriterebbe una riflessione anche il rischio di affidare a privati per scopo di lucro interi edifici, in cambio di qualche metro quadro destinato a scopi sociali/culturali. All’EUR il “Colosseo quadrato” per anni oggetto di progetti totalmente pubblici come videoteche o musei,  è stato alla fine dato in concessione per la sede di  una firma della moda, con la destinazione di alcuni locali per esposizioni culturali (8).
Fermo restando che sarebbe compito dello stato e degli enti  locali destinare gli investimenti necessari alla manutenzione del proprio patrimonio, una Amministrazione volta all’interesse pubblico dovrebbe predisporre strumenti adatti per preservare il proprio patrimonio e poterne disporre per i fini sociali senza soggiacere alla dipendenza dagli investimenti privati, a costo di pianificare una serie di operazioni economiche sul patrimonio non più utile a favore della ristrutturazione e la rivitalizzazione degli immobili dislocati nei luoghi che più necessitano della presenza pubblica.
QUALE CANONE?
E’ evidente che i canoni debbano essere oggetto di valutazioni che tengano conto delle tante variabili: della dislocazione dell’immobile, del tipo di  soggetto a cui viene concesso,  del tipo di servizio ecc. con criteri adeguati: dal comodato d’uso gratuito (in certi casi con il sostegno anche per spese e manutenzioni varie) a un  canone abbattuto a percentuali diverse. Il canone di mercato, per un bene indisponibile, non dovrebbe di massima essere applicato.

LA DURATA DELLE CONCESSIONI

Si tratta di un altro tema scottante che richiede una maggiore precisazione delle indicazioni contenute negli articoli della proposta  di regolamento, che parla di “6 anni più  6” ma anche “15 anni rinnovabili con delibera di Giunta” e aggiunge ancora che  “La durata della concessione è commisurata al costo degli investimenti assunti dal concessionario, al fine di assicurare il rientro del capitale investito ed il perseguimento dell’equilibrio economico- fmanziario” (art. 23).  Come detto sopra, il rischio è quello di una privatizzazione mascherata, dove il privato può  usare il cavallo di Troia delle ristrutturazioni per occupare per decenni beni pubblici,spesso di grande pregio. D’altro canto bisogna tener presente anche le realtà di tanti volontari che a proprie spese hanno restaurato e fatto rivivere  immobili fatiscenti restituendoli all’uso delle comunità, che rischiano di vedere ritirata la concessione faticosamente raggiunta.

LE ATTIVITA’ “COMMERCIALI”

Ricorre, nella bozza, la frase per “concessioni di tipo commerciale” (art.14) e “attività di natura commerciale” (Art.15), senza che sia esplicitato cosa si intende, vista l’ampiezza sterminata della categoria. In ogni caso dovrebbe essere ben distinta una  attività limitata alla fornitura di qualche serivizio a pagamento per l’autofinanziamento di attività sociali (un punto ristoro, un concerto dal vivo o una discoteca a prezzi popolari) da attività che comportano introiti consistenti con i quali vengono pagati operatori e servizi.

Resta aperto il dibattito su alcune “realtà commerciali” che, a certe condizioni, possono essere considerate di utilità sociale. Una start up giovanile che offre ai giovani, in quartieri periferici, spazi gratuiti per avviare attività,  oppure librerie in territori dove non esistono,  botteghe artigiane per trasmettere saperi e mestieri alle nuove generazioni, sono esempi di attività commerciali che possono portare  valore sociale. Su questo  punto ci riproponiamo ulteriori riflessioni e approfondimenti.

SULLE REGOLE

Infine un capitolo indispensabile è quello sulle regole che qualunque soggetto privato che utilizzi il patrimonio pubblico e qualunque spazio frequentato dal pubblico dovrebbe seguire. Regole che significano totale trasparenza, rispetto delle condizioni stabilite con l’amministrazione e rispetto delle norme, comprese quelle sulla sicurezza dei locali frequentati dal pubblico.

LE NORME TRANSITORIE

Per quanto riguarda le soluzioni per i soggetti che sino ad oggi hanno garantito l’uso sociale e culturale di parte del patrimonio capitolino, rimandiamo al documento elaborato dal gruppo di associazioni, che contiene una approfondita disamina delle ragioni per  le quali non si deve cancellare un patrimonio  fatto di impegno, lavoro sul territorio, generosità e passione.

Anna Maria Bianchi Missaglia e il Gruppo Patrimonio di Carteinregola

3 marzo 2020

Post scriptum: nel corso della riunione delle commissioni capitoline congiunte Patrimonio e  Politiche sociali del 4 marzo 2020, l’Assessora al Patrimonio Valentina Vivarelli ha fornito varie precisazioni in merito al regolamento, che speriamo vengano presto inserite in un fascicolo esplicativo per poter avanzare modifiche del testo più circostanziate

Per osservazioni e precisazioni: laboratoriocarteinregola@gmail.com

> Scarica la bozza di Regolamento dal link profilo Facebook del Presidente della Commisione patrimonio Ardu (dal 4 febbraio 2020) https://drive.google.com/file/d/1Fvp48-pgzgSPvx18yN95xL1xieDRIn87/view?fbclid=IwAR3lT1YeoAezx6jM2RZWow8HPXSHB7jdqyIvJ4NGZmsBS4GS6LMqBXGfvWI

Patrimonio Comune – cronologia e materiali

  Quali regole per il #PatrimonioComuneRoma – 1 Per un uso pubblico dei beni  14 febbraio 2020

Quali regole per il #PatrimonioComuneRoma – 2. Per la trasparenza25 febbraio 2020

Quali regole per il #PatrimonioComuneRoma- 3 : la proposta di CILD per le premesse 24 febbraio 2020

Regolamento concessioni patrimonio indisponibile: le criticità secondo il coordinamento delle associazioni 3 marzo 2020

NOTE

(1) Scarica Regolamento DCDelib. N 26 del 03.02.1995

(2) Vedi Quali regole per il #PatrimonioComuneRoma – 1. Per un uso pubblico dei beni 14 febbraio 2020

(3) mapparoma https://www.mapparoma.info/

(4) (da wikipedia)  La finanza di progetto trova  spazio prevalentemente nella realizzazione di opere di pubblica utilità. In questa configurazione di project financing i soggetti promotori propongono alla Pubblica amministrazione, la “PROPOSTA” di finanziare, eseguire e gestire un’opera pubblica, il cui progetto è stato già approvato, o sarà approvato, in cambio degli utili che deriveranno dai flussi di cassa (cash flow) generati per l’appunto da una efficiente gestione dell’opera stessa.

(5) vai a Regolamento patrimonio indisponibile: Principio di concorrenza tra mito e realtà di CILD (3 marzo 2020)

(6) Su questo tema è stata promossa una Delibera di iniziativa popolare con il “Regolamento per la gestione, la cura e la rigenerazione condivisa dei beni comuni” mutuato dal prototipo dell’Associazione Labsus, sul quale Carteinregola ha solevato alcune obiezioni , vedi Regolamento Beni Comuni di Labsus: le obiezioni di Carteinregola 19 marzo 2018

(7) Gli Enti del Terzo Settore (ETS) sono organizzazioni non commerciali o commerciali, costituite come Associazione, Comitato, Fondazione o impresa che, perseguendo finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, si caratterizzano per lo svolgimento in esclusiva o in via principale di una o più attività di interesse generale e per l’assenza di scopo di lucro.
Sono regolamentati dal Codice del Terzo Settore che definisce anche l’elenco delle attività di interesse generale, lo svolgimento di attività diverse e le modalità di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Un Ente del Terzo Settore può ottenere una qualifica specifica:

Tutti gli Enti del Terzo Settore hanno il divieto di distribuire utili, ad eccezione delle Imprese Sociali.
Non possono essere riconosciuti come Enti del Terzo Settore gli enti pubblici (e gli enti da essi controllati), gli enti privati con finalità economiche (associazioni di categoria o professionali), i sindacati, i partiti politici e le società commerciali non riconosciute come Imprese Sociali.

(8) vedi Il Colosseo quadrato (Palazzo della Civiltà Italiana) scheda aggiornata al 28 febbraio 2015 (Il Palazzo fa parte el Patrimonio di EUR spa, al 90% del Ministero Economia e Fiannze e 10% Comune di Roma

(9) Vai a Regolamento concessioni partrimonio indisponibile: le criticità secondo il coordinamento delle associazioni 3 marzo 2020

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