Edificazioni nell’ex Caserma Zignani: una questione di regole e di trasparenza
Autore : Redazione
Nel VII Municipio,nel quartiere Appio Latino, nella ex Caserma Goffredo Zignani a Piazza Zama, dal 2022 sono entrate in funzione le ruspe per costruire un complesso di appartamenti al servizio del Ministero della Difesa,senza fornire nessuna informazione ai cittadini sulla trasformazione in corso, nè da parte del Comune nè da parte del Municipio, e senza dare seguito nemmeno a una formale richiesta di accesso agli atti del Comitato Mura Latine, ultima di una lista di iniziative di quasi due anni, che continua a infrangersi nel silenzio delle amministrazioni coinvolte (1). Così il Comitato ha scritto al Presidente della Repubblica che, invece, ha risposto tempestivamente di aver preso in carico la richiesta impegnandosi a trasmetterla al Ministero della Difesa.
La vicenda però investe molte questioni, che vale la pena approfondire, una per volta.
Le opere in corso di realizzazione possono derogare alla pianificazione del PRG?
L’ area lungo il vallo ferroviario via Solunto-piazza Zama è normata dal Piano Regolatore Generale di Roma come zona a verde e servizi pubblici locali all’interno dell’ambito di valorizzazione C8, attuabile con specifico strumento urbanistico esecutivo, e dal Piano Territoriale Paesistico n. 15/12: zona di tutela orientata TOa/4, soggetta a norme di tutela delle preesistenze e della vegetazione.
L’Assessore all’urbanistica di Roma Capitale, interpellato sui lavori in corso nella ex caserma da Roma Today nel marzo scorso (2) ha dichiarato che “quelle in corso sono “opere di interesse militare” che “non passano per il comune” anche se sarebbe stato “comunque chiesto, dall’assessorato, un incontro al ministero“.
Ed effettivamente scopriamo, da una sentenza della Cassazione che riguarda una fattispecie differente ma che può dare utili indicazioni (3), che le opere destinate alla difesa nazionale – tra le quali sono comprese anche “sedi di servizioe relative pertinenze necessarie a soddisfare le esigenze logistico – operative dell’Arma dei carabinieri” e “caserme” – risultano assoggettate ad uno speciale regime derogatorio: assoluto in materia urbanistica ed edilizia, in quanto le opere destinate alla difesa militare non sono soggette al all’accertamento di conformità alle previsioni urbanistiche né al rilascio di titolo abilitativo, e soggette alla conferenza di servizi solo se riguardano aree vincolate o tutelate.
Ricordiamo che le regole fissate dal Piano regolatore sono il frutto di una pianificazione pubblica in funzione dell’armonico sviluppo urbano, della qualità della vita dei cittadini e della tutela del patrimonio collettivo, di cui fa parte anche il patrimonio arboreo. Pensare che possano essere derogate senza alcun atto dell’organo preposto ad approvare le varianti del PRG, che è l’Assemblea Capitolina, per la realizzazione, non solo di strutture finalizzate direttamente alla difesa del Paese, ma come in questo caso, anche di immobili residenziali – “248 appartamenti di servizio”(4) – seppure destinati alla organizzazione militare, anche considerando l’alto numero di aree e edifici militari presenti nella Capitale, desta notevole preoccupazione, per la prospettiva di possibili trasformazioni “fuori dalle regole” e senza coinvolgimento della cittadinanza.
Qual è il ruolo del Comune?
Ma tutto questo a nostro avviso non esclude del tutto il ruolo del Comune. Infatti, ricorda il comitato Mura Latine (1), la caserma Zignani era inclusa in un protocollo siglato nel 2001 tra l’allora sindaco Francesco Rutelli e il titolare del ministero della Difesa, oggi Capo dello Stato, Sergio Mattarella, per “quei beni militari dell’area romana che non rientrano più nelle esigenze della Difesa e che potrebbero far parte di processi di trasformazione urbanistica e/o sarebbero inclusi nel Nuovo Piano Regolatore Generale di Roma” da sviluppare “con successivi accordi di programma” per “definire in dettaglio tempi e modi della riutilizzazione delle strutture indicate”.
Per quanto concerneva la caserma Zignani, il protocollo prevedeva che il Comune si impegnasse ad individuare “un controvalore dell’area ceduta” da corrispondere eventualmente “anche in alloggi di servizio o in uffici per l’amministrazione delle difesa” da consegnare “chiavi in mano”. In cambio l’area poteva essere destinata “in parte a giardini pubblici”, “in parte a servizi di pubblica utilità” ed in parte come “complesso residenziale” (l’annuncio e il protocollo sono ancora sul sito del Dipartimento (5).
Certo è passato molto tempo, in seguito altri protocolli tra Comune e Ministero non hanno più citato la caserma Zignani, ma ci si aspetterebbe che le Amministrazioni che si sono succedute mantenessero il dialogo con il Ministeroper concordare trasformazioni compatibili con il Piano regolatore e che comunque potessero avere ricadute positive anche per i cittadini, in questa come nelle altre aree di demanio militare. A quanto pare nulla è stato fatto, non solo da parte di questa amministrazione, ma anche di quella precedente, quando l’attuale progetto ha cominciato a delinearsi. E dire che ancora nell’agosto 2017 un gruppetto di consiglieri del Municipio raccontava a Repubblica del progetto di trasformare quelle caserme abbandonate in un centro culturale, “un piccolo Beaubourg”, con intorno un parco e parcheggi (6).
Nessuna trasparenza e comunicazione con i cittadini
Ma al di là delle effettive possibilità di Comune e Municipio di incidere sugli interventi decisi dal Ministero, è davvero insopportabile il silenzio serbato in tutto questo tempo da parte dei nostri rappresentanti politici di fronte alle numerose sollecitazioni dei cittadini e dei comitati di quartiere. Non è stato dato finora seguito neanche alla richiesta di accesso agli atti avanzata dal Comitato il 28 febbraio scorso entro la scadenza di legge: nemmeno la classica risposta “si inoltra la richiesta di accesso al controinteressato”, o, al limite, la comunicazione che nessun atto è presente negli uffici comunali e municipali in quanto l’intervento non richiede autorizzazioni comunali.
Nessuna risposta neanche alle richieste di informazioni – rilanciate anche da un’interrogazione parlamentare (7) – sulle modalità di eliminazione di strutture in amianto e sull’abbattimento delle alberature nella citata zona che rientra nel PTP n. 15/12.
Ci aspettiamo che l’Assessore Veloccia, il Presidente Laddaga e tutti gli enti preposti rispondano ai cittadini, e chiedano al Ministero della Difesa di aprire un tavolo con Comune e Municipio per arrivare a un progetto che, oltre a “misura di militare” sia anche “a misura di cittadino” (8).
Vedi anche Roma Today 20 marzo 2024Ruspe in azione a Piazza Zama: nella caserma Zignani arriveranno 248 appartamenti Il complesso militare, situato in un popoloso quadrante, è stato interessato negli anni da diverse ipotesi di utilizzo. Dopo gli allarmi dei residenti RomaToday è in grado di spiegare cosa sta succedendo di Fabio Grilli
L’opera destinata alla difesa nazionale ex art 233 lett. m)* codice dell’ ordinamento militare, risulta assoggettata ad uno speciale regime derogatorio: assoluto in materia urbanistica ed edilizia in quanto le opere destinate alla difesa militare non sono soggette al all’accertamento di conformità alle previsioni urbanistiche né al rilascio di titolo abilitativo (art. 81, secondo comma del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616** e 352 del codice dell’ordinamento militare***; art 7, comma 1-lett.G, T.U. n. 380/2001**** e art 353 del codice dell’ordinamento militare*****) e soggetto a speciale procedimento amministrativo ex art, 147 d.lgs n. 42/2004******. Le opere destinate alla difesa militare, in particolare, sono soggette alle leggi sulla tutela del paesaggio e la loro costruzione in zona vincolata necessita, pertanto, della preventiva comparazione con l’interesse alla cui tutela è posto il vincolo paesaggistico dato che la Costituzione attribuisce al paesaggio (art. 9), un valore primario che non può essere sacrificato a quell’altro, di pari dignità, della sicurezza del paese (art. 52).
comma 1. Ai fini urbanistici, edilizi, ambientali e al fine dell’affidamento ed esecuzione di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, sono opere destinate alla difesa nazionale le infrastrutture rientranti nelle seguenti categorie: a) sedi di servizio e relative pertinenze necessarie a soddisfare le esigenze logistico – operative dell’Arma dei carabinieri; b) opere di costruzione, ampliamento e modificazione di edifici o infrastrutture destinati ai servizi della leva, del reclutamento, incorporamento, formazione professionale e addestramento dei militari della Marina militare, da realizzare nelle sedi di La Spezia, Taranto e La Maddalena su terreni del demanio, compreso quello marittimo; c) aeroporti ed eliporti; d) basi navali; e) caserme; f) stabilimenti e arsenali; g) reti, depositi carburanti e lubrificanti; h) depositi munizioni e di sistemi d’arma; i) comandi di unità operative e di supporto logistico; l) basi missilistiche; m) strutture di comando e di controllo dello spazio terrestre, marittimo e aereo; n) segnali e ausili alla navigazione marittima e aerea; o) strutture relative alle telecomunicazioni e ai sistemi di allarme; p) poligoni e strutture di addestramento; q) centri sperimentali di manutenzione dei sistemi d’arma; r) opere di protezione ambientale correlate alle opere della difesa nazionale; s) installazioni temporanee per esigenze di rapido dispiegamento; t) attività finanziate con fondi comuni della NATO e da utenti alleati sul territorio nazionale. 1-bis. Alle costruzioni e alle ricostruzioni di edilizia residenziale pubblica destinate a uso militare si applica l’articolo 1 della legge 29 luglio 1949, n. 717 (§), e successive modificazioni.
(§) Legge 29 luglio 1949, n. 717. Norme per l’arte negli edifici pubblici.
Art. 81. Competenze dello Stato comma 1. Sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti: comma 2. (comma abrogato dall’art. 4 d.P.R. n. 383 del 1994)
comma 1. Per la localizzazione di tutte le opere che siano qualificate dalle norme vigenti come destinate alla difesa nazionale, o che siano comunque destinate alla difesa nazionale non occorre l’accertamento di conformità urbanistica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383(§§).
Comma 2. La regione o la provincia autonoma interessata o il Ministero della difesa hanno facoltà di acquisire il parere del Comitato misto paritetico di cui all’articolo 322, in ordine alla compatibilità urbanistica dell’opera.
(§§) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1994, n. 383Regolamento recante disciplina dei procedimenti di localizzazione delle opere di interesse statale. note: Entrata in vigore del decreto: 15-12-1994 (Ultimo aggiornamento all’atto pubblicato il 18/04/2019)(GU n.141 del 18-06-1994 – Suppl. Ordinario n. 94)
(****) art 7, comma 1-lett.C, T.U. n. 380/2001 Articolo 7 Testo unico edilizia (D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) [Aggiornato al 08/02/2024] Attività edilizia delle pubbliche amministrazioni
Comma 1. Non si applicano le disposizioni del presente titolo per:
(…)
b) opere pubbliche, da eseguirsi da amministrazioni statali ocomunque insistenti su aree del demanio statale e opere pubbliche dininteresse statale, da realizzarsi dagli enti istituzionalmente competenti, ovvero da concessionari di servizi pubblici, previo accertamento di conformita’ con le prescrizioni urbanistiche ed edilizie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383 (§§§), e successive modificazioni;
(…)
(§§§) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1994, n. 383 Regolamento recante disciplina dei procedimenti di localizzazione delle opere di interesse statale. note: Entrata in vigore del decreto: 15-12-1994 (Ultimo aggiornamento all’atto pubblicato il 18/04/2019)(GU n.141 del 18-06-1994 – Suppl. Ordinario n. 94)
Fermo quanto disposto dall’articolo 352 (***) non occorre titolo abilitativo edilizio per la realizzazione di opere del Ministero della difesa ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
Si applica l’articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 (§§§§), per le opere che si eseguono a cura del genio militare).
Art. 106 (L) – Esenzione per le opere eseguite dal genio militare 1. Per le opere che si eseguono a cura del genio militare l’osservanza delle disposizioni di cui alle sezioni II Vigilanza sulle costruzioni in zone sismiche e III Repressione delle violazioni del presente capo è assicurata dall’organo all’uopo individuato dal Ministero della difesa.
1. Qualora la richiesta di autorizzazione prevista dall’articolo 146 (§§§§§) riguardi opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali, ivi compresi gli alloggi di servizio per il personale militare, l’autorizzazione viene rilasciata in esito ad una conferenza di servizi indetta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo.
2. Per i progetti di opere comunque soggetti a valutazione di impatto ambientale a normadelle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale e da eseguirsi da parte di amministrazioni statali, si applica l’articolo 26. I progetti sono corredati della documentazione prevista dal comma 3 dell’articolo 146.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero, d’intesa con il Ministero della difesa e con le altre amministrazioni statali interessate, sono individuate le modalità di valutazione congiunta e preventiva della localizzazione delle opere di difesa nazionale che incidano su immobili o aree sottoposti a tutela paesaggistica.
I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, a termini dell’articolo 142, o in base alla legge, a termini degli articoli 136, 143, comma 1, lettera d), e 157, non possono distruggerli, né introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione. (ecc)
Il Ministro della Difesa ed il Comune di Roma hanno sottoscritto un Protocollo d’Intesa mediante il quale vengono individuati, alla luce dei programmi della Municipalità nonché della legislazione vigente in materia di dismissioni, i criteri da attuare nel medio e lungo termine per la sistemazione definitiva di infrastrutture della Difesa ubicate nel Comune di Roma. Si tratta di immobili che un apposito Gruppo Misto di Lavoro Difesa-Comune ha individuato fra quei beni militari dell’area romana che non rientrano più nelle esigenze della Difesa e che potrebbero far parte di processi di trasformazione urbanistica e/o sarebbero inclusi nel Nuovo Piano Regolatore Generale di Roma. (…)Successivi accordi di programma, da sviluppare sulla base di intese e disponibilità anche di altre Amministrazioni dello Stato, definiranno in dettaglio tempi e modi della riutilizzazione delle strutture indicate nel Protocollo d’Intesa: (…la Caserma “Zignani” di Piazza Zama…)
Esiti Con il Protocollo di Intesa siglato nel 2001 da Ministero della Difesa e Comune di Roma si attua, per la prima volta, una ricognizione dei beni militari non più funzionali presenti sul territorio comunale e pertanto disponibili al riutilizzo nell’ambito delle previsioni del Nuovo Piano Regolatore in redazione. Sebbene l’attuazione del Protocollo si sia arrestata, l’operazione ricognitiva mette in evidenza l’imponente consistenza del patrimonio in questione e l’importanza dello stesso nell’ottica di attuazione del nuovo piano.
(8) Nell’articolo citato il Comitato Mura Latine chiede all’Amministrazione che si faccia carico di informare e coinvolgere la cittadinanza in un percorso di partecipazione, che richiami il soggetto al momento autonomamente operativo alla sua responsabilità di condivisione degli obiettivi di parte con quelli di natura pubblica, fissati dalla Pianificazione Generale e da tutti gli strumenti correlativi e conseguenti.assolva al proprio compito di pianificazione a tutela dell’interesse pubblico, ponendo un argine alle trasformazioni già avviate e riconducendole ad una pianificazione attuativa “comune”, rispettosa di ogni diritto della cittadinanza.
MATERIALI
La caserma Goffredo Zignani è un edificio in stile barocchetto eretto nel 1930 e sito in via Etruria, nel quartiere IX Appio-Latino a Roma. vedi Storia della caserma Zignani (da Wikipedia)
Dalla Gazzetta Ufficiale 2021 Esito di gara – Procedura aperta Codice Esigenza: 100319 – 367119 C.I.G: 8666340A00 CUP: D81B21000640001. Localita’: ROMA (RM) – Caserma “Goffredo Zignani”. Oggetto: Affidamento della progettazione definitiva, compreso il piano di sicurezza e coordinamento, e le relative indagini preliminari per la realizzazione di un polo abitativo di n.248 alloggi APP previa demolizione fabbricati fatiscenti. Gara espletata in data: 11/05/2021, 25/05/2021, 31/08/2021 e 16/11/2021. Importo: € 2.117.986,59 (esclusa IVA 22% e INARCASSA/EPAP 4%). Partecipanti: nr. 14. Esclusi: nr. 0. Tempo di espletamento del servizio: giorni 200 (duecento) con decorrenza dalla data di consegna. Aggiudicazione: offerta economicamente piu’ vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. 50/2016.
Dal sito dello Studio Vittorio Grassi Architects: siamo stati incaricati dal Ministero della Difesa di progettare un complesso residenziale di 248 appartamenti di servizio all’interno dell’area militare Zignani, a Roma. Il premio è un riconoscimento della nostra esperienza nel recupero delle aree urbane dismesse e dell’architettura residenziale sostenibile. Il contratto è stato firmato a dicembre dopo una gara di progettazione realizzata in team con INTEGRA Ingegneria Territorio Grandi infrastrutture S.r.l., Vespier Architects, Ai Engineering S.r.l. | Ai Studio. Il budget di costruzione è di circa € 54 milioni e il progetto sarà consegnato in 200 giorni.