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Quello che non va nella finanziaria:il M5S esclude il commercio ambulante dalla Bolkestein

Bancarelle a Piazzale Flaminio (foto AMBM)

Bancarelle a Piazzale Flaminio (foto AMBM)

Pubblichiamo  il primo di una serie di articoli di analisi e approfondimento dei provedimenti varati dal Governo su temi di cui si occupa Carteinregola. Cominciamo dall’emendamento sul commercio ambulante nella Finanziaria appena approvata.

2 GENNAIO 2018 E’ giusto che il suolo pubblico, un bene comune che dovrebbe essere assegnato con criteri subordinati all’interesse generale, alla trasparenza e all’equità,  sia concesso per fini commerciali a privati per anni e anni – con assai scarso ritorno economico per gli enti locali –  privati che possono cumulare decine di licenze per i banchi e cederne lo sfruttamento a terzi (o delegarne la gestione a dipendenti)? La maggioranza pentaleghista, ma soprattutto il M5S, come già le maggioranze di legislature  precedenti, ha ancora una volta salvato il commercio ambulante dall’applicazione della “Bolkestein”(1), la direttiva europea che obbliga alla messa a gara periodica dei beni pubblici limitatiquindi anche delle postazioni di vendita su suolo pubblico, accontentando così i desiderata della potente lobby. In questo caso, al contrario di quella sulle concessioni per gli stabilmenti balneari, il M5S non ha fatto nessuna sterzata.  Il leader Di Maio infatti aveva  già garantito, prima delle elezioni, alla Assemblea nazionale degli ambulanti, di escludere la categoria dall’applicazione della Bolkestein  entro i primi cento giorni di governo (2). Allora avevamo denunciato il “due pesi due misure” con le concessioni dei balneari (3), contraddizione che   adesso si è effettivamente risolta, con la resa agli interessi privati anche su quel fronte, sollecitata dall’anima leghista.

Che dire? Esattamente un anno fa avevamo denunciato l’ennesimo  spostamento dell’applicazione della Bolkestein  al 31 dicembre  2018 voluta dal Partito Democratico (4):  ora un nuovo emendamento targato 5 stelle – il 686 –   esclude del tutto l’applicazione della normativa, e  provocherà l’avvio di una procedura di infrazione da parte dell’Europa. Ma sopratutto dimostra che la tanto sbandierata  lotta ai privilegi  per l’ assegnazione di beni pubblici sulla base di criteri di equità e trasparenza non abita più nel MoVimento.

Escludendo dal discorso gli operatori dei mercati rionali, che meritano un’analisi più articolata e maggiori distinguo, la  giustificazione invocata per il no alla Bolkestein per le bancarelle di strada (5) è  la tutela delle famiglie di lavoratori italiani contro l’invasione di potenti multinazionali pronte a riempire i marciapiedi  di venditori di panini alla porchetta e biancheria intima al posto dei commercianti nostrani.  Una narrazione che, almeno a Roma, è assai surreale, visto  che  tra le centinaia di bancarelle che affollano soprattutto i luoghi più centrali – nella Capitale ci sono  12000 ambulanti, quanto tutta la Toscana e il doppio di Parigi –  sono assai pochi i titolari che esercitano  in proprio o con i familiari. Nella stragrande maggioranza dei casi infatti le licenze vengono affittate a terzi – soprattutto stranieri -, o date in gestione a dipendenti – soprattutto stranieri. E  proprio  il Movimento Cinque Stelle  nella passata legislatura aveva presentato   un progetto di legge per correggere la Bolkestein (6), laddove  introduce “un più rigido il sistema autorizzatorio e, in particolare…non riconosce la proroga automatica dei titoli autorizzatori scaduti, creando delle oggettive difficoltà operative agli oltre 160.000 operatori ambulanti e microimprese del settore(7).

Nella risposta a Carteinregola Di Maio assicurava che il MoVimento è a favore “di regole certe per tutti nella gestione dei beni pubblici, ma che questo si può fare con una legge senza accettare la direttiva europea“. Per adesso non abbiamo trovato traccia di regole certe nè nella finanziaria nè altrove,   ma solo l’ennesimo favore clientelare (qui sotto il testo dell’emendamento nella Legge di bilancio per il commercio su area pubblica).

Anna Maria Bianchi Missaglia

Per osservazioni e precisazioni: laboratoriocarteinregola@gmail.com

IL TESTO DELL’EMENDAMENTO 686 (con i riferimenti di legge)

scarica il  testo della Legge di Bilancio 2019 pubblicata  sulla Gazzetta Ufficiale legge-bilancio-2019-testo-definitivo

legge bilancio ambulanti GU 31 12 2018 1legge bilancio ambulanti GU 31 12 2018 2

Nel DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2010, n. 59. Attuazione della direttiva 2006/123/CE [cosiddetta Bolkestein NDR] relativa ai servizi nel mercato interno (scarica GU dl 59 2010 direttiva CE serviz) sono apportate le seguenti modificazioni (in rosso le esclusioni introdotte dal provvedimento approvato dal Parlamento il 31 dicembre 2018):

a) art. 7 (altri servizi esclusi):  le disposizioni del presente decreto non si applicano: (…) aggiunto lettera f bis) alle attività del commercio al dettaglio sulle aree pubbliche

b) art.16 (Selezione tra diversi candidati) aggiunto comma 4 bis) Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al commercio su aree pubbliche di cui all’articolo 27 del DL 31 marzo 1998 n.114*GU dl 59:2010 direttiva CE servizi art. 16c) l’articolo 70 è abrogato

Art. 70. (Commercio al dettaglio sulle aree pubbliche)

1. Il comma 2 dell’articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è sostituito dal seguente: “2. L’esercizio dell’attività di cui al comma 1 è soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche, a società dì persone, a società di capitali regolarmente costituite o cooperative.”.

2. Il comma 4 dell’articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è sostituito dal seguente: “4. L’autorizzazione all’esercizio dell’attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante è rilasciata, in base alla normativa emanata dalla regione,dal comune nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare l’attività. L’autorizzazione di cui al presente comma abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.”.

3. Al comma 13 dell’articolo 28 del citato decreto n. 114 del 1998

[ 13. Le regioni, al fine di assicurare il servizio piu’ idoneo a soddisfare gli interessi dei consumatori ed un adeguato equilibrio con le altre forme di distribuzione, stabiliscono, altresi’, sulla base delle caratteristiche economiche del territorio secondo quanto previsto dall’articolo 6, comma 3, del presente decreto, della densita’ della rete distributiva e della popolazione residente e fluttuante NDR]

dopo le parole: “della densità della rete distributiva e della popolazione residente e fluttuante ” sono inserite le seguenti: “limitatamente ai casi in cui ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale e sociale, di viabilità rendano impossibile consentire ulteriori flussi di acquisto nella zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo, in particolare, per il consumo di alcolici e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità. In ogni caso resta ferma la finalità di tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale e sono vietati criteri legati alla verifica di natura economica o fondati sulla prova dell’esistenza di un bisogno economico o sulla prova di una domanda di mercato, quali entità delle vendite di prodotti alimentari e non alimentari e presenza di altri operatori su aree pubbliche” .

[continua con… i criteri generali ai quali i comuni si devono attenere per la determinazione delle aree e del numero dei posteggi da destinare allo svolgimento dell’attivita’, per l’istituzione, la soppressione o lo spostamento dei mercati che si svolgono quotidianamente o a cadenza diversa, nonche’ per l’istituzione di mercati destinati a merceologie esclusive. Stabiliscono, altresi’, le caratteristiche tipologiche delle fiere, nonche’ le modalita’ di partecipazione alle medesime prevedendo in ogni caso il criterio della priorita’ nell’assegnazione dei posteggi fondato sul piu’ alto numero di presenze effettive NDR].

4. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 52 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

[Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137

art. 52:

[      Esercizio del commercio in aree di valore culturale e nei locali storici tradizionali
(rubrica così sostituita dall’art. 2-bis della legge n. 112 del 2013)

1. Con le deliberazioni previste dalla normativa in materia di riforma della disciplina relativa al settore del commercio, i comuni, sentito il soprintendente, individuano le aree pubbliche aventi valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico nelle quali vietare o sottoporre a condizioni particolari l’esercizio del commercio.
(comma così modificato dall’art. 2 del d.lgs. n. 62 del 2008)

1-bis. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 7-bis, i comuni, sentito il soprintendente, individuano altresì i locali, a chiunque appartenenti, nei quali si svolgono attività di artigianato tradizionale e altre attività commerciali tradizionali, riconosciute quali espressione dell’identità culturale collettiva ai sensi delle convenzioni UNESCO di cui al medesimo articolo 7-bis, al fine di assicurarne apposite forme di promozione e salvaguardia, nel rispetto della libertà di iniziativa economica di cui all’articolo 41 della Costituzione.
(comma aggiunto dall’art. 2-bis della legge n. 112 del 2013)

1-ter. Al fine di assicurare il decoro dei complessi monumentali e degli altri immobili del demanio culturale interessati da flussi turistici particolarmente rilevanti, nonché delle aree a essi contermini, d’intesa con la regione e i Comuni, adottano apposite determinazioni volte a vietare gli usi da ritenere non compatibili con le specifiche esigenze di tutela e di valorizzazione, comprese le forme di uso pubblico non soggette a concessione di uso individuale, quali le attività ambulanti senza posteggio, nonché, ove se ne riscontri la necessità, l’uso individuale delle aree pubbliche di pregio a seguito del rilascio di concessioni di posteggio o di occupazione di suolo pubblico. In particolare, i competenti uffici territoriali del Ministero, la regione e i Comuni avviano, d’intesa, procedimenti di riesame, ai sensi dell’articolo 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, delle autorizzazioni e delle concessioni di suolo pubblico, anche a rotazione, che risultino non più compatibili con le esigenze di cui al presente comma, anche in deroga a eventuali disposizioni regionali adottate in base all’articolo 28, commi 12, 13 e 14, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni, nonché in deroga ai criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l’esercizio del commercio su aree pubbliche e alle disposizioni transitorie stabilite nell’intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, prevista dall’articolo 70, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 recante attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno. In caso di revoca del titolo, ove non risulti possibile il trasferimento dell’attività commerciale in una collocazione alternativa potenzialmente equivalente, al titolare è corrisposto da parte dell’amministrazione procedente l’indennizzo di cui all’articolo 21-quinquies, comma 1, terzo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel limite massimo della media dei ricavi annui dichiarati negli ultimi cinque anni di attività, aumentabile del 50 per cento in caso di comprovati investimenti effettuati nello stesso periodo per adeguarsi alle nuove prescrizioni in materia emanate dagli enti locali.
(comma modificato dall’art. 4, comma 1, legge n. 106 del 2014 poi dall’art. 16, comma 1-ter, legge n. 125 del 2015)

5. Con intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, anche in deroga al disposto di cui all’articolo 16 del presente decreto, sono individuati, senza discriminazioni basate sulla forma giuridica dell’impresa, i criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l’esercizio del commercio su aree pubbliche e le disposizioni transitorie da applicare, con le decorrenze previste, anche alle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto ed a quelle prorogate durante il periodo intercorrente fino all’applicazione di tali disposizioni transitorie.

 * Vai a DL 31 marzo 1998 n.114 Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Art. 27. Definizioni

1. Ai fini del presente titolo si intendono:

a) per commercio sulle aree pubbliche, l’attivita’ di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilita’, attrezzate o meno, coperte o scoperte;

b) per aree pubbliche, le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprieta’ privata gravate da servitu’ di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;

c) per posteggio, la parte di area pubblica o di area privata della quale il comune abbia la disponibilita’ che viene data in concessione all’operatore autorizzato all’esercizio dell’attivita’ commerciale;

d) per mercato, l’area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilita’, composta da piu’ posteggi, attrezzata o meno e destinata all’esercizio dell’attivita’ per uno o piu’ o tutti i giorni della settimana o del mese per l’offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l’erogazione di pubblici servizi;

e) per fiera, la manifestazione caratterizzata dall’afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilita’, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festivita’;

f) per presenze in un mercato, il numero delle volte che l’operatore si e’ presentato in tale mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l’attivita’;

g) per presenze effettive in una fiera, il numero delle volte che l’operatore ha effettivamente esercitato l’attivita’ in tale fiera.

NOTE

(1) La direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006. La “direttiva sui servizi”, questo è il suo nome corretto,  meglio nota come direttiva Bolkestein, reca disposizioni miranti a regolamentare la libera circolazione dei servizi tra gli Stati membri e la libertà di stabilimento delle attività economiche di servizi e fu approvata nel 2006, quando la Commissione europea era guidata da Romano Prodi.  La direttiva, recepita definitivamente dall’ordinamento italiano con il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, si configura come una direttiva quadro che dispone norme di portata generale nonché princìpi operativi, riconoscendo ai singoli Stati membri la facoltà di stabilire le modalità nonché i tempi di applicazione degli stessi. In pratica  sancisce la parità di tutte le imprese e i professionisti europei nell’accesso ai mercati dell’Unione: un’impresa tedesca o francese non deve subire svantaggi se vuole operare in Italia soltanto perché ha la sede in un altro paese dell’Unione. In realtà è una questione complicata, che oltre agli ambulanti, riguarda anche i gestori di stabilimenti balneari e altre categorie, e nel tempo ha causato diverse proteste. Infatti  la direttiva stabilisce anche che quasi tutte le concessioni pubbliche, cioè beni di proprietà statale, come le spiagge o gli spazi occupati dagli ambulanti, possono essere concesse ai privati solo per quantità di tempo determinate al termine delle quali la concessione deve essere messa pubblicamente a gara. Chi per decenni ha goduto di rinnovi quasi automatici è contrario alle gare perché teme di perdere il lavoro o i propri investimenti. Una delle disposizioni della direttiva stabilisce per esempio che le gare per affidare in gestione servizi pubblici debbano avere regole chiare e ricevere pubblicità internazionale.

(2)  13 dicembre 2017  Di Maio (M5S) agli ambulanti: se vado al Governo ci mettiamo insieme per uscire dalla Bolkestein

(3) La lettera di Carteinregola a  Il Fatto Quotidiano 14 dicembre 2017

il fatto di Maio ambulanti 2017-12-14Mentre con l’Associazione Carteinregola festeggiamo la prossima conclusione dell’iter del nuovo Regolamento per gli impianti sportivi comunali, portato coraggiosamente avanti dalla maggioranza pentastellata della Capitale, che fissa finalmente regole certe e controlli stringenti per i gestori di questo importante patrimonio comunale, giunge come una doccia fredda il discorso del leader nazionale Luigi Di Maio all’Assemblea degli ambulanti a Venezia, indetta per protestare contro la direttiva europea “Bolkestein” che prevede una riassegnazione di tutte le concessioni di suolo pubblico attraverso delle gare di evidenza pubblica. Di Maio infatti promette alla categoria di cancellare la direttiva nei primi cento giorni del suo eventuale Governo. E paradossalmente lo fa in nome di una politica “al servizio dei cittadini e non delle lobbies”.

Eppure proprio le regole della Bolkestein e del nuovo Codice dei contratti sono una garanzia di trasparenza e di democrazia, contro l’opacità  delle promesse e dei favori, che soprattutto nella Capitale, da troppo tempo condiziona ogni aspetto che riguardi l’assegnazione di beni pubblici. Le piazze, le strade  e i marciapiedi, come i locali di proprietà pubblica, gli impianti sportivi comunali, le spiagge e  molto altro,   sono un patrimonio di tutti, che deve essere gestito nell’interesse generale e assegnato ai privati con criteri che li rendano accessibili a quanti legittimamente possono aspirarvi, compresi i tanti esclusi a causa di assegnazioni e proroghe  che premiano le rendite di posizione. E va ricordato che, quando si parla di ambulanti, non ci si riferisce soltanto alle piccole attività in proprio o con la famiglia ma a quella grossissima fetta della categoria –   almeno a Roma – costituita da veri e propri imprenditori   che possiedono  numerose  licenze per banchi che danno in gestione a dipendenti o subaffittano a terzi.

E a questo punto viene la netta sensazione che il rispetto delle regole e della legalità, tanto propagandate da un MoVimento nato come riscossa dei cittadini per bene, stia progressivamente virando verso la solita palude degli interessi particolari. Mesto segnale  della mutazione genetica che subiscono tanti movimenti quando, conquistato un posto di rilievo sulla ribalta politica, finiscono con il mettere  davanti a tutto il  raccolto elettorale e il consenso delle corporazioni di turno,   anche quando cozzano con i più generali  interessi di tutti i cittadini.

Del resto   l’appello alle regole, non solo per il MoVimento, va sempre a corrente alternata: obblighi per gli altri, eccezioni per se stessi. Come Vittorio  Gassman nell’episodio “La strada è di tutti” nel film I Mostri di Dino Risi,  che applicava  le regole a seconda che vestisse i panni del pedone o dell’automobilista.

(4)Vedi  Sole24ore 20 dicembre 2017 Manovra: Pd ‘salva’ ambulanti, Bolkestein rinviata al 2020Emendamento approvato, restano valide concessioni in essere. Via libera della commissione alla manovra, in Aula domattina(…) Nuovo rinvio – inoltre – per la piena entrata in vigore anche in Italia della direttiva Bolkestein sul commercio ambulante. Un emendamento del Pd approvato nella notte in Commissione Bilancio della Camera prevede che “al fine di garantire che le procedure per l’assegnazione delle concessioni del commercio su aree pubbliche siano realizzate in un contesto temporale e regolatorio omogeneo, il termine delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione e con scadenza anteriore al 31 dicembre è prorogato fino a tale data”.

(5) vedi La risposta di Di Maio a Carteinregola

il fatto risposta Di Maio ambulanti 2017-12-17

(6) primo firmatario era  Ivan Della Valle, ex del Movimento 5 Stelle, deputato nella scorsa legislatura, diventato  poi famoso  soprattutto per la vicenda dei rimborsi non corrisposti al Movimento 5 Stelle nel corso della sua attività da parlamentare.

(7) E che  non si tratti di “piccoli” imprenditori  lo si evince sempre  dalla Proposta  di legge del deputato Della Valle   dove  si afferma che il  commercio sulle aree pubbliche,può essere svolto da “piccole imprese che soddisfano i seguenti requisitihanno meno di 50 dipendenti”,  “hanno un fatturato annuo non superiore a 7 milioni di euro o hanno un totale di bilancio annuo non superiore a 5 milioni di euro“.

 vedi Il commento di Cartinregola alla risposta di Di Maio Ambulanti: la risposta Di Maio non affronta il vero nocciolo della questione 22 dicembre 2017

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