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Referendum ATAC, aveva vinto il sì

Una riflessione sul clamoroso ribaltamento del risultato del Referendum su Atac dell’autunno 2018

Il 3 dicembre scorso il TAR del Lazio ha accolto il ricorso (1) proposto dal Comitato promotore del referendum di Radicali Italiani sulla messa a gara del servizio di trasporto pubblico di Roma e attualmente svolto da Atac (2), con il quale si contestava l’applicazione del quorum minimo alla consultazione. Infatti nel 2018 l’attuale maggioranza pentastellata aveva modificato lo Statuto della Capitale (3), introducendo, accanto ai referendum consultivi, anche quelli propositivi e abrogativi, con l’obbligo di adozione delle risultanze da parte dell’Assemblea Capitolina e abolendo la soglia minima di numero di elettori per la  validità  della votazione. All’epoca Carteinregola aveva criticato fortemente le modifiche, per i rischi che bocciature e proposte potessero passare con l’avallo di ristrette minoranze (4). Tuttavia, in occasione del referendum consultivo su ATAC, avevamo anche rilevato una notevole incoerenza sulla mancanza di pubblicità e informazione da parte del Comune sull’imminente consultazione (5), e, dopo il mancato raggiungimento del quorum, avevamo fatto notare che avendo votato circa 386.900 cittadini su 2.363.989 iscritti al voto, pari al 16,38% , con il il Sì che aveva raggiunto il 74%, se il referendum fosse rientrato nelle modifiche allo Statuto, avrebbe vinto il SI. Ora questa sentenza del TAR conferma che il nuovo Statuto era effttivamente vigente (6) e che quindi ha vinto il SI, con la conseguenza che “a seguito della proclamazione del positivo esito referendario da parte della Sindaca, l’Assemblea Capitolina avrebbe dovuto determinarsi, con assunzione delle relative responsabilità politiche, sull’esito delle consultazioni, motivando pubblicamente l’eventuale non accoglimento dell’indirizzo espresso dal referendum(1).

Così la Sindaca ha dovuto riconoscere l’esito del Referendum dell’11 novembre del 2018, firmando l’ordinanza il 28 gennaio 2021 (il termine era il 29), e il Presidente dell’Assemblea Capitolina Marcello De Vito ora ha 60 giorni di tempo per convocare un’Assemblea Capitolina nella quale i consiglieri comunali di maggioranza ed opposizione dovranno affrontare, sul piano politico, le conseguenze del quesito referendario. E decidere se dare seguito o meno alle richieste di messa a gara del servizio dell’ ATAC (7)

Facciamo presente che, se anzichè consultivo il referendum fosse stato propositivo – come nei fatti era, visto che il sì era per introdurre la liberalizzazione del servizio di ATAC – il risultato avrebbe dovuto essere obbligatoriamente avallato all’Assemblea Capitolina. E comunque la si pensi nel merito, qualche riflessione sullo strumento “democrazia diretta” è d’obbligo (e anche sulla coerenza del M5S capitolino, visto che le regole non possono essere a corrente alternata, secondo le posizioni della maggioranza sui quesiti proposti)

AMBM

15 febbraio 2021

Per ossrevazioni e precisazioni: laboratoriocarteinregola@gmail.com

NOTE

(1) Vai alla sentenza del TAR Lazio del 3 dicembre 2020

(2) VEDI la nostra sezione REFERENDUM ATAC 11 novembre 2018: per un voto consapevole 19 Ottobre 2018Continua#

(3) Vedi art. 10 dello Statuto di Roma Capitale contenuto nell’ordinanza sindacale n. 101 del 1° giugno 2018

(4) Nuovo Statuto, i rischi per la democrazia della “democrazia diretta”-15 Gennaio 2018 Continua# Scrivevamo allora: “…ci  preoccupa molto l’idea che referendum  abrogativi e propositivi riguardanti  provvedimenti di competenza dell’Assemblea Capitolina, possano passare a maggioranza,  indipendentemente dal numero di votanti, offrendo la possibilità a minoranze organizzate di poter influenzare scelte importanti per la città anche se non rappresentano né la maggioranza né un consistente numero di cittadini interessati dal provvedimento…”

(5) vedi Referendum ATAC, quale informazione? -23 Settembre 2018 Continua#

(6) (Dalla sentenza del TAR): “…il principio per cui l’azione amministrativa è retta dal generale principio di legalità che impone che si applichi la norma esistente al momento dell’adozione del singolo atto. Se nel corso di un procedimento amministrativo, articolato in distinte fasi, sia pure tra loro coordinate, si succedono norme diverse, si applica la disciplina vigente nel momento in cui si svolge l’automa fase del procedimento stesso, salva l’incidenza su situazioni giuridiche già consolidate ed in conformità al principio di economicità dei mezzi giuridici che impone la conservazione dell’attività già utilmente posta in essere. (…) La eliminazione del quorum – disposta con la delibera n. 5 del 2018 con il dichiarato scopo di conformare la disciplina comunale ai principi espressi dal Codice di buona condotta sui referendum adottato dalla Commissione Europea per la Democrazia attraverso il Diritto, che considera con sfavore la sussistenza di soglie e percentuali minime determinanti una sostanziale assimilazione degli elettori che si astengono a quelli che esprimono un voto negativo – dispiega la sua incidenza proprio nella fase di indizione delle consultazioni – avvenuta nella fattispecie con l’ordinanza n. 101 del 1° giugno 2018 – nella quale, come sopra esposto viene, esternata e divulgata l’iniziativa, con concentrazione, in tale momento, della rilevanza della partecipazione al voto.

(7) Roma Today 28 gennaio 2021 Referendum Atac: a distanza di due anni Raggi proclama la vittoria del sì I romani vogliono Atac privata: al referendum ha vinto il sì, Raggi proclama i risultati due anni dopo : https://www.romatoday.it/politica/referendum-atac-raggi-proclama-vittoria-si.html

(8) Dopo il referendum ATAC (alla faccia della democrazia diretta) -22 Novembre 2018Continua#

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