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Referendum autonomia differenziata: il secondo quesito delle Regioni, autogoal o gioco delle 3 carte?

E’ arrivata come una doccia fredda la scelta delle 5 Regioni di presentare un secondo quesito di abrogazione parziale da sottoporre a referendum contro la legge Calderoli dell’Autonomia differenziata, anzichè la sola richiesta di abrogazione, sulla quale un ampio fronte politico e della società civile incomincerà a breve a raccogliere le firme.

Cinque Regioni si sono accordate per presentare la richiesta di referendum abrogativo ex art. 75 della Costituzione per la legge sull’autonomia differenziata: Campania, Emilia Romagna, Toscana, Puglia, Sardegna, con un testo che deve essere identico. Ma i prime tre Consigli regionali che hanno proceduto all’approvazione – apripista la Regione Campania del Presidente De Luca l’8 luglio – hanno introdotto, oltre al quesito dell’abrogazione totale, un secondo quesito (1) che prevede un’abrogazione parziale, di cui facciamo in calce una disamina.

Una decisione ufficialmente motivata dal mantenere in piedi un’alternativa nel caso che la Consulta dovesse bocciare il quesito della cancellazione totale, che tuttavia testimonia l’ambiguità che uno schieramento trasversale ha mantenuto – ed evidentemente continua a mantenere – rispetto all’autonomia regionale differenziata.

Un clamoroso autogoal, quanto meno se l’obiettivo era quello di fermare la devastante legge Calderoli e i suoi irreversibili effetti sull’unità della Repubblica e sui diritti delle persone, per molti motivi che trattiamo poco oltre. Ma a leggere il sottotesto delle premesse del voto del Consiglio della Regione Emilia Romagna (2) si vede chiaramente l’intento di continuare a difendere l’operato dell’ex Presidente regionale Bonaccini, tuttora Presidente del Partito Democratico, che nel 2018 -2019 firmò le pre intese per l’autonomia regionale insieme a Zaia e Fontana, con meno materie ma identico spirito delle Regioni a trazione leghista Veneto e Lombardia.

La sua posizione – ancora vantata per tutta la campagna elettorale per le europee che si è conclusa con la sua elezione (3) – è sempre stata quella di una “autonomia buona” – la sua – contrapposta a un autonomia “cattiva”, quella di Calderoli e dei colleghi leghisti. Anche se chiunque si prenda la briga di approfondire le richieste delle preintese avviate con il governo Gentiloni e proseguite durante il Conte 1, potrà verificare che le differenze sono più quantitative che qualitative, e assai poco significative rispetto alla filosofia dell'”appropriazione di poteri” che ha caratterizzato le richieste di autonomia differenziata.

Massimo Villone, su Il Quotidiano del Sud del 10 luglio (4), ha evidenziato le criticità del quesito parziale appena approvato dalla Regione Campania, ricordando che “un quesito abrogativo parziale comporta la cancellazione di uno o più parole in uno o più articoli o commi della legge: le parole che restano danno un contenuto normativo diverso da quello originario, ma per la giurisprudenza il “ritaglio” che nega radicalmente o capovolge l’impianto originario della norma è inammissibile per eccesso di manipolatività. Deve trattarsi di un ritaglio che si può definire correttivo”, quindiil quesito parziale in più o meno larga misura dà ragione all’avversario politico che ha approvato la legge. Il costituzionalista “smonta” anche l’argomento a giustificazione dell’affiancamento di un quesito parziale a quello totalmente abrogativo, come “paracadute” nel caso che la Corte Costituzionale dichiari inammissibile il primo, per assicurare comunque il voto popolare. Si chiede Villone: “cui prodest avere un voto popolare che cancella solo alcuni limitati profili della legge e che quindi implicitamente la legittima per il resto?” Ma la sua critica entra anche nel merito del testo che “tocca soltanto alcune parole degli articoli 1 e 4 con un effetto che può essere riassunto nel condizionare l’operatività della legge e la determinazione dei Livelli Essenziali di Prestazione“, ma ancora una volta si parla di “determinazione” e non di “finanziamento o concreta erogazione delle prestazioni e non viene quindi superato uno dei punti più controversi della legge Calderoli: la mancata garanzia delle risorse per un’effettiva riduzione dei divari territoriali e delle disuguaglianze. Villone non nasconde il “sospetto di un disegno occulto che scommette sulla dichiarazione di inammissibilità del quesito abrogativo totale per lasciare in campo un solo inutile parziale“, con un effetto ancora più devastante della situazione attuale: “il referendum, anche se vincente, avrebbe alla fine il solo effetto concreto di legittimare col voto popolare la legge Calderoli“. Chi potrebbe poi opporsi ancora? E conclude durissimo: “il quesito parziale approvato è la mossa di chi finge di voler bloccare Calderoli e in realtà gli spiana la strada. E’ un palese imbroglio – politico si intende. Prepariamoci all’Italia che torna a essere espressione geografica”.

La battaglia referendaria, già ardua per i tempi strettissimi della raccolta firme – entro metà settembre, due mesi in piena estate – e ancora di più per il voto che dovrà contare su un’altissima partecipazione, sarà quindi ulteriormente penalizzata dal quadro confuso che due quesiti – la raccolta firme però riguarda solo l’abrogazione totale della legge Calderoli – produrranno negli elettori, su un tema già molto complesso da illustrare e comprendere.

Restiamo fiduciosi nella promessa fatta dai promotori del quesito parziale di ritirarlo se la Consulta accoglierà quello principale, anche se sarà necessario l’accordo di tutte le 5 Regioni.

Ma così diventa ancora più importante l’impegno della società civile e di quella parte di classe politica che non cerca appropriazioni di potere o facili consensi e che continua a credere nella Costituzione e nell’uguaglianza dei diritti dei cittadini.

Anna Maria Bianchi Missaglia

Il testo della Legge Calderoli con le abrogazioni del quesito parziale:

Art. 1 Finalità

art. 1 comma 2

2. L’attribuzione di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, relative a materie o ambiti di materie riferibili ai diritti civili e sociali che devono essere garantiti equamente su tutto il territorio nazionale, e’ consentita subordinatamente alla determinazione, nella normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge o sulla base della procedura di cui all’articolo 3, dei relativi livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, ivi compresi quelli connessi alle funzioni fondamentali degli enti locali nel rispetto dell’articolo 1, comma 793, lettera d), della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che devono essere garantiti equamente su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), e nel rispetto dei principi sanciti dall’articolo 119 della Costituzione. Tali livelli indicano la soglia costituzionalmente necessaria e costituiscono il nucleo invalicabile per rendere effettivi tali diritti su tutto il territorio nazionale e per erogare le prestazioni sociali di natura fondamentale, per assicurare uno svolgimento leale e trasparente dei rapporti finanziari fra lo Stato e le autonomie territoriali e per favorire un’equa ed efficiente allocazione delle risorse e il pieno superamento dei divari territoriali nel godimento delle prestazioni inerenti ai diritti civili e sociali.

Art. 4 Trasferimento delle funzioni

art. 4, comma 1, primo periodo

1. Il trasferimento delle funzioni, con le relative risorse umane, strumentali e finanziarie, concernenti materie o ambiti di materie riferibili ai LEP di cui all’articolo 3, puo’ essere effettuato, secondo le modalita’ e le procedure di quantificazione individuate dalle singole intese, soltanto dopo la determinazione dei medesimi LEP e dei relativi costi e fabbisogni standard, nei limiti delle risorse rese disponibili nella legge di bilancio. Qualora dalla determinazione dei LEP di cui al primo periodo derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si puo’ procedere al trasferimento delle funzioni solo successivamente all’entrata in vigore dei provvedimenti legislativi di stanziamento delle risorse finanziarie volte ad assicurare i medesimi livelli essenziali delle prestazioni sull’intero territorio nazionale, ivi comprese le Regioni che non hanno sottoscritto le intese, al fine di scongiurare disparita’ di trattamento tra Regioni, coerentemente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica e con gli equilibri di bilancio, nel rispetto dell’articolo 9 della presente legge e della lettera d) del comma 793 dell’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

art. 4, comma 2

2. Il trasferimento delle funzioni relative a materie o ambiti di materie diversi da quelli di cui al comma 1, con le relative risorse umane, strumentali e finanziarie, puo’ essere effettuato, secondo le modalita’, le procedure e i tempi indicati nelle singole intese, nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente, dalla data di entrata in vigore della presente legge.

vedi anche Referendum Autonomia differenziata, che fare

Vai a Autonomia Regionale Differenziata cronologia e materiali

NOTE

(1) Secondo quesito : Volete voi che sia abrogata la legge 26 giugno 2024, n. 86, “Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione”, limitatamente alle seguenti parti: art. 1, comma 2, limitatamente alle parole “relative a materie o ambiti di materie riferibili ai diritti civili e sociali che devono essere garantiti equamente su tutto il territorio nazionale”, nonché alle parole “nella normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge o sulla base della procedura di cui all’articolo 3”, nonché alla parola “relativi”; art. 4, comma 1, primo periodo, limitatamente alle parole “concernenti materie o ambiti di materie riferibili ai LEP di cui all’articolo 3”, nonché alla parola “medesimi”; art. 4, comma 2 “2. Il trasferimento delle funzioni relative a materie o ambiti di materie diversi da quelli di cui al comma 1, con le relative risorse umane, strumentali e finanziarie, può essere effettuato, secondo le modalità, le procedure e i tempi indicati nelle singole intese, nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente, dalla data di entrata in vigore della presente legge.”?;

(2) VEDI DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 10 LUGLIO 2024, N.186 Richiesta di indizione di referendum popolare per deliberare l’abrogazione di parte della legge 26 giugno 2024, n. 86, recante “Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione” pubblicata in Gazzetta Ufficiale serie generale n. 150 del 28 giugno 2024. (A firma dei consiglieri Marcella Zappaterra, Federico A. Amico, Silvia Piccinini, Silvia Zamboni, Stefania Bondavalli, Giulia Pigoni, Stefano Caliandro e Palma Costi).

(…) Premesso che:  
– questa Assemblea legislativa richiede di indire il seguente referendum abrogativo nella convinzione che l’intervento legislativo, dichiaratamente finalizzato a fissare princìpi e procedure per l’attribuzione alle Regioni a statuto ordinario di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, contraddice in realtà l’esigenza di un’autentica riforma in senso autonomistico, alterando l’equilibrio dei rapporti tra le Regioni e tra le Regioni e lo Stato;

– la Regione Emilia-Romagna ha convintamente aderito a tutte le iniziative, anche in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, tese a sostenere lo sviluppo di modelli autonomistici, a condizione dell’intangibilità dei princìpi fondativi della Costituzione, quali la promozione delle autonomie, l’unità e l’indivisibilità della Repubblica di cui all’articolo 5 della Costituzione;  

– su questa base, le Regioni hanno sostenuto le iniziative volte al riconoscimento di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia a condizione del pieno rispetto dei princìpi di uguaglianza e solidarietà, senza pregiudizio al principio di coesione nazionale;  

– la Regione Emilia-Romagna, nella passata Legislatura, aveva avanzato una propria proposta di autonomia, sulla base di un ricco e proficuo confronto avvenuto in Assemblea legislativa, assunto a partire dalla risoluzione assembleare n. 5321 del 3 ottobre 2017, che dava mandato al Presidente per l’avvio delle trattative con il Governo nazionale;  

– analogo e proficuo confronto per l’elaborazione della proposta era intervenuto con le rappresentanze istituzionali, economiche e sociali del territorio regionale in seno al Tavolo del Patto per il Lavoro;  

– i successivi sviluppi del disegno di legge recante “Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione” si sono posti tuttavia in contraddizione con l’affermazione dei sopra richiamati princìpi, tanto che, in sede di espressione del parere delle Regioni nella Conferenza unificata del 2 marzo 2023, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 sul medesimo disegno di legge, la Regione Emilia-Romagna, unitamente alle regioni Campania, Puglia e Toscana, ha espresso voto contrario;  

– nel successivo iter parlamentare non si sono determinate condizioni migliorative del testo di legge tali da superare le maggiori criticità evidenziate, tanto che numerose disposizioni della Legge n. 86 del 2024 sono suscettibili di sindacato da parte della Corte Costituzionale per la loro ridondanza sull’esercizio delle competenze legislative regionali;  

– l’individuazione dei Livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (LEP) assume particolare rilevanza in quanto presupposto necessario per il riconoscimento di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, che – nell’impianto della Legge n. 86 del 2024 – viene limitata ad alcune materie, con forte pregiudizio per l’unità giuridica ed economica dell’ordinamento;  (…)

(3) Carteinregola il 6 maggio 2024 e a più riprese ha scritto una Lettera aperta al Presidente Bonaccini, candidato alle elezioni europee che non ha mai avuto risposta

(4) vedi Quotidiano del Sud 10 Luglio 2024, Autonomia differenziata, il passo falso di De Luca di MASSIMO VILLONE

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