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Regione Lazio: ancora regali ai proprietari di mansarde (e danni al Paesaggio)

Foto AMBM

Continua, un pezzo alla volta, la lunga marcia dei favori ai proprietari di immobili, che smonta, un pezzo alla volta, conquiste collettive che riguardano la vivibilità degli spazi, la tutela dei centri storici, le regole sulle destinazioni che garantiscono la qualità della vita dei cittadini.

Dopo la proposta di legge per permettere di trasformare cantine e garages in abitazioni, uffici, negozi presentata dalla Presidente della Commissione Urbanistica (1), la Giunta regionale del Lazio il 7 agosto ha approvato una Proposta di legge, “Semplificazioni e misure incentivanti il governo del territorio (2), che interviene su molte norme urbanistiche, ridimensionando regole a difesa dell’interesse pubblico e allargando i margini degli interessi privati ( la Pl deve ancora andare alle Commissioni competenti e al voto del Consiglio regionale)

La relazione illustrativa dell’Art. 3, intitolato “Modifiche alla legge regionale 16 aprile 2009, n. 13 “Disposizioni per il recupero a fini abitativi e turistico ricettivi dei sottotetti esistenti” , spiega che “modifica la disciplina regionale in tema di interventi di recupero dei sottotetti esistenti ” aggiornando “la data di realizzazione dei sottotetti che è possibile sottoporre a recupero a destinazione residenziale o turistico-ricettiva” – periodica riapertura dei termini da varie Amministrazioni regionali a questa parte – ma soprattutto rimuovendo “la preclusione, che attualmente sussiste, della realizzabilità di tali interventi negli insediamenti urbani storici, ad eccezione degli edifici tutelati come beni storici o monumentali“. Un’ ulteriore spinta alle trasformazioni incongrue dei tessuti dei centri storici – come vederemo la normativa consente modifiche all’edificio– e anche alla deriva iperturistica che sta cambiando i connotati al centro della Capitale e non solo.

Sarebbe bello che le opposizioni alzassero barricate su tale provvedimento (3), ma in questo caso, come in numerosi altri, c’è qualche difficoltà, dato che questa iniziativa è l’ultima di una serie di modifiche cominciata tanti anni fa e andata avanti per progressivi abbassamenti dell’asticella delle regole, dalla Giunta Polverini alla Giunta Zingaretti.

E’ la Regione guidata dal centro sinistra di Zingaretti a introdurre per il recupero dei sottotetti “a fini abitativi”, anche quelli “turistico ricettivi”. Altre modifiche hanno interessato uno degli aspetti più delicati, l’altezza dei locali che si rendono abitabili: se la legge regionale di Marrazzo (centrosinistra) del 2009 indicava che “la  distanza  tra  il  solaio  di  calpestio  ed  il  piano  virtuale orizzontale, mediano tra il punto  piu’  alto  e  quello  piu’  basso dell’intradosso del solaio sovrastante ad esso, deve  essere  fissati in 2,40 metri per gli spazi ad  uso  abitazione,  riducibile  a  2,20 metri per gli spazi accessori o di servizio“, le modifiche Polverini l’avevano portata a “2,00 metri, ivi compresi i volumi tecnici con copertura piana;”; poi nel 2014 le nuove modifiche del Consiglio guidato da Zingaretti l’avevano fatta scendere addirittura a 1,90 mt. Ora la Proposta di legge della Giunta Rocca la riporterebbe a 2 metri, pochi centimetri in più, forse per mettersi al riparo dalle critiche dell’opposizione. Invece sul fronte della tutela paesaggistica dei centri storici la PL Ciacciarelli fa un consistente – e inaccettabile – passo indietro persino rispetto alla Giunta Polverini.

La legge della Giunta Marrazzo prevedeva che le disposizioni della legge  non  si  applicassero alle zone territoriali omogenee «A», cioè a quelle zone che il D.M. 1444/68 definisce “le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi”. Nell’era Polverini si era già operato un restringimento delle esclusioni “alle zone individuate come insediamenti urbani storici dal Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (PTPR)”, a Roma si tratta della città compresa nelle Mura Aureliane. L’attuale Proposta di legge prevede invece che le trasformazioni possano “applicarsianche alle zone individuate come insediamenti urbani storici dal PTPR, ad eccezione degli edifici vincolati, ai sensi della Parte seconda del d. lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali). E’ da notare che la “Parte Seconda” riguarda i “Beni Culturali”, mentre non viene citata dal provvedimento la “Parte Terza” che tratta i “Beni Paesaggistici” tutelati dal PTPR (4).

Un letale combinato disposto visto che la legge già prevede che “l’intervento di recupero del sottotetto a fini abitativi puo’ essere realizzato anche mediante l’apertura di finestre, lucernari, porte, nella salvaguardia delle caratteristiche strutturali e formali dell’edificio” e soprattutto consente “modificazioni delle altezze di colmo e di gronda nonché delle linee di pendenza delle falde unicamente al fine di assicurare i parametri fissati dalla presente legge a condizione che non comportino un aumento superiore al 20 per cento della volumetria del sottotetto esistente.”

da teknoring.com

Il rischio di interventi consistenti sullo skyline dei centri storici, con modifiche alla conformazione dei tetti, aumenti di cubature, apertura di nuove finestre, per ricavare spazi dove poi stipare turisti e studenti fuori sede è davvero dietro l’angolo.

Infine va ricordato che nella legge nazionale di iniziativa del Ministro Salvini recentemente approvata, battezzata “Salva Casa“, è stato anche introdotto con un emendamento una modifica dedicata al recupero dei sottotetti che, “nei limiti e secondo le procedure previste da ciascuna regione”, consente di derogare ai limiti di distanza tra edifici e confini e che non per caso – prevede che “Resta fermo quanto previsto dalle leggi regionali piu’ favorevoli (5).

Purtroppo anche questa battaglia di Carteinregola, come troppe su cui ci siamo impegnati – Piano casa, PTPR, Legge di rigenerazione urbana (6) – temiamo offrirà solo la magra consolazione del “a futura memoria”.

In calce il testo dell’articolo 3 della PL Ciacciarelli e più sotto il testo della Legge Marrazzo con le varie modifiche intervenute dal 2009 a oggi che può essere un “caso di scuola” della progressiva erosione delle regole a tutela dell’interesse pubblico a favore di certe categorie di privati.

Anna Maria Bianchi Missaglia

Scarica il Dossier dell’ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili) Sottotetti: le discipline sul territorioDossier normativo -Direzione Edilizia e Territorio 26 giugno 2024 con il confronto delle normative delle Regioni

NOTE

(1) vedi

(2) SCARICA LA PROPOSTA DI LEGGE Proposta di legge regionale concernente: “Semplificazioni e misure incentivanti il governo del territorio”. (dal sito dell’Ordine degli architetti)

(3) Il consigliere Valeriani del Partito Democratico ed ex assessore all’Urbanistica ha rilasciato una intervista molto critica ad Affari italiani 12 agosto 2024 Regione Lazio: Valeriani, Pd: “Sull’Urbanistica la Giunta Rocca umilia i Comuni: più cubature per tuttileggi tutto l’articolo

(4) Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137
(G.U. n. 45 del 24 febbraio 2004, s.o. n. 28)

(3) TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 29 maggio 2024, n. 69  Testo del decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69 (in Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 124 del 29 maggio 2024), coordinato con la legge di conversione 24 luglio 2024, n. 105 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale, alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica.». (24A04002) (GU Serie Generale n.175 del 27-07-2024)

Articolo 1, comma 1, lettera 0a) (Recupero dei sottotetti)
(dal Dossier della Camera) La lettera 0a) del comma 1 dell’articolo 1, introdotta in sede referente, consente, alle condizioni individuate, il recupero dei sottotetti, nei limiti e secondo le procedure previste dalla legge regionale, anche quando l’intervento di recupero non consenta il rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini.
La disposizione in esame inserisce un nuovo comma 1-quater all’articolo
2-bis del testo unico edilizia (D.P.R. 380/2001), che disciplina le deroghe in
materia di limiti di distanza tra fabbricati.
Il primo periodo del comma 1-quater dispone che – al fine di incentivare
l’ampliamento dell’offerta abitativa limitando il consumo di nuovo suolo –
il recupero dei sottotetti è comunque consentito, nei limiti e secondo le
procedure previste dalla legge regionale, anche quando l’intervento di
recupero non consenta il rispetto delle distanze minime tra gli edifici e
dai confini, alle seguenti condizioni:

  • che siano rispettati i limiti di distanza vigenti all’epoca della realizzazione dell’edificio;
  • che non siano apportate modifiche, nella forma e nella superficie, all’area del sottotetto come delimitata dalle pareti perimetrali;
  • e che sia rispettata l’altezza massima dell’edificio assentita dal titolo che ha previsto la costruzione del medesimo.

Il secondo periodo del comma 1-quater precisa che resta fermo quanto previsto dalle leggi regionali più favorevoli.

Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 1.

Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:

((0a) all’articolo 2-bis e’ aggiunto, in fine, il seguente comma: «1-quater. Al fine di incentivare l’ampliamento dell’offerta abitativa limitando il consumo di nuovo suolo, gli interventi di recupero dei sottotetti sono comunque consentiti, nei limiti e secondo le procedure previsti dalla legge regionale, anche quando l’intervento di recupero non consenta il rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini, a condizione che siano rispettati i limiti di distanza vigenti all’epoca della realizzazione dell’edificio, che non siano apportate modifiche, nella forma e nella superficie, all’area del sottotetto, come delimitata dalle pareti perimetrali, e che sia rispettata l’altezza massima dell’edificio assentita dal titolo che ne ha previsto la costruzione. Resta fermo quanto previsto dalle leggi regionali piu’ favorevoli»));

(4) vedi Piano Casa e Legge rigenerazione urbana  cronologia e materiali, Piano Territoriale Paesistico Regionale della Regione Lazio – cronologia e materiali 

REGIONE LAZIO PROPOSTA N. 30064 DEL 07/08/2024

SCARICA LA PROPOSTA DI LEGGE Proposta di legge regionale concernente: “Semplificazioni e misure incentivanti il governo del territorio”. (dal sito dell’Ordine degli architetti)

 “Semplificazioni e misure incentivanti il governo del territorio”. su proposta dell’ Ass. CIACCIARELLI

Art. 3
(Modifiche alla legge regionale 16 aprile 2009, n. 13 “Disposizioni per il recupero a fini abitativi e turistico ricettivi dei sottotetti esistenti” e successive modificazioni)

1. Alla l.r. 13/2009, sono apportate le seguenti modifiche:

a)  al comma 1 dell’articolo 3, le parole: “1° giugno 2017” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2023”;

Art. 3 (Condizioni per il recupero)
1. Possono essere recuperati a fini abitativi e turistico ricettivi, previo rilascio del relativo titolo edilizio abilitativo, i sottotetti esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge oppure ultimati come definiti dall’articolo 31 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) alla data del 1° giugno 2017 (2a), 31 dicembre 2023 purchè attigui o comunque annessi ad unità immobiliari ubicate nel medesimo edificio ovvero i sottotetti di un’altra unità immobiliare esistente nello stesso edificio a condizione che siano destinati a prima casa, qualora sussistono le seguenti condizioni: (2b)
(…)

b) alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 3, le parole: “il rapporto aeroilluminante deve essere pari o superiore a un sedicesimo (1/16)”, sono soppresse;


c) nei locali con soffitto a volta l’altezza media è calcolata come media aritmetica tra l’altezza dell’imposta e quella del colmo della volta stessa, misurata dal pavimento al loro intradosso con una tolleranza fino al 5 per cento; il rapporto aeroilluminante deve essere pari o superiore a un sedicesimo (1/16);

c) dopo la lettera c) del comma 1 dell’articolo 3, è inserita la seguente: “c bis) il rapporto aeroilluminante deve essere pari o superiore a un sedicesimo (1/16);”;

“c bis) il rapporto aeroilluminante deve essere pari o superiore a un sedicesimo (1/16);”;

d)  il comma 1 dell’articolo 7, è sostituito dal seguente:

“1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano, con esclusione di quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, lettera f), anche alle zone individuate come insediamenti urbani storici dal PTPR, ad eccezione degli edifici vincolati, ai sensi della Parte seconda del d. lgs. n. 42/2004.”

Art. 7(Esclusioni e deroghe)

1. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle zone individuate come insediamenti urbani storici dal piano territoriale paesaggisticoregionale (PTPR)

Comma 1 Le disposizioni della presente legge non si applicano alle zone individuate come insediamenti urbani storici dal piano territoriale paesaggistico regionale (PTPR) si applicano, con esclusione di quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, lettera f)*, anche alle zone individuate come insediamenti urbani storici dal PTPR, ad eccezione degli edifici vincolati, ai sensi della Parte seconda del d. lgs. n. 42/2004.”

*Art. 3( Condizioni per il recupero) Comma 1. (…) f) sono consentite modificazioni delle altezze di colmo e di gronda nonché delle linee di pendenza delle falde unicamente al fine di assicurare i parametri fissati dalla presente legge

UN CASO DI SCUOLA: LE MODIFICHE DELLA REGIONE LAZIO PER L’ABITABILITA’ DEI SOTTOTETTI alla Legge Marrazzo del 2009

LEGGE REGIONALE 16 aprile 2009, n. 13  pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale: Disposizioni per il recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti. (GU 3a Serie Speciale – Regioni n.4 del 23-01-2010) Legge pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio del 21 aprile 2009, n.15.


Disposizioni per il recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti

Legge regionale 10 novembre 2014, n. 10[1] Titolo modificato dall’articolo 5, comma 2 Art. 5 comma 2:  Nel titolo della l.r. 13/2009 dopo le parole: “a fini abitativi” sono inserite le seguenti “e turistico ricettivi”.

Art. 1 Finalita’

    1.  La  Regione  promuove  il  recupero  a  fini  abitativi   dei sottotetti esistenti con l’obiettivo di limitare il consumo di  nuovo territorio attraverso un piu’ efficace riutilizzo, nel rispetto delle caratteristiche tipologiche e morfologiche degli immobili, dei volumiesistenti nonche’  di  favorire  la  messa  in  opera  di  interventi tecnologici per il contenimento dei consumi energetici.

Legge regionale 10/2014 Modifiche alle leggi regionali… (1)  Art. 5 comma 2Al comma 1 degli articoli 1, 3, 4, 5 e 6 ed al comma 3 dell’articolo 7 della l.r. 13/2009, dopo le parole: “a fini abitativi” sono inserite le seguenti: “e turistico ricettivi”.

Art. 2 Definizione

    1. Ai fini della  presente  legge  si  definiscono  sottotetti  i volumi sovrastanti l’ultimo  piano  dell’edificio  o  di  sue  parti, compresi nella sagoma di copertura, che, all’atto  del  rilascio  del relativo titolo abilitativo, non siano stati  computati  come  volumi residenziali.

Legge regionale 13 agosto 2011, n. 10[2]   articolo 5, comma 28  :  Al comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 16 aprile 2009, n. 13 (Disposizioni per il recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “Sono compresi, altresì, nella definizione di sottotetto i volumi sottostanti la copertura a falda degli edifici, anche se già computati nel volume residenziale, qualora siano suscettibili di una suddivisione mediante la realizzazione di un solaio intermedio che assicuri il rispetto delle altezze minime previste dai regolamenti edilizi comunali nonché delle caratteristiche geometriche e delle altezze minime stabilite dall’articolo 3.”

Legge regionale 10 novembre 2014, n. 10  (1)  Art. 5 comma 4. Al comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 13/2009 dopo le parole: “volumi residenziali” sono inserite le seguenti “, ovvero turistico ricettivi” e dopo le parole: “nel volume residenziale” sono inserite le seguenti “, ovvero turistico ricettivo”.

Art. 3 Condizioni per il recupero

    1. Possono essere recuperati a fini  abitativi,  previo  rilascio del relativo titolo edilizio abilitativo, i sottotetti esistenti alla data di entrata in vigore della presente  legge,  purche’  attigui  o comunque annessi ad unita’ immobiliari ubicate nel medesimo edificio, qualora sussistono le seguenti condizioni:

Legge regionale 12/2012 [3]  articolo 1, comma 21 21. Al comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 13/2009 e successive modifiche dopo le parole: “sottotetti esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge” sono inserite le seguenti: “oppure ultimati come definiti dall’articolo 31 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) alla data del 31 dicembre 2011”.

Legge regionale 10/2014 Modifiche alle leggi regionali…(1) Art. 5 comma 2Al comma 1 degli articoli 1, 3, 4, 5 e 6 ed al comma 3 dell’articolo 7 della l.r. 13/2009, dopo le parole: “a fini abitativi” sono inserite le seguenti: “e turistico ricettivi”.

Legge regionale 10 novembre 2014, n. 10  5. Al comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 13/2009 le parole: “31 dicembre 2011” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2013”.

Legge regionale 18 luglio 2017, n. 7[4] Termine modificato dall’articolo 10, comma 8 Al comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 16 aprile 2009, n. 13(Disposizioni per il recupero a fini abitativi e turistico ricettivi dei sottotetti esistenti) le parole: “31 dicembre 2013” sono sostituite dalle seguenti: “1° giugno 2017”

Legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7[5]) articolo 23, comma 1:  Al comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 13/2009 dopo le parole: “medesimo edificio” sono inserite le seguenti: “ovvero i sottotetti di un’altra unità immobiliare esistente nello stesso edificio a condizione che siano destinati a prima casa”.

      a) l’edificio dove e’ ubicato il sottotetto deve  essere  stato legittimamente realizzato ovvero condonato ai sensi  della  normativa vigente in materia di sanatoria di abusi edilizi;

      b) l’altezza media interna netta che, nel caso in cui il solaio sovrastante, o una sua porzione, non sia orizzontale, si intende come la  distanza  tra  il  solaio  di  calpestio  ed  il  piano  virtualeorizzontale, mediano tra il punto  piu’  alto  e  quello  piu’  basso dell’intradosso del solaio sovrastante ad esso, deve  essere  fissata in 2,40 metri per gli spazi ad  uso  abitazione,  riducibile  a  2,20 metri per gli spazi accessori o di servizio; per gli edifici siti nei comuni montani  e  nei  territori  montani  dei  comuni  parzialmente montani, e’ ammessa una riduzione  dell’altezza  media  sino  a  2,20 metri anche per gli spazi ad uso abitazione;

Legge regionale 13 agosto 2011, n. 10 (2)   Lettera sostituita dall’articolo 5, comma 29, lettera a): la lettera b), del comma 1 è sostituita dalla seguente:
“b) l’altezza media interna netta che, nel caso in cui il solaio sovrastante, o una sua porzione, non sia orizzontale, si intende come la distanza tra il solaio di calpestio ed il piano virtuale orizzontale, mediano tra il punto più alto e quello più basso dell’intradosso del solaio sovrastante ad esso, deve essere fissata in 2,00 metri, ivi compresi i volumi tecnici con copertura piana;”

Legge regionale 10 novembre 2014, n. 10 (1)   6. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 13/2009 le parole: “2,00 metri” sono sostituite dalle seguenti: “1,90 metri”.

      c) nei locali con soffitto a volta l’altezza media e’ calcolata come media aritmetica tra l’altezza dell’imposta e quella  del  colmo della volta stessa, misurata dal pavimento al loro intradosso con una tolleranza fino al 5 per  cento;  il  rapporto  aeroilluminante  deve essere pari o superiore a un sedicesimo (1/16);

      d)  in  caso  di  soffitto  non  orizzontale,  ferma   restando l’altezza media di cui alla lettera b), l’altezza della parete minima non puo’  essere  inferiore  a  1,50  metri  per  gli  spazi  ad  uso abitazione ed a 1,30 metri per gli spazi accessori o di servizio;

      e) gli eventuali spazi di altezza inferiore ai  minimi  di  cui alla lettera b) devono essere chiusi mediante opere murarie o  arredi fissi e ne e’ consentito l’uso come spazio di  servizio  destinato  a guardaroba o ripostiglio;  in  corrispondenza  delle  fonti  di  luce diretta la chiusura di tali spazi non e’ prescritta;

Legge regionale 13 agosto 2011, n. 10  (2) Lettera sostituita dall’articolo 5, comma 29, lettera a) b) alla lettera e) del comma 1 le parole: “di cui alla lettera b)” sono sostituite dalle seguenti: “di cui alle lettere b) e d)”;

      f) sono consentite modificazioni delle altezze di  colmo  e  di gronda nonche’ delle linee di pendenza delle falde unicamente al fine di assicurare i parametri fissati dalla presente legge.

Legge regionale 13 agosto 2011, n. 10  (2) c) la lettera f) del comma 1 è sostituita dalla seguente:“f) sono consentite modificazioni delle altezze di colmo e di gronda nonché delle linee di pendenza delle falde esistenti, unicamente al fine di assicurare i parametri fissati dalla presente legge, a condizione che non comportino un aumento superiore al 20 per cento della volumetria del sottotetto esistente.”;

    2. Ai fini del raggiungimento dell’altezza media di cui al  comma 1, lettere b) e c) e’ consentito l’abbassamento dell’ultimo solaio  e la  conseguente  modifica  della  quota  d’imposta  dello  stesso,  a condizione che non incida negativamente sulla statica e sul prospetto dell’edificio e che siano rispettati i requisiti minimi di agibilita’ dei locali sottostanti, previsti dalla normativa vigente, nonche’  le norme sismiche.

    3.  L’intervento  di  recupero  dei  sottotetti,  se  volto  alla realizzazione di nuove unita’ immobiliari, e’ subordinato all’obbligo di reperimento di spazi  per  parcheggi  pertinenziali  nella  misura prevista dagli strumenti  della  pianificazione  comunale  e  con  un minimo di 1 metro quadrato ogni 10 metri cubi della  volumetria  resa abitativa ed un massimo di  25  metri  quadrati  per  ciascuna  nuova unita’ immobiliare.

    4.  Qualora  sia   dimostrata   l’impossibilita’,   per   mancata disponibilita’ di spazi idonei, di assolvere all’obbligo  di  cui  al comma 3, e’  consentito,  anche  in  deroga  ai  regolamenti  edilizi vigenti, l’intervento di recupero dei sottotetti previo versamento al comune di una somma pari al  costo  base  di  costruzione  per  metro quadrato di spazio per parcheggi da reperire. Tale somma deve  essere destinata alla realizzazione di parcheggi da parte del comune.

    5. Non sono assoggettati al versamento di  cui  al  comma  4  gliinterventi di recupero dei  sottotetti  realizzati  in  immobili  per l’edilizia residenziale pubblica destinata  all’assistenza  abitativa. di proprieta’ del comune o delle Aziende territoriali per  l’edilizia residenziale pubblica (ATER).

    6. Nei comuni destinatari del fondo  regionale  per  il  sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione di  cui  all’art.  14  della legge regionale 6 agosto  1999,  n.  12  (Disciplina  delle  funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica) l’intervento di recupero  dei  sottotetti,  se  volto  alla realizzazione di nuove unita’ immobiliari, e’, altresi’,  subordinato all’obbligo di destinare la nuova unita’ immobiliare alla locazione a canone concordato di cui all’art. 2, comma 3, della legge 9  dicembre 1998, n.  431  (Disciplina  delle  locazioni  e  del  rilascio  degli immobili adibiti ad uso abitativo)  e  successive  modifiche  per  un periodo non inferiore a otto anni, fatto salvo  il  caso  in  cui  la medesima unita’ immobiliare sia utilizzata  come  prima  casa  da  un parente in  linea  retta  del  proprietario,  con  l’obbligo  di  non alienarla per un periodo pari a cinque anni.

Art. 4    Classificazione dell’intervento ed oneri concessori

    1. L’intervento di recupero del sottotetto a  fini  abitativi  e’ classificato come intervento di ristrutturazione  edilizia  ai  sensi dell’art. 3, comma 1, lettera d), del decreto  del    della Repubblica 6 giugno 2001, n.  380  (Testo  unico  delle  disposizioni legislative  e  regolamentari  in  materia  edilizia)  e   successive modifiche.

Legge regionale 10/2014 Modifiche alle leggi regionali…(1) Art. 5 comma 2Al comma 1 degli articoli 1, 3, 4, 5 e 6 ed al comma 3 dell’articolo 7 della l.r. 13/2009, dopo le parole: “a fini abitativi” sono inserite le seguenti: “e turistico ricettivi”.

    2. L’intervento di cui al comma  1 comporta la corresponsione del versamento  del  contributo  di  cui  all’art.  16  del  decreto  del della  Repubblica  n.  380/2001  e  successive  modifiche, calcolato  sulla  volumetria  resa  abitativa  secondo   le   tabelle approvate  e  vigenti  in  ciascun  comune  per  le  opere  di  nuova costruzione.

    3.  I   comuni   possono   deliberare   l’applicazione   di   una maggiorazione, nella misura massima del 20 per cento  del  contributo di cui al comma 2, da destinare obbligatoriamente alla  realizzazione di interventi di riqualificazione  urbana,  di  arredo  urbano  e  di valorizzazione del patrimonio comunale di edilizia residenziale.

Art. 5  Modalita’ d’intervento

    1. L’intervento di recupero del sottotetto a fini abitativi  deve comunque garantire il rispetto delle caratteristiche  architettoniche dell’edificio, tenuto anche conto della zona in cui lo stesso ricade, nonche’  delle   prescrizioni   igienico-sanitarie   riguardanti   le condizioni di agibilita’.

Legge regionale 10/2014 Modifiche alle leggi regionali…(1) Art. 5 comma 2Al comma 1 degli articoli 1, 3, 4, 5 e 6 ed al comma 3 dell’articolo 7 della l.r. 13/2009, dopo le parole: “a fini abitativi” sono inserite le seguenti: “e turistico ricettivi”.

    2.  Al  fine  di  assicurare  l’osservanza   dei   requisiti   di fruibilita’ e di aeroilluminazione naturale dei locali,  l’intervento di recupero del sottotetto a fini abitativi  puo’  essere  realizzato anche  mediante  l’apertura  di  finestre,  lucernari,  porte,  nella salvaguardia   delle   caratteristiche    strutturali    e    formali dell’edificio e nel rispetto dei requisiti minimi di  agibilita’  dei locali sottostanti.

Art. 6   Sostenibilita’ energetica ambientale

    1. Il progetto di recupero del sottotetto a fini  abitativi  deve prevedere interventi di isolamento termico  nonche’,  in  conformita’ agli artt. 4, 5 e 6 della  legge  regionale  27  maggio  2008,  n.  6 (Disposizioni regionali in materia di architettura sostenibile  e  di bioedilizia), interventi di risparmio  idrico,  di  ricorso  a  fonti energetiche rinnovabili e di recupero  delle  tradizioni  costruttive biosostenibili.

Legge regionale 10/2014 Modifiche alle leggi regionali…(1) Art. 5 comma 2Al comma 1 degli articoli 1, 3, 4, 5 e 6 ed al comma 3 dell’articolo 7 della l.r. 13/2009, dopo le parole: “a fini abitativi” sono inserite le seguenti: “e turistico ricettivi”.

Art. 7  Esclusioni e deroghe

    1. Le disposizioni della presente legge  non  si  applicano  alle zone territoriali omogenee «A» di cui dall’art.  2  del  decreto  del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968 (Limiti inderogabili di densita’ edilizia,  di  altezza,  di  distanza  fra  i  fabbricati  e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attivita’ collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai  fini  della  formazione dei  nuovi  strumenti  urbanistici  o  della  revisione   di   quelli esistenti, ai sensi dell’art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765).

Legge regionale 13 agosto 2011, n. 10  (2) (  ) Comma sostituito dall’articolo 5, comma 30 : 30. Il comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 13/2009 è sostituito dal seguente: “1. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle zone individuate come insediamenti urbani storici dal piano territoriale paesaggisticoregionale (PTPR).”

    2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni possono disporre motivatamente l’esclusione, totale o parziale, di ulteriori zone territoriali omogenee nonche’ di determinate   tipologie   di   edifici,   anche   in   relazione    a caratteristiche storico-culturali, morfologiche, paesaggistiche.

    3. Il recupero del sottotetto a fini abitativi, come disciplinato dalla presente legge, e’ consentito anche in  deroga  agli  strumenti urbanistici comunali, adottati o vigenti, e  ai  regolamenti  edilizi vigenti.

Legge regionale 10/2014 Modifiche alle leggi regionali…(1) Art. 5 comma 2Al comma 1 degli articoli 1, 3, 4, 5 e 6 ed al comma 3 dell’articolo 7 della l.r. 13/2009, dopo le parole: “a fini abitativi” sono inserite le seguenti: “e turistico ricettivi”.

    4. L’intervento di recupero  del  sottotetto,  se  in  deroga  ai limiti fissati dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2  aprile 1968, deve prevedere il conferimento, da parte  dei  richiedenti,  di superfici idonee  a  compensare  gli  standard  urbanistici  mancanti ovvero la loro monetizzazione in base ai costi correnti di  esproprio all’interno dell’area considerata.

    La  presente  legge  regionale  sara’  pubblicata nel  Bollettino ufficiale della Regione.  E’  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

      Roma, 16 aprile 2009

                              MARRAZZO


[1] legge regionale 10 novembre 2014, n. 10 Modifiche alle leggi regionali relative al governo del territorio, alle aree naturali protette regionali ed alle funzioni amministrative in materia di paesaggio (1)

Numero della legge: 10
Data: 10 novembre 2014
Numero BUR: 90
Data BUR: 11/11/2014

[2] Modifiche alla legge regionale 11 agosto 2009, n. 21 (Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l’edilizia residenziale sociale) e alle leggi regionali 2 luglio 1987, n. 36 (Norme in materia di attività urbanistico-edilizia e snellimento delle procedure), 26 giugno 1997, n. 22 (Norme in materia di programmi di intervento per la riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale del territorio della regione), 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali), 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico), 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio), 6 agosto 2007, n. 13 (Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo” e successive modifiche), 27 maggio 2008, n. 6 (Disposizioni regionali in materia di architettura sostenibile e di bioedilizia), 11 agosto 2008, n. 15 (Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia) e 16 aprile 2009, n. 13 (Disposizioni per il recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti) (1)

Numero della legge: 10
Data: 13 agosto 2011
Numero BUR: 32 S.O. 160
Data BUR: 27/08/2011

[3] Modifiche alle leggi regionali 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali), 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico) e 11 agosto 2009, n. 21 (Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l’edilizia residenziale sociale), come da ultimo modificate dalla legge regionale 13 agosto 2011, n. 10 e modifiche alle leggi regionali 2 luglio 1987, n. 36 (Norme in materia di attività urbanistico-edilizia e snellimento delle procedure), 9 marzo 1990, n. 27 (Contributi sugli oneri di urbanizzazione a favore degli enti religiosi per gli edifici destinati al culto. Interventi regionali per il recupero degli edifici di culto aventi importanza storica, artistica od archeologica), 6 agosto 1999, n. 12 (Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica), 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio), 19 luglio 2007, n. 11 (Misure urgenti per l’edilizia residenziale pubblica) e 16 aprile 2009, n. 13 (Disposizioni per il recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti) e successive modifiche.

Numero della legge: 12
Data: 6 agosto 2012
Numero BUR: 36
Data BUR: 09/08/2012

[4] Legge 7/2017 https://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=9313&sv=vigente

[5] Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale

Numero della legge: 7
Data: 22 ottobre 2018
Numero BUR: 86
Data BUR: 23/10/2018


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