Regione Lazio: arriva in Aula la legge per la rigenerazione urbana
Autore : Redazione
Da lunedì 12 giugno è arrivata in Consiglio regionale del Lazio la proposta di legge 365 del 2 febbraio 2017 “Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio”. Pubblichiamo il testo licenziato dalla Giunta e quello, emendato, licenziato dalla Commissione urbanistica regionale, con il commento del Presidente Panunzi e il comunicato istituzionale. Una legge che si collega e prosegue il “Piano casa”, con alcuni milgioramenti, a partire dalla decisionalità restituita alle istituzioni comunali, e il frequente richiamo alla promozione sociale e a modalità partecipative della cittadinanza. Restano tuttavia delle perplessità…(con un aggiornamento del 14 giugno*)
La Proposta è l’ultimo capitolo della saga “Piano Casa”, cominciata nel 2009 con una conferenza stato-regioni nazionale, con un provvedimento che doveva durare solo pochi mesi e che invece è arrivato fino ad oggi, con mutazioni genetiche che ne hanno ampliato la natura e la portata, capofila la Regione Lazio di Renata Polverini nel 2011/2012.
Con il ritorno del centro sinistra di Nicola Zingaretti, il Piano Casa Polverini non ha cambiato sostanza (Carteinregola ha fatto un inutile presidio alla Pisana per due mesi nel 2014), e anzi, è stato ulteriormente prorogato di due anni – al gennaio 2017 – e nel dicembre scorso ancora fino al 1 giugno, nelle more di approvare la legge sulla rigenerazione urbana.
In realtà, la Regione Lazio aveva inserito nel proprio programma elettorale la revisione della legge urbanistica (1), ed a questo fine aveva incaricato una apposita commissione per elaborare un nuovo testo sulla materia, peraltro pubblicizzato formalmente in una riunione con la stampa ed in seguito in un incontro pubblico con la presenza del Presidente Zingaretti. Il percorso si è interrotto senza fornire motivazioni ed ormai i tempi residui della legislatura non rendono fattibile l’approvazione di una legge organica prima della prossima scadenza elettorale. Di quel testo la rigenerazione urbana era parte integrante e costituiva una modalità ordinaria per attuare le previsioni dello strumento urbanistico comunale.
Appare quindi una forzatura normare con un provvedimento ad hoc una tematica di assoluta rilevanza, quale la rigenerazione urbana, senza che siano stabilite le opportune relazioni con i contenuti e gli obiettivi dello strumento generale e con le altre modalità attuative del piano, gestionali ed operative. Nella proposta la rigenerazione urbana è quindi trattata come una componente avulsa dalla pianificazione comunale tant’è che all’art. 1, co. 3, viene affermato che gli interventi [di rigenerazione urbana] “sono realizzati in conformità alla normativa di settore ed alla pianificazione sovraordinata a quella comunale” (2), implicitamente ammettendo che sono altra cosa nei confronti della pianificazione comunale.
Tale particolare regime è confermato nell’art. 2, comma 4 (3), in cui tra gli elementi giustificativi per attivare la rigenerazione urbana è inclusa la “strategia localizzativa” e le correlazioni e le ricadute rispetto alle previsioni del Prg vigente. Insomma: da una lato esiste il piano con le procedure ordinarie e le modalità di attuazione ancorate alle previsioni in esso contenute; dall’altro la rigenerazione urbana che ha proprie logiche tutte in deroga alle previsioni che il piano aveva stabilito.
Rimandando ad approfondimenti successivi i temi della premialità aggiuntiva e della delocalizzazione, aggiungiamo che ci appare fuori luogo rispetto alle finalità del provvedimento l’articolo 9, in quanto il “riordino funzionale” dei manufatti ricadenti nelle aree demaniali marittime è altro argomento rispetto alla rigenerazione urbana ed al recupero. Soprattutto considerando che le concessioni demaniali rientrano nell’applicazione della Direttiva Bolkestein e che a breve le concessioni potrebbero subire vari cambiamenti…(4)
DA SUBITO, ANCHE IN ASSENZA DI AUTORIZZAZIONE COMUNALE?* all’articolo 4 il co. 1 così recita: “I comuni con apposita deliberazione del consiglio comunale…stabiliscono “l’ammissibilità di interventi di ristrutturazione edilizia, compresa la demolizione e ricostruzione” …che possono avvenire “con mutamento della destinazione d’uso…”Nello stesso articolo, al co.4 viene scritto: “Nelle more dell’approvazione della deliberazione del consiglio comunale” (di cui al co.1) e “comunque non oltre dodici mesi dall’entrata in vigore… le disposizioni di cui al presente articolo si applicano agli edifici esistenti…” Quindi da subito, anche se con alcune esclusioni (consorzi industrialie piani insediamenti produttivi,all’interno delle zone omogenee E, nelle zone del PTPR insediamenti urbani storici)
Anna Maria Bianchi Missaglia
Vai a Piano Casa – cronologia materiali, aggiornato con la legge sulla rigenerazione urbana
Vedi anche
La rigenerazione urbana nella proposta di legge regionale di Maurizio Geusa
La rigenerazione urbana della Regione Lazio, il convegno di Paolo Gelsomini
(1) vai al programma del 2013 http://www.carteinregola.it/index.php/urbanistica/programmi-urbanistica-per-la-regione-lazio/
(2) Scarica la versione emendata 29 maggio 2017 che andrà al voto del Consiglio PL 365_6 rigenerazione urbana regione lazio post commissione) (vai al comunicato (dal sito della Regione Lazio 29 maggio 2017)
(3) Art 2 co 4. I Comuni, nel perseguire gli obiettivi e le finalità dell’art.1, valutando anche le proposte dei privati, approvano, con le procedure di cui al comma 6*, i programmi di rigenerazione urbana,indicando:
a) la strategia localizzativa e di promozione sociale nonché le correlazioni e le ricadute rispetto alle previsionidello strumento urbanistico, evidenziate in uno schema d’inquadramento
*comma 6
I programmi di rigenerazione urbana si attuano attraverso i programmi integrati di intervento o di recupero di cui alla legge regionale 26 giugno 1997, n. 22 (Norme in materia di programmi integrati di intervento per la riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale del territorio della Regione) e successive modifiche da approvare, se in variante allo strumento urbanistico vigente, con le procedure di cui all’articolo 4 della legge regionale 2 luglio 1987, n. 36 (Norme in materia di attività urbanistico-edilizia e snellimento delle procedure) e successive modifiche ovvero mediante l’accordo di programma. Nel caso di programmi conformi allo strumento urbanistico vigente si applicano le procedure di cui all’articolo 1 della l.r. 36/1987 e successive modifiche.
(4) scarica DIRETTIVA BOLKESTEIN
[5] la delocalizzazione è richiamata più volte a partire dalla premessa in cui viene citato un decreto del Governo Berlusconi n.70/2011 in cui si cita il comma 9 del l’articolo 5 “Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l’economia:
- Al fine di incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente nonche’ di promuovere e agevolare la riqualificazione di aree urbane degradate con presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti nonche’ di edifici a destinazione non residenziale dismessi o in via di dismissione ovvero da rilocalizzare, tenuto conto anche della necessita’ di favorire lo sviluppo dell’efficienza energetica e delle fonti rinnovabili, le Regioni, approvano entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto specifiche leggi per incentivare tali azioni anche con interventi di demolizione e ricostruzione che prevedano: a) il riconoscimento di una volumetria aggiuntiva rispetto a quella preesistente come misura premiale; b) la delocalizzazione delle relative volumetrie in area o aree diverse; c) l’ammissibilita’ delle modifiche di destinazione d’uso, purche’ si tratti di destinazioni tra loro compatibili o complementari; d) le modifiche della sagoma necessarie per l’armonizzazione architettonica con gli organismi edilizi esistenti.
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Ordine del giorno della seduta n. 77
Il Consiglio regionale è convocato, in seduta ordinaria, per lunedì 12 giugno 2017, ore 15. All’ordine del giorno la proposta di legge 365 del 2 febbraio 2017 “Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio”. I lavori proseguiranno fino alle ore 20, per poi continuare secondo il seguente calendario:
– martedì 13 giugno, dalle ore 11 alle ore 19
– giovedì 15 giugno, dalle ore 10 alle ore 16
– martedì 20 giugno, dalle ore 10 (con question time)
– mercoledì 21 giugno, dalle ore 10.
(dal sito della Regione Lazio 29 maggio 2017)
In commissione via libera alla proposta di legge per la rigenerazione urbana
Parere favorevole a maggioranza alla disciplina che punta a migliorare il patrimonio edilizio del Lazio e riqualificare la città pubblica. Il testo passa ora all’esame del Consiglio regionale. Il primo giugno scadenza per il “piano casa”.
29/05/2017 – Con il parere favorevole votato oggi a maggioranza dalla sesta commissione del Consiglio regionale del Lazio le norme per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio sono pronte per essere esaminate dall’Aula della Pisana. La proposta di legge n. 365, di iniziativa di Giunta, vuol favorire interventi che – oltre a un generalizzato miglioramento del patrimonio edilizio esistente – contribuiscano alla riqualificazione della città pubblica, alla realizzazione delle infrastrutture e delle attrezzature nelle aree degradate e alla integrazione dei servizi nelle aree urbane, inclusa la mobilità, in particolare su ferro. Attenzione viene riservata anche a bioedilizia e architettura sostenibile. Il testo rappresenta, in un certo senso, il dopo “piano casa”, in scadenza il primo giugno.
Nella versione licenziata oggi sono previste premialità con incremento di volumi o superfici, delocalizzazioni e cambi di destinazione d’uso. Ai comuni è affidato un ruolo centrale nella scelta e nella valutazione degli interventi di rigenerazione urbana o di recupero edilizio. Tra gli obiettivi della legge anche quello europeo di consumo di suolo zero per il 2050 (citato nella relazione illustrativa) e quello introdotto dalla commissione di riuso dei materiali frutto delle demolizioni. Inserite anche disposizioni in materia di terremoto.
Gli interventi previsti dalla futura legge, nella versione votata oggi dalla commissione presieduta da Enrico Panunzi, potranno essere eseguiti solo sulle porzioni territorio urbanizzate e su edifici legittimamente realizzati o sanati. Tra le zone escluse: quelle con vincolo di inedificabilità assoluta, le aree protette (seppure con alcune eccezioni), le zone a rischio idrogeologico “molto elevato” ed “elevato” e – argomento che ha monopolizzato parecchie sedute di commissione – nelle aree agricole, tranne che in alcune circostanze, legate alla presenza di insediamenti riconosciuti dal piano territoriale paesistico (Ptpr).
In particolare la proposta disciplina i programmi di rigenerazione urbana, gli “ambiti territoriali di riqualificazione e recupero edilizio”, gli interventi per il miglioramento sismico e l’efficienza energetica, nonché i cosiddetti interventi diretti. Dettate anche norme particolari per il “riordino funzionale” degli stabilimenti balneare nel rispetto della disciplina paesistica e ambientale allo scopo di dare certezze ai Comuni.
I PUNTI PRINCIPALI
Nel caso di programmi di rigenerazione le premialità per il rinnovo del patrimonio edilizio esistente, per le opere pubbliche e per le cessioni di aree aggiuntive potrà essere portata dai Comuni fino al 35 per cento della superficie lorda esistente (fino al 40 nel caso in cui la superficie esistente sia ridotta almeno del 10 per cento a favore della superficie permeabile). Nei programmi andrà indicata dai Comuni anche la quota di alloggi da destinare a edilizia residenziale pubblica e sociale. Sono esclusi dai programmi di rigenerazione gli insediamenti urbani storici individuati come tali dal Ptpr.
I Comuni, inoltre, potranno individuare – anche su proposta di privati – “ambiti territoriali di riqualificazione e recupero edilizio” nei quali consentire interventi di ristrutturazione edilizia o di demolizione e ricostruzione con una volumetria o una superficie lorda aggiuntiva nella misura massima del 30 per cento. Anche in questo caso sono possibili – sempre a particolari condizioni – cambi di destinazione d’uso e delocalizzazioni. Come pure per i programmi di rigenerazione, sono previste premialità aggiuntive del 5 per cento se gli interventi saranno realizzati con concorsi di progettazione.
C’è poi il capitolo degli “interventi diretti”. La proposta di legge consente sempre – ma nel quadro delle finalità della legge – interventi di ristrutturazione edilizia o di demolizione e ricostruzione con un incremento fino al massimo del 20 per cento della volumetria o della superficie lorda esistente (ad eccezione degli edifici produttivi: fino al 10 per cento della superficie coperta). La norma è stata estesa dalla commissione al potenziamento e alla ristrutturazione delle sale cinematografiche e dei centri culturali polifunzionali. Le disposizioni relative agli interventi diretti potranno essere sfruttate una tantum e mai nelle zone individuate come insediamenti urbani storici ai sensi del Ptpr.
Quanto infine all’efficienza energetica e al miglioramento sismico del patrimonio edilizio esistente la commissione ha introdotto un nuovo articolo. I consigli comunali potranno inserire negli strumenti urbanistici generali vigenti ampliamenti, a questi scopi, del 20 per cento della volumetria o della superficie utile esistente degli edifici a destinazione residenziale, per un incremento massimo di 70 metri quadrati. I comuni potranno accordare sconti sugli oneri di urbanizzazione se gli interventi riguarderanno la prima casa. Nelle zone colpite dal terremoto gli ampliamenti, con realizzazione di un corpo edilizio separato, potranno essere autorizzati anche in un altro lotto dello stesso comune, ma comunque non in zona agricola. Altre disposizioni in materia di terremoto sono state previste per la riformulazione degli strumenti urbanistici dei comuni del cratere e una serie di misure per prevenzione e riduzione del rischio affidate a un regolamento di Giunta.
ZONE AGRICOLE E AREE NATURALI PROTETTE
Il giro di boa dell’iter della proposta di legge è arrivato la scorsa settimana, quando è stato trovato un accordo tra maggioranza e parte dell’opposizione sulle condizioni di applicabilità della futura disciplina alle aree agricole, in origine totalmente escluse dalla proposta iniziale. La legge si applicherà, in base all’emendamento poi approvato dalla commissione, alle zone agricole che siano state individuate dal Ptpr come “paesaggio degli insediamenti urbani” e “paesaggio degli insediamenti in evoluzione”, fatto salvo quanto previsto in materia dalla legge regionale “Norme in materia di programmi integrati di intervento per la riqualificazione urbanistica, edilizia e ambientale del territorio della regione” (art. 2, comma 4, legge regionale 22/1997). La nuova formulazione consente inoltre che siano comunque consentiti gli “interventi diretti” nelle zone agricole.
Anche per le aree naturali protette un emendamento approvato lunedì scorso ha consentito l’applicazione della legge alle sole zone individuate come “paesaggio degli insediamenti urbani” dal Ptpr. È comunque fatto salvo quanto consentito dai piani di ciascuna area naturale e dalla legge regionale 29/1997 (le “Norme in materia di aree protette regionali”). A cura dell’Ufficio stampa del Consiglio Regionale del Lazio
Il Presidente della Commissione Panunzi (PD) spiega il provvedimento: “Sono 9 articoli e si attribuisce peraltro alle amministrazioni comunali un ruolo centrale nella scelta, nella valutazione e nella programmazione negli interventi di rigenerazione urbana e di recupero edilizio. Fondamentali le previsioni in materia di efficientamento energetico e miglioramento sismico del patrimonio edilizio. Sono stati approvati emendamenti sulle zone agricole fornendo risposte alle esigenze ed attività specifiche delle stesse, completando per così dire le previsioni dell’agosto scorso sulla multifunzionalità. E’ stata demandata ai Comuni la decisione sull’istituzione del pagamento del contributo straordinario.Altro importante emendamento quello che ha chiarito le previsioni introdotte con la proroga prevista dalla legge di stabilità, eliminando le disparità tra quanti dovevano attenersi al piano casa presentando le domande entro il 31 dicembre 2016 e quelle presentate dal 1 gennaio 2017 al 1 giugno, prevedendo ulteriori 30 giorni per la presentazione della documentazione a corredo“… “Sono previsti interventi nelle zone individuate dal Piano territoriale paesistico regionale (Ptpr) come “paesaggio degli insediamenti urbani” e “paesaggio degli insediamenti in evoluzione”. L’articolo 2 definisce invece il ruolo dei Comuni nella definizione degli ambiti territoriali per interventi complessi per riqualificare il contesto urbano e dotarlo di opere pubbliche. Sono poi previsti articoli che riguardano le disposizioni per il cambi di destinazione d’uso degli edifici (articolo 4), gli interventi da attuarsi con il permesso di costruire convenzionato (articolo 6) e le dotazioni territoriali e le disposizioni comuni (articolo 7). L’art. 7 bis invece riguarda le aree demaniali e gli arenili.Tra le norme da segnalare quella secondo cui toccherà ai comuni, anche su proposta dei privati, individuare gli ambiti territoriali di riqualificazione urbana e recupero edilizio nei quali saranno consentiti – acquisito il titolo abilitativo o il permesso di costruire convenzionato – interventi di ristrutturazione edilizia o di demolizione e ricostruzione degli edifici esistenti con il riconoscimento di una volumetria o di una superficie lorda aggiuntive al massimo del 30 per cento. Consentiti i mutamenti di destinazione d’uso previsti dagli strumenti urbanistici generali vigenti o compatibili e complementari all’interno di specifiche categorie funzionali. Consentite, a particolari condizioni dettate dalla futura legge, le delocalizzazioni delle ricostruzioni in aree trasformabili all’interno dell’ambito territoriale. Introdotto un incremento delle premialità del 5 per cento nel caso in cui gli interventi siano realizzate attraverso concorsi di progettazione per garantire una maggiore qualità degli interventi stessi. Sono state invitate in audizione 32 associazioni di cui 23 sono intervenute apportando validi contributi con osservazioni specifiche.Al di là degli aspetti tecnici quello da mettere in evidenza è che siamo di fronte ad una legge che ha diverse finalità: incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente, promuovere e agevolare la riqualificazione di aree urbane degradate, limitare il consumo di suolo (in aderenza ai dettami europei), provvedere alla sicurezza statica dei manufatti edilizi anche mediante interventi di adeguamento sismico, favorire lo sviluppo dell’efficienza energetica e delle fonti rinnovabili (Newstuscia, 29 maggio 2017)