Nel regolamento è stato predisposto un articolo (n. 33)[1] e un allegato specifico sulle potature [2]
Sarà ancora ammessa la cosiddetta “capitozzatura”? No. Art. 33 comma 5 punto b è scritto espressamente che la capitozzatura è vietata[1]
Si potranno ancora potare gli alberi che presentano nidi o tane abitate da piccoli mammiferi o che siano utilizzati come dormitorio da specie rare o di pregio?
No. E’ stato stabilito al comma 4 [1] il periodo di potatura in rispetto della nidificazione dell’avifauna.
NOTA: Alcuni hanno sollevato l’obiezione che il citato comma 4 dell’art. 33 abbia modificato la precedente versione del testo, operando una riduzione del divieto di eseguire potature, da 5 a 4 mesi, in danno dell’avifauna ed in violazione del divieto di cui all’articolo 21 comma 1 lettera o) della legge sulla caccia n. 157/92 [3]; premettendo che tale riduzione è stata effettuata i in seguito a un parere della LIPU meno cogente, portato al gruppo di lavoro del Coordinamento del Regolamento del verde urbano da un comitato, facciamo presente che l’articolo evidenzia che “escludendo di norma il periodo che va da aprile a luglio“… “nei mesi di marzo e agosto… la potatura non può essere effettuata su alberi in cui siano presenti nidi di uccelli o tane abitate da piccoli mammiferi o che siano utilizzati come dormitorio o posatoio da specie rare o di pregio”, salvaguardando di fatto su un periodo di 6 mesi.
Per osservazioni e precisazioni: laboratoriocarteinregola@gmail.com
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NOTE
[1] Art. 33 – Potature
1. Gli alberi collocati in contesti naturali, parchi o giardini, avendo a disposizione lo spazio che ne garantisce lo sviluppo naturale, non necessitano, di norma, di potatura.
2. Gli alberi inseriti in ambiente urbano vanno, invece, potati al fine di ottenere lo sviluppo e la crescita migliore in rapporto ai vincoli dati dalle costruzioni e infrastrutture circostanti.
3. Nelle aree urbane la potatura ha i seguenti obiettivi: rimuovere le porzioni di chioma che rappresentano un ostacolo per la circolazione stradale, ciclabile e pedonale, che siano eccessivamente ravvicinate a edifici ed infrastrutture o che interferiscano con gli impianti elettrici e semaforici già esistenti e con la segnaletica stradale; riequilibrare e ridurre il rischio derivante da individui arborei che hanno subito danneggiamenti all’apparato radicale e che presentino danni alla struttura epigea determinata da agenti patogeni.
4. Le potature devono essere eseguite a regola d’arte, secondo le più corrette ed aggiornate tecniche arboricolturali e in relazione alle specifiche esigenze del caso; devono essere realizzate nel periodo di stasi vegetativa o nel periodo di maggiore idoneità tecnico-vegetativa proprio di ciascuna specie, tenendo conto sia del microclima della zona d’impianto sia di specifici aspetti fitopatologici e nel rispetto della nidificazione dell’avifauna, escludendo di norma il periodo che va da aprile a luglio, fatti salvi gli interventi urgenti dettati da ragioni di sicurezza ed incolumità pubblica. Nei mesi di marzo e agosto, escludendo condizioni di accertata pericolosità delle piante, la potatura non può essere effettuata su alberi in cui siano presenti nidi di uccelli o tane abitate da piccoli mammiferi o che siano utilizzati come dormitorio o posatoio da specie rare o di pregio.
5. Per la potatura occorre tener presente i seguenti aspetti (Allegato 9):
a. la riduzione della superficie fogliare si traduce in una minore disponibilità di nutrienti per le radici e le altre parti dell’albero;
b. la potatura deve essere limitata alla sola rimozione delle porzioni di chioma prive di attività vegetativa o di quelle lesionate o alterate da attacchi parassitari e da danni meccanici o meteorici, che possono pregiudicare la salute della pianta e/o la sua stabilità ovvero a quelle strettamente necessarie escludendo, interventi che alterino in maniera sostanziale la struttura della pianta, ne compromettano la crescita e ne pregiudichino la sopravvivenza. La pratica della capitozzatura è vietata;
c. Gli interventi di potatura motivati da pericolo per la pubblica incolumità possono essere effettuati anche in deroga a quanto stabilito al comma 4 del presente articolo, su disposizione del Dipartimento Tutela Ambientale.
6. Gli interventi di potatura degli alberi appartenenti a Roma Capitale o da essa gestiti, nel rispetto dei cicli biologici, dovranno essere programmati e pianificati dal Dipartimento Tutela Ambientale in accordo con i Municipi interessati, salvo ragioni di urgenza.
7. I programmi di potatura dovranno essere effettuati tenendo conto dei seguenti elementi:
- a) sviluppo della pianta;
- b) stato e tipologia di allevamento;
- c) riduzione del rischio;
- d) ultimo anno di potatura;
- e) stato fitopatologico e fitostatico.
[2] RQ20210000442-133692756- All. 08B scheda identificazione alberi monumentali e di pregio (proposta di delibera)
Il rischio di violazione della 157/92 Norme per la protezione della fauna selvatica si estende da marzo a settembre secondo il seguente gradiente :
1) alto rischio il periodo tra aprile e luglio,
2) medio rischio nei mesi di marzo e agosto
3) basso rischio settembre.
[3] Legge 11 febbraio 1992, n. 157 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.( G.U.. 25 febbraio 1992, n. 46 – S.O. n. 41) Aggiornato al Comunicato del Ministero della Giustizia pubblicato nella GU n. 243 del 18.10.2006, recante: Mancata conversione del decreto-legge 16 agosto 2006, n. 251, recante: «Disposizioni urgenti per assicurare l’adeguamento dell’ordinamento nazionale alla direttiva 79/409/CEE in materia di conservazione della fauna selvatica».
Art. 21 Divieti (modificato dall’art. 11 bis, comma 1, lett. b del D.L. 23/10/96, n. 542, convertito dalla legge 23/12/96, n. 649)
1. E’ vietato a chiunque:
(…)
o) prendere e detenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi ed uccelli appartenenti alla fauna selvatica, salvo che nei casi previsti all’articolo 4, comma 1*, o nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione di fauna selvatica e nelle oasi di protezione per sottrarli a sicura distruzione o morte, purchè, in tale ultimo caso, se ne dia pronto avviso nelle ventiquattro ore successive alla competente amministrazione provinciale; [distruggere o danneggiare deliberatamente nidi e uova, nonche’ disturbare deliberatamente le specie protette di uccelli;](*)
(*) Art. 4 Cattura temporanea e inanellamento
1. Le regioni, su parere dell’Istituto nazionale per la fauna selvatica, possono autorizzare esclusivamente gli istituti scientifici delle università e del Consiglio nazionale delle ricerche e i musei di storia naturale ad effettuare, a scopo di studio e ricerca scientifica, la cattura e l’utilizzazione di mammiferi ed uccelli, nonchè il prelievo di uova, nidi e piccoli nati.