[ da Alcuni punti importanti sulla Proposta di Regolamento Verde Pubblico e Privato e del Paesaggio delle 27 associazioni ] I grandi alberi identitari di Roma sono considerati da eliminare dal regolamento, perché non sarebbero autoctoni, oppure rovinano le strade, o procurano allergie, ma soprattutto necessitano di manutenzione…. A farne le spese sono in primo luogo i pini, i platani, gli olmi e, in generale gli alberi di prima grandezza. Ma non sono esenti altre specie, anch’esse distintive del nostro paesaggio e della nostra cultura, come gli oleandri. (pino all 4 p 7, es oleandro allegato 4 p6)
Si dice che i pini non sono autoctoni, ma da testimonianze archeologiche risulta che sono stati importati dagli etruschi 900 anni prima di Cristo e venerati dagli antichi romani. Si prevede anche di diradare le alberate e lasciare maggiori distanze fra un albero e un altro.
Inoltre si prevedono dimensioni di marciapiedi necessarie, che non consentirebbero di piantare grandi alberi
Nessun albero di prima grandezza è in pericolo, tutti gli alberi sono tutelati, compresa la specie pinus pinea
Anzi, sono state applicate le massime tutele a tutti gli alberi che hanno un diametro superiore a 25 cm, a tutti gli alberi che hanno un valore paesaggistico, naturalistico, storico e culturale ambientale o anche detti di pregio (art.li 28-29-40) e alle nuove piantagioni poste a dimora in sostituzione di alberature abbattute, quest’ultime a prescindere dalla misura della circonferenza del rispettivo tronco (art.40).
Il valore di 5m di larghezza di marciapiede per alberi di prima grandezza, insieme ad altre misure e prescrizioni tecniche, sono parametri da applicare nelle situazioni “ottimali”, in particolare nelle nuove urbanizzazioni, per salvaguardare la salute degli alberi e promuovere allo stesso tempo una progettazione di qualità con finalità di riqualificazione paesaggistica. In altre situazioni, proprio per salvaguardare il paesaggio, sono state previste deroghe a queste misure, laddove tecnicamente non sia possibile applicarle, in particolare nel tessuto urbano consolidato (proprio dove si sa che esistono marciapiedi più stretti) o nelle zone già urbanizzate con dotazioni di verde insufficiente (art.19).
Per le alberate storiche esistenti è prevista la sostituzione con alberi della stessa specie (art 19). Quindi un viale storico di pini o platani verrà mantenuto nella sua composizione originaria. E’ anche stato previsto un emendamento per allargare questo concetto alle alberature e alberi che hanno un valore paesaggistico, naturalistico, storico e culturale ambientale o anche detti “di pregio”[i].
Proprio per permettere l’utilizzo in sicurezza degli alberi di prima grandezza è prevista l’applicazione delle più moderne tecniche di impianto per ridurre i potenziali rischi legati all’apparato radicale (art.18). In aggiunta, per dissipare eventuali dubbi, il controllo della “forte tendenza allo sviluppo di radici superficiali” è stato contemperato nell’ All. 4 con un emendamento[ii].
Pinus pinea non è una specie autoctona ma naturalizzata. Detto ciò, è comunque ovviamente tutelata, alla stessa stregua di altre alberature identitarie del paesaggio romano, di tutti gli alberi che hanno un diametro superiore a 25 cm, e di tutti gli alberi che hanno un valore paesaggistico, naturalistico, storico e culturale ambientale (art.40)
Pinus pinea è già oggetto di tutela nelle aree di interesse storico (art18). Per dissipare qualsiasi ulteriore dubbio in merito un emendamento al comma 2 art. 40 è stato già proposto per precisare ulteriormente il particolare interesse paesaggistico identitario del Pinus pinea e la speciale tutela che ne deriva[iii].
Qualsiasi albero di prima grandezza in caso di ripristino sarà sostituito con un albero della stessa specie se presenta le caratteristiche prima esposte (art 19 – art. 41)
Ultima modifica 8 marzo 2021 ore 16
Per osservazioni e precisazioni: laboratoriocarteinregola@gmail.com
Art. 19, comma 22 22. Il ripristino di alberate storiche è effettuato in ogni caso con nuovi individui arborei della stessa specie di quelli sostituiti, anche in deroga alle disposizioni del presente Regolamento”.
Si propone di aggiungere nell’art. 19, comma 22, dopo la parola “storiche” la frase seguente: 22. Il ripristino di alberate storiche e di alberate che rivestono importanza per il loro valore paesaggistico, naturalistico e culturale per la città è effettuato in ogni caso con nuovi individui arborei della stessa specie di quelli sostituiti, anche in deroga alle disposizioni del presente Regolamento.
ALLEGATO 4 – Tabella 4 – Caratteristiche delle principali specie arboree sempreverdi alloctone e naturalizzatePinus pinea Nota – Pur non essendo autoctona a Roma cresce molto bene. Non idonea per le alberature stradali a causa delle radici. Produce terpeni che possono favorire la produzione di ozono.
Nella TABELLA 4 dell’ALLEGATO 4 si propone di modificare la nota relativa al Pinus Pinea sopprimendo la seconda frase del testo: Nota – Pur non essendo autoctona a Roma cresce molto bene. Non idonea per le alberature stradali a causa delle radici. Produce terpeni che possono favorire la produzione di ozono.
Art. 40, comma 2 2. Sono oggetto di speciale salvaguardia: ….
Si propone di inserire nella lista di piante meritevoli di speciale salvaguardia, individuate nel comma 2 dell’art. 40, la seguente lettera l): l) Pinus pinea, specie identitaria del paesaggio romano.
Anzi, sono state applicate le massime tutele a tutti gli alberi che hanno un diametro superiore a 25 cm, a tutti gli alberi che hanno un valore paesaggistico, naturalistico, storico e culturale ambientale o anche detti di pregio (art.li 28-29-40) e alle nuove piantagioni poste a dimora in sostituzione di alberature abbattute, quest’ultime a prescindere dalla misura della circonferenza del rispettivo tronco (art.40).
Il valore di 5m di larghezza di marciapiede per alberi di prima grandezza, insieme ad altre misure e prescrizioni tecniche, sono parametri da applicare nelle situazioni “ottimali”, in particolare nelle nuove urbanizzazioni, per salvaguardare la salute degli alberi e promuovere allo stesso tempo una progettazione di qualità con finalità di riqualificazione paesaggistica. In altre situazioni, proprio per salvaguardare il paesaggio, sono state previste deroghe a queste misure, laddove tecnicamente non sia possibile applicarle, in particolare nel tessuto urbano consolidato (proprio dove si sa che esistono marciapiedi più stretti) o nelle zone già urbanizzate con dotazioni di verde insufficiente (art.19).
Per le alberate storiche esistenti è prevista la sostituzione con alberi della stessa specie (art 19). Quindi un viale storico di pini o platani verrà mantenuto nella sua composizione originaria. E’ anche stato previsto un emendamento per allargare questo concetto alle alberature e alberi che hanno un valore paesaggistico, naturalistico, storico e culturale ambientale o anche detti “di pregio”[i].
Proprio per permettere l’utilizzo in sicurezza degli alberi di prima grandezza è prevista l’applicazione delle più moderne tecniche di impianto per ridurre i potenziali rischi legati all’apparato radicale (art.18). In aggiunta, per dissipare eventuali dubbi, il controllo della “forte tendenza allo sviluppo di radici superficiali” è stato contemperato nell’ All. 4 con un emendamento[ii].
Pinus pinea non è una specie autoctona ma naturalizzata. Detto ciò, è comunque ovviamente tutelata, alla stessa stregua di altre alberature identitarie del paesaggio romano, di tutti gli alberi che hanno un diametro superiore a 25 cm, e di tutti gli alberi che hanno un valore paesaggistico, naturalistico, storico e culturale ambientale (art.40)
Pinus pinea è già oggetto di tutela nelle aree di interesse storico (art18). Per dissipare qualsiasi ulteriore dubbio in merito un emendamento al comma 2 art. 40 è stato già proposto per precisare ulteriormente il particolare interesse paesaggistico identitario del Pinus pinea e la speciale tutela che ne deriva[iii].
Qualsiasi albero di prima grandezza in caso di ripristino sarà sostituito con un albero della stessa specie se presenta le caratteristiche prima esposte (art 19 – art. 41)
ultima modifica 8 marzo 2021 ore 9
Per osservazioni e precisazioni: laboratoriocarteinregola@gmail.com
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QUESTO IL TESTO di Alcuni punti importanti sulla Proposta di Regolamento Verde Pubblico e Privato e del Paesaggio delle 27 associazioni
I grandi alberi identitari di Roma sono considerati da eliminare dal regolamento, perché non sarebbero autoctoni, oppure rovinano le strade, o procurano allergie, ma soprattutto necessitano di manutenzione…. A farne le spese sono in primo luogo i pini, i platani, gli olmi e, in generale gli alberi di prima grandezza. Ma non sono esenti altre specie, anch’esse distintive del nostro paesaggio e della nostra cultura, come gli oleandri. (pino all 4 p 7, es oleandro allegato 4 p6)
Si dice che i pini non sono autoctoni, ma da testimonianze archeologiche risulta che sono stati importati dagli etruschi 900 anni prima di Cristo e venerati dagli antichi romani. Si prevede anche di diradare le alberate e lasciare maggiori distanze fra un albero e un altro.
Inoltre si prevedono dimensioni di marciapiedi necessarie, che non consentirebbero di piantare grandi alberi
Art. 19, comma 22 22. Il ripristino di alberate storiche è effettuato in ogni caso con nuovi individui arborei della stessa specie di quelli sostituiti, anche in deroga alle disposizioni del presente Regolamento”.
Si propone di aggiungere nell’art. 19, comma 22, dopo la parola “storiche” la frase seguente: 22. Il ripristino di alberate storiche e di alberate che rivestono importanza per il loro valore paesaggistico, naturalistico e culturale per la città è effettuato in ogni caso con nuovi individui arborei della stessa specie di quelli sostituiti, anche in deroga alle disposizioni del presente Regolamento.
ALLEGATO 4 – Tabella 4 – Caratteristiche delle principali specie arboree sempreverdi alloctone e naturalizzatePinus pinea Nota – Pur non essendo autoctona a Roma cresce molto bene. Non idonea per le alberature stradali a causa delle radici. Produce terpeni che possono favorire la produzione di ozono.
Nella TABELLA 4 dell’ALLEGATO 4 si propone di modificare la nota relativa al Pinus Pinea sopprimendo la seconda frase del testo: Nota – Pur non essendo autoctona a Roma cresce molto bene. Non idonea per le alberature stradali a causa delle radici. Produce terpeni che possono favorire la produzione di ozono.
Art. 40, comma 2 2. Sono oggetto di speciale salvaguardia: ….
Si propone di inserire nella lista di piante meritevoli di speciale salvaguardia, individuate nel comma 2 dell’art. 40, la seguente lettera l): l) Pinus pinea, specie identitaria del paesaggio romano.