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Vademecum del Regolamento del Verde di Roma

Vademecum del Regolamento del Verde pubblico e privato e del Paesaggio urbano di Roma Capitale a cura del Coordinamento del Regolamento del Verde e del Paesaggio Urbano.

Diffondiamo la conoscenza del Regolamento attraverso una serie di domande che i cittadini si pongono nell’affrontare questo articolato documento. Le risposte che vengono fornite sono state curate da alcuni dei membri del Coordinamento (delle Associazioni e degli Ordini professionali per il Regolamento del Verde e del Paesaggio Urbano) che hanno collaborato con l’Amministrazione capitolina nel lungo lavoro di stesura del Regolamento: Paola Loche Carteinregola, Cristiana Mancinelli Forum Salviamo il Paesaggio Roma e Lazio, Giorgio Osti Cdq TorCarbone–Fotografia, Sara Sacerdote Ordine Agronomi , Raffaella Siano – AIAPP (Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio). Il Regolamento è stato approvato dall’Assemblea Capitolina il 12 marzo 2021 ed è entrato in vigore il 15 maggio 2021.

Sommario

  1. Che cos’è e a cosa serve il Regolamento del Verde?
  2. Perché un Regolamento anche del Paesaggio urbano? .
  3. Le altre capitali e molte città italiane sono dotate di Regolamenti del Verde. Come mai Roma, che è una delle città più verdi d’Europa, non ne aveva mai avuto uno?
  4. Da quali altri Regolamenti sono stati attinti i contributi per la redazione del Regolamento?
  5. Come è strutturato il Regolamento e cosa c’è negli allegati?
  6. Il Regolamento è troppo voluminoso, non sarebbe stato più utile un testo più snello?
  7. Qual è stato il rapporto tra istituzioni, associazioni e ordini che hanno collaborato alla stesura del Regolamento?
  8. Il Regolamento prevede strumenti di pianificazione per lo sviluppo quantitativo e qualitativo del Verde Urbano?
  9. Il Regolamento rischia di cambiare l’aspetto di Roma, con la sostituzione di alberature diverse da quelle esistenti, in particolare dei pini, simbolo della città eterna? Cosa si intende per “alberate storiche”?
  10. Come possono i cittadini essere informati degli interventi sugli alberi?
  11. È consentita la potatura nel periodo della nidificazione dell’avifauna?
  12. Ci sono prescrizioni stringenti per le potature?
  13. Il Regolamento metterà fine agli abbattimenti indiscriminati degli alberi (anche nelle aree private)?
  14. Come ci deve regolare, in ambito tanto pubblico che privato, per gli abbattimenti?
  15. Il Regolamento obbliga a ripristinare gli alberi abbattuti? Verranno eliminate le ceppaie che punteggiano le strade e i parchi della città?
  16. Le prescrizioni per l’area di pertinenza dell’albero (APA), nelle strade con marciapiedi stretti, cancellerà il verde verticale da interi quartieri e/o impedirà di mettere alberi di prima grandezza?
  17. Il Regolamento stabilisce prescrizioni stringenti per le potature? Sarà ancora ammessa la cosiddetta “capitozzatura”? Si potranno ancora potare gli alberi nel periodo della nidificazione?
  18. Si potrà asfaltare tutto il terreno nudo delle aree di pertinenza degli alberi?
  19. Nel Regolamento è previsto l’utilizzo di tecniche di impianto che consentono di limitare le interferenze delle radici con il manto stradale?
  20. La scelta delle specie vegetali (nella progettazione) deve essere intesa come semplicemente esemplificativa dei criteri da seguire oppure come prescrittiva?
  21. Il Regolamento dedica un’attenzione speciale ai parchi e alle ville storiche di Roma Capitale?
  22. Il Regolamento affronta la questione della forestazione urbana?
  23.  Il Regolamento prevede l’intervento di adeguate professionalità per la sua applicazione?
  24. Per la progettazione di nuove aree verdi il Regolamento adotta un approccio multidisciplinare con figure professionali qualificate?
  25. Il Regolamento prevede di far conoscere e curare solo alberi monumentali e di pregio di notevole interesse pubblico?
  26. Gli alberi più grandi sono in pericolo, come i pini (Pinus Pinea)?
  27. Come conciliare la presenza degli alberi lungo le strade con gli angusti spazi disponibili?
  28. Che cosa si prevede per le alberate storiche?
  29. Scompariranno le grandi alberature dalla città consolidata? I pini, soprattutto?
  30. Quali sono le regole per i re-impianti?
  31. La cura delle piante può richiedere anche la lotta fito-parassitaria. Come comportarsi?
  32. Come devono essere realizzati i parcheggi a raso e sotterranei?
  33. Aree verdi e piante sono i Beni Comuni più diffusi. Possono essere affidati a terzi solo per la manutenzione ordinaria (e sono esclusi i giardini e ville storiche)
  34. Cosa prevede il Regolamento per le aree cani? È vero che ne limita considerevolmente la superficie?
  35. Anche i piccoli giardini di quartiere potranno avere un’area cani?
  36. Il verde privato ha le stesse tutele del verde pubblico?
  37. Durante i cantieri interi giardini vengono deturpati. Come evitarlo?
  38. La zona di protezione radicale (ZPR) che cos’è come viene rispettata?
  39. Cosa prevede il Regolamento per la gestione condivisa degli spazi verdi con i cittadini?
  40. Come mai nel Regolamento non sono stati inseriti gli orti urbani?
  41. Si può adottare un albero?
  42. “Nel caso di donazione di arredi o attrezzature la certificazione di conformità alla normativa vigente è a carico del donante”: vuole dire fine delle donazioni?

1.Che cos’è e a cosa serve il Regolamento del Verde?

Il Regolamento del Verde è uno strumento che definisce le norme per la tutela, la manutenzione, la fruizione, i criteri di gestione e di progettazione del verde pubblico e privato.

2.Perché un Regolamento anche del Paesaggio urbano?

Regolamento del Paesaggio perché la città è un paesaggio urbano, con i suoi quartieri, la sua storia, le sue aree archeologiche, i suoi parchi, le sue alberate, la campagna romana che penetra la periferia con i parchi naturali di Roma Natura, le aree verdi marginali e residuali. Un insieme dinamico di elementi che interagiscono tra loro e si condizionano vicendevolmente. Il Regolamento promuove una programmazione e previsione degli interventi da effettuare nel rispetto delle componenti del paesaggio.

3.Le altre capitali e molte città italiane sono dotate di Regolamenti del Verde. Come mai Roma, che è una delle città più verdi d’Europa, non ne aveva mai avuto uno?

A Roma esiste un problema storico di gestione del verde urbano, affrontato dalle varie amministrazioni che si sono avvicendate senza una visione strategica e previsionale e spesso in regime di emergenza. Gli stessi assessori all’ambiente che si sono succeduti nel tempo hanno dovuto dedicarsi prioritariamente allo smaltimento dei rifiuti urbani, riservando alla gestione del verde interventi spesso non programmati, in assenza di iniziative organiche e di strumenti con valenza urbanistica di sistema quale è un Piano del Verde urbano e, appunto, di un Regolamento che ne governi la materia.

Foto Cristiana Mancinelli

4.Da quali altri Regolamenti sono stati attinti i contributi per la redazione del Regolamento?

Sono stati esaminati i Regolamenti del Verde di Torino, di Viareggio, di Varese (che pone una speciale attenzione per i suoi alberi), di Venezia, Milano e Parigi. È stato fatto un positivo confronto con Ispra (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) nel momento in cui ha contribuito con le “Linee guida nazionali per lo sviluppo del verde urbano” a orientare nell’individuazione delle migliori pratiche per gestire il verde nell’ambiente urbano. Il Regolamento si richiama anche alla Carta di Firenze, documento basilare per la tutela dei Giardini storici.

Flaminio – Foto AMBM

5.Come è strutturato il Regolamento e cosa c’è negli allegati?

Gli argomenti trattati sono raccolti tematicamente in 5 Capitoli, suddivisi a loro volta in Titoli e dettagliati in 67 articoli. Gli argomenti raccolti nei 5 Capitoli fondamentali sono: PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI – PIANIFICAZIONE, PROGETTAZIONE E TUTELA DEL VERDE, CRITERI DI INTERVENTO – PARCHI E GIARDINI DI PREGIO STORICO, ARCHITETTONICO E AMBIENTALE – FRUIZIONE DEI PARCHI E DEI GIARDINI PUBBLICI – DISPOSIZIONI FINALI. Integrano la parte generale del Regolamento 16 allegati (perlopiù di carattere tecnico).

6.Il Regolamento è troppo voluminoso, non sarebbe stato più utile un testo più snello?

Il sistema paesaggistico ed ambientale di Roma Capitale comprende un patrimonio di biodiversità e di aree verdi estremamente diversificato e complesso, composto da aree agricole, zone archeologiche, parchi e riserve naturali, ville e parchi storici, giardini pubblici, viali alberati, spazi pubblici e reticolo idrografico che assieme fungono da corridoi ecologici. Restringere entro un fascicolo “chiaro e snello” le norme che devono governare un sistema tanto complesso avrebbe prodotto uno strumento inadeguato per gestire con qualità e professionalità il sistema paesaggistico e ambientale di Roma Capitale. Lo stesso regolamento di Torino, prima d’ora considerato il più stimabile e riuscito d’Italia, è un cospicuo “librone” che affronta i molti temi necessari. Nel Regolamento del Verde di Roma Capitale è stato compiuto lo sforzo di separare gli argomenti dichiaratamente tecnici, raccolti negli allegati, da quelli normativi più generali e di pratico interesse per la cittadinanza con una ragionevole distribuzione tra le diverse parti.

7.Qual è stato il rapporto tra istituzioni, associazioni e ordini che hanno collaborato alla stesura del Regolamento?

Il processo di ideazione e redazione del Regolamento ha coinvolto Assessorato e Dipartimento Ambiente, associazioni e comitati di cittadini, studiosi ed esperti, ordini professionali, in un arco di quasi un decennio e con tre diverse consiliature. L’elaborazione condivisa del Regolamento si può considerare un unicum nazionale, tanto per la complessità e completezza dei temi trattati che per lo spirito di collaborazione che ha contraddistinto tutti coloro che vi hanno preso parte.

8. Il Regolamento prevede strumenti di pianificazione per lo sviluppo quantitativo e qualitativo del Verde Urbano?

Il Regolamento ha un taglio progettuale importante e promuove un verde di qualità (strumento di pianificazione e progettazione), stabilendo che Roma dovrà istituire un Catasto del verde pubblico e privato, realizzare il Censimento georeferenziato del patrimonio verde (Art. 15) e formulare il Piano del Verde (Art. 16).

9.Il Regolamento rischia di cambiare l’aspetto di Roma, con la sostituzione di alberature diverse da quelle esistenti, in particolare dei pini, simbolo della città eterna? Cosa si intende per “alberate storiche”?

Ogni alberata sarà tutelata rispetto al suo valore storico, paesaggistico e ambientale, quindi, nella sostituzione si utilizzeranno le stesse specie prima esistenti. Inoltre, la scelta della specie si basa sempre sul criterio d’identità del luogo. Questo significa che se un luogo è caratterizzato dalla presenza di una determinata specie, nel progetto di ripristino verrà utilizzata la stessa specie, indipendentemente dal contesto storico. (Art. 37)

Foto Massimo Livadiotti

Foto Massimo Livadiotti

10.Come possono i cittadini essere informati degli interventi sugli alberi?

Il Regolamento prevede che i cittadini siano puntualmente e preventivamente informati di ogni intervento effettuato sugli alberi (potatura, abbattimento) sia nelle aree di intervento, sia con pubblicazione sul sito comunale e municipale (Art. 32). In particolare, prima di procedere al rinnovo di un’alberata o parte di essa in area pubblica, l’Amministrazione Capitolina deve comunicare ai cittadini motivazioni e scopi dell’intervento e attivare un confronto preventivo con la Consulta del Verde. Se l’alberata si trova nel verde privato, Roma Capitale pubblica sul sito istituzionale il provvedimento di autorizzazione.

La sede di dialogo tra l’Amministrazione e la cittadinanza per gli interventi sul verde dovrà essere la Consulta del Verde e del Paesaggio urbano. L’istituzione della Consulta, presente anche a livello municipale, permetterà ai cittadini di essere informati e di esprimersi sui processi decisionali relativi al verde (Piano del Verde) e cioè alla progettazione, gestione, controllo e tutela degli spazi a verde pubblico, così come alle attività di sensibilizzazione e di diffusione della cultura urbana del verde (Art 4, c. 3).

11.È consentita la potatura nel periodo della nidificazione dell’avifauna?

Il Regolamento stabilisce che la potatura deve essere effettuata nel rispetto della nidificazione dell’avifauna, escludendo di norma il periodo che va da aprile a luglio, mentre nei mesi di marzo e agosto prevede che possa essere effettuata su alberi in cui non siano presenti nidi di uccelli o tane abitate da piccoli mammiferi o che siano utilizzati come dormitorio o posatoio da specie rare o di pregio. (Art.33, c. 4)

12.Ci sono prescrizioni stringenti per le potature?

Alle potature sono dedicati un allegato specifico (All. 9) e un articolo (Art. 33) dove è scritto espressamente che la potatura deve essere limitata alla sola rimozione delle porzioni di chioma prive di attività vegetativa o di quelle lesionate o alterate da attacchi parassitari e da danni meccanici o meteorici, che possono pregiudicare la salute della pianta e/o la sua stabilità. Questo significa che vanno praticate solo quelle strettamente necessarie, escludendo interventi che alterino in maniera sostanziale la struttura della pianta, ne compromettano la crescita e ne pregiudichino la sopravvivenza. La pratica della capitozzatura è vietata (Art.33, c. 5b).

13.Il Regolamento metterà fine agli abbattimenti indiscriminati degli alberi (anche nelle aree private)?

Non si potrà abbattere in aree pubbliche e in aree private senza autorizzazione degli uffici competenti del Dipartimento Tutela Ambientale. Gli abbattimenti possono essere autorizzati soltanto per valide motivazioni certificate da tecnici abilitati o per ingiunzione dell’autorità giudiziaria.

14.Come ci deve regolare, in ambito tanto pubblico che privato, per gli abbattimenti?

Nessun abbattimento di alberi o arbusti di qualsiasi dimensione è consentito senza motivi gravi e certificati da tecnici abilitati e senza l’autorizzazione dal Dipartimento Ambientale, sia in ambito pubblico che privato (Art. 40). Gli alberi possono vivere 150/250 anni nelle condizioni ambientali ottimali. Vero è però che in ambito urbano, in particolare nelle alberature stradali, a causa di numerosi fattori limitanti, questi tempi sono notevolmente ridotti e quindi gli alberi arrivano più rapidamente al fine vita e vanno, allora, sostituiti. Nel caso di alberature private la specie e le dimensioni delle piante da utilizzare in sostituzione degli abbattimenti sono indicate nell’autorizzazione rilasciata dal Dipartimento Tutela Ambientale, previo esame del progetto di rinnovo, in ragione del valore biologico della pianta abbattuta (Art. 41). Gli alberi abbattuti devono essere sostituiti entro un anno.

Foto AMBM

15.Il Regolamento obbliga a ripristinare gli alberi abbattuti? Verranno eliminate le ceppaie che punteggiano le strade e i parchi della città?

Ad ogni albero abbattuto deve seguire il ripristino entro un anno dall’abbattimento (Art. 32). Se il ripristino è impedito da cause oggettive, dovranno essere messi a dimora alberi nelle aree vicine disponibili, in modo da garantire una compensazione corrispondente al valore biologico e ornamentale della pianta abbattuta (Art. 41). In caso di abbattimenti vi è “l’obbligo di rimozione immediata della ceppaia” (Art. 40, c. 15).

16.Le prescrizioni per l’area di pertinenza dell’albero (APA), nelle strade con marciapiedi stretti, cancellerà il verde verticale da interi quartieri e/o impedirà di mettere alberi di prima grandezza?

No. Laddove gli alberi di prima grandezza sono già presenti verranno sostituiti, a fine vita, con alberi della stessa specie. Nelle nuove progettazioni si sceglieranno le specie più adatte al sito in funzione dello spazio a disposizione, dei caratteri stazionali, della resistenza a fattori limitanti in ambiente urbano (inquinamento, siccità ecc.) e del contesto territoriale e paesaggistico.

17.Il Regolamento stabilisce prescrizioni stringenti per le potature? Sarà ancora ammessa la cosiddetta “capitozzatura”? Si potranno ancora potare gli alberi nel periodo della nidificazione?

Nel Regolamento è stato predisposto un articolo e un allegato specifico sulle potature che indicano le migliori tecniche da utilizzare. È espressamente vietata la capitozzatura e viene stabilito il periodo di potatura in modo che ci sia rispetto della nidificazione dell’avifauna come indicato dalla Lipu.

18.Si potrà asfaltare tutto il terreno nudo delle aree di pertinenza degli alberi?

Per le alberature stradali, negli impianti pubblici l’APA (l’Area di Pertinenza) può essere interessata dalla posa in opera di pavimentazioni leggere, superficiali e permeabili, previa autorizzazione dell’Ufficio competente corredata di specifiche e dettagliate prescrizioni per l’esecuzione dei lavori e a condizione che sia mantenuta un’area di terreno nudo, circostante il fusto, secondo quanto indicato nelle tabelle riportate nell’art. 17, salvo che ciò non sia tecnicamente possibile, nel qual caso si valuteranno soluzioni alternative e mirate.

Foto Paola Loche

19.Nel Regolamento è previsto l’utilizzo di tecniche di impianto che consentono di limitare le interferenze delle radici con il manto stradale?

Sì. Al fine di agevolare e guidare lo sviluppo delle radici nei nuovi impianti stradali o nelle piazze, di ridurre le possibili interferenze dell’apparato radicale con manufatti esistenti o da realizzare e di favorire la longevità degli alberi, si devono adottare specifiche tecniche quali, ad esempio le vie preferenziali per le radici (root paths), le trincee di suolo (soil trenches), le volte con suolo (soil vaults), le pavimentazioni sospese su celle (soil cells), suoli strutturali (structural soil).

Foto Paola Loche

20. La scelta delle specie vegetali (nella progettazione) deve essere intesa come semplicemente esemplificativa dei criteri da seguire oppure come prescrittiva?

L’allegato n. 4, che la descrive, non è prescrittivo. Infatti, l’elenco finale contiene le specie idonee consigliate. La descrizione delle caratteristiche delle piante è stata fatta per migliorare l’informazione sull’ecologia delle stesse. Il progettista ha libera scelta, ma si forniscono dei criteri generali. Il ripristino di alberate storiche è effettuato in ogni caso con nuovi individui arborei della stessa specie di quelli da sostituire.

Foto AMBM

21.Il Regolamento dedica un’attenzione speciale ai parchi e alle ville storiche di Roma Capitale?

Sì. Il Regolamento include un Capitolo 3 dedicato interamente al tema dei parchi e delle ville storiche che delinea una serie di misure volte a rinforzare la loro cura, tutela, valorizzazione e gestione.

22.Il Regolamento affronta la questione della forestazione urbana?

Il Regolamento affronta la questione della forestazione urbana in vari articoli. Non definisce le aree destinate alla forestazione, perché non è compito del Regolamento individuarle, ma dell’Amministrazione di Roma Capitale, che dovrà effettuare una mappatura e redigere un piano di forestazione.

23.Il Regolamento prevede l’intervento di adeguate professionalità per la sua applicazione?

Il Regolamento prevedeva (Art. 67, c. 2) che entro 3 mesi dalla sua entrata in vigore Roma Capitale istituisse un tavolo interdipartimentale coordinato dal Dipartimento Tutela Ambientale, avente il compito di analisi e riordino della ripartizione delle competenze sulle aree verdi tra le strutture amministrative di Roma Capitale. Prevedeva anche la formazione del personale del Servizio Giardini della Direzione Gestione Territoriale Ambientale e del Verde e degli operatori del Corpo di Polizia Locale e la riorganizzazione e valorizzazione della Scuola Giardinieri. Gran parte di questi obiettivi restano, purtroppo, ancora da realizzare.

Foto AMBM

24.Per la progettazione di nuove aree verdi il Regolamento adotta un approccio multidisciplinare con figure professionali qualificate?

Il Regolamento riconosce la necessità di formare un gruppo di progettazione multidisciplinare e di inserire all’interno del gruppo della Direzione Lavori figure professionali qualificate. (Art. 22)

(Foto Paola Loche)

25.Il Regolamento prevede di far conoscere e curare solo alberi monumentali e di pregio di notevole interesse pubblico?

No, il Regolamento individua 3 speciali categorie di alberi da far conoscere e da curare: alberi monumentali, alberi di notevole interesse pubblico e alberi di pregio. (Art. 28)

26.Gli alberi più grandi sono in pericolo, come i pini (Pinus Pinea)?

Il Regolamento prevede le massime tutele a tutti gli alberi che hanno un diametro superiore a 25 cm, a tutti gli alberi che hanno un valore paesaggistico, naturalistico, storico e culturale, ambientale o anche detti di pregio (Art.li 28-29-40). Tutela anche per le nuove piante messe a dimora in sostituzione di alberature abbattute, in questo caso a prescindere dalla misura della circonferenza del rispettivo tronco (Art.40).

27.Come conciliare la presenza degli alberi lungo le strade con gli angusti spazi disponibili?

Il valore di 5m di larghezza del marciapiede per gli alberi di prima grandezza (>18 m di altezza), insieme ad altre misure e prescrizioni tecniche, sono parametri da applicare nelle situazioni “ottimali”, in particolare nelle nuove urbanizzazioni, per salvaguardare la salute degli alberi e promuovere allo stesso tempo una progettazione di qualità con finalità di riqualificazione paesaggistica. In altre situazioni, proprio per salvaguardare il paesaggio, sono state previste deroghe a queste misure, laddove tecnicamente non sia possibile applicarle, in particolare nel tessuto urbano consolidato (proprio dove si sa che esistono marciapiedi più stretti) o nelle zone già urbanizzate con dotazioni di verde insufficiente (Art.19).

28.Che cosa si prevede per le alberate storiche?

Per le alberate storiche esistenti è prevista la sostituzione con alberi della stessa specie (Art 19). Quindi un viale storico di pini o platani verrà mantenuto nella sua composizione originaria. È anche previsto di assicurare un’eguale protezione per le alberature e alberi che hanno un valore paesaggistico, naturalistico, storico e culturale ambientale o anche detti “di pregio” (Art. 40). Il rinnovo delle alberate in fase di irreversibile degrado o invecchiamento, salvo interventi d’urgenza, avviene previa programmazione pluriennale al fine di verificare scientificamente il raggiungimento di fine ciclo vita delle piante in questione e il progressivo aumento dei rischi di schianto per i soggetti interessati. Prima di procedere al rinnovo di un’alberata o parte di essa in area pubblica, l’Amministrazione Capitolina attua un’adeguata attività di informazione sul sito istituzionale di Roma Capitale e dei singoli Municipi interessati, affinché i cittadini comprendano motivazioni e scopi dell’intervento e attiva un confronto preventivo con la Consulta del Verde, salvi i casi di somma urgenza in cui l’intervento è comunicato successivamente.

29.Scompariranno le grandi alberature dalla città consolidata? I pini, soprattutto?

Proprio per permettere l’utilizzo in sicurezza degli alberi di prima grandezza è prevista l’applicazione delle più moderne tecniche di impianto per ridurre i potenziali rischi legati all’apparato radicale (Art.18). In aggiunta, per dissipare eventuali dubbi, il controllo della “forte tendenza allo sviluppo di radici superficiali” è stato contemperato nell’ Allegato n. 4. Il pino, Pinus pinea, non è una specie autoctona, ma naturalizzata. Detto ciò, è comunque ovviamente tutelata, alla stessa stregua di altre alberature identitarie del paesaggio romano, di tutti gli alberi che hanno un diametro superiore a 25 cm e di tutti gli alberi che hanno un valore paesaggistico, naturalistico, storico e culturale ambientale. Pinus pinea è oggetto di tutela nelle aree di interesse storico (Art. 18) ed è “specie identitaria del paesaggio romano” (Art. 40).

30.Quali sono le regole per i re-impianti?

I reimpianti devono essere preferibilmente scelti fra le specie arboree e arbustive autoctone appartenenti alla fascia fito-climatica dell’area romana o alloctone e naturalizzate aventi esigenze ecologiche e climatiche compatibili con la fascia individuata, in base alle caratteristiche ambientali del luogo ed alle indicazioni fornite nel P.T.P.R. adottato per i vari sistemi ed ambiti di paesaggio e alla Carta delle serie di vegetazione del territorio comunale allegata al P.R.G. Il competente Ufficio di Roma Capitale vaglia, se debitamente e progettualmente motivate, le richieste di piantagione di piante autoctone o alloctone e naturalizzate tipiche di altre fasce fito-climatiche.

31.La cura delle piante può richiedere anche la lotta fito-parassitaria. Come comportarsi?

Per quanto riguarda gli attacchi parassitari il Regolamento dedica un articolo e un allegato, che definiscono i criteri di lotta fito-parassitaria e l’elenco di tutti i più rilevanti parassiti infestanti con le relative norme e dispositivi applicati sia a livello ministeriale che regionale. Sono descritti nell’art. 39 e nell’Allegato 13.

Pini di villa Ada (Foto AMBM)

32.Come devono essere realizzati i parcheggi a raso e sotterranei?

Il Regolamento prevede che le aree destinate a parcheggio, sia a raso che interrato, devono essere di norma individuate in spazi già pavimentati. Quando ciò non risulti possibile, deve essere tutelata l’originaria dotazione di terreni a verde e, per i parcheggi a raso, anche la dotazione di terreni permeabili (Art. 27). In caso di realizzazione di un parcheggio o ristrutturazione a parcheggio di aree ricavate in spazi angusti e densamente urbanizzati, la superficie a verde deve essere, in toto o in parte, recuperata attraverso la previsione di verde pensile e/o verticale (Art. 23). I nuovi parcheggi interrati non possono essere realizzati sotto parchi, giardini e aree naturali di pregio e al di sotto degli alberi monumentali o di notevole interesse pubblico o di pregio (Art. 27)

33.Aree verdi e piante sono i Beni Comuni più diffusi. Possono essere affidati a terzi solo per la manutenzione ordinaria (e sono esclusi i giardini e ville storiche)

I parchi, le ville, i giardini e in generale tutte le aree verdi urbane non recintate, sono aperte al pubblico senza limitazioni di orario (art. 54). Per le aree verdi urbane recintate è prevista l’apertura e la chiusura dei cancelli d’ingresso negli orari stabiliti dall’Amministrazione. La gestione e la custodia delle chiavi dei cancelli dei parchi storici è assegnata al personale del Dipartimento Tutela Ambientale o al responsabile del parco storico, che può fornirne copia ai soggetti autorizzati nonché, se necessario, agli organismi impegnati nelle attività di Protezione Civile e di tutela della pubblica incolumità e pubblica sicurezza. I nominativi dei possessori delle chiavi devono essere conoscibili e depositati presso l’ufficio del Dirigente del Dipartimento Tutela Ambientale e costantemente aggiornati (art. 45). Prevenzione e di vigilanza sul rispetto delle disposizioni del Regolamento sono affidate al Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale, a tutti gli altri organi di vigilanza secondo le competenze loro attribuite, ad altri soggetti eventualmente autorizzati. L’Amministrazione ha cura, invece, di amplificare i controlli e la vigilanza anche sollecitando l’attenzione e la sensibilità dei cittadini (Art. 63).

34.Cosa prevede il Regolamento per le aree cani? È vero che ne limita considerevolmente la superficie?

Il Regolamento prevede per le aree cani una nutrita serie di prescrizioni a garanzia della loro funzionalità, raggiungibilità e dotazione, oltre a dettarne i criteri di fruizione. Non limita la superficie, che può essere anche molto ampia, sempre che l’area verde in cui viene realizzata lo consenta. Fissa, invece, un’ampiezza minima da considerarsi vitale in contesti urbani in cui spazi superiori non sarebbero disponibili per la sgambatura dei cani. (Art. 26)

35.Anche i piccoli giardini di quartiere potranno avere un’area cani?

La dimensione minima dell’area destinata alla sgambatura dei cani è prevista in 400 mq. Ciò consente anche ai piccoli giardini di quartiere di avere un’area cani che altrimenti potrebbe essere realizzata solo nelle grandi aree verdi e nelle ville.

36.Il verde privato ha le stesse tutele del verde pubblico?

Per il verde privato valgono le stesse norme relative al verde pubblico. Indipendentemente da chi possieda la proprietà della pianta, pubblico o privato, la pianta va considerata un bene collettivo. Sono oggetto di salvaguardia tutte le specie tutelate a livello nazionale e regionale e le specie definite di pregio dal Regolamento (Art. 28) e gli alberi che hanno diametro superiore a 25 cm, indipendentemente dalla specie (Art. 40). Tutti i trattamenti fitosanitari in ambito privato devono essere effettuati nel rispetto delle normative nazionali e regionali (Art. 39). Non possono essere effettuati rinnovi di alberate in ambito privato senza provvedimento autorizzativo (Art. 37). Roma Capitale pubblica sul sito istituzionale il provvedimento di autorizzazione.

37.Durante i cantieri interi giardini vengono deturpati. Come evitarlo?

Il Regolamento detta minuziose prescrizioni per evitare che siano danneggiati alberi, arbusti e terreni durante la fase cantieristica. Salute, sviluppo e stabilità delle piante esistenti, insieme alla protezione del terreno da costipazione, versamento di sostanze nocive, ecc., sono puntualmente contemplate e sono indicati gli accorgimenti necessari per la protezione (Art. 35 e All. 11). In particolare, il transito di mezzi pesanti (oltre 35 quintali), all’interno dell’Area di Pertinenza dell’Albero (APA) è consentito solo allorché non sia possibile utilizzare altro percorso.

38.La zona di protezione radicale (ZPR) che cos’è come viene rispettata?

La zona di protezione radicale è l’area fisica alla base dell’albero che individua una zona di rispetto, a tutela dell’apparato radicale. Varia in ragione delle dimensioni dell’albero. In tutte le aree verdi è pienamente rispettata la ZPR. Le tabelle relative alle dimensioni del terreno libero alla base dell’albero (aiuole) sono riferite soltanto alle alberature stradali e ai giardini con percorsi stradali e alberature già predisposte in aiuole (Art. 17). Nelle aree di cantiere sono prescritte norme specifiche, in coerenza con il regolamento scavi, per la protezione della ZPR (Art. 35 e All. 11).

39.Cosa prevede il Regolamento per la gestione condivisa degli spazi verdi con i cittadini?

Con l’obiettivo di disciplinare, preservare e tutelare il patrimonio arboreo e vegetale in genere il Regolamento considera fondamentale coinvolgere la cittadinanza nella conoscenza, nella gestione e nello sviluppo del verde urbano (Art. 8). Ritiene perciò importante favorire le buone pratiche attraverso iniziative volte all’educazione, al rispetto del verde e alla partecipazione nella cura, tramite affidamenti o patti di collaborazione per le aree verdi, per i giardini e per gli alberi e con donazioni, sponsorizzazioni o iniziative di collaborazione occasionale. (Artt. 9 e 14)

40.Come mai nel Regolamento non sono stati inseriti gli orti urbani?

Gli orti urbani ricorrono in più punti del Regolamento. Sono, ad esempio, inseriti tra le tipologie di verde urbano (Art. 3). L’Amministrazione Capitolina promuove la realizzazione di orti e giardini urbani per favorire lo sviluppo di pratiche ambientali sostenibili e resilienti, con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini sull’esigenza di riqualificare il territorio attraverso processi di autogestione che, al contempo, incentivino la sicurezza alimentare e senza fini di lucro. Le modalità di concessione e gestione degli orti sono disciplinate da un apposito Regolamento con un importante ruolo dei Municipi.

41.Si può adottare un albero?

I cittadini possono chiedere in adozione, dietro autorizzazione di Roma Capitale, qualsiasi albero singolo o alberata. Di norma si tratta di un’attività di semplice cura e vigilanza in linea con le prescrizioni dettate dal Servizio Giardini. La richiesta di adozione deve essere invece accompagnata da documentazione attestante il possesso delle competenze specifiche in capo all’adottante, se intende chiedere di intervenire sugli alberi o in capo a terzi, se viene loro trasmesso l’incarico. È richiesta una copertura assicurativa al riguardo. Non è mai consentito l’abbattimento delle alberature. (Art. 10)

Foto Paola Loche

42.Nel caso di donazione di arredi o attrezzature la certificazione di conformità alla normativa vigente è a carico del donante”: vuole dire fine delle donazioni?

No. Tutti gli arredi destinati ad un uso pubblico sono normalmente già dotati di una certificazione di conformità, diversamente non potrebbero essere commercializzati. Nella maggioranza dei casi l’installazione, e quindi la certificazione, è tutt’uno con la fornitura del bene donato. Il donante che non può assicurare la certificazione dell’installazione degli arredi o attrezzature può elargire comunque una somma in denaro indicando quale sia l’oggetto della sua donazione al Dipartimento Tutela Ambientale.

Caro Albero, la campagna del Coordinamento del Regolamento del Verde vai alla scheda da compilare on line https://tinyurl.com/2p97ycte  scarica la scheda da compilare e inviare a coordregverde@gmail.com

Ha collaborato all’elaborazione delle domande Anna Maria Bianchi, Carteinregola.

Per osservazioni e precisazioni: laboratoriocarteinregola@gmail.com

20 maggio 2023

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