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Regolamento del Verde Urbano: rispondiamo al Consigliere Corsetti

Foto Paola Loche Giardino

Ringraziamo il Consigliere Corsetti (PD) di averci dato la possibilità di spiegare cosa intendiamo quando diciamo che le famose 400 modifiche introdotte dall’attuale Assessora all’ambiente Fiorini, che avrebbero “stravolto” la versione del Regolamento del Verde Urbano dell’allora Assessora Montanari del 2019, sono per lo più adeguamenti formali. Diciamo ancora una volta che Carteinregola e le altre associazioni, che stanno facendo un’opera di informazione sul Regolamento sperando in una sua approvazione prima della fine della consiliatura, non sono certo contrarie se le forze politiche di maggioranza e opposizione vorranno presentare emendamenti migliorativi, anzi. Ma non possiamo accettare manovre per affossarlo. Da troppo tempo il verde e gli alberi di Roma sono alla mercè di un far west senza regole, che lascia le mani libere a interessi di ogni sorta.

Ma vediamo le obiezioni avanzate dal consigliere Corsetti in un post su Facebook (1). Rispondiamo cominciando da quello più  significativo delle “modifiche”.

1.Scrive Corsetti : “Il testo modificato prevede che solo gli alberi che hanno un tronco di circonferenza complessiva superiore a 78,5 cm sono considerati beni giuridici di interesse ambientale. Gli altri no e quindi, anche se sani, possono essere liberamente tagliati abbattuti danneggiati. Nel testo originario si prevedeva invece che “gli alberi singoli, in gruppi o in filari, recanti un tronco di circonferenza complessiva superiore a 30 cm, misurata all’altezza di 1,30 m dal colletto, ubicati nel territorio di Roma Capitale sono considerati beni giuridici di interesse ambientale e paesaggistico e meritano le particolari forme di tutela”.

Corsetti ha ragione, perchè nella versione del Regolamento approvato in Giunta nel gennaio scorso, allo stesso articolo – Art. 29 – Tutela delle alberature e salvaguardia delle siepi e macchie arbustive – si legge: “Gli alberi singoli, in gruppi o in filari, recanti un tronco di circonferenza complessiva superiore a 78,5 cm (Ø > 25 cm), misurata all’altezza di 1,30 m dal colletto, ubicati nel territorio di Roma Capitale sono considerati beni giuridici di interesse ambientale e paesaggistico“.

Tuttavia, la precedente formulazione dell’art. 29 era un evidente refuso in contrasto con quanto indicato nell’art. 40 della stessa “versione Montanari” che prevedeva: “Sono oggetto di speciale salvaguardia: (…) c) gli alberi aventi circonferenza del tronco superiore a 78,5 cm (ø > 25 cm), misurata ad una altezza, convenzionale e di buona pratica dendrometrica, di 130 cm dal suolo”.
Che si tratti di un refuso (“circonferenza” invece di “diametro”), che la recente versione ha corretto, lo si deduce dal modo in cui questa norma si è andata formando, oltre che dal buon senso.  Nella bozza di Regolamento elaborata durante la Consiliatura Alemanno era prevista la tutela di alberature con diametro superiore ai 30 cm. Nel Regolamento del Verde di Torino (2), uno dei migliori d’Italia, all’ Articolo 23 – Salvaguardia degli arbusti e degli alberi si legge: “Su tutto il territorio comunale devono essere conservati: (…) comma b)  gli alberi aventi dimensione (diametro) del tronco, misurata a 130 cm di altezza, superiore a 40 cm di diametro per le specie di prima grandezza, superiore a 35 cm di diametro per le specie di seconda grandezza e superiore a 25 cm per le specie di terza grandezza. Si evince dunque come l’indicazione dei 30 cm di “circonferenza” sia un refuso. Il buon senso, infine, ci assicura che non possono considerarsi beni giuridici di interesse “ambientale e paesaggistico” alberi di 9,5 cm di diametro, cioè alberelli presi dal vivaio. Ciò detto, non si vuole affatto consentire che gli alberi di diametro inferiore possano essere abbattuti indiscriminatamente, infatti l’Art. 40 così prosegue: ”Sono tutelati anche gli arbusti di particolare pregio e le nuove piantagioni in sostituzione di alberature abbattute, a prescindere dalla misura del tronco (escluse le specie infestanti); i proprietari delle alberature, degli arbusti e delle siepi di cui ai commi precedenti, hanno il dovere di custodia e sono pertanto tenuti a garantirne la capacità vegetativa e la stabilità; è vietato abbattere gli alberi,  gli arbusti e le siepi , di cui ai precedenti commi, in assenza di apposita autorizzazione preventiva rilasciata dal Dipartimento Tutela Ambientale

2. Continua Corsetti: “La versione Fiorini ha eliminato la finalità no profit per l’affidamento delle aree a verde, lasciando aperta la possibilità di specularvi economicamente”.

Poichè il Consigliere non fornisce riferimenti al testo, non sappiamo a quali articoli si riferisca.

3. Corsetti: “Il testo emendato, con riferimento alle donazioni, prevede che in caso di donazione di arredi o attrezzature l’eventuale installazione è a carico del donante disincentivando così i contributi dei privati“.

Nella versione del Regolamento del gennaio 2021 all’Art. 13 – Donazioni è stato effettivamente aggiunto il comma 5.: “Nel caso di donazione di arredi o attrezzature la certificazione di conformità alla normativa vigente del materiale e della eventuale installazione è a carico del donante“. Va osservato che tutti gli arredi destinati ad un uso pubblico sono già dotati di una certificazione di conformità, diversamente non potrebbero essere venduti,e che quindi nella maggioranza dei casi l’installazione, e quindi la certificazione, è tutt’uno con la fornitura del bene donato. Inoltre il donante che non può assicurare la certificazione dell’installazione degli arredi o attrezzature può elargire comunque una somma  in denaro precisando l’oggetto della sua donazione  al Dipartimento Tutela Ambientale. In ogni caso anche il nostro gruppo di lavoro ha già richiesto che l’articolo, in sede di discussione, venga integrato come segue: “La donazione è concordata con l’Amministrazione e la certificazione dell’installazione può essere a carico o del donante o dell’Amministrazione.”

4.Corsetti :”Nel testo modificato è stato abolito il divieto di ricoprire le Zone di Protezione Radicale (Z.P.R.) degli alberi con pavimentazione impermeabili, lasciando così aperta la possibilità di ricoprirle di asfalto

Il testo del 2019 diceva, all’Art. 17 – Classi di grandezza, area di pertinenza degli alberi e zona di protezione radicale: (comma 6) “L’APA (Area di Pertinenza dell’Albero) può essere interessata dalla posa in opera di pavimentazioni leggere superficiali permeabili, previa autorizzazione dell’Ufficio competente corredata di specifiche e dettagliate prescrizioni per l’esecuzione dei lavori, a condizione che sia mantenuta un’area di terreno nudo, circostante il fusto, dell’ampiezza pari ad almeno il 25-30% della ZPR (Zona di Protezione Radicale) e mai inferiore a quanto indicato nella TABELLA 4, salvo alberate esistenti oggetto di tutela nelle quali si valuteranno soluzioni alternative e mirate“. Il testo del 2021: “Fermo restando quanto previsto all’art. 19 per le alberature stradali, negli impianti pubblici l’APA può essere interessata dalla posa in opera di pavimentazioni leggere superficiali permeabili, previa autorizzazione dell’Ufficio competente corredata di specifiche e dettagliate prescrizioni per l’esecuzione dei lavori, a condizione che sia mantenuta un’area di terreno nudo, circostante il fusto, secondo quanto indicato nelle TABELLE 4 e 5 (4), salvo che ciò non sia tecnicamente possibile, nel qual caso si valuteranno soluzioni alternative e mirate. Come si vede, il testo è pressochè identico, e in nessuna delle due versioni si parla di asfalto.

5. Corsetti :”Relativamente alle alberature stradali sono state modificate le tabelle riguardanti le distanze dai confini e le distanze dai cigli, abbassandone i rispettivi valori

Questo rilievo sulla modifica corrisponde al vero. Ma va chiarito che le misure precedenti erano incompatibili con le prescrizioni del PRG e avrebbero condannato gran parte delle strade cittadine ad essere prive di alberi. È questo l’obiettivo del Consigliere Corsetti?

6. Corsetti : “Sulle aree cani da realizzare la superficie minima di 2.000 mq è stata abbassata a 400 mq.

Anche questo è vero, ma anche in questo caso c’è una buona ragione per modificare la norma precedente. Fissare un’area “minima” di 2.000 mq per le aree cani in tutta la città avrebbe escluso moltissime aree interne che ne sono tutt’ora prive perché non esistono aree verdi sufficientemente ampie per accoglierle. È questo l’obiettivo del Consigliere Corsetti? (5)

Infine, una parola sulla mancata – ulteriore – sottoposizione al parere dei Municipi della seconda Delibera, in merito alla quale si è voluto sottoporre il parere del Segretariato alla decisione dell’ Assemblea Capitolina (6). Ferma restando l’importanza che le nostre associazioni attribuiscono da sempre al coinvolgimento e all’iniziativa dei Municipi in tema di ambiente, non possiamo che dissentire sulle valutazioni del Consigliere Corsetti di un “regolamento radicalmente cambiato” nell’ultima revisione di Giunta, né riteniamo che le modifiche siano tali da giustificare la richiesta di affrontare da capo la procedura. E se conveniamo sulla eccessiva brevità dei tempi concessi ai Commissari della CCP Ambiente per il parere di competenza, vogliamo far notare che le uniche modifiche (non formali) riguardano direttamente i Municipi, e sono state introdotte proprio per accogliere le osservazioni provenienti dai Municipi.

Infine, considerando che in sede di discussione in Aula Giulio Cesare tutte le forze politiche potranno sottoporre al voto gli emendamenti che riterranno necessari – e nell’elenco di Corsetti non abbiamo trovato nessuna obiezione che non possa essere presentata in Aula – non ci appare davvero giustificato un allungamento dei tempi che renderebbe improbabile l’approvazione del Regolamento prima della consultazione elettorale. Sarebbe un peccato inemendabile per l’intera rappresentanza politica della nostra città.

Anna Maria Bianchi, Paola Loche, Giorgio Osti

14 febbraio 2021

Per osservazioni e precisazioni: laboratoriocarteinregoal@gmail.com

NOTE

(1) (dal post su FB del Consigliere Corsetti, 12 febbraio 2021)

REGOLAMENTO ‘CONTRO’ IL VERDE DEL M5S.
Nei prossimi giorni arriverà in Assemblea capitolina la proposta di Regolamento del verde pubblico e privato targata Movimento 5 Stelle. Un regolamento che la città aspetta da anni e che la Giunta pentastellata è riuscita, ancora una volta, a trasformare in un pasticcio.
Si perché il testo pensato nel 2019 dall’allora assessora Pinuccia Montanari è stato completamente stravolto dall’attuale responsabile del verde Laura Fiorini che ha presentato circa 400 emendamenti, molti dei quali sostanziali e non connessi alle controdeduzioni proposte dai Municipi per il parere di competenza.
Municipi ai quali andrebbe sottoposto il nuovo documento che va ad impattare in modo significativo sulla vita di quei territori quotidianamente impegnati sui temi del verde e dell’ambiente.
Chiunque vedrebbe, se non un dovere, almeno una ragione di opportunità nel farlo. Invece no, per il M5S il regolamento radicalmente cambiato non necessita del parere rinnovato dei Municipi sulla proposta.
A parte la mancanza di attenzione nei confronti dei territori, che da sola basta a descrivere la scorrettezza della politica pentastellata, la questione che sta alimentando un acceso dibattito in queste ore non riguarda solo il metodo ma anche i contenuti del regolamento.
Solo a titolo d’esempio ricordo alcune delle modifiche sostanziali che sono state apportate al testo originario cambiandone profondamente la natura:
– Il testo modificato prevede che solo gli alberi che hanno un tronco di circonferenza complessiva superiore a 78,5 cm sono considerati beni giuridici di interesse ambientale. Gli altri no e quindi, anche se sani, possono essere liberamente tagliati abbattuti danneggiati. Nel testo originario si prevedeva invece che “gli alberi singoli, in gruppi o in filari, recanti un tronco di circonferenza complessiva superiore a 30 cm, misurata all’altezza di 1,30 m dal colletto, ubicati nel territorio di Roma Capitale sono considerati beni giuridici di interesse ambientale e paesaggistico e meritano le particolari forme di tutela”.
– La versione Fiorini ha eliminato la finalità no profit per l’affidamento delle aree a verde, lasciando aperta la possibilità di specularvi economicamente.
– Il testo emendato, con riferimento alle donazioni, prevede che in caso di donazione di arredi o attrezzature l’eventuale installazione è a carico del donante disincentivando così i contributi dei privati.
– Nel testo modificato è stato abolito il divieto di ricoprire le Zone di Protezione Radicale (Z.P.R.) degli alberi con pavimentazione impermeabili, lasciando così aperta la possibilità di ricoprirle di asfalto.
– Relativamente alle alberature stradali sono state modificate le tabelle riguardanti le distanze dai confini e le distanze dia cigli, abbassandone i rispettivi valori.
– Sulle aree cani da realizzare la superficie minima di 2.000 mq è stata abbassata a 400 mq.
Insomma la grande attenzione mostrata a livello nazionale dal Movimento 5 Stelle nei confronti dell’ambiente non sembra valere per la nostra città dove si pensa a un regolamento in cui il valore ambientale è svanito nel nulla.
(2) Dal Regolamentodel Verde urbano di Torino Articolo 23 – Salvaguardia degli arbusti e degli alberi

1.  La conservazione, la valorizzazione e la diffusione del patrimonio verde, sia sulla proprietà pubblica sia su quella privata, sono riconosciute quali fattori di qualificazione ambientale.
2.  Su tutto il territorio comunale devono essere conservati:
a)  gli arbusti che per rarità della specie, o comunque per morfologia e vetustà risultino di particolare pregio;
b)  gli alberi aventi dimensione (diametro) del tronco, misurata a 130 cm di altezza, superiore a 40 cm di diametro per le specie di prima grandezza, superiore a 35 cm di diametro per le specie di seconda grandezza e superiore a 25 cm per le specie di terza grandezza, fatti salvi gli alberi di nuovo impianto inseriti in progetti unitari anche qualora siano di diametro inferiore alle misure sopra indicate.
c)  gli alberi policormici (con tronco che si divide in più fusti dal colletto) se almeno uno di essi raggiunge i 20 cm di diametro, misurato a 130 cm di altezza da terra;
d)  piante poste in sostituzione obbligatoria di alberi abbattuti, anche se privi delle caratteristiche sopra elencate.
3.  I soggetti compresi nei punti a) e d) sono sottoposti ai vincoli previsti dall’articolo 38 (abbattimento di alberature pubbliche).
4.  Sono pure oggetto di tutela gli arbusti che raggiungono singolarmente o in gruppo un volume almeno pari a 5 mc. Le alberature di interesse paesaggistico-ambientale e storico-culturale oggetto di tutela ai sensi di leggi nazionali e regionali sono inoltre soggette alle norme specifiche di dette leggi.
5.  Tali prescrizioni possono essere derogate su indicazione del Settore Gestione Verde (o S.S.D.) in caso di pubblica incolumità e nei casi previsti da normativa vigente.http://www.comune.torino.it/regolamenti/317/317.htm#art17

(3) l’APA (Area di Pertinenza dell’Albero) è mediamente 3 volte la ZPR Zona di Protezione Radicale

(4) Regolamento del Verde per Roma 2021

(5) Vai alla pagina con l’approfondimento  (APPROFONDISCI)

(6) il 12 febbraio dopo una riunionde dei capi gruppo la decisione sul nuovo passaggio nei Municipi è stata messa al voto dell’Assemblea, che ha bocciato a maggioranza la proposta

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