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Regole e ambulanti

ambulanti (foto PG)La direttiva Bolkestein per le postazioni dei banchi su strada: un’occasione per riscrivere la mappa del commercio su area pubblica.

di Paolo Gelsomini

Il rinnovo dei permessi delle postazioni di bancarelle di merce varia su aree pubbliche, che avviene ogni anno automaticamente presso gli Uffici dei Municipi, di fatto ha congelato lo stato delle cose  e non ha mai garantito un controllo delle irregolarità rispetto al codice della strada, alla sicurezza, ai requisiti amministrativi e contributivi, agli aspetti della legalità, alla stipula di atti di convenzione per la raccolta differenziata dei rifiuti.

Ora, secondo l’art. 12 della direttiva 2006/123/CE, conosciuta come direttiva Bolkestein (1), gli ambulanti dovranno partecipare ai bandi per il rinnovo delle licenze  in  concorrenza con  ambulanti europei, che potrebbero ottenere le postazioni anche per periodi limitati di tempo, magari sfruttando i mesi più favorevoli dal punto di vista turistico-commerciale. Ma i singoli Paesi hanno la possibilità di “addolcire “ la direttiva per adattarla al contesto di riferimento senza infrangere le regole d’attuazione della direttiva stessa.

Quindi, interpretando le possibilità di adattamento concesse dalla direttiva europea, il rischio di perdere i permessi è ridotto da quanto fissato nella Conferenza Stato-Regioni del 5 luglio 2012 (2) . Così l’intesa per il recepimento della Bolkestein  ha già fissato tra i criteri prioritari per l’accesso alle gare l’anzianità di servizio e di postazione, aspetto di cui  il Comune non potrà non tener conto in fase di redazione dei bandi. E’ dunque quasi certo che gran parte dei permessi verranno riconfermati, a condizione che tutto sia in regola. Aspetto che finora, con il rinnovo automatico della concessione, nessuno ha mai controllato.

Tra le indicazioni scaturite dalla Conferenza Stato-Regioni si rileva che è stata disciplinata la materia dei criteri da applicare nelle procedure di selezione per l’assegnazione di posteggi su aree pubbliche, tra cui:

o   anzianità di servizio e di postazione fino al 40% del punteggio;

o   presenza del Durc[3]

o   progetti innovativi.

I nuovi bandi, da emanare 90 giorni prima della selezione a partire dalla scadenza delle concessioni, devono prevedere una durata della concessione tra i 7 e i 10 anni;  non possono essere assegnate più di 2 concessioni allo stesso soggetto giuridico, per lo stesso settore merceologico, se il mercato ha fino a 100 posteggi e 3 concessioni se i posteggi sono di più. Queste restrizioni delle concessioni salvaguardano gli ambulanti, almeno sulla carta, dall’assalto delle medie e grandi imprese multinazionali e soprattutto aumentano la possibilità di controllo sulla comparsa, sulla scena delle postazioni pubbliche, di organizzazioni mafiose.

Il Consiglio Regionale del Lazio ha approvato, il 26 ottobre 2016, un Odg che invita la Giunta ad emanare norme che supportino i comuni nella attività di attuazione della direttiva Bolkestein , a partire da quanto stabilito dall’intesa Stato-Regioni del 2012, entro le scadenze delle licenze in corso,  quando  decadranno tutte le concessioni e si dovrà concorrere ai nuovi bandi (4).

In conclusione, l’applicazione comunale della direttiva Bolkestein  secondo gli indirizzi della Conferenza Stato-Regioni, il monitoraggio messo in campo dai Municipi e le possibilità di controllo delle regole come sopra scritto, debbono essere considerati  un’occasione da non perdere per regolamentare il settore, allontanare gli abusivi, fare piazza pulita di tutti quei piccoli mercati non a norma che invadono strade e marciapiedi in barba al Codice della strada ed alla sicurezza dei cittadini.

L’ente locale potrà così, finalmente,  riscrivere la mappa del commercio su area pubblica.

Per osservazioni e precisazioni laboratoriocarteinregola@gmail.com

> vai a La Direttiva Bolkestein e i mercati rionali

> Vai a Le regole, i tassisti e gli ambulanti

> Vai a Le regole e i tassisti, materiali per un dibattito

(1) scarica DIRETTIVA BOLKESTEIN 

(2) CONFERENZA STATO REGIONI 5.7.2012

[3] Documento unico di regolarità contributiva; è l’attestazione dell’assolvimento, da parte dell’impresa, degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di Inps, Inail, Cassa Edile. Dal 1º gennaio 2009, l’obbligo del possesso del DURC è stato esteso a tutte le ditte che lavorano in regime di appalto o subappalto di qualsiasi tipo di lavoro anche fuori dall’ambito dell’edilizia, escludendo però dall’obbligo gli artigiani che lavorano in proprio senza dipendenti[1] anche se l’ente certificatore è tenuto a rilasciare comunque la certificazione ove richiesta anche se non necessaria[2].

(4) scarica http://www.regione.lazio.it/binary/rl_main/tbl_documenti/SVI_ODG_560910_09_11_2016.pdf

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