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Rifiuti, poteri speciali o superpoteri?

Dal sito del candidato Gualtieri

Da sempre come Carteinregola ci battiamo contro i poteri speciali che possono derogare alle leggi ordinarie, spesso poste a tutela dell’ambiente, dei beni culturali, e anche della salute e della sicurezza dei cittadini. Nel caso della realizzazione di un termovalorizzatore in due anni e mezzo, però, più che di “poteri speciali” il Sindaco avrebbe bisogno di superpoteri, come quelli degli eroi dei fumetti. Rimandiamo a una successiva disamina le osservazioni nel merito della scelta di Gualtieri e della maggioranza capitolina di avviare la realizzazione di un inceneritore, per adesso commentiamo quella del Governo di rendere il Sindaco della Capitale commissario straordinario per i rifiuti, con poteri emergenziali legati al Giubileo.

Aggiornamento 24 maggio 2022: il decreto che conferisce i poteri al Sindaco è stato approvato in Consiglio dei Ministri con l’astensione dei ministri del M5S ed è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il 17 maggio (>Vai alla pagina con il testoe i riferimenti normativi)

(2 maggio 2022) Leggiamo da varie fonti di stampa che esiste una bozza di decreto che dovrebbe arrivare lunedì 2 maggio in Consiglio dei ministri che attribuisce poteri straordinari al sindaco Roberto Gualtieri che potranno servire per realizzare l’annunciato termovalorizzatore (1). In particolare un comma, riporta l’agenzia di stampa Dire, prevede che “Al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella Città di Roma, in considerazione della esigenza di prevenire gravi criticità nella gestione dei rifiuti urbani, nonché in attuazione dell’art. 114, comma 3, della Costituzione [“la legge dello Stato disciplina l’ordinamento di Roma in quanto è capitale della Repubblica” NDR], spettano al Commissario straordinario del Governo di cui all’art.1, comma 421 della legge n. 234 del 2021(2), limitatamente al periodo del mandato, le competenze assegnate alla Regione di cui agli artt. 196 e 208 del d. lgs. n. 152 del 2006 (3), con riferimento al territorio di Roma Capitale“. I poteri straordinari per il Giubileo 2025 il Sindaco li aveva già ottenuti nel precedente e citato provvedimento governativo (2) e non si comprende perchè l’emergenza rifiuti non possa rientrare negli “interventi urgenti di particolare criticità”, che permettono di  “operare a mezzo di ordinanza, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale ” e altre specificatamente indicate (2).

Dopo le dichiarazioni programmatiche del Sindaco in Assemblea Capitolina della settimana scorsa sull’intenzione di realizzare un termovalorizzatore per il trattamento dei rifiuti di Roma (4) e poichè nel Piano Rifiuti Regionale del Lazio (5) il termovalorizzatore non c’è, forse per evitare di aprire una spaccatura nella maggioranza regionale a trazione centrosinistra/cinquestelle si sarà ritenuto necessario prevedere un passaggio dicompetenze assegnate alla Regione (3)... con riferimento al territorio di Roma Capitale“.

Secondo la bozza di decreto riportata dall’agenzia DIRE (6) “Il commissario [il Sindaco Gualtieri, nella sua veste di commissario per il Giubileo NDR] , “regolamenta le attività di gestione dei rifiuti…approva i progetti di nuovi impianti per la gestione di rifiuti, anche pericolosi, e l’autorizzazione alle modifiche degli impianti esistenti, fatte salve le competenze statali di cui agli articoli (7)… ” e “autorizza l’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, anche pericolosi, fatte salve le competenze statali di cui all’articolo 7, comma 4-bis”(7).
Sempre da DIRE apprendiamo che un decreto del presidente del Consiglio regolerà “le competenze del commissario che, in via sostitutiva degli enti competenti,adotta, con ordinanza motivata, gli atti, i provvedimenti e le autorizzazioni di cui ai commi 1 e 2” e che il commissario “adotta altresì, motivandone la necessità, ordinanze contingibili e urgenti nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell’ordinamento giuridico e delle norme dell’ordinamento europeo, sentiti il Governo e la Regione Lazio” , anche se “la Regione esprime un parere non vincolante entro 30 giorni, trascorsi i quali il parere si intende acquisito“. Una estromissione che forse, viste le imminenti elezioni regionali del 2023, potrebbe risparmiare alla maggioranza uscente un provvedimento che, per quanto riguarda il termovalorizzatore, susciterà sicuramente molte contestazioni, soprattutto nel territorio dove andrà ad atterrare.

Ma prima di entrare nel merito della scelta politica e ambientale del termovalorizzatore, sulla quale apriremo uno spazio di dibattito, vogliamo porre una questione sull’uso dei poteri straordinari, che finora alla città non hanno portato niente di buono e spesso hanno lasciato conseguenze negative: dalle opere per i Mondiali di nuoto del 2009 al Piano Urbano Parcheggi del Sindaco commissario straordinario per l’emergenza traffico, 2008 – 2012, a molti altri “eventi speciali”. Adesso, dopo anni di scarsa iniziativa da parte della precedente Amministrazione, ci troviamo di fronte a una girandola di interventi ai quali viene impressa un’accelerazione scandita dai tempi del PNRR (progetti assai ambiziosi da concludersi entro il 12 dicembre 2026), del Giubileo 2025 e, probabilmente, di Expo 2030. Accelerazione che rischia di mettere un velo di opacità sulle decisioni e di scavalcare, di fatto, anche quelle garanzie poste da tante leggi ordinarie, come quelle a tutela dell’ambiente, dei beni culturali e del Paesaggio, nonchè della sicurezza e della partecipazione dei cittadini.

E c’è da chiedersi come possa rientrare nei poteri speciali per accelerare l’iter di opere che dovrebbero essere finite entro il 31 dicembre 2024, quando cominceranno ad arrivare nella Capitale milioni di pellegrini, un termovalorizzatore che, anche nelle più ottimistiche previsioni, per entrare in funzione supererà abbondantemente i due anni e mezzo che ci separano dal Giubileo.

Ma soprattutto il decreto in preparazione appare come la premessa per decisioni calate dall’alto, senza quel dibattito con la città – ma anche all’interno dei partiti della maggioranza che sostengono la Giunta Gualtieri (8)che una scelta così “pesante” come la costruzione di un termovalorizzatore avrebbe richiesto, dato che non era stata neanche annunciata nella recentissima campagna elettorale, peraltro scandita dal tormentone dei rifiuti per la strada. (AMBM)

Post scriptum: qualcuno sostiene che realizzare l’impianto di incenerimento in due anni e mezzo sia fattibile; sarebbe però serio da parte del Governo e dell’Amministrazione comunale che insieme alla nomina del Sindaco Commissario si mettesse a disposizione dei cittadini un cronoprogramma con l’indicazione delle varie fasi della progettazione, della conferenza dei servizi e della costruzione, indicando per ognuna il limite temporale massimo per assicurare la messa in funzione per il Giubileo. (AMBM)

Per osservazioni e precisazioni: laboratoriocarteinregola@gmail.com

2 maggio 2022 (ultima modifica 3 maggio 2022)

Vedi anche: Costruire un termovalorizzatore a Roma: il discorso del Sindaco e il dibattito in Assemblea 21 aprile 2022

NOTE

(1) vedi tra gli altri Roma Today 29 aprile 2022 Termovalorizzatore, avanti tutta: c’è il decreto che dà poteri straordinari a Gualtieri per realizzarlo La bozza dovrebbe essere discussa lunedì in Consiglio dei ministri. Si scalda il fronte dei contrari. Europa Verde: “Cosa ne pensa Papa Francesco?” di Ginevra Nozzoli

(2) Il Sindaco di Roma Capitale Roberto Gualtieri è stato nominato Commissario straordinario “per assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica 2025 nella città di Roma” con un provvedimento in vigore dal 31 gennaio al 31 dicembre 2026, acquisendo una serie di poteri previsti nella legge di Bilancio 2022 approvata dal Parlamento il 30 dicembre 2021. Tra questi il potere, “limitatamente agli interventi urgenti di particolare criticità”, di  “operare a mezzo di ordinanza, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea”. “In caso di perdurante inerzia, il Commissario straordinario… individua l’amministrazione, l’ente, l’organo o l’ufficio, ovvero in alternativa nomina uno o più commissari ad acta ai quali attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o provvedimenti necessari”. E in caso di dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente proveniente da un organo di un ente territoriale interessato che, secondo la legislazione vigente, sia idoneo a precludere, in tutto o in parte, la realizzazione di un intervento rientrante nel programma dettagliato”  se non è già previsto un  “meccanismo di superamento del dissenso” “dalle vigenti disposizioni, il Commissario straordinario propone al Presidente del Consiglio dei ministri le opportune iniziative ai fini dell’esercizio dei poteri sostitutivi”. vedi Il Sindaco Gualtieri nominato Commissiario Straordinario per il Giubileo 6 Febbraio 2022 Continua#

(3) vedi DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale. (GU Serie Generale n.88 del 14-04-2006 – Suppl. Ordinario n. 96)note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/4/2006, ad eccezione delle disposizioni della Parte seconda che entrano in vigore il 12/8/2006.

196. Competenze delle regioni

1. Sono di competenza delle regioni, nel rispetto dei principi previsti dalla normativa vigente e dalla parte quarta del presente decreto, ivi compresi quelli di cui all’articolo 195:

a) la predisposizione, l’adozione e l’aggiornamento, sentiti le province, i comuni e le Autorità d’ambito, dei piani regionali di gestione dei rifiuti, di cui all’articolo 199;
b) la regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi, secondo un criterio generale di separazione dei rifiuti di provenienza alimentare e degli scarti di prodotti vegetali e animali o comunque ad alto tasso di umidità dai restanti rifiuti;
c) l’elaborazione, l’approvazione e l’aggiornamento dei piani per la bonifica di aree inquinate di propria competenza;
d) l’approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione di rifiuti, anche pericolosi, e l’autorizzazione alle modifiche degli impianti esistenti, fatte salve le competenze statali di cui all’articolo 195, comma 1, lettera f), e di cui all’articolo 7, comma 4-bis; e) l’autorizzazione all’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, anche pericolosi, fatte salve le competenze statali di cui all’articolo 7, comma 4-bis;f) le attività in materia di spedizioni transfrontaliere dei rifiuti che il regolamento (CEE) n. 259/93 del 1° febbraio 1993 attribuisce alle autorità competenti di spedizione e di destinazione;
g) la delimitazione, nel rispetto delle linee guida generali di cui all’articolo 195, comma 1, lettera m), degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani e assimilali;
h) la redazione di linee guida ed i criteri per la predisposizione e l’approvazione dei progetti di bonifica e di messa in sicurezza, nonché l’individuazione delle tipologie di progetti non soggetti ad autorizzazione, nel rispetto di quanto previsto all’articolo 195, comma 1, lettera r):
i) la promozione della gestione integrata dei rifiuti;
l) l’incentivazione alla riduzione della produzione dei rifiuti ed al recupero degli stessi;
m) la specificazione dei contenuti della relazione da allegare alla comunicazione di cui agli articoli 214, 215, e 216, nel rispetto di linee guida elaborate ai sensi dell’articolo 195, comma 2, lettera b);
n) la definizione di criteri per l’individuazione, da parte delle province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, nel rispetto dei criteri generali indicati nell’articolo 195, comma 1, lettera p);
o) la definizione dei criteri per l’individuazione dei luoghi o impianti idonei allo smaltimento e la determinazione, nel rispetto delle norme tecniche di cui all’articolo 195, comma 2, lettera a), di disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare;
p) l’adozione, sulla base di metodologia di calcolo e di criteri stabiliti da apposito decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri delle attività produttive e della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, delle disposizioni occorrenti affinché gli enti pubblici e le società a prevalente capitale pubblico, anche di gestione dei servizi, coprano il proprio fabbisogno annuale di manufatti e beni, indicati nel medesimo decreto, con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato non inferiore al 30 per cento del fabbisogno medesimo. A tal fine i predetti soggetti inseriscono nei bandi di gara o di selezione per l’aggiudicazione apposite clausole di preferenza, a parità degli altri requisiti e condizioni. Sino all’emanazione del predetto decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 maggio 2003, n. 203, e successive circolari di attuazione. Restano ferme, nel frattempo, le disposizioni regionali esistenti.

2. Per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1 le regioni si avvalgono anche delle Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente.

3. Le regioni privilegiano la realizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti in aree industriali, compatibilmente con le caratteristiche delle aree medesime, incentivando le iniziative di autosmaltimento. Tale disposizione non si applica alle discariche.

208. Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti

1. I soggetti che intendono realizzare e gestire nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi, devono presentare apposita domanda alla regione competente per territorio, allegando il progetto definitivo dell’impianto e la documentazione tecnica prevista per la realizzazione del progetto stesso dalle disposizioni vigenti in materia urbanistica, di tutela ambientale, di salute di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica. Ove l’impianto debba essere sottoposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi della normativa vigente, alla domanda è altresì allegata la comunicazione del progetto all’autorità competente ai predetti fini; i termini di cui ai commi 3 e 8 restano sospesi fino all’acquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale ai sensi della parte seconda del presente decreto.

2. Per le installazioni di cui all’articolo 6, comma 13, l’autorizzazione integrata ambientale sostituisce l’autorizzazione di cui al presente articolo. A tal fine, in relazione alle attività di smaltimento o di recupero dei rifiuti:

a) ove un provvedimento di cui al presente articolo sia stato già emanato, la domanda di autorizzazione integrata ambientale ne riporta gli estremi;
b) se l’istanza non riguarda esclusivamente il rinnovo o l’adeguamento dell’autorizzazione all’esercizio, prevedendo invece nuove realizzazioni o modifiche, la partecipazione alla conferenza di servizi di cui all’articolo 29-quater, comma 5, è estesa a tutti i partecipanti alla conferenza di servizio di cui all’articolo 208, comma 3;
c) la Regione, o l’autorità da essa delegata, specifica in conferenza le garanzie finanziarie da richiedere ai sensi dell’articolo 208, comma 11, lettera g);
d) i contenuti dell’AIA sono opportunamente integrati con gli elementi di cui all’articolo 208, comma 11;
e) le garanzie finanziarie di cui all’articolo 208, comma 11, sono prestate a favore della Regione, o dell’autorità da essa delegata alla gestione della materia;
f) la comunicazione di cui all’articolo 208, comma 18, è effettuata dall’amministrazione che rilascia l’autorizzazione integrata ambientale;
g) la comunicazione di cui all’articolo 208, comma 19, è effettuata dal soggetto pubblico che accerta l’evento incidente.

3. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1, la regione individua il responsabile del procedimento e convoca apposita conferenza di servizi. Alla conferenza dei servizi partecipano, con un preavviso di almeno 20 giorni, i responsabili degli uffici regionali competenti e i rappresentanti delle autorità d’ambito e degli enti locali sul cui territorio è realizzato l’impianto, nonché il richiedente l’autorizzazione o un suo rappresentante al fine di acquisire documenti, informazioni e chiarimenti. Nel medesimo termine di 20 giorni, la documentazione di cui al comma 1 è inviata ai componenti della conferenza di servizi. La decisione della conferenza dei servizi è assunta a maggioranza e le relative determinazioni devono fornire una adeguata motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti espresse nel corso della conferenza.

4. Entro novanta giorni dalla sua convocazione, la Conferenza di servizi:

a) procede alla valutazione dei progetti;
b) acquisisce e valuta tutti gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con quanto previsto dall’articolo 177, comma 4;
c) acquisisce, ove previsto dalla normativa vigente, la valutazione di compatibilità ambientale;
d) trasmette le proprie conclusioni con i relativi atti alla regione.

5. Per l’istruttoria tecnica della domanda le regioni possono avvalersi delle Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente.

6. Entro 30 giorni dal ricevimento delle conclusioni della Conferenza dei servizi, valutando le risultanze della stessa, la regione, in caso di valutazione positiva del progetto, autorizza la realizzazione e la gestione dell’impianto. L’approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.

7. Nel caso in cui il progetto riguardi aree vincolate ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si applicano le disposizioni dell’articolo 146 di tale decreto in materia di autorizzazione.

8. L’istruttoria si conclude entro centocinquanta giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 1 con il rilascio dell’autorizzazione unica o con il diniego motivato della stessa.

9. I termini di cui al comma 8 sono interrotti, per una sola volta, da eventuali richieste istruttorie fatte dal responsabile del procedimento al soggetto interessato e ricominciano a decorrere dal ricevimento degli elementi forniti dall’interessato.

10. Ferma restando la valutazione delle eventuali responsabilità ai sensi della normativa vigente, ove l’autorità competente non provveda a concludere il procedimento di rilascio dell’autorizzazione unica entro i termini previsti al comma 8, si applica il potere sostitutivo di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

11. L’autorizzazione individua le condizioni e le prescrizioni necessarie per garantire l’attuazione dei principi di cui all’articolo 178 e contiene almeno i seguenti elementi:

a) i tipi ed i quantitativi di rifiuti che possono essere trattati;
b) per ciascun tipo di operazione autorizzata, i requisiti tecnici con particolare riferimento alla compatibilità del sito, alle attrezzature utilizzate, ai tipi ed ai quantitativi massimi di rifiuti e alla modalità di verifica, monitoraggio e controllo della conformità dell’impianto al progetto approvato;
c) le misure precauzionali e di sicurezza da adottare;
d) la localizzazione dell’impianto autorizzato;
e) il metodo da utilizzare per ciascun tipo di operazione;
f) le disposizioni relative alla chiusura e agli interventi ad essa successivi che si rivelino necessarie;
g) le garanzie finanziarie richieste, che devono essere prestate solo al momento dell’avvio effettivo dell’esercizio dell’impianto; le garanzie finanziarie per la gestione della discarica, anche per la fase successiva alla sua chiusura, dovranno essere prestate conformemente a quanto disposto dall’articolo 14 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;
h) la data di scadenza dell’autorizzazione, in conformità con quanto previsto al comma 12;
i) i limiti di emissione in atmosfera per i processi di trattamento termico dei rifiuti, anche accompagnati da recupero energetico.

11-bis. Le autorizzazioni concernenti l’incenerimento o il coincenerimento con recupero di energia sono subordinate alla condizione che il recupero avvenga con un livello elevato di efficienza energetica, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili.

12. Salva l’applicazione dell’articolo 29-octies per le installazioni di cui all’articolo 6, comma 13, l’autorizzazione di cui al comma 1 è concessa per un periodo di dieci anni ed è rinnovabile. A tale fine, almeno centottanta giorni prima della scadenza dell’autorizzazione, deve essere presentata apposita domanda alla regione che decide prima della scadenza dell’autorizzazione stessa. In ogni caso l’attività può essere proseguita fino alla decisione espressa, previa estensione delle garanzie finanziarie prestate. Le prescrizioni dell’autorizzazione possono essere modificate, prima del termine di scadenza e dopo almeno cinque anni dal rilascio, nel caso di condizioni di criticità ambientale, tenendo conto dell’evoluzione delle migliori tecnologie disponibili e nel rispetto delle garanzie procedimentali di cui alla legge n. 241 del 1990.

12-bis. Per impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti ricompresi in un’installazione di cui all’articolo 6, comma 13, il rinnovo, l’aggiornamento e il riesame dell’autorizzazione di cui al presente articolo sono disciplinati dal Titolo III-bis della Parte Seconda, previa estensione delle garanzie finanziarie già prestate.

13. Ferma restando l’applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo VI della parte quarta del presente decreto, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell’autorizzazione l’autorità competente procede, secondo la gravità dell’infrazione:

a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;
b) alla diffida e contestuale sospensione dell’autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l’ambiente;
c) alla revoca dell’autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l’ambiente.

14. Il controllo e l’autorizzazione delle operazioni di carico, scarico, trasbordo, deposito e maneggio di rifiuti in aree portuali sono disciplinati dalle specifiche disposizioni di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84 e di cui al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182 di attuazione della direttiva 2000/59/CE sui rifiuti prodotti sulle navi e dalle altre disposizioni previste in materia dalla normativa vigente. Nel caso di trasporto transfrontaliero di rifiuti, l’autorizzazione delle operazioni di imbarco e di sbarco non può essere rilasciata se il richiedente non dimostra di avere ottemperato agli adempimenti di cui all’articolo 193, comma 1, del presente decreto.

15. Gli impianti mobili di smaltimento o di recupero, esclusi gli impianti mobili che effettuano la disidratazione dei fanghi generati da impianti di depurazione e reimmettono l’acqua in testa al processo depurativo presso il quale operano, ed esclusi i casi in cui si provveda alla sola riduzione volumetrica e separazione delle frazioni estranee, sono autorizzati, in via definitiva, dalla regione ove l’interessato ha la sede legale o la società straniera proprietaria dell’impianto ha la sede di rappresentanza. Per lo svolgimento delle singole campagne di attività sul territorio nazionale, l’interessato, almeno venti giorni prima dell’installazione dell’impianto, deve comunicare alla regione nel cui territorio si trova il sito prescelto le specifiche dettagliate relative alla campagna di attività, allegando l’autorizzazione di cui al comma 1 e l’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali, nonché l’ulteriore documentazione richiesta. La regione può adottare prescrizioni integrative oppure può vietare l’attività con provvedimento motivato qualora lo svolgimento della stessa nello specifico sito non sia compatibile con la tutela dell’ambiente o della salute pubblica.
(comma così modificato dall’art. 35, comma 1, lettera g), della legge n. 108 del 2021)

16. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, eccetto quelli per i quali sia completata la procedura di valutazione di impatto ambientale.

17. Fatti salvi l’obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico da parte dei soggetti di cui all’articolo 190 ed il divieto di miscelazione di cui all’articolo 187, le disposizioni del presente articolo non si applicano al deposito temporaneo effettuato nel rispetto delle condizioni stabilite dall’articolo 183, comma 1, lettera m).

17-bis. L’autorizzazione di cui al presente articolo deve essere comunicata, a cura dell’amministrazione competente al rilascio della stessa, al Catasto dei rifiuti di cui all’articolo 189 attraverso il Catasto telematico e secondo gli standard concordati con ISPRA che cura l’inserimento in un elenco nazionale, accessibile al pubblico, dei seguenti elementi identificativi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica: a) ragione sociale;b) sede legale dell’impresa autorizzata;c) sede dell’impianto autorizzato;d) attività di gestione autorizzata;e) i rifiuti oggetto dell’attività di gestione;f) quantità autorizzate;g) scadenza dell’autorizzazione.

17-ter. La comunicazione dei dati di cui al comma 17-bis deve avvenire senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica tra i sistemi informativi regionali esistenti, e il Catasto telematico secondo standard condivisi.

18. In caso di eventi incidenti sull’autorizzazione, questi sono comunicati, previo avviso all’interessato, al Catasto dei rifiuti di cui all’articolo 189.

19. Le procedure di cui al presente articolo si applicano anche per la realizzazione di varianti sostanziali in corso d’opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono più conformi all’autorizzazione rilasciata.

19-bis. Alle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell’ambito delle attività agricole e vivaistiche e alle utenze domestiche che effettuano compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino è applicata una riduzione della tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti urbani.

20. (abrogato)

(4) vedi Costruire un termovalorizzatore a Roma: il discorso del Sindaco e il dibattito in Assemblea Pubblichiamo il video del Consiglio straordinario sui rifiuti del 20 aprile e il testo dell’intervento del Sindaco Gualtieri, nel quale ha annunciato l’intenzione di dotare la città di un termovalorizzatore…21 Aprile 2022 Continua#

(5) vedi Il nuovo Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti della Regione Lazio 2019-2025, quale aggiornamento del precedente Piano di cui alla Deliberazione del Consiglio Regionale n. 4 del 18 gennaio 2012, n. 14, è stato approvato, ai sensi dell’Art. 7, c.1 della Legge Regionale n. 27/1998, con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 4 del 5 agosto 2020. https://www.regione.lazio.it/cittadini/rifiuti/pianificazione/nuovo-piano-rifiuti

BUR n. 116 del 22/09/2020 – Supplemento 1 (14.86 MB) Document Deliberazione del Consiglio Regionale 5 agosto 2020, n. 4 – PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI DELLA REGIONE LAZIO (14.57 MB)

(6) RIFIUTI. ROMA, IN BOZZA DECRETO ENERGIA POTERI A GUALTIERI SU IMPIANTI. PREVENIRE GRAVI CRITICITÀ IN GESTIONE SPAZZATURA IN VISTA GIUBILEO

(DIRE) Roma, 28 apr. – “Al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella Città di Roma, in considerazione della esigenza di prevenire gravi criticità nella gestione dei rifiuti urbani, nonché in attuazione dell’art. 114, comma 3, della Costituzione, spettano al Commissario straordinario del Governo di cui all’art. 1, comma 421 della legge n. 234 del 2021, limitatamente al periodo del mandato, le competenze assegnate alla Regione di cui agli artt. 196 e 208 del d. lgs. n. 152 del 2006, con riferimento al territorio di Roma Capitale”. E’ la bozza, che l’agenzia Dire ha potuto visionare, del primo comma della norma (contenuta in un provvedimento più ampio su energia ma non solo che lunedì dovrebbe essere discussa in Consiglio dei ministri) contenente quei poteri straordinari che consentiranno a Roberto Gualtieri, nella sua veste di commissario per il Giubileo, di realizzare tutti gli impianti di rifiuti di cui Roma avrà bisogno (tra cui il termovalorizzatore ma anche la discarica di servizio) bypassando il piano regionale dei rifiuti.(SEGUE) (Pol/ Dire17:40 28-04-22 .NNNN

(DIRE) Roma, 28 apr. – Il commissario, oltre a predisporre e adottare il piano di gestione dei rifiuti di Roma Capitale, “regolamenta le attività di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi”, recita la bozza, “elabora e approva il piano per la bonifica delle aree inquinate di propria competenza; approva i progetti di nuovi impianti per la gestione di rifiuti, anche pericolosi, e l’autorizzazione alle modifiche degli impianti esistenti, fatte salve le competenze statali di cui all’articolo 195, comma 1, lettera f), e di cui all’articolo 7, comma 4-bJs” e “autorizza l’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, anche pericolosi, fatte salve le competenze statali di cui all’articolo 7, comma 4-bis”.
Un decreto del presidente del Consiglio regolerà “le competenze del commissario che, in via sostitutiva degli enti competenti, adotta, con ordinanza motivata, gli atti, i provvedimenti e le autorizzazioni di cui ai commi 1 e 2”. Il commissario “adotta altresì, motivandone la necessità, ordinanze contingibili e urgenti nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell’ordinamento giuridico e delle norme dell’ordinamento europeo, sentiti il Governo e la Regione Lazio- si legge ancora- La Regione esprime un parere non vincolante entro 30 giorni, trascorsi i quali il parere si intende acquisito”.(SEGUE) (Pol/ Dire
17:40 28-04-22 .
NNNN

(DIRE) Roma, 28 apr. – Sempre attraverso un decreto del presidente del Consiglio dei ministri, d’intesa con il commissario e la Regione Lazio “possono essere nominati uno o più subcommissari”. Il commissario straordinario, cioé Gualtieri, si avvarrà “di una struttura commissariale anche sulla base di apposite convenzioni con le amministrazioni pubbliche” e potrà avvalersi anche “del supporto delle società in house delle amministrazioni centrali di cui all’art. 192, comma i del d. lgs.
n. 50 del 2016, nonché degli uffici degli enti competenti cui si sostituisce”.
Il penultimo comma specifica che “le condotte poste in essere in attuazione del presente articolo possono dare luogo solo in caso di dolo responsabilità penale, contabile o amministrativa del commissario straordinario e dei soggetti da questi funzionalmente delegati, in quanto costituiscono adempimento delle migliori regole preventive in materia ambientale, di tutela della salute e dell’incolumità pubblica e di sicurezza, fatti salvi i casi di comportamenti dolosi”.
Infine “dall’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”.
(Pol/ Dire
17:40 28-04-22 .
NNNN

(7) Articolo 195, comma 1, lettera f),

195. Competenze dello stato

1. Ferme restando le ulteriori competenze statali previste da speciali disposizioni, anche contenute nella parte quarta del presente decreto, spettano allo Stato: (…) f) l’individuazione, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, degli impianti di recupero e di smaltimento di preminente interesse nazionale da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del paese; l’individuazione è operata, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, a mezzo di un programma, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell ‘ambiente e della tutela del territorio, e inserito nel Documento di programmazione economico-finanziaria, con indicazione degli stanziamenti necessari per la loro realizzazione. Nell’individuare le infrastrutture e gli insediamenti strategici di cui al presente comma il Governo procede secondo finalità di riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale. Il Governo indica nel disegno di legge finanziaria ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera i-ter), della legge 5 agosto 1978, n. 468, le risorse necessarie, anche ai fini dell’erogazione dei contributi compensativi a favore degli enti locali, che integrano i finanziamenti pubblici, comunitari e privati allo scopo disponibili;

Articolo 7, comma 4-bis

7. Competenze in materia di VAS (valutazione ambientale strategica), e AIA (autorizzazione integrata ambientale)( …) 4-bis. Sono sottoposti ad AIA in sede statale i progetti relativi alle attività di cui all’allegato XII al presente decreto e loro modifiche sostanziali.

ALLEGATO XII – Categorie di impianti relativi alle attività industriali di cui all’allegato 8, soggetti ad autorizzazione integrata ambientale statale
(allegato aggiunto dal d.lgs. n. 128 del 2010)

1) Raffinerie di petrolio greggio (escluse le imprese che producono soltanto lubrificanti dal petrolio greggio), nonché impianti di gassificazione e di liquefazione di almeno 500 tonnellate (Mg) al giorno di carbone o di scisti bituminosi;

2) Centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW;

3) Acciaierie integrate di prima fusione della ghisa e dell’acciaio;

4) Impianti chimici con capacità produttiva complessiva annua per classe di prodotto, espressa in milioni di chilogrammi, superiore alle soglie di seguito indicate:

Soglie*

Classe di prodottoGg/ anno
a) idrocarburi semplici (lineari o anulari, saturi o insaturi, alifatici o aromatici)200
b) idrocarburi ossigenati, segnatamente alcoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri, acetati, eteri, perossidi, resine, epossidi200
c) idrocarburi solforati100
d) idrocarburi azotati, segnatamente ammine, amidi, composti nitrosi, nitrati o nitrici, nitrili, cianati, isocianati100
e) idrocarburi fosforosi100
f) idrocarburi alogenati100
g) composti organometallici100
h) materie plastiche di base (polimeri, fibre sintetiche, fibre a base di cellulosa)100
i) gomme sintetiche100
l) gas, quali ammoniaca, cloro o cloruro di idrogeno, fluoro o fluoruro di idrogeno, ossidi di carbonio, composti di zolfo, ossidi di azoto, idrogeno, biossido di zolfo, bicloruro di carbonile100
m) acidi, quali acido cromico, acido fluoridrico, acido fosforico, acido nitrico, acido cloridrico, acido solforico, oleum e acidi solforati100
n) basi, quali idrossido d’ammonio, idrossido di potassio, idrossido di sodio100
o) fertilizzanti a base di fosforo, azoto o potassio (fertilizzanti semplici o composti)300

* Le soglie della tabella sono riferite alla somma delle capacità produttive relative ai singoli composti che sono riportati in un’unica riga.

5) Impianti funzionalmente connessi a uno degli impianti di cui ai punti precedenti, localizzati nel medesimo sito e gestiti dal medesimo gestore, che non svolgono attività di cui all’allegato VIII;
6) Altri impianti rientranti nelle categorie di cui all’allegato VIII localizzati interamente in mare.

(8) Si veda

Romatoday 21 aprile Lo strappo di Gualtieri sui rifiuti: il termovalorizzatore divide la maggioranza (anche in Regione)  di Ginevra Nozzoli L’annuncio in aula agita le forze della coalizione, ma anche dentro al Pd c’è chi non risparmia parole pesante: “Giunta e maggioranza sono forse una caserma?”

Il fatto quotidiano In direzione Pd il voto “postumo” sull’inceneritore di Gualtieri di Vincenzo Bisbiglia La direzione romana del Pd voterà, martedì prossimo, un ordine del giorno in cui si attesta il sostegno a Roberto Gualtieri e al suo programma per uscire dall’emergenza dei rifiuti a Roma. In due parole, verrà ratificato il via libera all’inceneritore, già annunciato dal sindaco in Assemblea capitolina e, tra l’altro, già votato in Campidoglio dagli stessi consiglieri capitolini dem

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