Sbloccacantieri, un bel tuffo nel passato dei commissari e dei poteri speciali
Autore : Redazione
I lavori per il parcheggio interrato di Piazza delle Muse a Roma nel 2012
Ecco l’articolo dello “Sbloccacantieri” che ripristina poteri commissariali “Per gli interventi infrastrutturali ritenuti prioritari” e che stabilisce che “L’approvazione dei progetti da parte dei Commissari straordinari, d’intesa con i Presidenti delle regioni e delle province autonome territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l’avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, per i quali il termine di conclusione del procedimento è fissato in misura comunque non superiore a sessanta giorni, decorso il quale, ove l’autorità competente non si sia pronunciata, l’autorizzazione, il parere favorevole, il visto o il nulla osta si intendono rilasciati, nonche’ per quelli di tutela ambientale per i quali i termini dei relativi procedimenti sono dimezzati”.
Un inquietante ritorno ai poteri commissariali che speravamo fossero stati seppelliti sotto una montagna di indignazione. Purtroppo nel nostro Paese le storie peggiori sono destinate a ripetersi. Mentre l’indignazione passa spesso di moda.
Carteinregola insieme ad altre realtà civiche come Associazione per i diritti dei Pedoni, Mobilitiamoci, CALMA, ha fatto una battaglia – vittoriosa – contro la proroga dell’Emergenza Traffico e dei poteri speciali del Sindaco Commissario straordinario dotato di poteri di deroga a decine di leggi e normative. Poteri utilizzati in realtà non per risolvere l’emergenza traffico, con i tanti provvedimenti previsti dalla normativa, ma sostanzialmente per semplificare i procedimenti della Metro C e del Piano Urbano Parcheggi.
Nonostante la strenua opposizione di Alemanno, che aveva ereditato i poteri dal Sindaco Veltroni, a cui li aveva dispensati il neo governo Prodi poche settimane dopo il suo insediamento nel 2006, forse anche (in parte) per il nostro pressing su Ministri e parlamentari dell’epoca- fine 2012 inizio 2013, Governo Monti – la possibilità di derogare alla Legge Merloni sugli appalti pubblici o a norme a tutela dell’ambiente e del patrimonio storico archeologico di Roma per costruire box privati su suolo pubblico fu sospesa.
Un infelice capitolo della storia della Capitale che ci ha insegnato molto sui Commissari e le leggi speciali, insieme ai fallimentari esiti di altre vicende legate a poteri di deroga conferiti alla Protezione civile, dal G8 alla Maddalena alle sagre di Paese.
Ma evidentemente le regole uguali per tutte, democratiche e trasparenti, quando si deve decidere a chi affidare beni e soldi pubblici, continuano ad andare strette a tanta gente. Anche se il quadro corrtuttivo del nostro Paese si arricchisce ogni giorno di nuovi episodi.
Così la tentazione di resuscitare commissari che a vario titolo possano decidere da soli senza rendere conto ai cittadini, agitando la solita tiritera della semplificazione, della burocrazia, della zavorra decisionale e normativa, è sempre dietro l’angolo.
E anche se adesso al Governo, almeno per un pezzo, c’è un MoVimento che è nato in difesa dell’ambiente, delle prerogative del pubblico e della trasparenza – in contrasto con la distribuzione opaca e diretta del denaro pubblico – il partito della semplificazione la fa sempre da padrone.
Così, poche settimane dopo aver letto che Armando Siri, sottosegretario alle Infrastrutture e ai Trasporti della Lega, ha detto, a proposito dell’ANAC: “Siamo l’unico Paese che ha un ente ulteriore contro la corruzione, sembra che diamo per scontato che siamo tutti corrotti e dobbiamo curarci, io penso che sia il contrario: siamo tutti persone corrette fino a prova contraria”…”Smettiamola di prendere medicine per curare una malattia che ha bisogno invece di buonsenso e di meno burocrazia“….“Per curare la malattia della corruzione abbiamo scatenato degli anticorpi che non solo non riescono a curare la malattia, ma hanno distrutto l’organismo, quindi è stata una reazione eccessiva“, ci cadono sulla testa, nel Decreto “Sblocca Cantieri” appena entrato in vigore (1) una serie modifiche apportate dal decreto al D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti) e al DPR n. 380/2001 (c.d. Testo Unico Edilizia) (2), e, immancabile, un articolo tutto dedicato a Commissari straordinari e ai loro poteri di deroga. I commissari operano in raccordo con una struttura di missione istituita con la legge del 30 dicembre 2018, denominata « InvestItalia », che opera per il supporto alle attività del Presidente del Consiglio dei ministri relative al coordinamento delle politiche del Governo e dell’indirizzo politico e amministrativo dei Ministri in materia di investimenti pubblici e privati e nelle altre materie di cui al comma 180 (3) Infine, viene nominato “apposito Commissario straordinario incaricato di sovraintendere alla programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione degli interventi sulla rete viaria della Regione Siciliana”.
Ecco l’articolo dello Sbloccacantieri:
Art. 4 Commissari straordinari, interventi sostitutivi e responsabilita’ erariali
1. Per gli interventi infrastrutturali ritenuti prioritari il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sentito il Ministro dell’economia e delle finanze, dispone la nomina di uno o piu’ Commissari straordinari.
2. Per le finalita’ di cui al comma 1, ed allo scopo di poter celermente stabilire le condizioni per l’effettiva realizzazione dei lavori, i Commissari straordinari, individuabili anche nell’ambito delle societa’ a prevalente capitale pubblico, cui spetta l’assunzione di ogni determinazione ritenuta necessaria per l’avvio ovvero la prosecuzione dei lavori, anche sospesi, provvedono all’eventuale rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati, operando in raccordo con i Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, anche mediante specifici protocolli operativi per l’applicazione delle migliori pratiche. L‘approvazione dei progetti da parte dei Commissari straordinari, d’intesa con i Presidenti delle regioni e delle province autonome territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l’avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, per i quali il termine di conclusione del procedimento e’ fissato in misura comunque non superiore a sessanta giorni, decorso il quale, ove l’autorita’ competente non si sia pronunciata, l’autorizzazione, il parere favorevole, il visto o il nulla osta si intendono rilasciati, nonche’ per quelli di tutela ambientale per i quali i termini dei relativi procedimenti sono dimezzati.
3. Per l’esecuzione degli interventi, i Commissari straordinari possono essere abilitati ad assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159*, nonche’ dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea. Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l’esecuzione degli
interventi, i Commissari straordinari, con proprio decreto, provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento.
4. I Commissari straordinari operano in raccordo con la Struttura di cui all’articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2018, n. 145**, anche con riferimento alla sicurezza delle dighe e delle infrastrutture idriche, e trasmettono al Comitato interministeriale per la programmazione economica i progetti approvati, il cronoprogramma dei lavori e il relativo stato di avanzamento, segnalando semestralmente eventuali anomalie e significativi
scostamenti rispetto ai termini fissati nel cronoprogramma di realizzazione delle opere, anche ai fini della valutazione di definanziamento degli interventi.
5. Con uno o piu’ decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabiliti i termini, le modalita’, le tempistiche, l’eventuale supporto tecnico, le attivita’ connesse alla realizzazione dell’opera, il compenso per i Commissari straordinari, i cui oneri
ono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare o completare. I compensi dei Commissari sono stabiliti in misura non superiore a quella indicata all’articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98***, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. I commissari possono avvalersi di strutture dell’amministrazione centrale o territoriale interessata nonche’ di societa’ controllate dallo Stato o dalle Regioni.
6. Al fine di fronteggiare la situazione di grave degrado in cui versa la rete viaria della Regione Siciliana, ancor piu’ acuitasi in conseguenza dei recenti eventi meteorologici che hanno interessato vaste aree del territorio, ed allo scopo di programmare immediati interventi di riqualificazione, miglioramento e rifunzionalizzazione della stessa rete viaria al fine di conseguire idonei standard di sicurezza stradale e adeguata mobilita’, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sentito il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con il Presidente della Giunta regionale Siciliana, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e’ nominato apposito Commissario straordinario incaricato di sovraintendere alla programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione degli interventi sulla rete viaria della Regione Siciliana. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze sono stabiliti i termini, le modalita’, le tempistiche, l’eventuale supporto tecnico, le attivita’ connesse alla realizzazione dell’opera, il compenso del Commissario, i cui oneri sono posti a carico del quadro economico degli interventi da realizzare o completare. Il compenso del Commissario e’ stabilito in misura non superiore a quella indicata all’articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Il commissario puo’ avvalersi di strutture dell’amministrazione interessata nonche’ di societa’
controllate dalla medesima.
7. Alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono da intendersi conclusi i programmi infrastrutturali “6000 Campanili” e “Nuovi Progetti di Intervento”, di cui al decreto-legge 21 giugno 2013 n.69 convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, alla legge 27 dicembre 2013 e al decreto-legge 12 settembre 2014 n.133 convertito con modificazioni in legge 11 novembre 2014, n. 164. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, si provvede alla ricognizione delle somme iscritte nel bilancio dello Stato, anche in conto residui, e non piu’ dovute relative ai predetti programmi, con esclusione delle somme perenti. Le somme accertate a seguito della predetta ricognizione sono mantenute nel conto del bilancio per essere versate all’entrata del bilancio dello Stato nell’anno 2019, qualora iscritte in bilancio nel conto dei residui passivi, e riassegnate ad apposito capitolo di spesa da istituire nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il finanziamento di un nuovo Programma di Interventi infrastrutturali per Piccoli Comuni fino a 3.500 abitanti. Con il
decreto di cui al precedente periodo sono individuate le modalita’ e i termini di accesso al finanziamento del programma di interventi infrastrutturali per Piccoli Comuni fino a 3.500 abitanti per lavori di immediata cantierabilita’ per la manutenzione di strade, illuminazione pubblica, strutture pubbliche comunali.
8. Al fine di garantire la realizzazione e il completamento delle opere di cui all’articolo 86 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell’economia e delle finanze, provvede, con apposito decreto, anche sulla base della ricognizione delle pendenze di cui all’articolo 49, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, a individuare:
a) le amministrazioni competenti che subentrano nei rapporti attivi e passivi della cessata gestione commissariale, rispetto all’avvio ovvero al completamento degli interventi di cui all’articolo 86 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, con relativa indicazione delle modalita’ e delle tempistiche occorrenti per l’avvio o il completamento degli interventi stessi;
b) le amministrazioni competenti cui trasferire gli interventi completati da parte della gestione commissariale;
c) i centri di costo delle amministrazioni competenti cui trasferire le risorse presenti sulla contabilita’ speciale n. 3250, intestata al Commissario ad acta, provenienti dalla contabilita’ speciale n. 1728, di cui all’articolo 86, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
9. Nell’ambito degli interventi di cui al comma 8, la Regione Campania provvede al completamento delle attivita’ relative al “Collegamento A3 (Contursi) – SS 7var (Lioni) – A16 (Grottaminarda) – A14 (Termoli). Tratta campana Strada a scorrimento veloce Lioni-Grottaminarda” subentrando nei rapporti attivi e passivi in essere. La Regione Campania e’ autorizzata alla liquidazione delle somme spettanti alle imprese esecutrici utilizzando risorse finanziarie nella propria disponibilita’, comunque destinate al completamento del citato collegamento e provvede alle occorrenti attivita’ di esproprio funzionali alla realizzazione dell’intervento.
La Regione Campania puo’ affidare eventuali contenziosi all’Avvocatura dello Stato, previa stipula di apposita convenzione, ai sensi dell’articolo 107, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
10. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede alla costituzione di apposito Comitato di vigilanza per l’attuazione degli interventi di completamento della strada a scorrimento veloce “Lioni-Grottaminarda”, anche ai fini dell’individuazione dei lotti funzionali alla realizzazione dell’opera. La costituzione e il funzionamento del Comitato, composto da cinque componenti di qualificata professionalita’ ed esperienza cui non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spesa o altri emolumenti comunque denominati, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
11. Ai fini degli effetti finanziari delle disposizioni di cui ai commi 8 e 9, le risorse esistenti sulla contabilita’ speciale 3250, intestata al commissario ad acta, provenienti dalla contabilita’ speciale n.1728, di cui all’articolo 86, comma 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono riassegnate, ove necessario, mediante versamento all’entrata del bilancio dello Stato, alle Amministrazioni titolari degli interventi.
12. Per l’esecuzione degli interventi di cui ai commi 8 e 9, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 74, comma 2, del testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, di cui al decretolegislativo 30 marzo 1990, n. 76.
Paradossalmente tre mesi fa il Governo aveva impugnato l’articolo della Regione Lazio davanti alla Corte Costituzionale sul silenzio assenso per l’edificazione in aree protette (4). Ma forse era solo per un conflitto tra poteri stato/regioni…
Anna Maria Bianchi Missaglia
Per osservazioni e precisazioni: laboratoriocarteinregola@gmail.com
> Vai al nostro Dossier sull’Emergenza Traffico e mobilità e i poteri speciali del Sindaco commissario straordinario della Capitale Le tappe dell’Emergenza traffico I POTERI SPECIALI DEL SINDACO PER L’EMERGENZA TRAFFICO DELLA CAPITALE SONO FINITI IL 31/12/2013 –29 gennaio 2013Continua#
NOTE
1) DECRETO-LEGGE 18 aprile 2019, n. 32 Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici. (19G00040) (GU Serie Generale n.92 del 18-04-2019) https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/04/18/19G00040/sg note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/04/2019
(2) vedi il nostro articolo Allarme rosso: lo “sbloccacantieri” è in Gazzetta Ufficiale 22 aprile 2019 http://www.carteinregola.it/index.php/allarme-rosso-lo-sbloccacantieri-e-in-gazzetta-ufficiale/
(3) vedi punto ** comma 180
(4) la Legge della Regione Lazio n.7 del 22-10-2018 “Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale” di cui sono stati impugnati dodici punti, dei quali ben 4 riguardano ricadute su aree protette, forestali e agricole. In particolare l’articolo 5, comma 1, numero 2, lett. g), nel modificare il comma 4 dell’articolo 26 (Piano dell’area naturale protetta), della l.r. n. 29 del 1997, introduce il silenzio assenso nell’approvazione di nuove edificazioni nele aree protette VEDI http://www.carteinregola.it/index.php/ecco-perche-il-governo-ha-impugnato-la-legge-regionale-del-lazio-disposizioni-per-la-semplificazione/
* Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm
** legge 30 dicembre 2018, n. 145 https://www.altalex.com/documents/leggi/2019/01/02/legge-di-bilancio-2019-il-testo-pubblicato-in-gazzetta
179. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituita e disciplinata, ai sensi dell’articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, una struttura di missione per il supporto alle attività del Presidente del Consiglio dei ministri relative al coordinamento delle politiche del Governo e dell’indirizzo politico e amministrativo dei Ministri in materia di investimenti pubblici e privati e nelle altre materie di cui al comma 180, denominata « InvestItalia », che opera alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio dei ministri, anche in raccordo con la Cabina di regia Strategia Italia, di cui all’articolo 40 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130(§).
180. A InvestItalia sono attribuiti i seguenti compiti:
a) analisi e valutazione di programmi di investimento riguardanti le infrastrutture materiali e immateriali;
b) valutazione delle esigenze di ammodernamento delle infrastrutture delle pubbliche amministrazioni;
c) verifica degli stati di avanzamento dei progetti infrastrutturali;
d) elaborazione di studi di fattibilità economico-giuridica di progetti di investimento in collaborazione con i competenti uffici del Ministero dell’economia e delle finanze;
e) individuazione di soluzioni operative in materia di investimento, in collaborazione con i competenti uffici dei Ministeri;
f) affiancamento delle pubbliche amministrazioni nella realizzazione dei piani e programmi di investimento;
g) individuazione degli ostacoli e delle criticità nella realizzazione degli investimenti ed elaborazione di soluzioni utili al loro superamento;
h) elaborazione di soluzioni, anche normative, per tutte le aree di intervento di cui al presente comma;
i) ogni altra attività o funzione che, in ambiti economici o giuridici, le sia demandata dal Presidente del Consiglio dei ministri.
181. A InvestItalia può essere assegnato un contingente di personale, anche estraneo alla pubblica amministrazione, dotato di elevata qualificazione scientifica e professionale, individuato tramite procedure che assicurino adeguata pubblicità delle selezioni e modalità di svolgimento che garantiscano l’imparzialità e la trasparenza.
(§)
*** decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/11/19/18G00157/sg