Se il verde di un’area vincolata viene distrutto, si deve ripristinare il verde o togliere il vincolo?
Autore : Redazione
La Commissione provinciale di Roma per le bellezze naturali panoramiche e paesistiche, considerato che il grandioso complesso di villa Ada e del Monte Antenne, per la loro meravigliosa vegetazione arborea presenta cospicui caratteri di bellezza naturale da formare una singolare bellezza panoramica, quasi un quadro naturale entro il perimetro della città; considerato altresì la necessità di impedire che l’estendersi dell’abitato deturpi o comprometta con lottizzazioni o costruzioni inconsulte a questa magnifica zona verde della città; osservato che esistono numerosi punti di vista pubblici dei quali si gode lo spettacolo di tali bellezze; decide all’unanimità che venga sottoposto a vincolo ai sensi della legge 29 giugno 1939 numero 1497 un comprensorio racchiuso nei seguenti limiti: a nord e nord nord-est con la via passante per la Stazione Salaria, ad est via Salaria fino all’incontro con via Panama, seguendo quest’ultima fino a Viale Romania, a ovest questo viale poi seguendo i confini segnati nel piano regolatore della zona villa Ada e Monte Antenne destinata a Parco pubblico” Decisione della Commissione allegata al Decreto ministeriale 27 aprile 1954 Dichiarazione di notevole interesse pubblico del comprensorio di villa Ada e Monte Antenne Sito nell’ambito del Comune di Roma(Gazzetta Ufficiale 17 maggio 1954)
Da tempo Carteinregola si occupa di un lembo del parco di Villa Ada di proprietà privata, devastato nel 2010 dallo scavo per la realizzazione di un parcheggio interrato, poi posto sotto sequestro per la mancanza degli adeguati titoli autorizzativi e oggetto di una serie di vicende giudiziarie che hanno visto esprimersi giustizia penale e giustizia amministrativa in modo contrapposto nell’interpretazione della Legge 122/89 (la “legge Tognoli”, che consente deroghe e facilitazioni per la realizzazione di parcheggi pertinenziali privati): dopo le sentenze del Tribunale e della Corte d’appello, e una sentenza della Cassazione sulla misura cautelare, che hanno ritenuto che i lavori del parcheggio avrebbero dovuto essere supportati da un Permesso di Costruire e non da una semplice Dichiarazione di Inizio Attività, il giudizio è stato confermato anche da una sentenza del TAR Lazio sul ricorso della proprietà avverso una determina dirigenziale del Comune di Roma con ordine di ripristino dei luoghi, ma il Consiglio di Stato nel 2016 ha ribaltato la sentenza del TAR, mentre il giudizio penale si è concluso nel 2017 con l’estinzione del reato per prescrizione e con la conseguente revoca dell’ordine di demolizione [1]. Il ripristino dello stato dei luoghi così non è mai avvenuto, e dopo un cambio di proprietà, l’area è rimasta com’era, sbancata e circondata da una palificata in cemento.
Va fatto presente che si tratta di un’area vincolata fin dal 1954, quando la Commissione Provinciale di Roma per le Bellezze naturali l’aveva inclusa nelle “cose da sottoporre alla tutela paesistica” insieme al Comprensorio di Villa Ada – Monte Antenne. Le numerose sentenze penali e amministrative non si sono mai espresse sui vincoli paesaggistici, e gli stessi enti preposti alla tutela [2], avevano dato parere positivo – con “prescrizioni” – alla realizzazione del parcheggio interrato da 497 box.
L’area è classificata nel Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) del Lazio, definitivamente approvato il 21 aprile 2021 (ma nel PTPR adottato nel 2008 per una erronea rappresentazione grafica, poi corretta, l’area non era compresa) Parchi, ville e giardini storici, che all’articolo 31 Disciplina delle azioni/trasformazioni e obiettivi di tutela fornisce una serie di stringenti limitazioni, tra le quali quella che non sono consentite “la nuova realizzazione di impianti sportivi coperti” e di “impianti sportivi all’aperto e servizi di pertinenza” e nemmeno la “costruzione di manufatti fuori terra o interrati “anche se poi, tale restrizione ci sembra contraddetta dalla successiva voce “parcheggi e piazzole di sosta“, che consente “piazzole di sosta in terra battuta“, aggiungendo che “I parcheggi sono consentiti solo se non realizzabili all’esterno dell’area e completamente interrati. La relazione paesaggistica deve fornire elementi di valutazione sulle modificazioni dei luoghi e sulla compatibilità degli interventi e prevedere sistemazioni paesaggistiche di mitigazione e miglioramento della qualità del contesto” [3]
Ciò premesso, a inizio anno abbiamo appreso dell’esistenza di un progetto dell’università privata LUISS di realizzare nell’area un parcheggio e un centro polisportivo [4], e della richiesta fatta dall’attuale proprietà al Comune nel 2019 di derubricare il vincolo boschivo, uno degli ostacoli che ancora si frappongono alla realizzazione di nuovi manufatti. Il Dipartimento Tutela Ambientale del Comune all’epoca aveva trasmesso alla Regione Lazio un documento, nel quale certificava che “l’area non rientrava nei parametri stabiliti per la definizione del bosco, al contrario di quanto erroneamente riportato dal P.T.P.R. [Piano Territoriale Paesistico Regionale ndr] tavola B della Regione” [5] . A una nostra lettera del febbraio scorso che chiedeva informazioni sullo stato della procedura di derubricazione del vincolo boschivo [6], la Regione Lazio ha risposto prima in data 10 ottobre, scrivendo che nel maggio 2023 – 4 anni dopo la nota del Comune – “la scrivente struttura ha chiesto all’Amministrazione Comunale documentazione integrativa” [7], poi, in una ulteriore nota in data 31 ottobre, che la deperimetrazione è ancora in fase di valutazione.
Non abbiamo invece ancora ottenuto spiegazioni riguardo l‘inserimento, nello “Schema di intesa fra Ministero della Cultura, Regione Lazio, Roma capitale e Libera Università Internazionale degli Studi sociali “Guido Carli”…per la realizzazione di un complesso sportivo polifunzionale … in Roma, Via Panama...” [8] approvato dalla Giunta Rocca il 6 ottobre 2023 dell’indicazione che il “vincolo di protezione delle aree boscate è stato derubricato con provvedimento del 15.07.2019 del Dipartimento Tutela Ambiente (DTA) di Roma Capitale [5] in quanto priva di vegetazione arborea” [9].
E recentemente abbiamo scoperto che, mentre nella Tavola B del Piano Territoriale Paesistico Regionale pubblicato sul sito istituzionale della Regione Lazio (immagine a fianco) la rappresentazione grafica riporta tutti i vincoli che insistono sull’area, nel geoportale, sempre gestito dalla Regione Lazio, alla tavola “PTPR – Tavola B – Boschi” (immagine in calce), la figura pentagonale corrispondente all’area scavata è campita in grigio, come gli edifici dell’intorno. Un’anomalia di cui abbiamo chiesto spiegazioni agli uffici regionali, anche perchè ci risulta che una variante al PTPR come la deperimetrazione del vincolo boschivorichieda una procedura di approvazione analoga a quella dell’approvazione del Piano, attraverso un percorso di copianificazione con la Soprintendenza e una deliberazione della Giunta e del Consiglio regionale [9].
Carteinregola contesta con forza la possibile derubricazione del vincolo boschivo, che rischia di aprire la strada a una successiva esclusione dei vincoli presenti sul comprensorio di Villa Ada: se passasse il principio che un bene paesaggistico vincolato può diventare un’area edificabile, cadrebbe anche quanto conquistato con fatica per la tutela di molti altri pezzi del patrimonio comune.
Chi ha a cuore Il paesaggio e l’ambiente deve battersi per il ripristino del verde e per una destinazione dell’area rispettosa dei vincoli posti a tutela di un bene collettivo, che non può venire dopo gli interessi privati.
Le osservazioni di Carteinregola sulla deperimetrazione del vincolo boschivo
Le risposte della Direzione Regionale Urbanistica e Politiche Abitative, Pianificazione Territoriale, Politiche del Mare – Area Pianificazione Paesaggistica e di Area Vasta della Regione Lazio del 10 e del 31 ottobre scorso [7] a ben 9 mesi dalla richiesta di informazioni di Carteinregola [6] confermano che la procedura di derubricazione del vincolo boschivo su una parte limitrofa (di proprietà privata) al Parco Rabin a Villa Ada è in fase di valutazione:
… OMISSIS… “…In riferimento al procedimento di derubricazione del vincolo boschivo di cui all’oggetto, con nota del 15 luglio 2019, prot. n. 55026, acquisita agli atti nella medesima data, con prot. n. 556423, Roma Capitale ha certificato l’errata perimetrazione dell’area boscata distinta catastalmente al Foglio 544, Particelle 2, 3 e 408.Relativamente alla “attività di programmazione, pianificazione e controllo”, ai sensi dell’art. 39 comma 6 delle Norme del PTPR, con nota del 29 maggio 2023, prot. n. 583217, la scrivente struttura ha chiesto all’Amministrazione Comunale documentazione integrativa.… OMISSIS…La scrivente struttura, per quanto di competenza, verificata la completezza della documentazione trasmessa dall’Amministrazione Comunale, valuta la richiesta di rettifica del perimetro dell’area boscata, secondo le procedure previste dalla Legge Regionale 6 luglio 1998, n. 24 e ss.mm.ii., nel rispetto degli artt. 143 comma 2 e 156 comma 3 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii.
Risposte che tuttavia suscitano ulteriori interrogativi, a partire dall’indicazione che il “vincolo di protezione delle aree boscate è stato derubricato” inserita nello Schema di intesa anche se dalle tavole del PTPR pubblicate dalla Regione Lazio (PTPR Tav B 24) vigente alla data della richiesta risulta ancora in essere [vedi immagine a fianco dal sito https://www.regione.lazio.it/cittadini/urbanistica/pianificazione-paesaggistica/ptpr), in una rappresentazione che tuttavia rivela una discrepanza tra quanto riportato nel geoportale della Regione Lazio: infatti su quest’ultimo alla pagina “PTPR – Tavola B – Aree naturali protette” si individua l’area in oggetto con una campitura grigia, come se si trattasse di “area urbanizzata” o “alterazioni territoriali” (immagine sottostante) [10]. Anche se fa fede quanto rappresentato nei documenti ufficiali del PTPR approvato nell’aprile 2021, ci chiediamo in base a quale atto e da chi sia stata apportata tale modifica, visto che – come già fatto presente – l’approvazione di una variante del PTPR richiede una procedura di approvazione analoga a quella dell’approvazione del Piano, seppure con tempi ridotti della metà, e quindi attraverso la copianificazione con la Soprintendenza e una deliberazione della Giunta e del Consiglio regionale.
Tralasciando i numerosi vincoli che insistono sull’area [11], entriamo nel dettaglio del vincolo boschivo evidenziato dal P.T.P.R. alla Tavola B “Boschi”.
Tale vincolo non ha un carattere di staticità perché il bosco è un ecosistema in continua evoluzione. Le superfici boscate possono espandersi o regredire in funzione degli usi del territorio. Infatti nel giro di pochi anni in un’area non disturbata dall’opera dell’uomo si costituisce una componente arboreo-arbustiva che va via via a consolidarsi fino a stabilizzarsi con le caratteristiche di un bosco.
Nell’area di riferimento, al contrario, il cambiamento dello stato dell’ecosistema e dell’ambiente (progressiva scomparsa di arbusti e impossibilità di attecchimento per nuovi alberi con conseguente progressiva riduzione dell’area boscata) è dovuto alla realizzazione dello scavo e agli interventi antropici dell’uomo.
Invece di ripristinare lo stato dei luoghi, favorendo la ripresa vegetativa della flora e della vegetazione arborea ed arbustiva, si vorrebbe derubricare il vincolo boschivo per procedere a nuove edificazioni.
Riteniamo che si tratterebbe di un grave precedente in contrasto con l’articolo 9 della Costituzione che tutela il Paesaggio;
E in pieno contrasto, oltre che con il vincolo paesaggistico diretto del Ministero della Cultura del 1954:
– con il piano di adattamento climatico recentemente adottato da Roma Capitale [12] con le iniziative intraprese contro la riduzione del consumo di suolo e l’impermeabilizzazione dei terreni [13],
– con la ratio della Strategia della Regione Lazio per lo Sviluppo Sostenibile [14];
– con i principi generali contenuti nel Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio sul ripristino della natura [15] .
Senza dimenticare che ai sensi dell’art. 3, comma 3 del Testo unico in materia di foreste e filiere forestali si considera bosco anche un piccolo appezzamento con copertura arborea del 20% o poco più [16] e che, all’ Articolo 30, il Regolamento del Verde Urbano [17] sostiene che :” Roma Capitale agevola e sostiene opere ed interventi finalizzati al consolidamento dei suoli declivi mediante messa a dimora di alberature e/o arbusti, la semina di erbacee, la realizzazione di interventi di ingegneria naturalistica (quali ad esempio viminate, fascinate, gradinate, palizzate) e di idonei sistemi di regimazione delle acque di superficie.
Ci auguriamo che in questa complessa e preoccupante vicenda prevalga il buon senso di quei commissari che nel 1954 si appellavano alla la “necessità di impedire che l’estendersi dell’abitato deturpi o comprometta con lottizzazioni o costruzioni inconsulte a questa magnifica zona verde della città”
Gruppo urbanistica e verde urbano di Carteinregola
29 Dicembre 2010: il Gip (Giudice Indagini Preliminari] emette decreto di sequestro preventivo (in relazione al reato previsto dall’art.44, lett.b) del D.P.R. 6 gennaio 2001, n.380, concernente il cantiere edile della società del primo proprietario, per la realizzazione di parcheggi sotterranei (fonte: sentenza del TAR del 2015)
8 febbraio 2011: il Tribunale di Roma conferma il sequestro preventivo disposto dal GIP(fonte: sentenza del TAR del 2015) i rappresentanti legali della ditta proprietaria propongono ricorso avverso tale decisione
16 novembre 2011: la Corte di Cassazione “rigetta il ricorso e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali”. Nella sentenza si afferma il principio in base al quale: “la realizzazione di parcheggi in forza del regime agevolato previsto dall’art.9 della legge n.122 del 1989 può avvenire ad opera di terzi e in aree anche non limitrofe a quelle ove insistono gli immobili a condizione che detti immobili siano individuati al momento di presentazione della DIA così da assicurare in concreto l’esistenza di una relazione pertinenziale tra i parcheggi e le singole unità”. Il mancato rispetto di tale condizione esclude l’intervento dall’ applicazione del regime di favore previsto dalla legge n. 122 del 1989”, compreso il ricorso a una semplice DIA. Per la Cassazione i lavori avrebbero dovuto essere supportati da un Permesso di Costruire. (fonte: pubblicazione su Guida al Diritto – settimanale di documentazione giuridica de Il Sole 24 Ore]
8 ottobre 2013:il Tribunale penale di Roma condanna il titolare della proprietà a una penasospesa con la condizionale) e a un’ammenda per “aver iniziato lavori edili, in assenza del permesso di costruire, finalizzati alla realizzazione di un parcheggio interrato ritenuto non pertinenziale, disposto su due piani, per complessivi 497 box e posti auto” (fonte: sentenza del TAR del 2015) Il titolare ricorre in Appello
14 Ottobre 2014: il Comune emana una Determinazione dirigenziale recante irrogazione sanzione amministrativa pecuniaria per realizzazione di opere abusive – rimozione o demolizione e ripristino dello stato dei luoghi (fonte: sentenza del TAR del 2015)La proprietà avanza ricorso al TAR del Lazio avverso la Determinazione dirigenziale con l’ordine di demolizione
19 gennaio 2015: la Sentenza del TAR del Lazio respinge il ricorso della proprietà avverso l’ordine di demolizione ribadendo le motivazioni già adottate dalla Cassazione sulle procedure seguite dalla proprietà scarica la sentenza. La proprietà impugna la sentenza del TAR al Consiglio di Stato
27 maggio 2015: la Corte di Appello di Romaconferma la sentenza del Tribunale Penale di Roma del 8 ottobre 2013 di condanna del titolare.Il titolare propone ricorso presso la Cassazione
12 maggio 2016la Sentenza del Consiglio di Stato, pubblicata il 27 settembre 2016, riforma la sentenza del TAR Lazio del 19 gennaio 2015 e accoglie il ricorso della prima proprietà per l’annullamento della determina di demolizione e ripristino dell’area, contraddicendo le motivazioni delle sentenze della Cassazione, del tribunale e della Corte d’appello e del TAR del Lazio riguardo l’interpretazione della Legge Tognoli e quindi riguardo al titolo edilizio necessario per la realizzazione del parcheggio Nella motivazione: L’ordinanza di riduzione in pristino, limitandosi ad affermare la mancata dimostrazione dellapertinenzialità dei parcheggi e a richiamare un accertamento tecnico datato 24 marzo 2014,peraltro non allegato, sarebbe del tutto sfornita di motivazione, non essendo state esplicitate lepuntuali valutazioni che si sarebbero rese necessarie alla luce sia del lungo lasso di tempodecorso dalla conoscenza da parte dell’amministrazione dell’avvio della realizzazione dell’opera (quattro anni), sia del legittimo affidamento maturato in capo alla società nel conformarsi a quanto stabilito dalla stessa amministrazione comunale con la deliberazione, di carattere generale, n. 165 del 1997, peraltro e contraddittoriamente tutt’ora vigente) La sentenza annulla, per l’effetto, la determinazione dirigenziale di Roma Capitale n. 1000 del 7 maggio 2014, che aveva a suo tempo accertato l’abusività dell’intervento edilizio oggetto dei provvedimenti che ordinavano la demolizione del parcheggio interrato (fonte Sentenza del CdS)
17 gennaio 2017: In seguito alla sentenza del CdS il TAR del Lazio annulla il provvedimento del 16 marzo 2015, con il quale Roma Capitale ha comminato alla ricorrente la sanzione amministrativa pecuniaria e il successivo atto che ha ingiunto la rimozione o demolizione d’ufficio degli interventi stessi, con la motivazione che poichè la sentenza del Consiglio di Stato del 2016 il Consiglio di Stato, Sezione V , con sentenza 27 settembre 2016, n. 3977, ha riformato la sentenza del TAR annullando la determinazione dirigenziale di Roma Capitale che aveva ordinato la demolizione del parcheggio interrato, “i provvedimenti oggetto dell’odierna controversia…si pongono in rapporto di consequenzialità immediata, diretta e necessaria con la presupposta determinazione n. 1000/2014, di cui è stata accertata, come sopra, l’illegittimità”.
10 novembre 2017, con sentenza della III Sezione Penale la Suprema Corte di Cassazione annulla senza rinvio la sentenza – a carico del titolare della prima proprietà – “per essersi il reato estinto per prescrizione” e, conseguentemente, dispone “la revoca dell’ordine di demolizione
[2] L’informazione è riportata dalle sentenze che citano i documenti forniti dal precedente proprietario, ma la circostanza è stata confermata anche l’8 settembre 2015 dall’allora sottosegretario del Ministero dei Beni culturali CARLA ANNA BORLETTI DELL’ACQUA ILARIA, rispondendo al un’interrogazione dell’on Realacci del maggio 2013 , nella quale oltre a confermare che sono validi i confini del vincolo tracciati dal testo del DM del 1954, ha aggiunto che “Con riferimento, poi, alle procedure autorizzative per interventi edilizi nel parco posti all’attenzione dei competenti uffici ministeriali, si evidenzia che, per quanto attiene al progetto di realizzare un parcheggio interrato in via Panama, ricordato dall’interrogante, in un terreno di proprietà privata posto ai bordi del parco di Villa Ada e affacciato sulla strada, la competente Soprintendenza archeologica, chiamata ad esprimere il proprio parere, ha attivato la procedura di accertamento archeologico preliminare. I relativi sondaggi preliminari geologici hanno dato esito negativo, così come è stata costante l’assistenza archeologica durante l’esecuzione dei lavori …Anche la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per il comune di Roma ha espresso il proprio parere favorevole, con la seguente indicazione «per la sistemazione dell’area scoperta dovrà essere redatto un progetto esecutivo ove vengano indicate le essenze da piantumare e venga fornita una relazione tecnica elaborata da un agronomo».“
1. Il Paesaggio delle ville, parchi e giardini storici è costituito da porzioni di territorio caratterizzate dalla presenza di ville, parchi e giardini storici che, all’interno dei provvedimenti di vincolo, siano menzionati isolatamente o in relazione ad un contesto paesistico più ampio, connotino il paesaggio o presentino un interesse pubblico per il valore storico e artistico delle composizioni architettoniche e vegetali.
2. Nel paesaggio dei parchi, ville e giardini storici sono individuate anche le ville, i parchi e giardini che, anche non rientrando all’interno dei provvedimenti di vincolo, pure si distinguono per l’interesse storico artistico e naturalistico e connotano il paesaggio. 3. In tale ambito di paesaggio, ove cogente, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 49 delle norme.
4. La tutela è volta al mantenimento e conservazione patrimonio naturale e culturale e architettonico storico. 5. Per tale paesaggio costituiscono riferimento per la valutazione di compatibilità paesaggistica le presenti ulteriori prescrizioni.
Tabella B Parchi, ville e giardini storici – Disciplina delle azioni/trasformazioni e obiettivi di tutela
a sinistra Tipologie di interventi di trasformazione per uso a destra obiettivo specifico di tutela e disciplina
[4] Nota prot. QL/55026 datato 15 luglio 2019 acquisita con accesso civico generalizzato.Documentazione pervenuta via PEC in data 20 febbraio 2024 dal Dipartimento Tutela Ambientale di Roma Capitale (Nota Prot. QL/12031/2024). Nella nota, acquisita agli atti della Regione nella medesima data con prot. n. 556423, Roma Capitale ha certificato l’errata perimetrazione dell’area boscata distinta catastalmente al Foglio 544, Particelle 2, 3 e 408
[6] in data 10 ottobre 2024 (Registro Ufficiale Regione Lazio U 1241707 del 10/10/2024 ) la scrivente Associazione ha ricevuto dalla Regione Lazio – Direzione regionale urbanistica e politiche abitative, pianificazione territoriale, politiche del mare- area pianificazione paesaggistica e di area vasta, la comunicazione che è in fase di valutazione la richiesta di derubricazione del vincolo boschivo a seguito della nota di Roma Capitale – Dipartimento Tutela Ambientale del 15 luglio 2019 scarica la nota della Regione del 10 ottobre 2024 e in data 31 ottobre la conferma che “la procedura relativa alla errata perimetrazione del vincolo boschivo in oggetto non risulta definitivamente conclusa”;
[8] Schema d’Intesa –Articolo 3 – La conseguente disciplina del PTPR
[9] La stessa nota trasmessa dalla Regione il 10 ottobre informa che “La scrivente struttura,per quanto di competenza, verificata la completezza della documentazione trasmessa dall’Amministrazione Comunale, valuta la richiesta di rettifica del perimetro dell’area boscata, secondo le procedure previste dalla Legge Regionale 6 luglio 1998, n. 24 e ss.mm.ii.*, nel rispetto degli artt. 143 comma 2 e 156 comma 3 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii**
[10] Titolo: Tavola B – ex 1497 cd BENI PAESAGGISTICI, articolo 134 comma 1 lettere a) b) c) del DLgs 42/2004 agg 07/2024 un riassunto fornito Data di pubblicazione: Giovedì 26 Settembre 2024 06:56
[11]sull’area insistono numerosi vincoli, a partire dal citato Vincolo Paesaggistico per il Comprensorio Villa Ada e Monte Antenne (D.M. 27 aprile 1954) scarica la Gazzetta Ufficiale
Vedi anche Deliberazione 14 gennaio 2014, n. 8 Regione Lazio. Comune di Roma – Comprensorio Villa Ada e Monte Antenne (D.M. 27 aprile 1954). Presa d’atto note Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per il Comune di Roma prot. n. MBAC-SBAP-RM SEGR 0017143 del 9 ottobre 2013 e Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio prot. n. MBAC-DR-LAZ-004-UFFPRO 0020573 del 4 novembre 2013. Adeguamento perimetrazione P.T.P.R. adottato (DD.G.R. nn. 556/2007 e 1025/2007)
P.R.G. – Piano Regolatore Generale di Roma Capitale. Il Parco è identificato come Villa Storica (Fogli 2.01 e 2.03 Sistemi e regole); N.T.A. Articolo 39 – Ville Storiche, Carta dell’Agro : La Carta storica archeologica monumentale e paesistica del suburbio e dell’agro romano riferisce che sul parco è presente il vincolo Paesistico (D.M. 27/4/1954 L 1497/39) poi ricompreso nel Decreto Legislativo 42/04.
P.T.P.R.:
TAVOLA A Sistemi ed ambiti del paesaggio – Sistema del paesaggio insediativo Parchi, Ville e giardini storici (articolo 31)
TAVOLA B Beni paesaggistici Individuazione degli Immobili e delle aree di notevole interesse pubblico
TAVOLA C Beni del Patrimonio Culturale e azioni strategiche del PTPR
Norme Tecniche di Attuazione del PTPR –Articolo 31Parchi, ville e giardini storici (cfr. nota 3)
[12] Cfr. le regole della Rete Ecologica di Roma Capitale a pag 123 e ss. del Piano Clima: https://www.comune.roma.it/web/it/notizia.page?contentId=NWS1132360
[14] (SRSvS) “Lazio, regione partecipata e sostenibile” (Deliberazione 30 marzo 2021, n. 170 06/04/2021 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO – N. 34)
(Nota 4 Cfr. GOAL – 13 LOTTA AL CAMBIAMENTO CLIMATICO pagina 57 della Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile:”… Favorire la tutela e l’accrescimento del patrimonio forestale, dei Parchi e delle aree protette e la conservazione e valorizzazione dei boschi vetusti”
[15]COM/2022/304 versione finale approvato il 27 febbraio 2024 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 29/07/2024. Cfr: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/HIS/?uri=CELEX%3A32024R1991
[16] Decreto legislativo, 03/04/2018 n° 34. Per “le materie di competenza esclusiva dello Stato, sono definite bosco le superfici coperte da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale in qualsiasi stadio di sviluppo ed evoluzione, con estensione non inferiore a 2000 metri quadri, larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura arborea forestale maggiore del 20 per cento”.
Articolo 30Interventi per la tutela del verde e del suolo in zone soggette ad erosione
1. Roma Capitale agevola e sostiene opere ed interventi finalizzati al consolidamento dei suoli declivi mediante messa a dimora di alberature e/o arbusti, la semina di erbacee, la realizzazione di interventi di ingegneria naturalistica (quali ad esempio viminate, fascinate, gradinate, palizzate) e di idonei sistemi di regimazione delle acque di superficie.
2. Nelle aree verdi l’impermeabilizzazione dei suoli declivi e l’installazione di ogni struttura in grado di aumentare il ruscellamento delle acque di superficie sono limitate ai casi di stretta necessità che deve essere specificamente indicata nel provvedimento amministrativo che le autorizza.
3. Le aree impermeabilizzate di ogni proprietà non devono superare i limiti imposti dalleNTA di P.R.G. vigente e comunque il 30 per cento della superficie totale. Tutti gli interventi di pavimentazione devono garantire il drenaggio delle acque superficiali alle falde sottostanti.
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