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Stadio della Roma, le cose non stanno proprio così

raggi civita stadio

montaggio di un rendering del 2015 con al Sindaca Raggi e l’assessore regionale Michele Civita

Leggiamo una nuova dichiarazione rilasciata dall’Assessore regionale Civita all’ANSA (1) che conferma che, al contrario di come riferito da quasi (2) tutti i giornali a caratteri cubitali  – che per lo stadio “si ricomincia  da zero” –  le cose stanno come sospettato  da Carteinregola (3), cioè ricominciano da tre, forse da trenta. E la conferenza dei servizi non sembra affatto chiusa (sebbene sia stato espresso un parere unico negativo da parte dell’ente procedente, la Regione appunto),  ma “congelata” in attesa che si compiano i 120 giorni della procedura di apposizione del vincolo da parte del MIBACT (15 giugno). Sullo sfondo il  rischio – tutt’altro che fantascientifico – di regalare al privato (con una prematura variante urbanistica) diritti acquisiti a costruire  cubature edilizie senza che a Tor di Valle venga realizzato neanche un campo da pallone …

A sfrondare   il ping pong  tutto politico tra Regione e Comune nell’addossarsi reciprocamente le responsabilità di ostacoli, tentennamenti, cambiamenti, confusioni che “fanno perdere tempo”, un dato appare praticamente certo: Regione Lazio e Roma Capitale sono uniti nella comune intenzione di mandare avanti il progetto  dello Stadio  con  i suoi annessi direzional-commerciali (seppure ridotti) e sono entrambi  disposti ad affrontare arditi passaggi procedurali pur di non trovarsi con il cerino in mano della sua archiviazione. Che sia per il potere della fede romanista sugli elettori (le elezioni sono alle porte, sia quelle nazionali che quelle regionali) o per gli investimenti e i posti di lavoro, o per non trovarsi affibbiata l’etichetta di “quelli del no”, nessuno vuole perdere la partita dello Stadio della Roma.

Abbiamo già detto come la pensiamo sulla Delibera della Giunta  Raggi approvata il 29 marzo (4)che prevede una “ revisione della determinazione del pubblico interesse” della Delibera 231/2014, quella di Marino e  Caudo da cui è nato il progetto bocciato dalla conferenza decisoria: in quella delibera  è specificato che se cambiano le condizioni ivi  indicate  decade anche l’interesse pubblico, quindi se cambia il progetto si riparte da zero (vedi sintesi in calce). Che vuol dire avviare  una nuova procedura che ripete gli stessi  passaggi seguiti dal progetto precedente, che sono poi quelli stabiliti dai commi sugli stadi della Legge 147 (5).  Invece l’assessore Civita dice : “ noi siamo disponibili a verificare il nuovo progetto non terminando l’attuale procedura, in una nuova Cds che potrà far tesoro dell’esperienza già fatta“. E anche se è evidente che  gli uffici si risparmieranno un po’ di lavoro per quanto riguarda gli aspetti già presenti nel progetto precedente che restano uguali o che non presentavano grandi necessità di modifica, è altrattanto evidente che per tutti quegli elementi nuovi o che hanno ricevuto prescrizioni di drastici  cambiamenti, il lavoro ripartirà da zero e sarà altrettanto impegnativo.

Oltretutto, leggendo la determina di chiusura della conferenza (6), non appare del tutto chiaro se il termine  del 15 giugno valga solo per le eventuali controdeduzioni del proponente relative alla richiesta di apposizione del vincolo del MIBACT sull’Ippodromo, o se invece si riferisca  a un’ “idonea documentazione, anche progettuale, tendente al superamento dei dissensi espressi in ordine al progetto esaminato [quindi anche tutti gli altri, quelli che permarrebbero se il vincolo non venisse apposto NDR] , mediante una diversa formulazione che, mantenendo le opere pubbliche e di interesse generale e garantendone la contestuale esecuzione con quelle private, da sottoporre all’esame in una nuova conferenza di servizi, anche ai fini delle valutazioni ambientali, eventualmente nell’ambito del medesimo procedimento ex l. 147/2013″, in nome “dei principi di economicità procedurale e di non aggravamento del procedimento” (7). Ppoche righe più sotto, una precisazione che toglie ogni dubbio:le osservazioni presentate dal soggetto proponente siano trasmesse alle amministrazioni coinvolte competenti per materia, affinché ne valutino l’eventuale accoglimento ai fini del superamento dei dissensi espressi;”(8)

Quindi, come sosteniamo da tempo, la CdS non è affatto chiusa, e stiamo sempre dalle parti della “novazione, rideterminazione, diversa formulazione” della delibera del 2014 nel tentativo estremo di giustificare l’eventuale riapertura della  conferenza dei servizi che ha esaminato il vecchio progetto anche su uno completamente nuovo e diverso. Anche se a noi sembra abbastanza intuitivo che le eventuali controdeduzioni e osservazioni che il proponente potrebbe/dovrebbe avanzare entro la metà di giugno dovrebbero essere limitate alla sola apposizione del vincolo sull’Ippodromo, o, se proprio vogliamo largheggiare, al progetto esaminato. Non certo su un  progetto che non c’è e che dovrebbe mettere in chiaro l’accordo Raggi/Eurnova.

Ma quello che ci preoccupa  è che l’assessore Civita – e la stessa determina di chiusura  (9) – ribadisca  che l’Assemblea Capitolina  debba  approvare  il nuovo progetto e contemporaneamente fare la variante urbanistica (tra l’altro: ma non si doveva fare uno stadio in regola con il Prg?). Ma la variante urbanistica, che deve   attribuire all’area una maggiore capacità edificatoria  e diverse destinazioni  rispetto a quanto stabilito dal  Piano Regolatore Generale (PRG) del 2008 per l’area Tor di Valle, dovrebbe essere approvata, a nostro avviso, solo dopo che è stato definitivamente accertato che il nuovo progetto possa essere approvato da tutti gli enti coinvolti . Perchè se poi saltasse fuori, per altro nella fretta dei tempi, nel corso della nuova conferenza dei servizi decisoria – che potremmo a questo punto chiamare “conferenza bis” – , che anche il nuovo progetto non è fattibile a causa di controindicazioni insormontabili  o prescrizioni inattuabili, vorrebbe dire che al privato resterebbero comunque riconosciti dei “diritti edificatori”,  parenti di quelli che sono già atterrati in tutta Roma e dintorni, eruttando palazzine nelle periferie e nell’agro romano. Eventualità che potrebbe darsi anche a seguito del probabile annullamento di una procedura, quella della conferenza bis in continuità con quella del vecchi progetto, per probabili illegittimità dell’iter. La controprova è che la Delibera Marino/Caudo non ha approvato alcuna variante, nè conferito diritti acquisiti a nessuno. Ha stabilito un interesse pubblico, subordinato ad alcune stringenti condizioni e ben incardinato all’esito della conferenza dei servizi decisoria (10).  Di fronte al venire meno della possibilità di rispettare tali condizioni,  per scelta o per necessità, tutto sarebbe tornato come prima. Senza che la Roma AS o Eurnova, Pallotta o Parnasi potessero aver nulla a pretendere di più di quanto consente il PRG per l’area Tor di Valle: una superficie  edificatoria di mq “tra 69.000 e 112.000 (354.000 metricubi)” a destinazione  prevalente verde  privato attrezzato  (nel PRG è prevista anche la possibilità di realizzare parchi tematici (11).  E basta.

Manterranno gli stessi paletti il Comune della Raggi e la Regione di Civita /Zingaretti?

E  proprio la Sindaca Raggi, dopo tanti proclami contro le “famigerate” compensazioni attribuite dal PRG di Veltroni, vorrà farle tornare in auge?

Anna Maria Bianchi Missaglia in collaborazione con Cristina Lattanzi

Per osservazioni e precisazione: laboratoriocarteinregola@gmail.com

da prese PP ASS URB. 16-12-14 Stadio roma dich pubblico interesse 4

Dalla presentazione Power Point della Delibera di pubblico interesse a cura dell’Assessorato alla Trasformazione urbana del 16 dicembre 2014

(1) (da inside roma- 6 aprile 2017) Michele Civita, assessore all’Urbanistica della Regione Lazio, ha parlato nuovamente del progetto per il nuovo stadio della Roma, che sorgerà a Tor di Valle. Queste le sue dichiarazioni rilasciate alle agenzie di stampa

“Ora la palla sta al Campidoglio, che deve approvare il nuovo progetto. Noi siamo disponibili a verificare il nuovo progetto non terminando l’attuale procedura, in una nuova Cds che potrà far tesoro dell’esperienza già fatta. La prima pietra? Vedremo in base ai tempi che il Comune di Roma si darà. L’esito negativo della Conferenza dei servizi, bisogna dire la verità, non avvicina la prima pietra dello stadio… Ora bisognerà aspettare la procedura del vincolo Mibact e soprattutto attendere che la delibera di indirizzo che il Campidoglio ha approvato per cambiare il progetto diventi una realtà. Noi auspichiamo che la revisione del progetto sia più rapida e chiara possibile, perché così si garantisce l’interesse pubblico e si dà la possibilità a tutte le amministrazioni di dare il loro contributo. Prima il consiglio comunale approverà il nuovo progetto e contemporaneamente farà la variante urbanistica, prima noi potremo indire una nuova Cds che ovviamente farà tesoro di quanto maturato in questi sette mesi, auspicando che non si ripetano pareri contraddittori, confusi, che non fanno altro che complicare la vita di tutte le amministrazioni e fanno perdere tempo. Noi non abbiamo certamente tempo da perdere così come le altre amministrazioni pubbliche. Una ridefinizione del progetto può aiutare a rendere più rapida una nuova Cds”.

(2) ne è un’eccezione Il tempo, in particolare gli articoli di Fernando Magliaro (vedi il suo blog “athos o della limpidezza”

(3)vedi il nostro post del 5 aprile  la Conferenza è chiusa anzi socchiusa

(4) vedi il nostro post  Stadio della Roma, quello che nessuno ha il coraggio di dire, 5 aprile 2017 (5) scarica  LEGGE 27 dicembre 2013, n. 147 art. 1 commi 303 304 305

I  pareri si dividono  sul punto di ripartenza dell’iter: secondo alcuni un nuovo progetto dovrebbe ricominciare dallo studio di fattibilità, secondo altri si potrebbe saltare  direttamente  al  nuovo progetto definitivo,  da sottoporre prima all’approvazione del pubblico interesse da parte dell’Assemblea Capitolina, e poi  a una (nuova) conferenza dei servizi decisoria. In ogni caso  la delibera approvata dall’Assemblea capitolina che conferirebbe  il pubblico interesse al nuovo progetto non può che   esprimersi su un progetto assai dettagliato, pena danni pubblici e contenziosi. Per approfondimenti della questione si veda aIl tempo 8 aprile Fernando Magliaro dell’8 aprile 2017 su Il tempo Stadio a rischio azzeramento  http://fmmagliaro.blogspot.it/2017/04/stadio-rischio-azzeramento.html

(6) Scarica la Stadio chiusura cds_DETERMINAZIONE-G04342-del-05042017

(7) 5. di invitare pertanto il soggetto proponente a presentare le proprie osservazioni entro e non oltre il 15/06/2017, termine ultimo previsto per la conclusione del procedimento avviato dal MIBACT – Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Roma, con nota prot. n. 3051 del 15/02/2017 concernente la dichiarazione di interesse culturale sull’Ippodromo di Tor di Valle;

6. che tali osservazioni siano eventualmente corredate da idonea documentazione, anche progettuale, tendente al superamento dei dissensi espressi in ordine al progetto esaminato, mediante una diversa formulazione che, mantenendo le opere pubbliche e di interesse generale e garantendone la contestuale esecuzione con quelle private, da sottoporre all’esame in una nuova conferenza di servizi, anche ai fini delle valutazioni ambientali, eventualmente nell’ambito del medesimo procedimento ex l. 147/2013, nel rispetto dei principi di economicità procedurale e di non aggravamento del procedimento di cui all’art. 1 della l. 241/90 e s.m.i.;

(8) 7. di stabilire che, ai sensi dell’art. 14-bis comma 5 della l. n. 241/90 e s.m.i. le osservazioni presentate dal soggetto proponente siano trasmesse alle amministrazioni coinvolte competenti per materia, affinché ne valutino l’eventuale accoglimento ai fini del superamento dei dissensi espressi;

(9)

1. di procedere alla conclusione NEGATIVA della Conferenza di servizi indetta con atto prot. n. 457094 del 12/09/2016 della Direzione Regionale Territorio, Urbanistica e Mobilità della Regione Lazio

2. di procedere altresì alla contestuale comunicazione di cui all’art. 10-bis della L. n. 241/90 e s.m.i. dei seguenti ulteriori motivi ostativi all’approvazione del progetto ed alla conclusione del procedimento relativo all’intervento denominato “Roma Capitale. Stadio della Roma in loc. Tor di Valle. Legge 27 dicembre 2013 n. 147 art. 1 comma 304 – 305”:

  • mancato completamento del procedimento di Variante Urbanistica, con particolare riferimento alla fase pubblicistica: l’omesso completamento delle procedure urbanistiche più volte richiesto dall’amministrazione procedente a Roma Capitale, è infatti impeditiva della conclusione positiva del procedimento di cui alla L. 147/2013, stante l’effetto di approvazione di variante connesso alla adozione della Deliberazione di Giunta Regionale conclusiva del procedimento; inoltre l’omessa pubblicazione ai fini della raccolta delle osservazioni, momento tipico ed ineludibile di qualunque procedura urbanistica, ha sottratto ai soggetti interessati ed agli enti ed associazioni portatrici di interessi diffusi la possibilità di esercitare i propri diritti nel procedimento; del resto solo il completamento della procedura urbanistica da parte di Roma capitale, comprensiva delle fasi partecipative, avrebbe comportato, all’arrivo di osservazioni e/o opposizioni, la possibilità di esame e controdeduzione delle stesse in sede di Conferenza;

(10) In calce le slides dalla presentazione Power Point della Delibera di pubblico interesse a cura dell’Assessorato alla Trasformazione Urbana  del 16 dicembre 2014 con la sintesi delle condizioni dell’interesse pubblico

da prese PP ASS URB. 16-12-14 Stadio roma dich pubblico interesse prg

Dalla presentazione Power Point della Delibera di pubblico interesse a cura dell’Assessorato alla Trasformazione urbana del 16 dicembre 2014

da prese PP ASS URB. 16-12-14 Stadio roma dich pubblico interesse 1

Dalla presentazione Power Point della Delibera di pubblico interesse a cura dell’Assessorato alla Trasformazione urbana del 16 dicembre 2014

da prese PP ASS URB. 16-12-14 Stadio roma dich pubblico interesse 2

Dalla presentazione Power Point della Delibera di pubblico interesse a cura dell’Assessorato alla Trasformazione urbana del 16 dicembre 2014

da prese PP ASS URB. 16-12-14 Stadio roma dich pubblico interesse 3

Dalla presentazione Power Point della Delibera di pubblico interesse a cura dell’Assessorato alla Trasformazione urbana del 16 dicembre 2014

(11) Da H501.net

TITOLO IV: SISTEMA DEI SERVIZI, DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI

Capo 3: Servizi privati e verde privato attrezzato

Art. 87: Verde privato attrezzato

1. Le aree per Verde privato attrezzato, individuate negli elaborati 2. e 3.“Sistemi e Regole”, rapp. 1:5.000 e 1:10.000, sono destinate al mantenimento e/o alla messa a dimora di alberature, accompagnate dalla realizzazione di attrezzature sportive e di servizi connessi (servizi igienici, spogliatoi, magazzini) e complementari (bar, ristoro, mini-shop; servizi culturali, didattici e ricreativi; foresterie, alloggio custode).
2. Parametri e grandezze urbanistico–ecologiche:
– ET = 0,09 mq/mq, di cui non oltre 0,03 mq/mq per servizi complementari (sono esclusi dal computo della SUL gli impianti sportivi scoperti o con copertura pressostatica);
– H max = m. 10, salvo impianti sportivi coperti;
– IC max = 15% (impianti sportivi coperti, servizi connessi e complementari);
– IP = 70%;
– DA = 40 alberi/Ha; DAR = 80 arbusti/Ha;
– Parcheggi privati = 3 mq/10 mq SUL;
– Parcheggi pubblici = un posto auto, pari a 20 mq, ogni 2,5 unità di capienza degli impianti, calcolata come numero massimo di praticanti e spettatori, con le modalità di cui al comma 3; è consentito sostituire un posto auto con 3 posti moto di 5 mq ciascuno.
3. Salvo diversa o integrativa disciplina di settore, la capienza di spettatori è calcolata secondo il tipo di manifestazione per cui l’impianto è omologato e la capienza di spazi appositamente dedicati (0,40 mq per posto a sedere; 0,25 mq per posto in piedi), mentre la capienza di praticanti per le diverse tipologie di impianti sportivi, salvo diversa o integrativa normativa di settore, è così calcolata:
– campo da tennis: 5 persone;
– campo polivalente: 20 persone;
– campo di calcio, atletica, rugby, hockey, baseball: 30 persone;
– pista di pattinaggio: 1 persona/4 mq di pista;
– palestra: fino a 500 mq: 1 persona/15mq; oltre 500 mq: 1 persona/20 mq;
– piscina con corsie per nuoto: 1 persona/20 mq di specchio d’acqua;
– piscina per gioco o parco-acquatico: 1 persona/2 mq di specchio d’acqua.
4. Le aree già destinate dal precedente PRG a zone G4, con superficie territoriale (ST) superiore a 10 Ha, possono essere destinate a parchi tematici o parchi-divertimento, con i seguenti parametri:
– ET = 0,15 mq/mq;
– IC max = 25%;
– IP = 60%;
– DA = 30 alberi/Ha; DAR = 60 arbusti/Ha;
– Destinazioni d’uso: Commerciali a CU/b e CU/m; Servizi, escluso “sedi della pubblica amministrazione e delle pubbliche istituzioni nazionali, estere e sopranazionali”; Turistico-ricettive;
– Mix funzionale: Commerciali + Servizi (escluso direzionale privato e attrezzature collettive) + Turistico-ricettive: max 30% SUL; “direzionale privato”: max 5% SUL; “attrezzature collettive”: min. 50%.
5. Gli interventi di cui al comma 1 si attuano con modalità diretta convenzionata; gli interventi di cui al comma 4 si attuano con modalità indiretta; in entrambi i casi, la definizione progettuale è estesa all’intera area della componente di PRG.
6. Nell’ambito dei progetti unitari di cui al comma 5, e comunque nel rispetto dei parametri complessivi di cui al comma 2:
a) una quota della ST non superiore al 15% può essere destinata ad autorimesse e box privati interrati, riservati ai residenti delle zone limitrofe;
b) una quota della ST non superiore al 40% può essere destinata ad aree attrezzate per campeggi, come disciplinate dall’art. 88, o ad aree per impianti da golf: in tale ultimo caso, la quota massima del 40% di ST può essere applicata anche all’insieme di più aree di cui al comma 1, associate in un’unica proposta progettuale.
7. I parametri e le grandezze urbanistico-ecologiche di cui ai commi 2, 3 e 4 e le destinazioni d’uso di cui al comma 6, non sono applicabili alle aree già trasformate sulla base di strumenti urbanistici esecutivi.
8. Per tutti gli impianti sportivi esistenti alla data di adozione del presente PRG, anche localizzati all’esterno delle aree di cui al comma 1, è consentito un incremento una tantum della SUL fino al 10%, anche in eccedenza all’indice di cui al comma 2, finalizzato alla realizzazione o ampliamento dei servizi connessi alle attrezzature sportive, come definiti dal comma 1, o comunque all’adeguamento alle norme funzionali e di sicurezza: tale esclusiva finalizzazione è accertata mediante il raffronto con i progetti in precedenza abilitati. Sono fatti salvi eventuali maggiori incrementi consentiti dalle diverse norme di componente.

scarica NPRG del 2008prg_nta

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