i) autorizzazioni per l’attività di tipo itinerante, le autorizzazioni per l’esercizio del commercio su aree pubbliche senza l’uso di un posteggio, sulle aree e gli itinerari consentiti dal comune competente, purché in forma itinerante;
l) produttori agricoli, i soggetti di cui all’articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto) e successive modifiche, i quali esercitano l’attività di vendita su aree pubbliche dei propri prodotti, in base a quanto stabilito all’articolo 4, commi 2 e 4, del d.lgs. 228/2001;
m) mercato, l’area pubblica o privata, della quale il comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata, prevalentemente, all’esercizio dell’attività, per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese, per l’offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande e l’erogazione di pubblici servizi. Il mercato, istituito con apposito provvedimento comunale, è definito:
1) mercato in sede propria, che ha un suo luogo esclusivo, destinato a tale uso negli strumenti urbanistici, costruito appositamente per il commercio, con configurazioni edilizie specifiche e materiali adeguati;
2) mercato su strada, che occupa per un certo tempo, nell’arco della giornata, spazi aperti sui quali si alterna con altre attività cittadine;
n) mercati agricoli, i mercati riservati all’esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, ai sensi dell’articolo 1, comma 1065, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativo agli standard per la realizzazione di mercati agricoli, costituiti su area pubblica, in locali aperti al pubblico nonché su aree di proprietà privata;
o) mercatini dell’antiquariato e del collezionismo, i mercati che si svolgono su un’area pubblica o su un’area privata di cui il comune abbia la disponibilità, anche nei giorni domenicali o festivi, con cadenza mensile o con intervalli di più ampia durata, aventi come specializzazioni merceologiche esclusive o prevalenti, in particolare, l’hobbysmo, l’antiquariato, le cose usate, compreso il baratto, l’oggettistica antica, il modernariato, i fumetti, i libri, le stampe, gli oggetti da collezione;
p) fiera, la manifestazione caratterizzata dall’afflusso sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità di operatori autorizzati a esercitare il commercio su aree pubbliche in giorni stabiliti, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
q) fiera promozionale a carattere straordinario, la manifestazione fieristica, ad esclusione di quelle disciplinate dalla legge regionale 2 aprile 1991, n. 14 (Disciplina e promozione delle manifestazioni fieristiche nella Regione Lazio. Valorizzazione delle piccole e medie industrie e dell’artigianato del Lazio) e successive modifiche, finalizzata alla promozione del territorio o di determinate specializzazioni merceologiche, all’integrazione tra operatori dell’Unione europea e non, alla conoscenza delle produzioni etniche e allo sviluppo del commercio equo e solidale di cui all’articolo 8 della l.r. 20/2009 nonché alla valorizzazione di iniziative di animazione, culturali e sportive;
r) presenze in un mercato, il numero delle volte che l’operatore si è presentato nel mercato per l’assegnazione temporanea di un posteggio occasionalmente libero, prescindendo dal fatto che abbia effettivamente ottenuto l’assegnazione, purché ciò non dipenda da sua rinuncia;
s) presenze effettive in una fiera, il numero delle volte che l’operatore ha effettivamente esercitato nella fiera stessa;
t) rotazione commerciale, l’utilizzazione, tramite prestabilita periodica rotazione, dell’insieme di posteggi, ubicati in zone diverse, assegnati a una