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Testo Unico del Commercio: la Regione tuteli il Centro Storico, i beni culturali e la vivibilità dei cittadini

foto ambm
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AGGIORNAMENTO:

IL TESTO UNICO DEL COMMERCIO E’ STATO APPROVATO il 10 ottobre 2019. Rinviata a un successivo provvedimento legislativo la questione delle botteghe storiche (*).

(7 ottobre 2019) Il gruppo commercio di Carteinregola il 7 ottobre ha scritto ai Consiglieri regionali evidenziando le criticità per il centro storico e la città storica del nuovo testo unico per il Commercio in approvazione alla Pisana. L’analisi si riferisce alla Proposta di legge regionale n. 37 del 20 giugno 2018 adottata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 288 del 12 giugno 2018, concernente: Testo Unico del Commercio, nella versione  successivamente modificata e approvata  in Commissione sviluppo economico e attività produttive il 12 settembre 2019, che Carteinregola ha  avuto modo di visionare.

In seguito  alla lettera con le nostre osservazioni, ci ha scritto  la consigliera Marta Leonori (PD), già assessore alle attività produttive di Roma Capitale nella Giunta Marino, che ringraziamo per l’attenzione e per le puntuali risposte.    Ripubblichiamo quindi le nostre osservazioni  con a fianco le relative  osservazioni della consigliera Leonori (a cui aggiungiamo i nostri  ulteriori commenti), poi  inviata ai consiglieri regionali  (AMBM)

(*) vedi http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=newsDettaglio&id=2706#.Xa_qDCVS80o

Le criticità del nuovo progetto di Legge regionale sulla “Disciplina del commercio e della somministrazione di alimenti e bevande” della Regione Lazio

di Paolo Gelsomini

E’ in dirittura d’arrivo al Consiglio regionale del Lazio il nuovo progetto di Legge regionale sulla “Disciplina del commercio e della somministrazione di alimenti e bevande”, meglio conosciuto come il nuovo Testo Unico del Commercio, approvato dalla Giunta Regionale lo scorso 12 giugno , su proposta dell’assessore allo Sviluppo Economico Gian Paolo Manzella.

Il T.U. riunifica e abolisce la L.R. 33/1999 (commercio in sede fissa e su aree pubbliche), la L.R. 4/2006 art.113 (reti di imprese tra attività economiche su strada), la L.R. 74/1984 (commercio all’ingrosso, la L.R. 21/2006 (attività di somministrazione di alimenti e bevande).

Alcuni temi di carattere attuativo della riforma saranno demandati ad appositi regolamenti di attuazione, (standard urbanistici, indirizzi in materia di programmazione del commercio in sede fissa, criteri e modalità attuative per i locali e le botteghe storiche).

Prima di passare ad alcune nostre considerazioni sulla proposta di L.R. elenchiamo i punti considerati come Linee guida presi dal sito ufficiale della Regione Lazio.

Le linee guida della proposta di legge regionale (Testo unico del commercio)

E’ previsto un ampliamento del ricorso alla Scia (Segnalazione Inizio Attività) nell’ambito delle semplificazioni delle procedure amministrative. In particolare basterà una Scia per l’avvio, il trasferimento, l’ampliamento, la modifica del settore merceologico per gli esercizi di vicinato fino a 400 mq o per l’apertura, il trasferimento, l’ampliamento e il subingresso di attività di somministrazione di alimenti e bevande (escluse le aree sottoposte a tutela).

Il Testo prevede, inoltre, l’eliminazione del parere regionale vincolante per l’apertura, il trasferimento e l’ampliamento dei grandi mercati rionali.

La Regione inoltre trasferisce alcune importanti funzioni ai Comuni su mercati e commercio su aree pubbliche, oltre alla facoltà di individuare appositi spazi all’interno dei mercati, da destinare al consumo e alla somministrazione di prodotti alimentari.

A Roma Capitale la Regione conferisce anche ulteriori funzioni su programmazione urbanistica e commerciale, somministrazione, trasferimento e ampliamento di grandi e medie strutture di vendita.

Per la programmazione delle medie e grandi strutture di vendita non saranno più seguiti i criteri numerico-quantitativi che hanno portato al contingentamento delle aperture, ma i criteri adottati dai Comuni, ai quali sarà affidata in maniera esclusiva la programmazione territoriale secondo indirizzi urbanistici e di tutela delle zone di pregio.

Fino all’approvazione dei criteri e degli indirizzi regionali sulla programmazione territoriale e fino al conseguente adeguamento da parte dei Comuni dei propri strumenti, non sarà più consentito il cambio di destinazione d’uso di aree non commerciali, né l’ampliamento di strutture esistenti per l’avvio di medie e grandi strutture di vendita.
La proposta di legge regionale sostiene lo sviluppo di un nuovo modello di associazionismo tra imprese, che rafforzi e migliori le reti esistenti, promuovendone di nuove e più competitive, in modo da contribuire alla rigenerazione urbana e allo sviluppo del concetto di Smart City.[7 ottobre 2019]
 

Le  osservazioni di Carteinregola inviate ai consiglieri regionali con a fianco le osservazioni della Consigliera Leonori (in rosso il nostro ulteriore commento) [in calce il testo della lettera di accompagnamento della consigliera)

Osservazioni  Carteinregola Risposte Consigliera Marta Leonori
Sia la legge, Testo Unico del Commercio, che i futuri e imminenti regolamenti (art 4),  vengono elaborati coinvolgendo solo le associazioni di categoria interessate,  e mai le associazioni di cittadini residenti,  che con gli operatori commerciali condividono la Città e il suo spazio pubblico.Troppo gravi sono i problemi che interessano  soprattutto la città storica e soprattutto il centro storico per non coinvolgere tutti i cittadini quando si mette in campo una Legge così importante e così ambiziosa,  che nel bene e nel male inciderà nel tessuto sociale ed urbanistico della città, e non solo economico. Il coinvolgimento delle associazioni di categoria interessate è previsto dalla legge e circoscritto a quelle individuate nelle definizioni.Le associazioni dei residenti, trattandosi di una legge regionale, sono di più difficile consultazione. Questa rappresentanza viene esercitata da parte dei sindaci.Ciò non toglie che possano essere adottate misure di ascolto e coinvolgimento.
All’art. 4 comma 5 art. 24 (Procedimenti relativi agli esercizi di vicinato)  la proposta di Legge fissa le modalità del consumo sul posto  negli esercizi di vicinato alimentare prevedendo che siano di fatto identiche alla somministrazione di cibi e bevande (bar e ristoranti),  con la sola esclusione del servizio assistito, omettendo di precisare che il negozio di vicinato non può utilizzare gli arredi e gli strumenti tipici della somministrazione (sedie e tavoli, posate ecc.). Mettere sedie e tavoli all’interno dei locali di vicinato potrebbe rappresentare la via per ottenere prossimamente occupazioni di suolo pubblico come se un negozio di vicinato fosse di fatto un ristorante e non un’attività con un consumo immediato sul posto complementare all’attività di vendita per asporto. Ciò ci appare profondamente dannoso e scorretto, in quanto si possono così attivare  attività di somministrazione  anche in ambiti saturi e inibiti, con una semplice comunicazione e senza sottostare ai criteri di qualità che si richiedono alle attività di somministrazione, dagli obblighi di tenere accessibili i bagni e tanti altri servizi a tutela del consumatore, e senza ammortizzare il forte impatto di questo tipo di attività come l’attrattività di traffico, i problemi di ordine pubblico legato al consumo di alcolici e all’aggregazione di persone in orari notturni, ecc. Tutti  fenomeni degenerativi che potrebbero manifestarsi soprattutto al centro storico,  che è già saturo di tutte le attività del settore alimentare, legate al turismo più che ad uso degli abitanti del posto, residenti e lavoratori. Con il risultato di trasformare di fatto gli esercizi di vicinato in veri e propri ristoranti, creando un’implosione urbanistica prima ancora che commerciale. Le previsioni relative al consumo sul posto sono rinviate al regolamento proprio per indicare, più in dettaglio, le modalità, gli arredi, i requisiti.Sarà nostra cura inviare in quella sede le nostre osservazioni, poichè il rischio che nelle zone più turistiche e frequentate – centro e città storica – ogni negozio di alimentari possa diventare un luogo di somministrazione, senza fornire servizi adeguati al consumatore e facendo anche una sorta di concorrenza sleale è molto forte.Non si fa alcun riferimento alla possibilità di avere OSP.Tuttavia nel momento in cui il negozio di alimentari si attrezzasse per il consumo sul posto con strutture interne, l’allargamento  a spazi esterni diventerebbe  un’opzione quasi inevitabileSi sono susseguite di recenti diverse sentenze di TAR e Consiglio di stato che hanno confermato la possibilità di poter consumare sul posto i prodotti venduti.I regolamenti comunali possono imporre anche per queste attività standard di qualità.

Gli standard di qualità non sono sufficienti a garantire al vivibilità degli spazi pubblici, nelle zone in cui si asiste  a un vero e proprio boom delle attività di somministrazione che occupano spazi pubblici con tavolini e altro

 

All’art 15 1.f) la proposta di Legge prevede che le attività commerciali possano avere uno spazio “scoperto”, dove esporre le merci alimentari e non alimentari.  E’ facile immaginare quale ulteriore degrado  si produrrà nelle strade di  Roma, soprattutto in quelle di maggior passaggio.  I negozi potranno esporre materassi sui marciapiedi? Manichini vestiti, mobili, souvenir e paccottiglie, tavole imbandite? Lo spazio pubblico sarà ancora più ridotto a vantaggio di interessi privati e non aiuterà  neanche il commercio di qualità.La norma rende ancora più difficile il rispetto della legalità,  rendendo difficile se non impossibile revocare una licenza o chiudere un’attività abusiva,  basandosi su sanzioni pecuniarie irrisorie o sospensioni. In alcuni casi, come quelli delle bancarelle su suolo pubblico, sono previsti addirittura dei risarcimenti. L’area scoperta destinata alla esposizione delle merci non si riferisce alle OSP, ma all’area espositiva – su suolo privato – di attività quali vendita di auto o di prodotti di bricolage. Per queste attività tali superfici sono calcolate come area espositiva e non come area di vendita.Per gli esercizi di vicinato non è comunque prevista OSP.Non esiste alcun risarcimento per il commercio su area pubblica. È unicamente previsto che, qualora non risulti possibile ricollocare banchi risultati non compatibili, a fronte della revoca del titolo sia dato all’operatore l’indennizzo previsto dalla legge o offerte altre possibilità per l’avvio di una attività diversa. Una misura che va proprio incontro ai Comuni che vogliono trovare alternative.
All’art 45 (autorizzazione all’esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio) si prevede che i comuni possano rilasciare nuove concessioni di durata decennale e rinnovabili, totalmente in contrasto con le direttive europee. Così si continua ad avvantaggiare i grandi monopoli che si sono appropriati degli spazi pubblici di maggiore pregio.Per quanto riguarda il commercio su area pubblica, i posteggi fuori mercato,  si prevede che si possa aggiungere un settore merceologico, aumentando le criticità.  Infatti si parla solo di alimentare e non alimentare, quando sarebbe invece fondamentale precisare  che l’attività si deve attenere alla specializzazione merceologica per cui il titolo è stato rilasciato, ciò al fine di non peggiorare  il far west nel commercio su area pubblica. E’ necessario governare il fenomeno,  non estenderlo , tenendo conto che il suolo pubblico si concede per rispondere a uno specifico bisogno della collettività. L’articolo è in linea con le direttive europee.Il comma 4 dell’art.45 del TU Commercio recita:I comuni previa indizione di apposite procedure di selezione provvedono all’assegnazione delle concessioni dei posteggi di durata decennale rinnovabili secondo le modalità da esse stabilite nonché al contestuale rilascio delle autorizzazioni per l’esercizio del commercio su aree pubbliche nel rispetto delle norme europee  e statali”.La “Legge Bolkestein”  e la sua applicazione nella legislazione nazionale che regolano la materia è sicuramente materia complessa, e se da un lato è prevista la durata delle concessioni fino a 12 anni, dall’altro è eslcuso il rinnovo automatico : “l’autorizzazione è rilasciata per una durata limitata adeguata e non può prevedere  la procedura di rinnovo automatico nè accordare altri vantaggi al prestatore uscente o a persone che con tale prestatore abbiano particolari legami” (D.Lgs 59/2010 art.16) (Vedi anche: Bolkestein  e mercati) Quell’aggiunta “rinnovabili secondo le modalità da esse stabilite“, pur precisata da “nel rispetto delle norme europee  e statali” resta comunque una porta aperta: sarebbe meglio, a nostro avviso,  eliminare accenni a rinnovi.
Le nuove concessioni vengono rilasciate ad esempio nei mercati che hanno banchi vuoti. Sono previste anche delle semplificazioni per i bandi dei mercati (bandi più semplici e più frequenti e integrazione nei mercati di attività artigianali e produttori agricoli).Le attività merceologiche si dividono oggi in alimentari e non alimentari, anche se è possibile che in alcuni casi siano imposte specializzazioni più stringenti.L’abolizione delle tabelle merceologiche con le liberalizzazioni della legge Bersani hanno prodotto vari squilibri nel campo del commercio su area pubblica, e, come già scritto, sarebbero utili strumenti normativi atti a governare il fenomeno, anzichè allargarlo.

Non sono comunque previsti nuovi posteggi fuori mercato.

All’art 52 si prevede che i posteggi su area pubblica vadano aumentati e ingranditi soprattutto nelle aree con vocazione turistica. Ma sono proprio le aree a vocazione turistica che invece dovrebbero essere alleggerite perché sature. Il comma 3 si riferisce unicamente all’istituzione di nuove fiere e mercati e stabilisce che i comuni provvedono prima a verificare il potenziamento ed eventualmente l’ampliamento di quelli esistenti.Anche se l’articolo 52 al comma 3 prevede che “i comuni preliminarmente all’istituzione di nuove fiere e mercati provevdono alla riqualificazione e al potenziamento dell’offerta esistente“, dato che al comma 1 prevede che “la regione… garantendo il giusto bilanciamento dei motivi imperativi di interesse generale… stabilisce, con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 4, i criteri regionali di sviluppo ai quali si attengono i comuni per l’adozione degli atti relativi all’esercizio del commercio su aree pubbliche”   al delle delle previsioni delle previsioni degli strumenti urbanistici e dei requisiti tecnici e qualitativi indicati nel regolamento adottato ai sensi dell’articolo 4, favorendo in ogni caso, le zone in  espansione o a vocazione turistica e gli equilibri e la diversificazione dell’offerta delle varie parti del territorio”(seguono altiri punti). Ci riserveremo, al regolamento di attuazione, di inviare osservazioni affinchè la preventiva riqualificazione dell’offerta esistente sia corroborata da criteri  e controlli stringenti, per evitare che si finisca con il concentrare risorse nei luoghi più potenzialmente remunerativi – centro storico e città storica – come del resto il comma stesso evidenzia
Al Comma 9 si ribadisce che non è consentita l’istituzione di nuovi posteggi a rotazioneAl comma 10 è previsto il banco tipo, per andare incontro alle esigenze di maggiore ordine e decoro
All’art 53 comma 3 si tratta dei librai che vendono anche souvenir. Dopo che a Roma sono stati istituite l’anno scorso decine di nuovi posteggi in aree di pregio in centro,  in deroga al regolamento comunale, per  “librai” che utilizzando spazio pubblico vendevano anche  souvenirs, il testo unico  aumenta dal 10%  al 30% la superficie da destinare ad altre tipologie merceologiche prevedendo  in primis proprio i souvenir.  Ora li potranno esibire e vendere e in una superficie molto più ampia. Questo a nostro avviso peggiorerà lo stato di degrado di alcune delle vie centrali del centro storico di Roma.Non è prevista la revoca o la decadenza  neppure dopo la reiterazione per chi esercita violando le prescrizione , come esercitare in zona vietata, o vendere altra tipologia di merce, o ampliare la superficie di vendita. Il testo prevede una superficie massima del 30% da dedicare a prodotti quali souvenir, prodotti di piccolo antiquariato, di arte, da collezione, con esclusione di abbigliamento e prodotti alimentari.I comuni possono sempre, comunque, prevedere norme più restrittive.Su questo punto, comunque, concordo sul fatto che sarebbe stato meglio evitare e non ho infatti votato l’emendamento.E concordiamo anche noi con Marta Leonori, apprezzandone la correttezza. E una legge regionale, non dovrebbe tirarsi pilatescamente indietro lasciando decidere ai comuni le questioni più spinose.
All’ art 68 (esercizio dell’attività, parità di trattamento e modalità di distribuzione e vendita )   si tratta dell’argomento “chioschi-edicole”. Si prevede che i chioschi edicola possano vendere il 40% di prodotti non editoriali di tipo alimentare  e non alimentare e fra questi  si prevede espressamente la vendita di bevande alcoliche  e superalcoliche. Si consente cosi la trasformazione di un chiosco nel centro di Roma in un pub bancarella. Per le edicole è stata espressamente vietata la vendita di alcolici, cosa che era invece permessa fino ad oggi.Le edicole –  “punti di vendita esclusivi”-  secondo il comma 2possono destinare una parte della superficie di vendita in misura non superiore al 40% alla vendita di qualsiasi altro prodotto secondo la vigente normativa per la vendita di pastigliaggi confezionatim delle  bevande preconfezionate e imbottigliate, con esclusione del latte  e dei suoi derivati e delle bevande alcoliche e superalcoliche, non è richiesto il requisito professionale di cui all’articolo 71 comma sei del decreto legge 59/2010). Il testo è forse sibillino, ma l’interpretazione che ci sembra più attendibile (o che in caso contrario andrebbe corretta) è che la vendita nelle edicole di bevande alcoliche o superalcoliche o di derivati del latte non è esclusa, ma  richiede di avere alcuni requisiti previsti dalla legge per quel tipo di somministrazione, come aver fatto un apposito corso di formazione e similari.Il 40% non è stato introdotto da noi, ma esiste da diversi anni e consente di vendere anche giochi e altri prodotti in tutte le edicole.Abbiamo però dato gli indirizzi di cosa a nostro avviso dovrebbero diventare le edicole (centri di informazione e servizi) e le future attività della regione andranno in quella direzione.
All’art. 78 (Criteri comunali- comma 2) si ribadisce che la somministrazione di cibi e bevande (anche alcoliche  e superalcoliche) può essere esercitata anche negli ambiti tutelati e senza sottostare a criteri o ad obblighi della somministrazione normale,  in qualsiasi luogo dove si eserciti “cultura”, nelle gallerie- librerie, nei cinema teatri. In questi casi la concessione può essere estesa anche in locali  adiacenti interpretando il significato del termine “struttura annessa”, a casa del consumatore (home restaurant?), negli alberghi, nelle attività recettive e in mille altre tipologie, mentre dovrebbe essere ben presente il rischio che queste  formule consentano di fatto di riempire di locali di mescita e ristorazione le aree tutelate e sature oltre ogni limite, con l’aggravante di evitare  le varie incombenze ed obblighi di legge che gravano sui locali di somministrazione cibi e bevande tradizionali (bar e ristoranti).Nel testo pare emergere che i divieti del Comune  per alcune aree, appunto sature,  non possano essere applicati a questa tipologia di attività, a patto che l’attività principale occupi almeno tre quarti della struttura complessiva esclusi magazzini, depositi, uffici e servizi.  Ma, come sappiamo, sarebbe quasi impossibile esercitare il controllo sul rispetto di queste proporzioni.Una attività di somministrazione si può aprire con le stesse modalità anche nei   luoghi di cui all’art 101 del dlgs 42 del 2004 (museo, biblioteca, archivio, area archeologica, parco archeologico, complesso monumentale). La previsione era già prevista, in gran parte, nella precedente legge. Si consentono attività di somministrazione collegate a teatri, cinema, musei ecc.Per le librerie e le Gallerie, a Roma a fronte di questa possibilità, fu fatta nel 2014 o 2015 una circolare per chiarire le caratteristiche e quindi semplificare i controlli. Che vanno fatti!I controlli non sono affatto impossibili, basta incrociare le piantine presentate con cosa effettivamente accade.Per gli home restaurant si prevede che venga applicata una disciplina diversa dai criteri delle licenze (non si può per definizione, ad esempio, chiedere l’accesso su strada). Roma Capitale ha una circolare che stabilisce modalità di apertura e requisiti dal 2014, uno dei primi casi se non il primo in Italia.
All’art 82 (Subingresso) non si rischia più la verifica della legittimità  dell’OSP (Occupazione Suolo pubblico)  se si voltura il locale, dato che si prevede che in caso di subingresso e  di cambio di intestazione, l’attività sia volturata automaticamente con l’occupazione di suolo pubblico e le insegne, mentre allo stato attuale la concessione deve essere richiesta di nuovo e riverificata. Poichè spesso accade che risulti non corrispondente alle norme e quindi negata,  con questo articolo si eviterebbe anche questo controllo. La verifica dell’OSP è sempre possibile, così come i controlli. La verifica della OSP e la rispondenza alle norme non può essere collegata solo al subingresso, dovrebbe essere effettuata indipendentemente.Questo articolo apre invece nuove possibilità per i controlli, perché le carte non cambiano in continuazione.Per le attività oneste, si diminuisce l’onere burocratico a loro carico.Sappiamo bene – e l’ex assessore di Roma conosce la problematica – di quanto siano praticamente inesistenti i controlli che l’amministrazione, dovrebbe svolgere a tappeto e con sistematicità, su vari fronti. Togliere uno dei pochi passaggi che prevendono un controllo, vuol dire aprire ancora di più al far west imperante in città

 

(si ringrazia per  la collaborazione alle osservazioni di Carteinregola della Consigliera del I Municipio Nathalie Naim)

Per osservazioni e precisazioni: laboratoriocarteinregola@gmail.com

7 ottobre 2019

La lettera ai consiglieri regionali  del Lazio  del 7 ottobre 2019 di accompagnamento alle osservazioni Carteinregola riguardanti il Progetto di Legge regionale sulla “Disciplina del commercio e della somministrazione di alimenti e bevande” (PL 037/2018) per quanto riguarda il centro storico e la città storica di Roma

Gentile Presidente Mauro Buschini,

Gentili Consiglieri,

inviamo alcune osservazioni sul testo in approvazione presso il Consiglio, facendo presente che, nel rispetto delle norme europee e del Codice dei Beni culturali e del paesaggio, ci aspettiamo una Legge Regionale sul commercio che tenga rigorosamente conto della salvezza dell’area storica di Roma Capitale,  caduta e decaduta ad un ruolo di bivacco, di mangificio a cielo aperto e di terra di conquista.

La Capitale è Patrimonio dell’Unesco, un patrimonio dell’Umanità che rappresenta un incomparabile valore culturale e sociale che noi abbiamo avuto provvisoriamente in eredità e che dovremo lasciare  alle generazioni future. Oggi tale patrimonio rischia di essere irrimediabilmente compromesso a causa di una devastante situazione di degrado e illegalità fuori da ogni controllo. Una situazione che non solo è assurta a caso quotidiano di cronaca e riprovazione da parte dei media italiani, ma che è da tempo diventata l’oggetto di una vera e propria campagna di aspra denuncia anche a livello internazionale, al punto addirittura da invocare la stessa Unesco ad adottare un procedimento tendente all’esclusione del Centro Storico di Roma dal riconoscimento di “Patrimonio dell’Umanità”.

Questa finora incontrastata situazione di degrado e illegalità del Centro Storico romano, ma anche di consistenti parti della città storica,  ha subìto negli ultimi anni un’escalation impressionante, producendo effetti  che rischiano di diventare irreversibili: il permanere della scarsa o mancata  tutela del suo immenso patrimonio di beni culturali; lo stravolgimento del suo tessuto urbano e sociale; lo snaturamento delle sue storiche vocazioni e destinazioni d’uso; l’inesorabile processo di espulsione dei suoi abitanti (più di 25.000 residenti negli ultimi 10 anni).

Questa situazione emergenziale non ha mai trovato adeguato riscontro – nè a livello percettivo, nè a livello operativo – da parte delle classi politiche che hanno amministrato la città negli ultimi decenni e che, per diversi aspetti e in misura diversa, ne sono state anche direttamente causa.

Ora che il tema  è oggetto di una Legge Regionale, vogliamo ricordare ai consiglieri  che i cittadini si aspettano  un provvedimento che vada effettivamente nella direzione della sostenibilità ambientale e sociale e della compatibilità con i luoghi di tutte le attività commerciali, con una forte  inversione di tendenza dell’attuale stato di degrado del centro storico e città storica di Roma.

Vogliamo regole chiare che rendano possibili tali obiettivi, armonizzando  i legittimi interessi privati con il superiore pubblico interesse, allontanando il rischio di  stanchi e improduttivi contenziosi,  ma senza penalizzare ulteriormente la vivibilità dei residenti o stravolgere il carattere unico dei luoghi aggredendo gli inestimabili valori culturali e paesaggistici della Capitale.

Oggi il Consiglio Regionale può dimostrare che  la nuova Legge sul commercio mette l’interesse pubblico al di sopra delle richieste  a esclusivo vantaggio delle categorie degli operatori commerciali, in un momento in cui l’attenzione dell’opinione pubblica  è particolarmente attenta alla tutela e alla sostenibilità del centro storico e mentre si moltiplicano gli allarmi per i rischi a cui è esposto  per la pressione insostenibile del turismo mordi e fuggi.
Di seguito   le nostre osservazioni,  che evidenziano alcune criticità all’interno del testo agli atti del sito regionale [vedi sopra]

In fede

Gruppo commercio Carteinregola

La lettera della consigliera Leonori dell’8 ottobre 2019

Gentile Associazione Carteinregola,  ho letto con attenzione la vostra lettera ai consiglieri relativa al nuovo Testo Unico del commercio, che dopo 20 anni riscrive e adegua le norme del commercio.

In questo ultimo anno il Consiglio ha fatto un lungo lavoro sul testo presentato dalla Giunta: abbiamo effettuato numerose audizioni e ci siamo quindi confrontati alla ricerca di soluzioni condivise. I principi che ci hanno guidato sono stati: Regole più chiare e semplici, tutela della vivibilità delle città, maggiori opportunità, definizione degli strumenti per supportare e indirizzare le attività.

La legge è stata arricchita con nuovi argomenti – ad esempio le edicole – ma abbiamo anche modificato e integrato alcune previsioni. Abbiamo riportato le dimensioni massime del vicinato a quelle precedenti (250mq anziché i 400 della proposta), inserito riferimenti alla tutela dei centri storici e delle aree di valore culturale e paesaggistico, previsto misure per il decoro delle attività, per le vetrine e le insegne, ridefinito le norme del commercio su area pubblica con norme più stringenti ma anche per valorizzare i mercati. Abbiamo reinserito la disciplina delle edicole, concepite come presidio di informazione e presidio di servizi innovativi, vietando la vendita di alcolici che attualmente era possibile.

La legge contiene norme più chiare e stringenti per i centri commerciali, strumenti per le reti di impresa, un articolo dedicato alla tutela della legalità, uno sul rispetto dei contratti di lavoro, strumenti per contrastare la mala movida.

Insomma, a fronte delle liberalizzazioni che hanno caratterizzato il settore negli ultimi anni, abbiamo inserito strumenti per le nostre città, da Roma con il suo centro da tutelare e il suo caos da gestire, ai piccoli borghi della provincia.

Provo qui di seguito a rispondere ai singoli punti che avete sollevato, ma vi confermo come sempre la mia disponibilità ad un confronto diretto e approfondito, con la passione che caratterizza il vostro e il nostro impegno per Roma.

Marta Leonori – 8 ottobre 2019

NOTE

Proposta di legge regionale n. 37 del 20 giugno 2018 adottata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 288 del 12 giugno 2018, concernente: TESTO UNICO DEL COMMERCIO Scarica la Delibera di Giunta (non contiene eventuali modifiche approtate in sede di Commissione) PL 037 commercio regione lazio(2018)

La proposta è stata successivamente modificata, giungendo alla versione attualemente all’esame del Consiglio dopo l’approvazione in Commissione sviluppo economico e attività produttive il 12 settembre 2019. Le osservazioni di carteinregola si riferiscono a quest’ultima versione che abbiamo avuto modo di visionare.

Il dibattito in Consiglio:

2 ottobre 2019 XI_seduta TU Commercio resoconto stenografico_n_041_3_del_02_10_19

VEDI ANCHE DAL SITO DEL CONSIGLIO REGIONALE Il Consiglio regionale ha iniziato l’esame del Testo unico sul commercio Il provvedimento è stato illustrato dal vice presidente della Regione, Daniele Leodori. La discussione generale proseguirà mercoledì 9 ottobre.

http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=newsDettaglio&id=2702#.XZsDdSVS80o

 

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