Torri dell’EUR: il TAR annulla l’annullamento del Comune
Autore : Redazione
Le Torri di Ligini, ex Ministero delle Finanze Foto AMBM
Ieri 8 novembre è stata resa nota la sentenza del TAR del Lazio rispetto all’annullamento del Permesso di Costruire per il restauro conservativo delle Torri, che ha dato ragione alla ricorrente società Alfiere e torto al Comune di Roma.
Dopo anni di degrado, gli edifici scarnificati accanto al Nuovo Centro Congressi (la “Nuvola”) avrebbero dovuto essere recuperati e diventare la sede degli uffici TIM/Telecom, ma la revoca del PDC da parte degli uffici comunali nel luglio scorso aveva bloccato i lavori, rendendo incerto il trasferimento dell’ azienda di telecomunicazioni. La società Alfiere – 50% Cassa depositi e Prestiti 50% Tim-Telecom – proprietaria degli immobili, aveva avanzato un ricorso al Tribunale amministrativo con due quesiti, il primo che riguardava la revoca del PdC , il secondo per “l’accertamento negativo della sussistenza in capo all’odierna ricorrente dell’obbligazione patrimoniale connessa alla valorizzazione del compendio immobiliare in esame, originariamente prevista nell’ambito dell’intervento – mai autorizzato e mai realizzato – di demolizione e ricostruzione del compendio immobiliare sul pagamento di oneri o contributi connessi“. Alfiere cioè aveva chiesto al TAR di esprimersi anche sui famosi 24 milioni di contributo straordinario che avrebbero dovuto essere pagati nel caso che si fosse dato seguìto a un precedente progetto di abbattimento e ricostruzione delle Torri, con aumento di cubatura e cambio di destinazione. “Famosi” perchè da mesi quei 24 milioni vengono tirati in ballo come “mancato incasso” per l’amministrazione, nonostante il semplice restauro conservativo non richieda alcun contributo. Anche se, più recentemente, da alcune notizie giornalistiche tale mancato incasso sembrava essere attribuito dal Comune non più alla potenziale valorizzazione edilizia, ma a un contributo che avrebbe dovuto derivare della cartolarizzazione delle Torri effettuata dall’allora Ministro Tremonti) (1) dato che si parla di una cifra “che ammonta a circa 18 milioni per il trasferimento di proprietà’” che “la societa’ Alfiere deve dare all’ amministrazione comunale” legata a un atto “del 2002” sancito da “una legge dello Stato e da una vendita” (2) .
Rimandando alla lettura della sentenza integrale (in calce), anticipiamo che il TAR sul primo ricorso ha dato ragione ad Alfiere e torto al Comune, ripristinando la validità del PdC rilasciato a dicembre, in quanto gli uffici non avrebbero operato nel pieno rispetto della legge in occasione della comunicazione di avvio del procedimento di verifica del PDC nel marzo scorso (3) e ha pertanto annullato la determina di annullamento del 29 luglio 2016. Il pronunciamento ha valenza retroattiva, quindi il PdC è come non fosse mai stato revocato. Sul secondo quesito, che riguardava eventuali obblighi di Alfiere a corrispondere un contributo al Comune, il TAR ha ritenuto che ” la domanda vada dichiarata inammissibile” per varie ragioni procedurali, e anche perchè non ne esistono i presupposti, dato che “la questione prospettata è precipuamente riconnessa alla valutazione dell’avvenuto superamento o meno delle previsioni del protocollo d’intesa del 2002 (2) , inerenti, tra l’altro, la natura e le peculiarità degli interventi edilizi da porre in essere, e non risulta essere stata formulata da parte dell’Amministrazione alcuna richiesta volta ad ottenere la corresponsione del c.d. “contributo di valorizzazione”.
Quindi la sentenza del TAR non fornisce risposte dirimenti sulle questioni (e sulle polemiche) sollevate a proposito di eventuali contributi dovuti da Alfiere al Comune, nè su eventuali carenze dell’iter che ha portato al rilascio del PDC per il restauro, ma dichiara che le carenze che ci sono state, sono quelle delle procedure che hanno portato al suo annullamento.
Ci auguriamo che l’Assessore all’urbanistica e la Commissione rendano al più presto pubblici la memoria di Giunta del 28 settembre e la memoria degli uffici del 23 ottobre (4) per poter fare finalmente chiarezza sui tanti punti ancora oscuri della vicenda della revoca del PDC.
Ma a questo punto rincresce constatare che il danno è comunque fatto, dato che il traguardo della restituzione della Torri alla città, previsto per la fine del 2016, si allontana ancora, tra probabili ulteriori ricorsi al Consiglio di Stato e la scelta di Telecom di soluzioni alternative per i suoi uffici.
> Vai a Torri dell’EUR cronologia e materiali
Anna Maria Bianchi Missaglia
Per osservazioni e precisazioni laboratoriocarteinregola@gmail.com
Scarica la sentenza del TAR (pubblicato il 08/11/2016) N. 11054/2016 REG.PROV.COLL. N. 10554/2016 REG.RIC sentenza-tar-torri-nomi-cancellati
(> Vai alle dichiarazioni dell’assessore Berdini e dell’ex assessore Caudo su Urloweb 9 novembre)
(1) 28 novembre 2002“Protocollo d’Intesa tra l’Agenzia del Demanio e il Comune di Roma” per le alienazioni di immobili demaniali. Le Torri (insieme alla ex Zecca, alla ex Dogana San Lorenzo e altri) sono inserite nel protocollo , che ne prevede la “valorizzazione” destinandone i cospicui proventi per l’acquisizione delle Manifatture tabacchi dove il Comune prevede la realizzazione del progetto “Campidoglio due”
(2)Corriere della Sera 29 ottobre 2016 Torri dell’Eur, Berdini: in arrivo delibera per accelerare restauro L’assessore della Giunta Raggi annuncia un provvedimento per far ripartire i lavori dopo lo stop al progetto di Tim
(3)(dalla sentenza del TAR) ” l’Amministrazione resistente [il Comune di Roma NDR] non ha operato nel pieno rispetto del disposto di cui all’art. 7 in esame” (Legge 7 agosto 1990, n. 241 Nuove norme sul procedimento amministrativo Art. 7. (Comunicazione di avvio del procedimento) comma 1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l’avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall’articolo 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi…) (…) come risulta dalla documentazione prodotta agli atti, Roma Capitale ha, infatti, sì provveduto ad inviare in data 21 marzo 2016 una nota alla ricorrente avente ad oggetto “comunicazione avvio procedimento di verifica del Permesso di costruire n. 347 del 22/12/2015” ma è sufficiente una veloce disamina di tale nota per riscontrarne l’assoluta inadeguatezza a porre la società interessata nella possibilità di comprendere le ragioni “fattuali o giuridiche” poste a fondamento dell’iniziativa assunta e, quindi, di interloquire adeguatamente con l’Amministrazione, a tutela, peraltro, di una situazione giuridica soggettiva originata dal previo rilascio da parte della stessa Amministrazione di un provvedimento ampliativo (rectius: il permesso di costruire n. 347 del 2015), assunto – preme, ancora, precisare – in esito ad un articolato e, dunque, non superficiale iter procedimentale;
(4) Vedi Commissione urbanistica sulle Torri Eur, il mistero si infittisce Continua#
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