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Tutela del Paesaggio: il Gioco dell’Oca di MIBACT, Regione Lazio, Roma Capitale sul centro storico

Grafica AMBM Carteinregola

Grafica AMBM Carteinregola

Chiariamo subito  una semplice verità: il Centro Storico di Roma (e men che meno la sua estensione nella Città Storica di Roma (1) non ha le tutele paesaggistiche che il PTPR, il Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (2), prevede per gli altri centri storici del Lazio (3). Che vuol dire che per  gli interventi edilizi su edifici o spazi non puntualmente vincolati come beni culturali,   non è necessario   richiedere nessuna autorizzazione paesaggistica(4) ma solo un parere non vincolante.

Ciò valeva per il Piano adottato 12 anni  fa dal Consiglio regionale del Lazio, e vale per il PTPR definitivamente approvato il 2 agosto 2019 dal Consiglio regionale del Lazio,  pubblicato  e vigente dal 20 febbraio 2020. Ma il Centro storico non avrebbe avuto tutele paesaggistiche  nemmeno se il Consiglio regionale, nel voto di agosto, avesse tenuto conto del lavoro di copianificazione svolto insieme al Ministero dei Beni Culturali a più riprese.

A ripercorrere le tappe della vicenda “tutela centro storico di Roma”, carte alla mano, si fa fatica a credere che nè MIBACT nè  Regione Lazio nè Comune di Roma  in tutti questi  anni non abbiano mosso un dito in difesa di un patrimonio straordinario come il Paesaggio della Capitale.

2007 – il  PTPR adottato rimanda a un “Piano Generale di gestione”

Fin dalla  adozione del PTPR, il centro storico della Capitale  infatti viene  escluso dalla tutela paesaggistica riservata agli altri  centri storici,  con un rimando alla redazione  di un apposito “Piano di gestione” : Le disposizioni del presente articolo non si applicano … alle parti ricadenti negli insediamenti storici iscritti nella lista del Patrimonio dell’Unesco (Roma – centro storico …) per i quali è prescritta la redazione del Piano generale di gestione per la tutela e la valorizzazione previsto dalla “Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale” ecc.(5)

Comincia da qui la “leggenda” di   un presunto vincolo,  da ascrivere alla appartenenza del centro storico di Roma alla lista dei siti patrimonio dell’UNESCO,(6)  appartenenza che tuttavia non ha,  nè ha mai avuto, alcun valore prescrittivo, trattandosi di un elenco da cui un sito può essere escluso se perde le peculiarità che hanno portato al suo inserimento, ma sul quale l’organizzazione delle Nazioni Unite  non può esercitare alcuna reale tutela, né fornire prescrizioni vincolanti, a maggior ragione  in sede di autorizzazioni paesaggistiche per interventi edilizi.

2016 il “Piano Generale di gestione” rimanda al PTPR

Il testo del Piano di Gestione del sito patrimonio mondiale UNESCO di Roma viene licenziato dalla Commissione tecnico-scientifica nell’ottobre 2015; il Commissario Tronca, subentrato alla guida della Capitale dopo  la caduta della Giunta Marino, approva  il Piano generale gestione per la tutela e la valorizzazione (delibera 62/2016) (7) che tuttavia, come scopre ed esplicita  nel paragrafo ” Il Piano Territoriale Paesistico Regionale e i suoi effetti sul sito“, è stato “impropriamente investito” di “un ruolo di sorgente normativa” , concludendo che  “risulta pertanto necessario eliminare tale rinvio, integrando il PTPR con le specifiche disposizioni di tutela previste per l‟insediamento urbano storico e le relative procedure“.

2013 – 2019  Si continua a ignorare la tutela della Città storica (anche nella Copianificazione Regione Lazio/ MiBACT)

Forse il MIBACT e la Regione Lazio avrebbero potuto giungere alle  stesse conclusioni del Piano di Gestione molto tempo prima:  prima  dell’adozione del PTPR,  o  ancora nel lavoro condiviso tra il 2013 e il 2015. O magari dopo le osservazioni del Piano di Gestione approvato da Tronca. Fatto sta che  nella Proposta di Deliberazione n. 26 del 4 gennaio 2019, con la quale la Giunta regionale trasmette il PTPR al nuovo Consiglio Regionale, in vista del voto,  l’articolo che si occupa  della tutela dei centri storici  esclude ancora una volta quello della Capitale, cambiando però formulazione, visto che il Piano di Gestione era stato già  approvato, e rimandando  la tutela a un imprecisato futuro : “Non si applicano le disposizioni sostanziali e procedurali di cui al presente articolo all’insediamento urbano storico sito Unesco centro storico di Roma. L’applicazione di specifiche prescrizioni di tutela da definirsi, in relazione alla particolarità del sito, congiuntamente da Regione e Ministero, decorre dalla loro individuazione con le relative forme di pubblicità” (8) .

2019 Il Consiglio boccia un emendamento che introduce nel PTPR  tutele paesaggistiche per la Città storica di Roma, con un escamotage che continua a non  introdurre  alcuna tutela

All’approdo del PTPR in Consiglio, molte associazioni –  Italia Nostra, Carteinregola, VAS, Salviamo il Paesaggio, che da tempo ponevano il nodo irrisolto –  si mobilitano per chiedere che si  approvi un emendamento  che cancelli l’esclusione di Roma dalle tutele previste per i centri storici e che introduca finalmente l’autorizzazione paesaggistica per gli interventi in tutta la Città storica (9):   alcuni consiglieri di varie appartenenze della maggioranza lo fanno  proprio, e anche l’opposizione pentastellata ne presenta uno analogo. Ma l’emendamento  viene bocciato,  e,  anche questa volta, nel PTPR contenuto nel maxiemendamento dell’assessore all’urbanistica Valeriani approvato nel cuore della notte, la tutela della città storica non c’è.
Adesso però il comma, ancora una volta modificato, stabilisce  che “le valutazioni in ordine alla conformità e compatibilità paesaggistica degli interventi [all’interno del perimetro delle mura aureliane NDR] sono esercitate  dalla Soprintendenza  per i Beni Architettonici e Paesaggistici per il Comune di Roma, secondo quanto stabilito  dal Protocollo di intesa tra Ministero per i Beni e le attività culturali ed il Comune di Roma [Ufficio permessi di costruire NDR]” (10).  Un protocollo che è stato siglato nel 2009, 10 anni prima, e  che in realtà  ha per oggetto “La definizione delle modalità di collaborazione  relativa all’acquisizione del parere consultivo”  per gli interventi edilizi nella Città storica (11).

L’ assessore Valeriani rivelerà a La Repubblica, il 5 agosto,  che nel 2009,  in occasione della pubblicazione del PTPR adottato, “proprio il Comune di Roma aveva chiesto alla Regione di escludere il centro storico dai vincoli paesaggistici perché voleva occuparsene direttamente“. Sorprendente che nessuno  si sia poi posto il problema nei 10 anni successivi, 10 anni di avvicendamenti alla guida di Ministero, Regione, Comune,  di appelli delle associazioni e persino, come vedremo,   di tavoli istituzionali dedicati proprio alla tutela della città storica.  Colpisce soprattutto l’assenza di Roma Capitale, che ci risulta non abbia inviato alcun segnale alla Regione neanche nei  mesi precedenti all’approvazione definitiva del PTPR (12).

2019 – 2020 Anche la seconda copianificazione MIBACT/Regione Lazio non si occupa del Centro Storico, e il ricorso del Ministero alla Consulta svicola sul tema
Dopo l’approvazione del PTPR, da cui è stato stralciato all’ultimo momento (13) il lavoro di copianificazione con il MIBACT di qualche anno prima, nell’autunno scorso riparte un nuovo tavolo, che  perviene  alla sottoscrizione di un “Documento di condivisione” dei contenuti del PTPR ai fini della stipula di un nuovo accordo tra MIBACT e Regione Lazio. Nelle modifiche apportate, ancora una volta, la tutela della Città storica è accantonata. Dopo la pubblicazione del PTPR da parte della Regione, avvenuta il 20 febbraio 2020,  senza gli inserimenti concordati, il Ministero dei Beni culturali decide di impugnare il Piano presso la Corte Costituzionale (14) . Ma anche il ricorso ministeriale, tanto puntuale negli argomenti  che lamentano   “l’attenuata tutela” nei vari commi e articoli del PTPR approvato, per quanto riguarda   Roma, pur denunciando che “nel testo approvato  (15) … si rimette ogni valutazione dei singoli interventi alla Soprintendenza, facendo riferimento a un protocollo d’intesa con il Comune di Roma risalente al 2009 e non pertinente”, rivendica   che nel testo concordato  con il Ministero “era prevista l’applicazione di specifiche prescrizioni  di tutela da definirsi congiuntamente tra Regione e Ministero”. “Da definirsi” ancora 12 anni dopo l’adozione del PTPR, e dopo vari tavoli  di co-pianificazione!
Mentre si continuano a escludere le tutele per la Città storica dal Piano territoriale Pesaggistico Regionale,  si creano dei “vincoli speciali”   che poi procedono al ralenti

Ma la paradossalità della vicenda raggiunge vette ulteriori se si considera che, mentre avveniva tutto questo, Regione Lazio, Roma Capitale e MIBACT- che continuavano a non varare scelte per la tutela paesaggistica di Roma nella sede deputata, il PTPR –  si affacendavano invece su un altro tavolo, creato ex novo, per mettere a punto un “vincolo speciale” (parole dell’allora Soprintendente  Prosperetti) per proteggere i tessuti di pregio della città storica (16). Proteggerli soprattutto dalle conseguenze dal combinato disposto della mancata tutela del PTPR  con alcuni provvedimenti urbanistici assai discutibili della Regione Lazio stessa: prima il cosiddetto ” Piano casa”, transitato dalla Giunta Polverini alla Giunta Zingaretti e prorogato  per 3 anni con ben poche modifiche, poi dalla Legge di Rigenerazione urbana, del 2017, che contiene un articolo che consente anche la “rigenerazione” –  con abbattimento e ricostruzione e premio di cubatura  – dei cosiddetti ” villini” novecenteschi che non godano di vincoli specifici (17).

Così anzichè farla semplice, abolendo quello sciagurato articolo della Legge per la rigenerazione,  criticato persino dall’INU, e inserendo le tutele per la città storica di Roma –  all’interno delle Mura aureliane e nei  tessuti storici fuori dalle mura – nel Piano regionale,  si è preferito avviare una farraginosa macchina burocratica, che dopo due anni  è riuscita a mettere un parziale ombrello su alcuni  pezzi del quartiere Trieste (18). Di questo passo,  prima di arrivare a salvare  il paesaggio urbano di quartieri storici meravigliosi come la Garbatella, Città Giardino, Prati e molti altri, passerà talmente tanto tempo che forse ad alcuni quartieri converrà cambiare nome.

E così, mentre  le istituzioni  che dovrebbero essere unite dall’imperativo categorico di preservare  il Paesaggio  della Capitale d’Italia, e che invece  si palleggiano ruoli e responsabilità, rimandando regole urgenti e  necessarie alle calende greche,  la tutela della bellezza e della memoria della nostra  città si ritrova  sempre alla casella di partenza.

Carteinregola ha inviato due osservazioni alla DGR n.49 del 13 febbraio 2020 che riguardano la tutela del Centro storico, e chiederà ancora una volta al Consiglio regionale, che dovrà votare a breve la Proposta di deliberazione n.42 del 13 febbraio 2020, concernente l’accordo con il MIBACT, di non escludere il Centro storico dalle tutele previste per gli altri centri storici e di allargarle a tutta la città storica.

AGGIORNAMENTI : il 21 aprile 2021 è stato di nuovo approvato il PTPR dal Consiglio della Regione Lazio, che tuttavia non introduce, anche nella nuova versione, alcuna tutela del centro storico e della città storica, continuano ad essere eslcusi:

Articolo 44 Insediamenti urbani storici e relativa fascia di rispetto comma 19. Non si applicano le disposizioni di cui al presente articolo all’insediamento urbano storico sito Unesco – centro storico di Roma. L’applicazione di specifiche prescrizioni di tutela da definirsi, in relazione alla particolarità del sito, congiuntamente da Regione e Ministero, decorre dalla loro individuazione con le relative forme di pubblicità. Nelle more della definizione di tali specifiche prescrizioni, il controllo degli interventi è comunque garantito dalla Soprintendenza competente nel rispetto di quanto stabilito dal Protocollo d’Intesa tra Ministero per i Beni e le Attività Culturali ed il Comune di Roma (QI/57701 dell’8 settembre 2009)

Il rimando al Protocollo del 2009 non modifica lo status quo, dato che riguarda “la definizione e delle modalità di collaborazione relative àll’acquisizione del parere consultivo

PROTOCOLLO DI INTESA MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI Soprintendenza per I Beni Architettonici e Paesaggistici per il Comune di Roma e COMUNE DIROMA Dipartimento XI – I UO Ufficio Permessi di costruire Per La definizione delle modalità di collaborazione relative àll’acquisizione del parere consultivo di cui all’art.24 comma 19 delle Norme Tecniche di Attuazione del P R G di Roma ai sensi dell’art.24 comma 20 delle stesse Norme Tecniche di Attuazione del NPRG di Roma SCARICA IL PROTOCOLLO del 2009 tra MiBAC-Comune di Roma

Anna Maria Bianchi Missaglia

30  maggio 2020 (ULTIMA MODIFICA 25 novembre 2023)

Per osservazioni e precisazioni: laboratoriocarteinregola@gmail.com

> Vai al Dossier PTPR – Piano Territoriale Paesaggistico Regionale con una sinetsi della vicneda e la cronologia e i materiali

Vai alla pagina con  i video del seminario del 1 luglio 2019 – Dieci parole dell’urbanistica – Paesaggio

IL 16 maggio 2020 Carteinregola insieme a Italia Nostra Lazio, Verdi Ambiente e Società (VAS) ha diramato  un comunicato sottoscritto da molte  associazioni,  che risponde agli ultimi clamorosi sviluppi del PTPR e al cambiamento di posizione della Giunta riguardo l’accordo con il MIBACT (> vedi La Regione Lazio vuole mantenere in vigore un Piano Territoriale Paesistico che il Ministero dei Beni Culturali ha impugnato)

Per approfondire:  i due recenti ricorsi del MIBACT presso la Corte Costituzionale, il primo  per il Piano Territoriale Paesaggistico Regionale in vigore dal 20 febbraio 2020  (vedi Piano Paesaggistico della Regione Lazio perchè il Ministero dei Beni culturali l’ha impugnato il secondo  per Misure per lo sviluppo economico l’attrattività degli investimenti la semplificazione, in vigore dal 27 febbraio 2020 , sempre per le ricadute sul Paesaggio, (vedi  Il MIBACT impugna un altro provvedimento della Regione Lazio (segnalato anche da Carteinregola)

NOTE

(1) Dalle NTA del PRG Capo 2° Città storica Art.24. Norme generali

1. Per Città storica si intende l’insieme integrato costituito dall’area storica centrale interna alle mura, dalle parti urbane dell’espansione otto-novecentesca consolidata, interne ed esterne alle mura, e dai singoli siti e manufatti localizzati nell’intero territorio comunale, che presentano una identità storico-culturale definita da particolari qualità, riconoscibili e riconosciute dal punto di vista dei caratteri morfogenetici e strutturanti dell’impianto urbano e di quelli tipo-morfologici, architettonici e d’uso dei singoli tessuti, edifici e spazi aperti, anche in riferi- mento al senso e al significato da essi assunti nella memoria delle comunità insediate.

(2) (da wikipedia) Il Piano paesaggistico (precedentemente Piano paesistico),  è un piano urbanistico-territoriale, redatto dalla Regione congiuntamente al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che si prefigge la tutela, sia in qualità di conservazione e preservazione che di uso e valorizzazione, di specifiche categorie di beni territoriali quali territori montani, lacustri, vulcani, fiumi, territori costieri, parchi e riserve, boschi e simili. Esso è un forte strumento di controllo (in quanto di settore precede il PTC) definito descrittivo, prescrittivo e propositivo nei riguardi della tutela del paesaggio; è disciplinato dagli artt. 135 e 143-145 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137″ e successive modifiche e integrazioni. In riferimento all’ordine gerarchico degli strumenti urbanistici, il piano paesaggistico prevale su piani e programmi nazionali e regionali e sugli altri atti di pianificazione ad incidenza territoriale.

(dal sito della Regione Lazio) Il paesaggio è la parte del territorio che comprende l’insieme dei beni costituenti l’identità della comunità locale sotto il profilo storico-culturale e geografico-naturale garantendone la permanenza e il riconoscimento. Il Piano TerritorialePaesaggistico Regionale è lo strumento di pianificazione attraverso cui, nel Lazio, la Pubblica Amministrazione disciplina le modalità di governo del paesaggio, indicando le relative azioni volte alla conservazione, valorizzazione, al ripristino o alla creazione di paesaggi.

(3) Si vedano le tutele paesaggistiche esistenti per gli altri centri storici: PTPR: Ecco le tutele per i centri storici del Lazio (e non per Roma) https://www.carteinregola.it/index.php/ptpr-ecco-le-tutele-per-i-centri-storici-del-lazio-e-non-per-roma/

L’art. 43 delle norme del PTPR tutela “gli  insediamenti urbani storici che includono gli organismi urbani di antica formazione e i centri che hanno dato origine alle città contemporanee nonché le città di fondazione e i centri realizzati nel XX secolo”, stabilendo disposizioni per le strutture urbane “ che hanno mantenuto la riconoscibilità delle tradizioni, dei processi e delle regole che hanno presieduto alla loro formazione; essi comprendono oltre ai tessuti storici costituiti dal patrimonio edilizio, dalla rete viaria e dagli spazi inedificati, le ville, i parchi e i giardini storici periurbani e le relative fasce di rispetto anche elementi storici isolati pertinenti alle più antiche fasi di frequentazione”.

Per tali insediamenti urbani storici sono sottoposti a autorizzazione paesaggistica, e a  puntuali prescrizioni, gli  interventi di demolizione e ricostruzione, nuove costruzioni e ampliamenti al di fuori della sagoma esistente, ma anche la coloritura dei manufatti edilizi, le finiture esterne. “Per i manufatti di interesse storico-monumentale di età medioevale, moderna e contemporanea di cui alla Parte II del Codice” sono consentiti esclusivamente gli interventi di manutenzione ordinaria, di manutenzione straordinaria e gli interventi di restauro e di risanamento conservativo, “Debbono essere rispettati i caratteri di ogni singolo edificio, così come si è costituito nel tempo acquisendo la sua unità formale e costruttiva, con riferimento sia all’aspetto esterno, sia all’impianto strutturale e tipologico”, ulteriori prescrizioni  riguardano fasce di rispetto, manti di copertura, etc.

(4)Vedi dal sito del MIBACT : Procedura di autorizzazione paesaggistica (art. 146 e 149 Dlgs 42/2004)

(5) (dal sito della Sovrintendenza di Roma) Il Piano di Gestione è uno strumento dedicato a garantire nel tempo la conservazione di quei valori eccezionali sui quali si basa l’iscrizione del sito, esaminarne le forze di cambiamento presenti tanto nel campo culturale quanto in quello socioeconomico e, attraverso il coinvolgimento dei diversi soggetti portatori di interesse, definire le strategie che devono essere intraprese per garantire lo sviluppo durevole del sito insieme alla tutela e valorizzazione del suo patrimonio. Il Piano di Gestione è un documento strategico e di coordinamento operativo che definisce gli obiettivi da conseguire e che provvede alla individuazione delle relative azioni e delle modalità attuative da intraprendere. E’ inoltre uno strumento volto a promuovere progetti di conservazione e di valorizzazione coordinati e condivisi dai diversi attori operanti nel territorio ai fini della tutela del sito. Nell’ottobre 2015 la Commissione tecnico-scientifica, congiuntamente con rappresentanti della Santa Sede, ha licenziato il testo del Piano di Gestione del sito patrimonio mondiale UNESCO di Roma.

(6) NTA PTPR adottato 2007 – art. 43

Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli insediamenti urbani storici ricadenti fra i beni paesaggistici di cui all’art.134 comma 1 lettera a) del Codice, per i quali valgono le modalità di tutela dei “Paesaggi” e alle parti ricadenti negli insediamenti storici iscritti nella lista del Patrimonio dell’Unesco (Roma – centro storico, Tivoli – Villa d’Este e Villa Adriana, Necropoli etrusche di Tarquinia e Cerveteri) per i quali è prescritta la redazione del Piano generale di gestione per la tutela e la valorizzazione previsto dalla “Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale” firmata a Parigi il 10 novembre 1972 ratificata con legge 6 aprile 1977 n. 184 e successive modifiche ed integrazioni.

(7) Questo il testo (dal Piano generale gestione per la tutela e la valorizzazione (delibera 62/2016) : Nella fase di adozione il Piano Territoriale Paesaggistico Regionale ha rinviato al Piano di Gestione la formulazione delle indicazioni relative all‟insediamento urbano storico corrispondente al sito UNESCO di Roma , attribuendo impropriamente al PdG un ruolo di sorgente normativa. Compito del Piano di Gestione è svolgere un coordinamento tra i diversi livelli di pianificazione per mantenere nel tempo l‟integrità dei valori che hanno consentito l‟iscrizione sulla Lista del Patrimonio Mondiale. Risulta pertanto necessario eliminare tale rinvio, integrando il PTPR con le specifiche disposizioni di tutela previste per l‟insediamento urbano storico e le relative procedure. Sarà opportuno inoltre individuare le opportunità e i fattori di rischio presenti nel Sito e le strategie da attuare per gestire i processi di trasformazione urbana coniugando tutela e valorizzazione e garantendo pronunciamenti rapidi e condivisi.

(> vedi anche  L’amaro destino del paesaggio romano (e le incredibili affermazioni dell’Assessore Valeriani)  22 luglio 2019  https://www.carteinregola.it/index.php/lamaro-destino-del-paesaggio-romano-e-le-incredibili-affermazioni-dellassessore-valeriani/

(8) NTA PTPR (art.43 comma 17)

(9) Emendamento All’articolo 43 il comma 17 (15 nel PTPR adottato) è sostituito dal seguente:
“L’insediamento urbano storico del Comune di Roma è sottoposto alle prescrizioni di tutela paesaggistica del presente articolo sia nelle aree interne alle mura del centro storico monumentale, come individuato negli elaborati prescrittivi Tav. A 24 e Tav. B 24 del presente Piano, sia nelle aree di cui agli ambiti T5 e T7, rispettivamente art. 30 e 32  delle Norme tecniche del PRG, inerenti la Città storica che individuano l’edilizia puntiforme otto-novecentesca dei villini e della città giardino.”

(10) scarica il protocollo MIBAC roma protocollo 2009

Qui lo stralcio del discorso di Valeriani con il nostro grassetto sui punti citati

(11) A scorrere il protocollo, la parola “parere consultivo” ricorre continuamente  (con la sola esclusione degli immobili  vincolati) e balza agli occhi il punto c): “Progetti relativi a immobili non vincolati ai sensi del DL 42/2004 (il Codice) ricadenti nella parte di Città Storica dichiarata dall’UNESCO patrimonio dell’Umanità“: “i progetti relativi a tali immobili ove riguardino interventi di categoria DR [demolizione ricostruzione]; AMP [ampliamento] , NE  [Nuove edificazioni su aree libere]  devono essere sottoposti al parere consultivo della Soprintendenza per i Beni Architettonici  e Paesaggistici del Comune di Roma“.

(12) Il 29 luglio 2019 escono vari articoli di giornali che citano le richieste per il centro storico di Carteinregola e delle altre associaizoni, e l’Assessore capitolino Montuori pubblica  un post su Facebook a favore della tutela del centro storico (Vedi Tutela paesaggistica per Roma: l’Assessore Montuori batte un colpo). Ma non ci risulta che sia seguita nessuna iniziativa istituzionale. E non ci risulta che abbia avanzato alcuna richiesta nei mesi precedenti il voto, quando la Proposta consiliare era all’esame delle Commissioni

(13) si veda  Piano Paesaggistico della Regione Lazio perchè il Ministero dei Beni culturali l’ha impugnato

(14) A febbraio la Giunta regionale approva una Proposta di delibera che recepisce le risultanze del Documento di condivisione con il MIBACT, che dovrebbero poi concretizzarsi nell’accordo e confluire nel PTPR non ancora pubblicato. Ma anziché aspettare il buon fine dell’iter prima di procedere alla pubblicazione sul bollettino regionale del PTPR emendato dal tavolo condiviso, la Regione  il 13 febbraio 2020 pubblica, e quindi rende vigente, il PTPR approvato ad agosto, cancellando di fatto, per la seconda volta, il lavoro condiviso con il MIBACT.A questo punto il Ministero dei Beni Culturali decide di sollevare un conflitto di attribuzione davanti alla Corte Costituzionale (6 aprile 2020),  rivendicando  il ruolo cogente dello stato nella pianificazione paesaggistica, ma segnando che “il piano deliberato dalla regione risulta improntato a un generale abbassamento del livello della tutela dei valori paesaggistici, e la sua approvazione determina, altresì, il concreto rischio della lesione di interessi costituzionali primari”. > Vai a Piano Paesaggistico della Regione Lazio perchè il Ministero dei Beni culturali l’ha impugnato

(15) diventato art.44 NTA

(16)  16 gennaio 2019  conferenza stampa indetta dal Ministero per i Beni e le attività culturali  Soprintendenza speciale di Roma Archeologia Belle Arti e Paesaggio Strategie di salvaguardia del Paesaggio urbano. La proposta della Soprintendenza  per il Tavolo per la salvaguardia,  istituito con l’Assessorato all’Urbanistica di Roma Capitale, la Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali e la Regione Lazio,   è “una nuova tipologia di vincolo per armonizzare le trasformazioni urbane, lo sviluppo sostenibile, la tutela dell’identità culturale dei quartieri storici di Roma“. La novità “risiede nella natura strategica del vincolo, di medio e lungo periodo:  governare e non bloccare le trasformazioni, attraverso una tutela graduata, rispetti le caratteristiche storiche e tipologiche dei quartieri della città.Si veda Villini a rischio abbattimento: la Soprintendenza presenta un nuovo vincolo per salvaguardare il paesaggio urbano 16 gennaio 2019 https://www.carteinregola.it/index.php/63306/

(17) Vedi Piano Casa e Legge di Rigenerazione Urbana del Lazio – cronologia materiali

(18) Vedi Tavoli, vincoli e paradossi. Parte una procedura per la tutela dei villini. Ma non dal Piano Paesaggistico Regionale. 4 agosto 2019 https://www.carteinregola.it/index.php/tavoli-vincoli-parte-una-procedura-per-la-tutela-dei-villini-ma-non-dal-piano-paesaggistico-regionale/

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